dispensa bozza 13/02/12
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dispensa bozza 13/02/12
BILANCIO 2011 Le novità e gli aspetti particolari Dott. Ermando bozza BILANCIO 2011 Sommario • • • • • • • • • Conferme e novità dall’OIC 6 definitivo Imposte anticipate su perdite fiscali riportabili Leasing finanziario Il lease-back La cessione del leasing/subentro Contributi in conto impianti: regole generali e casi particolari Il caso degli impianti fotovoltaici Le rivalutazioni economiche ex 2423 c.c. La nota integrativa e le informazioni sui derivati e le parti correlate 2 BILANCIO 2011 OIC 6 (Luglio 2011) RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO 3 OIC 6 AMBITO DI APPLICAZIONE Imprese che redigono il bilancio secondo il Codice Civile (ITAGAAP) nel rispetto della continuità aziendale Altrimenti si applica l’OIC n. 5 4 OIC 6 DEFINIZIONE DI “RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO” Operazione con la quale il creditore, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato Creditore: •rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente definiti Debitore: •beneficio economico/finanziario •riduzione valore economico del debito 5 OIC 6 VINCOLI DELLE LINEE GUIDA OIC 6 NEL BILANCIO 2011 Il trattamento contabile previsto nel documento OIC è: VINCOLANTE Per le IMPRESE DEBITRICI FACOLTATIVO (anche se consigliato) Per le IMPRESE CREDITRICI 6 OIC 6 ASPETTI OPERATIVI A. B. C. D. Debiti oggetto di ristrutturazione Tipologie di ristrutturazione Effetti contabili Informativa di bilancio 7 OIC 6 A. DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE Debiti commerciali v/fornitori Debiti impliciti per Leasing finanziario Debiti v/banche ed altri finanziatori Debiti tributari e previdenziali (alcune tipologie) 8 OIC 6 B. TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE LEGGE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO (artt. 160 e segg.) Il debitore propone il piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta di concordato soggetta alla votazione dei creditori. Il Tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e omologa, nella fase finale, il concordato. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (art. 182-bis) È un accordo stipulato con uno o più creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Si perfeziona con il semplice consenso delle parti e ogni creditore è libero di accettare la proposta. Il creditore che non accetta deve essere pagato per intero. PIANO ATTESTATO (art. 67, c. 3) Il debitore predispone un piano di risanamento al fine di assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. 9 OIC 6 B. TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE Accordi stragiudiziali Tra cui: Moratoria debiti (Avviso comune ABI-MEF) 10 OIC 6 C. EFFETTI CONTABILI 1. 2. 3. Data di ristrutturazione Effetti contabili delle diverse modalità di ristrutturazione Costi dell’operazione 11 OIC 6 DATA DI RISTRUTTURAZIONE Rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano nel bilancio del debitore gli effetti economici/finanziari della ristrutturazione e si forniscono informazioni nella nota integrativa MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DIVIENE EFFICACE TRA LE PARTI 12 OIC 6 DATA DI RISTRUTTURAZIONE TIPOLOGIA DI RISTRUTTURAZIONE DATA DI RISTRUTTURAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO DATA DI OMOLOGA ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 bis L.F. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO NEL REGISTRO IMPRESE PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 76 L.F. DATA DI ADESIONE DEI CREDITORI ALTRE OPERAZIONI DATA DI SOTTOSCRIZIONE E/O DATA DI PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO TRA LE PARTI IN CASO DI CONDIZIONI SOSPENSIVE DATA NELLA QUALE SI VERIFICANO LE CONDIZIONI 13 OIC 6 OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE CHE RICADONO IN ESERCIZIO DIVERSO DA QUELLO DI PERFEZIONAMENTO GIURIDICO DELL’OPERAZIONE • L’impresa debitrice deve: riclassificare le attività da cedere in un’apposita voce dell’attivo circolante se iscritte nelle immobilizzazioni; Sospendere la rilevazione degli ammortamenti; Valutare le attività da cedere al minore tra costo, al netto di rettifiche per gli ammortamenti cumulati e le eventuali perdite di valore, ed il valore presumibile di realizzo (l’eventuale minusvalenza da valutazione va rilevata tra gli oneri straordinari del CE – E 21; Illustrare e motivare nella NI la differenza tra valore contabile dell’attività ceduta e il suo presumibile valore di realizzo, anche nel caso l’operazione di ristrutturazione si sia conclusa alla data di bilancio ma non sia ancora avvenuta la cessione dell’attività. 14 OIC 6 MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 1. 2. 