Contratto collettivo di lavoro (CCL) Valora

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Contratto collettivo di lavoro (CCL) Valora
Contratto collettivo di lavoro
(CCL) Valora
Valido a partire dal 1 gennaio 2013
© 2013, Corporate Human Resources
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
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Informazioni sul documento
Titolo
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
Tipo di istruzioni
Regolamento
Identif. documento
CHR021.05-R.GAV_IT
Versione
05
Versione precedente
CHR021.04-R.GAV_IT del 01.01.2012
Data stesura
05.11.2012
Entrata in vigore
01.01.2013
Nome file
CCL 2013
Autrice
CHR, Susanne Berger
Titolare
Funzione
Nome
Responsabile di sezione
CHR Valora
Susanne Berger
Firma
Data
Firma
Data
Approvazione
Funzione
Nome
CEO Valora
Rolando Benedick
Responsabile di sezione
CHR Valora
Susanne Berger
Capo settore servizi
Syna
Magdalena Bertone
Segretario centrale
Syna
Carlo Mathieu
Segretario regionale
Syna
Marco Piovanelli
Presidente COPE
Vendite
Agnes Moll
Presidente COPE
Ufficio
Oliver Kneier
Presidente COPE
Logistica
Markus Hungerbühler
Contraenti sono:
Valora
Syna – il Sindacato interprofessionale
Questo CCL viene stampato in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di dubbio è determinante la
versione tedesca del testo originale.
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
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Indice
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Ambito di validità e durata del contratto ........................................................................................................ 4
Scopo ................................................................................................................................................................. 4
Ambito di validità ................................................................................................................................................ 4
Esenzione dall'assoggettamento ........................................................................................................................ 4
Partecipazione di dipendenti (CO art. 356b capov. 1) ........................................................................................ 5
Entrata in vigore, durata e disdetta..................................................................................................................... 5
Trattative annuali ................................................................................................................................................ 5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Rispetto e adempimento del contratto ........................................................................................................... 6
Commissione paritetica ...................................................................................................................................... 6
Collegio arbitrale ................................................................................................................................................ 6
Gogestione, informazione .................................................................................................................................. 6
Commissioni del personale ................................................................................................................................ 7
Diritto di associazione ........................................................................................................................................ 7
Misure in caso di ristrutturazioni e riduzione dei posti di lavoro .......................................................................... 7
Contributi CCL .................................................................................................................................................... 8
Obbligo di pace .................................................................................................................................................. 8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Inizio e cessazione dei rapporti di lavoro ...................................................................................................... 9
Assunzione ......................................................................................................................................................... 9
Periodo di prova ................................................................................................................................................. 9
Attività accessoria .............................................................................................................................................. 9
Cariche, funzioni................................................................................................................................................. 9
Cessazione del rapporto di lavoro ...................................................................................................................... 9
Protezione della personalità e pari opportunità ................................................................................................ 10
Tutela della salute ............................................................................................................................................ 10
Protezione dei dati............................................................................................................................................ 11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Salario ............................................................................................................................................................. 11
Definizione del salario ...................................................................................................................................... 11
Salari lordi minimi mensili ................................................................................................................................. 11
Tredicesima mensilità....................................................................................................................................... 12
Supplementi ..................................................................................................................................................... 12
Premi di anzianità ............................................................................................................................................. 13
Sconti per il personale ...................................................................................................................................... 13
Pagamento ....................................................................................................................................................... 13
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Disposizioni sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo ............................................................................ 14
Orario di lavoro settimanale ............................................................................................................................. 14
Piani di lavoro ................................................................................................................................................... 15
Lavoro straordinario ......................................................................................................................................... 15
Giorni di riposo ................................................................................................................................................. 15
Ferie ................................................................................................................................................................. 15
Giorni festivi ..................................................................................................................................................... 17
Giorni non lavorativi retribuiti ............................................................................................................................ 17
Promozione e congedo per motivi di studio ...................................................................................................... 17
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Sostituzione del salario e assicurazioni sociali........................................................................................... 18
Salario in caso di impedimento in generale ...................................................................................................... 18
Assicurazione dell’indennità giornaliera di malattia .......................................................................................... 18
Assicurazione contro gli infortuni ...................................................................................................................... 19
Certificato medico............................................................................................................................................. 19
Servizio militare, protezione civile e servizio civile ........................................................................................... 19
Gravidanza ....................................................................................................................................................... 19
Congedo di maternità ....................................................................................................................................... 19
Previdenza professionale ................................................................................................................................. 20
7
7.1
7.2
Ulteriori disposizioni ...................................................................................................................................... 20
Computo degli anni di servizio ......................................................................................................................... 20
Garanzia e responsabilità del dipendente ........................................................................................................ 20
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Disposizioni di diritto contrattuale
(Parte contrattuale)
1
Ambito di validità e durata del contratto
1.1
Scopo
Questo Contratto collettivo di lavoro (CCL) sottostà al principio della buona fede. I contraenti si
impegnano a rispettare i reciproci interessi. Questo CCL persegue i seguenti scopi:

stabilire condizioni di lavoro adeguate ai tempi

mantenere e promuovere relazioni positive tra l'azienda e i dipendenti

promuovere lo sviluppo sociale ed economico all'interno dell'azienda

curare la collaborazione tra i contraenti

conciliare le diversità di opinione nell'ambito di una procedura regolamentata
1.2
Ambito di validità
1.2.1
Questo CCL vale per tutti i dipendenti del Gruppo Valora Svizzera.
