glossario approfondimenti normativa

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glossario approfondimenti normativa
2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI
2.2. La raccolta delle informazioni
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GLOSSARIO
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APPROFONDIMENTI
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NORMATIVA
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2.2. LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere cosa stabilisce la normativa in merito agli
obblighi informativi e di illustrare le principali informazioni contenute nel prospetto IEBCC.
2.2.1 Gli obblighi informativi
Passiamo ora alla seconda fase del processo. Fabio, infatti, decide di recarsi dal suo
consulente di fiducia per approfondire alcuni particolari relativi al prestito che avrebbe
intenzione di richiedere. Prima che lo incontri, vediamo un po’ più da vicino cosa prevede
questa fase.
Il rapporto con i consumatori e la loro gestione si modificano per effetto della normativa. Infatti,
occorre tenere presente che il cliente giungerà dal consulente avendo letto maggiori
informazioni sugli annunci pubblicitari e avendo maturato domande o dubbi più complessi.
Il personale di vendita, quindi, oltre ad essere aggiornato e formato, deve essere posto in
condizione di ampliare il proprio bagaglio esperienziale e approfondire il significato delle nuove
informazioni previste sia per gli annunci pubblicitari, sia per l’informativa precontrattuale, sia
per i contratti di credito.
Deve, quindi, poter essere in grado di:
•
•
fare fronte a nuove domande del consumatore, differenti rispetto a quelle
tradizionali, relative quasi unicamente alla possibilità di accedere alla promozione e
poco più;
rispettare tutti i nuovi obblighi imposti dalla normativa.
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In generale, la normativa stabilisce come principio che il finanziatore
fornisca al consumatore le informazioni necessarie per effettuare un
“confronto tra le diverse offerte di credito” presenti sul mercato e per
prendere una decisione “informata e consapevole” in merito al
finanziamento che sta sottoscrivendo.
Inoltre, se negli annunci pubblicitari sono inserite le informazioni standard
principali (alla stregua di quelle prima contenute nel foglio informativo) nel
prospetto IEBCC il finanziatore deve inserire le informazioni
personalizzate. La funzione svolta dal prospetto IEBCC è quindi analoga a
quella del documento di sintesi. Si tratta, quindi, di informazioni relative alla
specifica operazione e allo specifico cliente, quindi informazioni non più di
natura standardizzata.
Solo per le condizioni che non sono personalizzabili, si fa riferimento alle
condizioni offerte alla generalità della clientela.
La normativa descrive separatamente gli obblighi informativi relativi:
ai contratti di credito;
alle aperture di credito con rimborso a richiesta del finanziatore o con
rimborso entro tre mesi dal loro utilizzo;
alle dilazioni di pagamento non gratuite.
Il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito
sono sostanzialmente uguali per tutte le tipologie individuate.
2.2.2 Le informazioni precontrattuali per i contratti di credito: il prospetto IEBCC
L’elemento fondamentale degli obblighi informativi precontrattuali per la generalità dei contratti di
credito ai consumatori è costituito dal prospetto delle “Informazioni Europee di Base sul Credito
ai Consumatori” destinato a sostituire i precedenti documenti, cioè i fogli informativi, il
documento su principali diritti del cliente e il documento di sintesi. Torniamo allora negli uffici
dell’agente in attività finanziaria cui Fabio si è rivolto per ottenere qualche chiarimento…
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… quindi, come le dicevo, volevo sapere se questi eventuali 7.000
euro posso restituirli, ad esempio, in 24 mesi.
Certo! Guardi qui: durante il nostro colloquio ho compilato questo
prospetto che per brevità chiameremo IEBCC. Contiene le
condizioni relative allo “specifico” finanziamento fatto “su misura”
per lei, che tiene conto delle informazioni o delle preferenze
specifiche da lei manifestate.
Ci sono tutte le informazioni riferite all’operazione da lei
proposta e… qui sotto, invece, sono riportate tutte le informazioni
sui diritti del consumatore.
Al fine di salvaguardare la chiarezza e la confrontabilità, se il finanziatore intende fornire al
consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste devono essere riportate
in un documento distinto, eventualmente allegato al prospetto IEBCC.
Il documento deve essere fornito gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro
supporto durevole, al consumatore che ne attesta per iscritto (o attraverso altro supporto
durevole) l’avvenuta ricezione.
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Allora Fabio: cosa ti ha detto il consulente?
Mi ha dato questo prospetto delle Informazioni Europee di Base
sul Credito ai Consumatori, così, prima di vincolarci con un
contratto di credito o una proposta irrevocabile, abbiamo tutto
riepilogato qui!