3. Modifica dei termini originari Trasferimento al creditore di un’attività a estinzione parziale o totale del debito Emissione di capitale e assegnazione al creditore a estinzione parziale o totale del debito 15 OIC 6 1. MODIFICA DEI TERMINI ORIGINARI a. b. c. d. Riduzione del capitale da rimborsare Riduzione dell’ammontare degli interessi maturati ma non pagati Modifica degli interessi maturandi dalla data di ristrutturazione Modifica delle tempistiche di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi (riscadenziamento debito) 16 OIC 6 1. MODIFICA DEI TERMINI ORIGINARI REGOLA GENERALE BENEFICIO REALIZZATO iscrizione beneficio nel conto economico BENEFICIO NON REALIZZATO NO iscrizione beneficio nel conto economico 17 OIC 6 A. RIDUZIONE DEL CAPITALE DA RIMBORSARE • Utile da ristrutturazione iscritto in CE (area straordinaria) Debito a Utile da ristrutturazione KKK B. RIDUZIONE INTERESSI MATURATI NON PAGATI • Utile da ristrutturazione iscritto in CE (area straordinaria) Rateo passivo a Utile da ristrutturazione KKKK 18 OIC 6 C. RIDUZIONE INTERESSI MATURANDI • NESSUNA RILEVAZIONE CONTABILE – il beneficio è rilevato per competenza lungo la vita residua del debito D. MODIFICA TEMPISTICHE PAGAMENTI • NESSUNA RILEVAZIONE CONTABILE – il beneficio è rilevato per competenza lungo la vita residua del debito 19 OIC 6 COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D a) Riduzione capitale e/o b) riduzione interessi maturati VALORE ECONOMICO DEBITO E c) Modifica interessi maturandi e/o d) modifica tempistiche VALORE ECONOMICO DEBITO 20 OIC 6 COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D VALORE ECONOMICO DEBITO POST RISTRUTTURAZIONE > VALORE ECONOMICO DEBITO ANTE RISTRUTTURAZIONE IN CONTO ECONOMICO UTILE DA RISTRUTTURAZIONE • riduzione del valore capitale del debito ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI • valore economico del debito • (meno) Valore contabile debito al netto della riduzione di capitale 21 OIC 6 COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D Debito a Utile da ristrutturazione (E.20) KKKK Accantonamento fondo rischi (E.21) a KKKK Fondo rischi 22 OIC 6 IN TUTTI I CASI Sempre informativa in nota integrativa su: • Valore economico del debito in seguito alla ristrutturazione • Variazione rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione • Variazioni negli esercizi successivi a quello della ristrutturazione 23 OIC 6 2. ESTINZIONE DEBITO CON CESSIONE ATTIVITÀ VALORE CONTABILE DEBITO ESTINTO (meno) VALORE CONTABILE ATTIVITÀ CEDUTA UTILE (PERDITA) IN CONTO ECONOMICO AREA STRAORDINARIA 24 OIC 6 CESSIONE DIRETTA DI ATTIVITA’: Caso generale • La differenza tra valore contabile del debito estinto ed il valore netto contabile dell’attività ceduta alla data della ristrutturazione deve essere rilevata nel CE tra i proventi e gli oneri straordinari quale utile o perdita da ristrutturazione. 25 OIC 6 ESEMPI CESSIONE DIRETTA =/= a =/= Debiti finanziari F.do ammortamento Fabbricato A 100,00 30,00 Fabbricato A Utile da ristrutturazione del debito (E 20) 120,00 10,00 IRAP ? =/= Debiti finanziari F.do ammortamento Fabbricato A Perdita da ristrutturazione dl debito (E21) a Fabbricato A 140,00 100,00 30,00 10,00 - 26 OIC 6 CESSIONE INDIRETTA DI ATTIVITÀ • L’estinzione del debito avviene attraverso l’incasso derivante dalla alienazione dell’attività con successiva devoluzione della somma incassata al creditore. • Il principio OIC 6 stabilisce che l’eventuale utile/perdita che si origina dalla cessione si qualifica come utile o perdita relativa alla dismissione, da rilevare nel CE, valutando di volta in volta l’iscrizione nell’area operativa o straordinaria. 27 OIC 6 ESEMPIO CESSIONE INDIRETTA Cessione dell'attività =/= F.do ammortamento Fabbricato A Banca c/c a =/= 30,00 121,00 Fabbricato A Iva su vendite Plusvalenza Rimborso del debito Debiti finanziari a Banca c/c 120,00 21,00 10,00 100,00 100,00 28 OIC 6 DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 OIC 12 A.5 Altri ricavi 29 OIC 6 DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 OIC 12 E 20 Proventi straordinari 30 OIC 6 DISCIPLINA IRAP Provento straordinario (E20) da riduzione del debito IRRILEVANTE Plusvalenza su cessione bene strumentale contro riduzione debito ART. 86, C. 5, TUIR R.M. N. 29 E/2004 ATTENZIONE AL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE Costo dedotto (es. debito fornitura) IMPONIBILE Costo non dedotto (es. debito finanziario) IRRILEVANTE Finora l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto solo i casi di cessioni di azienda o ramo d’azienda e non tutte quelle straordinarie per i PPCC Circ . 27 E/09 NON IMPONIBILE 31 OIC 6 I RISVOLTI FISCALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO 32 OIC 6 RISVOLTI TRIBUTARI AGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL DEBITORE Rilevanza fiscale Sopravvenienze attive (tassazione nell’esercizio di competenza art.109 Tuir) Plusvalenze da cessione PER IL CREDITORE Possibilità di deduzione delle perdite su crediti soltanto in presenza di elementi certi e precisi 33 OIC 6 3. ESTINZIONE DEBITO E CONVERSIONE IN CAPITALE • • Nessun utile/perdita a conto economico L’aumento di capitale (e riserva sovrapprezzo) viene convenzionalmente posto uguale all’estinzione del debito (OIC 28) =/= Debiti finanziari Socio A c/sottoscrizione a a a =/= Socio A c/sottoscrizione Capitale sociale 100,00 100,00 100,00 100,00 Diritti di opzione cui rinunciare Perizia di stima per conferimento crediti (art. 2343 c.c.) 34 OIC 6 3.1 ESTINZIONE DEBITO TRAMITE EMISSIONE DI P.O. CONVERTIBILE • • • • In questo caso la conversione può realizzarsi in un momento successivo rispetto alla data di ristrutturazione. Talvolta i “vecchi” soci potrebbero lasciarsi la possibilità di riacquistare le azioni o quote sottoscritte dal creditore. Il principio