Collegio dei Geometri - Forlì
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Collegio dei Geometri Forlì - Cesena 47100 Forlì - Via Merenda, 3 - Tel. 0543 28436 - Telefax 0543 30823 E-mail: [email protected] - http://www.colgeofc.it OTTOBRE 2006 S ommario 3 Consiglio Nazionale Geometri Decreto Ministero della Giustizia 21 giugno 2006, n. 238 3 Consiglio Nazionale Geometri Agenzia del Territorio Circolare n. 5/2006 6 Sito Web Collegio Casella di posta colgeofc.it 7 Consiglio Nazionale Geometri Sicurezza nei luoghi di lavoro. PiM.U.S. 8 Consiglio Nazionale Geometri Agenzia del Territorio Provvedimento del 12 ottobre 2006 Modalità di esecuzione delle visure catastali 11 Cassa di Previdenza Comunicati del Delegato 12 Mutui per gli iscritti alla cassa Accordo con la BP di Sondrio 13 La futura carta di credito per gli iscritti alla Cassa 14 Totalizzazione: una opportunità anche per i professionisti 15 Riscattare gli anni previdenziali si può... e a volte conviene 16 Convegno 6 ottobre 2006 Il punto sul catasto, l’invio telematico del Docfa dai nostri studi, Pregeo 9 e la fine della carta lucida Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena: Presidente Loris CEREDI Vice Presidente Amerigo CAMUGNANI Segretario Roberto CALLISESI Tesoriere Roberto TURRONI Consiglieri Moreno CHIARUCCI Lauro LAZZARI Lorella MIGNOGNA Giacomo RICCI Giuliano VILLI Coordinatore stampa: Roberto TURRONI GEOIDEE Rubrica di Marino Mambelli QUANDO IL PORTICATO FA LA DIFFERENZA Le case rurali cesenate e forlivese, diverse fuori, uguali... dentro A vederle così, una vicina all’altra, la casa rurale cesenate parrebbe l’evoluzione di quella forlivese. Più complessa nella pianta, con accorgimenti architettonici notevoli e un importante portico sulla facciata principale, la cesenate dà la sensazione di essere una splendida trasformazione montata nei secoli sulla più antica, lineare e semplice colonica forlivese. Vedere (le foto) per credere. Ma la verità, in questo caso, viaggia in senso contrario all’intuizione. Il più recente dei due è infatti il modello forlivese: lo strano risultato di una evoluzione che ha tanto il sapore di una ...involuzione. Da complessa a semplice. Smontaggio del superfluo? Moderna essenzialità? Necessità? Economicità? Le notizie sulle nostre antiche case coloniche sono veramente poche. Qualche cabreo, qualche mappa, poi i primi catasti ufficiali dell’800 e gli inventari di famiglia (soprattutto). Di questi ultimi voglio ricordarne uno del 1785, interessantissimo per la chiarezza con cui il solo titolo riesce a dimostrare la forza economica di una casata nobile di quei tempi. Il titolo è: Libro fatto da me Paolo Callegati pubblico perito, in cui sono delineate le piante geometriche con i suoi alzati delle case padronali e rustiche spettanti alla fattoria del march. Francesco Tartagni Marvelli. Un libro intero, realizzato da un pubblico perito, per censire le case padronali e coloniche di un solo marchese. La struttura della casa rurale ha conosciuto tutta l’evoluzione classica dell’abitazione. Pareti in legno e tetto in paglia all’inizio, quindi muratura al piano terra e legno sopra, per poi arrivare alla muratura da cielo a terra. La rara casa muratam, cioè realizzata completamente in muratura, era oggetto di particolare attenzione, tanto che la sua presenza veniva specificata negli atti di compravendita o enfiteusi dei fondi agricoli. Una sua indicazione come punto di riferimento topografico, diede probabilmente origine al toponimo Casemurate tra Forlì e Ravenna. Case coloniche di dimensioni limitate presidiavano, nella pianura romagnola, unità poderali relativamente piccole. Cinque/otto ettari di terreno incuneati nella centuriazione, erano dotati di un’abitazione quasi mai ubicata al centro dell’appezzamento e spesso decentrata verso la strada pubblica. La facciata era orientata a mezzogiorno, i pavimenti erano in laterizio, l’acquaio in sasso, le travi in legno, il tetto in tegole curve. 1 10/2006 2 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 La Cesenate Uguali Bellissima. Due piani: terra e primo, un importante Nei mesi invernali le case rurali di Romagna, o meportico sulla facciata principale e appendici più piccole glio le loro stalle riscaldate dalla presenza delle bestie, ai lati. Interessantissima e intelligente è la soluzione diventavano le mete di un circuito di veglie che pordelle finestre al piano primo che il tetto del porticato tava i coloni a riunirsi in una sorta di ricreazione sointerseca orizzontalmente a metà altezza. La parte su- ciale: il trebbo. Si giocava a carte, si chiacchierava del periore serviva a controllare i campi ed aveva uno scu- raccolto, delle bestie, si scambiavano notizie e conoro che si apriva in fuori, la scenze, si raccontavano metà sottostante consentifiabe, si svolgevano picva il controllo del portico e coli lavori. La casa del il suo scuro si apriva all’inmezzadro diventava, in terno. Tutto ciò perché la pratica, un piccolo centro camra dla ca’, ovvero la di cultura che proprietari camra de’ fug, cioè la cuciterrieri e clero cercavano na, era al primo piano codi osteggiare. Comprenme il resto dell’abitazione. sibile: lo scambio di idee Il piano terra era interaerudiva il contadino e ciò mente destinato ai servizi era molto “pericoloso”. di stalla, rimessaggio, for- La casa rurale cesenate. Immagine tratta da: Lucio Gambi, La Casa Nacque così una vera e no, magazzino e lavorazio- Rurale nella Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri di propria guerra contro i Studio per la Geografia Etnologica, Firenze 1950. ne. Ma le finestre erano trebbi. Le motivazioni poche e piccole, il grande fornite dai detrattori eraportico riduceva notevolno astute: la vicinanza di mente l’illuminazione al giovani di sesso diverso piano terra e tutto questo provocava promiscuità, favoriva l’umidità. Il prol’insalubrità delle stalle blema parve maggiormenmetteva in pericolo la sate gravoso quando la cucilute del contadino e dei na fu trasferita a terra sosuoi figli. Ma la verità era stituendo, nella maggior soprattutto una: in quei parte dei casi, la camera luoghi di ...perdizione, ci casa rurale forlivese. Immagine tratta da: Lucio Gambi, La Casa si confrontava. dei telai. E qui l’evoluzio- La Rurale nella Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri di ne. Con le moderne tecni- Studio per la Geografia Etnologica, Firenze 1950. Ma qual è il significato di che di riscaldamento e di trebbo, o meglio treb? isolamento le cose sarebbero sicuramente andate in Nel ‘500 indicava un’adunata festosa di amici, ma a modo diverso, e la forlivese oggi forse non esisterebbe. Bologna pare avesse il particolare significato di “incontro di 3 amici che chiacchierano”. Tre sono le strade che