Queste sono le informazioni contenute nel prospetto IEBCC, oltre all’identità e ai contatti del
finanziatore e dell’intermediario del credito.
Caratteristiche
principali del
prodotto di
credito
In questa sezione sono riportate le seguenti informazioni:
•
•
•
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•
•
•
tipo di contratto di credito;
importo totale del credito (limite massimo o somma totale degli importi
messi a disposizione del consumatore);
condizioni di prelievo (modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito);
durata del contratto di credito;
importo, numero e periodicità delle rate;
importo totale dovuto dal consumatore (importo del capitale preso in
prestito più gli interessi e i costi connessi al credito, coincidente con la
somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito);
in caso di contratti collegati (credito finalizzato alla vendita di un bene o
alla prestazione di un servizio specifico) l’indicazione del bene o del
servizio e il prezzo in contanti;
garanzie richieste.
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Costi del
credito
In questa sezione sono riportate le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
Altri importanti
aspetti legali
tasso di interesse (tasso fisso o variabile e modalità di indicizzazione),
eventuali tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di
credito e periodi di applicazione gli stessi. i tassi di interesse sono
riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.
Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale
degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene
indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
modalità di variazione del tasso (se esistenti e possibili);
TAEG, esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il
calcolo del tasso e avvertenza della possibilità che il TAEG potrebbe
essere diverso nel caso di utilizzo differente del consumatore rispetto
alle ipotesi utilizzate;
contratti accessori obbligatori o necessari per ottenere il credito alle
condizioni contrattuali offerte (attenzione poiché se il finanziatore non
conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG);
tutti i costi connessi al contratto di credito, ivi compresi:
• le spese di gestione del conto corrente sul quale registrare i
rimborsi e i prelievi (se è obbligatorio);
• costi per utilizzare uno specifico strumento di pagamento per
effettuare rimborsi e prelievi (se esistenti e obbligatori);
• spese notarili, se necessarie;
• costi in caso di ritardo nel pagamento (tasso degli interessi di mora,
condizioni per modifica del tasso di mora, penali applicate in caso di
mancato pagamento).
In questa sezione sono riportate le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
esistenza del diritto di recesso e sua breve specificazione, ivi incluse le
informazioni sull’obbligo del consumatore di rimborsare il capitale
prelevato e di corrispondere gli interessi, nonché l’importo giornaliero
degli interessi da corrispondere in caso di recesso. Nel caso di contratto
di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso,
va indicata l’inesistenza di questo diritto;
esistenza della possibilità di rimborso anticipato, sua breve
specificazione e indicazione delle modalità di calcolo dell’eventuale
indennizzo a carico del consumatore;
diritti legati alla consultazione di una banca dati;
diritto a ricevere gratuitamente una copia del contratto;
una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può
andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate.
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Le informazioni precontrattuali da fornire ai consumatori nel caso di aperture
di credito da rimborsare su richiesta del finanziatore o entro tre mesi
dal loro utilizzo o di dilazioni di pagamento e modalità agevolate di
rimborso di crediti preesistenti differiscono da quelle inserite nel
prospetto IEBCC del contratto di credito.
Esse possono, quindi, essere fornite alternativamente attraverso il ricorso a:
il documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori” secondo l’allegato 4D proposto da Banca d’Italia;
un documento, diverso dal prospetto IEBCC indicato al punto precedente,
redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa generale;
limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel foglio
informativo e nel documento di sintesi del conto corrente (in questo caso, il
documento di sintesi è fornito al consumatore obbligatoriamente e
gratuitamente prima che egli sia vincolato dal contratto o da una proposta
irrevocabile)
Nel caso delle dilazioni di pagamento e delle modalità agevolate di
rimborso di crediti preesistenti, le informazioni precontrattuali sopra
riportate devono includere anche:
l'importo, il numero e la scadenza delle rate;
l’esistenza del diritto al rimborso anticipato, del diritto del creditore a ottenere
un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e delle relative modalità di
calcolo.