OIC 6 sottolinea che tale fattispecie corrisponde all’esistenza di una opzione call ma non determina effetti sul bilancio dell’impresa debitrice. Di norma il PO viene emesso per un valore pari al valore contabile del debito. Debiti finanziari a Obbligazioni convertibili 100,00 100,00 NB: Le eventuali differenze vanno iscritte a CE nella parte straordinaria 35 OIC 6 4. RINUNCIA DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI CREDITORI • • I debiti verso soci a titolo finanziamento sono iscritti alla voce D.3 dello Stato Patrimoniale Con la rinuncia l’impresa debitrice “trasferisce il valore del debito a cui il creditore rinuncia direttamente a riserva senza transito nel Conto Economico” Debiti verso soci a Riserve per versamenti in c/capitale 200.000,00 200.000,00 In NOTA INTEGRATIVA devono essere fornite adeguate notizie sui termini dell’operazione. 36 OIC 6 I FINANZIAMENTI-CAPITALE DI RISCHIO 1. OIC 28 Versamenti in c/aumento di capitale: Sono versamenti anticipati delle somme che i soci devono corrispondere per la liberazione dell’aumento di C.S. che sarà deliberato dalla società e che essi intendono sottoscrivere. Tale riserva non può essere utilizzata per altro scopo. Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del C.S.. Occorre una delibera assembleare. 2. Versamenti i c/futuri aumenti di capitale: Anche questi versamenti presentano un vincolo di destinazione ma l’aumento di C.S. non è ancora deliberato. Non possono essere utilizzati per coprire perdite o aumentare gratuitamente il C.S.. L’operazione può essere effettuata anche senza una delibera assembleare. 3. Versamenti in c/capitale o a fondo perduto: Sono versamenti di tutti o anche di alcuni soci di alcuni soci, di solito proporzionali alle quote di partecipazione che non hanno un vincolo di destinazione e che vanno ad incrementare le riserve. L’eventuale aumento di C.S. con utilizzo di tale riserva è da qualificarsi come aumento gratuito per cui ne beneficeranno tutti i soci. 4. Versamenti a copertura di perdite: Possono essere utilizzati solo per le coperture delle perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.. Occorre dare adeguata informativa nella nota integrativa. 37 OIC 6 COSTI CONNESSI ALLA RISTRUTTURAZIONE • costi di consulenza professionale: spese legali e notarili, compensi professionali per i soggetti incaricati della predisposizione del piano; compensi ai professionisti incaricati dell’attestazione della ragionevolezza del piano, compensi per attività di due diligence effettuata sull’impresa • commissioni ed oneri per servizi finanziari devono essere iscritti nel conto economico 38 OIC 6 DERIVATI SU DEBITI RISTRUTTURATI • Derivati di copertura sui debiti oggetto di ristrutturazione • Possono essere ancora considerati tali dopo la ristrutturazione del debito? QUANDO UN DERIVATO (O UNA PARTE DI ESSO) NON È PIÙ DI COPERTURA, EVENTUALI FAIR VALUE NEGATIVI DEVONO ESSERE RILEVATI IN UN FONDO RISCHI 39 OIC 6 ESEMPIO DI DERIVATO IRS • • • Nozionale del mutuo iniziale € 1 milione su cui è stato contratto il derivato Debito residuo dopo la ristrutturazione: € 600 mila (cancellazione di € 400.000) Si determina un overhedge per una parte del derivato per cui lo stesso non può essere considerato interamente di copertura Parte di copertura Nessuna rilevazione in bilancio e informativa in NI Parte non più di copertura OIC 19: iscrizione delle perdite nette maturate in presenza di fair value negativo (da iscrivere tra gli oneri straordinari e non acc.to a fo.do rischi trattandosi di ristrutturazione del debito 40 OIC 6 MORATORIA: IL CASO DEL LEASING Avviso comune ABI (Dilazione quota capitale) Altre modalità (Es. Dilazione intero canone) RIDETERMINAZIONE COMPETENZA DEI CANONI 41 OIC 6 MORATORIA: IL CASO DEL LEASING Rideterminazione canoni di competenza “ESBORSI” ANCORA DA SOSTENERE (MAXICANONE INIZIALE ANCORA DA IMPUTARE + CANONI ANCORA DA CORRISPONDERE) DURATA RESIDUA 42 OIC 6 INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA Tipologia di informazione Esercizio nel quale sono in corso trattative Esercizio nel quale ricade la data di ristrutturazione Continuità aziendale x x Situazione di difficoltà finanziaria x x x (se rilevanti) Indebitamento complessivo x x (in caso di cambiamenti) Caratteristiche principali della ristrutturazione x x (in caso di cambiamenti) Posizione finanziaria netta x x Altre informazioni x x (in caso di cambiamenti) Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione x x Fonte: Appendice OIC 6, con adattamenti Esercizi successivi 43 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO IL CASO DELLE PERDITE FISCALI LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO Le imposte anticipate in bilancio • Per le imposte sul reddito, debiti e crediti tributari e fondi imposte valgono il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta, nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe ex art. 2423 c.c Classificazione in bilancio C) ATTIVO CIRCOLANTE Principio della competenza economica II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 4 bis) Crediti tributari 4 ter) Imposte anticipate CONTO ECONOMICO 22 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e differite Le imposte anticipate vanno iscritte con il segno meno in una sottovoce della voce 