Regolamento barbieri, parrucchieri, estetiste e mestieri affini

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Regolamento barbieri, parrucchieri, estetiste e mestieri affini
Regolamento barbieri, parrucchieri, estetiste e mestieri affini
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 141 del 19 dicembre 1995
Articolo 1 - oggetto del regolamento
Oggetto della disciplina del presente Regolamento sono le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e
donna ed estetista, esercitate in forma individuale o societaria di persone o di capitali in luoghi pubblici o
privati - ivi compresi gli istituti di bellezza, a titolo oneroso o gratuito. L'esercizio delle suddette attività è
subordinato ad autorizzazione comunale.
Articolo 2 - disciplina normativa
Le norme del presente regolamento sono emanate nel rispetto della legislazione sotto indicata:
- Legge 14/02/1963 n. 161, modificata ed integrata dalla Legge 03/12/1970 n. 1142 (disciplina attività
barbieri e parrucchieri);
- Legge 08/08/1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato);
- Legge 04/01/1990 n. 1 (disciplina attività di estetica);
- Legge Regionale 04/08/1992 n. 32;
- Legge Regionale 03/03/1993 n. 12.
Articolo 3 - definizione delle attività
L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile:
taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali lavaggio,
colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore
maschile.
L'attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente
su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi,
applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. A
quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e
femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.
I barbieri ed i parrucchieri uomo e donna possono avvalersi di dipendenti e dei collaboratori familiari e
soci per prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
L'attività di estetista definita dall'art. 1 della Legge 04/01/1990 n. 1, comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso
l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.
L'attività di estetica può essere svolta, oltre che mediante l'utilizzo di tecniche manuali con l'impiego di
apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, consentite dalla normativa vigente.
Non rientrano nell'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di
carattere terapeutico.
Articolo 4 - modalità di svolgimento delle attività
Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate nei locali indicati
nell'autorizzazione, aperti al pubblico, o allestiti presso Enti, istituti, ospedali, alberghi, nel rispetto delle
norme igienico - sanitarie vigenti e dei requisiti edilizia prescritti.
Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via; qualora siano ubicati ai piani
superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.
Le attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in
cui vengono esercitate siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario, siano destinati in modo esclusivo
all'attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione e siano dotati di autonomo servizio
igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio. Il richiedente deve consentire i controlli disposti dalle
autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.
In tutti i casi in cui i locali non hanno diretto accesso dalla strada è obbligatoria l'installazione di
un'insegna all'esterno dell'edificio e visibile dalla pubblica via.
Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista in forma ambulante, salvo
la prestazione a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente, purché esercitata fuori
del normale orario di lavoro.
Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è vietato
esercitare l'attività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi.
Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di barbiere o
parrucchiere per uomo e donna, anche se svolta a titolo dimostrativo.
Le attività oggetto del presente regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi
commerciali di profumeria; in tal caso la superficie di vendita dell'esercizio commerciale dovrà essere
considerata distinta dalla superficie indicata nell'autorizzazione per l'esercizio artigianale e disciplinata
dalle norme specifiche indicate nel Piano del Commercio.
Articolo 5 - forme di esercizio dell'attività
Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di
impresa societaria.
Impresa individuale
Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di
attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di un'unica autorizzazione per due tipi di attività da
svolgersi congiuntamente nel medesimo esercizio, nel rispetto dei requisiti professionali prescritti per
ciascuna di esse e subordinatamente all'idoneità dei locali stessi.
Imprese societarie
E' consentito a distinte imprese artigiane, così come definite dall'art. 3 della Legge 443/1985, l'esercizio
congiunto di più attività; è possibile il rilascio di un'unica autorizzazione per l'esercizio congiunto di più
attività, purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali richieste per le diverse attività e
gli stessi esercitino esclusivamente l'attività per la quale hanno conseguito la qualificazione professionale.
Imprese non artigiane
E' consentito il rilascio di più autorizzazioni dello stesso tipo per esercizi diversi a imprese societarie non
artigiane a condizione che ciascun esercizio abbia un proprio direttore in possesso di qualificazione
professionale.
