Retribuzione imponibile - Librerieprofessionali.it
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REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE 3. Retribuzione imponibile 3. RETRIBUZIONE IMPONIBILE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE REDDITO DI Definizione: Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le LAVORO somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo di riferiDIPENDENTE ► mento, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. IMPONIBILE La legge reca l’elencazione tassativa delle somme e dei valori perceCONTRIBUTIVO piti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che sono, in tutto o in E FISCALE ► parte, esclusi dal reddito imponibile. Tali elementi sono esclusi anche dal reddito imponibile ai fini contributivi. Tra gli elementi esclusi vi sono le indennità di trasferta e trasferimento, i fringe benefits e i redditi prodotti all’estero. Oltre ai suddetti elementi reddituali, altri elementi sono esclusi dalla base imponibile previdenziale, pur essendo soggetti a tassazione (come ad es. Il T.F.R., le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, le somme erogate da casse, fondi e gestioni previste da contratti collettivi). Inoltre non concorrono a formare il reddito assoggettato a tassazione, anche i contributi di seguito indicati: - contributi previdenziali e assistenziali; - contributi per assistenza sanitaria; - contributi versati dai lavoratori eccedenti il massimale della base contributiva destinata alle forme pensionistiche complementari. Infine la legge ha previsto un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare o in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza (retribuzione di produttività). CRITERI DI La retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferioDETERMINAZIONE re alla retribuzione contrattualmente dovuta e comunque ad un DELL’IMPONIBILE ► valore minimo calcolato annualmente. In altri casi la retribuzione imponibile è stabilita convenzionalmente con provvedimento di carattere amministrativo. Per taluni settori di attività sono previste disposizioni particolari. ► REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel periodo di riferimento, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Costituiscono reddito da lavoro dipendente, dunque, tutti gli elementi reddituali che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti dal datore di lavoro, vigendo nel nostro ordinamento il principio della omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, derogano a tale principio non solo le eccezioni tassativamente elencate dall’art. 51, cc. da 2 a 9 (v. infra), ma, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 178/E/2003 anche: –– le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale); –– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. 61 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 61 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE Sulla base di questi criteri è stata esclusa l’imponibilità fiscale e contributiva dei premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che amministratori e dipendenti di una società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell’esercizio dei loro incarichi e funzioni (Ag. Entr. ris. n. 178/E/2003; INPS circ. n. 69/2004). Le voci imponibili della retribuzione concorrono alla determinazione della base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (v. “Contributi INPS” e “Contributi altri enti”), dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (v. “Premi INAIL”) e delle ritenute fiscali (v. “Regime fiscale”). Un prospetto riepilogativo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali è riportato in calce al capitolo. ► IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE 1. Elementi esclusi dall’imponibile contributivo e fiscale Sono esclusi dall’imponibile fiscale e contributivo in base alla nuova formulazione degli artt. 12 della L. n. 153/1969 e 51, c. 2 e ss. del D.P.R. n. 917/1986: –– fino al 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di riferimento a € 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari dei dipendenti e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive; –– le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e di quelle di rete attraverso l’utilizzo di card elettroniche cedute dai datori di lavoro ai propri dipendenti (Ag. Entr. ris. n. 63/E/2005); inoltre, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (tali prestazioni ed indennità sostitutive sono escluse, come ha chiarito il Ministero delle finanze con risoluzione n. 41-E/2000 e l’INPS con la circolare n. 84/2000, a condizione che l’orario di lavoro comporti la pausa per il vitto e che i lavoratori siano stabilmente assegnati ad un’unità produttiva, intesa come sede di lavoro, ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione); –– le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici (ad esempio, la società che gestisce il servizio pubblico urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l’azienda oppure il servizio taxi); –– i compensi e le indennità che il lavoratore percepisce da terzi e che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro o che per legge devono essere riversati allo Stato; 62 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 62 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE –– le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza che per legge debbono essere riversati allo Stato; –– le somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido, colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; –– il corrispettivo dell’utilizzo delle opere e servizi per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 13, D.P.R. n. 917/1986; –– il valore delle azioni offerte a tutti i dipendenti fino all’importo massimo di € 2.065,83 nel periodo d’imposta, a condizione, però, che le stesse non siano cedute prima di 3 anni e fino al 24 giugno 2008 (ossia fino all’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008); la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, purché quest’ultimo ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell’offerta (v. circ. M.F. n. 247/1999; INPS circ. n. 52/2002); –– le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all’art. 10, c. 1, lettera b) del D.P.R. n. 917; –– le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta o maturato nel periodo di riferimento; –– le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (v. anche art. 1, D.M. 6 ottobre 2004); –– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258,23 nell’anno; –– le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, nei limiti indicati (v. infra); –– i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore per le trasferte nell’ambito comunale; –– le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, nella misura del 50% del loro ammontare; –– le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nella misura del 50% del loro ammontare; –– le indennità di trasferimento, di prima sistemazione e equipollenti, nella misura del 50% del loro ammontare; –– spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986, e di trasporto delle cose, strettamente collegate 63 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 63 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE –– –– –– –– al trasferimento (non vi rientrano i successivi viaggi che il dipendente nel corso dell’anno faccia, per esempio, per visitare la famiglia che non si è trasferita con lui); spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro; le spese di viaggio, di trasporto e di recesso dal contratto di locazione sostenute dal dipendente in occasione dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate; gli assegni di sede e di altre indennità percepite per servizi prestati all’estero, nella misura del 50%; gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. 2. Indennità di trasferta e di trasferimento 2.1 Trasferta fuori del territorio comunale Premesso che le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito (tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore), in caso di trasferta fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro è possibile scegliere tra uno dei tre sistemi di seguito indicati. Indennità forfettaria L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fino all’importo di € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all’estero. La quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell’ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente resta fissata a € 46,48 al giorno per le trasferte in Italia e a € 77,47 al giorno per quelle all’estero. Inoltre, qualora vengano concordati o comunque erogati a titolo di trasferta importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, determinati da maggior disagio e onerosità delle trasferte, gli stessi restano sempre esenti da imposizione fiscale e contributiva, nei predetti limiti quantitativi fissati dall’art. 51, c. 5, del TUIR (ML nota n. 7301/2010). Il suesposto regime contributivo trova applicazione altresì nei casi in cui la corresponsione a titolo di trasferta di importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva trovi espressa previsione in accordi individuali (INPS mess. n. 19685/2010). Rimborso analitico I rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito. È, inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese 64 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 64 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE (per esempio la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, ecc.), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino a un importo di € 15,49 al giorno, elevato a 25,82 per le trasferte all’estero. Per i viaggi compiuti con propri mezzi, al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’indennità chilometrica, è necessario che l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro. Rimborso misto Nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un’indennità di trasferta, le franchigie di € 46,48 e 77,47 sono ridotte. In particolare, la quota esente è di: –– € 30,99 al giorno, elevata a € 51,65 per le trasferte all’estero, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente; –– € 15,49 al giorno, elevata a € 25,82 per le trasferte all’estero, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente (v. anche INPS circ. n. 41/1998). 2.2 Indennità ai trasfertisti L’articolo 51, c. 6, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. 2.3 Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti fruiscono di un abbattimento pari al 50% della base imponibile. L’importo escluso da tassazione non può tuttavia superare un importo massimo pari a: –– € 1.549,37, per il trasferimento all’interno del territorio nazionale; –– € 4.648,11, per il trasferimento all’estero o estero su estero; –– € 6.197,48, nel caso in cui nello stesso anno il dipendente subisca un trasferimento in Italia e uno all’estero. Il trattamento di esenzione può essere riconosciuto solo per il primo anno (ossia 365 giorni decorrenti dalla data del trasferimento), anche se l’indennità di trasferimento viene corrisposta dal datore di lavoro per più anni. Al riguardo il Ministero delle finanze ha precisato che, una volta fissato l’importo dell’indennità e la relativa quota esente, la materiale erogazione può avvenire in più periodi d’imposta se ciò è più agevole per le parti. Se per il trasferimento avvenuto nel territorio nazionale è stata stabilita una indennità di € 5.164,57, la quota teoricamente esente dovrebbe essere di € 2.582,28, ma