22 “Imposte differite/anticipate” Occorre distinguere quanta parte delle imposte anticipate si riverserà entro l’esercizio successivo 45 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE E PERDITE FISCALI 1. Disciplina fiscale del riporto delle perdite Art. 84 TUIR (post L. 15/7/2011, n. 111): 1 Riportabilità senza limiti di tempo 2 Limite quantitativo di utilizzo dell’80% dell’imponibile IRES 46 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO 2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se: OIC 25 Esiste la ragionevole certezza di ottenere nei successivi esercizi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento 47 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO 2. REQUISITI ULTERIORI IN PRESENZA DI PERDITE FISCALI Le attività per imposte anticipate su perdite fiscali devono essere rilevate soltanto se: 1 Derivano da circostanze ben identificate OIC 25 2 È ragionevole che tali circostanze non si verificheranno 48 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO 3. PIANO INDUSTRIALE Caratteristiche dei piani industriali: Approvazione formale da parte del CdA e adeguamento annuale in relazione ai risultati effettivamente conseguiti Concretezza e realizzabilità Analiticità In caso di storia recente di perdite, indicazione degli elementi di discontinuità Indicazione delle previsioni degli IMPONIBILI IRES Nota bene Delibera Consob 4 marzo 2010 n. 17207 “La società non ha trasmesso a supporto alcun piano fiscale relativo alla recuperabilità ma ha esclusivamente richiamato il piano industriale” 49 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO LE PERDITE NEL CASSETTO Perdite 2006 Con la vecchia normativa andrebbero a scadenza nel 2011 Il credito per imposte anticipate doveva essere chiuso in contropartita della voce imposte differite Nuova normativa Riporto illimitato con limite 80% del reddito imponibile Ricorrendone i presupposti mantengo il credito in bilancio 50 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO 4. INFORMATIVA DI BILANCIO L’art. 2427 c.c., n. 14) richiede le seguenti informazioni: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione. 51 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO 4. NOTA INTEGRATIVA: ESEMPIO DI INFORMATIVA CORRETTA L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver considerato che le perdite dell’esercizio 20K.. derivano in massima parte da circostanze ben identificate e non ripetibili (quali gli oneri relativi alla cessione del KKKKKKKKKK) e attentamente valutata la ragionevole certezza del verosimile conseguimento di un reddito imponibile negli esercizi futuri che consentirà di recuperare i crediti per imposte differite e anticipate iscritti in bilancio. La “ragionevole certezza” si basa sul Piano economico quinquennale della Società 20K-20K e su un’apposita analisi eseguita e supportata da elementi oggettivi, quali ad esempio: la vendita del KKKKKK.. ed il venir meno per il futuro delle forti perdite di quel Gruppo e degli oneri relativi per la controllante, minori costi del personale dovuti all’uscita nel 20K di circa n. K dipendenti di KKKKK.. S.p.A., plusvalenze per circa € KKKKKKKK. registrate sulla vendita di terreni già eseguita nel marzo 20K, recupero di efficienza sui vari stabilimenti aziendali, ecc. 52 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO LE IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE NELLA NOTA INTEGRATIVA 31/12/2011 Ammontare delle differenze temporanee A ) DIFFERENZE TEMPORANEE: Differenze temporanee deducibili Svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni immateriali Fondo rischi prodotti difettosi Perdite fiscali a nuovo Differenze temporanee imponibili 5% dividendi non incassati nll'esercizio Proventi su cambi presunti Differenze temporanee nette 32.357 8.586 27.044 31.560 50.000 - 209.897 65.000 166.293 31/12/2011 Ammontare delle differenze temporanee PERDITE FISCALI UTILIZZATE: a) dell'esercizio b) di esercizi precedenti Totale utilizzo Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole certezza Totale beneficio rilevato Effetto fiscale 10.020 13.750 78.359 57.722 20.638 124.362 - 31/12/2010 Ammontare delle differenze temporanee Effetto fiscale Effetto fiscale - - - - 50.000 50.000 13.750 13.750 - 53 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO LE IMPOSTE ANTICIPATE NEL MODELLO UNICO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE • Rigo RF 44 Imposte anticipate 32.357 54 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO 5. SIGNIFICATO INFORMATIVO SEGNALE VERSO I TERZI ISCRIZIONE NON ISCRIZIONE Impegnano a fronteggiare le perdite Comunicazione dell’incapacità a generare imponibili fiscali positivi nei successivi esercizi 55 LE IMPOSTE ANTICIPATE IN BILANCIO 6. CASO OPERATIVO RIASSORBIMENTO IN 5 ANNI Reddito imponibile Limite utilizzo perdite (80%) Utilizzo perdite pregresse Perdite fiscalmente riportabili Imponibile IRES IRES IRES cumulata Iscrizione imposte anticipate (CE) Utilizzo imposte anticipate (CE) Attività per imposte anticipate (SP) 2011 - 1.000.000 1.000.000 275.000 275.000 2012 50.000 40.000 40.000 960.000 10.000 2.750 11.000 264.000 2013 150.000 120.000 120.000 840.000 30.000 8.250 11.000 33.000 231.000 2014 300.000 240.000 240.000 600.000 60.000 16.500 27.500 66.000 165.000 2015 400.000 