LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI

Transcript

LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI
LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Il sistema di previdenza dei lavoratori dipendenti iscritti nel regime generale dell'INPS è finanziato
attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla reale
retribuzione corrisposta ai lavoratori e, per determinate categorie, su retribuzioni convenzionali. Il
contributo è per definizione "obbligatorio" in quanto dovuto per legge indipendentemente da
eventuali accordi tra le parti.
L'INPS è tenuto a riscuotere i contributi dovuti per i seguenti tipi di assicurazioni
•
•
•
•
•
•
IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) contributi validi per la pensione;
DS (Disoccupazione);
CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
Mobilità;
Malattia e Maternità;
CHI VERSA
Il pagamento dei contributi è normalmente a carico dei datori di lavoro e si ripartisce tra azienda e
lavoratori.
LA MISURA DEI CONTRIBUTI
La misura dei contributi è determinata dalla natura dell'attività esercitata dall'azienda, dalla
posizione dei lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile.
Ai fini del calcolo dei contributi, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal
datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi
ritenuta.
ESCLUSIONI DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Sono esclusi dalla retribuzione imponibile:
• le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
• le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare
l'esodo dei lavoratori;
• i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
• le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
• le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni della cosiddetta "previdenza e
assistenza complementare" e quelle erogate dalle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e
riposi annui;
• i proventi derivanti da polizze assicurative;
• i compensi erogati per conto terzi;
• le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello;
• i trattamenti di famiglia;
• gli accantonamenti alle Casse edili;
• i contributi e le somme a carico del datore di lavoro a finanziamento delle cosiddette "forme
pensionistiche complementari";
• le polizze assicurative inerenti rischi professionali;
• le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali per un importo non superiore nell'anno a 258,23;
• il vitto e le indennità sostitutive fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 corrisposte
agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
• le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
•
•
•
•
•
•
l’utilizzo delle opere e dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti e dei familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto assistenza
sociale e sanitaria;
le somme erogate per borse di studio, asili nido e colonie climatiche a favore dei familiari dei
dipendenti;
l'assegnazione di azioni ai dipendenti, entro determinati limiti;
le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) nella misura del 25%
dell'ammontare;
i fringe benefits in genere nel tetto di 258,23 Se il valore è superiore concorre interamente
alla formazione della retribuzione imponibile;
nelle trasferte fuori dal comune sede di lavoro:
• le indennità fino a:
•
46,48 al giorno, elevate a 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio
e di trasporto;
•
30,99 al giorno, elevate a 51,65 per le trasferte all'estero in caso di rimborso delle spese
di alloggio ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente;
•
15,49 al giorno, elevate a 25,82 per le trasferte all'estero in caso di rimborso sia delle
spese di alloggio che di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente;
• i rimborsi a piè di lista, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, sempre
in occasione di trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 ,
elevate a 25,82 per le trasferte all'estero.
• nelle trasferte nel comune sede di lavoro, i rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore (ricevuta del taxi, biglietti, );
• le indennità e le maggiorazioni spettanti ai trasfertisti in funzione delle particolari
caratteristiche dell'attività di lavoro, le indennità di navigazione e di volo previste dalla
legge o dal contratto collettivo, le indennità percepite dai messi notificatori sono esenti al
50%:
• le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti nella
misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 per il
territorio nazionale e di 4.648,11 per l'estero.
ATTENZIONE
Le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, gli interessi su crediti di lavoro dipendente e la
rivalutazione monetaria sono sempre esclusi dalla base imponibile contributiva.
MINIMALE IMPONIBILE
La retribuzione imponibile non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti,
contratti collettivi nazionali, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli e
in ogni caso alla misura giornaliera annualmente fissata dalla legge a seconda delle varie attività
svolte e alle categorie dei lavoratori.
La legge stabilisce, in aggiunta, che i contributi vanno versati su una retribuzione imponibile
minima settimanale - indicizzata annualmente - che per il 2002 è pari a 157,08, mentre per il
2003 è pari a
160,85
Qualora vengano versati i contributi su un importo inferiore al minimale fissato per legge, al
lavoratore viene accreditato un periodo di contribuzione proporzionalmente ridotto.
MASSIMALE IMPONIBILE
La legge ha stabilito il tetto di retribuzione, oltre il quale non si versano i contributi. Tale limite,
che per il 2002 è pari a 78.506,80, si applica soltanto a coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1°
gennaio 1996 e sono privi di precedente copertura assicurativa e a coloro che optano per il calcolo
della pensione con il sistema contributivo. Per il 2003 il limite massimo oltre il quale non si
devono versare i contributi per la pensione è pari a
80.391,00 annui
Nel primo caso il tetto influirà sull'intera vita lavorativa, nel secondo caso si applicherà solo sulla
contribuzione successiva all'opzione.