1.2.2
Il CCL vale per tutti i gradi d'occupazione (dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo
parziale e dipendenti con stipendio orario).
1.2.3
Il CCL vale per i livelli: dipendenti con tirocinio e dipendenti senza tirocinio, come anche gli
apprendisti, con riserva di disposizioni obbligatorie dei contratti di apprendistato.
1.2.4
Il CCL vale per tutti i collaboratori delle aziende in franchising e agenzie che aderiscono
volontariamente alla Valora.
1.3
Esenzione dall'assoggettamento
1.3.1
Al CCL non sono assoggettati i livelli del management di Valora e i collaboratori di Valora
Trade Switzerland. Se per i collaboratori del management e i collaboratori di Valora Trade
Switzerland non sono stabilite disposizioni di diverso tenore, il CCL è applicabile anche a
loro.
1.3.2
Non sono assoggettati i dipendenti delle aziende addette ad attività alberghiere e di
ristorazione, i quali sono invece assoggettati al CCNL dell'industria alberghiera e della
ristorazione.
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1.4
Partecipazione di dipendenti (CO art. 356b capov. 1)
1.4.1
Il CCL vale anche per i dipendenti che non aderiscono al sindacato Syna. Il contratto
individuale di lavoro scritto vale come dichiarazione di partecipazione. Con la stipula del
contratto di lavoro i collaboratori si assoggettano alle disposizioni e agli effetti di questo
CCL. Ciò deve essere citato nel contratto individuale di lavoro.
1.4.2
Sottoscrivendo questo CCL i contraenti dichiarano il loro consenso a tutte le future
partecipazioni di dipendenti che rientrano nell'ambito di validità di questo CCL.
1.5
Adesione di aziende in franchising e agenzie (CO art. 356b cpv.1)
1.5.1
Il CCL vale anche per le aziende in franchising e agenzie indipendenti della Valora che si
assoggettano volontariamente al CCL mediante contratto di adesione. La Valora provvede
ad informare in maniera adeguata queste aziende in franchising e agenzie sulla possibilità
di adesione volontaria.
1.5.2
Con la sottoscrizione del presente CCL le parti contraenti dichiarano di approvare tutte le
future adesioni di aziende in franchising e agenzie della Valora che rientrano nel campo
d’applicazione del presente CCL.
1.6
Entrata in vigore, durata e disdetta
1.6.1
Il CCL entra in vigore il 1 gennaio 2013.
1.6.2
Il CCL resta valido fino al 31.12.2015; successivamente in mancanza di disdetta si rinnova
di volta in volta di un anno.
1.6.3
Il CCL è revocabile ogni 31 dicembre con un preavviso di 6 mesi (la prima volta al
31.12.2015).
1.6.4
Se al momento della disdetta del contratto sussiste l'intenzione di mantenere il CCL con
disposizioni modificate, allora ai contraenti con la disdetta è opportuno presentare anche
delle proposte di revisione.
1.7
Trattative annuali
1.7.1 Ogni anno si tengono trattative sugli adeguamenti dei salari, previsti rispettivamente per
aprile, e sugli orari di lavoro medi settimanali, tenendo in considerazione i risultati
economici dell'azienda, la situazione economica generale, la situazione del mercato del
lavoro e i costi della vita.
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2
Rispetto e adempimento del contratto
2.1
Commissione paritetica
2.1.1
I contraenti costituiscono una commissione paritetica composta di sei membri, e
precisamente tre rappresentanti dell'azienda e tre rappresentanti del Syna. Il Responsabile
del personale dell'azienda riveste la carica di presidente, mentre la vicepresidenza è
assegnata ai rappresentanti del Syna.
2.1.2
I contraenti possono sottoporre alla Commissione paritetica eventuali differenze di opinione
e controversie riguardanti l'esecuzione di questo CCL, in particolare per quanto riguarda i
modelli salariali e degli orari di lavoro, e anche le pari opportunità.
2.1.3
La Commissione paritetica si riunisce almeno una volta per ogni anno solare. Ulteriori
riunioni vengono indette in caso di necessità.
2.1.4
Le responsabilità, le competenze, le decisioni, le votazioni, le elezioni e la gestione della
Commissione paritetica sono definite in un regolamento che deve essere approvato da
tutte le parti contrattuali.
2.2
Collegio arbitrale
2.2.1
I contraenti discutono e appianano direttamente tra di loro le divergenze. Se non si riesce a
trovare un accordo, la decisione definitiva spetta al collegio arbitrale.