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2.2.3 Scheda di riepilogo
FASE PRECONTRATTUALE
Strumento
di
trasparenza
Prima
della
riforma
Annunci
pubblicitari
Foglio
informativo
Disciplina attuale:
innovazioni
Fornisce informazioni
generali
Il calcolo del TAEG e le
ipotesi di offerta
attraverso intermediari
del credito sono uguali
per tutte le tipologie
individuate
R
A
C
C
O
L
T
A
Modalità di
trasmissione
al cliente
Maggiore tutela
del cliente
Messa a
disposizione
gratuita dei
clienti
mediante
copia
asportabile
Il finanziatore
fornisce al
consumatore le
informazioni
necessarie per
effettuare un
“confronto tra le
diverse offerte di
credito” presenti
sul mercato e per
prendere una
decisione
“informata e
consapevole” in
merito al
finanziamento
che sta
sottoscrivendo
Fornito
gratuitamente,
attraverso un
supporto
cartaceo o
altro supporto
durevole, al
consumatore
che ne attesta
per iscritto (o
attraverso
altro supporto
durevole)
l’avvenuta
ricezione
Al fine di
salvaguardare la
chiarezza e la
confrontabilità,
se il finanziatore
intende fornire al
consumatore
informazioni
aggiuntive sul
contratto di
credito, queste
devono essere
riportate in un
documento
distinto,
eventualmente
allegato al
prospetto IEBCC
D
E
L
L
E
I
N
F
O
R
M
A
Z
I
O
N
I
IEBCC
(informazioni
specifiche)
Documento
di sintesi,
bozza del
contratto,
documento
sui
principali
diritti del
cliente
Fornisce informazioni
specifiche e rappresenta
un elemento
fondamentale degli
obblighi informativi
Le informazioni
precontrattuali da fornire
ai consumatori nel caso
di aperture di credito con
rimborso a richiesta del
finanziatore o con
rimborso entro tre mesi
dal loro utilizzo o di
dilazioni di pagamento e
modalità agevolate di
rimborso di crediti
preesistenti differiscono
da quelle inserite nel
prospetto IEBCC
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GLOSSARIO
Annuncio pubblicitario
Tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta
alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non
personalizzabile).
Apertura di credito
Contratto attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo
importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di
tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca).
Apertura di credito rotativa
Linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate
non determina la fine del finanziamento ma il ripristino del fido che può essere nuovamente
utilizzato dal cliente nei limiti dell’ammontare concesso.
Apertura di credito semplice
Forma di finanziamento in cui la disponibilità della somma è immediata, mentre le modalità di
utilizzo rientrano fra le facoltà del consumatore che decide quando e quanto utilizzare.
Attività di prestazione di servizi senza stabilimento
Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza
di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazione di
servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva
presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in
modo occasionale.
Canali distributivi
I soggetti interni o esterni all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del
finanziamento.
Carte di credito rateali
Documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono al titolare, nell’ambito del fido
accordato, di utilizzare il finanziamento ricevuto sia attraverso pagamenti presso i terminali
POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia prelevando contante presso gli
sportelli ATM.
Consumatore
Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
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Contratto di credito ai consumatori
Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
Contratto di credito collegato
Un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
• il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
• il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Costo totale del credito
Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a
conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi
compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del
contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Credito finalizzato
Finanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo
è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Credito non finalizzato
Tutti i finanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno
finanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno specifico bene o
servizio.
Credito rateale finalizzato
Forma di credito al consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e consiste
nel finanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC)
Prospetto che riporta informazioni precontrattuali relative alla specifica operazione e allo
specifico cliente, quindi informazioni di natura non standardizzata.
Informazioni precontrattuali
Le informazioni necessarie, rese dal finanziatore al consumatore, prima che questi sia
vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, per consentirgli il confronto
tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione
informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.
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Finanziatore
Il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio
della Repubblica, offre o stipula contratti di credito (banca, intermediario finanziario, ecc.).
Importo totale del credito
Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù
di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore
La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.
Intermediario del credito
L’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un
compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore
ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.
Mediatore creditizio
Il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
Messa a disposizione dei documenti
Salvo che non sia diversamente specificato, i documenti si intendono “messi a disposizione”
del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o
prelevata direttamente.
Nullità
Una delle forme che può assumere l’invalidità di un contratto. La nullità determina l’inidoneità
del contratto concluso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.
La nullità di un contratto può essere rilevata in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo la
sua conclusione ed esecuzione.
Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:
• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma
prescritta dalla legge a pena di nullità;
• l’illiceità della causa;
• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;
• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;
• la contrarietà a norme imperative;
• altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle
parti del contratto.
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Prestiti con delegazione di pagamento
Finanziamento in cui il dipendente delega il proprio datore di lavoro a pagare le rate del
finanziamento nel limite massimo del quinto del proprio stipendio.
Prestito contro cessione del quinto dello stipendio
Prestito personale destinato a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da
pensione, a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio reddito, non
superiore a un quinto dello stipendio netto.
Prestito personale
Finanziamento non finalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno specifico bene o servizio.
Produttore
Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo.
Professionista
La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Retail banking
In generale, con retail banking si definisce un’area di attività data dalla combinazione fra un
insieme di prodotti e servizi (di finanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche
(o gli intermediari finanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai
consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di
proprietà del finanziatore), canali virtuali (senza partecipazione fisica del personale) oppure
canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e al consumatore).
Rinvio agli usi
Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza.
Sconfinamento
L’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo
dell’apertura di credito concessa. Rientrano quindi nella nozione di sconfinamento
sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti
l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
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Servizio accessorio connesso con il contratto di credito
Il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o
facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende
obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può
stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio
oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il
contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
Società di microcredito
Soggetti che erogano servizi di finanziamento a carattere sociale.
Succursale
Un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge
direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni
(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il
consumatore. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di
intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse
le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
Tecniche di comunicazione a distanza
Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la
presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato (internet,
collegamento telefonico, ecc.).
Ufficio di rappresentanza
Struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei
mercati.
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APPROFONDIMENTI
Gli sconfinamenti
Gli sconfinamenti non sono considerati credito ai consumatori. Tuttavia, in caso di sconfinamento
superiore a 300 euro in assenza di fido o superiore al 5% dell’apertura di credito concessa che si
protragga per oltre un mese, il creditore deve comunicare senza indugio al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, l’esistenza dello sconfinamento, l’importo, il tasso
debitore e gli eventuali interessi di mora, penali e spese applicabili.
L’offerta attraverso intermediari del credito
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
Gli intermediari del credito sono tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi precedenti la
sottoscrizione del contratto di credito e delle aperture di credito e degli obblighi di assistenza al
consumatore.
Solo i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo
accessorio non sono tenuti al rispetto di tali obblighi, il cui adempimento rimane sotto la
responsabilità del finanziatore. In questi casi, quest’ultimo può comunque utilizzare i fornitori di
merci o i prestatori di servizi per garantire al consumatore tali informazioni e attività.
Gli intermediari del credito sono tenuti a specificare in tutti gli annunci pubblicitari e nei documenti
destinati ai consumatori il proprio ruolo, la natura del proprio intervento e l’onerosità dello stesso.
Essi devono indicare, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria
attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori
oppure agiscano in qualità di mediatori.
Il prospetto IEBCC per aperture di credito con rimborso a richiesta del finanziatore o con
rimborso entro tre mesi dal loro utilizzo
(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)
Il Prospetto delle informazioni europee sul credito ai consumatori contiene informazioni relative a:
Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito
• Finanziatore
• Intermediario del credito
Caratteristiche principali del prodotto di credito
• Tipo di contratto di credito
• Importo totale del credito (limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione
del consumatore)
• Durata del contratto di credito
• Facoltà del finanziatore di richiedere in qualsiasi momento al consumatore di rimborsare
l’importo totale del debito
Costi del credito
• Tasso di interesse (tasso fisso o variabile e modalità di indicizzazione), eventuali tassi di
interesse diversi che si applicano al contratto di credito e periodi di applicazione degli stessi. I
tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.
Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi,
il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli
effetti della capitalizzazione
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•
•
•
•
Modalità di variazione del tasso
TAEG, esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso e
avvertenza della possibilità che il TAEG potrebbe essere diverso nel caso di utilizzo differente
del consumatore rispetto alle ipotesi utilizzate
Tutti i costi addebitati al momento della sottoscrizione dell’apertura di credito
Tutti i costi connessi al contratto di credito, ivi compresi:
• tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido
• costi in caso di ritardo nel pagamento (tasso degli interessi di mora, condizioni per
modifica del tasso di mora, penali applicate in caso di mancato pagamento)
Altri importanti aspetti legali
• Esistenza del diritto di recesso che per i contratti a tempo indeterminato è, in ogni momento,
senza penalità e spese, per il consumatore salvo preavviso non superiore a un mese
• Avvertenza per il consumatore che il finanziatore ha la facoltà di recedere dal contratto, in
qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a due mesi
• Diritti legati alla consultazione di una banca dati
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NORMATIVA
•
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché
modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi
•
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
•
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
•
Codice del consumo (D.lgs. 206/2005)
Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme introdotte dal decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146, dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla Legge 24
dicembre 2007, n. 244
•
Lettera Circolare del 1° giugno 2011 Prot. ULG/DSM/001132
Normativa sul credito ai consumatori - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Domande frequenti sul
provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni
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