Collegio dei Geometri - Forlì

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Collegio dei Geometri - Forlì
Collegio dei Geometri
Forlì - Cesena
47100 Forlì - Via Merenda, 3 - Tel. 0543 28436 - Telefax 0543 30823
E-mail: [email protected] - http://www.colgeofc.it
OTTOBRE 2006
S ommario
3 Consiglio Nazionale Geometri
Decreto Ministero della Giustizia
21 giugno 2006, n. 238
3 Consiglio Nazionale Geometri
Agenzia del Territorio
Circolare n. 5/2006
6 Sito Web Collegio
Casella di posta colgeofc.it
7 Consiglio Nazionale Geometri
Sicurezza nei luoghi di lavoro. PiM.U.S.
8 Consiglio Nazionale Geometri
Agenzia del Territorio
Provvedimento del 12 ottobre 2006
Modalità di esecuzione delle visure
catastali
11 Cassa di Previdenza
Comunicati del Delegato
12 Mutui per gli iscritti alla cassa
Accordo con la BP di Sondrio
13 La futura carta di credito
per gli iscritti alla Cassa
14 Totalizzazione: una opportunità
anche per i professionisti
15 Riscattare gli anni previdenziali
si può... e a volte conviene
16 Convegno 6 ottobre 2006
Il punto sul catasto, l’invio telematico
del Docfa dai nostri studi, Pregeo 9
e la fine della carta lucida
Consiglio Direttivo
del Collegio dei Geometri
di Forlì - Cesena:
Presidente Loris CEREDI
Vice Presidente
Amerigo CAMUGNANI
Segretario Roberto CALLISESI
Tesoriere Roberto TURRONI
Consiglieri Moreno CHIARUCCI
Lauro LAZZARI
Lorella MIGNOGNA
Giacomo RICCI
Giuliano VILLI
Coordinatore stampa:
Roberto TURRONI
GEOIDEE
Rubrica di Marino Mambelli
QUANDO IL PORTICATO
FA LA DIFFERENZA
Le case rurali cesenate e forlivese,
diverse fuori, uguali... dentro
A vederle così, una vicina all’altra, la casa rurale cesenate parrebbe
l’evoluzione di quella forlivese. Più complessa nella pianta, con accorgimenti architettonici notevoli e un importante portico sulla facciata principale, la cesenate dà la sensazione di essere una splendida
trasformazione montata nei secoli sulla più antica, lineare e semplice colonica forlivese. Vedere (le foto) per credere. Ma la verità, in
questo caso, viaggia in senso contrario all’intuizione. Il più recente
dei due è infatti il modello forlivese: lo strano risultato di una evoluzione che ha tanto il sapore di una ...involuzione. Da complessa a
semplice. Smontaggio del superfluo? Moderna essenzialità? Necessità? Economicità?
Le notizie sulle nostre antiche case coloniche sono veramente poche.
Qualche cabreo, qualche mappa, poi i primi catasti ufficiali dell’800
e gli inventari di famiglia (soprattutto). Di questi ultimi voglio ricordarne uno del 1785, interessantissimo per la chiarezza con cui il solo
titolo riesce a dimostrare la forza economica di una casata nobile di
quei tempi. Il titolo è: Libro fatto da me Paolo Callegati pubblico perito, in cui sono delineate le piante geometriche con i suoi alzati delle case
padronali e rustiche spettanti alla fattoria del march. Francesco Tartagni
Marvelli. Un libro intero, realizzato da un pubblico perito, per censire le case padronali e coloniche di un solo marchese.
La struttura della casa rurale ha conosciuto tutta l’evoluzione classica dell’abitazione. Pareti in legno e tetto in paglia all’inizio, quindi
muratura al piano terra e legno sopra, per poi arrivare alla muratura
da cielo a terra. La rara casa muratam, cioè realizzata completamente in muratura, era oggetto di particolare attenzione, tanto che la sua
presenza veniva specificata negli atti di compravendita o enfiteusi dei
fondi agricoli. Una sua indicazione come punto di riferimento topografico, diede probabilmente origine al toponimo Casemurate tra
Forlì e Ravenna.
Case coloniche di dimensioni limitate presidiavano, nella pianura
romagnola, unità poderali relativamente piccole. Cinque/otto ettari
di terreno incuneati nella centuriazione, erano dotati di un’abitazione quasi mai ubicata al centro dell’appezzamento e spesso decentrata verso la strada pubblica. La facciata era orientata a mezzogiorno, i
pavimenti erano in laterizio, l’acquaio in sasso, le travi in legno, il
tetto in tegole curve.
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La Cesenate
Uguali
Bellissima. Due piani: terra e primo, un importante Nei mesi invernali le case rurali di Romagna, o meportico sulla facciata principale e appendici più piccole glio le loro stalle riscaldate dalla presenza delle bestie,
ai lati. Interessantissima e intelligente è la soluzione diventavano le mete di un circuito di veglie che pordelle finestre al piano primo che il tetto del porticato tava i coloni a riunirsi in una sorta di ricreazione sointerseca orizzontalmente a metà altezza. La parte su- ciale: il trebbo. Si giocava a carte, si chiacchierava del
periore serviva a controllare i campi ed aveva uno scu- raccolto, delle bestie, si scambiavano notizie e conoro che si apriva in fuori, la
scenze, si raccontavano
metà sottostante consentifiabe, si svolgevano picva il controllo del portico e
coli lavori. La casa del
il suo scuro si apriva all’inmezzadro diventava, in
terno. Tutto ciò perché la
pratica, un piccolo centro
camra dla ca’, ovvero la
di cultura che proprietari
camra de’ fug, cioè la cuciterrieri e clero cercavano
na, era al primo piano codi osteggiare. Comprenme il resto dell’abitazione.
sibile: lo scambio di idee
Il piano terra era interaerudiva il contadino e ciò
mente destinato ai servizi
era molto “pericoloso”.
di stalla, rimessaggio, for- La casa rurale cesenate. Immagine tratta da: Lucio Gambi, La Casa Nacque così una vera e
no, magazzino e lavorazio- Rurale nella Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri di propria guerra contro i
Studio per la Geografia Etnologica, Firenze 1950.
ne. Ma le finestre erano
trebbi. Le motivazioni
poche e piccole, il grande
fornite dai detrattori eraportico riduceva notevolno astute: la vicinanza di
mente l’illuminazione al
giovani di sesso diverso
piano terra e tutto questo
provocava promiscuità,
favoriva l’umidità. Il prol’insalubrità delle stalle
blema parve maggiormenmetteva in pericolo la sate gravoso quando la cucilute del contadino e dei
na fu trasferita a terra sosuoi figli. Ma la verità era
stituendo, nella maggior
soprattutto una: in quei
parte dei casi, la camera
luoghi di ...perdizione, ci
casa rurale forlivese. Immagine tratta da: Lucio Gambi, La Casa si confrontava.
dei telai. E qui l’evoluzio- La
Rurale nella Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri di
ne. Con le moderne tecni- Studio per la Geografia Etnologica, Firenze 1950.