2.2.2
Il collegio arbitrale è costituito da 3 membri. La presidenza viene decisa insieme dai
contraenti. Se non si riesce ad attuare un'elezione unanime, la presidenza viene designata
dall'istanza giudiziaria del Cantone Basilea Campagna competente per controversie
nell'ambito del concordato sull'arbitrato. Per il resto le due parti, quella del datore di lavoro
e quella dei dipendenti, sono rappresentate in modo paritario nel collegio arbitrale.
2.2.3
Il procedimento davanti al collegio arbitrale si basa sul concordato sull'arbitrato.
2.2.4
I costi derivanti da tale procedimento vengono sostenuti dai contraenti conformemente alla
decisione relativa ai costi del collegio arbitrale.
2.3
Gogestione, informazione
2.3.1
La cogestione a livello aziendale tramite i rappresentanti dei dipendenti si basa sullo statuto
dell'azienda e anche sulla Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese.
2.3.2
I dipendenti vengono tempestivamente informati in merito a tutti i procedimenti che li
riguardano.
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2.4
Commissioni del personale
2.4.1
I dipendenti, all'interno delle proprie aree di lavoro, hanno il diritto di eleggere le
commissioni del personale citate nel regolamento organizzativo delle commissioni del
personale. Le commissioni del personale sono gli strumenti a disposizione dei dipendenti
per la consultazione aziendale.
2.4.2
I diritti e i doveri, l'elezione, i compiti e le competenze delle commissioni del personale
vengono regolamentati nel regolamento organizzativo delle commissioni del personale, che
si basa sulla Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese.
2.4.3
Il Syna promuove la collaborazione tutelata nelle commissioni del personale tra l'azienda e
i suoi dipendenti.
2.4.4
L'azienda sostiene le commissioni del personale nella loro attività, in particolare mette a
disposizione il tempo di lavoro necessario e offre opportunità di specializzazione. Il Syna
può essere coinvolto in merito alle iniziative di formazione e specializzazione delle
commissioni del personale.
2.5
Diritto di associazione
2.5.1
È garantito il diritto di associazione.
2.5.2
Per i dipendenti non devono derivare svantaggi dalla loro appartenenza o non
appartenenza ad un sindacato o a un'associazione di lavoratori.
2.5.3
In punti appositamente predisposti, i contraenti possono affiggere inviti a riunioni e
assemblee, come anche comunicazioni e materiale pubblicitario rivolti ai loro associati.
Sono ammesse anche campagne di reclutamento.
2.6
Misure in caso di ristrutturazioni e riduzione dei posti di lavoro
2.6.1
Se in caso di ristrutturazioni aziendali non è possibile evitare una riduzione dei posti di
lavoro, e si rende prevedibilmente necessario attuare dei licenziamenti, viene redatto un
piano sociale, purché vengano rispettate le disposizioni all'art. 335d CO. Ai sensi di queste
disposizioni è possibile avviare le trattative per un piano sociale purché la commissione del
personale competente, il sindacato Syna e l'azienda lo ritengano ragionevole e praticabile.
Lo scopo del piano sociale dovrebbe essere quello di evitare per quanto possibile o
contenere le difficoltà umane, sociali ed economiche per i dipendenti coinvolti.
2.6.2
L'obiettivo del piano sociale consiste nel creare una prospettiva professionale per i
dipendenti coinvolti, assegnare loro una posizione ragionevole, accompagnarli nel loro
nuovo percorso di orientamento professionale e mantenere e promuovere la loro
negoziabilità sul mercato del lavoro tramite proposte e misure idonee.
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2.6.3
Queste misure vengono supportate e integrate per mezzo di prestazioni finanziarie (periodi
di disdetta, indennità di uscita, pensionamento anticipato, supporto nell'ubicazione e nella
ricerca di un posto, ecc.).
2.6.4
Il piano sociale viene concordato tra la commissione del personale competente e il Syna da
una parte e l'azienda dall'altra.
2.7
Contributi CCL
2.7.1
Per coprire i costi d’attuazione del presente CCL nonché i costi di formazione viene istituito
un fondo di contributi contrattuali. Da questo fondo vengono cofinanziate anche delle
misure di perfezionamento dei collaboratori assoggettati al presente CCL nonché misure di
accompagnamento sociale.
2.7.2
A tutti i dipendenti assoggettati al CCL viene trattenuto ogni mese un importo di CHF 5,-dal salario. Gli apprendisti non pagano alcun importo.
2.7.3
Le competenze e le decisioni inerenti la gestione e l'utilizzo del contributo contrattuale
vengono definite in un regolamento che deve essere approvato da tutte le parti contrattuali.
2.8
2.8.1
Obbligo di pace
Per il CCL della Valora vale l'assoluto obbligo di pace per tutte le aziende e sezioni
aziendali della Valora sottomessi al campo d’applicazione nonché per tutte le aziende che
aderiscono conformemente al punto 1.5.1.