si incontrano nel trivium latino, come teLa Forlivese stimoniato in alcune località della Romagna e della Toscana. Riunione, quindi, incontro. O forse meglio Bellissima. Influssi faentini e imolesi, assieme alla luogo di riunione e di incontro, di persone e di idee. presenza di umidità, alla carenza di luce e al bisogno Idee romagnole: nel cuore della Cesenate ed in queldi economicità, spinsero il forlivese a spogliare la tra- lo della Forlivese. dizione (anche nell’area forlivese era anticamente presente il portico). La cucina era al piano terra! Sparì il portico, ma rimasero le appendici laterali che di- Per saperne di più: vennero l’elemento caratterizzante del tipo forlivese. Al piano superiore, orientato a nord, c’era il granaio • Lucio Gambi, La Casa Rurale nella Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri di Studio per la Geoche all’occorrenza diventava la stanza per la sericoltugrafia Etnologica, Firenze 1950. ra: la coltura del baco da seta. Le appendici laterali • Eraldo Baldini, Alessandra Banchini, Dante Bolognesi, avevano due utilizzi ben diversi: a est vi erano le stalLa Terra a Metà - Proprietari e contadini dall’alto Mele per gli equini da locomozione, gli stalletti per i suidioevo all’Ottocento in Romagna, Longo Editore Ravenni, il pollaio, il forno, a ovest il deposito per i carri. na 1995. Nell’aia era presente il Gelso, e Mor, le cui foglie ser- • Libero Ercolani, Nuovo Vocabolario Romagnolo Italiano vivano a sfamare e bigat: il baco da seta. Italiano Romagnolo, Edizioni del Girasole, Ravenna 1994. Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 3 10/2006 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n. 9924 Roma, 5 ottobre 2006 DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21 GIUGNO 2006, N. 238 REGOLAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 115 IN MATERIA DI MISURE COMPRENSIVE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA i comunica che il Ministero della Giustizia con proprio decreto del 21 giugno 2006, n. 238, ha emanato il regolamento che fissa le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti dai cittadini stranieri. L’art. 8 del citato decreto 238/2006 prevede che presso il Consiglio Nazionale sia costituito un elenco di professionisti iscritti all’Albo da almeno 7 anni, disponibili ad accogliere nel proprio studio i cittadini stranieri che, quale S misura compensativa, dovranno svolgere un periodo di tirocinio. A tale proposito, si chiede di fornire a questo Consiglio nominativi di professionisti, previa acquisizione della loro disponibilità, che andranno a formare l’elenco previsto all’art. 8 del suddetto decreto. Ringraziando per la collaborazione è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti Il Presidente Geom. Piero PANUNZI CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n. 9109 Roma, 4 settembre 2006 AGENZIA DEL TERRITORIO - CIRCOLARE N. 5/2006 ART. 2645-TER DEL CODICE CIVILE - TRASCRIVIBILITA DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA - MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA IMMOBILIARE er opportuna informazione si invia, in allegato, copia del provvedimento indicato in oggetto, concernente l’art. 2645-ter del Codice Civile - Trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela - Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare. Con i migliori saluti. Il Presidente Geom. Piero PANUNZI P PROT. n. 58373 CIRCOLARE n. 5/2006 ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia OGGETTO: ART. 2645-TER DEL CODICE CIVILE - TRASCRIVIBILITA DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA - MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA IMMOBILIARE DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali Roma, 7 agosto 2006 FIRMATO: Mario Picardi L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente 4 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 CIRCOLARE N. 5/2006 PREMESSA L’art. 39-novies (Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, ha inserito, dopo l’art. 2645-bis del codice civile, l’art. 2645-ter, avente ad oggetto la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. La portata innovativa della citata disposizione – entrata in vigore il 1° marzo 2006 – ha subito innescato un vivace ed articolato dibattito a livello dottrinario, che ha già fatto emergere posizioni non del tutto allineate in ordine alla corretta individuazione della natura giuridica della peculiare fattispecie negoziale correlata all’art. 2645-ter c.c., nonché dei suoi possibili profili applicativi. Poiché, peraltro, alcuni Uffici provinciali hanno già segnalato l’avvenuta presentazione di alcune richieste di trascrizione di atti ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., con la presente Circolare si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni, anche di carattere operativo, in ordine alle relative modalità di attuazione della pubblicità immobiliare, al fine di garantire uniformità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale. CARATTERI GENERALI DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE DI CUI ALL’ART. 2645-TER C.C. L’art. 2645-ter c.c. dispone che “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”. La disposizione in parola, in sostanza, prevede espressamente la possibilità di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto (di seguito qualificato come “conferente”) costituisce, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato, per un periodo di tempo determinato (non superiore a novanta anni) o per la durata della persona fisi- ca beneficiaria, a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., riferibili ai soggetti individuati, peraltro con ampia formulazione, dalla stessa disposizione (cc.dd. “beneficiari”). In estrema sintesi, con gli atti di cui trattasi è possibile costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del “conferente”, assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale “distinta” (separata) rispetto alla restante parte del suo patrimonio, proprio in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l’esecuzione della formalità di trascrizione. La fattispecie negoziale correlata alla disposizione in parola, se pure assimilabile, quanto agli effetti prodotti (di tipo vincolativo), ad istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento – ad esempio, nell’ambito del diritto di famiglia, il fondo patrimoniale (art. 167 e seguenti c.c.), oppure, nell’ambito del diritto societario, i patrimoni destinati a specifici affari (art. 2447-bis c.c.) – sembra caratterizzata da una connotazione del tutto atipica e peculiare; infatti, la norma che prevede la trascrivibilità della fattispecie negoziale stessa (art. 2645-ter c.c.) – unica disposizione di riferimento