Materiali Diritto UE Concorrenza e Aiuti di Stato ULT 27-12-2013

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Materiali Diritto UE Concorrenza e Aiuti di Stato ULT 27-12-2013
La concorrenza nell’UE
L’intero sistema giuridico dell’Unione è ispirato ai valori della c.d. libera economia
di mercato. Nel mercato europeo:
- gli imprenditori devono poter competere “ad armi pari” e in base alle proprie
capacità;
- i consumatori devono poter scegliere i prodotti e servizi che ritengono migliori e
più convenienti
Obiettivo dell’UE: garantire concorrenza sana ed efficace (workable competition)
Le regole di concorrenza applicabili alle imprese contribuiscono a raggiungere
l'obiettivo del mercato unico: integrazione dei mercati nazionali in un unico
mercato
funzionalità all’obiettivo del mercato unico
interconnessione con le altre politiche dell’UE (coesione sociale, ricerca e
sviluppo, ecc..)
Comunque:
valenza autonoma della concorrenza: importante politica e obiettivo dell’UE
La concorrenza nell’UE – il quadro normativo
Art. 3, par. 1, TFUE: competenze esclusive dell’Unione
“b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del
mercato interno”
Art. 3 TUE: obiettivi dell’Unione: “L’unione instaura un mercato interno …” in
cui sia promossa “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva”
manca un esplicito richiamo alla concorrenza MA….
Protocollo (n. 27) sul mercato interno e la concorrenza
“il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 TUE comprende un sistema che
assicura che la concorrenza non sia falsata”
“a tal fine l’Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei
Trattati, ivi compreso l’art. 352 TFUE”
art. 352 TFUE = c.d. clausola di flessibilità
adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie per realizzare uno
degli obiettivi di cui ai trattati, anche se questi non prevedono attribuzione
dei necessari poteri di azione
Quindi --> la concorrenza rientra tra gli obiettivi dell’Unione
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La concorrenza nell’UE - il quadro normativo
Fonti di diritto primario - TFUE
Articoli 101 - 109 TFUE (Titolo VII, Capo 1, TFUE - Regole di concorrenza)
Regole applicabili alle imprese (c.d. antitrust) (articoli 101 - 106 TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati (articoli 107 -109 TFUE)
+ disciplina delle c.d concentrazioni tra imprese. n.b. il trattato non contiene
previsioni; la disciplina delle “concentrazioni” è contenuta in atti di diritto
derivato dell’UE:
• reg. 139/2004 del Consiglio
• reg. 802/2004 della Commissione (reg. esecuzione del reg. 139/2004)
• Comunicazioni della Commissione
La concorrenza nell’UE - il quadro normativo
Fonti di diritto derivato dell’UE
potere del Consiglio di adottare, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento, atti di attuazione delle norme del Trattato (101 e
102 TFUE) --> regolamenti e direttive del Consiglio (ex art. 103 TFUE)
ampio potere di delega alla Commissione: es. regolamenti applicativi atti del
Consiglio --> regolamenti “di secondo grado” della Commissione
Altre fonti
Comunicazioni, orientamenti, Linee guida emanati dalla Commissione - Soft
Law
No efficacia vincolante, ma ingenerano la legittima aspettativa che la
Commissione rispetti le regole in essa (un atto che non vi si conformi potrà
essere oggetto di ricorso per annullamento )
Prassi della Commissione
decisioni emesse in riferimento ai singoli casi nelleprocedure di controllo sul
rispetto degli artt. 101 e 102 TFUE (le decisioni emanate nel corso di ogni anno
sono riassunte nella Relazione sulla Concorrenza)
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La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi
Commissione europea
ruolo di primaria importanza nel garantire lo sviluppo e l’applicazione del
diritto UE della concorrenza
ha poteri ispettivi e di controllo e vigilanza
adotta annualmente una Relazione sulla politica di concorrenza
compie un monitoraggio dei mercati e indagini settoriali per
individuare potenziali problemi di concorrenza, cooperando con le
Autorità nazionali (es: AGCM italiana)
emana documenti esplicativi (linee guida e comunicazioni)
Direzione Generale (DG) Concorrenza
Direttore Generale: Alexander Italiener - 3 Vice Direttori Generali: (Concentrazioni,
antitrust, aiuti di Stato) - Direttori delle direzioni interne (9) - Responsabili delle
singole unità
Commissario per la Concorrenza (2010-2014): Joaquín Almunia
La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi
Ulteriori istituzioni e organi rilevanti nell’applicazione disciplina concorrenza
applicabile alle imprese
Consiglio dell’UE - Parlamento europeo
Comitati consultivi
Comitato economico e sociale
Autorità nazionali garanti della concorrenza (per l’Italia AGCM)
Tribunale e Corte di giustizia dell’UE (controllo di legittimità sugli atti della
Commissione ; in particolare azione di annullamento)
Organi giurisdizionali nazionali (effetto diretto degli artt. 101 e 102 – i
singoli possono invocarne la violazione in sede di giudizio)
In particolare:
Autorità nazionali garanti della concorrenza
In origine: ruolo secondario = sistema centralizzato
Oggi: importante ruolo di collaborazione e coordinamento con la
Commissione (European Competition Network) = sistema decentralizzato
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La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi
In particolare:
Tribunale e Corte di giustizia dell’UE
- controllo di legittimità sugli atti della Commissione
- strumenti di tutela applicabili:
- strumenti diretti (in partic. azione di annullamento art. 263 TFUE)
- strumenti indiretti: rinvio pregiudiziale (in partic. interpretazione
degli artt. 101 e 102 TFUE che vengano in rilievo nel giudizio
nazionale)
Organi giurisdizionali nazionali
In forza dell’effetto diretto degli artt. 101 e 102 TFUE, i singoli possono
invocarne la violazione in sede di giudizio di fronte al giudice nazionale
--> c.d. private enforcement (del diritto europeo antitrust e degli aiuti di
stato): meccanismo che consente a imprese o privati cittadini di ottenere
dinanzi ai giudici del proprio ordinamento la tutela di una situazione
giuridica soggettiva che si ritiene lesa da comportamenti anticompetitivi
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Articoli 101 e 102 TFUE
disciplinano i comportamenti di imprese private sul mercato che possono
alterare il libero gioco della concorrenza
hanno applicazione generale, ma con talune eccezioni:
Es: Agricoltura - Art. 42 TFUE
“Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura
determinata dal parlamento europeo e dal Consiglio (…) conformemente alla
procedura di cui all’art. 43, par. 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati
nell’articolo 39” (obiettivi della PAC). Il Consiglio, su proposta della
Commissione, può autorizzare la concessioni di aiuti (…)
Es: Trasporti e assicurazioni (regole particolari)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Articoli 101 e 102 TFUE
hanno efficacia diretta: i divieti in essi stabiliti possono essere applicati dai
giudici nazionali nell’ambito di giudizi interni laddove ne sia invocata una
violazione
“per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85, n. 1, e 86 [oggi artt. 101, par.
1 e 102] sono atti a produrre direttamente effetti nei rapporti fra i singoli.
Detti articoli attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici
nazionali devono tutelare”
sent. Estée Lauder, 10 luglio 1980, 37/79
hanno come destinatarie le imprese, ma pongono anche obblighi per gli Stati
membri:
Gli Stati membri sono tenuti “ad astenersi dall’emanare o dal mantenere in
vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficaci tali
norme”
sent. Lucas Asjes, 30 aprile 1986, 209/84 e 213/84
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Non vi è una definizione nel TFUE. Nozione plasmata dalla Corte di Giustizia:
È impresa qualsiasi entità, persona giuridica o fisica, che svolga un’attività
economicamente rilevante (industriale, commerciale o prestazione di servizi)
Rileva
Non rileva
• lo svolgimento di un’attività economica (offerta beni o servizi)
• lo status giuridico
• la modalità di finanziamento e organizzazione
• l’assenza del fine di lucro
(sent. Höfner, 23 apr. 1991, C-41/90)
--> “impresa”: soggetti che offrono beni e servizi sul mercato anche se non
ricoprono la qualifica di impresa negli ordinamenti nazionali
--> Elemento connotante “impresa” affinché essa sia sottoposta alle disposizioni
degli artt. 101 e 102 TFUE è l'autonomia con cui svolge la propria attività.
n.b. autonomia operativa e non autonomia formale legata al criterio della
personalità giuridica.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Una impresa formalmente autonoma e dotata di propria personalità giuridica non
è “impresa” (ai fini dell'applicazione del diritto UE della concorrenza) se il grado di
controllo esercitato su di essa da una diversa impresa le impedisca di operare
come entità economica indipendente- autonoma
Ai fini della normativa UE della concorrenza sono “imprese”:
•
liberi professionisti (es. avvocato, medico)
•
federazioni sportive per attività economicamente rilevanti (es. i contratti
di sponsorizzazione)
(sent. MOTOE)
•
ordini professionali, in quanto associazioni tra imprese
•
gruppo d’imprese, in quanto costituente un’unità economica sul mercato
(sent. Wouters e Pavlov )
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Knauf (Corte giust., 1° luglio 2010, C-407/08 P)
Un gruppo di imprese è “impresa”
“ si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza (…) la nozione di
impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a
prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di
finanziamento.
La nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso
che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo
giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche “
L’esistenza di un’unità economica può essere quindi dedotta da un complesso di
elementi concordanti (es: i soci gestori sono parimenti soci amministratori di tutte
le società del gruppo; vi è un’unica direzione e gestione delle società del gruppo,
ecc…)”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Wouters (Corte giust., 19 febbr. 2002, C-309/99)
Gli avvocati sono imprese?
“ … gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti
nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella
rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari
relativi all'esercizio di tali attività poiché (…) l'avvocato deve sopportare
direttamente l'onere dei disavanzi
“Di conseguenza, gli avvocati iscritti all'albo (…) svolgono un'attività economica
e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi del Trattato, senza che la natura
complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della
loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione”
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12)
gli esperti contabili sono imprese?
“… gli esperti contabili offrono, dietro corrispettivo, servizi contabili (…) in quanto
membri di una professione liberale, gli esperti contabili assumono i rischi finanziari
afferenti all’esercizio di tali attività, dal momento che, in caso di disequilibrio tra le
spese e i ricavi, l’esperto contabile è chiamato a sostenere egli stesso il deficit
constatato
Ciò posto (…) gli esperti contabili svolgono un’attività economica e, pertanto,
costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, senza che la natura
complessa e tecnica dei servizi da essi forniti e la circostanza che l’esercizio della
loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione (…)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12)
un ordine professionale è un’associazione di imprese?
“quando adotta un regolamento (…) un ordine professionale non esercita
prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma piuttosto appare come organo di
regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce un’attività
economica (…)”
“la circostanza per cui l’ordine non persegue scopi di lucro (…) non osta a che
l’ente che effettua delle operazioni sul mercato vada considerato come
un’impresa, poiché la relativa offerta di servizi si pone in concorrenza con quella di
altri operatori che perseguono uno scopo di lucro”
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Ai fini della normativa UE della concorrenza non sono “imprese”:
•
attività di carattere sociale, svolta secondo principi estranei alle leggi di
mercato
Sentenza FENIN (Tribunale UE, 4 marzo 2003, T-319/99)
gli enti gestori del servizio sanitario nazionale sono imprese?
“Non esercitano un'attività economica e non costituiscono quindi imprese ai sensi
degli artt. 81 CE e 82 CE [ora artt. 101 e 102 TFUE] gli enti che svolgono una
funzione esclusivamente sociale” ,la cui “attività di gestione è basata sul principio
della solidarietà nazionale (…)”
“Ciò si verifica nel caso di enti che gestiscono un sistema sanitario nazionale (…)
Questi stessi enti non agiscono come imprese neppure quando acquistano
materiale sanitario venduto da altre imprese per offrire servizi sanitari gratuiti agli
iscritti al detto sistema sanitario nazionale”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 1, TFUE
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tuttigli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno
del mercato interno …”
Sono incompatibili con il mercato interno e perciò vietati:
a) accordi tra imprese
b) decisioni di associazioni di imprese
c) pratiche concordate
c.d “INTESE”
che …
1) possano pregiudicare il commercio tra gli Stati
2) abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare il gioco
della concorrenza all’interno del mercato interno
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA
Si ha un’intesa quando:
Vi è una pluralità di imprese
--> Le imprese devono essere indipendenti dal punto di vista economico
--> Non c’è “intesa” tra imprese collegate dal punto di vista economico
(es: tra controllante e controllata) = c.d. criterio dell’ unità conomica
Vi è una concertazione nell’attività di più imprese
--> Volontà nella produzione di un effetto anticoncorrenziale
--> Nozione funzionale : l’intesa comprende tutti i comportamenti di due o
più imprese finalizzati all’alterazione della concorrenza.
--> Elemento fondamentale: presenza di una concertazione nell’attività di
2 o più imprese altrimenti indipendenti sul mercato, a prescindere dalla
forma di tale concertazione
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA
c.d. criterio (o principio) dell’unità economica
Non c’è un’intesa tra imprese quando queste sono strettamente collegate
sotto il profilo economico, anche se esse sono indipendenti sul piano
giuridico.