Ma qual è il significato di
che di riscaldamento e di
trebbo, o meglio treb?
isolamento le cose sarebbero sicuramente andate in Nel ‘500 indicava un’adunata festosa di amici, ma a
modo diverso, e la forlivese oggi forse non esisterebbe. Bologna pare avesse il particolare significato di “incontro di 3 amici che chiacchierano”. Tre sono le
strade che si incontrano nel trivium latino, come teLa Forlivese
stimoniato in alcune località della Romagna e della
Toscana. Riunione, quindi, incontro. O forse meglio
Bellissima. Influssi faentini e imolesi, assieme alla luogo di riunione e di incontro, di persone e di idee.
presenza di umidità, alla carenza di luce e al bisogno Idee romagnole: nel cuore della Cesenate ed in queldi economicità, spinsero il forlivese a spogliare la tra- lo della Forlivese.
dizione (anche nell’area forlivese era anticamente
presente il portico). La cucina era al piano terra! Sparì il portico, ma rimasero le appendici laterali che di- Per saperne di più:
vennero l’elemento caratterizzante del tipo forlivese.
Al piano superiore, orientato a nord, c’era il granaio • Lucio Gambi, La Casa Rurale nella Romagna, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Centri di Studio per la Geoche all’occorrenza diventava la stanza per la sericoltugrafia Etnologica, Firenze 1950.
ra: la coltura del baco da seta. Le appendici laterali • Eraldo Baldini, Alessandra Banchini, Dante Bolognesi,
avevano due utilizzi ben diversi: a est vi erano le stalLa Terra a Metà - Proprietari e contadini dall’alto Mele per gli equini da locomozione, gli stalletti per i suidioevo all’Ottocento in Romagna, Longo Editore Ravenni, il pollaio, il forno, a ovest il deposito per i carri.
na 1995.
Nell’aia era presente il Gelso, e Mor, le cui foglie ser- • Libero Ercolani, Nuovo Vocabolario Romagnolo Italiano vivano a sfamare e bigat: il baco da seta.
Italiano Romagnolo, Edizioni del Girasole, Ravenna 1994.
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Prot. n. 9924
Roma, 5 ottobre 2006
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
21 GIUGNO 2006, N. 238
REGOLAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO
27 GENNAIO 1992, N. 115 IN MATERIA DI MISURE COMPRENSIVE PER
L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA
i comunica che il Ministero della Giustizia con
proprio decreto del 21 giugno 2006, n. 238, ha
emanato il regolamento che fissa le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione
delle misure compensative previste per il riconoscimento
dei titoli professionali conseguiti dai cittadini stranieri.
L’art. 8 del citato decreto 238/2006 prevede che presso il
Consiglio Nazionale sia costituito un elenco di professionisti iscritti all’Albo da almeno 7 anni, disponibili ad accogliere nel proprio studio i cittadini stranieri che, quale
S
misura compensativa, dovranno svolgere un periodo di
tirocinio.
A tale proposito, si chiede di fornire a questo Consiglio
nominativi di professionisti, previa acquisizione della loro disponibilità, che andranno a formare l’elenco previsto
all’art. 8 del suddetto decreto.
Ringraziando per la collaborazione è gradita l’occasione
per porgere i migliori saluti
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Prot. n. 9109
Roma, 4 settembre 2006
AGENZIA DEL TERRITORIO - CIRCOLARE N. 5/2006
ART. 2645-TER DEL CODICE CIVILE - TRASCRIVIBILITA DEGLI ATTI
DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA - MODALITA DI
ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA IMMOBILIARE
er opportuna informazione si invia, in allegato, copia del provvedimento indicato in oggetto, concernente l’art.
2645-ter del Codice Civile - Trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela - Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
P
PROT. n. 58373
CIRCOLARE n. 5/2006
ENTE EMITTENTE:
Direzione dell’Agenzia
OGGETTO:
ART. 2645-TER DEL CODICE CIVILE - TRASCRIVIBILITA DEGLI ATTI
DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA - MODALITA
DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA IMMOBILIARE
DESTINATARI:
Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali
Roma, 7 agosto 2006
FIRMATO: Mario Picardi
L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente
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CIRCOLARE N. 5/2006
PREMESSA
L’art. 39-novies (Termine di efficacia e trascrivibilità degli
atti di destinazione per fini meritevoli di tutela) del D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, ha inserito, dopo l’art.
2645-bis del codice civile, l’art. 2645-ter, avente ad oggetto la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone
con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche.
La portata innovativa della citata disposizione – entrata in
vigore il 1° marzo 2006 – ha subito innescato un vivace ed
articolato dibattito a livello dottrinario, che ha già fatto
emergere posizioni non del tutto allineate in ordine alla
corretta individuazione della natura giuridica della peculiare fattispecie negoziale correlata all’art. 2645-ter c.c.,
nonché dei suoi possibili profili applicativi.
Poiché, peraltro, alcuni Uffici provinciali hanno già segnalato l’avvenuta presentazione di alcune richieste di
trascrizione di atti ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., con la
presente Circolare si ritiene opportuno fornire le prime
indicazioni, anche di carattere operativo, in ordine alle
relative modalità di attuazione della pubblicità immobiliare, al fine di garantire uniformità e omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale.
CARATTERI GENERALI
DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE
DI CUI ALL’ART. 2645-TER C.C.
L’art. 2645-ter c.c. dispone che “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine
di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per
la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati
solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono
costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per
tale scopo”.
La disposizione in parola, in sostanza, prevede espressamente la possibilità di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto (di seguito qualificato come
“conferente”) costituisce, su beni immobili o mobili
iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato, per un periodo di tempo determinato (non superiore a novanta anni) o per la durata della persona fisi-
ca beneficiaria, a realizzare interessi meritevoli di tutela ai
sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., riferibili ai
soggetti individuati, peraltro con ampia formulazione,
dalla stessa disposizione (cc.dd. “beneficiari”).
In estrema sintesi, con gli atti di cui trattasi è possibile
costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del
“conferente”, assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale “distinta” (separata) rispetto
alla restante parte del suo patrimonio, proprio in virtù
del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile
nei confronti dei terzi con l’esecuzione della formalità di
trascrizione.