L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di
impresa esercitate nella medesima sede o mediante una delle forme di società previste dall'art. 3, comma
2° - Legge 08/08/1985 n. 443.
In tal caso i soci, che esercitano le singole attività devono essere in possesso dei requisiti professionali
richiesti per l'esercizio delle singole attività.
Articolo 6 - autorizzazione amministrativa
L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione, valida per
l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una
società non artigiana, in essa dovrà essere indicato il direttore.
L'autorizzazione si concede in presenza dei seguenti requisiti:
a) idoneità igienico sanitaria dei locali;
b) idoneità sanitaria del personale addetto;
c) destinazione urbanistica dei locali;
d) qualificazione professionale conseguita dal titolare dell'impresa individuale o dalla maggioranza dei
soci operanti nell'impresa societaria artigiana o dal direttore in caso di impresa non artigiana;
Il Sindaco rilascia l'autorizzazione previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall'art.
2 della legge 1142/73 e dall'art. 4 della Legge 1/90 nonché di quelli previsti nel presente regolamento,
sentito il parere della Commissione consultiva comunale.
L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente con
indicazione del termine per l'eventuale ricorso al TAR.
L'attività deve essere iniziata solo dopo il rilascio dell'autorizzazione ed entro tre mesi dal rilascio della
stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione. Entro lo stesso termine dovrà essere comprovata
l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte e dovrà essere prodotta la certificazione
sanitaria del personale addetto.
L'autorizzazione amministrativa deve essere esposta nel locale in modo ben visibile.
L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, delle superfici minime dei locali nonché delle distanze
minime fra esercizi è compiuto da competenti organi di vigilanza, sulla base dei criteri e delle disposizioni
contenute nel presente regolamento.
Articolo 7 - istruttoria delle domande per il rilascio di autorizzazione all'esercizio
Le domande indirizzate al Sindaco, devono essere redatte su carta bollata, sottoscritte dagli interessati o
dal legale rappresentante della società e presentate all'ufficio protocollo del Comune.
Nelle domande devono essere indicati:
- le generalità del richiedente, il codice fiscale e tutte le informazioni relative all'impresa individuale o alla
società;
- l'attività che si intende esercitare;
- l'indirizzo dell'esercizio e la tipologia dello stesso;
- la superficie dei locali (esclusa quella dei vani accessori) e il numero degli addetti.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- certificazione della qualificazione professionale;
- nel caso trattasi di società copia autentica dell'atto costitutivo;
- nel caso venga nominato un direttore, accettazione, sottoscritta, di responsabilità di gestione
dell'azienda.
Le domande sono sottoposte, suddivise per zone ed in stretto ordine cronologico di arrivo, alla
Commissione Comunale per il parere di competenza, salvo quelle relative ai subingressi, per le quali il
Sindaco decide direttamente sulla base dell'istruttoria d'ufficio.
Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al nullaosta sanitario da parte del competente servizio di
igiene pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle
attrezzature.
Ove, in sede di sopralluogo igienico-sanitario, si accerti la necessità di determinati lavori di adattamento
dei locali, il Sindaco fissa un congruo termine per la loro esecuzione, scaduto il quale, senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione viene negata.
Articolo 8 - commissione comunale
La Commissione Comunale istituita dall'art. 3 della Legge 23.12.1970-n.1142 nonché dall'art. 5 della
Legge 04/01/1990 n. 1, è nominata dal Consiglio Comunale ed è così composta:
- Sindaco o Assessore delegato, che la presiede;
- Tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle Associazioni Provinciali dell'artigianato più
rappresentative;
- Tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più
rappresentative;
- Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio o suo delegato;
- Comandante della polizia Municipale o suo delegato;
- Un rappresentante della C.P.A o suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.
Funge da Segretario della Commissione un funzionario del servizio competente.
La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito:
- alla predisposizione del Regolamento comunale e sue modifiche;
- alle domande di autorizzazione riguardante l'apertura di nuovi esercizi, l'esercizio congiunto di attività, il
trasferimento e la sospensione temporanea di attività degli esercizi esistenti;
- ai provvedimenti di decadenza e revoca delle autorizzazioni;
- domanda di modifica della tipologia dell'esercizio.