E' previsto che il tetto sia adeguato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo, calcolati
dall'ISTAT.
DATI AZIENDALI
Il datore di lavoro tenuto al versamento dei contributi deve presentare la denuncia delle retribuzioni
e dei contributi versati servendosi del modello DM/10 (vedi scheda) entro il giorno 16 del mese
successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.
Entro la stessa data vanno pagati i contributi tramite il modello F24 (vedi scheda).
LA CERTIFICAZIONE UNICA (CUD)
CHE COS'E
A partire dal mese di febbraio 1999 il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore il nuovo
modello di certificazione unica (CUD) relativo alle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la certificazione deve essere consegnata entro dodici
giorni dalla richiesta del lavoratore interessato. Tale certificazione (CUD) sostituisce il modello
O1/M.
QUALI INFORMAZIONI
I dati da indicare nella certificazione unica sono:
• i redditi da lavoro dipendente e assimilati;
• le indennità di fine rapporto e le anticipazioni sulle stesse;
• le ritenute d'acconto ai fini fiscali;
• le detrazioni d'imposta effettuate;
• l'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale;
• l'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti con le ritenute d'acconto operate e le
detrazioni effettuate.
IL CUD
Il CUD 2002 propone il tracciato e i dati che venivano indicati nel vecchio modello 01/M. Le
novità che riguardano l'INPS sono:
1) lo schema di certificazione che riporta gli stessi dati previdenziali e assistenziali che vengono
dichiarati nel quadro SA del modello 770/2002 o Unico 2002;
2) la copia della certificazione, che può essere utilizzata al posto del vecchio modello 01/MSOST per documentare i periodi contributivi per i quali non sono ancora presenti negli archivi
dell'INPS i dati delle dichiarazioni unificate;
3) i dati previdenziali e assistenziali che devono essere riportati anche dai datori di lavoro non
sostituti di imposta, che erano tenuti alla compilazione del modello 01/M.
MODELLI SOSTITUTIVI
Nel caso in cui il lavoratore abbia bisogno di una certificazione che si riferisca a periodi per i quali
non risulta ancora rilasciata la certificazione unica, il datore di lavoro è comunque tenuto a
rilasciare, su richiesta dell'interessato una dichiarazione sostitutiva, usando il modello O1/M-sost.
I MODELLI DM10 E F24
A COSA SERVE
Il modello DM10 serve per denunciare all'INPS i dati retributivi e contributivi del personale
dipendente.
A partire dalle denunce relative al mese di gennaio 2000, i datori di lavoro devono riportare
mensilmente, in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del modello DM10/2 anche i seguenti
dati statistici:
•
•
•
numero dipendenti di sesso maschile codice MA00;
numero dipendenti di sesso femminile codice FE00;
numero dipendenti non retribuiti codice NR00.
Con il codice NR00 devono essere elencati quei lavoratori, in forza all'azienda, per i quali nel mese
di riferimento non è stata corrisposta alcuna retribuzione.
Il versamento dei contributi indicati sul modello DM10 va fatto con il modello F24, con il quale si
pagano anche i tributi dovuti al fisco.
Il modello F24 è reperibile presso gli sportelli delle banche convenzionate, dei concessionari, delle
Poste Italiane, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e dell'INPDAI.
L'INPS invia ai contribuenti il modello F24 con l'importo dei contributi già indicato.
Dal 1° gennaio 1999 è possibile effettuare pagamenti in euro, la nuova moneta degli stati membri
dell'Unione Europea; in questo caso si deve compilare il modello contrassegnato dal simbolo
dell'euro e il pagamento è ammesso solo con assegni o con addebito in conto corrente.
Il modello DM10/2, riepilogativo dei crediti e dei debiti del datore di lavoro nei confronti
dell'INPS, può essere redatto in lire o in euro; la versione euro è disponibile presso tutte le Sedi
INPS.
Il modello DM10/3 è stato soppresso da gennaio 1999. Le notizie riportate direttamente due volte
l'anno su tale modello (numero e retribuzioni dei dipendenti maschi e femmine, dati statistici
relativi al pagamento degli assegni per il nucleo familiare) vengono rilevate dalle denunce annuali.
IL PAGAMENTO
Il modello di pagamento F24 può essere presentato e il relativo versamento può essere effettuato
presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, banca convenzionata e presso gli uffici postali
abilitati.
In nessun caso il modello di pagamento unificato deve essere presentato all'INPS, al Ministero
delle Finanze o agli altri Enti previdenziali.
Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti, anche con gli altri sistemi di pagamento
indicati dalla legge.
In particolare, è ammessa l'utilizzazione di carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli dotati delle
apposite apparecchiature. Presso le banche è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari,
a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano
tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata.
Presso gli uffici postali abilitati è ammessa l'utilizzazione dei soli assegni su piazza; presso i
concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e vaglia cambiari.