La fattispecie negoziale correlata alla disposizione in parola, se pure assimilabile, quanto agli effetti prodotti (di
tipo vincolativo), ad istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento – ad esempio, nell’ambito del diritto di
famiglia, il fondo patrimoniale (art. 167 e seguenti c.c.),
oppure, nell’ambito del diritto societario, i patrimoni destinati a specifici affari (art. 2447-bis c.c.) – sembra caratterizzata da una connotazione del tutto atipica e peculiare; infatti, la norma che prevede la trascrivibilità della
fattispecie negoziale stessa (art. 2645-ter c.c.) – unica disposizione di riferimento per la fattispecie – in realtà non
prevede né una tipizzazione delle possibili finalità cui è
preordinato il vincolo di destinazione costituito con gli
atti in parola, né specifiche regole preordinate all’amministrazione o alla gestione dei beni oggetto di vincolo.
In effetti, la disposizione in esame contiene un generico
riferimento alla compatibilità degli interessi sottesi alla
costituzione dei vincoli in parola con l’art. 1322 c.c., che,
come è noto, ammette la stipulazione di contratti atipici, purché “...diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Il generico riferimento al parametro costituito dagli
“...interessi meritevoli di tutela... ai sensi dell’art. 1322, secondo comma...” – ad avviso di autorevole dottrina – potrebbe, quindi, rappresentare il vero punctum dolens della nuova disposizione, soprattutto in relazione alla ineludibile esigenza di conciliare il parametro della meritevolezza degli interessi cui è preordinata la costituzione del
vincolo di destinazione con l’interesse dei creditori del
“conferente” all’integrità della garanzia patrimoniale (secondo il principio generale contenuto nell’art. 2740 del
codice civile).
La seconda parte della disposizione in esame prevede che
i beni conferiti – cioè sottoposti al vincolo di destinazione costituito con gli atti in parola – e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo, purché, in conformità al disposto di cui all’art. 2915, comma primo,
codice civile, l’atto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento.
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LE MODALITA DI ATTUAZIONE
DELLA PUBBLICITA IMMOBILIARE
a) Profili generali
Delineati i connotati essenziali degli atti di destinazione
di cui all’art. 2645-ter c.c., occorre ora fornire alcune indicazioni finalizzate a garantire la corretta attuazione della pubblicità immobiliare degli atti medesimi.
La possibilità di trascrivere gli atti di destinazione in parola è espressamente prevista dall’art. 2645-ter c.c. e limitata agli atti di destinazione redatti in forma pubblica
(“Gli atti in forma pubblica... possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione...”).
La richiamata disposizione, in sostanza, ha introdotto,
per gli atti di cui trattasi, un regime di facoltatività della
trascrizione, ancorato al requisito minimo di forma normativamente stabilito (nella specie l’”atto in forma pubblica”). In relazione a tale ultimo aspetto, quindi, detta
previsione normativa porterebbe ad escludere, in deroga
a quanto previsto dall’art. 2657 c.c., la trascrivibilità di
atti di destinazione redatti con la forma della scrittura
privata autenticata o accertata giudizialmente.
Quanto ai profili di merito, sembra opportuno ribadire
preliminarmente la circostanza che detti atti di destinazione producono soltanto effetti di tipo “vincolativo”.
Come già in parte accennato, infatti, i beni oggetto degli atti di destinazione, pur venendo “segregati” rispetto
alla restante parte del patrimonio del “conferente” – al
fine di garantire la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela cui è preordinato il vincolo – restano comunque nella titolarità giuridica del “conferente” medesimo.
Nell’ambito del particolare meccanismo negoziale delineato dall’art. 2645-ter c.c., quindi, i “beneficiari”, ricoprendo il ruolo di soggetti di riferimento degli interessi
(meritevoli) che il vincolo di destinazione è preordinato
a realizzare, non sono destinatari di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali.
b) Profili applicativi
Dal punto di vista prettamente operativo, almeno nella
fase di prima applicazione dell’art. 2645-ter c.c., si ritiene che la peculiare situazione giuridica generata dagli atti di destinazione in parola possa essere adeguatamente
rappresentata, sul piano della pubblicità immobiliare,
con l’esecuzione di una formalità di trascrizione redatta
sulla base dei seguenti criteri:
• Quadro A: in attesa di un eventuale adeguamento
delle codifiche attualmente disponibili, nel campo
“Dati relativi alla convenzione”, va indicato il codice
generico “100”, utilizzando la seguente descrizione:
“Atto di destinazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.”;
• Quadro C - Soggetti: va utilizzata la sola parte “contro”, con l’indicazione degli estremi anagrafici o dei
dati identificativi del “conferente”, nonché della quota del diritto reale oggetto dell’atto di destinazione;
• Quadro D: in questo quadro, oltre agli aspetti conte-
nutistici essenziali dell’atto di destinazione (a mero titolo esemplificativo: durata del vincolo, eventuali regole inerenti all’amministrazione e gestione dei beni
oggetto di vincolo, cause e modalità di scioglimento
del vincolo medesimo), vanno indicati, analiticamente, i beneficiari degli atti medesimi con i relativi estremi anagrafici, o con tutti i dati identificativi (se trattasi di soggetti impersonali o di enti specificamente
determinati), ovvero con i criteri di individuazione
(se trattasi di soggetti solo determinabili, riguardando
una categoria di persone).
Va, peraltro, chiarito, che l’art. 2645-ter c.c., pur prevedendo espressamente la trascrivibilità nei pubblici registri
immobiliari del vincolo in parola, non fornisce alcuna
indicazione in ordine alle modalità da seguire per garantire un’adeguata pubblicità anche alle vicende modificative-estintive del vincolo medesimo.
A tale riguardo, peraltro, va evidenziato che il decorso del
periodo vincolativo – con riferimento ad entrambe le
ipotesi normativamente disciplinate (decorso del periodo
di tempo determinato dal “conferente”, non superiore a
novanta anni, o durata della vita della persona fisica beneficiaria) – comporta ex se la cessazione degli effetti giuridici del vincolo.
Ciononostante, al fine di realizzare una esaustiva informazione della vicenda estintiva dei vincoli in esame sui
registri immobiliari, appare opportuno ipotizzare l’eseguibilità di una formalità di annotazione a margine della
trascrizione dell’atto di destinazione costitutivo del vincolo medesimo, da qualificare come annotazione di
“inefficacia”.