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Disposizioni di diritto del lavoro
(Parte normativa)
3
Inizio e cessazione dei rapporti di lavoro
3.1
Assunzione
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.5
I rapporti di lavoro vengono regolamentati nell'ambito di un contratto di lavoro individuale
scritto.
Periodo di prova
Il periodo di prova è al massimo di 3 mesi conformemente all'accordo di contratto
individuale di lavoro, con un periodo di preavviso di 7 giorni.
Attività accessoria
Ai dipendenti a tempo pieno non è consentito avere un'occupazione accessoria senza il
consenso di Valora. Ai dipendenti a tempo parziale è consentito avere un'attività accessoria
senza autorizzazione, però Valora deve essere informata prima dell'accettazione
dell'attività accessoria e l'attività non deve contravvenire agli interessi dell'azienda. In
entrambi i casi occorre osservare le disposizioni giuridiche di tutela (orari massimi di lavoro)
conformemente alla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel
commercio (legge sul lavoro).
Cariche, funzioni
Per l'esercizio di cariche pubbliche e l'assunzione di funzioni in altre aziende, associazioni
di lavoratori, organizzazioni professionali e partiti politici, come anche per frequentare
scuole per quadri militari durante l'orario di lavoro, è necessario ottenere il consenso scritto
del datore di lavoro prima di prendere un impegno.
Cessazione del rapporto di lavoro
3.5.1
Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere cessato ad ogni fine
del mese tramite disdetta:
- nel 1 anno di servizio con un preavviso di 1 mese
- dal 2 al 9 anno di servizio con un preavviso di 2 mesi
- a partire dal 10 anno di servizio con un preavviso di 3 mesi.
3.5.2
In un contratto individuale di lavoro scritto è anche possibile prendere accordi diversi.
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
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3.5.3
La disdetta deve avvenire per iscritto. La disdetta deve pervenire o deve essere
consegnata alla parte contrattuale al più tardi l'ultimo giorno di lavoro prima dell'inizio del
periodo di preavviso.
3.5.4
I contratti di lavoro a tempo determinato non possono essere disdetti salvo diverso accordo
scritto, ad eccezione dei seguenti casi:
- è stato concordato per iscritto un termine di preavviso
- sussistono motivi che legittimano un licenziamento senza preavviso
3.5.5
Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria il rapporto di lavoro termina
automaticamente. Non è necessaria alcuna disdetta scritta.
3.6
Protezione della personalità e pari opportunità
3.6.1
Occorre tutelare l'integrità personale dei lavoratori. Qualsiasi lesione della dignità tramite
atteggiamenti, azioni, parole e immagini deve essere contrastata ed eliminata. Non è
consentito alcuno svantaggio dovuto a sesso, orientamento sessuale, nazionalità,
appartenenza religiosa ed età.
3.6.2
L'azienda e i dipendenti operano insieme per creare all'interno dell'azienda, tramite una
comunicazione aperta, un clima di rispetto personale e di fiducia in grado di scongiurare
abusi, ingerenze, molestie sessuali e mobbing.
3.6.3
Deve essere favorita l'integrazione di dipendenti stranieri, impedendo la formazione di un
clima xenofobo.
3.6.4
Conformemente alla legge federale viene favorito lo sviluppo professionale delle donne
tramite la parificazione di uomo e donna. In tale contesto vengono perseguiti i seguenti
obiettivi:
- facilitare l'accesso delle donne alla formazione professionale;
- promuovere la specializzazione professionale delle donne;
- semplificare le opportunità di avanzamento delle donne.
A tale scopo si può in particolare impiegare la consulenza per le carriere e promuovere la
specializzazione a livello individuale.
3.7
Tutela della salute
3.7.1
Datore di lavoro e dipendenti operano insieme per applicare le misure necessarie alla tutela
della salute e alla prevenzione di infortuni e malattie professionali all'interno dell'azienda.
3.7.2
I dipendenti o le loro commissioni del personale devono essere informati e consultati in
merito alle questioni attinenti alla prevenzione della salute e in merito ai problemi e ai rischi
riguardanti i nuovi prodotti e processi che li riguardano.
3.7.3
L'ambiente di lavoro deve essere strutturato tenendo in considerazione in particolare i
requisiti di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro.
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
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3.8
3.8.1
Protezione dei dati
L'azienda si impegna a
- limitare il trattamento dei dati personali a quanto strettamente necessario in azienda
- procurarsi i dati personali solo in maniera legittima e a limitare l'accesso ai dati personali
solamente a quei dipendenti che hanno necessità di visionare tali dati in considerazione
della loro funzione
- cedere informazioni sui dipendenti a personale esterno solo se la persona coinvolta ha
dato il proprio consenso, o se queste informazioni sono legittimamente richieste da
un'autorità pubblica
- concedere ai dipendenti la possibilità di visionare su richiesta i relativi documenti che li
riguardano contenuti nella cartella personale
- concedere ai dipendenti la possibilità di visionare su richiesta i relativi dati memorizzati in
forma elettronica che li riguardano
- correggere i dati personali errati
- cancellare i dati personali memorizzati in forma elettronica non più necessari per scopi
interni all'azienda, delle autorità o statistici alla conclusione del rapporto di lavoro.