- criteri di determinazione delle distanze minime fra gli esercizi
Essa esprime altresì il proprio parere in ordine ad ogni altra questione riguardante il settore su cui
l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno attivarne la consultazione.
Le sue riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti ad essa
assegnati; le sue determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Articolo 9 - suddivisione del territorio comunale in zone
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:
ZONA 1 - CAPOLUOGO
ZONA 2 - CASTELLO
ZONA 3 - 1° MAGGIO
ZONA 4 - TREBBO
La superficie di dette zone risulta da un'indagine svolta dai Servizi tecnici comunali realizzata tramite
misure cartografiche sugli elaborati del PRG che tiene conto delle aree edificate ed edificabili sia a
carattere residenziale che commerciale e terziario, trascurando gli insediamenti sparsi.
Le distanze minime sono determinate per ogni zona tenuto conto della popolazione residente, del numero
ottimale tra popolazione ed esercizio.
Nella zona 1 il numero dei residenti è aumentato di una percentuale pari al 2% della popolazione
residente nel restante territorio comunale, al fine di considerare la media presunta di popolazione
fluttuante che gravita sulla zona del centro.
Il rapporto ottimale tra popolazione ed esercizio viene fissato come segue:
- Esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna
1 ogni 1500 abitanti
- Esercizi di estetista
1 ogni 3000 abitanti
Articolo 10 - metodo di calcolo
La distanza minima di cui al precedente articolo 9 è calcolata sulla base della seguente formula con
approssimazione del risultato alla decina immediatamente inferiore:
_________
D= V S . Q
P
D = distanza minima (in metri lineari)
S = superficie abitata (in mq.)
Q = Coefficiente ottimale di P popolazione per esercizio
P = popolazione residente (vedi allegato A)
Articolo 11 - variazioni del minimo
Le variazioni in più o in meno nella popolazione residente nelle singole zone, pari o superiore al 10% del
totale rilevato alla data di approvazione del presente regolamento, così come la variazione della stima del
rapporto ottimale fra popolazione ed esercizi, possono dar luogo al ricalcolo delle distanze minime, sulla
base degli stessi criteri precedentemente indicati.
La variazione del minimo è approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo, sentita la
Commissione di cui all'art.8.
Articolo 12 - misurazione delle distanze
La misurazione delle distanze intercorrenti fra due esercizi dello stesso tipo anche appartenenti a zone
territoriali diverse deve essere effettuata fra i punti più vicini degli ingressi per il pubblico, principali o
secondari, seguendo il percorso pedonale più breve e con attraversamento della strada ad angolo retto.
In relazione ad attività che si svolgono all'interno di convivenze, quando le prestazioni sono svolte
esclusivamente nei confronti delle stesse convivenze, all'interno di centri commerciali, di centri integrati e
di grandi infrastrutture di servizio (aeroporti, stazioni, fiere, ipermercati, interporti) dove sorga la necessità
contingente di inserire un servizio di barbiere, parrucchiere e/o estetista si potrà concedere una nuova
autorizzazione in deroga alla presenti disposizioni regolamentari, fatto salvo il diritto di prelazione al
trasferimento in queste localizzazioni da parte di esercizi esistenti.
La prelazione dovrà essere esercitata presentando domanda al Comune entro 90 giorni dalla notifica di
apposita informazione, concernente l'esistenza di tale possibilità, a tutti gli esercenti operanti nel
Comune.
In presenza di più domande di prelazione saranno applicate, nell'ordine, i seguenti criteri preferenziali:
1) condizioni di sfratto esecutivo documentato;
2) maggiore vicinanza dell'esercizio esistente rispetto al nuovo insediamento;
3) ordine cronologico di presentazione delle domande.
La stessa norma trova applicazione nel caso di nuove autorizzazioni localizzate nelle infrastrutture di cui
sopra.
Articolo 13 - superfici minime dei locali
L'apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di
superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.
Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi
igienici, ripostigli), sono così determinate:
1 - Esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna che occupano fino a due lavoratori professionali
mq. 30 per ogni unità lavorativa in più: mq. 5
2 - Attività di estetica esercitata in locali autonomi fino a due lavoratori professionali mq. 30 per ogni unità
lavorativa in più mq.5 3 - Attività di estetica esercitata presso altro esercizio mq. 6
Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel
numero delle unità operative devono intendersi compresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa
all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci collaboratori o apprendisti
del mestiere.