La predetta annotazione, che determina l’inefficacia della formalità principale (nel caso di specie trascrizione
dell’atto di destinazione), sembra infatti preferibile rispetto alla formalità di annotazione di cancellazione che
comporterebbe, invece, l’estinzione giuridica della formalità principale. Da ciò consegue che nei certificati
ipotecari dovrà essere ricompresa non soltanto la formalità di annotazione di inefficacia, ma anche la formalità
principale (trascrizione dell’atto di destinazione); e tale
circostanza, considerata la peculiarità dei vincoli in questione, assume senza dubbio positivo rilievo, consentendo, sul piano pratico, la possibilità di garantire la conoscibilità permanente delle fasi evolutive del periodo vincolativo.
In considerazione della delicatezza della materia, nonché della sua portata innovativa e rilevanza generale si è
ritenuto opportuno acquisire sull’argomento l’autorevole parere del Ministero della Giustizia che, con nota
DAG Prot. n. 79177 del 24/7/2006, nel concordare
con le indicazioni fornite con la presente Circolare – sia
sotto il profilo generale che più strettamente operativo
– ha ravvisato la necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche, peraltro totalmente recepite dal presente testo.
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sul puntuale adempimento e sulla corretta applicazione della
presente Circolare.
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COMUNICATO STAMPA
PRIME INDICAZIONI DELL’AGENZIA
SULLE MODALITA DI TRASCRIZIONE DI BENI IMMOBILI
EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART. 2645-TER DEL CODICE CIVILE
L’art. 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006,
n. 51, ha introdotto, al Codice civile, l’art. 2645-ter, che prevede la possibilità di trascrivere nei pubblici registri gli atti di destinazione riguardanti beni conferiti per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone disabili, a pubbliche amministrazioni e ad altri enti o persone fisiche indicate all’articolo
1322, secondo comma del Codice civile.
La nuova disposizione consente, in sintesi, di vincolare la destinazione di un determinato patrimonio che, per
la durata prevista, rimane nella titolarità di chi ha effettuato il conferimento ma viene considerato distinto rispetto alla restante parte del patrimonio del soggetto e la cui trascrizione è, pertanto, opponibile ai terzi.
La portata innovativa della disposizione – entrata in vigore il 1° marzo 2006 – ha subito innescato un vivace dibattito a livello dottrinario, che ha già fatto emergere posizioni in parte differenziate sia in ordine alla
corretta individuazione della natura giuridica della peculiare fattispecie negoziale sia riguardo i possibili profili applicativi.
In considerazione del fatto che alcuni Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio hanno già segnalato la
presentazione di richieste di trascrizione di atti ai sensi della nuova disposizione del codice civile, l’Agenzia,
con la Circolare n. 5 del 2006 – emanata su conforme parere del Ministero della Giustizia – ha ritenuto opportuno fornire, dopo aver delineato i caratteri generali e la natura giuridica dei predetti atti di destinazione, le prime indicazioni, anche di carattere operativo, per garantire le corrette modalità di attuazione della
pubblicità immobiliare e l’interpretazione uniforme.
Roma, 7 agosto 2006
SITO WEB COLLEGIO
CASELLE DI POSTA COLGEOFC.IT
Si comunica a tutti gli utenti che utilizzano la casella
di posta di colgeofc.it tramite un client di Posta Elettronica
(Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora, ecc.)
che è necessario aggiornare l’indirizzo del server
di posta in arrivo POP3.
Dalla home page del sito è possibile prendere visione
della guida per eseguire tale configurazione.
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10/2006
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Prot. n. 9622
Roma, 28 settembre 2006
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PiM.U.S.
i trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25/2006 del 13 settembre 2006, emanata dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.
Tale Circolare si propone di offrire alcuni chiarimenti relativi all’impiego di ponteggi, in particolare sui contenuti
minimi del Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio), previsto dall’art. 36-quater del D.Lgs. 626/1994.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
S
Il Cons.re Resp.le
Maurizio SAVONCELLI
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI
Prot. n. 15/VI/5047
All. n. 1 CIRCOLARE N. 25/2006 del 13 Settembre 2006
OGGETTO: ART. 36-QUATER D.LGS. N. 626/94 E S.M.I. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DEI PONTEGGI - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO
DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO (PI.M.U.S.).
L’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal
D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra l’altro che “Il datore di lavoro provvede
a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano
può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del
D.Lgs. n. 494/96 – basati su elementi che siano concretamente finalizzati all’innalzamento del livello di sicurezza durante l’esecuzione di
lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi –, questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e
P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del PiMUS previsto dal citato art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94.
In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad approfondire:
• descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “piano di applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale ex art. 30
del DPR n. 164/56);
• descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”;
• descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio.
f.to il Direttore Generale
Dott.ssa Lea BATTISTONI
Allegato
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto,
addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del
ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico,
elementi di appoggio, ecc.),
• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima
campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di
uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
• descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’art. 11
del DPR n. 164/56,
• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di
elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando
gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. la circolare del MLPS n. 46/2000).
8
Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Prot. n. 10514
Roma, 23 ottobre 2006
AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO
DEL 12 OTTOBRE 2006 - MODALITA DI ESECUZIONE
DELLE VISURE CATASTALI
er opportuna informazione si invia, in allegato, copia del provvedimento indicato in oggetto, concernente le prime disposizioni emanate dall’Agenzia del Territorio a sensi dell’art. 7, comma 22, del D.L. 3.10.2006, n. 262,
volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
P
PROVVEDIMENTO 12 OTTOBRE 2006
MODALITA DI ESECUZIONE
DELLE VISURE CATASTALI
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto,
approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.
1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto
8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale
dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del Territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato della determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 27 settembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei
dati personali;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
cernente disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria, ed in particolare, l’articolo 7, commi
21 e 22;
Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali;
DISPONE:
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) ATTI CATASTALI: l’insieme degli atti che,
ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
b) ELABORATI CATASTALI: planimetrie
delle unità immobiliari urbane, elaborati
planimetrici degli immobili e documenti
tecnici d’ausilio alla predisposizione degli
atti di aggiornamento geometrico;
c) VISURE: le consultazioni degli atti e degli
elaborati catastali, con o senza rilascio di
stampa.
Articolo 2 (Disposizioni generali)
1. Le visure rilasciate dall’Agenzia del Territorio
Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
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10/2006
2.
3.
4.
5.
6.
7.
costituiscono l’informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati
catastali. Le stampe ottenute non contengono
attestazione di conformità e non costituiscono
certificazione.
Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell’Agenzia
del Territorio o su supporto cartaceo.
La visura degli atti e degli elaborati catastali di
cui al comma 2 è consentita a chiunque, salvo
quanto previsto al comma 4.