320.000 320.000 280.000 80.000 22.000 49.500 88.000 77.000 2016 500.000 400.000 280.000 220.000 60.500 110.000 77.000 - In questa situazione è possibile iscrivere nell’esercizio 2011 attività per imposte anticipate per € 275.000 56 IL LEASING IN BILANCIO 57 IL LEASING IN BILANCIO IL LEASING Il leasing è un contratto atipico non disciplinato dal codice civile che consente all’impresa o al lavoratore autonomo (conduttore) di: 1 2 Ottenere la disponibilità di un bene strumentale per l’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale, in cambio del pagamento di canoni periodici Esercitare, alla scadenza del contratto, un’opzione di riscatto del bene stesso per una cifra pattuita, o in alternativa di restituire il bene alla società di leasing 58 IL LEASING IN BILANCIO IL LEASING Soggetti coinvolti Conduttore (locatario) Concedente (locatore) Impresa conduttrice Questa tipologia di contratto ha per oggetto beni strumentali, mobili ed immobili 59 IL LEASING IN BILANCIO IL LEASING Tipologie di leasing 1 2 Finanziario Operativo Trasferisce tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene Assenza dell’opzione finale di riscatto. Ha ad oggetto, di norma, beni standardizzati la cui manutenzione è a carico dell’impresa locatrice 60 IL LEASING IN BILANCIO LEASING FINANZIARIO • • • • • • Il leasing trasferisce la proprietà dal bene al locatario al termine del contratto Il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci sia attende sia inferiore al fair value La durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene All’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti equivale almeno al fair value del bene locato Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value del valore residuo ricadono sul locatario Il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo ad un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato 61 IL LEASING IN BILANCIO LEASING FINANZIARIO: RAPPRESENTAZIONE CONTABILE 1 Leasing Operativo Iscrizione dei canoni di leasing in CE (come costo di godimento di beni di terzi) ed indicazione in SP degli impegni per i canoni ancora da corrispondere Rappresentazione in bilancio 2 Leasing finanziario Metodo patrimoniale Metodo finanziario 62 IL LEASING IN BILANCIO METODO PATRIMONIALE Rappresentazione in bilancio: 1 CE Si iscrivono i canoni passivi d leasing tra i costi per il godimento dei beni di terzi 2 Conti d’ordine Impegni relativi agli importi ancora da corrispondere Al termine del contratto, in caso di esercizio del riscatto, il bene viene iscritto nell’attivo dello SP, tra le immobilizzazioni materiali al prezzo corrisposto per il riscatto 63 IL LEASING IN BILANCIO METODO PATRIMONIALE • La rappresentazione sostanziale del contratto viene indicata nella nota integrativa attraverso il prospetto richiesto dal n. 22) dell’art. 2427 c.c.: 64 IL LEASING IN BILANCIO METODO FINANZIARIO Aspetto sostanziale Aspetto giuridico Sostanza economica Contratto 1 SP Iscrizione del bene oggetto del contratto tra le immobilizzazioni materiali e del debito verso la società di leasing tra le passività 2 CE Iscrizione dell’ammortamento del costo e degli interessi passivi 65 IL LEASING IN BILANCIO IL LEASE-BACK Operazione di vendita e concomitante operazione di leasing finanziario per il riacquisto del bene originariamente di proprietà Aspetto formale Vendita di immobilizzazione + contratto di leasing Aspetto sostanziale Operazione di finanziamento 66 IL LEASING IN BILANCIO IL LEASE-BACK: LA PLUSVALENZA Trattamento contabile Imputazione graduale in CE l’eventuale plusvalenza deve essere iscritta per competenza sull’intera durata del contratto (con l’iscrizione dei risconti passivi Disciplina fiscale Tassazione interamente nell’esercizio di competenza Tassazione in quote costanti nell’esercizio di competenza e nei successivi ma non oltre il quarto, a condizione che i beni sano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni 67 IL LEASING IN BILANCIO IL LEASE-BACK: LA MINUSVALENZA Il legislatore civilistico non ha disciplinato il trattamento contabile della minusvalenza derivante dalla vendita del bene oggetto di successiva retrocessione in leasing. Silenzio legislativo OIC: si configura come una perdita durevole di valore del bene venduto e come tale va imputata direttamente a CE 68 IL LEASING IN BILANCIO CESSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING - SUBENTRO Trattamento contabile Il corrispettivo dell’acquisto è così composto: Quota parte finalizzata ad ottenere il godimento del bene: è un onere pluriennale da ripartire in funzione della residua durata del contratto medesimo Quota parte connessa all’opzione di acquisto: deve essere considerata come un acconto per il futuro riscatto. Riferimento: Circolare CNDCEC del 23 novembre 2011 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 212/E/2007 69 IL LEASING IN BILANCIO CESSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING - SUBENTRO Esempio Una società subentra in un contratto di locazione finanziaria immobiliare. I dati relativi all’operazione sono i seguenti: • valore normale: 1.300.000; • canoni residui attualizzati: 500.000; • valore del riscatto attualizzato: 100.000; • corrispettivo della cessione: 1.350.000 euro. Il corrispettivo convenuto tra le parti per la cessione del contratto ammonta ad euro 750.000 (differenza tra il valore normale attribuito dalle parti all’immobile e l’ammontare della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto). 