Il Sindaco sentita la Commissione Comunale e l'USL competente, in caso di sfratto esecutivo o per
trasferimento temporaneo può autorizzare lo spostamento dell'esercizio anche in deroga alle superfici
minime indicate ai punti 1 - 2 - 3 del presente articolo.
Articolo 14 - trasferimento dell'esercizio
L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio è rilasciata dal Sindaco sentito il parere della
Commissione Comunale.
I nuovi locali devono essere in regola con tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento, dal
regolamento comunale di igiene e con la destinazione urbanistica.
a) Trasferimento in zona:
Il trasferimento nell'ambito della stessa zona del territorio comunale è sempre ammesso purché
l'esercizio trasferito non vada a collocarsi allo stesso numero civico di esercizio analogo o similare a muro
di esercizio analogo o similare, di fronte ad esercizio analogo o similare, salvo che non si tratti di
esercizio sito su una piazza.
b) Trasferimenti fuori zona
Il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra del territorio comunale è ammesso nel rispetto delle
distanze minime da altri esercizi preesistenti, come indicato dalle norme dell'articolo 9.
c) Trasferimenti per sfratto esecutivo
In presenza di sfratto esecutivo il trasferimento di un esercizio all'interno della stessa zona od in un'altra
zona cittadina, è consentito nel rispetto di una distanza minima pari alla metà di quella prevista per le
singole zone del presente regolamento.
d) Trasferimenti temporanei
Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione
dell'attività, il Sindaco, su parere della Commissione, può consentire il trasferimento temporaneo di un
esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste distanze minime e per un periodo
comunque non superiore ad 1 anno.
Articolo 15 - subingresso
Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione,
sempre che sia provato, mediante copia del contratto registrato di cessione, l'effettivo trasferimento
dell'azienda.
Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Sindaco e solo se in
possesso della qualificazione professionale, dei libretti di idoneità sanitaria per gli addetti, nonché dopo
aver presentato domanda per l'autorizzazione sanitaria.
Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale, che intendessero
proseguire nell'attività devono presentare regolare domanda di subingresso al Sindaco. Essi possono,
peraltro, ottenere l'intestazione dell'autorizzazione, per un periodo di due anni, anche in mancanza della
qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona
qualificata. Scaduto il biennio senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti
soggettivi, l'autorizzazione decade di diritto.
Articolo 16 - sospensione dell'attività
Il Sindaco, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell'interessato e sentita la Commissione
Comunale, prorogare il previsto termine di tre mesi per l'attivazione di un nuovo esercizio, fino ad un
anno.
Alle stesse condizioni e modalità, il Sindaco può consentire la sospensione di attività di un esercizio per
periodi superiori a trenta giorni e fino al massimo di un anno.
Articolo 17 - orari, tariffe, obblighi di esposizione al pubblico
L'orario di funzionamento degli esercizi disciplinati dal presente regolamento, è stabilito dal Sindaco con
propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
I titolari delle attività hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:
- l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della attività;
- la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
- il cartello, debitamente vidimato dal Comune, contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio,
scelti fra quelli determinati dal Sindaco con propria ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis,
ultimo comma, della Legge n.161/63 inserito dall'art.3 della Legge n. 1142/70, nonché dalla Legge
regionale 32/92.
Articolo 18 - obblighi del titolare
Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche,
anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
- tutti i locali, anche quelli di servizio, devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e
disinfettati periodicamente;
- i rasoi devono essere del tipo monouso; gli altri strumenti e attrezzature del mestiere, che vengono a
contatto con le superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano del tipo monouso,
dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere lavati accuratamente con acqua e detergente,
risciacquati con abbondante acqua corrente e sottoposti successivamente a procedure di sterilizzazione
o disinfezione con mezzi fisici, quali il calore o mezzi chimici, quali i disinfettanti, che devono essere
lasciati a contatto con gli strumenti per un tempo adeguato al tipo di sostanza scelta;
- successivamente al trattamento di pulizia e sterilizzazione e/o disinfezione, gli strumenti devono essere
adeguatamente conservati nelle massime condizioni di pulizia; utilizzando anche gli apparecchi UV;
- nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata
con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata, le attrezzature occorrenti all'attività devono essere
disinfettate a mezzo del calore;
- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante
acqua e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi
idonei preparati disinfettanti;
- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni
servizio;
- tutti gli attrezzi , in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia,
e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a
contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli e simili può essere anche
eseguita a mezzo del calore;
- i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni
possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni
dell'ambiente;
- durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano
accese fiamme o si fumi;
- tinture o altri prodotti cosmetici impiegati devono corrispondere ai requisiti prescritti dalla Legge
1.10.1986-n.713.