La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a
quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo
interesse o possa dimostrare di agire per conto
di questi.
La visura degli atti e degli elaborati presenti nel
sistema informativo è eseguita con modalità informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.
La visura degli atti ed elaborati disponibili su
supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo è consentita a vista, con facoltà di
estrarne brevi note ed appunti.
L’utilizzo delle informazioni acquisite è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa
vigente.
Articolo 3 (Servizi di visura)
1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure:
- per soggetto;
- attuale per immobile;
- storica per immobile;
- elenco immobili;
- porzione della mappa;
- planimetrie della unità immobiliari urbane
ed elaborati planimetrici degli immobili;
- libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;
- monografie dei punti fiduciali;
- elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.
2. Sono consultabili a vista:
- gli atti catastali su supporto cartaceo;
- gli atti di aggiornamento geometrico;
- le monografie dei punti trigonometrici catastali;
- gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.
Articolo 4 (Richiesta del servizio)
1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio l’utente deve presentare apposita richiesta su modello
conforme all’allegato schema.
2. La richiesta, firmata per esteso, deve contenente l’indicazione delle generalità del richiedente
ed il relativo codice fiscale.
Articolo 5 (Modalità di erogazione del servizio)
1. L’erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia.
2. Con successive disposizioni dell’Agenzia del
Territorio potranno essere stabiliti i limiti per le
visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta
e per ciascuna tipologia di consultazione, allo
scopo di assicurare il buon andamento del servizio.
3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei
principi di cui al presente provvedimento, i Direttori degli Uffici provinciali dell’Agenzia del
Territorio, tenuto conto della sostenibilità delle
richieste e dell’adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative,
anche finalizzate a definire il numero massimo
di visure per singolo turno dell’utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore
erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell’utenza con
idonee forme di pubblicità.
Articolo 6 (Disposizioni finali)
1. Con successivi provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia del Territorio saranno emanate
specifiche disposizioni relative alle modalità di
esecuzione delle visure catastali effettuate per
via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 12 ottobre 2006
Il Direttore dell’Agenzia
Mario PICARDI
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CASSA DI PREVIDENZA - COMUNICATI DEL DELEGATO
DATE DA RICORDARE
NOTIZIE IMPORTANTI
30 NOVEMBRE 2006
(per gli iscritti solo Albo e non Cassa)
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale (Mod. 4/03).
Si ricorda che tutti gli iscritti solo Albo e non Cassa (IA) con
decorrenza 01/01/2005, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e da
delibera consiliare n. 2/03, sono obbligati ad inviare annualmente alla Cassa, a seguito dell’effettuata autocertificazione del non esercizio della libera professione, una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia dei redditi aventi natura professionale entro 30 giorni
dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 4/03).
Il modello 4/03 deve essere consegnato al Collegio o inviato alla Cassa, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata copia fotostatica di un documento valido di identità,
entro il 30 Novembre 2006.
Il mancato invio della suddetta dichiarazione comporterà
l’automatica iscrizione alla Cassa per l’anno di competenza.
Chi non avesse ricevuto il modello può scaricarlo dal sito
Internet della Cassa www.cassageometri.it – Sezione Modulistica – Area Contributi.
Delibere Comitato Delegati 23-25 Maggio 2006, già approvate dai Ministeri competenti
Il Comitato dei Delegati ha recentemente deliberato delle
modifiche riguardanti le pensioni di anzianità e vecchiaia e
gli aumenti delle contribuzioni che andranno in vigore dal
1 Gennaio 2007.
14 DICEMBRE 2006
Termine ultimo compilazione on-line modello 17/06 “tardivo”
La comunicazione obbligatoria alla Cassa (mod. 17) deve
essere obbligatoriamente sempre compilata anche se in ritardo, salvo l’applicazione delle relative sanzioni.
Si considera ritardata se presentata entro il termine di novanta giorni dalla data di regolare scadenza (15 settembre)
ed omessa se presentata oltre il 90° giorno dalla regolare scadenza.
15 DICEMBRE 2006
Scadenza pagamento MAV minimali 2006
Si ricorda per coloro i quali non avessero ancora versato i
bollettini MAV 2006 (scadenza 31/05 e 31/07) che il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 15/12/2006.
In caso di versamenti effettuati dopo tale data verranno addebitati, oltre agli interessi, gli oneri accessori (maggiorazione del 15 % prevista dall’art. 8 del Regolamento sulla Contribuzione Cassa Geometri).
In caso di smarrimento dei suddetti bollettini MAV, occorre telefonare al Numero Verde 800248464 della Banca Popolare di Sondrio che provvederà a rilasciarne un duplicato.
Scadenza pagamento contributi in autoliquidazione
relativi all’anno 2006 rateizzati – 2a rata soggettivo –
modello 17/06.
Il 15 Dicembre è il termine ultimo per versare la 2a rata
dell’eccedenza del contributo soggettivo, per coloro che
in sede di invio del modello 17/06 “Comunicazione Obbligatoria alla Cassa” hanno optato per il pagamento rateizzato, versando la 1a rata entro il 15/09/2006.
Pensione di anzianità
È stato soppresso il regime della incompatibilità con altra
attività ed il requisito della cancellazione all’Albo Professionale per l’accesso alla prestazione.
La pensione verrà calcolata con il metodo contributivo nel
rispetto del principio del pro rata.
Rimangono confermati gli abbattimenti previsti in relazione
all’età anagrafica ed agli anni di contribuzione inferiori a 40.
Pensione di vecchiaia
È stato aumentato da 30 a 35 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso.
Il passaggio sarà graduale ed andrà a regime dal 1 Gennaio
2015 con le seguenti modalità:
biennio 2007-2008 ......................................................................31 anni
biennio 2009-2010 ......................................................................32 anni
biennio 2011-2012 ......................................................................33 anni
biennio 2013-2014 ......................................................................34 anni
Aliquote e scaglioni di redditi per il calcolo delle pensioni
Vengono così modificati in relazione alla redditività media
della categoria:
€ 0,00 - 10.000,00 ................................................1,75 %
€ 10.001,00 - 30.000,00 ................................................1,50 %
€ 30.001,00 - 60.000,00 ................................................1,20 %
€ 60.001,00 - 80.000,00 ................................................0,90 %
€ 80.001,00 - 100.000,00 ................................................0,60 %
€ 100.001,00 - 130.000,00 ................................................0,30 %
Contribuzione
Gli aumenti del contributo soggettivo minimo nonché a
percentuale ed il ritocco del contributo integrativo minimo
saranno graduati nel tempo sino al 2014, come evidenziato
nella tabella sotto riportata. Saranno utili per il calcolo delle pensioni i redditi sino a € 130.000,00.