per la fattispecie – in realtà non prevede né una tipizzazione delle possibili finalità cui è preordinato il vincolo di destinazione costituito con gli atti in parola, né specifiche regole preordinate all’amministrazione o alla gestione dei beni oggetto di vincolo. In effetti, la disposizione in esame contiene un generico riferimento alla compatibilità degli interessi sottesi alla costituzione dei vincoli in parola con l’art. 1322 c.c., che, come è noto, ammette la stipulazione di contratti atipici, purché “...diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. Il generico riferimento al parametro costituito dagli “...interessi meritevoli di tutela... ai sensi dell’art. 1322, secondo comma...” – ad avviso di autorevole dottrina – potrebbe, quindi, rappresentare il vero punctum dolens della nuova disposizione, soprattutto in relazione alla ineludibile esigenza di conciliare il parametro della meritevolezza degli interessi cui è preordinata la costituzione del vincolo di destinazione con l’interesse dei creditori del “conferente” all’integrità della garanzia patrimoniale (secondo il principio generale contenuto nell’art. 2740 del codice civile). La seconda parte della disposizione in esame prevede che i beni conferiti – cioè sottoposti al vincolo di destinazione costituito con gli atti in parola – e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo, purché, in conformità al disposto di cui all’art. 2915, comma primo, codice civile, l’atto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento. Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 5 10/2006 LE MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA IMMOBILIARE a) Profili generali Delineati i connotati essenziali degli atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., occorre ora fornire alcune indicazioni finalizzate a garantire la corretta attuazione della pubblicità immobiliare degli atti medesimi. La possibilità di trascrivere gli atti di destinazione in parola è espressamente prevista dall’art. 2645-ter c.c. e limitata agli atti di destinazione redatti in forma pubblica (“Gli atti in forma pubblica... possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione...”). La richiamata disposizione, in sostanza, ha introdotto, per gli atti di cui trattasi, un regime di facoltatività della trascrizione, ancorato al requisito minimo di forma normativamente stabilito (nella specie l’”atto in forma pubblica”). In relazione a tale ultimo aspetto, quindi, detta previsione normativa porterebbe ad escludere, in deroga a quanto previsto dall’art. 2657 c.c., la trascrivibilità di atti di destinazione redatti con la forma della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Quanto ai profili di merito, sembra opportuno ribadire preliminarmente la circostanza che detti atti di destinazione producono soltanto effetti di tipo “vincolativo”. Come già in parte accennato, infatti, i beni oggetto degli atti di destinazione, pur venendo “segregati” rispetto alla restante parte del patrimonio del “conferente” – al fine di garantire la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela cui è preordinato il vincolo – restano comunque nella titolarità giuridica del “conferente” medesimo. Nell’ambito del particolare meccanismo negoziale delineato dall’art. 2645-ter c.c., quindi, i “beneficiari”, ricoprendo il ruolo di soggetti di riferimento degli interessi (meritevoli) che il vincolo di destinazione è preordinato a realizzare, non sono destinatari di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali. b) Profili applicativi Dal punto di vista prettamente operativo, almeno nella fase di prima applicazione dell’art. 2645-ter c.c., si ritiene che la peculiare situazione giuridica generata dagli atti di destinazione in parola possa essere adeguatamente rappresentata, sul piano della pubblicità immobiliare, con l’esecuzione di una formalità di trascrizione redatta sulla base dei seguenti criteri: • Quadro A: in attesa di un eventuale adeguamento delle codifiche attualmente disponibili, nel campo “Dati relativi alla convenzione”, va indicato il codice generico “100”, utilizzando la seguente descrizione: “Atto di destinazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.”; • Quadro C - Soggetti: va utilizzata la sola parte “contro”, con l’indicazione degli estremi anagrafici o dei dati identificativi del “conferente”, nonché della quota del diritto reale oggetto dell’atto di destinazione; • Quadro D: in questo quadro, oltre agli aspetti conte- nutistici essenziali dell’atto di destinazione (a mero titolo esemplificativo: durata del vincolo, eventuali regole inerenti all’amministrazione e gestione dei beni oggetto di vincolo, cause e modalità di scioglimento del vincolo medesimo), vanno indicati, analiticamente, i beneficiari degli atti medesimi con i relativi estremi anagrafici, o con tutti i dati identificativi (se trattasi di soggetti impersonali o di enti specificamente determinati), ovvero con i criteri di individuazione (se trattasi di soggetti solo determinabili, riguardando una categoria di persone). Va, peraltro, chiarito, che l’art. 2645-ter c.c., pur prevedendo espressamente la trascrivibilità nei pubblici registri immobiliari del vincolo in parola, non fornisce alcuna indicazione in ordine alle modalità da seguire per garantire un’adeguata pubblicità anche alle vicende modificative-estintive del vincolo medesimo. A tale riguardo, peraltro, va evidenziato che il decorso del periodo vincolativo – con riferimento ad entrambe le ipotesi normativamente disciplinate (decorso del periodo di tempo determinato dal “conferente”, non superiore a novanta anni, o durata della vita della persona fisica beneficiaria) – comporta ex se la cessazione degli effetti giuridici del vincolo. Ciononostante, al fine di realizzare una esaustiva informazione della vicenda estintiva dei vincoli in esame sui registri immobiliari, appare opportuno ipotizzare l’eseguibilità di una formalità di annotazione a margine della trascrizione dell’atto di destinazione costitutivo del vincolo medesimo, da qualificare come annotazione di “inefficacia”. La predetta annotazione, che determina l’inefficacia della formalità principale (nel caso di specie trascrizione dell’atto di destinazione), sembra infatti preferibile rispetto alla formalità di annotazione di cancellazione che comporterebbe, invece, l’estinzione giuridica della formalità principale. Da ciò consegue che nei certificati ipotecari dovrà essere ricompresa non soltanto la formalità di annotazione di inefficacia, ma anche la formalità principale (trascrizione dell’atto di destinazione); e tale circostanza, considerata la peculiarità dei vincoli in questione, assume senza dubbio positivo rilievo, consentendo, sul piano pratico, la possibilità di garantire la conoscibilità permanente delle fasi evolutive del periodo vincolativo. In considerazione della delicatezza della materia, nonché della sua portata innovativa e rilevanza generale si è ritenuto opportuno acquisire sull’argomento l’autorevole parere del Ministero della Giustizia che, con nota DAG Prot. n. 79177 del 24/7/2006, nel concordare con le indicazioni fornite con la presente Circolare – sia sotto il profilo generale che più strettamente operativo – ha ravvisato la necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche, peraltro totalmente recepite dal presente testo. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sul puntuale adempimento e sulla corretta applicazione della presente Circolare. 6 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 COMUNICATO STAMPA PRIME INDICAZIONI DELL’AGENZIA SULLE MODALITA DI TRASCRIZIONE DI BENI IMMOBILI EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART. 2645-TER DEL CODICE CIVILE L’art. 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto, al Codice civile, l’art. 2645-ter, che prevede la possibilità di trascrivere nei pubblici registri gli atti di destinazione riguardanti beni conferiti per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone disabili, a pubbliche amministrazioni e ad altri enti o persone fisiche indicate all’articolo 1322, secondo comma del Codice civile. La nuova disposizione consente, in sintesi, di vincolare la destinazione di un determinato patrimonio che, per la durata prevista, rimane nella titolarità di chi ha effettuato il conferimento ma viene considerato distinto rispetto alla restante parte del patrimonio del soggetto e la cui trascrizione è, pertanto, opponibile ai terzi. La portata innovativa della disposizione – entrata in vigore il 1° marzo 2006 – ha subito innescato un vivace dibattito a livello dottrinario, che ha già fatto emergere posizioni in parte differenziate sia in ordine alla corretta individuazione della natura giuridica della peculiare fattispecie negoziale sia riguardo i possibili profili applicativi. In considerazione del fatto che alcuni Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio hanno già segnalato la presentazione di richieste di trascrizione di atti ai sensi della nuova disposizione del codice civile, l’Agenzia, con la Circolare n. 5 del 2006 – emanata su conforme parere del Ministero della Giustizia – ha ritenuto opportuno fornire, dopo aver delineato i caratteri generali e la natura giuridica dei predetti atti di destinazione, le prime indicazioni, anche di carattere operativo, per garantire le corrette modalità di attuazione della pubblicità immobiliare e l’interpretazione uniforme. Roma, 7 agosto 2006 SITO WEB COLLEGIO CASELLE DI POSTA COLGEOFC.IT Si comunica a tutti gli utenti che utilizzano la casella di posta di colgeofc.it tramite un client di Posta Elettronica (Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora, ecc.) che è necessario aggiornare l’indirizzo del server di posta in arrivo POP3. Dalla home page del sito è possibile prendere visione della guida per eseguire tale configurazione. Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 7 10/2006 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n. 9622 Roma, 28 settembre 2006 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PiM.U.S. i trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25/2006 del 13 settembre 2006, emanata dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro. Tale Circolare si propone di offrire alcuni chiarimenti relativi all’impiego di ponteggi, in particolare sui contenuti minimi del Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio), previsto dall’art. 36-quater del D.Lgs. 626/1994. Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. S Il Cons.re Resp.le Maurizio SAVONCELLI Il Presidente Geom. Piero PANUNZI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI Prot. n. 15/VI/5047 All. n. 1 CIRCOLARE N. 25/2006 del 13 Settembre 2006 OGGETTO: ART. 36-QUATER D.LGS. N. 626/94 E S.M.I. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DEI PONTEGGI - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO (PI.M.U.S.). L’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra l’altro che “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”. Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96 – basati su elementi che siano concretamente finalizzati all’innalzamento del livello di sicurezza durante l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi –, questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del PiMUS previsto dal citato art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94. In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad approfondire: • descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “piano di applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56); • descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”; • descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio. f.to il Direttore Generale Dott.ssa Lea BATTISTONI Allegato CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”): • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, • descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso, • misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’art. 11 del DPR n. 164/56, • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. la circolare del MLPS n. 46/2000). 8 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n. 10514 Roma, 23 ottobre 2006 AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO DEL 12 OTTOBRE 2006 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLE VISURE CATASTALI er opportuna informazione si invia, in allegato, copia del provvedimento indicato in oggetto, concernente le prime disposizioni emanate dall’Agenzia del Territorio a sensi dell’art. 7, comma 22, del D.L. 3.10.2006, n. 262, volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali. Con i migliori saluti. Il Presidente Geom. Piero PANUNZI P PROVVEDIMENTO 12 OTTOBRE 2006 MODALITA DI ESECUZIONE DELLE VISURE CATASTALI IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni; Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale; Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato della determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 27 settembre 2004; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con- cernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l’articolo 7, commi 21 e 22; Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali; DISPONE: Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) ATTI CATASTALI: l’insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano; b) ELABORATI CATASTALI: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d’ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico; c) VISURE: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa. Articolo 2 (Disposizioni generali) 1. Le visure rilasciate dall’Agenzia del Territorio Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 9 10/2006 2. 