poiché superiore all’importo massimo esentabile, la quota esen65 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 65 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE te va ridotta a € 1.549,37. Supponendo che l’indennità, per esigenze di liquidità del datore di lavoro, venga corrisposta in due rate, la prima nell’anno di trasferimento, pari a € 1.032,91, e la seconda, pari a € 4.131,66, l’anno successivo, nel primo anno tutto l’importo erogato sarà escluso da tassazione e nel secondo anno i restanti € 4.131,66 corrisposti saranno esentati fino al raggiungimento dell’importo massimo escluso da tassazione. È escluso dall’imponibile anche il rimborso di talune ulteriori spese, purché analiticamente documentate. Si tratta: –– delle spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico, e di trasporto delle cose strettamente collegate al trasferimento (non vi rientrano i successivi viaggi che il dipendente nel corso dell’anno faccia, per esempio, per visitare la famiglia che non si è trasferita con lui); –– delle spese e degli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro. Il trattamento di favore previsto per tali indennità non è subordinato a particolari motivazioni del trasferimento, né al trasferimento della residenza anagrafica. Si deve ritenere, pertanto, che lo stesso trattamento possa essere applicato anche nell’ipotesi in cui la corresponsione di indennità di prima sistemazione avvenga in occasione di un trasferimento a richiesta del dipendente oppure nel caso in cui il trasferimento sia dovuto all’assegnazione del dipendente a una sede diversa da quella originaria. 3. Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefits) Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258,23; se invece il valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (v. INPS circ. n. 33/2001). Non costituiscono erogazioni in natura i ticket restaurant, pertanto l’importo del valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può essere considerato assolvibile dalla franchigia di esenzione di cui all’art. 51, c. 3, D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (Ag. Entrate ris. n. 26/E/2010). La determinazione del valore avviene in base al “valore normale” dei beni e dei servizi concessi, intendendosi per tale il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Di conseguenza, si deve fare riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere del commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. In parziale deroga ai criteri di cui sopra, il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, gratuitamente o meno, è costituito dal prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni ai grossisti. 66 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 66 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE Per i fringe benefits sotto indicati, invece, si applicano differenti criteri, come di seguito illustrato. 3.1 Veicoli Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro ha assegnato a uno specifico dipendente per espletare l’attività di lavoro e per i quali ha consentito anche l’uso personale da parte dello stesso (uso promiscuo), concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d’imposta (art. 51, c. 4, D.P.R. n. 917/1986). Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle pubblicate a cura del Ministero delle finanze, l’importo da assoggettare a tassazione deve essere determinato prendendo a riferimento quello che risulta più simile. 3.2 Prestiti Per i prestiti ai dipendenti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale norma non si applica ai prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997 (per i quali resta in vigore, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, il criterio del costo specifico) ed ai prestiti di durata inferiore ai dodici mesi concessi a seguito di accordi aziendali dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni ovvero concessi ai dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguiti a rifiuto opposto a richieste estorsive. La disposizione in esame si applica a tutte le forme di finanziamento, sia erogate dal datore di lavoro, sia concesse da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi. 3.3 Fabbricati Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, l’importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente si determina effettuando la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso. In caso di fabbricati iscritti in catasto, ma privi di rendita attribuita perché non ancora censiti o perché rurali, ai fini della determinazione dell’importo da far concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente si deve fare riferimento alla rendita presunta, determinata a norma dell’articolo 37, c. 4, del D.P.R. n. 917/1986. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, per esempio, quello concesso al portiere di uno stabile o al custode di una azienda, dopo aver determinato l’importo che dovrebbe concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente con le modalità sopra precisate, si deve assumere soltanto il 30% di detto importo. 67 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 67 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE 4. Redditi prodotti all’estero 4.1 Servizi prestati all’estero Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del loro ammontare (art. 51, c. 8, del D.P.R. n. 917/1986). L’applicazione di questa disposizione esclude la possibilità di fruire per la medesima fattispecie della disciplina delle trasferte. In deroga alle normali regole sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, il reddito derivante dall’attività prestata all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale, senza tener conto dei compensi effettivamente erogati (vedi c. 