Anno
Soggettivo
minimo
Percentuale
soggettivo
Integrativo
minimo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
€€ 1.750,00
€ 1.750,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.250,00
€ 2.250,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
10 %
10,5 %
10,5 %
11 %
11 %
11,5 %
11,5 %
12 %
€ 700,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
IL DELEGATO CASSA
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10/2006
MUTUI PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA
ACCORDO CON LA BP DI SONDRIO
TASSI AGEVOLATI PER
ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE
E COSTRUZIONE DI STUDIO
E CASA
a Cassa di Previdenza Geometri, sempre attenta
alle esigenze dei propri associati ed in particolare
dei giovani geometri che si accostano alla professione, ha reso possibile attraverso un’apposita convenzione stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, l’accesso
ad agevolazioni volte a sostenere, tra l’altro, la nascita di
nuovi studi professionali.
Le condizioni economiche di particolare privilegio ottenute riguardano la concessione di mutui ipotecari per
l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità
immobiliari da destinare ad abitazione o studio professionale.
Nello schema di seguito. riportato sono sintetizzati gli
aspetti salienti della convenzione.
L’iter operativo seguito dalla Banca per l’istruttoria della
pratica di mutuo è semplice e snello, e si svolge essenzialmente per corrispondenza, senza la necessaria presenza
del richiedente presso lo sportello bancario.
La documentazione da presentare è semplificata, e conforme ad una precisa traccia indicata dalla banca stessa.
Al perfezionamento del contratto ed alla conseguente
iscrizione d’ipoteca, effettuata dal notaio scelto dal richiedente, farà seguito l’erogazione dell’importo da parte
dell’istituto.
Le richieste dovranno essere indirizzate alla:
L
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Ufficio Mutui- Piazza Garibaldi, 16
23100 Sondrio
Tel. 0342/528648-528450-528751
Fax 0342/528352-528204.
La Cassa, infine, allo scopo di fornire opportunità di natura commerciale assicurativa e finanziaria, ha promosso
altresì un accordo con la Banca Popolare di Sondrio per
l’emissione di una carta di credito denominata “CARTA
GEOMETRI” da riservare ai propri associati.
Le informazioni relative all’applicazione delle condizioni
della convenzione saranno disponibili sul sito internet
della Cassa all’indirizzo: www.cassageometri.it non appena formalizzato l’accordo.
da “Geocentro”
Finalità
del mutuo
- Acquisto
- Ristrutturazione
- Costruzione
di immobili comprese pertinenze destinate ad
abitazione o studio professionale
Tipologia tasso
FISSO, VARIABILE
Tasso
applicabile
FISSO = IRS (di periodo(*)) + SPREAD(°)
(*)
corrispondente alla durata del mutuo, rilevato
il giorno della proposta contrattuale
VARIABILE = media mensile(**) EURIBOR
6/m + SPREAD(°)
(**)
(°)
riferita ai mesi di agosto e settembre per le rate
scadenti il 30 aprile, di febbraio e marzo per le
rate scadenti 31 ottobre
Spread = 0,60 per tutte le durate
Importo
finanziabile
80% del valore periziato in caso di acquisto o
del costo di costruzione con un massimo di:
€ 250.000,00 richiesta del singolo €
€ 400.000,00 richiesta associati
Durate
ammissibili
ANNI 5 - 10 - 15 - 19,5
Periodicità rate
semestrali posticipate
Spese Iniziali
Istruttoria € 150
- rimborsate in caso di apertura di rapporto di c/c anche on line presso la
Banca Pop. di Sondrio
- nel caso di diniego di concessione da parte della Banca
Perizia a carico e a scelta del mutuatario
Spese
periodiche
€ 1,5 per incasso rata se appoggiato su altra
banca nessuno in caso di addebito in C/C
anche on-line presso Banca Pop. di Sondrio
Eventuali
coperture
assicurative
assicurazione incendio con vincolo a favore
della Banca (Compagnia a scelta)
possibilità di sottoscrivere polizza vita a particolari condizioni
Rimborso
anticipato
penale
1%
Garanzie richieste
ipoteca di grado anche successivo al 1°
Tempi di
Erogazione
entro 20/30 giorni dalla presentazione della
documentazione iniziale
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LA FUTURA CARTA DI CREDITO
PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA
VANTAGGI OFFERTI
È COMODA
Carta GEOMETRI, grazie alle TRE LINEE Dl CREDITO
disponibili, racchiude numerose funzioni in un unico supporto (pagamento di acquisti vari presso gli esercizi commerciali
convenzionali VISA - PRIMA LINEA “ORDINARIA” -, versamento contributi - SECONDA LINEA “CONTRIBUTI”
-, erogazione prestiti - TERZA LINEA “PRESTITI”).
in collaborazione con
Banca Popolare
di Sondrio
Direzione generale e sede
centrale: Sondrio - Piazza
Garibaldi 16
Il sistema di versamento on line dei contributi alla Cassa è
semplice e sicuro, in quanto garantito dai migliori sistemi di
sicurezza. Inoltre, non è necessario digitare on line il numero della carta di credito: pertanto, non vi è il rischio di intercettazioni del numero da parte di terzi.
Un’unica carta di credito con TRE PLAFOND, ognuno
con una specifica funzione:
- pagamento acquisti
- versamento contributi Cassa Geometri
- erogazione di finanziamenti
Possibilità di rimborsi rateali
Non comporta l’apertura di un nuovo conto corrente
È CONVENIENTE
PRIMO ANNO CANONE GRATIS
È SICURA
L’opzione revolving permette al titolare di disporre di un
“Fido ricaricabile”: la disponibilità viene ricostituita in seguito al pagamento di ogni rata mensile.
Servizio assistenza titolari CARTA GEOMETRI
Il Servizio Clienti della Banca Popolare di Sondrio è attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
14.15 alle 17.00. Tel.: 800.079302
Indirizzo e-mail: [email protected]
COS’E CARTA GEOMETRI
CARTA GEOMETRI è un’innovativa carta di credito studiata per gli iscritti alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI frutto di un’iniziativa della Cassa in
collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio.
Linee di credito
La carta è dotata di TRE LINEE DI CREDITO distinte
(plafond):
• LA PRIMA LINEA (ORDINARIA): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito VISA e il prelievo contanti (utilizzando il codice segreto P.I.N.) presso tutti gli sportelli
automatici ATM convenzionati VISA in Italia e all’estero;
• LA SECONDA LINEA (CONTRIBUTI): è finalizzata
al versamento via internet, sicuro e senza spese, tramite
l’Area riservata del sito istituzionale della Cassa, dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Geometri;
• LA TERZA LINEA (PRESTITI): permette, con un semplice click, di trasformare in contanti, in parte o per intero, l’importo del plafond assegnato, con accredito della somma richiesta direttamente sul proprio conto corrente.