70 IL LEASING IN BILANCIO CESSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING - SUBENTRO Esempio Valore normale del bene: (meno) canoni attualizzati (meno) riscatto attualizzato Sopravvenienza attiva imponibile 1.300.000 (500.000) (100.000) 700.000 71 IL LEASING IN BILANCIO CESSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING - SUBENTRO Esempio Prezzo cessione del contratto: (meno) sopravvenienza attiva imponibile: Costo sostenuto quale subentro per il godimento del bene: 750.000 700.000 50.000 72 IL LEASING IN BILANCIO Cessione dei contratti di leasing - subentro Esempio • Costo del subentro Crediti • a diversi a Sopravvenienza attiva a Iva a debito K.K 750.000 KKK Rilevazioni del cessionario Diversi Acconti su imm (B.II.5.) Oneri pluriennali (B.I.7.) Iva a credito a K.K Fornitori 700.000 50.000 KKK 73 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Somme erogate dallo Stato e da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all’ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, per il principio di competenza economica devono essere rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradatamente sulla vita utile dei cespiti Modalità di contabilizzazione 1 Imputazione in CE 2 A riduzione diretta del costo dei cespiti 75 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Contributi in conto impianti Contributi la cui erogazione da parte dello Stato o di altro ente pubblico sia strettamente subordinata all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili (es. impianti, macchinari, fabbricati) Nozione fiscale, civilisticamente si tratta comunque di contributi in conto capitale 76 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE MODELLI CONTABILI ALTERNATIVI Imputazione al conto economico tra gli «Altri ricavi e proventi» (voce A.5) e rinvio per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi Crediti a Contributi in conto impianti K Contributi in conto impianti a K Risconti passivi 77 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE MODELLI CONTABILI ALTERNATIVI Iscrizione a diretta riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono Crediti Contributi in conto impianti a Contributi in conto impianti a Macchinari K K 78 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONDIZIONE PER LA RILEVAZIONE L’iscrizione in bilancio deve avvenire nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati 79 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA 1 ammontare delle richieste di contributo in corso, se di ammontare significativo 2 contributi ricevuti ed il metodo di contabilizzazione: se contabilizzati come riduzione del costo vanno evidenziati il costo lordo ed il contributo 3 restrizioni o i vincoli al libero uso dei cespiti che tali contributi comportano. Se le clausole di concessione del contributo indicano che l’inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l’ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato nella nota integrativa 80 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTO DELIBERATO SUCCESSIVAMENTE DELL’ESERCIZIO DI ACQUISIZIONE DEL BENE Per ripristinare la correlazione tra costi e ricavi, la quota di contributo che sarebbe stata imputata nei precedenti esercizi deve essere rilevata come sopravvenienza attiva: Banca a a a K Contributo in c/imp. Sopravvenienza attiva K K 81 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CESSIONE DEL BENE OGGETTO DEL CONTRIBUTO Contributo contabilizzato a riduzione del costo di acquisto La cessione di un bene genera una plusvalenza o una minusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo residuo del bene. La scrittura contabile è la seguente: Diversi Clienti F.do ammortam. a Diversi a a Bene materiale Plusvalenza alien. cespiti (o minus) 82 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CESSIONE DEL BENE OGGETTO DEL CONTRIBUTO Contributo sia stato contabilizzato con il metodo del risconto La cessione del bene genera, oltre ad una plusvalenza o una minusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo residuo del bene, un provento pari alla quota di contributo oggetto di risconto non ancora imputato a conto economico. La scrittura contabile è la seguente: Diversi Clienti F.do ammortam. Risconti passivi a Diversi a a a Bene material Plusv alien. Cespiti (o minus) Sopravvenienza att. 83 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI: UN CASO OPERATIVO Investimento complessivo programmato Investimenti al 31/12 (effettuati tutti in data 30/06) Vita utile (in anni) Contributo in conto impianti 10.000 8.000 10 3.000 Si ipotizza che siano presenti tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione del contributo. 