Non si applica l’art. 101, par. 1, TFUE
Es:
•
•
•
una società-madre che controlla una o più società-figlie
un gruppo societario con a capo una società holding
rapporto committente-intermediario (fornitore-distributore), in cui
quest’ultimo non si assuma i rischi dell’attività economica e non abbia un
comportamento autonomo sul mercato
il controllo deve essere completo ed effettivo
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA
Sentenza Confederacion Estaciones de Servicio (14 dicembre 2006, C-217/05)
rapporti committente-intermediario (c.d. criterio dell’unità economica)
“la nozione di impresa … deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad
un’unità economica … i rapporti tra un committente e il suo intermediario possono
essere contrassegnati da una tale unità economica (…)
Qualora un intermediario, come il gestore di un distributore di benzina, sebbene in
possesso di una personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il
proprio comportamento sul mercato, dipendendo interamente dal suo
committente, che può essere un fornitore di carburanti, dal momento che
quest’ultimo sopporta i rischi finanziari e commerciali dell’attività economica in
questione, il divieto di cui all’art. 81, n. 1 [101 TFUE] non è applicabile ai rapporti
fra tale intermediario e tale committente”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE
a) “accordi tra imprese”
accordo = intenzione comune di due o più imprese indipendenti di tenere un
certo comportamento sul mercato
- vero e proprio incontro di volontà tra le parti
- possibili diverse forme (scritta, verbale o comportamento tacito)
sentenza Sandoz (Corte giust., 11 gennaio 1990, C-277/87)
rapporti contrattuali tra produttori e rivenditori
La Sandoz, produttore di prodotti farmaceutici apponeva sulle proprie fatture la
dicitura "esportazione vietata” per imporre un divieto di esportazione ai grossisti, i
quali avevano continuato a rifornirsi e a pagare senza sollevare contestazioni …
Secondo la Corte ciò era segno di "una manifestazione tacita di assenso alle
clausole contenute nelle fatture e al tipo di relazioni commerciali sottostanti alle
relazioni d’affari …” Quindi
ACCORDO tra imprese ex art. 101 TFUE
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE:
b) “decisioni di associazioni di imprese”
azione di imprese coordinata per il tramite di un’associazione
- “associazione di imprese”: organizzazione che riunisca le imprese operanti su
un certo mercato (assoc. categoria, cooperative agricole, ordini professionali)
- “decisione”: decisioni vincolanti o raccomandazioni non vincolanti
Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12)
Un regolamento interno emanato da un ordine professionale (per
conseguimento di crediti formativi) è una “decisione di associazioni di imprese”?
“quando adotta un regolamento (…) un ordine professionale appare come organo
di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro,
un’attività economica (…)” Un regolamento, come il regolamento controverso (…)
deve essere considerato una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi
dell’art. 101.1 TFUE
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE:
c) “pratiche concordate”
Pratica concordata: forma di coordinamento e cooperazione consapevole
(concertazione) tra imprese posta in essere a danno della concorrenza
(sent. ICI c. Commissione, causa 48/69)
•
non richiede, come l'accordo, una manifestazione di volontà reciproca tra
le parti, o un vero e proprio piano
•
il coordinamento può essere raggiunto attraverso un contatto diretto o
indiretto fra le imprese
•
oggetto: influenza sulla condotta delle imprese sul mercato di riferimento
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE:
c) “pratiche concordate”
Come verificare la presenza di una concertazione che configura una
pratica concordata?
Il parallelismo di comportamenti (imprese operanti sul mercato che
agiscono in maniera identica o simile, può costituire un serio indizio
(Sentenza ICI , 14 luglio 1972, 48/69)
La prova della concertazione può consistere in:
- conversazioni telefoniche
- invio documenti
- riunione tra imprese concorrenti nel mercato, con lo scambio di
informazioni commerciali segrete (es. riduzioni da applicare ai compensi per
i rivenditori)
(sentenza T-Mobile Netherlands, 4 giugno 2009, causa C-8/08 P)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno
del mercato interno …”
Requisiti affinché un'intesa ricada nel divieto ex art. 101 TFUE
1) pregiudizio al commercio tra Stati membri
2) alterazione della concorrenza nel mercato
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
Il pregiudizio al commercio deve avere portata transfrontaliera
“commercio”: flusso di beni e servizi o altre forme di attività economica
(es: stabilimento)
“tra Stati membri”: ripercussioni sull’attività economica
di 2 o più Stati membri
Ma un’intesa tra imprese dello stesso Stato , che si estenda a tutto il
territorio nazionale può comportare un pregiudizio al commercio ex art. 101
TFUE = rinforza le barriere nazionali (effetto protezionistico)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
Il pregiudizio al commercio deve essere sensibile: c.d. criterio de minimis
--> il divieto scatta in presenza di restrizioni al commercio tra Stati membri
che superino una certa soglia
Valutazione con riferimento:
… alla posizione delle imprese in questione sul mercato: quanto più forte è
la posizione di mercato tanto più probabile è il pregiudizio sensibile
In particolare:
… al fatturato (valutazione in termini assoluti)
… alla quota di mercato (valutazione in termini relativi, confrontando la
posizione dell'impresa o delle imprese interessate con quella di altri
operatori sul mercato)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
il pregiudizio può essere anche solo potenziale
“… Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate [le intese]
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri …”
Secondo la Corte di giustizia …
la nozione di "possano pregiudicare" implica che deve essere possibile prevedere
con un grado di probabilità adeguato, in base ad un complesso di fattori obiettivi,
di fatto o di diritto, che l'accordo o la pratica possano avere un'influenza, diretta o
indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
il pregiudizio può essere anche solo potenziale
•
non è necessaria un’influenza immediata sul commercio intracomunitario
•
è sufficiente l’idoneità a pregiudicare il commercio tra Stati e quindi la
struttura della concorrenza all'interno dell’Unione (non è necessaria
un’influenza effettiva)
•
è sufficiente la probabilità che il commercio tra Stati membri si sviluppi in
maniera diversa in presenza dell’intesa rispetto a come si sarebbe
probabilmente sviluppato in sua assenza
(Il presupposto non è che il commercio venga ristretto o ridotto. La
struttura degli scambi può essere alterata anche quando un accordo o una
pratica determinano un aumento degli scambi)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
il pregiudizio può essere anche solo potenziale
•
l'influenza sulle correnti degli scambi tra Stati membri può essere diretta
o indiretta, attuale o potenziale.
effetti diretti = in relazione ai prodotti a cui si applica un’intesa.
(es: un fornitore concede sconti ai distributori solo relativamente ai
prodotti da essi venduti all'interno dello Sm nel quale sono stabiliti)
-> aumento del prezzo relativo dei prodotti destinati all'esportazione: le
esportazioni sono meno competitive.
effetti indiretti = in relazione a prodotti connessi a quelli a cui si applica
un’intesa. (es: accordo che ha ad oggetto un prodotto intermedio, non
oggetto di commercio, utilizzato per la fornitura del prodotto finale, il cui
commercio può essere pregiudicato in modo sensibile dall’accordo)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
il pregiudizio può essere anche solo potenziale
effetti attuali = si verificano a fronte dell'esecuzione dell‘intesa.
(es: un accordo tra un fornitore ed un distributore nello stesso Stato
membro, che vieti le esportazioni in altri Stati membri)
--> in mancanza di tale accordo il distributore sarebbe libero di effettuare
esportazioni (n.b. è sufficiente che l'accordo o la pratica siano idonei ad
avere effetti di questo tipo).
effetti potenziali = si verificano in futuro con un grado adeguato di
probabilità. (es: accordo che aumenta il prezzo di un prodotto non oggetto
di esportazioni) --> riduzione reddito dei consumatori, i quali avendo meno
denaro da spendere potrebbero acquistare meno prodotti importati da altri
Sm. Il nesso tra effetti sui redditi e commercio tra Sm va provato
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
sentenza Manfredi, 13 luglio 2006, cause da C-295/04 a C-298/04
intesa tra compagnie di assicurazioni (di diversi Stati membri) consistente in
uno scambio reciproco di informazioni con effetto di aumento dei premi delle
polizze RC auto
…. “Perché una decisione, un accordo o una pratica possa pregiudicare il
commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di
elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi
siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale,
sugli scambi tra Stati membri, in modo tale da far temere che possano
ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri”
“un’intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali (…),
può costituire una violazione dell’art. 81 CE [ora art. 101 TFUE] se appaia
sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa
avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale,sulla vendita delle
polizze di detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di
operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
2° requisito
ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA
L’intesa deve avere “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza”
Se l’oggetto dell’intesa è di alterare la concorrenza:
alterazione della concorrenza
chiaro indice di
Se non è dimostrato che l'oggetto dell'intesa consiste nell’alterare la
concorrenza
valutazione degli effetti concreti dell’intesa con riferimento al
gioco della concorrenza
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
2° requisito
ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA
RESTRIZIONE per OGGETTO: intesa che per sua stessa natura può alterare (in
modo sensibile) la concorrenza
analisi dell’oggetto valutare in astratto la funzione obiettiva di una
intesa (accordo, pratica …) nel contesto contrattuale in cui si inserisce
Es: hard-core restrictions = intese che prevedono "la fissazione dei prezzi e
la ripartizione del mercato"
RESTRIZIONE per EFFETTO: intesa che non ha un oggetto anticoncorrenziale ma in
concreto può alterare (in modo sensibile) la concorrenza
analisi dell’effetto considerare gli effetti nella specifica e concreta
situazione di mercato (in particolare «come la concorrenza si svolgerebbe
in assenza dell’intesa»)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 1, TFUE
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che …. ed
in particolare quelli consistenti in …”
Ipotesi tipizzate di intese vietate
Sono vietate le intese volte a:
a) fissare direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione
es: accordo sui prezzi minimi di un prodotto
b) Intese che limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico
o gli investimenti
es: accordi di distribuzione selettiva: il produttore riserva la vendita dei
propri prodotti solo a taluni rivenditori
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 1, TFUE
Ipotesi tipizzate di intese vietate
Sono vietate le intese volte a:
c) Intese che hanno come effetto la ripartizione dei mercato o delle fonti di
approvvigionamento
d) Intese che applicano, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, con svantaggio concorrenziale»
e) Intese che subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 2, TFUE
sanzione della NULLITA’
Gli accordi e le pratiche vietati ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE sono nulli di
pieno diritto
E’ una nullità assoluta …
- rilevabile d’ufficio
- opera ex tunc (travolge tutti gli effetti, anche passati)
L’intesa nulla ….
- è priva di effetti tra le parti
- non può essere opposta ai terzi
(rimedio di tipo civilistico, applicato dai giudici nazionali, che si affianca ai rimedi di
tipo amministrativo previsti dal diritto derivato dell’Unione e applicati dalla
Commissione nell’ambito del suo potere di controllo)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 3, TFUE
ESENZIONI INDIVIDUALI
non opera il divieto di cui al par. 1. …. per singole intese che ….
1. contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione, promuovere il
progresso tecnico o economico
es. incrementi di efficienza in termini di costi (minori), o in termini di qualità
(prodotti nuovi, migliori, maggiore varietà)
2. lasciano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva
In questi casi, comunque, le intese devono evitare di … (condizioni cumulative)
3. imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi
4. dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
ESENZIONI PER CATEGORIA
concesse mediante Regolamenti adottati dalla Commissione
(su delega del Consiglio) …
-per categorie di intese che sulla base di una valutazione preventiva, soddisfano le
condizioni di cui all’art. 101, par. 3, TFUE
- per esse non si applica il divieto dell’art. 101, par.1, TFUE
Esenzione per alcune categorie di:
- accordi verticali [ reg. (CE) 2790/1999)]
- accordi di cooperazione orizzontale [ reg. (CE) 2658/2000]
- accordi nel settore delle assicurazioni [ reg. (CE) 358/2003]
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
INTESE
(Accordi, pratiche concordate, decisioni di associazione di imprese)
Possono concretizzarsi in
a) Intese orizzontali
Tra imprese concorrenti, operanti allo stesso livello di
mercato (es: tra distributori)
b) Intese verticali
Tra imprese operanti ad un livello differente della catena di
produzione o distribuzione (es: tra fornitori e distributori)
a) INTESE ORIZZONTALI: i cartelli
Cartello = accordo o altra forma di cooperazione fra 2 o più imprese
concorrenti avente per oggetto o per effetto di ridurre la concorrenza fra le
parti per quanto attiene ai prezzi, ai mercati, alla clientela e/o ai prodotti
forma “classica” e tra le più gravi di violazione dell’art. 101 TFUE
I cartelli sono di norma VIETATI – Talune eccezioni: es., c.d. “cartelli di
crisi”, consentiti in particolari periodi di recessione economica generale
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
b) INTESE VERTICALI:
accordi che comportano restrizioni territoriali (di norma VIETATI)
clausole di divieto di esportazione/importazione
accordi di distribuzione limitata (di norma AUTORIZZATI)
distribuzione esclusiva (il fornitore, per le vendite in un dato territorio,
si avvale di un unico distributore)
fornitura esclusiva (il fornitore vende determinati beni oggetto del
contratto ad un unico acquirente all’interno del territorio dell’UE, ai fini di
un’utilizzazione specifica)
accordi atti ad impedire le c.d. importazioni parallele, canalizzando le
importazioni attraverso determinati operatori, individuati dai produttori in
regime di esclusiva o distribuzione selettiva. (di norma VIETATI)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
“E’ incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte
di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una
parte sostanziale di esso”
Oggetto : Divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul
mercato rilevante
(n.b. non è vietata l’acquisizione o la detenzione di posizione dominante)
Elementi:
a) posizione dominante
b) mercato “rilevante”
c) sfruttamento abusivo (abuso)
d) pregiudizio agli scambi intracomunitari
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
“posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa è in grado di
ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato …”
Sent. Hofmann La Roche, 13 febbraio 1979
“l’art. 102 TFUE rientra nel novero delle regole di concorrenza (…) necessarie al
funzionamento del detto mercato interno … funzione di evitare che la concorrenza
sia alterata (…) La posizione dominante ex art. 102 TFUE riguarda una posizione
di potenza economica detenuta da un’impresa, che conferisca a quest’ultima il
potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in
questione, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti
nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori”
Sent. TeliaSonera Sverige AB, 17 gennaio 2011, C-52/09
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
La posizione dominante può assumere diversi gradi di intensità
La posizione dominante si distingue dal monopolio o dal quasi-monopolio in
quanto …
…La posizione dominante a differenza di una situazione di monopolio o di
quasi monopolio, non esclude l'esistenza di una certa concorrenza, ma
permette all’impresa che la detiene di influire notevolmente sul modo in
cui si svolgerà detta concorrenza …
(sent., 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hofmann La Roche)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
posizione dominante individuale (detenuta da una sola impresa)
Posizione dominante di gruppo (detenuta da più imprese costituenti un
gruppo)
-->“impresa” = unità economica sul mercato, anche se sotto il profilo
giuridico è costituita da più persone fisiche o giuridiche (c.d. criterio
dell’unità economica) = un gruppo di imprese può essere in posizione
dominante
posizione dominante collettiva
gruppo di imprese indipendenti ma che operano assieme, attraverso
una linea d’azione comune, per “ostacolare” consapevolmente la
concorrenza (capacità delle imprese del gruppo di prevedere i loro reciproci
comportamenti per massimizzare il profitto)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Sentenza TeliaSonera Sverige AB (Corte giust., 17 gennaio 2011, C-52/09)
Posizione dominante di gruppo:
Gruppo di imprese con “rapporto controllante-controllate”: chi è responsabile
della violazione?
“Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società
controllante quando, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale
controllata non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul
mercato, ma applica sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società
controllante, tenuto conto in particolare dei vincoli economici, organizzativi e
giuridici che uniscono questi due soggetti giuridici.
Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria
controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una
sola impresa” ….
-->
23
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Sentenza Akzo Nobel NV (Corte giust., 10 settembre 2009, C-97/08)
Posizione dominante di gruppo:
Gruppo di imprese con rapporto controllante-controllate: chi è responsabile
della violazione?
….. In questi casi si ha una presunzione di un’influenza determinante esercitata
dalla società controllante su una controllata detenuta al 100% (….).
… se la società controllante rientra in tale unità economica, che può essere
costituita da più persone giuridiche, tale società controllante è considerata
responsabile in solido dei comportamenti anticoncorrenziali unitamente alle
altre persone giuridiche che formano tale unità. Infatti, anche se la società
controllante non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi,
un’influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato ad essa ….
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
Fattori da considerare nella valutazione della posizione dominante
quota di mercato
quota di mercato alta = prova sufficiente dell’esistenza di una posizione
dominante (quote generalmente superiori al 50 % …)
quota di mercato bassa = esclusa la sussistenza di posizione dominante
(quote inferiori al 20%, o tra il 30 e 40%)
Struttura dell’impresa
Numero e forza dei concorrenti
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
b) Mercato rilevante
1) in termini geografici
2) in termini di prodotti o di servizi
(Comunicazione Commissione sulla definizione di mercato rilevante, 1997)
1) Mercato geografico rilevante
Area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi,
nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che
può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime
le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse” -->
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
-->
1) Mercato geografico rilevante
intero “mercato interno” = “spazio senza frontiere interne , nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali” (art. 26 TFUE)
area più ristretta del mercato interno: l’art. 102 TFUE parla di “parte
sostanziale del mercato”
un'area nella quale "le condizioni obiettive di concorrenza relativamente al
prodotto in questione devono essere le stesse per tutti gli operatori
economici“
sentenza United Brands, 14 febbraio 1978, causa 27/76
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
b) Mercato rilevante
1) in termini geografici
2) in termini di prodotti o di servizi
2) mercato del prodotto rilevante
Esso comprende tutti i prodotti e /o servizi che sono considerati
intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle
caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati”
(es: il mercato del prodotto costituito dalla banana costituisce un mercato
sufficientemente distinto da quelli dei prodotti concorrenti: non
intercambiabilità con le altre frutta fresca (consumo pressoché permanente
durante tutto l’anno) e quasi insensibilità alla concorrenza dei prodotti
concorrenti (flessibilità del volume di importazioni e del prezzo)
sentenza United Brands Corte giust. 12 febbraio 1978, C-27/76
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
la posizione dominante comporta già di per sé una restrizione della
concorrenza (però è ammessa)
responsabilità-limiti d’azione più gravosi dell’impresa in posizione dominante
(non può comportarsi in modo da abusare della sua posizione)
“comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla
struttura del mercato … e che ha come effetto di ostacolare la conservazione e lo
sviluppo della concorrenza ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la
concorrenza normale tra prodotti o servizi”
sent. Corte di giustizia, causa 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. c.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
“lo sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE è
una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione
dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza
dell’impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano
l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una
normale competizione (…), il mantenimento del livello di concorrenza ancora
esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima”
sentenza TeliaSonera Sverige, 17 febbraio 2011, causa C-52/09
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base all’effetto sul mercato
Abusi o pratiche di sfruttamento
L’impresa in posizione dominante sfrutta tale posizione applicando
condizioni non consentite in un mercato concorrenziale.
pregiudizio diretto per i consumatori (es. prezzi eccessivi)
Abusi o pratiche di esclusione
l’impresa in posizione dominante mira ad escludere dal mercato,
marginalizzare o impedirne l’accesso sul mercato ad un’impresa
concorrente
pregiudizio diretto per i concorrenti (es. prezzi predatori)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base al contenuto
>>>
•
•
•
•
Pratiche relative ai prezzi
prezzi eccessivi o non equi (non ragionevoli rispetto al valore economico
della prestazione fornita
Prezzi discriminatori (differenziati per prestazioni equivalenti)
prezzi predatori (troppo bassi, per estromettere concorrenti dal mercato in
posizione finanziaria meno forte)
sconti sui prezzi (es. sconti fedeltà a fronte dell’impegno di rifornirsi
direttamente dall’impresa dominante)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base al contenuto
>>> altre tipologie di pratiche
• c.d. tying - bundling agreements : subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari,
non connesse con l'oggetto del contratto stesso
• rifiuto di contrarre o di concedere in licenza (es. rifiuto da parte di
un'impresa dominante di vendere i propri prodotti o servizi ad un'impresa
che ne faccia richiesta)
• Rifiuto di accesso a c.d. essential facilities (negare l’accesso a prodotti o
servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività delle concorrenti
(imprese dominate)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
d) Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri
condizione comune a divieto di intese (art. 101, par. 1, TFUE)
Riferito ai 2 requisiti ex art. 101, par. 1, TFUE: pregiudizio commercio tra
Stati membri e alterazione concorrenza
l’art. 101, par. 1, richiede che le “intese” abbiano per oggetto o per effetto
di restringere la concorrenza, mentre l'art. 102 non esige che l'abuso abbia
per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza (valutazione meno
approfondita): ciò perché la concorrenza è già ristretta per il solo fatto della
presenza di un'impresa in posizione dominante
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato
il divieto è assoluto: non sono ammesse esenzioni (invece il divieto di
intese art. 101, par. 1, ammette esenzioni)
L’art. 102 non stabilisce una sanzione della violazione del divieto (invece
l’art. 101, par. 2, prevede la nullità)
>>> Criterio dell’effetto utile: interpretazione e applicazione delle norme
del diritto UE funzionale al raggiungimento degli scopi dello stesso
>>> norma dotata di efficacia diretta: rimedi giurisdizionali davanti ai
giudici nazionali
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Ipotesi tipizzate di abuso di posizione dominante (2° capoverso)
…..Tali pratiche abusive possono consistere in particolare in ….
a) imposizione di prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione
inique (es. prezzi eccessivi o non equi)
b) limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico a danno dei
consumatori (es. rifiuto a vendere)
c) applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti con
gli altri contraenti, con svantaggio concorrenziale (es. prezzi discriminatori)
d) subordinazione della conclusioni di contratti all’accettazione di prestazioni
supplementari non connesse oggettivamente agli stessi (es. tying - bundling
agreements)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
“applicazione cumulativa” art. 101, par. 1 e art. 102, par. 1 TFUE
possibilità di applicazione simultanea degli artt. 101 e 102 a fronte del ricorrere
delle condizioni di applicazioni di entrambe le norme:
>>> situazione di soggezione di più imprese rispetto ad un’impresa
dominante formalizzata in un’intesa (in particolare, un accordo)
>>> ma …. se l’impresa in posizione dominante ne fa uno
sfruttamento abusivo ….
>>> applicazione art. 102, par. 1, TFUE
- non va provata la restrizione della concorrenza (implicita)
- non operano eventuali esenzioni (divieto assoluto)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Organi incaricati dell’applicazione delle regole di concorrenza contenute negli
artt. 101 e 102 TFUE:
a) Commissione europea
b) Autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza - ANC
(incaricate, in base alla legislazione interna di ciascuno Stato membro, del
controllo della concorrenza a livello nazionale)
c) Giudici nazionali
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Previsioni nel Diritto primario UE:
Articolo 103 TFUE
“I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati
dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo …”
Il Consiglio ha adottato regolamenti base, affidando poi alla Commissione
l’adozione di regolamenti c.d. esecutivi
Es: modalità applicazione art. 101.3 TFUE (esenzioni individuali)
- reg. (UE) n. 330/2010 della Commissione, applicazione art. 101, par. 3,
TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
- reg. (CE) n. 772/2004 della Commissione, applicazione art. 101, par. 3, a
categorie di accordi c.d di trasferimento di tecnologia
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Previsioni nel Diritto primario UE:
Articolo 104 TFUE
“Fino al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’art. 103, le
autorità degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese o allo
sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in
conformità del diritto nazionale interno e degli artt. 101 e 102 TFUE ….”
Articolo 105 TFUE
“ …. La Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101
e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento
con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i
casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l’esistenza di
un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine”
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Diritto derivato UE:
Prima normativa di riferimento --> regolamento (CEE) n. 17/62, del Consiglio:
procedura d'applicazione degli articoli 85 e 86 TCE (ora artt. 101 e 102 TFUE)
Commissione: ruolo primario (quasi esclusivo)
- competenza ad applicare artt. 101 e 102 prevalente su quella delle ANC
(queste perdevano la propria competenza a fronte dell’apertura di un
procedimento da parte della Commissione)
- potere esclusivo adozione decisione di esenzione individuale (art. 101, par. 3)
Giudici nazionali: ruolo secondario
competenza applicazione artt. 101 e 102 nei giudizi di propria competenza
(norme dotate di efficacia diretta, ma rispettando le eventuali decisioni già
adottate dalla Commissione
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Diritto derivato UE:
Attuale normativa di riferimento -->
Reg. Consiglio 1/2003 sull’applicazione artt. 101 e 102 TFUE
Reg. Commissione 773/2004 (c.d. regolamento di procedura)
ruolo centrale della Commissione (ampi poteri di controllo e decisori)
… ma competenze anche di Autorità e Giudici nazionali, nell’applicazione
dell’art. 101 TFUE, e per la concessione esenzioni individuali ai sensi del par. 3
(sistema decentrato)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase preliminare
La procedura può avere inizio sulla base di …
1. iniziativa di parte (esposto-denuncia): per contestare legittimità di
un’intesa (art. 101)o di un comportamento sul mercato di un’impresa
dominante (art. 102) e chiedere controllo della Commissione.
Chi può inviare un esposto-denuncia alla Commissione?
Stati membri o persone fisiche o giuridiche aventi un “legittimo
interesso” (es. concorrenti)
2. attivazione d’ufficio della Commissione
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase preliminare
a) si ritiene non necessaria un’attività di controllo della Commissione
(es. la fattispecie è già all’esame della Commissione)
decisione di RIGETTO della denuncia
la decisione deve essere motivata ed emanata tempestivamente
b) si ritiene necessaria un’attività di controllo della Commissione
si apre la fase formale della procedura
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase formale
comunicazione addebiti “alla/e impresa/e (constatazione formale delle
violazioni, motivazioni, termine per osservazioni)
osservazioni delle parti
attività d’indagine della Commissione
- richiesta di informazioni
- raccolta di dichiarazioni
- accertamenti e verifiche in loco (nell’impresa/e interessate)
- accertamenti in altri locali
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase formale
A seguito dell’attività d’indagine ….
Decisione formale della Commissione:
Constatazione ed eliminazione violazione (c.d. decisione inibitoria)
Adozione di misure cautelari
Assunzione di impegni
Inapplicabilità (ad es. si può applicare un’esenzione)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Decisione di CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE dell’INFRAZIONE (inibitoria)
La Commissione dispone alle imprese di cessare la violazione
la Commissione può imporre il pagamento di un’ammenda
(fino all’10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale
precedente) potere sanzionatorio
Decisione di constatazione violazione + decisione di ADOZIONE DI MISURE
CAUTELARI
La Commissione constata la violazione e inoltre ritiene che il rischio di
danno alla concorrenza sia particolarmente grave
specifiche condizioni (fumus boni iuris e periculum in mora)
le misure cautelari sono provvisorie
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Decisione relativa all’ASSUNZIONE di IMPEGNI
Le stesse imprese interessate (autrici della violazione) propongono di assumersi
impegni per eliminare la violazione
La Commissione rende obbligatori detti impegni
Il procedimento si conclude (continuerà, poi, un monitoraggio della
Commissione sul rispetto degli stessi impegni)
Decisione di INAPPLICABILITA’ (esenzione)
La Commissione stabilisce che al caso di specie non possono trovare
applicazione i divieti di cui artt. 101 e 102 TFUE
es. l’intesa risponde ai requisiti e condizioni dell’art. 101, par. 3, TFUE - casi di
esenzioni individuali
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Altre tipologie di decisioni:
decisione di revoca: viene revocato il beneficio dell’esenzione previsto in
un regolamento di esenzione
decisione di irrogazione di penalità mora: una penalità di
mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato durante
l'esercizio sociale precedente, per costringere le imprese interessate a:
a)porre fine ad un'infrazione constatata con una decisione inibitoria
b) rispettare le misure cautelari;
c) rispettare gli impegni resi obbligatori;
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 39596 – American Airlines/British Airways/Iberia
accordi tra le compagnie aeree British Airways, American Airlines e Iberia Lìneas
Aéreas de Espana S.A. diretti a costituire un’impresa comune (joint venture) per la
ripartizione delle entrate concernente tutti i loro servizi di trasporto aereo di
passeggeri sulle Europa - Nord America.
Gli accordi prevedevano un ampia cooperazione e un coordinamento a livello di
prezzi, capacità e orari nonché la ripartizione delle entrate.
aprile 2009 esposto-denuncia della compagnia aerea Virgin Atlantic (impresa
concorrente): la Commissione avvia una procedura di indagine
sett. 2009
la Commissione invia COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI
(una copia è notificata anche al denunciante)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 39596 – American irlines/British Airways/Iberia
“gli accordi delle parti limiterebbero la concorrenza su determinate rotte
transatlantiche … La posizione delle parti era particolarmente forte ed erano
presenti notevoli barriere all’ingresso e all’espansione quali … il vantaggio
conferito alle parti in termini di frequenze, l’accesso limitato alle coincidenze …”.