3. 4. 5. 6. 7. costituiscono l’informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformità e non costituiscono certificazione. Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell’Agenzia del Territorio o su supporto cartaceo. La visura degli atti e degli elaborati catastali di cui al comma 2 è consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4. La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi. La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo è eseguita con modalità informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta. La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo è consentita a vista, con facoltà di estrarne brevi note ed appunti. L’utilizzo delle informazioni acquisite è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente. Articolo 3 (Servizi di visura) 1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure: - per soggetto; - attuale per immobile; - storica per immobile; - elenco immobili; - porzione della mappa; - planimetrie della unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili; - libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico; - monografie dei punti fiduciali; - elenchi delle coordinate dei punti fiduciali. 2. Sono consultabili a vista: - gli atti catastali su supporto cartaceo; - gli atti di aggiornamento geometrico; - le monografie dei punti trigonometrici catastali; - gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo. Articolo 4 (Richiesta del servizio) 1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio l’utente deve presentare apposita richiesta su modello conforme all’allegato schema. 2. La richiesta, firmata per esteso, deve contenente l’indicazione delle generalità del richiedente ed il relativo codice fiscale. Articolo 5 (Modalità di erogazione del servizio) 1. L’erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia. 2. Con successive disposizioni dell’Agenzia del Territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio. 3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i Direttori degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, tenuto conto della sostenibilità delle richieste e dell’adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell’utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell’utenza con idonee forme di pubblicità. Articolo 6 (Disposizioni finali) 1. Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del Territorio saranno emanate specifiche disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle visure catastali effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati. 2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 12 ottobre 2006 Il Direttore dell’Agenzia Mario PICARDI 10 10/2006 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 11 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 CASSA DI PREVIDENZA - COMUNICATI DEL DELEGATO DATE DA RICORDARE NOTIZIE IMPORTANTI 30 NOVEMBRE 2006 (per gli iscritti solo Albo e non Cassa) Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale (Mod. 4/03). Si ricorda che tutti gli iscritti solo Albo e non Cassa (IA) con decorrenza 01/01/2005, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e da delibera consiliare n. 2/03, sono obbligati ad inviare annualmente alla Cassa, a seguito dell’effettuata autocertificazione del non esercizio della libera professione, una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia dei redditi aventi natura professionale entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 4/03). Il modello 4/03 deve essere consegnato al Collegio o inviato alla Cassa, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata copia fotostatica di un documento valido di identità, entro il 30 Novembre 2006. Il mancato invio della suddetta dichiarazione comporterà l’automatica iscrizione alla Cassa per l’anno di competenza. Chi non avesse ricevuto il modello può scaricarlo dal sito Internet della Cassa www.cassageometri.it – Sezione Modulistica – Area Contributi. Delibere Comitato Delegati 23-25 Maggio 2006, già approvate dai Ministeri competenti Il Comitato dei Delegati ha recentemente deliberato delle modifiche riguardanti le pensioni di anzianità e vecchiaia e gli aumenti delle contribuzioni che andranno in vigore dal 1 Gennaio 2007. 14 DICEMBRE 2006 Termine ultimo compilazione on-line modello 17/06 “tardivo” La comunicazione obbligatoria alla Cassa (mod. 17) deve essere obbligatoriamente sempre compilata anche se in ritardo, salvo l’applicazione delle relative sanzioni. Si considera ritardata se presentata entro il termine di novanta giorni dalla data di regolare scadenza (15 settembre) ed omessa se presentata oltre il 90° giorno dalla regolare scadenza. 15 DICEMBRE 2006 Scadenza pagamento MAV minimali 2006 Si ricorda per coloro i quali non avessero ancora versato i bollettini MAV 2006 (scadenza 31/05 e 31/07) che il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 15/12/2006. In caso di versamenti effettuati dopo tale data verranno addebitati, oltre agli interessi, gli oneri accessori (maggiorazione del 15 % prevista dall’art. 8 del Regolamento sulla Contribuzione Cassa Geometri). In caso di smarrimento dei suddetti bollettini MAV, occorre telefonare al Numero Verde 800248464 della Banca Popolare di Sondrio che provvederà a rilasciarne un duplicato. Scadenza pagamento contributi in autoliquidazione relativi all’anno 2006 rateizzati – 2a rata soggettivo – modello 17/06. Il 15 Dicembre è il termine ultimo per versare la 2a rata dell’eccedenza del contributo soggettivo, per coloro che in sede di invio del modello 17/06 “Comunicazione Obbligatoria alla Cassa” hanno optato per il pagamento rateizzato, versando la 1a rata entro il 15/09/2006. Pensione di anzianità È stato soppresso il regime della incompatibilità con altra attività ed il requisito della cancellazione all’Albo Professionale per l’accesso alla prestazione. La pensione verrà calcolata con il metodo contributivo nel rispetto del principio del pro rata. Rimangono confermati gli abbattimenti previsti in relazione all’età anagrafica ed agli anni di contribuzione inferiori a 40. Pensione di vecchiaia È stato aumentato da 30 a 35 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso. Il passaggio sarà graduale ed andrà a regime dal 1 Gennaio 2015 con le seguenti modalità: biennio 2007-2008 ......................................................................31 anni biennio 2009-2010 ......................................................................32 anni biennio 