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R., introdotto dalla L. n. 342/2000 e MF circ. n. 207/2000; MF circ. n. 1/2001). La disposizione si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia. La normativa non si applica qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne. Ai fini dell’applicazione della normativa in esame è necessario che il contratto di lavoro preveda in modo specifico l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero. Relativamente al computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, da intendersi quest’ultimi, non con riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Rientrano nel computo dei 183 giorni, le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Sono invece sottoposti ad imposizione, in Italia, secondo le ordinarie modalità di tassazione i redditi: –– dei lavoratori dipendenti che residenti in Italia svolgono attività lavorativa all’estero in Stati diversi da quelli di confine o limitrofi (non sono cioè lavoratori transfrontalieri); –– dei lavoratori dipendenti e residenti in Italia che pur collocati nello speciale ruolo estero soggiornano all’estero per meno di 183 giorni in dodici mesi. I lavoratori trasferiti all’estero che mantengono la residenza fiscale in Italia subiscono una doppia imposizione, in quanto sono tassati sia in Italia, in quanto Stato di residenza presso il quale devono dichiarare i redditi comunque prodotti, sia nello Stato estero, in quanto Paese in cui viene prodotto il reddito. A tal fine l’art. 165 del T.U.I.R. prevede il recupero delle imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti attraverso lo strumento del credito d’imposta. In particolare, le imposte in oggetto sono ammesse in detrazione dall’imposta 68 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 68 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana purché la detrazione sia richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo (v. anche Ag. Entr. ris. n. 69/E/2005). Il recupero, oltre che in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 165 del T.U.I.R., può avvenire anche tramite sostituto d’imposta, in sede di operazione di conguaglio di fine anno ex art. 23, c. 3, del D.P.R. n. 600/1973 (v. Ag. Entr. ris. n. 281/E/2002). In particolare, le imposte sui redditi prodotti all’estero e colà pagate sono ammesse in detrazione dal conguaglio tra le ritenute effettuate e l’imposta dovuta; ritenute e conguaglio che il datore di lavoro opera in qualità di sostituto d’imposta (v. Ag. Entr. ris. n. 12/E/2002). Condizione necessaria affinché possa essere riconosciuto il credito d’imposta è il requisito della definitività dell’imposta estera che si ha quando l’imposta non è più ripetibile. Ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al c. 8-bis dell’art. 51 del TUIR sono estese le disposizioni di cui al c. 10 dell’art. 165 del TUIR medesimo, che prevede che se il reddito prodotto all’estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Pertanto, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra il reddito effettivamente prodotto all’estero ed il reddito tassato in Italia su base convenzionale (art. 36, c. 30, D.L. n. 223/2006; Ag. Entr. circ. n. 28/E/2006). Le disposizioni contenute nell’art. 51, c. 8-bis del T.U.I.R. esplicano i loro effetti esclusivamente in campo fiscale. Pertanto, dal punto di vista previdenziale, al personale distaccato all’estero in Paesi CEE o legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia, e quindi la relativa base imponibile previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione effettiva di cui all’art. 12 della L. n. 153/1969. Invece, in mancanza di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti, la contribuzione deve essere versata ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 317/1987, cioè con riferimento alle retribuzioni convenzionali (INPS circ. n. 86/2001). I due diversi regimi comportano che, ai fini fiscali, la retribuzione convenzionale si applica per tutti i lavoratori residenti in Italia che operano in un Paese estero per più di 183 giorni, mentre ai fini previdenziali, la retribuzione convenzionale si applica solo nei casi di lavoro prestato in Paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. 4.2 Redditi dei lavoratori frontalieri I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero, in zone di frontiera (ad esempio Francia, Austria e San Marino, Stato Città del Vaticano) ed in altri Stati limitrofi (Principato di Monaco) sono stati esclusi per gli anni 2001 e 2002 dalla base imponibile. Per gli anni dal 2003 al 2007 e poi successivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010 (art. 1, c. 204, L. n. 244/2007), invece, tali redditi concorro69 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 69 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE no a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro (art. 2, c. 11, L. n. 289/2002) e per gli anni 2012-2014 per l’importo eccedente 6.700 euro. Dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito è fissato in 7.500 euro (art. 1, c. 175, L. n. 147/2013; art. 1, c. 690, L. n. 190/2014). I c.d. lavoratori frontalieri non devono essere, in nessun caso, considerati fiscalmente a carico ed i redditi in oggetto devono essere tenuti in conto ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali (art. 3, c. 2, L. n. 388/2000; Ag. Entrate circ. n. 15/E/2002; MF circ. n. 1/2001). 