Il credito negato va giustificato

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Il credito negato va giustificato
Il credito negato
va giustificato
Le linee giJida di Bankitalia
Pagina
a
cura
D I A N T O N I O CICCIA
T
rasparenza a 360 gradi
delle banche e degli istituti di credito: prima del
contratto e d u r a n t e lo
svolgimento del rapporto di finanziamento. Le informazioni
fornite sono di due tipi: quelle
generali e quelle tagliate su misura del consumatore, che deve
sapere a che cosa va incontro e
deve poter scegliere comparando più offerte in concorrenza tra
loro. E in ogni caso l'interessato
deve sapere l'esatta ragione per
cui gli viene negato un finanziamento. Non basterà dirgli che ci
sono segnalazioni negative sul
suo conto: bisognerà rivelare il
contenuto della notizia, che pre-'
giudica l'accesso al credito.
Queste alcune linee guida della nuova veste della trasparenza bancaria, profilata dal provvedimento della Banca d'Italia
9/2/2011, che h a modificato il
precedente del 29/7/2009, in attuazione del dlgs 141/2010 (recepimento della direttiva 2008/48/
Ce) e che è diventato operativo
dal 1° giugno 2011. Il provvedimento della Banca d'Italia è
stato integrato anche da alcune
faq, cui si trova risposta nel sito
internet dell'istituto di via Nazionale.
Partiamo dagli obblighi di trasparenza in materia di credito
al consumo: obblighi che partono ben prima della conclusione
del contratto e che sono assolti
con un documento denominato
«Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori», da
consegnare al consumatore. Il
sulla trasparenza
nei contratti
documento deve consentire di
confrontare i finanziamenti praticati da diversi intermediari ed
è propedeutico a una scelta consapevole. L'obbligo non ricade sui
venditori di beni e servizi, ma sul
soggetto finanziatore.
La Banca d'Italia, nel rispondere ad alcune faq, ha poi precisato che la consegna del modulo
delle informazioni non è vincolante né per il consumatore né
per il finanziatore. Peraltro Bankitalia consiglia il finanziatore,
che intende escludere il valore di
proposta contrattuale del modulo, di chiarire questa circostanza
nella documentazione integrativa. Inoltre l'informazione diventa u n a vera e propria assistenza
prima della stipulazione del contratto e per tutto il termine in cui
il consumatore può liberamente
recedere.
In base alla normativa di settore il consumatore h a il diritto
di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla
stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare:
basta il semplice ripensamento
(cosiddetto recesso ad nutum).
Non è prevista alcuna penale, ma
solo la restituzione di capitale e
interessi maturati e tasse.
Il finanziatore, quindi, deve
fornire tutte le informazioni necessarie sul finanziamento, sulla
documentazione e sulle caratteristiche del prodotto.
La Banca d'Italia ha risposto
ad alcune faq che chièdevano
se gli obblighi di t r a s p a r e n z a
previsti per l'offerta attraverso
intermediari del credito si pos-
di
finanziamento
sano applicare anche ai motori
di ricerca on-line, cioè i siti web
specializzati nella comparazione
tra prodotti di credito al consumo
proposti da diversi intermediari.
La domanda presuppone il fatto
che l'attività dei motori di ricerca
costituisca intermediazione del
credito quando nel sito sia presente u n link alla pagina web
del finanziatore. La Banca d'Italia ha risposto che gli obblighi di
trasparenza gravano sul finanziatore e, solo quando egli «si avvalga» di intermediari del credito
nell'offerta dei propri prodotti,
anche gli intermediari sono tenuti ad assolverli. Poiché si tratta
di obblighi solo «indiretti» dell'intermediario, essi presuppongono
l'esistenza di un contratto con il
finanziatore che se ne avvale per
l'offerta. Peraltro per i motori di
ricerca on-line genericamente
non vi è alcun rapporto contrattuale di questo tipo, Bankitalia
conclude che la disciplina sulla
trasparenza dell'offerta non trova applicazione.
Altro caso riguarda l'offerta
attraverso operatori telefonici,
privi di poteri di rappresentanza
del finanziatore, che contattano
i potenziali clienti per proporre
la sottoscrizione di prodotti di
credito. La Banca d'Italia h a ricordato che l'attività è vietata in
assenza di un preventivo consenso da parte del consumatore. E
quando il consumatore ha dato il
suo consenso ed è quindi contattato telefonicamente, l'operatore
dovrà seguire le regole sulla trasparenza se svolge attività propedeutiche alla conclusione del
contratto, come la illustrazione
del prodotto.
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Banche dati aperte alle valutazioni
U finanziatore deve valutare l'affidabilità del
consumatore, definito «merito creditizio». Si
può fare riferimento, a questo proposito, alle
informazioni fornite dal consumatore stesso
o acquisite tramite le banche dati pubbliche e
private (centrale rischi della Banca d'Italia e
Sistemi di informazioni creditizie). Ma le nuove
disposizioni prevedono tutele a favore del consumatore: deve sapere se il credito è rifiutato
in conseguenza di una notizia negativa rinvenuta in una banca dati, e deve essere messo a
conoscenza dei dati consultati. In materia la
Banca d'Italia, rispondendo ad alcune faq, ha
precisato che la valutazione del merito creditizio è necessaria anche per le operazioni di
cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Peraltro la legge non prevede un obbligo
tassativo di consultazione delle banche dati.
E nel caso di rifiuto della domanda di credito
basato sulla consultazione di una banca dati,
il finanziatore è tenuto a comunicare anche
il risultato della consultazione: in proposito
Banca d'Italia ha richiamato alla piena trasparenza. Con specifico riferimento alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o
della pensione, è stato chiesto a Bankitalia se
di merito
la disciplina delle banche dati si applica anche
alle interrogazioni effettuate dai finanziatori
su richiesta delle compagnie assicurative, per
raccogliere informazioni sulla situazione creditìzia dei datori di lavoro dei consumatori da
affidare. La Banca d'Italia ha risposto alla faq
ricordando che, nel disciplinare l'accesso dei
finanziatori europei alle banche dati italiane,
la normativa prevede un espresso riferimento
ai finanziatori che «intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia chiesto o ricevuto un finanziamento o su soggetti
col medesimo coobbligati, anche in solido»; e
ha precisato che i soggetti coobbligati ai cui
dati è consentito l'accesso, nell'ambito della
normativa italiana sulla Centrale dei rischi
della Banca d'Italia, non comprendono i datori di lavoro del consumatore. In sostanza
l'accesso alle banche dati è consentito esclusivamente per la finalità di valutazione del
merito creditizio del consumatore da parte
del finanziatore: al di fuori di queste ipotesi,
il trattamento dei dati contenuti nei sistemi
di informazioni creditizie può ritenersi vietato
dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali.