REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
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n. 9435/06 REPUBBLICA . Reg. Sent ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Ottava, composta dai signori Evasio Speranza Presidente Luigi Domenico Nappi Componente Carlo Buonauro Componente relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3422 del 2005 proposto da Parente Paolo, Della Valle Aniello, Gatti Antonio, Pezone Raffaele, Vaio Marcello, Vitrone Giuseppe, Pocino Carlo, Giordano Giuseppe e Marino Carlo rappresentati e difesi dall’avv. Adinolfi Luigi con domicilio eletto in Napoli Via Po,1-P.Parva Domus-e/o Sorgente Contro Consiglio Dei Geometri Di Caserta, rappresentato e difeso dall’avv. Gary Goglia con domicilio eletto in Napoli Via Morghen 92 - c/o Calabrese E contro Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Leone con domicilio eletto in Napoli Gramsci 14 Viale e nei confronti di SIMONETTA VINCENZO e DEL VILLANO MARIO per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle operazioni di voto per l’elezione dei delegati alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri anno 2005-2009 svoltesi il giorno 28.02. nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento del 24.01.2006 prot. 163 con cui la Cassa ha dato esecuzione all’ordinanza del TAR Campania n. 1791/05; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti di causa; Udito alla pubblica udienza del 23 ottobre 2006 il relatore Carlo Buonauro ed uditi i difensori delle parti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: I ricorrenti, iscritti al Collegio dei Geometri di Caserta, Avellino e Benevento, premesso di essersi candidati per la nomina nel Comitato dei Delegati, in relazione alle lezioni svoltesi il giorno 28 febbraio 2005 – 1° marzo 2005, sul presupposto che da una verifica effettuata è emerso che a 344 iscritti al Collegio di Caserta non sono stati inviati gli avvisi per le elezione mentre per altri 114 e 259 iscritti tali inviti sono stati spediti solo in data 15 e 16 febbraio 2004, impugnano gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento in quanto affetti da vizi di violazione e falsa applicazione di legge, art. 10, comma 5, Statuto Cassa – violazione circolare cassa 18.01.2005 n. 80/sp punto 4. Costituitisi la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri ed il Consiglio dei Geometri di Caserta l’INAIL, contrastavano il ricorso chiedendone la inammissibilità per difetto di giurisdizione e l’integrale rigetto. All’udienza del 23 ottobre 2006, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione. In diritto Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Preliminarmente, il Collegio ritiene che debba essere posta la questione della verifica circa la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale in ragione della duplice circostanza relativa alla natura giuridica dell’ente odierno resistente e del tenore delle contestazioni di cui al ricorso. E, infatti, la domanda azionata dai ricorrenti concerne la validità delle operazioni di voto e dei relativi risultati per l’elezione dei delegati alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, la quale pacificamente riveste la natura giuridica di ente associativo con personalità giuridica di diritto privato (cfr. D. Lgs. 509/1994 e art. 1 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di Roma adottato con delibera 17.11.1994 in atti). Al riguardo il Collegio osserva che tale mutato assetto istituzionale comporta che i provvedimenti relativi alle operazioni di elezione delle cariche sociali non costituiscono più espressione di un potere pubblicistico, bensì della potestà di autorganizzazione dei propri organi direttivi che fa capo a qualsiasi persona giuridica privata ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile, a fronte della quale sono configurabili posizioni di diritto soggettivo (cfr., in relazione alle elezioni del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, ancor prima della privatizzazione dell'ente, Cass., SS.UU., 25.1.1989, n. 428; id., 19.1.1988, n. 394; di recente, nella connessa prospettiva del riparto di giurisdizione in tema controversie relative ai dipendenti, si è espressa in termini Cassazione civile , sez. un., 06 giugno 2005, n. 11716). Né vale opporre, secondo la diversa prospettazione avanzata da parte ricorrente, che si tratterebbe pur sempre di un ente gestore di un servizio pubblico, soggetto, come tale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 6 luglio 2004, n. 204, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del citato art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998, la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero se si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge (art. 11 L. 7 agosto 1990 n. 241) di adottare strumenti negoziali in sostituzione di un potere di natura comunque autoritativa. Nel caso in esame, tuttavia, non si controverte né di provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, né di provvedimenti relativi all'affidamento di un pubblico servizio od alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, ma, come detto, di vicende organizzative interne alla vita del soggetto privato erogatore del servizio pubblico. Pertanto, come confermato dal T.A.R. della Toscana in una recentissima pronuncia resa su di una fattispecie analoga (Sez. I, 26.4.2005, n. 1902), non sussiste neppure la giurisdizione esclusiva di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998. Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La preliminare declinatoria di inammissibilità del ricorso è ostativa dell’esame d’ogni altra questione prospettata dalle parti. Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla novità della questione, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII, dichiara il ricorso in epigrafe inammisibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2006. Evasio Speranza - Presidente Carlo Buonauro - Componente est.