L'esercente è tenuto a segnalare al competente servizio di igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti,
di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali
danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.
Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere
munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL
competente per territorio, dal quale risulti l'immunità da malattie infettive e diffusive . I libretti di idoneità
sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere
esibiti ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovo annuale, previa visita sanitaria di
controllo da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica.
Chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene
personale, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopraveste.
Articolo 19 - requisiti igienico - sanitari
1) Gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta
ai locali adibiti all'attività. Gli esercizi di parrucchiera per uomo e donna debbono disporre di un servizio
igienico.
2) Per i laboratori di estetica più complessi, che comprendano l'uso di particolari attrezzature quali
espositori di raggi UVA, sono richiesti i seguenti requisiti:
- due servizi igienici, uno dei quali riservato al personale;
- più box, ciascuno di superficie non inferiore a mq. 6;
- un locale doccia con antispogliatoio ogni 4 box;
- una separata sala di ricevimento - attesa
- un adeguato ripostiglio
3) Per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro devono ottemperare alle norme generali per l'igiene
del lavoro, di cui al D.P.R.n.303-19.3.1956.
4) Nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno
m.2 , devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentano la pulizia e la
disinfezione.
5) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale similare ad acqua
corrente e potabile calda e fredda ; tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo
smaltimento dell'acqua di rifiuto.
6) Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega
o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti,
adeguatamente aerato.
7) L'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una
accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.
8) In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne, il titolare dell'autorizzazione è tenuto
a darne comunicazione al Comune per il prescritto N.O. sanitario.
Articolo 20 - controlli igienico - sanitari dei locali, attrezzature, procedimenti e personale addetto
Tutti i locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti
igienico - edilizi previsti dalle vigenti norme. Spetta al competente servizio di Igiene Pubblica,
l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo
svolgimento delle attività, dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività stesse
nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette.
Articolo 21 - decadenza e revoca dell'autorizzazione
1) L'autorizzazione decade nelle seguenti ipotesi:
- per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 15;
- qualora entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione non sia comprovata l'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
- per mancata attivazione dell'esercizio entro i tre mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione,
ove, previa diffida del Sindaco, l'interessato non provveda, entro il termine prescritto nella diffida stessa,
ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga
concessa;
- per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del Sindaco,
l'interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio, ovvero a richiedere la sospensione
dell'attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa.
La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione
2) L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi, previa diffida formale:
- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico - sanitari;
- per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali
da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
- per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni del presente regolamento, che abbiano determinato un
precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.
Articolo 22 - vigilanza e sanzioni
Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di
Polizia Municipale, gli addetti al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente possono
accedere a tutti i locali ove si svolgono le attività contemplate .
L'accertamento degli illeciti e l'applicazione delle sanzioni previste avvengono con le procedure
disciplinate dalla legge 24/11/1981 n. 689.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 della Legge 04/01/1990 n. 1 (per l'attività di estetista), la
violazione delle disposizioni è punita, ai sensi degli artt.106 e seguenti del T.U.L.C e P. 1934 e
successive modificazioni; l'entità delle sanzioni verrà stabilita da apposita ordinanza sindacale.
In caso di reiterate violazioni delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, il Sindaco, in
aggiunta alla sanzione amministrativa di cui sopra, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per
un minimo di sette giorni e fino ad un massimo di novanta giorni.
Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Sindaco, oltre la sanzione amministrativa, dispone
l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla
Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Articolo 23 - norme transitorie e finali
Con riguardo ai requisiti igienico - sanitari di cui al precedente art.19, i titolari degli esercizi in attività
devono operare per l'adeguamento dei locali alle disposizioni ivi contenute, in tutti i casi in cui non
sussistano impedimenti di carattere tecnico - normativo alla realizzazione dei lavori.
Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno 5 mq.
del minimo previsto, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano
sprovvisti.
I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, abbiano conseguito la qualifica professionale di parrucchiere per uomo e donna,
in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 23.12.1970-n.1142, possono ottenere corrispondente
conversione dell'autorizzazione, a condizione che inoltrino domanda corredata della suddetta
qualificazione professionale entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
Trascorso questo termine senza che sia intervenuta domanda di conversione della licenza per l'esercizio
della nuova attività, questa sarà soggetta alla disciplina delle nuove autorizzazioni.
Le determinazioni del Sindaco sulla domanda di conversione delle autorizzazioni sono assunte previo
parere della competente Commissione Comunale.
Nel caso di barbieri che si sono riqualificati parrucchieri uomo - donna e che, entro due anni dall'entrata in
vigore del nuovo Regolamento, intenderanno trasformare la propria autorizzazione per lo stesso locale,
sono tenuti a dotare l'esercizio di un idoneo servizio igienico.
Le attività di abbronzatura e sauna sono disciplinate dalle norme relative ai laboratori di estetica e devono
essere regolarizzate entro un anno successivo all'approvazione del presente regolamento. A tal fine, il
rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei
locali in cui si svolge l'attività, nonché alla presentazione, da parte del titolare e del direttore dell'azienda,
della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista di cui all'articolo 3 della legge
04/01/1990 n. 1.
I soggetti già titolari di attività di abbronzatura e saune in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.1/90,
i quali siano ammessi a frequentare i corsi straordinari di qualificazione professionale previsti dall'art. 8
comma 7 della legge stessa, istituiti dall'Amministrazione Provinciale dopo la scadenza dell'anno di
regolarizzazione sopra citata, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sino al conseguimento della
qualifica di estetista, quando risulti al Comune l'iscrizione o l'ammissione al corso abilitante.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune.
Articolo 24 - norma finale e di rinvio
Il presente regolamento sostituisce il regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchieri e
mestieri affini, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.35 del 20/02/1990.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla specifica normativa nazionale e regionale ed ai
regolamenti locali di igiene, di polizia urbana e urbanistica.
ALLEGATO A
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 30/03/1995 (P)
ZONA 1 = 11.452
ZONA 2 =
800
ZONA 3 =
765
ZONA 4 = 2.352
SUPERFICIE ABITATA (S)
ZONA 1 = mq. 1.209.600
ZONA 2 = mq.
83.800
ZONA 3 = mq.
61.000
ZONA 4 = mq. 375.600
COEFFICIENTE OTTIMALE DI POPOLAZIONE PER ESERCIZIO (Q)
Parrucchieri e barbieri
ZONE 1.2.3.4 = 1.500
Estetiste
ZONE 1.2.3.4 = 3.000
DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME RIFERITE ALLE ZONE
D = distanza minima(in ml.)
________
D= V S . Q
P
D = distanza minima (in metri lineari)
S = superficie abitata (in mq.)
Q = Coefficiente ottimale di P popolazione per esercizio
P = popolazione residente (vedi allegato A)
ZONA 1 (CAPOLUOGO)
Parrucchieri e barbieri
________________
D= V 1.209.600 X 1.500
11.452
D = 398 ml
Estetiste
________________
D= V 1.209.600 X 3.000
11.452
D = 562 ml
ZONA 2 (CASTELLO)
Parrucchieri e barbieri
________________
D= V 83.800 X 1.500
800
D = 396 ml
Estetiste
________________
D= V 83.800 X 3.000
800
D = 560 ml
ZONA 3 (1°MAGGIO)
Parrucchieri e barbieri
________________
D= V 61.000 X 1.500
765
D = 345 ml
Estetiste
________________
D= V 61.000 X 3.000
765
D = 489 ml
ZONA 4 (TREBBO)
Parrucchieri e barbieri
________________
D= V 375.600 X 1.500
2.352
D = 489 ml
Estetiste
________________
D= V 375.600 X 3.000
2.352
D = 692 ml
ALLEGATO C
RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI
STRUMENTI DI LAVORO PER BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI.
