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Conguaglio contributivo: adempimenti e scadenze per i datori di lavoro Prossimo l’appuntamento con il conguaglio contributivo di fine dell’anno per i datori di lavoro che saranno tenuti a pervenire all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo e ad adeguarsi alle regole di carattere impositivo. Per essere pronti è necessario chiedere con margine di anticipo ai dipendenti assunti durante l’anno la presentazione dell’attestazione dell’anzianità contributiva post 1995, nonché l’eventuale certificazione della contribuzione trattenuta nel corso dei precedenti rapporti di lavoro intercorsi. In attesa delle istruzioni INPS, è utile rammentare le operazioni di conguaglio e le relative scadenze mediante le quali le aziende possono adempiere correttamente ai loro obblighi contributivi. Il conguaglio previdenziale costituisce il momento in cui il datore di lavoro è tenuto a quantificare con esattezza l'ammontare dell’imponibile contributivo, verificare la corretta applicazione delle aliquote ed imputare nell'anno di competenza specifici elementi variabili della retribuzione. In particolare, tali operazione comportano: - l’applicazione del massimale contributivo; - il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dell’1%; - la rettifica degli imponibili secondo il criterio di competenza; - il conguaglio del TFR destinato al Fondo di Tesoreria. La scadenza è fissata con l’inoltro delle denunce UniEMens del mese di dicembre 2015 e gennaio 2016 da inviarsi rispettivamente entro il 01/02/2016 ed il 29/02/2016; mentre, per i conguagli relativi al Fondo di Tesoreria si potrà operare con il flusso di febbraio 2016. Si evidenzia che, in caso di operazioni societarie con il passaggio di lavoratori o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita. Applicazione del massimale contributivo Il sistema pensionistico prevede un massimale annuo di retribuzione sul quale calcolare i contributi dei soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e di coloro che hanno optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Si precisa che tali condizioni devono essere idoneamente certificate dal lavoratore. Il massimale contributivo è rivalutato annualmente (per il 2015 è pari a 100.324,00€) e si applica alla sola aliquota di contribuzione IVS, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva del 1%. Pertanto, al suo superamento sono comunque dovuti i cd. “contributi minori”. Il massimale non è frazionabile a mese e, in caso di successione di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, è possibile, a fronte della presentazione da parte del lavoratore della certificazione CU rilasciata dal precedente datore di lavoro o di una dichiarazione sostitutiva, che si renda necessario conguagliare la contribuzione trattenuta in eccesso. In tal caso, il datore di lavoro provvede al suo recupero mediante flusso UniEMens e restituisce al lavoratore la quota a suo carico. ESEMPIO Imponibile primo rapporto di lavoro = 95.000,00€ Imponibile secondo rapporto di lavoro = 30.000,00€ Massimale contributivo 2015 = 100.324,00€ Differenza = 24.676,00€ Contributi versati oltre il massimale = 24.676,00 € * 34% = 8.389,84€ Di cui da restituire al dipendente = 24.676,00 € * 10,19% = 2.514,48€ Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dell’1% In caso in cui l’imponibile mensile superi prima fascia di retribuzione pensionabile – fissata per l’anno 2015 in 46.123,00€ corrispondenti a 3.844,00€ mensili – è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo aggiuntivo dell’1%. Tale contributo deve essere determinato e versato osservando il criterio di mensilizzazione. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto in sede di conguaglio a verificare l’effettivo superamento su base annua del limite previsto ed a conguagliare gli importi dovuti. Si precisa che, nel caso di diversi rapporti di lavoro nell'anno, le retribuzioni percepite si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. ESEMPIO Imponibile primo rapporto di lavoro = 30.000,00€ Imponibile secondo rapporto di lavoro = 18.000,00€ In nessuno dei rapporti è stato trattenuto nell’anno il contributo 1%. Imponibile 1% applicato in sede di conguaglio = 48.000,00€ - 46.123,00 € = 1.877,00€ Contributo aggiuntivo 1% dovuto = 18,77€ Corretta imputazione nell’anno di competenza delle variabili retributive Si premette che i datori di lavoro possono valorizzare elementi o eventi della retribuzione che comportano variazioni dell’imponibile e del versamento contributivo nel mese successivo a quello in cui gli stessi si verificano. Tuttavia, nell’ambito di ciascun anno solare, deve essere garantita la corrispondenza tra la retribuzione di competenza e quella assoggettata a contribuzione. Pertanto, qualora nel mese di gennaio 2016 vengano corrisposti o trattenuti elementi retributivi (compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità di cassa, prestiti ai dipendenti) ovvero indennizzati eventi (malattia, maternità, allattamento, infortunio, integrazioni salariali) relativi al mese precedente, gli stessi dovranno essere imputati ai fini assicurativi nel mese di dicembre 2015 nonostante il prelievo contributivo avverrà nel mese di gennaio 2016. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a rettificare in aumento o diminuzione la retribuzione imponibile con il flusso UniEMens di gennaio 2016. TFR destinato al Fondo di Tesoreria Si ricorda che la quota di TFR che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto del contributo dello 0,50% calcolato sull’imponibile previdenziale. In caso di ammissione alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, il recupero dell’incentivo spettante comprende anche il predetto contributo che riassume la sua natura originaria di TFR. Pertanto, in sede di conguaglio, le aziende interessate devono implementare la quota di TFR destinata al Fondo di Tesoreria utilizzando il codice CF03. Inoltre, al termine di ciascun anno, il TFR versato al Fondo di Tesoreria è rivalutato ai sensi dell’art. 2120 c.c. incrementando posizione individuale del lavoratore e si rende necessario il calcolo e il versamento dell’imposta sostitutiva del 17% a carico del lavoratore. A tal fine il datore di lavoro deve determinare la rivalutazione sulla quota di TFR versata al Fondo, calcolare l’imposta sostituiva e recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Infine, le aziende costituite nel 2015, in caso di superamento della media annua dei 50 addetti, devono versare in sede di conguaglio le quote di TFR al Fondo Tesoreria accantonate dalla data di inizio dell’attività, maggiorate della rivalutazione, nonché trasmettere l’apposita dichiarazione. Fonte IPSOA.