“ Gli accordi tra BA, AA e IB eliminerebbero la concorrenza, che i concorrenti
non sarebbero in grado di ristabilire sulle tratte in questione”
Dic. 2009
le parti presentano osservazioni alla comunicazione degli addebiti …
Le parti propongono assunzione di IMPEGNI ( … si impegnano a
mettere a disposizione slot in uno degli aeroporti di Londra per
consentire ai concorrenti un tot. di frequenze settimanali su rotte
transatlantiche)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 39596 – American airlines/British Airways/Iberia
Marzo 2010 viene pubblicato dalla Commissione un avviso con il contenuto
essenziale degli impegni proposti
… pervengono osservazioni di terzi … le parti rivedono e modificano
gli impegni alla luce di tali osservazioni
Luglio 2010 la Commissione adotta una decisione con cui rende OBBLIGATORI gli
IMPEGNI assunti dalle parti
In seguito …. la Commissione decide per la chiusura del procedimento
(e contestualmente adotta decisione di rigetto della denuncia di
Virgin Atlantic)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
Tra il 1995 e il 2002 alcune tra le principali aziende italiane di trasformazione di
tabacco greggio hanno concluso accordi e/o pratiche concordate volte a fissare le
condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia comprendenti
fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato, scambio di informazioni per
coordinare il comportamento anti-concorrenziale in materia di acquisti.
Tra il 1999 e il 2001, inoltre, vi erano state delle intese (decisioni di associazioni di
imprese) tra l’associazione professionale dei trasformatori di tabacco italiani
(APTI) e l’associazione professionale dei produttori (“Unione Italiana Tabacco” –
UNITAB) con oggetto la fissazione dei prezzi in vista della stipula di accordi
interprofessionali.
38
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
nel 2002
Feb. 2004
Ott. 2005
la Commissione ha iniziato una serie di indagini (richieste
informazioni alle imprese coinvolte, alle autorità nazionali italiane,
accertamenti ….)
la Commissione ha avviato la fase formale della procedura e
adottato una “comunicazione degli addebiti”
…. accesso al fascicolo da parte delle imprese, audizioni, osservazioni
delle stesse imprese
decisione di CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE DELLE INFRAZIONI
+
irrogazione di ammende (termine 3 mesi per il versamento
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
In base alle indagini svolte, secondo la Commissione ….
“Gli accordi e/o pratiche concordate che direttamente o indirettamente f
issano i prezzi di acquisto o di vendita e ripartiscono la produzione sono, per
loro natura, restrittivi della concorrenza.
Più specificamente il coordinamento da parte dei trasformatori del loro
comportamento in materia di acquisti nel caso specifico ha inciso sugli
aspetti fondamentali del loro comportamento concorrenziale …
Siffatti comportamenti possono, almeno potenzialmente, incidere sugli
scambi di tabacco greggio tra l’Italia ed altri Stati membri, in quanto
concernono una parte significativa degli acquisti di tabacco greggio italiano
…”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
… la Commissione ha escluso l’applicabilità delle specifiche norme in materia di
produzione e commercio di prodotti agricoli (tabacco: prodotto agricolo, incluso
nell’allegato I al Trattato)
n.b. eccezionalità del settore agricolo rispetto all’applicazione delle regole
sulla concorrenza (art. 42 TFUE)
in particolare: non applicabilità divieto art. 101, par. 1, TFUE alle intese che
siano necessari al perseguimento degli obiettivi della PAC (art. 39 TFUE)
secondo la Commissione, nel caso di specie ….
le pratiche restrittive non erano necessarie al raggiungimento degli obiettivi
della PAC quindi
applicazione divieto art. 81, par. 1 TCE (art. 101, par. 1, TFUE)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
La Intel, è una delle due società (l’altra è l’AMD) che produce sul mercato
mondiale una particolare tipologia di processori per computer (c.d architettura
x86)
Dal 1997 al 2007 (periodo considerato) Intel ha detenuto una quota del mercato
rilevante (dal punto di vista geografico, individuato a livello mondiale) molto
elevata, = o > al 70 %
Si tratta di un mercato con rilevanti “ostacoli all’accesso” (investimenti non
recuperabili in ricerca e sviluppo, nella proprietà intellettuale e negli impianti di
produzione). Una siffatta struttura del mercato aveva portato tutti i concorrenti di
Intel, eccetto AMD, ad uscire dal mercato o ad essere relegati a detenere una
quota insignificante dello stesso.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
Ottobre 2000: La AMD presenta un esposto-denuncia alla Commissione
nel 2003
ulteriore integrazione con nuovi fatti, documenti, informazioni
Maggio 2004:
apertura procedimento indagine per presunto abuso di posizione
dominante ex art. 102 TFUE
Luglio 2007:
COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI relativa al comportamento di
Intel nei confronti di 5 principali produttori di apparecchiature
originali
Gennaio 2008: Intel presenta delle osservazioni
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
nel 2006 :
la AMD aveva anche presentato una denuncia all’autorità tedesca
garante della concorrenza sostenendo che Intel aveva partecipato
ad accordi commerciali e pratiche concordate (di esclusione) con
la società tedesca MSH, rivenditore europeo di dispositivi
elettronici
l’Autorità tedesca per la concorrenza scambia informazioni con
la Commissione (coordinamento)
Luglio 2008:
la Commissione emette una ulteriore comunicazione degli
addebiti relativa al comportamento di Intel nei confronti di MSH
Maggio 2009:
DECISIONE DI CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE INFRAZIONE +
irrogazione ammenda.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
La Commissione ha accertato che Intel detiene una posizione dominante sul
mercato relativamente ai processori per computer
2 tipi di comportamento attuati da Intel:
- sconti condizionati ai produttori di computer: subordinati alla condizioni
che tali imprese produttrici acquistassero processori esclusivamente o quasi
da Intel (c.d. sconti fedeltà)
- pagamenti a MHS (maggior rivenditore europeo di computer)
a condizione che esso vendesse esclusivamente computer con tecnologia
Intel (c.d. tying - bundling agreements)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
La Commissione richiama la costante giurisprudenza della Corte …
“per un’impresa che si trova in posizione dominante sul mercato, il fatto di
vincolare (…) gli acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o
gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l’impresa in questione,
costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante …”
“Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo
formale, applica, o in forza di accordi o unilateralmente, un sistema di sconti di
fedeltà, cioè riduzioni subordinate alla condizione che il cliente si rifornisca
esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno
presso l’impresa in posizione dominante”
sent. Hoffmann-La Roche & Co., causa 85/76
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
Nel caso di specie, dunque, ricorreva in particolare una pratica abusiva relativa ai
prezzi consistente nell’applicazione di c.d. sconti di fedeltà
Secondo la Commissione ….
gli sconti condizionati applicati da Intel erano in grado di precludere il mercato
ad un concorrente altrettanto efficiente di Intel, sebbene non in posizione
dominante (ossia AMD)
PREGIUDIZIO per i concorrenti
PREGIUDIZIO per i consumatori (il comportamento anticoncorrenziale di
Intel ha determinato una scelta più limitata per i consumatori e minori
incentivi all’innovazione) -->
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
-->
Pratiche di SFRUTTAMENTO ABUSIVO di posizione dominante …pratiche
escludenti che .. “… precludevano l’accesso dei concorrenti al mercato limitando
pertanto significativamente la loro capacità di competere … di conseguenza ai
consumatori finali era artificialmente impedito di scegliere un computer con
tecnologia diversa da quella Intel in base al merito (prezzo e qualità dei
processori)”
Decisione di CONSTATAZIONE e ELIMINAZIONE dell’INFRAZIONE
- accertamento violazione art. 102 TFUE (allora art. 82 TCE), ordinando a Intel di
porre immediatamente fine all’infrazione, se in corso, e di astenersi da qualsiasi
atto o comportamento che abbia oggetto o effetti analoghi”
- irrogazione di un ammenda di 1.060.000.000 per l’infrazione
43
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Rileva la nozione di …
IMPRESA Impresa come unità economica che opera sul mercato
(es: liberi professionisti, associazioni tra imprese, gruppi di imprese; NO
svolgimento attività sociale)
Parametro di riferimento il mercato: mercato interno o “parte sostanziale di esso”
(area più ristretta dell’intero mercato interno )
QUADRO NORMATIVO
In origine:
- Specifica previsione nel Trattato CECA (applicazione limitata a settore
carbosiderurgico)
- Nessuna previsione del TCE: l’ipotesi di concentrazione si riconduceva alla
disciplina degli artt. 81 e 82 TCE (concepiti per reagire a comportamenti in atto -->
controllo ex post
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
QUADRO NORMATIVO
Successivamente:
Il Consiglio, sulla “base giuridica” degli artt. 103 TFUE e 352 TFUE, adotta atti di
diritto derivato …(art. 103 TFUE : adozione di regolamenti e direttive del Consiglio
per attuazione artt. 101 e 102 TFUE; art. 352 TFUE (clausola di flessibilità)
Reg. 4064/89 del Consiglio, sul controllo delle operazioni di concentrazione
tra imprese… abrogato e sostituito da …
Reg. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra
imprese (c.d. regolamento comunitario concentrazioni)
Normativa attualmente vigente e applicabile
•
•
•
reg. 139/2004 del Consiglio
reg. 802/2004 della Commissione (reg. esecuzione)
Comunicazioni della Commissione
n.b. La disciplina non è contenuta del TFUE
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Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Nozione di CONCENTRAZIONE
"Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo
a seguito:
a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di
imprese;
oppure
b) dell'acquisizione … da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di
partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o
qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di
una o più altre imprese".
( Articolo 3, par. 1, reg. 139/2004)
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Nozione di CONCENTRAZIONE
Fusione di 2 o più imprese prima indipendenti
- Fusione per incorporazione (A viene incorporata in B) o fusione in senso stretto
(A e B si fondono e si crea C) --> In entrambi i casi: creazione nuova entità
giuridica
Acquisizione del controllo totale o parziale di una o più imprese
- acquisizione diretta o indiretta
- acquisizione di quote di capitale o di elementi del patrimonio
- es: operazioni contrattuali
Creazione di un’impresa comune che esercita tutte le funzioni di un’entità
economica autonoma
Oggetto di queste operazioni è una “modifica del controllo”:controllo = possibilità
di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa (“controllata”)
Conseguenza --> RIDUZIONE SOSTANZIALE DELLA CONCORRENZA
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Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Quando le concentrazioni sono rilevanti per la normativa UE?
Criterio della “dimensione comunitaria”
oggetto di controllo le concentrazioni aventi dimensione comunitaria
La dimensione comunitaria si valuta sulla base di parametri di fatturato
(regola: fatturato tot. mondiale realizzato complessivamente dalle imprese
interessate > 5 miliardi di EUR e quello realizzato individualmente
nell’Unione da almeno due delle imprese interessate è > 250 milioni di EUR)
Criterio della “riduzione sostanziale della concorrenza“
incompatibili con il mercato unico le concentrazioni che creano un ostacolo
significativo alla concorrenza effettiva nel mercato unico o in una parte
sostanziale di esso
n.b. la creazione o il rafforzamento della posizione dominante = indice di
concentrazione che può creare riduzione sostanziale della concorrenza.
Ma non è condizione necessaria
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
principio “dello sportello unico” (o barriera unica)
•
•
concentrazioni aventi dimensione comunitaria: --> competenza esclusiva
della Commissione
concentrazioni non aventi dimensione comunitaria (non superano soglie di
fatturato): --> competenza delle Autorità nazionali garanti concorrenza
Eccezioni : c.d. meccanismo dei rinvii
Commissione --> RINVIO --> Autorità nazionali
se una concentrazione riguarda il mercato di uno Stato (che non è considerabile
come “parte sostanziale del mercato interno”)
Autorità nazionali --> RINVIO --> Commissione
se una concentrazione, pur non avendo dimensione comunitaria, pregiudichi il
commercio tra Stati membri o pregiudichi in maniera significativa la concorrenza
nel territorio di uno Stato membro
46
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
La Commissione opera una valutazione preventiva (ex ante)
le concentrazioni aventi dimensione comunitaria devono essere notificate
preventivamente, prima di essere attuate
notifica preventiva
La notifica:
-ha effetto sospensivo (no esecuzione all’operazione) : se l'operazione di
concentrazione viene realizzata, la Commissione può ordinare, con
decisione, la separazione delle imprese, la cessazione del controllo o ogni
altra misura utile
- è efficace quando è ricevuta dalla Commissione (rilevante per decorso di
termini)
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
esame informale della concentrazione
pubblicazione dell’avviso di notifica (serie C della GU)
trasmissione copia della notifica alle Autorità competenti degli Stati
“richiesta di informazioni” (richiesta documentazione , dati alle imprese
interessate e/o a terzi), audizioni, riunioni ecc…
Tale fase si deve concludere entro il termine di 25 giorni lavorativi (dal
giorno successivo alla ricezione notifica)
Dopo un primo esame la Commissione rileva che …..
47
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
esame informale della concentrazione
la concentrazione notificata non rientra nel campo di applicazione della
normativa UE (chiusura procedimento)
la concentrazione rientra nella normativa UE (la concentrazione ha dimensione
comunitaria):
1) la concentrazione “NON solleva seri dubbi per quanto riguarda la sua
compatibilità con il mercato comune”
decisione: la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato
interno (fissate possibili condizioni; il procedimento si chiude)
2) la concentrazione “solleva seri dubbi per quanto riguarda la sua
compatibilità con il mercato comune”
decisione: apertura fase formale della procedura di controllo
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
fase formale della procedura di controllo
- richiesta di informazioni, ispezioni, audizioni delle imprese interessate
- invio comunicazione formale degli addebiti (motivi per cui si ritiene la
concentrazione incompatibile con il mercato
- le parti possono presentare osservazioni …
La fase formale di esame deve concludersi entro il termine massimo di 90
giorni lavorativi …. con una decisione della Commissione
48
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
decisione della Commissione
a)la concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza
Decisione della Commissione: la concentrazione è compatibile con il
mercato interno (possono essere fissate condizioni e obblighi particolari; le
parti possono assumere impegni)
b) la concentrazione ostacola in modo significativo la concorrenza (n.b. criterio
della riduzione sostanziale della concorrenza)
Decisione della Commissione: la concentrazione è incompatibile con il
mercato interno (+ possibile adozione misure provvisorie, e irrogazione
ammende (fino al 10% del fatturato totale dalle imprese interessate)
[N.b. le parti, o terzi, possono proporre ricorso per annullamento o in carenza +
eventuale azione di responsabilità extracontrattuale avverso la decisione dinanzi la
Corte di giustizia]
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni – sintesi.
notifica preventiva della concentrazione alla Commissione da parte delle
imprese interessate
fase di controllo informale :
La concentrazione non ha dimensione comunitaria: chiusura procedimento
La concentrazione ha dimensione comunitaria:
-->… ma non solleva dubbi di compatibilità con il mercato …
(chiusura procedimento) – decisione = compatibile
-->… solleva dubbi di compatibilità con il mercato …
fase di controllo formale
--> la concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza
nel mercato comune : decisione di COMPATIBILITA’
--> la concentrazione ostacola in modo significativo la concorrenza nel
mercato comune : decisione di INCOMPATIBILITA’
49
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
CASI
Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines
24 giugno 2010
la Commissione riceve la notifica di un’operazione di
concentrazione (acquisizione del controllo congiunto di una
serie di imprese greche operanti nel settore del trasporto
aereo (Aegean Airlines, Olympic Air SA, ecc.), da parte di 3
imprese greche di investimento
1 luglio 2010
pubblicazione dell’avviso di notifica preventiva (serie C della
Gazzetta ufficiale)
--> inizia la fase di controllo informale
avvio delle indagini: “market investigation” , acquisizione di
informazioni, documenti, dati di mercato ecc..
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
CASI
Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines
Al termine della fase di esame informale (25 gg.) …
30 luglio 2010
la Commissione ritiene che la concentrazione rientri nel
campo di applicazione del regolamento concentrazioni:
--> la concentrazione ha “dimensione comunitaria”
--> … e “suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua
compatibilità con il mercato comune”
30 luglio 2010
decisione della Commissione:
--> Inizia la fase di controllo formale
50
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
CASI
Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines
20 ottobre 2010
Invio comunicazione delle obiezioni (ragioni per cui la
Commissione ritiene che la concentrazione possa ostacolare la
concorrenza)
18 novembre 2010 proposizione di IMPEGNI delle parti “notificanti” per rendere
la concentrazione compatibile con il mercato comune
26 gennaio 2011
Decisione della Commissione
--> la concentrazione è incompatibile con il mercato comune
-->la concentrazione è suscettibile di ostacolare in maniera
significativa l’effettiva concorrenza nel mercato o in una
parte rilevante della stessa …”
Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)
Procedura di controllo sulle concentrazioni
CASI
Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines
secondo la Commissione ….
la concentrazione si sarebbe tradotta in una situazione di “quasi-monopolio” nel
trasporto aereo in Grecia … le due compagnie aeree assieme sarebbero arrivate a
detenere il 90 % del mercato del trasporto aereo in Grecia …
…. con la conseguenza di un aumento delle tariffe per i passeggeri e un
abbassamento del livello di qualità nei servizi offerti
…… difficoltà di ingresso nel mercato greco di un’altra compagnia di dimensioni tali
da poter concorrere con la società nascente dalla concentrazione
L’operazione di concentrazione era suscettibile di provocare una riduzione
sostanziale della concorrenza
51
Disciplina imprese pubbliche
In virtù del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE)
gli Stati membri hanno l’obbligo di non adottare o mantenere in vigore misure
che possano rendere inefficaci le regole di concorrenza applicabile alle imprese
gli Stati NON possono adottare misure che pregiudicano l’effetto utile delle
norme sulla concorrenza rivolte alle imprese
(es. misure che permettono di aggirare i divieti ex 101 e 102 TFUE)
In virtù del principio generale della concorrenza libera e non falsata (protocollo
n. 27 allegato al Trattato di Lisbona)
gli Stati devono agire nel rispetto di un’economia di mercato aperta alla libera
concorrenza …
Disciplina imprese pubbliche
art. 345 TFUE :"i trattati lasciano del tutto impregiudicato iregime di proprietà
esistente negli Stati membri“
Neutralità dei Trattati in materia di proprietà: le imprese, indipendentemente
dalla natura pubblica o privata, sono soggette alle regole del TFUE, in
particolare artt. 101 e 102
In questo quadro …
Normativa specifica che disciplina le ipotesi di intervento diretto degli Stati sulla
vicenda di imprese pubbliche (art. 106 TFUE)
Obiettivi:
impedire che l’intervento pubblico nell’economia determini violazioni
delle norme del Trattato L’intervento pubblico nell’economia non è
precluso, ma non deve contrastare con le disposizioni del trattato
Mantenere un equilibrio tra libertà e autonomia degli Stati nelle scelte di
politica economica-industriale e regime UE del mercato interno e della
concorrenza
52
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 1, TFUE:
“Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura
contraria alle norme dei trattati, specialmente quelle contemplate dagli articoli 18
e da 101 a 109 inclusi”.
(art. 18 TFUE = divieto di discriminazione in base alla nazionalità)
(artt. 101-109 TFUE = norme in materia di concorrenza)
E’ previsto un obbligo speciale a carico degli Stati rispetto all’attività di imprese
pubbliche ….
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 1, TFUE
• Imprese pubbliche:
"ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di
partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina“.
(direttiva 80/723/CEE)
Alle imprese pubbliche sono assimilate le ….
• imprese titolari di diritti speciali o esclusivi:
“imprese anche private cui lo Stato attribuisce il diritto esclusivo di esercitare
una certa attività”
(sent. Inter-Huiles, causa 172/82, e Bodson, causa 30/87)
53
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 1, TFUE
l’attribuzione di diritti speciali/esclusivi porta l’impresa ad avere una posizione
dominante sul mercato ….
… non è vietato, di norma, attribuire ad un’impresa il diritto esclusivo allo
svolgimento di una certa attività ….
…. è vietato attribuire un diritto esclusivo …
"quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti
esclusivi, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante”
(sent. Raso, 12 febbraio 1998, causa C-163/96)
violazione art. 106, par. 1, TFUE
… quando lo Stato induca l’impresa pubblica ad utilizzare i diritti esclusivi
in modo abusivo (violazione del Trattato) -->
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 1, TFUE
Portata dell’obbligo a carico degli Stati:
“… non emanare o mantenere misure contrarie alle norme dei Trattati …”
L'art. 106,par. 1, crea obblighi precisi ed incondizionati a carico degli Stati
membri ….
norma che produce effetti diretti : invocabile in giudizio dagli interessati.
Nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese titolari di diritti
esclusivi gli interessati potranno far valere le norme del TFUE dotate di
efficacia diretta, così come nel caso di qualsiasi altra impresa
(sent. Merci Convenzionali, 10 dicembre 1991, causa C-179/90)
54
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 2, TFUE
“ Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in
particolare alle regole di concorrenza,nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro
affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura
contraria agli interessi dell'unione …”
il favor eventualmente accordato a queste imprese deve conciliarsi con il
regime della concorrenza nell’UE
l’esistenza di un monopolio o di un regime di diritti esclusivi di per sé non
è contraria ai Trattati .. … si tratta di scelte di politica economica e sociale
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 2, TFUE
Scopo = limitare la sottoposizione di tali imprese alle regole di concorrenza
previste nei trattati, consentendola soltanto qualora ciò non impedisca
l'espletamento della missione di interesse economico generale loro
affidata.
L'art. 106, par. 2, mira infatti "a contemperare l'interesse degli Stati membri ad
utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, quali strumenti
di politica economica o fiscale, con l'interesse della Comunità all'osservanza delle
regole di concorrenza e al mantenimento dell'unità del mercato comune"
(sent. 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commiss. C. Paesi Bassi)
•
deroga alle norme dei trattati
interpretazione restrittiva
•
onere della prova agli Stati (l’applicazione delle regole di concorrenza
impedisce svolgimento attività di interesse economico generale)
55
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 2, TFUE
servizi di interesse economico generale (SIEG):
servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale,
gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio
pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in
particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti,
i servizi postali, l'energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si estende
anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio
pubblico."
Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale (COM(2003)270
def.) e Comunicazione I servizi di interesse generale in Europa,2001
Esempi: servizio postale, servizio televisivo, fornitura energia elettrica sul territorio
nazionale, servizio ormeggio navi, ecc.
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 2, TFUE
Gestione di servizi di interesse economico generale spesso mediante concessione
di un diritto di esclusiva ad un'unica impresa (pubblica o privata).
--> applicazione congiunta dell’art. 106, parr. 1 e 2:
la concessione di diritti speciali ed esclusivi è lecita: rispetto ad imprese che
effettivamente svolgono un ruolo di interesse generale o sevizio pubblico e se
limitazioni alla concorrenza sono strettamente funzionali al perseguimento
dell’interesse pubblico
impresa “incaricata” di svolgere servizi di interesse economico generale :
Per incarico, si intende "un atto della pubblica autorità", ma non è necessario che
si tratti di un "atto legislativo o regolamentare", potendo bastare anche un
prowedimento di concessione
56
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 3, TFUE
Potere di controllo della Commissione
“La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo
rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri opportune direttive o decisioni”.
La Commissione ha un autonomo potere di decisione:
• accertamento e dichiarazione dell’incompatibilità di una normativa statale e
indicazione eventuale mezzi per eliminare la violazione
valutazione caso per caso, della singola fattispecie
• possibilità di impugnazione di tali atti mediante ricorso per annullamento ex
263 TFUE
Disciplina imprese pubbliche
Art. 106, par. 3, TFUE
Potere di controllo della Commissione
La Commissione può per anche aprire una procedura di infrazione ex art. 258
TFUE nei confronti dello Stato inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 106
TFUE
Nel controllare il rispetto delle previsioni di cui all’art. 106, parr. 1 e 2, da parte
degli Stati, in caso di violazione …
la Commissione può:
a) accertare e dichiarare tale violazione (indicando mezzi per rimediarvi) -->
art. 106, par. 3, TFUE
b) avviare una procedura di infrazione --> art. 258, TFUE
--> Scelta discrezionale della Commissione
57
Disciplina imprese pubbliche
CASI
Caso: Poste italiane 2000
In italia, II 6 agosto 1999 è entrato in vigore il d.lgs. 261 del 22 luglio 1999
viene attribuito un diritto esclusivo a Poste Italiane SpA circa lo
svolgimento di una serie di servizi postali
Il 16 maggio 2000, la Commissione avvia un procedimento di infrazione
contro l'Italia per violazione dell'articolo 86 TCE (oggi 106 TFUE) in
combinato disposto con l'articolo 82 TCE (oggi 102 TFUE)
[Lettera di costituzione in mora, invito al governo italiano a trasmettere, entro
due mesi, le misure per porre termine alle infrazioni, oppure le osservazioni … Il
governo italiano aveva presentato le sue osservazioni. Prima di avviare il
procedimento, la Commissione aveva avuto diversi incontri con il governo italiano
e con PI al fine di discutere le problematiche … ]
Il 21 dicembre 2000, però, la Commissione sceglie di adottare una decisione
ex art. 106, par. 3, TFUE (ricorda alternatività con art. 258 TFUE)
Disciplina imprese pubbliche
CASI
Caso: Poste italiane 2000
La Commissione analizza ….
• il contesto normativo (… e ricorda che essa ha discrezionalità nella scelta di
procedere in virtù dell'articolo 86, paragrafo 3, anziché dell'articolo 226)
• il mercato rilevante (sotto il profilo dei prodotti-servizi e sotto il profilo
geografico)
• L’abuso di posizione dominante : l’attribuzione del diritto esclusivo comporta
l'estensione della posizione dominante di Poste Italiane sul mercato … e si
concretizzava in un “abuso” di posizione dominante
• L'effetto sul commercio tra Stati membri : l’abuso era pregiudizievole al
commercio tra Stati
• L’art. 106, par. 2, TFUE: non opera la “deroga” della previsione: dall’applicazione
delle norme sulla concorrenza non deriva per Poste italiane un impedimento allo
svolgimento della sua attività di interesse economico generale
58
Disciplina imprese pubbliche
CASI
Caso: Poste italiane 2000
La Commissione conclude che …
… il d.lgs. 261 del 22 luglio 1999 viola il combinato disposto dell'art. 86, par.1 e
dell'art. 82 TCE (oggi 106 e 102), nella misura in cui riserva all'operatore postale
pubblico, Poste italiane, la fase di recapito a data od ora certe del nuovo servizio di
posta elettronica ibrida (diritto esclusivo)
decisione ex art. 106, par. 3, TFUE: la decisione fa obbligo all'Italia di porre fine
alla violazione eliminando i diritti esclusivi concessi all'operatore pubblico ….
(decisione di accertamento e dichiarativa)
Il governo italiano ha ottemperato a tale obbligo adottando il 18 maggio 2001 una
circolare ministeriale di applicazione della decisione della Commissione.
autorizzazione generale a prestare il servizio in Italia a tutti gli operatori che
garantiscono il giorno e/o l'ora di consegna nell'ambito dei nuovi servizi di posta
elettronica ibrida …
59
Disciplina Aiuti di Stato
Artt. 107-109 TFUE
Obiettivi:
Realizzazione di un regime di concorrenza sana ed efficace nel mercato
(“workable competition”) … sempre nel quadro della realizzazione del
mercato interno
Evitare che il sostegno finanziario pubblico porti ad alterazioni della
concorrenza tra le imprese all’interno del mercato comune
… possibile contrasto con il regime di libero scambio e … facilitazione delle
esportazioni delle imprese nazionali --> difficoltà per attività di imprese di
altri Stati membri
Ricerca di un equilibrio tra libertà e autonomia degli Stati nelle scelte di
politica economica-industriale e rispetto della disciplina UE del mercato
interno e della concorrenza
Disciplina Aiuti di Stato
Artt. 107-109 TFUE
PRINCIPIO dell’INCOMPATIBILITÀ con il mercato comune degli aiuti di Stato
DIVIETO di erogare aiuti di Stato (salvo espresse deroghe)
art. 107, par. 1, TFUE
“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”
60
Disciplina Aiuti di Stato
art. 107, par. 1, TFUE
Nozione di AIUTO
Perché l'art. 107, par. 1, sia applicabile, la misura in esame deve caratterizzarsi per
i seguenti elementi:
1) finanziamento di origine pubblica
2) conferimento di un vantaggio per i beneficiari
3) pregiudizio agli scambi tra Stati
4) pregiudizio-alterazione concorrenza
Al fine di qualificare come aiuto una misura statale …..
Sono irrilevanti i motivi o gli scopi che hanno indotto la Stato membro ad
adottarla sono ininfluenti
Sono rilevanti gli effetti che la stessa produce sulla concorrenza e sugli scambi
tra gli Stati membri
Disciplina Aiuti di Stato
Nozione di AIUTO
"la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato presuppone che
sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda l'art. 87, n. I,
CE [ora art. 107, par. 1, TFUE]
In primo luogo, (1) deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato
mediante risorse statali, in secondo luogo, (2) tale intervento deve poter incidere
sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, (3) deve concedere un vantaggio
al suo beneficiario e, in quarto luogo, (4) deve falsare o minacciare di falsare la
concorrenza"
Sent. Pres. Consiglio c. Reg. Sardegna, 17 novembre 2009, causa C-169/08
sent. Enirisorse, 23 marzo 2006, causa C-237/04,
Sent. Altmark , 24 luglio 2003, causa C-280/00
61
Disciplina Aiuti di Stato
Nozione di AIUTO
--> Principio dell’irrilevanza dei motivi perseguiti attraverso l’aiuto statale
“Risulta da una giurisprudenza costante che l'art. 107, n. 1, non distingue gli
interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione
dei loro effetti [...]”
“La Corte ha più volte dichiarato che lo scopo degli interventi statali non è
sufficiente a sottrarli alla qualificazione come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107
TFUE. Infatti, tale articolo non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi
degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti”
sent. 3M Italia Spa., 29 marzo 2012, C-417/10
sent. British Aggregates, 22 dicembre 2008, C-487/06 P
Disciplina Aiuti di Stato
Nozione di AIUTO
4 criteri cumulativi 1) finanziamento di origine pubblica
2) conferimento di un vantaggio per i beneficiari
3) pregiudizio agli scambi tra Stati
4) pregiudizio-alterazione concorrenza
+ principio irrilevanza motivi
Un aiuto di Stato può essere definito come …..
vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un’impresa attraverso un
intervento pubblico e che in assenza di tale intervento non si sarebbe realizzato
Ricomprende tutte le misure che abbiano l’effetto di attribuire “artificialmente” un
vantaggio a determinate imprese, con una conseguente alterazione della
concorrenza (e un pregiudizio per gli scambi tra Stati)
62
Disciplina Aiuti di Stato
Nozione di AIUTO
1) finanziamento di origine pubblica
Art. 107, par. 1, menziona due diverse ipotesi:
a) Aiuti concessi “dagli Stati membri“
b) aiuti concessi "mediante risorse statali".
è ricompresa nella nozione di aiuto non solo un vantaggio di tipo economico
direttamente concesso dagli Stati, ma anche un vantaggio concesso da enti
pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati“
E’ aiuto anche una misura concessa da:
- autorità pubblica non statale, come, ad es: gli enti pubblici territoriali
- enti pubblici economici o le società controllate dallo Stato
Disciplina Aiuti di Stato
Sent. Alfa Romeo I, causa C-305/89
Aiuto concesso mediante risorse statali
Caso: conferimento di capitali in favore dell’Alfa Romeo da parte dell’IRI (ente
pubblico) tramite Finmeccanica ….
Secondo la Commissione, gli aiuti erano stati erogati attraverso risorse statali
(fondi statali messi a disposizione di IRI). La Commissione aveva aperto una
procedura di controllo e aveva ritenuto che si trattasse di “aiuti di Stato”,
incompatibili con il mercato comune – la decisione è impugnata dall’Italia.
Secondo la Corte …
“IRI e la Finmeccanica operano sostanzialmente sotto il controllo dello Stato; anche
se i mezzi finanziari assegnati all'IRI o alla Finmeccanica non fossero stati
specificamente destinati ai conferimenti di capitali controversi, detti conferimenti
sono stati effettuati mediante fondi pubblici destinati a interventi economici”.
63
Disciplina aiuti di Stato
Nozione di AIUTO
2) Vantaggio economico per le imprese beneficiarie
Forma:
a) trasferimento materiale di risorse finanziarie dal bilancio dell'ente pubblico
erogatore: sovvenzioni dirette (concessione prestiti o garanzie, partecipazioni
Stato o enti pubblici in imprese private)
b) erogazione di risorse pubbliche non destinate direttamente ai beneficiari stessi,
ma ai loro clienti, con un vantaggio indiretto ai beneficiari: aiuti indiretti (es:
contributo previsto dal legislatore italiano per acquisto/noleggio di decoder per
il digitale terrestre)
c) agevolazioni fiscali attraverso cui l’autorità pubblica “rinuncia ad un introito”
(esoneri o di riduzioni di imposte, tasse, oppure contributi concessi a imprese
nazionali)
Disciplina aiuti di Stato
sentenza Seydaland, 16 dicembre2010, causa C-239/09
Caso: La Seydaland è una società che opera nel settore dell’industria agricola. La
BVVG è una società interamente controllata da ente pubblico tedesco incaricato
della privatizzazione dei terreni agricoli e silvicoli. Contratto BVVG -Seydaland con
oggetto vendita terreni per uso agricolo. Controversia davanti al giudice
nazionale, che opera rinvio pregiudiziale di interpretazione alla CGUE.
“in linea di principio, non può escludersi che una vendita di terreni pubblici a un
prezzo inferiore a quello di mercato possa costituire un aiuto di Stato …”
"la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive, come
sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese, ma
anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul
bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso
stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti"
64
Disciplina aiuti di Stato
Sent. Mediaset SpA c. Commissione, 15 giugno 2010, T-177/07
- aiuti indiretti Caso: contributo previsto dal legislatore italiano per l’acquisto digitale terrestre
“Una misura consistente in un contributo pubblico riconosciuto a ciascun utente
del servizio di radiodiffusione che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a
consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore
di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre costituisce un
vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE [art. 107 TFUE] riconosciuto alle emittenti
digitali terrestri ed agli operatori via cavo rispetto alle emittenti satellitari”.
“Infatti, qualora il beneficio di una simile misura sia subordinato al
soddisfacimento di una serie di condizioni cumulative, tra le quali l’acquisto o il
noleggio di un apparecchio che consenta la ricezione di segnali televisivi digitali
terrestri, essa non può evidentemente operare a beneficio di un consumatore che
decide di acquistare o noleggiare un apparecchio che consenta esclusivamente la
ricezione di segnali televisivi digitali satellitari …”
Disciplina aiuti di Stato
Sent. Mediaset SpA c. Commissione, 15 giugno 2010, T-177/07
“Occorre considerare che una simile misura di aiuto, da un lato, incita i
consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limitando
al tempo stesso i costi che le emittenti televisive digitali terrestri avrebbero
dovuto sopportare e, dall’altro, consente alle emittenti medesime di consolidare,
rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione sul mercato, in termini di immagine
di marchio e di fidelizzazione della clientela.
Il fatto che una tale misura risulti molto vantaggiosa per i consumatori in quanto
riduce il prezzo dei decoder più sofisticati a livello del prezzo dei decoder di base
non incide in alcun modo sul fatto che la stessa costituisce parimenti un vantaggio
per le emittenti terrestri e per gli operatori via cavo.
Le emittenti satellitari si troverebbero (…) in una posizione meno vantaggiosa
rispetto alle emittenti terrestri e agli operatori via cavo, in quanto questi ultimi
non dovrebbero ripercuotere alcun costo supplementare sul prezzo di vendita dei
decoder presso i consumatori beneficiari della misura di cui trattasi”.
65
Disciplina aiuti di Stato
Criterio del “normale (o saggio) investitore privato”
--> Si considera il comportamento che sarebbe tenuto da un investitore privato
in situazione di normali condizioni di economia di mercato
--> L’apporto/conferimento pubblico è considerato incompatibile con il
mercato interno (aiuto di stato), perché in grado di alterare la concorrenza, se, in
circostanze analoghe, un investitore privato operante in normali condizioni di
mercato non avrebbe effettuato un simile conferimento
In origine: applicato a casi di partecipazione pubblica nel capitale di imprese
private. Operazioni cge dissimulano un aiuto se avvengono in condizioni tali che
privati operatori non le avrebbero effettuate
Poi applicato anche a casi di prestiti a tassi agevolati, agevolazioni fiscali, ecc.)
Oggi, criterio generale per stabilire se c’è Aiuto di stato = vietato ex art. 107.1
TFUE (per valutare la compatibilità con il mercato interno di un operazioni di
intervento pubblico con cui si conferisca un vantaggio economico a imprese)
Disciplina aiuti di Stato
Criterio del “normale (o saggio) investitore privato”
CASO: aiuto concesso dalla Francia a impresa Scott SA
Vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica francese all’impresa Scott
SA - Aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale
Procedura di controllo della Commissione - Decisione 2002/14/CE
La Commissione ritiene che la vendita di un terreno pubblico non configuri un
vantaggio selettivo soggetto al disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, se anche un
operatore privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, a prescindere
da qualsiasi considerazione di natura sociale o di politica regionale o settoriale,
avrebbe investito in tale terreno e successivamente rivenduto l'appezzamento allo
stesso prezzo di quello chiesto dagli enti locali
Dall'accordo concluso tra gli enti territoriali e Scott risulta che …
66
Disciplina aiuti di Stato
… gli enti sapevano che le operazioni di assetto del terreno e la costruzione (…)
sarebbero costate 80 milioni di FRF e che Scott avrebbe versato 31 milioni di FRF
per l'acquisto dell'appezzamento.
Per contro, essi si impegnavano a sistemare i terreni privi di infrastrutture, per un
importo massimo di 80 milioni di FRF …
… gli enti sapevano, all'epoca della conclusione del contratto con Scott, che la
perdita si sarebbe elevata ad almeno 60 milioni di FRF ….
Pertanto, è indubbio che la messa a disposizione di risorse pubbliche non ha altre
spiegazioni plausibili se non la concessione di un aiuto di Stato.
è opportuno ricordare che un investitore privato cerca non solo di ottenere
il massimo profitto ma anche di limitare le proprie perdite.
Disciplina aiuti di Stato
“Non c'erano quindi ragioni obiettive o di buonafede per le quali gli enti potessero
ritenere che il loro investimento … avrebbe dato un tasso di rendimento
adeguato grazie al prezzo pagato da Scott per tale sito”
Il prezzo preferenziale a cui gli enti hanno venduto il sito in questione a Scott
deve pertanto essere considerato un vantaggio per tale impresa.
Scott SA opera ricorso per annullamento decisione dinanzi al Tribunale UE …
Sent. Scott SA c. Commissione, T-366/00
Secondo il Tribunale…
“Nell’ambito della stima del valore di un aiuto sotto forma di vendita di un terreno
a un prezzo assertivamente preferenziale, l’applicazione del principio
dell’investitore privato operante in economia di mercato comporta la stima del
prezzo di vendita che si sarebbe ottenuto all’epoca in condizioni normali di
mercato.”
67
Disciplina aiuti di Stato
Secondo il Tribunale: la Commissione aveva errato nel compiere tale stima, in
particolare non adempiendo al suo obbligo di diligenza,
e ha disposto così l’annullamento della decisione della Commissione.
La Commissione impugna la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia
Sent. Commissione c. Scott SA, 2 settembre 2010, C-290/07
La Corte di giustizia ricorda che …
“Per verificare se la vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica ad un
soggetto privato costituisca un aiuto di Stato, occorre che la Commissione applichi
il criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato, al fine di
determinare se il prezzo pagato dal presunto beneficiario dell’aiuto corrisponda
al prezzo che un investitore privato, che agisce in normali condizioni di
concorrenza, avrebbe potuto fissare”
Disciplina aiuti di Stato
sent. Commissione c. Scott SA, 2 settembre 2010, C-290/07
E che …
in generale, l’uso di tale criterio implica una valutazione economica complessa da
parte della Commissione; il controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle
valutazioni economiche complesse condotte dalla Commissione è un controllo
ristretto.
La Corte di giustizia procede a tale controllo e conclude che …
il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando che, alla luce degli
elementi di prova di cui disponeva quando ha adottato la decisione contestata, la
Commissione non aveva adempiuto il suo obbligo di diligenza ….
--> annullamento sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, causa T-366/00,
Scott/Commissione e rinvio della causa al Tribunale
68
Disciplina aiuti di Stato
Nozione di AIUTO
2) Vantaggio economico per le imprese beneficiarie
Beneficiario:
si deve trattare di un’impresa, cioè qualsiasi entità che eserciti un’attività
economicamente rilevante sul mercato
Il beneficiario deve essere ben individuato:
L'art. 107, par. 1, considera incompatibili con il mercato interno gli aiuti
che favoriscono "talune imprese o talune produzioni".
Criterio della selettività
Disciplina aiuti di Stato
Criterio della selettività
Affinché si possa configurare un aiuto di stato (vietato ex art. 107 TFUE) la misura
deve avere indirizzato a "talune imprese o talune produzioni” (misura selettiva)
Non sono considerate selettive le misure di carattere generale, cioè le misure
che favoriscano lo sviluppo delle attività economiche in generale (es: riduzione
generalizzata delle tasse o dei contributi sociali o previdenziali a carico delle
imprese, aiuti alla ricerca o all'occupazione). Perché scelte di politica economica:
competenza Stati
Eccezioni – casi particolari (…giurisprudenza)
69
Disciplina aiuti di Stato
Criterio della selettività
Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013
Caso
Contratto tra lo Stato ungherese e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo
alle tasse minerarie sull’estrazione di idrocarburi, cui si accompagna un’apposita
modifica della c.d. “legge mineraria” nazionale
Nel novembre 2007, la Commissione riceve una denuncia in merito alla
compatibilità delle suddette misure con il mercato interno.
… Procedura di controllo …
La Commissione è dell’avviso che il contratto, unitamente alla legge mineraria
emendata, conferisca un indebito vantaggio alla ricorrente. La misura soddisfaceva
i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE = aiuto di Stato, e niente indicava che esso
avrebbe potuto essere compatibile con il mercato comune
decisione 2011/88/UE --> misura adottata dall’Ungheria = aiuto di stato
Disciplina aiuti di Stato
Criterio della selettività
Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013
“Riguardo al carattere selettivo della misura d’aiuto, occorre osservare che
l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali secondo le
cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti (…).
Ne consegue che l’applicazione di tale disposizione impone unicamente di
determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia
tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre, le quali si
trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo
perseguito dal detto regime.
In caso affermativo, la misura di aiuto soddisfa il presupposto della selettività, che
è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato prevista dalla suddetta
disposizione….”
70
Disciplina aiuti di Stato
Criterio della selettività
Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013
“una combinazione di elementi quale quella rilevata dalla Commissione nella
decisione impugnata può essere qualificata come aiuto di Stato quando i termini
del contratto concluso sono stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più
operatori e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata
generale e applicabili a qualsiasi operatore.
A tal riguardo va osservato che la circostanza secondo la quale soltanto un
operatore ha concluso un contratto di tale genere non è sufficiente a dimostrare il
carattere selettivo di quest’ultimo, dal momento che una siffatta circostanza può
essere dovuta in particolare alla mancanza di interesse da parte di qualsiasi altro
operatore”.
Disciplina aiuti di Stato
Criterio della selettività
Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013
“Nella decisione impugnata, la Commissione si è limitata a constatare che la
ricorrente era l’unica impresa ad avere, effettivamente, concluso un contratto di
proroga nel settore degli idrocarburi…. ma i criteri fissati dalla legge mineraria per
la conclusione di un contratto di proroga sono oggettivi e applicabili a qualsiasi
operatore potenzialmente interessato che li soddisfi…
Tenuto conto …
- dell’assenza di selettività che caratterizza il quadro giuridico che disciplina la
conclusione dei contratti di proroga
- e dell’assenza di qualsivoglia indizio del fatto che tali autorità avrebbero
riservato un trattamento favorevole alla ricorrente rispetto a qualsiasi altra
impresa che si trovasse in una situazione analoga
--> non può ritenersi dimostrato il carattere selettivo della misura in questione
71
Disciplina aiuti di Stato
Criterio della selettività
Casi particolari:
• una misura di carattere generale può essere considerata selettiva … “qualora
il suo godimento da parte delle imprese sia subordinato a decisione
discrezionale dell'autorità pubblica”
la normativa italiana che prevedeva per le grandi imprese in crisi la sottrazione
alla procedura ordinaria di fallimento e la sottoposizione alla procedura speciale
di amministrazione straordinaria --> caratterizzata da discrezionalità del
Ministro dell'Industria di autorizzare il proseguimento dell'attività dell'impresa
insolvente.
--> Quindi si trattava di una misura che costituisce aiuto selettivo
(v. sent. Piaggio, 17 giugno 1999, causa C-295/97)
Disciplina aiuti di Stato
Criterio della selettività
Casi particolari:
• una misura normalmente selettiva (che costituisce un vantaggio per un
determinato beneficiario) può non essere considerata tale nel caso di specie
“se giustificata dalla natura del sistema nel quale si Inserisce”
regime fiscale di favore che il legislatore italiano riserva alle società cooperative
rispetto alle altre società per quanto riguarda l'imposta sui redditi.
Le cooperative hanno specifiche caratteristiche e che, in via di principio, esse
non si trovano in una situazione non assimilabile a quella delle società
commerciali .. Alla luce di ciò, bisogna verificare se esenzioni fiscali come
quelle oggetto delle cause principali siano giustificate dalla natura o dalla
struttura generale del sistema nel quale si inseriscono
(valutazione che spetta al giudice del rinvio …)
Sent. Paint Graphos, 8 sett. 2011, cause C-78/08 e C-80/08
72
Disciplina aiuti di Stato
Considerando il profilo del beneficiario..
Si può distinguere tra:
•
aiuti individuali concessi a singole imprese, che vengono individuate nello
stesso atto istitutivo dell'aiuto.
•
regimi di aiuti non comportano essi stessi l'erogazione di aiuti a singole
imprese ma sono costituiti da atti di portata generale che autorizzano la
successiva adozione di provvedimenti individuali di erogazione, o
consentono alle imprese interessate di avvalersi senz'altro dei
provvedimenti di favore (es: concessione di agevolazioni fiscali).
(l’aiuto deriva indirettamente alla singola impresa dall’applicazione di atti di
portata generale)
Disciplina aiuti di Stato
Nozione di AIUTO
3-4) Pregiudizio per il commercio tra Stati e la concorrenza
Ai sensi dell'art. 107, par. 1, sono incompatibili con i trattati solo gli aiuti che
"incidano sugli scambi tra Stati membri" e "falsino o minaccino di falsare la
concorrenza”
Tale elemento sussiste laddove:
a) l'aiuto provochi il rafforzamento della posizione dell'impresa beneficiaria
rispetto ai suoi concorrenti, nel senso che le eviti o riduca costi che i concorrenti
devono sopportare
b) l'impresa operi in un mercato aperto agli scambi tra Stati membri, nel senso che
su tale mercato sono presenti imprese di più Stati.
73
Disciplina aiuti di Stato
3-4) Pregiudizio per il commercio tra Stati e la concorrenza
Criterio de minimis
Anche nel settore degli aiuti pubblici alle imprese è richiesto che il pregiudizio
alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri sia sensibile
Gli aiuti che NON hanno un impatto SENSIBILE sugli scambi e sulla concorrenza
non ricadono nel divieto di cui all’art. 107 TFUE (aiuti “de minimis”)
aiuti de minimis: gli aiuti che non superino, per impresa, un importo complessivo
di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (nel caso di un’impresa attiva nel
settore del trasporto su strada, detto valore non deve superare i 100.000 euro per
il medesimo lasso temporale. Per i settori della pesca e della produzione di
prodotti agricoli, queste soglie si abbassano rispettivamente a 30.000 euro ed a
7.500 euro)
v. Reg. 1998/2006, relativo all’applicazione artt. 107 e 108 TFUE ad aiuti di
importanza minore
Disciplina aiuti di Stato
Art. 107, par. 2, TFUE
Aiuti automaticamente compatibili
Deroghe (ex lege) al principio di incompatibilità:
a) "gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti";
b) "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da
altri eventi eccezionali";
c) "gli aiuti connessi all'economia di determinate regioni
della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici
provocati da tale divisione". (n.b. prevista possibilità di abrogare tale lettera)
74
Disciplina aiuti di Stato
Art. 107, par. 3, TFUE
Aiuti esentabili
Deroghe applicabili su valutazione discrezionale di Commissione o Consiglio
a) Aiuti per lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
normalmente basso.
b) Aiuti per la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o per
rimediare a un grave turbamento dell’economia in uno Stato
c) Aiuti per lo sviluppo di talune attività o talune regioni, purché non alterino
le condizioni degli scambi …
d) Aiuti destinati alla cultura e alla conservazione dei beni culturali, sempre
che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
e) Categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, su proposta
della Commissione [v. art. 109, TFUE] -->
Disciplina aiuti di Stato
-->
Sulla base giuridica dell’art. 109 TFUE (allora art. 94 TCEE), è stato adottato il
• Regolamento del Consiglio n. 994/98 = attuazione artt. 92 e 93 TCE (107 e 108
TFUE) a determinate categorie di aiuti di stato
= possibilità della Commissione di adottare regolamenti con cui si dichiarino
compatibili con il mercato comune determinate categorie di aiuti
Sulla base delle previsioni del reg. n. 994/98, è stato adottato il
• Regolamento della Commissione n. 800/2008 (c.d. regolamento di esenzione)
= compatibilità con il mercato di alcune categorie di aiuti (es: a carattere
sociale, alle piccole e medie imprese (PMI), a finalità regionale, a favore
dell’ambiente, all’imprenditorialità femminile, alla ricerca, allo sviluppo ecc.)
ESENZIONI PER CATEGORIA
75
Disciplina aiuti di Stato
ulteriori categorie di aiuti compatibili determinati dalla Commissione (in
base a regolamenti e atti di soft law – comunicazioni)
• aiuti orizzontali: sono rivolti a favorire obiettivi di specifico interesse
dell'Unione e si applicano senza distinzione a tutte le regioni e i settori
• aiuti alle banche nella crisi finanziaria
• aiuti settoriali, volti favorire sviluppo di particolari settori- attività
(es: settore dei trasporti, settore agricoltura e pesca)
• Aiuti al settore dei servizi pubblici e d’interesse economico generale ed
altre forme di aiuti
Ulteriore deroga: art. 108, par. 2, TFUE (3° capov.)
possibilità del Consiglio di decidere che un aiuto è da considerarsi
COMPATIBILE (in deroga al principio di incompatibilità)
Disciplina aiuti di Stato
… La prassi della Commissione ha elaborato veri e propri criteri di compatibilità,
che sovrintendono l’eventuale concessione di deroghe:
Principio della contropartita: la valutazione va effettuata bilanciando
l’interesse europeo e l’interesse nazionale
l’aiuto può considerarsi compatibile quando non sia possibile
diversamente realizzare l’obiettivo d’interesse comune in funzione del
quale è stabilita la deroga (es: aiuto per nuovi investimenti solo se l’impresa
non avrebbe potuto realizzare tali investimenti con i propri mezzi)
Principio della trasparenza: la valutazione deve essere effettuata alla luce
di tutti gli elementi dell’aiuto (consistenza prevista, obiettivo prefigurato,
forma utilizzata, ragioni derogatorie ecc..); obbligo di completa
informazione a carico degli Stati.
Essi costituiscono, dunque, più in generale, principi per la valutazione della
compatibilità di un aiuto con il mercato comune …
76
Disciplina aiuti di Stato
Il compito di applicare la disciplina dettata dal Trattato in materia di aiuti pubblici
alle imprese, ed effettuare il controllo sulla loro compatibilità con il mercato
interno, spetta:
a) principalmente alla Commissione
b) in via secondaria ai giudici nazionali (ma con margini di intervento meno
ampi di quelli previsti per gli artt. 101 e 102, in forza del koro effetto
diretto)
La procedura per l’applicazione ai precetti contenuti nei vari paragrafi dell'art. 107
è sommariamente delineata nell'articolo 108 TFUE.
Ai fini della sua attuazione è stato adottato il reg. 659/99 del Consiglio (e in sua
attuazione il reg. 794/2004 Commissione)
Disciplina aiuti di Stato
Art. 108 TFUE
Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato
par. 1 e par. 2: controllo su AIUTI ESISTENTI
par. 3: controllo su AIUTI NUOVI
• L'art. 108 TFUE prevede due distinte procedure, a seconda che di tratti di aiuti
esistenti o di aiuti nuovi.
La disciplina contenuta nell'art. 108 è disegnata principalmente per gli aiuti
esistenti (parr. 1 e 2); la procedura per la seconda ipotesi è disciplinata solo
quanto alla fase iniziale (par. 3), mentre per il resto ci si limita a far rinvio alla
procedura per gli aiuti esistenti.
• La disciplina della procedura di controllo sugli aiuti di Stato delineata nell’art.