Il rischio di trasmissioni di malattie infettive rilevanti (epatite E, epatite C, AIDS)attraverso sangue e
strumenti taglienti contaminati, è dimostrato anche per quantitativi minimi di sangue.
Di tali malattie, nella popolazione generale esistono numerosi portatori asintomatici che non è possibile
individuare dall'aspetto o con domande mirate (molti di essi sono inconsapevoli).
Pertanto, poiché nelle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è relativamente frequente che si
verifichino anche micro lesioni della cute (facilitate dalla presenza di irregolarità, angiomi, nei, foruncoli,
per piccoli incidenti, ecc ....) per limitare al massimo il rischio di contrarre tali infezioni da parte degli
addetti del settore o da parte di altri clienti, si ritiene doveroso adottare misure di sterilizzazione o almeno
di disinfezione dello strumento riconosciute efficaci anche contro i virus più resistenti (in particolare quelli
dell'Epatite B e C) poiché la contaminazione può avvenire anche in assenza di tracce visibili di sangue.
CONSIGLI PRELIMINARI
Si raccomanda, ogni qualvolta sia possibile, l'utilizzo di materiale monouso (rasoi, lime, ecc....).
Per quanto riguarda i rasoi elettrici, il loro impiego può essere considerato sicuro dal punto di vista della
trasmissione di infezioni solo se completamente smontabili, in modo da permettere la sterilizzazione e/o
la disinfezione delle lame e dei supporti.
I cosiddetti "sterilizzatori a raggi UV" non hanno efficacia nell'inattivare gran parte del virus, per cui
possono essere utilizzati solo per conservare, prima dell'uso, materiale già sottoposto a trattamento di
sterilizzazione e/o disinfezione.
Al momento dell'acquisto, scegliere attrezzature a composizione omogenea per quanto riguarda il
materiale: ad esempio, non acquistare forbici in acciaio con l'impugnatura di plastica perché tali materiali
hanno caratteristiche di resistenza diversa al calore ed ai disinfettanti chimici.
Prima della sterilizzazione e della disinfezione procedere ad un'adeguata detersione delle attrezzature
perché residui di materiale organico ostacolano la sterilizzazione e la disinfezione.
STERILIZZAZIONE CON IL CALORE STUFETTA A SECCO
Gli strumenti in materiale resistente al colore possono essere sterilizzati con temperature di:
- 160° C. per 2 ore;
- oppure 170° C. per 1 ora;
- oppure 180° C. per 30 minuti.
DISINFEZIONE
per gli strumenti non resistenti al calore è efficace la disinfezione con sostanze chimiche.
SOLUZIONI A BASE DI CLORO
Le attrezzature vanno immerse per almeno 10 minuti in soluzioni da rinnovare quotidianamente.
Per esempio si possono utilizzare:
Milton - diluire un tappo misurino in ogni litro di acqua o una compressa ogni 5 litri;
Amuchina - diluire al 5%; (non si ritiene opportuno consigliare l'impiego della candeggina in quanto
caustica).
Per l'immersione e il prelievo degli oggetti utilizzare pinze.
Dopo il prelievo dalla soluzione risciacquare con abbondante acqua corrente.
Svantaggi: tali prodotti sono ossidanti per i metalli.
POLIFENOLI: I prodotti a base di polifenoli hanno il vantaggio di non danneggiare l'acciaio.
Sono però più difficili da reperire in commercio.
Per esempio:
FENPLUS
Strumenti: gli oggetti devono essere immersi per 15 minuti in soluzione al 3,2% che si ottiene con 1 tappo
misurino per litro d'acqua e 1 flacone mono dose per litro di acqua.
MELIPUR
La soluzione all'1,5% si ottiene con 15 ml. in ogni litro di acqua. Lasciare gli oggetti per 60 minuti.
Anche con questi prodotti è raccomandato uso di pinze (e guanti) per l'immersione e il prelievo degli
oggetti.
Far seguire al trattamento un abbondantissimo risciacquo con acqua corrente.