84 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI: UN CASO OPERATIVO Investimenti effettuati al 31/12: 8.000/10.000 80% QUOTA NON DI COMPETENZA relativa agli investimenti non ancora effettuati 3.000 x 20% = 600 Contributo in conto impianti: 3.000 Da “spalmare” sulla vita utile dei cespiti: (3.000-600) = 2.400 QUOTA DI COMPETENZA = (2.400 /10) / 2 = 120 85 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI: UN CASO OPERATIVO Imputazione al conto economico tra gli «Altri ricavi e proventi» (voce A.5) e rinvio per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi Crediti a Contributi in conto impianti 3.000 Contributi in conto impianti a Risconti passivi 2.880 Ammortamento macchinari a Fondo ammortamento macchinari 400 Ammortamento (8.000 x 10%) / 2 = 400 Incidenza CE: (400-120) = 280 86 I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI: UN CASO OPERATIVO Iscrizione a diretta riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono Crediti a Contributi in conto impianti 3.000 Contributi in conto impianti a a a 3.000 Ammortamento macchinari a Macchinari Risconti passivi 2.400 600 280 Fondo ammortamento macchinari Ammortamento (5.600 x 10%) / 2 = 280 Incidenza CE: 280 87 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Rappresentazione contabile tariffa incentivante e disciplina fiscale GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TARIFFA INCENTIVANTE GSE • La tariffa incentivante, così come è stata considerata dall’Agenzia delle Entrate, va considerata quale contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante. Contabilmente deve essere considerata come ricavo di esercizio Scritture contabili: 1) Al momento della comunicazione da parte del GSE(Gestore del Servizio Elettrico) dell’ottenimento della tariffa incentivante 89 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCRITTURE CONTABILI CONTRIBUTO Dare Crediti vs/ GSE Avere a Tariffa incentivante (Contributo in conto esercizio) 2) Al momento dell’incasso della tariffa incentivante al netto della ritenuta fiscale si avrà: Dare Avere Banca c/c a Credito vs/GSE Erario c/ritenute subite 90 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCRITTURE CONTABILI RILEVAZIONI IMPOSTE 3) Al momento delle rilevazioni delle imposte di competenza: Dare Ires anno x+1 Avere a Debiti Ires anno x+1 Erario c/ritenute subite 91 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEFINIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI IRES C.M. 46/E/2007:impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale all'attività d'impresa le cui quote di ammortamento, commisurate al relativo costo d'acquisto, sono deducibili. Criterio distintivo fra bene mobile e bene immobile è nella fissità al suolo o meno del bene stesso. 92 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEFINIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI IRES C.M. 23 giugno 2010, n. 38/E chiarisce che gli impianti situati su un terreno non costituiscono impianti infissi al suolo in quanto normalmente i moduli che li compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. concetto di separabilità dell'impianto dal terreno in modo agevole e senza necessità di antieconomici interventi di adattamento. 93 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTO CONSIDERATO BENE MOBILE impianto considerato bene mobile: • se acquisito in proprietà ammortizzabile con il coefficiente del 9%. Il terreno sottostante non è ammortizzabile; • se acquisito in leasing, i relativi canoni sono deducibili se la durata minima del contratto è non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (D.M. 31.12.1988),in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice. Applicando il coefficiente di ammortamento del 9%, la durata minima del contratto di locazione finanziaria è di 89 mesi; • ai fini dei conteggi da eseguire per la verifica quale società non operativa l'impianto va considerato come altra immobilizzazione, con percentuale applicabile, per la determinazione del ricavo minimo, del 15%. La percentuale applicabile per determinare il reddito minimo è del 12%. 94 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTO CONSIDERATO BENE IMMOBILE impianto considerato bene immobile: • l'impianto fotovoltaico è soggetto a coefficiente di ammortamento del 4%, come da D.M. 31 dicembre 1988, Gruppo XVII, specie 1/b; • il terreno sottostante, se di proprietà, deve essere scorporato ai fini dell'ammortamento; • in caso di finanziamento a mezzo contratto di leasing la durata minima è pari a 2/3 di 25 anni (giusta coefficiente di ammortamento del 4%) e, quindi, pari a 16 anni e 8 mesi; • il conteggio ai fini della verifica società non operativa va effettuato attribuendo all'impianto il coefficiente proprio dei beni immobili e, quindi, del 6%, ridotto all'1% in caso di immobile situato in comune con meno di 1.000 abitanti. 95 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEFINIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI CATASTALI Definizione Agenzia Territorio Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (capacità superiore a 20 kw) utilizzati come centrali vanno classificati come opifici e devono essere accatastati quali D/1. Impianti di potenza superiore integrati negli edifici non vanno comunque autonomamente accatastati. 