3.8.2
Per il resto vale la Legge federale sulla protezione dei dati.
3.8.3
I dipendenti, che nell'ambito della loro funzione elaborano i dati personali, sono
responsabili della protezione di questi dati e sono obbligati a prendere le adeguate misure
volte a garantire la protezione dei dati.
4
Salario
4.1
Definizione del salario
4.1.1
4.2
4.2.1
Il salario viene concordato tra azienda e dipendenti. Gli elementi fondamentali della
definizione del salario sono funzione, responsabilità e prestazioni dei singoli dipendenti. La
definizione del salario deve risultare chiara per ogni singolo dipendente, in riferimento agli
elementi determinanti. Donne e uomini che fanno lo stesso lavoro hanno diritto allo stesso
salario.
Salari lordi minimi mensili
Il salario lordo minimo mensile per il personale di vendita e per gli altri settori ammonta a
partire dal 1 aprile 2013:
- per dipendenti senza formazione professionale
CHF 3'600.-- per dipendenti con due anni di formazione professionale
o al completamento del quinto anno di servizio
CHF 3'700.-- per dipendenti con tre anni di formazione professionale
CHF 3'800.-- per dipendenti con quattro anni di formazione professionale
CHF 4'000.--
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4.2.2
Per il calcolo del salario di dipendenti con stipendio orario si parte:
- per la settimana di 43 ore da 186 ore al mese
- per la settimana di 42,5 ore da 184 ore al mese
- per la settimana di 40,5 ore da 175,5 ore al mese.
4.2.3
La base della retribuzione è il salario lordo AVS.
4.2.4
I salari degli apprendisti vengono stabiliti separatamente. Questi vengono adeguati
periodicamente.
4.3
Tredicesima mensilità
4.3.1
I dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità.
4.3.2
La tredicesima mensilità viene pagata per ogni anno solare al più tardi insieme al salario di
dicembre.
4.3.3
I dipendenti che vengono retribuiti con stipendio orario percepiscono la quota di tredicesima
mensilità in una percentuale dell'8,33%, retribuita mensilmente insieme al pagamento del
salario.
4.3.4
Per un anno solare iniziato sussiste il diritto pro rata temporis.
4.3.5
In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova non sussiste alcun
diritto alla tredicesima mensilità.
4.4
Supplementi
4.4.1
Per il lavoro serale regolare del personale di vendita e logistica, conformemente ai piani di
lavoro, viene assegnato un supplemento salariale di CHF 3,50 all’ora. Come lavoro serale
valgono le prestazioni eseguite tra le 20.00 e le 23.00.
4.4.2
Per il lavoro notturno regolare del personale di vendita e logistica, conformemente ai piani
di lavoro, viene assegnato un supplemento salariale di CHF 3,50 all’ora e viene calcolata
una compensazione dell’orario di lavoro del 10%. Come lavoro
4.4.3
notturno vale l’orario compreso tra le 23.00 e le 6.00 del mattino.
4.4.4
Il lavoro notturno può essere spostato nell’ambito dell’art. 10 della Legge federale sul
lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro).
4.4.5
Se il lavoro notturno regolare viene spostato, l’orario compreso tra le 5.00 e le 6.00 vale
come lavoro anticipato, mentre l’orario tra le 23.00 e le 24.00 come lavoro serale, per il
quale viene assegnato un supplemento di CHF 3,50 per lavoro anticipato o lavoro serale, in
maniera analoga a quanto descritto al punto 4.4.2.
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4.4.6
Per lavoro notturno temporaneo, conformemente all’art. 17b della Legge federale sul lavoro
nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) viene pagato un
supplemento salariale del 25%.
4.4.7
I dipendenti con stipendio orario ricevono i seguenti compensi per il lavoro svolto in un
giorno festivo legale:
- il loro normale salario per le ore prestate in questo giorno (salario normale)
- un supplemento di CHF 7,-- per le ore prestate in questo giorno (supplementi per
domeniche e giorni festivi)
- Ore sostitutive per giorno festivo corrispondenti alle ore lavorate in questo giorno
(massimo 8,6 ore al giorno).
4.5
4.5.1
Premi di anzianità
Vengono assegnati i seguenti premi di anzianità:
- Al completamento del 5 anno di servizio
- Al completamento del 10 anno di servizio
- Al completamento del 20 anno di servizio
- Al completamento del 30 anno di servizio
- Al completamento del 40 anno di servizio
- Al completamento del 50 anno di servizio
CHF 500.-CHF 2'000.-CHF 4'000.-CHF 5'000.-CHF 6'000.-CHF 7'000.--
Questi pagamenti si intendono come importi lordi da versare in base al grado di occupazione
individuale. Nell’ambito dei salari orari si ricorre a questo scopo al grado di occupazione medio
degli ultimi 12 mesi.
4.6
4.6.1
4.7
Sconti per il personale
I dipendenti sono autorizzati, sulla base del regolamento di volta in volta vigente, ad
acquistare prodotti scontati.