A chi è destinata
La carta è destinata esclusivamente agli iscritti alla Cassa Geometri e può essere richiesta soltanto via internet. Per ottenere
CARTA GEOMETRI non è necessario essere clienti della
Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente, infatti, essere titolari di un conto corrente presso qualsiasi istituto bancario.
Come richiederla
Richiedere CARTA GEOMETRI è molto semplice: occorre
accedere all’Area riservata del sito istituzionale della Cassa all’indirizzo www.cassageometri.it, selezionare la voce “RICHIESTA CARTA” e compilare il modulo di richiesta online.
Opzioni di rimborso
CARTA GEOMETRI offre la massima libertà di scelta nella modalità di utilizzo delle linee di credito.
Infatti, sulle due linee destinate al versamento dei contributi e ai pagamenti tradizionali è possibile selezionare sia l’opzione saldo, sia l’opzione revolving.
Per la TERZA LINEA il rimborso avviene esclusivamente
in rate mensili con piani da 12 a 60 mesi.
Opzione saldo
L’importo delle spese effettuate è addebitato in un’unica soluzione.
Opzione revolving
L’opzione revolving offre l’opportunità di effettuare immediatamente l’acquisto (nel caso della PRIMA LINEA “ORDINARIA”) o di versare immediatamente i contributi Cassa Geometri (nel caso della SECONDA LINEA “CONTRIBUTI”) e di rimborsare poco per volta il debito attraverso rate mensili addebitate sul proprio conto corrente
bancario. Usufruendo di questa opzione i limiti di utilizzo si
ricostituiscono ad ogni rimborso mensile.
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Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
10/2006
TOTALIZZAZIONE: UNA OPPORTUNITA
ANCHE PER I PROFESSIONISTI
opo varie vicissitudini, approda finalmente al capolinea la “totalizzazione dei periodi contributivi”
anche per i professionisti che, durante l’arco di vita lavorativa, hanno contribuito a Enti Previdenziali diversi avendo cambiato settore di attività.
Il principio della Totalizzazione, già applicato in virtù di
convenzioni internazionali di reciprocità per coloro che
avevano svolto periodi di lavoro all’estero e successivamente esteso anche alle gestioni previdenziali pubbliche,
consente al soggetto, in possesso dei requisiti dell’età
pensionabile e dell’anzianità contributiva, di sommare
senza alcun onere i periodi di contribuzione alle diverse
gestioni e di percepire da ciascun Ente Previdenziale una
quota della prestazione in proporzione al periodo di iscrizione.
Prima della introduzione a tutte le categorie dei lavoratori dell’istituto della Totalizzazione esisteva solo la possibilità della cosiddetta “ricongiunzione onerosa” dei contributi, introdotta con la Legge 45/1990 che, a fronte del
pagamento della “riserva matematica” consentiva di cumulare presso l’Ente nel quale si è iscritti tutte le contribuzioni versate presso gli altri Enti.
La ricongiunzione, pur molto efficace dal punto di vista
della ricomposizione dei periodi lavorativi non sovrapposti ed in grado di dare una corretta risposta dal punto di
vista previdenziale, deve essere integrata dall’iscritto della
differenza tra quanto trasferito e la quota di accantonamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri pensionistici derivanti all’Ente presso cui viene effettuata. L’eccessiva onerosità di questa scelta, il cui conteggio in molti
casi diventa improponibile, ha portato prima alla decisione della Corte Costituzionale n. 61/99 e alla successiva ordinanza n. 244, del 19/06/2000, fatta propria dalla
Legge 388/2000 - art. 71 che ha consentito, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, la totalizzazione dei periodi contributivi solo per coloro che, pur avendo lavorato complessivamente per un periodo sufficiente ma avendo versato i contributi a più gestioni, non maturavano
presso alcun Ente il diritto ad un trattamento pensionistico.
Con il Decreto Legislativo 19 gennaio 2006, infine, il
Governo a seguito di delega del Parlamento ha definitivamente stabilito i criteri per accedere alla totalizzazione
ampliando la possibilità utilizzare questo istituto a tutti
e non solo a coloro che non potevano usufruire di alcun
trattamento. Con questa nuova norma si è altresì ampliata la portata del provvedimento consentendo di accedere anche alla pensione di anzianità con 40 anni di
contribuzione individuando, per gli spezzoni di contri-
D
buzione, il sistema di calcolo contributivo della prestazione per gli enti pubblici ed un sistema misto per gli
Enti Privatizzati, tra cui anche la Cassa Geometri, corretto con un algoritmo che tiene conto del periodo di
contribuzione effettivamente versato presso le Casse dei
Professionisti.
La totalizzazione dei periodi di contribuzione versati
presso Enti diversi è ammessa a partire dal 1° gennaio
2006 nei seguenti casi:
Prima ipotesi:
- per coloro che non siano già titolari di trattamento
pensionistico presso una delle gestioni interessate;
- per i periodi assicurativi non coincidenti e di durata
minima di sei anni;
ed a condizione che:
- il soggetto interessato abbia compiuto almeno il 65°
anno di età e possa far valere un anzianità contributiva
almeno pari a 20 anni;
Seconda ipotesi:
- indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato una anzianità contributiva non inferiore a 40
anni;
- sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli dell’età e anzianità contributiva, previsti dal rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi;
ed è esercitabile anche ai fini della pensione di inabilità
ed ai superstiti.
Infine, per coloro che avevano presentato domanda di ricongiunzione anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto Lgs. 19 gennaio 2006 ed il cui procedimento
non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento
integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli
interessi legali.
La totalizzazione è conseguibile su domanda dell’interessato o del suo avente causa, da presentarsi all’Ente a
cui da ultimo il lavoratore è stato iscritto. Tale Ente promuoverà il procedimento ed il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni sarà effettuato dall’INPS che stipulerà apposite convenzioni con gli Enti
interessati.
