Ordinanza orari

Transcript

Ordinanza orari
Prot.n.4984
OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI
PARRUCCHIERE, ESTETISTE - ORDINANZA
DELLE
ATTIVITA’
DI
BARBIERE,
IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dalle AssociAzioni C.N.A. e F.A.P.A. volta ad ottenere
la modifica della disciplina vigente in materia di orario delle attività di barbiere,
parrucchiere ed estetiste;
Visto l’art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142 modificativa della legge 14.12.1963 n.
161;
Visto l’art. 22 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di
barbiere, parrucchiere e mestieri affini;
Vista la legge n. 1 del 04.01.1990;
Visto l’art.5 c. 1 lett. f) della L.R. n. 32/1992;
Visto l’art. 18 del Regolamento comunale delle attività di estetista;
Sentito il parere della Commissione comunale per la disciplina delle attività di
barbiere, parrucchiere e mestieri affini, espresso nella seduta del 22.09.1997;
Sentito il parere delle associazioni interessate;
In sostituzione dell’ordinanza n. 3428 del 20.04.1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
ORDINA
l’orario delle attività di barbiere e parrucchiere ed estetista site nel territorio comunale, è
disciplinato nel seguente modo
ORARIO ATTIVITA’ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE (per signora ed unisex)
1) - l’orario di apertura del laboratorio deve essere contenuto fra le ore 8.00 e le ore 21.00
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì e fra le ore 07.00 e le ore 22.00 nei giorni di
venerdì e sabato.
Nelle giornate di domenica e lunedì è vietato l’esercizio dell’attività.
Gli organi di vigilanza sono tenuti a considerare 60 minuti di tolleranza rispetto all’orario
prescelto per consentire il completamento delle prestazioni in atto all’orario di chiusura;
nell’arco temporale di cui sopra nessun cliente potrà entrare nell’esercizio;
2) - ogni laboratorio dovrà, comunque, effettuare un monte ore complessivo di apertura
non inferiore a 35 ore e non superiore a 44 ore settimanali;
3) - ogni titolare di autorizzazione ha facoltà di scegliere fra l’orario continuato e quello
intervallato (pausa per il pranzo) e/o misto (articolato in giornate diverse con orario
intervallato o continuato) sempre che siano rispettati i limiti di cui sopra;
4) - ogni titolare di autorizzazione delle attività in argomento nel rispetto di quanto sopra
riportato ha l’obbligo di scegliere un proprio orario settimanale che dovrà essere
preventivamente comunicato all’Amministrazione comunale (comando P.M. - Annonaria)
che a sua volta, espletata l’istruttoria del caso, provvederà a rilasciare il cartello vidimato
dal Comando che dovrà essere posto all’esterno in modo ben visibile;
5) - ogni titolare di licenza ha facoltà di modificare l’orario prescelto previa comunicazione
all’Amministrazione comunale almeno 3 giorni prima con restituzione del cartello. Il
Comando P.M. provvederà ad emettere un nuovo cartello.
E’ data facoltà di scegliere un orario differenziato a seconda del periodo primaverile/estivo
e autunnale/invernale;
6) - i laboratori osserveranno la chiusura completa la domenica e il lunedì compresi i festivi
che sono: 1 gennaio - 6 gennaio - Pasqua e Pasquetta - 25 aprile - 1 maggio - 15 agosto 1 novembre - 2 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre;
Nella vigilia delle festività infrasettimanali è data facoltà di osservare l’orario prescelto per
la giornata del sabato;
7) - in deroga al monte ore settimanale nelle giornate del 23 – 24 – 30 – 31 dicembre è
data facoltà di apertura, anche quando cadano di lunedì o domenica, nel rispetto
dell’orario inteso come fascia 07.00-22.00 che può essere gestito a discrezione
dell’operatore;
8) - qualora l’operatore scelga di derogare all’orario esercitando le facoltà di cui al punto 7)
non è tenuto nei giorni seguenti a recuperare le ore di apertura in deroga con la correlativa
chiusura dell’esercizio;
9) - i laboratori in cui risultano attivate contemporaneamente autorizzazioni di diversa
tipologia (barbiere, parrucchiere, unisex) sono tenuti a scegliere un orario identico;
10) - gli operatori esistenti che alla data di adozione della presente ordinanza intendono
confermare l’orario precedentemente prescelto non devono comunicare alcunché, ma
devono limitarsi a continuare ad esporre il cartello indicante l’orario, sempre che rispettoso
della nuova disciplina. Coloro che intendono apportare delle variazioni rispetto all’orario
indicato nel cartello devono comunicarlo all’Amministrazione comunale con le modalità ed
i termini di cui al punto 5).
ORARIO ATTIVITA’ DI ESTETISTA
1) Per quanto riguarda l’orario delle attività di estetista site nel territorio comunale si rinvia
a quanto sopra disposto per l’attività di barbiere e parrucchiere con la precisazione che
nella settimana in cui è compreso il Natale, il Capodanno, la Pasqua è data facoltà di
apertura il lunedì e nella mezza giornata eventualmente cadente in altro giorno feriale nel
rispetto dell’orario giornaliero inteso come fascia 07.00-22.00.
Nelle giornate del 24 e 31 dicembre, quando tali giornate cadano di domenica, è data
facoltà di sospendere l’obbligo di chiusura con rispetto dell’orario giornaliero inteso come
fascia 07.00-22.00 che può essere gestito a discrezione dell’operatore.
E’ vietato l’esercizio dell’attività nella giornata di domenica e del lunedì mattina (fascia
08.00-14.00); è obbligatoria una ulteriore mezza giornata di chiusura per riposo
settimanale che sarà scelta a discrezione del titolare e come tale comunicata
preventivamente all’Amministrazione comunale.
2) Gli operatori esistenti che alla data di adozione della presente ordinanza intendono
confermare la chiusura anche nella giornata pomeridiana del lunedì non devono
comunicare alcunché.
DISPOSIZIONI FINALI
1) I titolari delle autorizzazioni in oggetto che svolgono anche l’attività commerciale di
vendita al dettaglio, hanno facoltà di effettuare, se del caso, una chiusura infrasettimanale
di una sola mezza giornata.
2) i titolari delle autorizzazioni di barbiere, parrucchiere ed estetista ubicate nei centri
commerciali al dettaglio di cui alla legge n. 426/71, hanno facoltà di derogare a quanto
disposto in via generale effettuando l’orario previsto dal centro commerciale.
3) Le infrazioni alle disposizioni del presente atto saranno punite ai sensi di legge.
In caso di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Dalla residenza Municipale, lì 21.11.1997
IL SINDACO
(Dr. Enrico De Giovanni)