Pagamento
4.7.1
Il salario mensile viene di volta in volta versato al più tardi entro la fine del mese in corso
tramite ordine di pagamento bancario o postale sul conto del dipendente.
4.7.2
Il salario per i dipendenti con stipendio orario viene pagato al più tardi entro l’8 del mese
successivo al calcolo. I collaboratori appena assunti, nel primo mese possono richiedere un
pagamento in acconto nell’ambito del lavoro prestato.
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5
Disposizioni sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo
5.1
Orario di lavoro settimanale
5.1.1
L’orario di lavoro medio settimanale (settimana di 5 giorni) ammonta a:
- per il personale di vendita 43 ore alla settimana
- per il personale della logistica 42,5 ore alla settimana
- per i restanti settori 40,5 ore alla settimana
5.1.2
Come orario di lavoro valgono anche le attività di preparazione e di sgombero prescritte
come anche i tempi di presenza, nella misura in cui il dipendente deve essere disponibile e
non può lasciare il posto di lavoro.
5.1.3
Le pause non valgono come orario di lavoro se è possibile lasciare il posto di lavoro.
5.2
5.2.1
Pause di lavoro giornaliere
Per quanto concerne le pause e la relativa forma si applicano per principio le disposizioni
della legge sul lavoro nonché tutte le direttive e ordinanze vincolanti connesse.
Il lavoro deve essere interrotto da pause della seguente durata minima:
- un quarto d’ora in caso di durata giornaliera del lavoro superiore a cinque ore e mezza;
- una mezz’ora in caso di durata giornaliera del lavoro superiore a sette ore;
- un’ora in caso di durata giornaliera del lavoro superiore a nove ore;
Le pause sono considerate come durata di lavoro se i lavoratori e le lavoratrici non possono
abbandonare il loro posto di lavoro.
Le pause devono essere fissate di norma in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un
periodo di lavoro di una durata superiore a 5½ ore prima o dopo una pausa dà diritto a
pause supplementari. Le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere
frazionate.
Nel caso di orari di lavoro flessibili, la durata della pausa principale è calcolata sulla base
della media della durata giornaliera di lavoro prevista.
5.3
5.3.1
Cambio della forma di occupazione (salario orario – salario mensile)
Entro il 20.09. di un anno l’azienda provvede ad analizzare il lavoro medio prestato da ogni
collaboratore a salario orario dal 01.01. al giorno di riferimento 01.09. dell’anno in
questione. Ai collaboratori il cui lavoro prestato risulta superiore al 60% del tempo pieno e
che lavorano nell’azienda da più di 12 mesi viene offerto dal rispettivo superiore il
passaggio ad un rapporto di lavoro a salario mensile.
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
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5.4
Piani di lavoro
5.4.1
Per i dipendenti con incarichi di lavoro irregolari i piani di lavoro nelle vendite vengono di
norma stabiliti per periodi di due settimane con tre settimane di anticipo. Nella logistica i
piani di lavoro vengono di norma stabiliti per periodi di due settimane con due settimane di
anticipo.
Eventuali lavori di preparazione e di riordino e sgombero non ordinati possono esser
autorizzati all’occorrenza in un secondo tempo dal superiore.
5.4.2
Nella definizione dei piani di lavoro vengono tenuti in considerazione gli interessi dei
dipendenti, per quanto conciliabile con le possibilità aziendali. I dipendenti con impegni
famigliari hanno diritto a orari di lavoro socialmente accettabili. Con famiglia si intendono
tutti i tipi di convivenza, indipendentemente dallo stato civile.
5.5
Lavoro straordinario
5.5.1
Vale come lavoro straordinario quel lavoro prestato che va oltre l’orario di lavoro
settimanale concordato nel contratto o stabilito dal piano di lavoro, e che è stato prescritto
dal superiore per necessità o che in casi urgenti viene prestato dai dipendenti nell’interesse
dell’azienda senza che sia stato ordinato .
5.5.2
Il lavoro straordinario deve essere compensato entro tempo utile con tempo libero della
stessa durata.
5.5.3
Il lavoro straordinario che viene prestato senza espresso ordine del superiore e che supera
le regolamentari competenze di orario flessibile del dipendente deve essere segnalato
immediatamente al superiore responsabile.
5.5.4
Se il lavoro straordinario prescritto porta a saldi superiori ad un intera giornata di lavoro, le
compensazioni devono essere effettuate se possibile con mezze o intere giornate di lavoro,
a richiesta del dipendente.
5.5.5
Il lavoro straordinario che eccezionalmente per motivi aziendali non può essere
compensato viene pagato con un supplemento del 25%.
5.6
Giorni di riposo
5.6.1
I dipendenti hanno mediamente diritto a 2 giorni di riposo alla settimana.
5.6.2
Se il lavoro straordinario che è stato prestato in un giorno di riposo non goduto viene
pagato nell’ambito del punto 5.3.5 o al termine di un rapporto di lavoro, con il pagamento
del lavoro straordinario risulta risarcito anche il diritto ai giorni di riposo non goduti.