Fausto AMADASI
Vice presidente Cassa Geometri
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RISCATTARE GLI ANNI PREVIDENZIALI
SI PUO... E A VOLTE CONVIENE
olti iscritti hanno nel proprio portafoglio
anni di lavoro che non sono validi ai fini
previdenziali pur avendo svolto attività
professionale e versato una parte della contribuzione, il cosiddetto contributo di solidarietà, e inoltre,
tutti coloro che si sono iscritti dopo il 1985 e hanno svolto il periodo di pratica biennale presso un
professionista pur avendo regolarmente lavorato,
nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno
alcuna copertura previdenziale per quegli anni
Dal 2003, con le modifiche allo Statuto ed al Regolamento sulla Contribuzione, la Cassa ha posto rimedio a questa situazione eliminando la figura dell’iscritto di solidarietà (iscritto solo Albo non iscritto
alla Cassa perché dipendente o pensionato di altro Ente), nel rispetto del principio richiamato nel Decreto
Legge 103/96 che assicura la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma
di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché contemporaneamente svolgano attività
di lavoro dipendente. Contemporaneamente si è
prevista la facoltà per i praticanti di iscriversi alla
Cassa consentendo così anche a coloro che iniziano
il percorso per accedere al nostro Albo di non ritrovarsi con pericolosi vuoti previdenziali sino alla età
di 24-25 anni e agevolando questa loro scelta con la
riduzione della contribuzione ad un terzo del contributo soggettivo minimo. Questa scelta, coerente
con la politica previdenziale degli ultimi tempi che,
da una parte, tende ad aumentare i periodi di attività in funzione dell’allungamento delle attese di vita
probabile e, dall’altra, consente di recuperare con la
ricongiunzione e la totalizzazione gli spezzoni contributivi, è in linea con le proposte già avanzate da
più parti di rendere obbligatoria la copertura previdenziale dei praticanti. Il percorso che ha portato la
Cassa a maturare queste scelte non poteva però
ignorare le situazioni già consolidate con la previgente normativa per cui, recependo le giuste istanze
che provenivano dal Comitato Delegati, con il combinato disposto degli articoli 3, comma 3, Reg. att.
norme statutarie e 36 Reg. contr. nonché all’art. 50,
comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione è
stata prevista la possibilità di riscattare, sia i due anni di pratica professionale, sia il periodo di iscrizione
M
di solidarietà. L’istituto del riscatto, amplia in molte
situazioni le possibilità di recupero degli anni previdenziali, come si può valutare analizzando le caratteristiche specifiche di questo istituto:
RISCATTO ANNI PRATICANTATO
- aventi diritto: praticanti iscritti al Registro dei
Praticanti del proprio Collegio;
- periodo riscattabile anni due;
- onere del riscatto pari alla riserva matematica rapportata alla contribuzione dell’anno di riferimento previsto per i neodiplomati;
- possibilità di rateizzazione dell’onere dovuto;
RISCATTO ANNI ISCRIZIONE
DI SOLIDARIETA
- aventi diritto: iscritti al solo Albo e non alla
Cassa fino al 2002 in regola con il versamento
dei contributi di solidarietà;
- periodo riscattabile senza limite alcuno di numero di anni;
- possibilità di riscatto di anni in cui si era iscritti anche ad altra previdenza obbligatoria;
- onere del riscatto pari alla riserva matematica calcolata sulla differenza, per ogni anno, tra la contribuzione già versata e la contribuzione dovuta
dagli iscritti obbligatori nell’anno di riferimento;
- possibilità di rateizzazione dell’onere dovuto.
In conclusione, sono ben evidenti i vantaggi, sia sul
minor onere relativo al Riscatto per i praticanti, applicato con le riduzioni dovute per i neodiplomati,
che per gli iscritti di solidarietà, applicato solo sulla
differenza tra il contributo soggettivo e quello di
solidarietà e, soprattutto, la possibilità di riscattare
anche periodi per i quali non esiste alcuna copertura previdenziale come negli anni di pratica professionale o anni coincidenti come quelli degli iscritti
al solo Albo. In alcune situazioni poi il riscatto diventa estremamente conveniente perché può essere
esercitato anche solo per gli anni che effettivamente servono a completare la propria storia contributiva e non necessariamente per tutto il periodo.
Fausto AMADASI
da Geocentro
16
Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
10/2006
IL PUNTO SUL CATASTO,
L’INVIO TELEMATICO DEL DOCFA
DAI NOSTRI STUDI, PREGEO 9
E LA FINE DELLA CARTA LUCIDA
l’interessante tema svolto nel corso di
un Convegno tenutosi a Forlì il 6 ottobre ‘06, coordinato dal geom. Roberto Turroni, ed organizzato in stretta collaborazione tra l’Agenzia del Territorio ed il
Collegio dei Geometri, nell’occasione del
quale si è avuto modo di sviluppare un articolato programma di interventi che, esposto da
illustri relatori dell’Agenzia del Territorio e
dalla nostra Commissione Catasto, hanno riguardato:
• “Servizi catastali telematici: la cooperazione
con le categorie Tecnico-Professionali” dell’Ing. Carlo Cannafoglia, Direttore centrale
del Catasto;
• “Dal Catasto un contributo alla innovazione tecnologica ed alla cooperazione tecnicoamministrativa” dell’ing. Federico Cesàro,
Direttore regionale dell’Emilia-Romagna;
• “Adeguamento del modello organizzativo
dell’ufficio provinciale all’utilizzo dei servizi
telematici” dell’ing. Potito Scalzulli, Direttore provinciale di Forlì;
• a seguire l’ing. Alberto Mercatali, i geomm.
Luigi Campagna e Giovanna Gualtieri dell’U.P. di Forlì e i geomm. Juri Versari e Stefano Assirelli della Commissione Catasto,
hanno illustrato la parte operativa della
giornata, proponendo una simulazione pratica al computer dell’invio telematico di
DOCFA e PREGEO 9.
Il convegno ha ottenuto un discreto successo
dimostrato dalla partecipazione di 195 tecnici
e dal riscontro delle schede compilate sul gradimento.
Per avere un’idea a cosa presiede l’applicativo
per via telematica, con dematerializzazione
È
degli atti senza cartaceo, che a regime prossimo futuro sarà reso obbligatorio, si è ricordato che ogni anno si presentano 1.200.000
DOCFA e 450.000 PREGEO!
Sono evidenti le innovazioni tecnologiche
(anche normative) che hanno permesso avanzati processi di informatizzazione negli ultimi
anni fino a quelli, a cui oggi assistiamo, di telematizzazione degli atti ovvero un unico file
che viaggia on-line senza l’allegata documentazione cartacea che verrà custodita dal professionista.
L’adozione delle nuove procedure di aggiornamento comporta in sostanza rilevanti novità,
sia per quanto riguarda l’organizzazione interna dell’Agenzia, sia per l’operatività dei tecnici professionisti che diventano sempre più
protagonisti del processo di aggiornamento
catastale.