5. Elementi esclusi solo dall’imponibile contributivo Sono inoltre esclusi dalla base imponibile previdenziale, pur essendo soggetti a tassazione, gli elementi di seguito riportati: –– le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; –– le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso; –– i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; –– le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; –– le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni previste da contratti collettivi, da accordi o da regolamenti aziendali e quelle erogate dalle Casse edili; –– i proventi derivanti da polizze assicurative; –– i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; –– fino al 31 dicembre 2007, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati, nei limiti ed alle condizioni cui sono soggette a decontribuzione ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 67/1997 (per la disciplina vigente v. "Contributi INPS”); –– i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione; –– le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse edili - diverse dalle ferie, gratifica natalizia e riposi annui - nella misura pari all’85% del loro ammontare; –– fino al 31 dicembre 1998, le indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. anche INPS circ. n. 15/1999); –– i trattamenti di famiglia ex art. 3, lett. d), T.U.I.R. 70 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 70 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option. L’esclusione opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (art. 27, c. 4, D.P.R. n. 797/1955 come modificato dall’art. 82, cc. 24-bis e 24-ter, D.L. n. 112/2008; Ag. Entr. circ. n. 54/E/2008). 6. Elementi esclusi solo dall’imponibile fiscale Non concorrono a formare reddito assoggettato a tassazione, oltre agli elementi menzionati nel paragrafo 2, anche i contributi di seguito indicati: –– i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; –– i contributi per assistenza sanitaria, versati a Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dal datore di lavoro o dal dipendente, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo complessivamente non superiore a € 3.615,20 limite che tiene conto anche di quanto deducibile per effetto dell’art. 10, c. 1, lett. e-ter) del D.P.R. n. 917/1986. Il suddetto limite è fissato cumulativamente per i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, ma è comunque irrilevante la circostanza che il versamento avvenga eventualmente da parte di uno soltanto dei soggetti, cioè solo dal datore di lavoro o solo dal lavoratore. Eventuali contributi versati in eccedenza al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l’eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente. La disposizione vale anche per i lavoratori in pensione; per i pensionati dirigenti di aziende industriali i contributi versati al Fasi non sono deducibili dal reddito complessivo (Ag. Entr. ris. n. 78/E/2004; n. 167/E/2005); –– i contributi versati dai lavoratori, eccedenti l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile destinata al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, stabilito dal D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579. Dal 1° gennaio 2007 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57 (art. 8, c. 4, del D.Lgs. n. 252/2005; art. 10, c. 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 917/1986). 6.1 Retribuzione di produttività Con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, e successivamente con la L. 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), il Governo ha emanato una serie di misure che hanno, tra l’altro, riguardato la detassazione dei premi di produttività per gli anni 2009 e 2010. In base all’art. 53 del D.L. n. 78/2010 e all’art. 26 del D.L. n. 98/2011 lo sgravio fiscale è stato prorogato, rispettivamente, per l’anno 2011 e 2012, così come lo sgravio dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore. L’art. 1, commi 481 e 482, della L. n. 228/2012 ha stanziato dei fondi per la detassazione del salario di produttività per il triennio 2013 - 2015 (lo stanziamento per l’anno 2014 è stato modificato dall’art. 1, c. 413, L. n. 147/2013 - c.d. 71 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 71 15-5-2015 12:46:04 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E FISCALE “Legge di stabilità 2014”), rimandando ad un apposito D.P.C.M. l’individuazione delle modalità attuative delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013. Il successivo D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha dunque stabilito che: –– nel limite delle risorse assegnate, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%; –– l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate, nel medesimo anno, all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 93/2008; –– la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi; –– ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione dei citati contratti collettivi, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: • ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; • distribuzione flessibile delle ferie mediate una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; • adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; • attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze. Le due nozioni di retribuzione di produttività possono coesistere all’interno di uno stesso contratto collettivo e, pertanto, entrambe possono beneficiare della detassazione, purché però siano rispettate tutte le condizioni previste dal decreto (ML circc. n. 15/2013; n. 14/2014). Il riferimento alla “qualità” e alla “innovazione”, nella definizione di retribuzione di produttività, consente di sostenere che tali indicatori non costituiscono necessariamente una “fotografia” di un incremento del fatturato aziendale ma è sufficiente che siano comunque suscettibili di una “contabilizzazione” da parte dell’impresa (ML interpello n. 21/2013; ML circ. n. 14/2014). I datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del decreto. 72 3. Retribuzione imponibile 3232235606-20150511-171904606.result_corrected.indd 72 15-5-2015 12:46:04