Permane riserva delle disposizioni obbligatorie sul giorno di riposo della Legge federale sul
lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro).
5.7
5.7.1
Ferie
- I dipendenti fino al 49 anno di età hanno diritto a 5 settimane di ferie per ogni anno solare
- I dipendenti a partire dal 50 anno di età hanno diritto a 6 settimane
- I dipendenti nel quadro hanno diritto a 6 settimane di ferie per ogni anno solare.
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
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5.7.2
Il giorno da cui decorre il diritto alle ferie per i dipendenti a partire dal 50 anno di età è il 1
gennaio dell’anno in cui il dipendente festeggia il 50 compleanno.
5.7.3
Per un anno solare iniziato, in caso di inizio o conclusione del rapporto di lavoro, sussiste
un diritto pro rata temporis.
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5.8
5.8.1
5.9
Giorni festivi
I dipendenti ottengono una giornata libera retribuita in corrispondenza del giorno della festa
nazionale e al massimo di altri 8 giorni festivi in un anno, conformemente alla Legge
federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) art. 21a.
Se il giorno festivo cade in un normale giorno di chiusura settimanale dell’azienda, viene
considerato come goduto e non viene risarcito o compensato a parte.
Giorni non lavorativi retribuiti
5.9.1
Per le seguenti occasioni e questioni personali, previa relativa comunicazione, vengono
concessi giorni di vacanza retribuiti che devono essere goduti entro 2 settimane
dall’insorgenza del relativo diritto.
5.9.2
- Contrazione di matrimonio personale o registrazione di un’unione domestica 3 giorni
- Contrazione di matrimonio o registrazione di un’unione domestica dei propri figli 2 giorni
- Contrazione di matrimonio o registrazione di un’unione domestica di un genitore, di fratelli,
sorelle e nipoti 1 giorno
- Nascita di figli propri (solo per il padre) 5 giorni
- Decesso del coniuge, del partner e dei figli propri 4 giorni
- Decesso di un genitore / suocero 3 giorni
- Decesso di un nonno, di fratelli, sorelle, nipoti, nuora/genero e cognata/cognato 1 giorno
- Trasloco 1-2 giorni
5.9.3
Le assenze brevi per il disbrigo di questioni private, come visite mediche, pratiche
amministrative, ecc. durante l’orario di lavoro sono retribuite, ma per quanto possibile
devono essere effettuate nel tempo libero o nelle ore di scarso lavoro.
5.9.4
Ai dipendenti che, in caso di malattia di un loro figlio o bambino in affido vivente nello
stesso nucleo famigliare, non hanno a disposizione nessuno che possa prendersene cura e
possono dimostrarlo ai sensi della legge, dietro presentazione di un certificato medico (a
partire dal 2 giorno di malattia) viene a tale scopo concesso un periodo di vacanza con
diritto al salario pieno per un massimo di 3 giorni per ogni caso di malattia.
5.10 Promozione e congedo per motivi di studio
5.10.1 L’azienda supporta la promozione e la specializzazione dei suoi dipendenti per
l’adempimento delle loro funzioni.
5.10.2 I dipendenti hanno diritto ad un colloquio di qualifica all’anno. La valutazione può essere
riesaminata dall’ufficio di livello direttamente superiore.
5.10.3 Il dipendente ha diritto a 3 giorni lavorativi retribuiti per la specializzazione professionale,
purché il rapporto di lavoro sia durato almeno 6 mesi e non sia stato disdetto.
5.10.4 Il diritto può essere fatto valere in modo retroattivo per un massimo di 2 anni se il rapporto
di lavoro non è stato disdetto.
5.10.5 Le iniziative di specializzazione vengono predisposte dal datore di lavoro oppure concesse
dietro tempestiva richiesta del dipendente. Non sussiste alcun diritto alla trasformazione di
giorni di specializzazione non goduti in giorni liberi o in pagamento.
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
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5.10.6 I dipendenti possono inoltre richiedere un esonero dal lavoro e una partecipazione ai costi
per attività di specializzazione professionale laddove
- la specializzazione contribuisca a migliorare le competenze tecniche, come anche le
competenze operative e sociali nell’ambito della sua attività professionale attuale o futura
all’interno dell’azienda
- il dipendente sia disposto a fornire un contributo da parte sua.
5.10.7 In caso di specializzazione di ampia portata viene stipulato un accordo scritto tra azienda e
dipendente, nel quale vengono regolamentati i relativi contributi individuali allo scopo di
consentire la specializzazione.
6
Sostituzione del salario e assicurazioni sociali
6.1
Salario in caso di impedimento in generale
6.1.1
In caso di impedimento al lavoro senza colpa in seguito a malattia, incidente, maternità e
servizio militare, il dipendente è assicurato conformemente alle disposizioni di legge, ai
contratti di Valora con gli assicuratori e ai relativi regolamenti.
