Info 01/2014 - Hinweise zur Leistungserbringung Familienzulagen

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Info 01/2014 - Hinweise zur Leistungserbringung Familienzulagen
Ausgleichskasse
Gewerbe St. Gallen
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Postfach 245
9016 St. Gallen
Telefono 071 282 29 29
Telefax 071 282 29 30
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www.ahv-gewerbe.ch
St. Gallen, 31. marzo 2016
Informazioni 01/2016 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali
Gentili Signore, Egregi Signori,
Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni utili in merito al 1° pilastro.
Nuovi regolamenti nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS
La Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) è stata aggiornata il 1° gennaio
2016.
Di conseguenza, nei rapporti con gli Stati membri dell’AELS (Principato di Liechtenstein, Norvegia e Islanda) trovano ora applicazione i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e 978/2009 nonché i Regolamenti (UE) n. 1244/2010,
465/2012 e 1224/2012. Valgono pertanto le stesse disposizioni di coordinamento in essere nei confronti degli
Stati UE. Non si applicano però alle fattispecie che presentano allo stesso tempo un collegamento con la Svizzera / l’UE / l’AELS, poiché manca un «accordo ombrello».
I Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, in vigore sinora, continuano a essere applicabili per i casi verificatisi
prima del 1° gennaio 2016 fino a un cambiamento della fattispecie (al massimo per dieci anni fino al 31 dicembre 2025). Tali assicurati hanno però la possibilità di richiedere l’assoggettamento al nuovo diritto. Questi regolamenti non sono più validi per i nuovi casi.
I certificati di distacco E101 ed E102 vengono sostituiti dal formulario A1, disponibile sulla nostra sito web
www.ahv-gewerbe.ch, alla voce, Formulare – Bilaterale Abkommen.
Pagamenti posticipati del salario
Per semplificare la riscossione dei contributi sui pagamenti posticipati del salario, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha modificato le relative direttive.
I pagamenti posticipati del salario devono essere dichiarati nell’anno in cui vengono corrisposti, unitamente alla
dichiarazione del salario annuo. Ciò significa che il datore di lavoro deve indicare tali pagamenti soggetti all’AVS
nella dichiarazione salariale dell’anno di corresponsione, anche se i pagamenti si riferiscono ad anni precedenti.
Grazie a questa regolamentazione il datore di lavoro non deve dichiarare le aggiunte alla propria cassa di compensazione. Se nell’anno di corresponsione non sussiste più alcun rapporto di lavoro, i redditi vengono inseriti
normalmente nel conto individuale dell’ultimo anno del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro dimostri
che il pagamento posticipato del salario viene corrisposto per uno specifico anno precedente.
Il vostro contatto
Christoph Koller, M Law
Reparto Prestazioni
Numero diretto 071 282 29 55
[email protected]
Riferimenti
Informazioni 01/2016
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Per facilitare la comprensione riportiamo il seguente esempio:
2013
2014
2016
Salario
Salario
Provvigione
CHF
CHF
CHF
100'000.00
100'000.00 (termine del rapporto di lavoro)
80'000.00 (per gli affari conclusi nel 2013)
Il pagamento della provvigione viene comunicato alla cassa di compensazione con la dichiarazione salariale
2016. Di conseguenza, i contributi sociali vengono riscossi nell’ambito del conteggio annuale 2016 (all’inizio del
2017). In assenza di un’ulteriore comunicazione da parte del datore di lavoro, il pagamento della provvigione
viene contabilizzato nel conto individuale del 2014. Se il pagamento della provvigione deve essere contabilizzato
nel conto individuale del 2013, è invece necessario che ciò venga rivendicato dal datore di lavoro.
Prestazioni sociali in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Le prestazioni sociali che vengono corrisposte dal datore di lavoro a fronte di una previdenza professionale insufficiente o in caso di licenziamento per motivi aziendali, sono escluse, interamente o in parte, dal salario determinante e pertanto non sono sottoposte a contribuzione. A tale riguardo è irrilevante se tali prestazioni vengono
fornite sotto forma di rendita o di capitale. Si devono pagare i contributi su tutte le prestazioni che non sono
escluse dal salario determinante. In genere le prestazioni sotto forma di rendita vengono convertite in capitale e i
relativi contributi vengono detratti una volta sola. Le prestazioni sociali di breve durata non vengono in genere
convertite in capitale, a meno che non vengano fornite immediatamente dopo la cessazione dell’attività lucrativa
o il datore di lavoro richieda la capitalizzazione.
Se vi trovate in questa situazione e dovete versare delle prestazioni sociali al termine di un rapporto di lavoro,
siete pregati di contattarci tempestivamente per fissare le modalità di riscossione dei contributi.
Ulteriori informazioni
Gli assegni familiari (assegni per i figli, di formazione, di nascita e di adozione) concessi sulla base di un obbligo
previsto dalla legge o dal contratto collettivo del lavoro sono sempre esentati dall’obbligo di contribuzione. Per
contro, gli assegni familiari concessi per un obbligo contrattuale derivante da un regolamento del personale
sono solo parzialmente esentati dall’obbligo di contribuzione. Gli assegni per i figli e di formazione fino all’importo singolo (CHF 250 per figlio) e gli assegni di nascita e di adozione fino a cinque volte l’importo degli assegni
di formazione (CHF 1'250 per figlio) ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 della Legge sugli assegni familiari.
Ci auguriamo che questi chiarimenti vi siano utili e restiamo naturalmente a vostra disposizione per rispondere a
eventuali domande.
Cordiali saluti
Ausgleichskasse
Gewerbe St. Gallen
Andreas Fässler
Amministratore
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