96 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI 97 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI LA RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI In assenza di una specifica norma di legge, l’operazione di rivalutazione, può soltanto essere effettuata in presenza di: 1 Deroga in caso di incompatibilità con il principio di rappresentazione veritiera e corretta 2 Leggi speciali, generali o di settore 98 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI LA RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI Deroga Nota bene In assenza di una specifica norma, l’operazione di rivalutazione economica, poiché non prevista dai principi civilistici di redazione del bilancio, può soltanto essere effettuata in presenza di un caso eccezionale che richiede la disapplicazione delle normali regole civilistiche Requisiti Art. 2423 1 2 Caso eccezionale La norma civilistica deve essere incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta In presenza di tali condizioni l’esercizio della deroga risulta obbligatoria 99 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI LA RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI In caso di esercizio della deroga: Nota bene 1 Gli eventuali utili derivanti devono essere iscritti in una riserva non distribuibile 2 In nota devono essere indicati i motivi della deroga Dicotomia tra interpretazione contabile e fiscale in relazione alla distribuibilità della suddetta riserva 100 L’INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN BILANCIO Il D.lgs. n. 173/2008, recante “Attuazione della Direttiva 2006/47/CE”, ha modificato l’art. 2427 c.c. inserendo il punto n. 22-bis inerente l’informativa da fornire in materia di parti correlate. Lo stesso decreto ha aggiunto all’art. 2427 del c.c. il comma 2, dove viene specificato che ai fini dell’applicazione del primo comma numeri 22-bis! per la definizione di parte correlata si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. PRINCIPIO IAS N. 24 102 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN BILANCIO IAS 24 La parte che controlla, direttamente o indirettamente, la società o ne è controllata o è sotto il comune controllo; che detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare una influenza notevole; che controlla congiuntamente la società; La parte che è una società collegata della società; La parte che è una Joint Venture in cui la società è una partecipante; La parte che è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o sua controllata; La parte che è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere precedenti; La parte che è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta a influenza notevole da parte di uno dei dirigenti con responsabilità strategiche o loro stretti familiari, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; La parte che è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. 103 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN BILANCIO Come familiari stretti quelli dai quali ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Es. convivente, figli, figli del convivente e persone a carico; Come dirigenti con responsabilità strategiche quelli che hanno il potere e le responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Le informazioni vanno riportate nella nota integrativa solo se le operazioni effettuate sono rilevanti e se non concluse a condizioni normali di mercato. Per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’ art. 2435-bis, c. 6 le informazioni da fornire sono limitate ai maggiori azionisti e ai membri degli organi di amministrazione e controllo. 104 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN BILANCIO La tipologia di operazioni oggetto di informativa sono tutte quelle che comportano qualsiasi trasferimento di risorse, servizi, obbligazioni indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (es. Acquisti/vendite di beni e altre attività; Prestazione/ottenimento di servizi; Leasing; Trasferimenti a titolo di licenza; Trasferimenti a titolo di finanziamento; Clausole di garanzia o pegno; Estinzione di passività per conto della società o da parte della società per conto di un’altra parte; Retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche). Una operazione può definirsi rilevante ai fini di bilancio se ha un effetto significativo sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari (Oic n. 11). Per quanto concerne le normali condizioni di mercato bisogna far riferimento non solo a quelle attinenti il prezzo o le condizioni e gli altri elementi connessi, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione con parti correlate e non con terzi. 105 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE LE INSIDIE DELLE PARTI CORRELATE marito Mario Rossi moglie Maria Verdi Stretti familiari 90% C.S. MR SPA 80% CS La parte che è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta a influenza notevole da parte di uno dei dirigenti con responsabilità strategiche o loro stretti familiari, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto MV SRL PARTI CORRELATE Il revisore è bene che acquisisca visure camerali per verificare la partecipazioni degli stretti familiari e dei dirigenti con responsabilità strategiche in società al fine di accertare eventuali rapporti tra le società stesse 106 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE A&Q 107 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE A&Q 108 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE A&Q 109 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE A&Q 110 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE A&Q 111 L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PARTI CORRELATE A&Q 112