6.1.2
Se è presente un caso di impedimento senza colpa del dipendente ai sensi dell’art. 324a
del Codice delle obbligazioni, e tale caso non è coperto da assicurazione, il dipendente ha
diritto al proseguimento del pagamento del salario conformemente alla scala bernese.
6.2
Assicurazione dell’indennità giornaliera di malattia
6.2.1
I dipendenti della Valora vengono assicurati con riserva del punto 6.1.2 contro le
conseguenze di un impedimento al lavoro senza colpa conformemente all’art. 324a del
Codice delle obbligazioni.
6.2.2
L’assicurazione dell’indennità giornaliera copre almeno l’80% del salario lordo per 720 su
900 giorni consecutivi.
6.2.3
È possibile concordare un periodo di proroga al massimo di 90 giorni, durante i quali il
datore di lavoro elargisce le stesse prestazioni dell’assicurazione.
6.2.4
I premi dell’assicurazione dell’indennità giornaliera di malattia vengono versati per metà
ciascuno dal datore di lavoro e dal dipendente.
6.2.5
Non viene stipulata nessuna assicurazione dell’indennità giornaliera di malattia:
- Per dipendenti temporanei assunti per meno di 3 mesi
- Per vero personale ausiliario che fornisce singole prestazioni previo reciproco accordo
- Per dipendenti con stipendio orario, il cui carico di lavoro ammonta mediamente a meno
del 20% di un carico di lavoro completo.
6.2.6
L’assicurazione per cure medico-sanitarie compete ai dipendenti.
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6.3
6.3.1
6.4
Assicurazione contro gli infortuni
I dipendenti vengono assicurati in base alle disposizioni della Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni.
I dipendenti sono assicurati contro gli infortuni non professionali se lavorano per l’azienda
almeno 8 ore alla settimana.
Certificato medico
6.4.1
In caso di impedimenti al lavoro il dipendente è obbligato a presentare un certificato medico
a partire dal 4 giorno. Il certificato deve essere trasmesso al datore di lavoro il prima
possibile dopo il suo rilascio.
6.4.2
Se l’assicurazione fa dipendere le sue prestazioni da un certificato medico, il certificato può
essere richiesto a partire dal 1 giorno.
6.4.3
Il datore di lavoro è autorizzato a richiedere a proprie spese il certificato di un medico di
fiducia.
6.5
Servizio militare, protezione civile e servizio civile
6.5.1
Per le prestazioni di servizio obbligatorie fino ad un massimo di 25 giorni per anno
lavorativo, il dipendente ha diritto al salario lordo. Questo diritto non sussiste se il rapporto
di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova.
6.5.2
A partire dal 26 giorno i diritti del dipendente si basano sulle disposizioni dell’art. 324b del
Codice delle obbligazioni e sulle indennità IPG. Per la determinazione del periodo limitato
durante il quale al dipendente spetta un diritto all’80% del salario conformemente all’art.
324b del Codice delle obbligazioni, vale la scala bernese.
6.6
6.6.1
6.7
Gravidanza
In caso di gravidanza difficile attestata da un medico, per il proseguimento del pagamento
del salario valgono le stesse disposizione dei casi di malattia.
Congedo di maternità
6.7.1
Dopo il parto le collaboratrici hanno diritto a continuare a percepire il pagamento dell’80%
dello stipendio per 16 settimane.
6.7.2
Se la dipendente riprende il lavoro prima che siano trascorse 16 settimane, allora perde il
diritto al restante congedo di maternità.
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6.8
6.8.1
Previdenza professionale
I dipendenti vengono assicurati conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Valgono i
regolamenti dell’assicurazione.
7
Ulteriori disposizioni
7.1
Computo degli anni di servizio
7.1.1
Gli anni di servizio si calcolano dal giorno dell’inizio contrattuale del lavoro.
7.1.2
In caso di acquisizione di aziende da parte del Gruppo Valora vale la data dell’inizio
contrattuale del lavoro nell’azienda acquisita.
7.1.3
Le vacanze non retribuite superiori a un mese vengono detratte dagli anni di servizio
computabili.
7.1.4
In caso di interruzioni dell’impiego presso il Gruppo Valora per un massimo di 5 anni, i
periodi di lavoro vengono sommati nella misura in cui il dipendente prima di rientrare aveva
già lavorato a suo tempo all’interno del Gruppo Valora.
7.2
Garanzia e responsabilità del dipendente
7.2.1
In caso di impedimento al lavoro il dipendente deve informare immediatamente il datore di
lavoro (vedi art. 324a e b CO).
7.2.2
I dipendenti rispondono dei danni che arrecano al datore di lavoro intenzionalmente o per
negligenza. Il grado di diligenza per cui il dipendente deve rispondere viene definito in base
al singolo rapporto di lavoro, in considerazione del rischio professionale, del livello di
formazione o delle conoscenze specialistiche che vengono richieste per il lavoro, come
anche delle capacità o caratteristiche del dipendente che il datore di lavoro conosce o
avrebbe dovuto conoscere (vedi art. 321e CO).