108 TFUE trova poi una più dettagliata disciplina nelle previsioni del
regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio
77
Disciplina aiuti di Stato
Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato
Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE
“1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le
loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure
che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine
stabilito la Commissione o qualsiasi altro stato interessato può adire direttamente
la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259 …
Disciplina aiuti di Stato
Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato
Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE
“A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità,
può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni
dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al
riguardo
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della
richiesta, la Commissione delibera”
78
Disciplina aiuti di Stato
Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato
Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE – Aiuti esistenti
a) aiuti esistenti : istituiti anteriormente all'entrata in vigore del Trattato CE o
all’atto di adesione alla CE/UE, o regimi di aiuti istituiti o modificati dopo
l’entrata in vigore del Trattato ritualmente oggetto di verifica e dichiarati
compatibili da parte della Commissione
"esame permanente" (monitoraggio) ad opera della Commissione. Se ci sono
“seri dubbi” quanto alla compatibilità … procedura d'indagine formale:
a) intimazione agli interessati per osservazioni;
b) decisione: ordine allo Stato interessato di sopprimere o modificare l'aiuto nel
termine da essa fissato;
c) se lo Stato membro non si conforma : ricorso diretto alla Corte di giustizia,
(no fase pre-contenziosa prevista art. 258 TFUE)
Disciplina aiuti di Stato
Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato
Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi
b) aiuti nuovi : tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti che non sono da
considerarsi aiuti esistenti
- OBBLIGO di NOTIFICA
Gli Stati devono informare la Commissione del progetto di aiuto o di modifica
dello stesso
- OBBLIGO di STANDSTILL (o clausola sospensiva)
Gli Stati non devono dare corso al progetto di aiuto e erogarlo prima che esso
sia stato dichiarato compatibile dalla Commissione
--> divieto di erogazione dell’aiuto prima che il controllo sia concluso
(n.b. l’aiuto già esistente può invece continuare ad essere erogato durante
l’espletamento della procedura di controllo)
79
Disciplina aiuti di Stato
Art. 108 TFUE
Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato
Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi
“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. (Notifica)
Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal
paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle
misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”
(Standstill)
L’art. 108, par. 3, TFUE è norma provvista di effetto diretto:
disposizione idonea a creare direttamente diritti ed obblighi in capo ai singoli,
che possono farli valere dinanzi alle autorità dei propri ordinamenti interni (singoli
pregiudicati dall’erogazione dell’aiuto, in particolare, i concorrenti dell’impresa)
Disciplina aiuti di Stato
Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi
Se uno Stato membro dà attuazione a una misura di aiuto (a) in assenza di notifica
o (b) previa notifica, ma prima della conclusione della procedura di controllo della
Commissione, l’aiuto sarà da considerarsi come un aiuto illegittimo (o illegale)
violazione dell’obbligo di notifica e/o dell’obbligo di standstill
=
illegittimità (illegalità) insanabile dell’aiuto
… In virtù dell’effetto diretto spetta al giudice nazionale disporre i rimedi
giurisdizionali previsti dall’ordinamento nazionale per la tutela di situazioni
giuridiche soggettive (di imprese o privati cittadini) che si ritengano lese da un
comportamento anticompetitivo - c.d. private enforcement art. 108, par. 3, TFUE
N.B. L’illegittimità non comporta anche la sua incompatibilità sostanziale con il
mercato comune La Commissione procederà comunque a verificare la compatibilità
dell’aiuto con il mercato interno
80
Disciplina aiuti di Stato
PROCEDURA DI CONTROLLO sugli Aiuti nuovi
1a FASE (indagine preliminare)
•
•
Notifica dell’aiuto “nuovo”…
Esame preliminare e sommario del progetto di aiuto notificato
la Commissione deve esaurire la I fase entro 2 mesi (dalla notifica)
il mancato rispetto del termine comporta che l’aiuto notificato è da
intendersi implicitamente autorizzato
All’esito della I fase, la Commissione adotta una DECISIONE
a) non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata
con il mercato comune decisione di “non sollevare obiezioni” sull’aiuto
(l’aiuto sia manifestamente compatibile con il mercato interno)
c) sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il
mercato comune decisione di avvio procedura di indagine formale
Disciplina aiuti di Stato
PROCEDURA DI CONTROLLO sugli Aiuti nuovi
2a FASE (indagine formale)
Verifica approfondita (trasparenza, garanzie di pubblicità e procedurali - è
garantito il contradditorio delle parti)
Entro 18 mesi
DECISIONE della Commissione
a) l'aiuto è compatibile con il mercato interno (decisione positiva)
- compatibilità subordinata eventualmente al rispetto di determinati
obblighi e condizioni (decisione positiva condizionale)
b) l’aiuto è incompatibile con il mercato interno (decisione negativa)
- di regola la decisione negativa dispone anche l’obbligo di recupero
dell’aiuto già erogato (illegale, per violazione clausola di standstill)
81
Disciplina aiuti di Stato
… Possibilità di identificare aiuti (nuovi) che non devono essere oggetto della
procedura di controllo di cui all’art. 108, par. 3, TFUE …
Regolamenti del Consiglio --> Regolamenti della Commissione
Art. 108, par. 4, TFUE
“La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di
Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che
possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente
articolo”
Art. 109 TFUE
“Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli
107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108,
paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura”
82
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair
Contesto della vicenda
Le infrastrutture dell’aeroporto di Alghero sono di proprietà dello Stato italiano e sono
gestite da Sogeaal
Sogeaal è una società a capitale pubblico (controllata al 100% dallo Stato). Ryanair è una
compagnia aerea low cost che effettua voli da e per l’aeroporto di Alghero dal 2000Gennaio 2002
sottoscritto un protocollo tra Ryanair e l'Assessorato al turismo
della Regione Sardegna che prevede la cooperazione allo scopo di
sviluppare il turismo e l'occupazione nella regione. Il protocollo non
stabilisce alcun sostegno finanziario a favore di Ryanair.
Poco dopo, Ryanair ha firmato un accordo con la società SOGEAAL
SpA con cui questa verso una somma a titolo di “contributo
marketing”
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair
Settembre 2003
Vengono stipulati ulteriori accordi tra Ryanair e Sogeaal per un
periodo di 11 anni allo scopo di ampliare i collegamenti di Ryanair
da e verso l’aeroporto di Alghero. Essi prevedono il versamento di
contributi per l’apertura di rotte aeree internazionali
Dicembre 2002
accordo tra Sogeaal e la Regione Sardegna, con cui si riconosceva
l’impegno della Regione a versare a Sogeaal un contributo per le
spese già sostenute e da sostenere in relazione agli impegni
concordati da Sogeaal con Ryanair
Sogeeal versava somme a Ryanair. La regione Sardegna rimborsava Sogeeal.
Regione Sardegna
Sogeaal spa Ryanair
Quindi: vantaggio economicamente apprezzabile in favore di un’impresa specifica
(Ryanair) attraverso risorse provenienti da un’articolazione dello Stato (Regione).
83
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero - Ryanair
Dicembre 2003
la Commissione riceve una denuncia da Air One (compagnia area
italiana) circa la presunta concessione di aiuti illegali a Ryanair da
parte di vari aeroporti (tra cui quello di Alghero)
La Commissione avvia la procedura di controllo
Indagine preliminare della Commissione (1a fase)
Settembre 2007
sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura
notificata con il mercato comune
decisione di avvio procedura di indagine formale
La decisione è
- pubblicata nella GU (serie C)
- inviata allo Stato (Italia) sotto forma di “lettera”
- con l’invito (all’Italia) a presentare osservazioni
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero - Ryanair
Indagine formale della Commissione (2a fase)
Verifica degli elementi che concorrono a configurare un aiuto di Stato:
1) Origine dell’aiuto
imputabilità allo Stato (o ad una sua articolazione) dell’aiuto
il sostegno concesso a Ryanair era stato finanziato mediante le risorse di
Sogeaal = impresa pubblica posta sotto il controllo statale
le risorse di Sogeaal sono “risorse statali” ex art. 107 TFUE
“è probabile che le misure a favore di Ryanair comportino la concessione,
indirettamente per il tramite diSogeaal, di risorse statali e che tale
concessione sia imputabile allo Stato”
84
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair
Indagine formale della Commissione (2a fase)
2) Effetto dell’aiuto
Potenziali vantaggi per l’impresa (Ryanair)
gli accordi sottoscritti tra Sogeaal e Ryanair sono tali da conferire a
quest’ultima uno specifico vantaggio rispetto ai concorrenti
riferimento al criterio del normale investitore privato …
“Sogeeal opera con perdite elevate, riconducibili al sostegno concesso anche a Ryanair …
Il comportamento di Sogeeal non sembra corrispondere al comportamento di un
investitore privato. … Appare ragionevole concludere che, in condizioni analoghe, un
investitore privato operante in un’economia di mercato non avrebbe concluso gli
accordi sottoscritti da Sogeaal (con Ryanair)”
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair
Indagine formale della Commissione (2a fase)
riferimento al criterio della selettività
“le condizioni negoziate con Ryanair sarebbero state concesse esclusivamente a
detta compagnia aerea e non sarebbero state offerte ad altri vettori”
vantaggio selettivo a favore di Ryanair
3-4) Pregiudizio agli scambi e alla concorrenza
“Le citate misure, che concedono un vantaggio selettivo a Ryanair e ad altri vettori
aerei da un lato e a Sogeaal dall'altro, sono tali da distorcere la concorrenza e
incidere sugli scambi tra Stati membri … la concessione dei vantaggi … a Ryanair è
tale da rafforzare la sua posizione di mercato rispetto ai concorrenti …”
85
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair
Indagine formale della Commissione (2a fase)
… la Commissione ritiene che le misure in oggetto possono contenere elementi di
aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 TCE (oggi art. 107 TFUE)”
… verifica che non ricorrano DEROGHE (condizioni di cui ai parr. 2 e 3 art. 107 TFUE)
“ La Commissione dubita che il sostegno … e altri contributi concessi a Ryanair
debbano essere considerati aiuti di Stato e, nel caso lo fossero, che siano compatibili
col mercato comune …”
“ … La Commissione invita l’Italia a inviare commenti e fornire informazioni entro il
termine di 1 mese …, trasmettendo copia di tale lettera ai potenziali beneficiari
dell’aiuto”
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair
Indagine formale della Commissione (2a fase)
Agosto 2008
osservazioni di Ryanair
Gennaio 2009
l’Italia chiede proroga scadenza per presentazione di commenti
Marzo 2011
la Commissione invia all’Italia un’ulteriore richiesta di informazioni
… nuova richiesta di informazioni anche a Ryanair
Novembre 2011
la Commissione trasmette all’Italia le nuove osservazioni di Ryanair
Febbraio 2012
l’Italia presenta i suoi commenti
Giugno 2012
la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni più
recentemente fornite ha deciso di “estendere il procedimento di
indagine sancito dall’art. 108, par. 2, TFUE”
La procedura è ancora attualmente in corso …..
86
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs
Contesto della vicenda
il dgls. 269/2003 prevede l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa delle spese
sostenute direttamente per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero
(regime di aiuti: stabilito con provvedimento generale)
incentivi fiscali diretti che si traducevano in un vantaggio economicamente
apprezzabile per determinate imprese (riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società
e possibilità di detrazione dall'imponibile di alcune spese)
Indagine preliminare della Commissione (1a fase)
ottobre 2003 lettera della Commissione con cui si sono invitate le autorità italiane a
fornire tutte le informazioni disponibili sugli incentivi in questione e sulla
loro entrata in vigore, onde accertarne l'eventuale carattere di aiuto, ai
sensi dell'articolo 87 del trattato CE [107 TFUE] …
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs
…
Marzo 2004
la Commissione ricorda all’Italia l’obbligo di notificare preventivamente
qualsiasi misura che costituisca aiuto ex art. 108, par. 3, TFUE
all’esito della fase di indagine preliminare, la Commissione ritiene che vi
siano dubbi sulla compatibilità con il mercato comune della misura
“Poiché questi vantaggi sono specificamente diretti a migliorare le
condizioni degli scambi dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti esteri,
compresi quelli stabiliti in altri Stati membri, la Commissione ritiene che la
misura potrebbe essere in conflitto con i principi del mercato unico..”
lettera inviata all’Italia comunicando di aver deciso di avviare la
procedura di indagine formale, e invitandola a presentare osservazioni
Giugno 2004 osservazioni delle le autorità italiane:
è misura fiscale generale, cui non si applicherebbe l’art. 107, par. 1 TFUE.
87
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs
Indagine formale della Commissione (2a fase)
Analisi della misura in questione: requisiti nozione di aiuto di stato art. 107, par. 1, TFUE
- vantaggio economico e finanziario alle imprese (sotto forma di riduzione
dell’imponibile in Italia)
- selettività, cioè vantaggio solo per talune imprese: la misura fiscale favorisce soltanto le
imprese che sostengono determinate spese (per fiere espositive all’estero)
- proveniente dallo Stato o concesso con risorse statali (rinuncia dell’erario italiano al
gettito d’imposta a causa della misura fiscale)
- pregiudizio al commercio tra Stati e alla concorrenza: la misura falsa la concorrenza e
gli scambi tra Stati perché comporta il miglioramento le condizioni di scambio dei
beneficiari nelle esportazioni dei beni su mercati esteri
- non sono applicabili deroghe ex parr. 2 e 3 dell’art. 107 TFUE
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs
Dicembre 2004
decisione negativa: aiuto è incompatibile con il mercato comune (2005/919/CE)
“La Commissione conclude che le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura in
questione costituiscono un regime di aiuti di Stato … incompatibile con il mercato
comune. La Commissione ritiene inoltre che l’Italia abbia dato illegittimamente
esecuzione alla misura in questione”.
Anche se il presente procedimento è stato concluso prima della fine dell’esercizio fiscale
nel quale il regime esplica i propri effetti, dunque prima che l’imposta dovuta dalla
maggior parte dei beneficiari diventasse definitiva, la Commissione non può escludere
che le imprese abbiano già beneficiato dell’aiuto in termini, ad es. di minori anticipi di
imposta relativi all’esercizio fiscale in corso.
Eliminazione della misura di aiuto + ordine di RECUPERO, secondo le procedure
previste dal diritto nazionale
88
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs
Mancato recupero dell’aiuto concesso illegittimamente (violazione art. 108, par.
3, TFUE) da parte dell’Italia … La Commissione promuove un ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 108, n. 2, TFUE:
Art. 108, n. 2, TFUE, 2° capoverso
“Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione [negativa] entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire
direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e
259” -->[è possibile, cioè, che non vi sia la fase pre-contenziosa]
Nel caso di specie:
… dopo la notifica della decisione (negativa) contenente anche l’ordine di recupero, le
autorità italiane hanno adottato una serie di provvedimenti, che però sono stati ritenuti
dalla Commissione non sufficienti e adeguati …
Disciplina aiuti di Stato
CASI
Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs
- la Commissione ha insistito sull’esecuzione immediata ed effettiva della
decisione 2005/919. Inoltre, essa ha chiesto in varie occasioni informazioni e
chiarimenti ulteriori;
-con lettera 11 dicembre 2007, la Commissione ha sottolineato che il recupero
effettuato dalle autorità italiane corrispondeva a meno del 50% degli aiuti;
- la Commissione propone ricorso alla Corte
sent. Commissione c. Italia, 5 maggio 2011, C-305/09
“lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di
recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’art. 249 CE [ oraart. 288
TFUE ], ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale
decisione. Lo Stato membro deve giungere a un effettivo recupero delle
somme dovute”
89
Disciplina aiuti di Stato
CASI
sent. Commissione c. Italia, 5 maggio 2011, C-305/09
“la Repubblica italiana era tenuta a recuperare senza indugio presso i beneficiari
gli aiuti di cui trattasi …
Secondo costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro
può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base
dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente
esecuzione alla decisione di cui trattasi. La condizione dell’impossibilità assoluta di
esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a
comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che
presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa
presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto …
Nella fattispecie, la Repubblica italiana si è limitata a comunicare alla
Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta
l’esecuzione di detta decisione”
Disciplina aiuti di Stato
CASI
sent. Commissione c. Italia, 5 maggio 2011, C-305/09
“Il presente ricorso è fondato nella parte in cui la Commissione addebita alla
Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, tutti i
provvedimenti necessari a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti
concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il
mercato comune dalla decisione 2005/919.
Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato
entro i termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare
integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti
dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione
2005/919, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2 di
detta decisione”
90