2011-2012 ......................................................................33 anni biennio 2013-2014 ......................................................................34 anni Aliquote e scaglioni di redditi per il calcolo delle pensioni Vengono così modificati in relazione alla redditività media della categoria: € 0,00 - 10.000,00 ................................................1,75 % € 10.001,00 - 30.000,00 ................................................1,50 % € 30.001,00 - 60.000,00 ................................................1,20 % € 60.001,00 - 80.000,00 ................................................0,90 % € 80.001,00 - 100.000,00 ................................................0,60 % € 100.001,00 - 130.000,00 ................................................0,30 % Contribuzione Gli aumenti del contributo soggettivo minimo nonché a percentuale ed il ritocco del contributo integrativo minimo saranno graduati nel tempo sino al 2014, come evidenziato nella tabella sotto riportata. Saranno utili per il calcolo delle pensioni i redditi sino a € 130.000,00. Anno Soggettivo minimo Percentuale soggettivo Integrativo minimo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €€ 1.750,00 € 1.750,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.500,00 € 2.500,00 10 % 10,5 % 10,5 % 11 % 11 % 11,5 % 11,5 % 12 % € 700,00 € 700,00 € 800,00 € 800,00 € 900,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.000,00 IL DELEGATO CASSA 12 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 MUTUI PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA ACCORDO CON LA BP DI SONDRIO TASSI AGEVOLATI PER ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI STUDIO E CASA a Cassa di Previdenza Geometri, sempre attenta alle esigenze dei propri associati ed in particolare dei giovani geometri che si accostano alla professione, ha reso possibile attraverso un’apposita convenzione stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, l’accesso ad agevolazioni volte a sostenere, tra l’altro, la nascita di nuovi studi professionali. Le condizioni economiche di particolare privilegio ottenute riguardano la concessione di mutui ipotecari per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari da destinare ad abitazione o studio professionale. Nello schema di seguito. riportato sono sintetizzati gli aspetti salienti della convenzione. L’iter operativo seguito dalla Banca per l’istruttoria della pratica di mutuo è semplice e snello, e si svolge essenzialmente per corrispondenza, senza la necessaria presenza del richiedente presso lo sportello bancario. La documentazione da presentare è semplificata, e conforme ad una precisa traccia indicata dalla banca stessa. Al perfezionamento del contratto ed alla conseguente iscrizione d’ipoteca, effettuata dal notaio scelto dal richiedente, farà seguito l’erogazione dell’importo da parte dell’istituto. Le richieste dovranno essere indirizzate alla: L BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ufficio Mutui- Piazza Garibaldi, 16 23100 Sondrio Tel. 0342/528648-528450-528751 Fax 0342/528352-528204. La Cassa, infine, allo scopo di fornire opportunità di natura commerciale assicurativa e finanziaria, ha promosso altresì un accordo con la Banca Popolare di Sondrio per l’emissione di una carta di credito denominata “CARTA GEOMETRI” da riservare ai propri associati. Le informazioni relative all’applicazione delle condizioni della convenzione saranno disponibili sul sito internet della Cassa all’indirizzo: www.cassageometri.it non appena formalizzato l’accordo. da “Geocentro” Finalità del mutuo - Acquisto - Ristrutturazione - Costruzione di immobili comprese pertinenze destinate ad abitazione o studio professionale Tipologia tasso FISSO, VARIABILE Tasso applicabile FISSO = IRS (di periodo(*)) + SPREAD(°) (*) corrispondente alla durata del mutuo, rilevato il giorno della proposta contrattuale VARIABILE = media mensile(**) EURIBOR 6/m + SPREAD(°) (**) (°) riferita ai mesi di agosto e settembre per le rate scadenti il 30 aprile, di febbraio e marzo per le rate scadenti 31 ottobre Spread = 0,60 per tutte le durate Importo finanziabile 80% del valore periziato in caso di acquisto o del costo di costruzione con un massimo di: € 250.000,00 richiesta del singolo € € 400.000,00 richiesta associati Durate ammissibili ANNI 5 - 10 - 15 - 19,5 Periodicità rate semestrali posticipate Spese Iniziali Istruttoria € 150 - rimborsate in caso di apertura di rapporto di c/c anche on line presso la Banca Pop. di Sondrio - nel caso di diniego di concessione da parte della Banca Perizia a carico e a scelta del mutuatario Spese periodiche € 1,5 per incasso rata se appoggiato su altra banca nessuno in caso di addebito in C/C anche on-line presso Banca Pop. di Sondrio Eventuali coperture assicurative assicurazione incendio con vincolo a favore della Banca (Compagnia a scelta) possibilità di sottoscrivere polizza vita a particolari condizioni Rimborso anticipato penale 1% Garanzie richieste ipoteca di grado anche successivo al 1° Tempi di Erogazione entro 20/30 giorni dalla presentazione della documentazione iniziale Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 13 10/2006 LA FUTURA CARTA DI CREDITO PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA VANTAGGI OFFERTI È COMODA Carta GEOMETRI, grazie alle TRE LINEE Dl CREDITO disponibili, racchiude numerose funzioni in un unico supporto (pagamento di acquisti vari presso gli esercizi commerciali convenzionali VISA - PRIMA LINEA “ORDINARIA” -, versamento contributi - SECONDA LINEA “CONTRIBUTI” -, erogazione prestiti - TERZA LINEA “PRESTITI”). in collaborazione con Banca Popolare di Sondrio Direzione generale e sede centrale: Sondrio - Piazza Garibaldi 16 Il sistema di versamento on line dei contributi alla Cassa è semplice e sicuro, in quanto garantito dai migliori sistemi di sicurezza. Inoltre, non è necessario digitare on line il numero della carta di credito: pertanto, non vi è il rischio di intercettazioni del numero da parte di terzi. Un’unica carta di credito con TRE PLAFOND, ognuno con una specifica funzione: - pagamento acquisti - versamento contributi Cassa Geometri - erogazione di finanziamenti Possibilità di rimborsi rateali Non comporta l’apertura di un nuovo conto corrente È CONVENIENTE PRIMO ANNO CANONE GRATIS È SICURA L’opzione revolving permette al titolare di disporre di un “Fido ricaricabile”: la disponibilità viene ricostituita in seguito al pagamento di ogni rata mensile. Servizio assistenza titolari CARTA GEOMETRI Il Servizio Clienti della Banca Popolare di Sondrio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00. Tel.: 800.079302 Indirizzo e-mail: [email protected] COS’E CARTA GEOMETRI CARTA GEOMETRI è un’innovativa carta di credito studiata per gli iscritti alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI frutto di un’iniziativa della Cassa in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio. Linee di credito La carta è dotata di TRE LINEE DI CREDITO distinte (plafond): • LA PRIMA LINEA (ORDINARIA): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito VISA e il prelievo contanti (utilizzando il codice segreto P.I.N.) presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati VISA in Italia e all’estero; • LA SECONDA LINEA (CONTRIBUTI): è finalizzata al versamento via internet, sicuro e senza spese, tramite l’Area riservata del sito istituzionale della Cassa, dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Geometri; • LA TERZA LINEA (PRESTITI): permette, con un semplice click, di trasformare in contanti, in parte o per intero, l’importo del plafond assegnato, con accredito della somma richiesta direttamente sul proprio conto corrente. A chi è destinata La carta è destinata esclusivamente agli iscritti alla Cassa Geometri e può essere richiesta soltanto via internet. Per ottenere CARTA GEOMETRI non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente, infatti, essere titolari di un conto corrente presso qualsiasi istituto bancario. Come richiederla Richiedere CARTA GEOMETRI è molto semplice: occorre accedere all’Area riservata del sito istituzionale della Cassa all’indirizzo www.cassageometri.it, selezionare la voce “RICHIESTA CARTA” e compilare il modulo di richiesta online. Opzioni di rimborso CARTA GEOMETRI offre la massima libertà di scelta nella modalità di utilizzo delle linee di credito. Infatti, sulle due linee destinate al versamento dei contributi e ai pagamenti tradizionali è possibile selezionare sia l’opzione saldo, sia l’opzione revolving. Per la TERZA LINEA il rimborso avviene esclusivamente in rate mensili con piani da 12 a 60 mesi. Opzione saldo L’importo delle spese effettuate è addebitato in un’unica soluzione. Opzione revolving L’opzione revolving offre l’opportunità di effettuare immediatamente l’acquisto (nel caso della PRIMA LINEA “ORDINARIA”) o di versare immediatamente i contributi Cassa Geometri (nel caso della SECONDA LINEA “CONTRIBUTI”) e di rimborsare poco per volta il debito attraverso rate mensili addebitate sul proprio conto corrente bancario. Usufruendo di questa opzione i limiti di utilizzo si ricostituiscono ad ogni rimborso mensile. 14 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 TOTALIZZAZIONE: UNA OPPORTUNITA ANCHE PER I PROFESSIONISTI opo varie vicissitudini, approda finalmente al capolinea la “totalizzazione dei periodi contributivi” anche per i professionisti che, durante l’arco di vita lavorativa, hanno contribuito a Enti Previdenziali diversi avendo cambiato settore di attività. Il principio della Totalizzazione, già applicato in virtù di convenzioni internazionali di reciprocità per coloro che avevano svolto periodi di lavoro all’estero e successivamente esteso anche alle gestioni previdenziali pubbliche, consente al soggetto, in possesso dei requisiti dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva, di sommare senza alcun onere i periodi di contribuzione alle diverse gestioni e di percepire da ciascun Ente Previdenziale una quota della prestazione in proporzione al periodo di iscrizione. Prima della introduzione a tutte le categorie dei lavoratori dell’istituto della Totalizzazione esisteva solo la possibilità della cosiddetta “ricongiunzione onerosa” dei contributi, introdotta con la Legge 45/1990 che, a fronte del pagamento della “riserva matematica” consentiva di cumulare presso l’Ente nel quale si è iscritti tutte le contribuzioni versate presso gli altri Enti. La ricongiunzione, pur molto efficace dal punto di vista della ricomposizione dei periodi lavorativi non sovrapposti ed in grado di dare una corretta risposta dal punto di vista previdenziale, deve essere integrata dall’iscritto della differenza tra quanto trasferito e la quota di accantonamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri pensionistici derivanti all’Ente presso cui viene effettuata. L’eccessiva onerosità di questa scelta, il cui conteggio in molti casi diventa improponibile, ha portato prima alla decisione della Corte Costituzionale n. 61/99 e alla successiva ordinanza n. 244, del 19/06/2000, fatta propria dalla Legge 388/2000 - art. 71 che ha consentito, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, la totalizzazione dei periodi contributivi solo per coloro che, pur avendo lavorato complessivamente per un periodo sufficiente ma avendo versato i contributi a più gestioni, non maturavano presso alcun Ente il diritto ad un trattamento pensionistico. Con il Decreto Legislativo 19 gennaio 2006, infine, il Governo a seguito di delega del Parlamento ha definitivamente stabilito i criteri per accedere alla totalizzazione ampliando la possibilità utilizzare questo istituto a tutti e non solo a coloro che non potevano usufruire di alcun trattamento. Con questa nuova norma si è altresì ampliata la portata del provvedimento consentendo di accedere anche alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione individuando, per gli spezzoni di contri- D buzione, il sistema di calcolo contributivo della prestazione per gli enti pubblici ed un sistema misto per gli Enti Privatizzati, tra cui anche la Cassa Geometri, corretto con un algoritmo che tiene conto del periodo di contribuzione effettivamente versato presso le Casse dei Professionisti. La totalizzazione dei periodi di contribuzione versati presso Enti diversi è ammessa a partire dal 1° gennaio 2006 nei seguenti casi: Prima ipotesi: - per coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate; - per i periodi assicurativi non coincidenti e di durata minima di sei anni; ed a condizione che: - il soggetto interessato abbia compiuto almeno il 65° anno di età e possa far valere un anzianità contributiva almeno pari a 20 anni; Seconda ipotesi: - indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; - sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli dell’età e anzianità contributiva, previsti dal rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia; - riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi; ed è esercitabile anche ai fini della pensione di inabilità ed ai superstiti. Infine, per coloro che avevano presentato domanda di ricongiunzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Lgs. 19 gennaio 2006 ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. La totalizzazione è conseguibile su domanda dell’interessato o del suo avente causa, da presentarsi all’Ente a cui da ultimo il lavoratore è stato iscritto. Tale Ente promuoverà il procedimento ed il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni sarà effettuato dall’INPS che stipulerà apposite convenzioni con gli Enti interessati. Fausto AMADASI Vice presidente Cassa Geometri Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 15 10/2006 RISCATTARE GLI ANNI PREVIDENZIALI SI PUO... E A VOLTE CONVIENE olti iscritti hanno nel proprio portafoglio anni di lavoro che non sono validi ai fini previdenziali pur avendo svolto attività professionale e versato una parte della contribuzione, il cosiddetto contributo di solidarietà, e inoltre, tutti coloro che si sono iscritti dopo il 1985 e hanno svolto il periodo di pratica biennale presso un professionista pur avendo regolarmente lavorato, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno alcuna copertura previdenziale per quegli anni Dal 2003, con le modifiche allo Statuto ed al Regolamento sulla Contribuzione, la Cassa ha posto rimedio a questa situazione eliminando la figura dell’iscritto di solidarietà (iscritto solo Albo non iscritto alla Cassa perché dipendente o pensionato di altro Ente), nel rispetto del principio richiamato nel Decreto Legge 103/96 che assicura la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. Contemporaneamente si è prevista la facoltà per i praticanti di iscriversi alla Cassa consentendo così anche a coloro che iniziano il percorso per accedere al nostro Albo di non ritrovarsi con pericolosi vuoti previdenziali sino alla età di 24-25 anni e agevolando questa loro scelta con la riduzione della contribuzione ad un terzo del contributo soggettivo minimo. Questa scelta, coerente con la politica previdenziale degli ultimi tempi che, da una parte, tende ad aumentare i periodi di attività in funzione dell’allungamento delle attese di vita probabile e, dall’altra, consente di recuperare con la ricongiunzione e la totalizzazione gli spezzoni contributivi, è in linea con le proposte già avanzate da più parti di rendere obbligatoria la copertura previdenziale dei praticanti. Il percorso che ha portato la Cassa a maturare queste scelte non poteva però ignorare le situazioni già consolidate con la previgente normativa per cui, recependo le giuste istanze che provenivano dal Comitato Delegati, con il combinato disposto degli articoli 3, comma 3, Reg. att. norme statutarie e 36 Reg. contr. nonché all’art. 50, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione è stata prevista la possibilità di riscattare, sia i due anni di pratica professionale, sia il periodo di iscrizione M di solidarietà. L’istituto del riscatto, amplia in molte situazioni le possibilità di recupero degli anni previdenziali, come si può valutare analizzando le caratteristiche specifiche di questo istituto: RISCATTO ANNI PRATICANTATO - aventi diritto: praticanti iscritti al Registro dei Praticanti del proprio Collegio; - periodo riscattabile anni due; - onere del riscatto pari alla riserva matematica rapportata alla contribuzione dell’anno di riferimento previsto per i neodiplomati; - possibilità di rateizzazione dell’onere dovuto; RISCATTO ANNI ISCRIZIONE DI SOLIDARIETA - aventi diritto: iscritti al solo Albo e non alla Cassa fino al 2002 in regola con il versamento dei contributi di solidarietà; - periodo riscattabile senza limite alcuno di numero di anni; - possibilità di riscatto di anni in cui si era iscritti anche ad altra previdenza obbligatoria; - onere del riscatto pari alla riserva matematica calcolata sulla differenza, per ogni anno, tra la contribuzione già versata e la contribuzione dovuta dagli iscritti obbligatori nell’anno di riferimento; - possibilità di rateizzazione dell’onere dovuto. In conclusione, sono ben evidenti i vantaggi, sia sul minor onere relativo al Riscatto per i praticanti, applicato con le riduzioni dovute per i neodiplomati, che per gli iscritti di solidarietà, applicato solo sulla differenza tra il contributo soggettivo e quello di solidarietà e, soprattutto, la possibilità di riscattare anche periodi per i quali non esiste alcuna copertura previdenziale come negli anni di pratica professionale o anni coincidenti come quelli degli iscritti al solo Albo. In alcune situazioni poi il riscatto diventa estremamente conveniente perché può essere esercitato anche solo per gli anni che effettivamente servono a completare la propria storia contributiva e non necessariamente per tutto il periodo. Fausto AMADASI da Geocentro 16 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 10/2006 IL PUNTO SUL CATASTO, L’INVIO TELEMATICO DEL DOCFA DAI NOSTRI STUDI, PREGEO 9 E LA FINE DELLA CARTA LUCIDA l’interessante tema svolto nel corso di un Convegno tenutosi a Forlì il 6 ottobre ‘06, coordinato dal geom. Roberto Turroni, ed organizzato in stretta collaborazione tra l’Agenzia del Territorio ed il Collegio dei Geometri, nell’occasione del quale si è avuto modo di sviluppare un articolato programma di interventi che, esposto da illustri relatori dell’Agenzia del Territorio e dalla nostra Commissione Catasto, hanno riguardato: • “Servizi catastali telematici: la cooperazione con le categorie Tecnico-Professionali” dell’Ing. Carlo Cannafoglia, Direttore centrale del Catasto; • “Dal Catasto un contributo alla innovazione tecnologica ed alla cooperazione tecnicoamministrativa” dell’ing. Federico Cesàro, Direttore regionale dell’Emilia-Romagna; • “Adeguamento del modello organizzativo dell’ufficio provinciale all’utilizzo dei servizi telematici” dell’ing. Potito Scalzulli, Direttore provinciale di Forlì; • a seguire l’ing. Alberto Mercatali, i geomm. Luigi Campagna e Giovanna Gualtieri dell’U.P. di Forlì e i geomm. Juri Versari e Stefano Assirelli della Commissione Catasto, hanno illustrato la parte operativa della giornata, proponendo una simulazione pratica al computer dell’invio telematico di DOCFA e PREGEO 9. Il convegno ha ottenuto un discreto successo dimostrato dalla partecipazione di 195 tecnici e dal riscontro delle schede compilate sul gradimento. Per avere un’idea a cosa presiede l’applicativo per via telematica, con dematerializzazione È degli atti senza cartaceo, che a regime prossimo futuro sarà reso obbligatorio, si è ricordato che ogni anno si presentano 1.200.000 DOCFA e 450.000 PREGEO! Sono evidenti le innovazioni tecnologiche (anche normative) che hanno permesso avanzati processi di informatizzazione negli ultimi anni fino a quelli, a cui oggi assistiamo, di telematizzazione degli atti ovvero un unico file che viaggia on-line senza l’allegata documentazione cartacea che verrà custodita dal professionista. L’adozione delle nuove procedure di aggiornamento comporta in sostanza rilevanti novità, sia per quanto riguarda l’organizzazione interna dell’Agenzia, sia per l’operatività dei tecnici professionisti che diventano sempre più protagonisti del processo di aggiornamento catastale.