Materiali Diritto UE Concorrenza e Aiuti di Stato ULT 27-12-2013
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Materiali Diritto UE Concorrenza e Aiuti di Stato ULT 27-12-2013
La concorrenza nell’UE L’intero sistema giuridico dell’Unione è ispirato ai valori della c.d. libera economia di mercato. Nel mercato europeo: - gli imprenditori devono poter competere “ad armi pari” e in base alle proprie capacità; - i consumatori devono poter scegliere i prodotti e servizi che ritengono migliori e più convenienti Obiettivo dell’UE: garantire concorrenza sana ed efficace (workable competition) Le regole di concorrenza applicabili alle imprese contribuiscono a raggiungere l'obiettivo del mercato unico: integrazione dei mercati nazionali in un unico mercato funzionalità all’obiettivo del mercato unico interconnessione con le altre politiche dell’UE (coesione sociale, ricerca e sviluppo, ecc..) Comunque: valenza autonoma della concorrenza: importante politica e obiettivo dell’UE La concorrenza nell’UE – il quadro normativo Art. 3, par. 1, TFUE: competenze esclusive dell’Unione “b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno” Art. 3 TUE: obiettivi dell’Unione: “L’unione instaura un mercato interno …” in cui sia promossa “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva” manca un esplicito richiamo alla concorrenza MA…. Protocollo (n. 27) sul mercato interno e la concorrenza “il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 TUE comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata” “a tal fine l’Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei Trattati, ivi compreso l’art. 352 TFUE” art. 352 TFUE = c.d. clausola di flessibilità adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati, anche se questi non prevedono attribuzione dei necessari poteri di azione Quindi --> la concorrenza rientra tra gli obiettivi dell’Unione 1 La concorrenza nell’UE - il quadro normativo Fonti di diritto primario - TFUE Articoli 101 - 109 TFUE (Titolo VII, Capo 1, TFUE - Regole di concorrenza) Regole applicabili alle imprese (c.d. antitrust) (articoli 101 - 106 TFUE) Aiuti concessi dagli Stati (articoli 107 -109 TFUE) + disciplina delle c.d concentrazioni tra imprese. n.b. il trattato non contiene previsioni; la disciplina delle “concentrazioni” è contenuta in atti di diritto derivato dell’UE: • reg. 139/2004 del Consiglio • reg. 802/2004 della Commissione (reg. esecuzione del reg. 139/2004) • Comunicazioni della Commissione La concorrenza nell’UE - il quadro normativo Fonti di diritto derivato dell’UE potere del Consiglio di adottare, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, atti di attuazione delle norme del Trattato (101 e 102 TFUE) --> regolamenti e direttive del Consiglio (ex art. 103 TFUE) ampio potere di delega alla Commissione: es. regolamenti applicativi atti del Consiglio --> regolamenti “di secondo grado” della Commissione Altre fonti Comunicazioni, orientamenti, Linee guida emanati dalla Commissione - Soft Law No efficacia vincolante, ma ingenerano la legittima aspettativa che la Commissione rispetti le regole in essa (un atto che non vi si conformi potrà essere oggetto di ricorso per annullamento ) Prassi della Commissione decisioni emesse in riferimento ai singoli casi nelleprocedure di controllo sul rispetto degli artt. 101 e 102 TFUE (le decisioni emanate nel corso di ogni anno sono riassunte nella Relazione sulla Concorrenza) 2 La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi Commissione europea ruolo di primaria importanza nel garantire lo sviluppo e l’applicazione del diritto UE della concorrenza ha poteri ispettivi e di controllo e vigilanza adotta annualmente una Relazione sulla politica di concorrenza compie un monitoraggio dei mercati e indagini settoriali per individuare potenziali problemi di concorrenza, cooperando con le Autorità nazionali (es: AGCM italiana) emana documenti esplicativi (linee guida e comunicazioni) Direzione Generale (DG) Concorrenza Direttore Generale: Alexander Italiener - 3 Vice Direttori Generali: (Concentrazioni, antitrust, aiuti di Stato) - Direttori delle direzioni interne (9) - Responsabili delle singole unità Commissario per la Concorrenza (2010-2014): Joaquín Almunia La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi Ulteriori istituzioni e organi rilevanti nell’applicazione disciplina concorrenza applicabile alle imprese Consiglio dell’UE - Parlamento europeo Comitati consultivi Comitato economico e sociale Autorità nazionali garanti della concorrenza (per l’Italia AGCM) Tribunale e Corte di giustizia dell’UE (controllo di legittimità sugli atti della Commissione ; in particolare azione di annullamento) Organi giurisdizionali nazionali (effetto diretto degli artt. 101 e 102 – i singoli possono invocarne la violazione in sede di giudizio) In particolare: Autorità nazionali garanti della concorrenza In origine: ruolo secondario = sistema centralizzato Oggi: importante ruolo di collaborazione e coordinamento con la Commissione (European Competition Network) = sistema decentralizzato 3 La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi In particolare: Tribunale e Corte di giustizia dell’UE - controllo di legittimità sugli atti della Commissione - strumenti di tutela applicabili: - strumenti diretti (in partic. azione di annullamento art. 263 TFUE) - strumenti indiretti: rinvio pregiudiziale (in partic. interpretazione degli artt. 101 e 102 TFUE che vengano in rilievo nel giudizio nazionale) Organi giurisdizionali nazionali In forza dell’effetto diretto degli artt. 101 e 102 TFUE, i singoli possono invocarne la violazione in sede di giudizio di fronte al giudice nazionale --> c.d. private enforcement (del diritto europeo antitrust e degli aiuti di stato): meccanismo che consente a imprese o privati cittadini di ottenere dinanzi ai giudici del proprio ordinamento la tutela di una situazione giuridica soggettiva che si ritiene lesa da comportamenti anticompetitivi Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Articoli 101 e 102 TFUE disciplinano i comportamenti di imprese private sul mercato che possono alterare il libero gioco della concorrenza hanno applicazione generale, ma con talune eccezioni: Es: Agricoltura - Art. 42 TFUE “Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal parlamento europeo e dal Consiglio (…) conformemente alla procedura di cui all’art. 43, par. 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell’articolo 39” (obiettivi della PAC). Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessioni di aiuti (…) Es: Trasporti e assicurazioni (regole particolari) 4 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Articoli 101 e 102 TFUE hanno efficacia diretta: i divieti in essi stabiliti possono essere applicati dai giudici nazionali nell’ambito di giudizi interni laddove ne sia invocata una violazione “per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85, n. 1, e 86 [oggi artt. 101, par. 1 e 102] sono atti a produrre direttamente effetti nei rapporti fra i singoli. Detti articoli attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare” sent. Estée Lauder, 10 luglio 1980, 37/79 hanno come destinatarie le imprese, ma pongono anche obblighi per gli Stati membri: Gli Stati membri sono tenuti “ad astenersi dall’emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficaci tali norme” sent. Lucas Asjes, 30 aprile 1986, 209/84 e 213/84 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Nozione di “IMPRESA” Non vi è una definizione nel TFUE. Nozione plasmata dalla Corte di Giustizia: È impresa qualsiasi entità, persona giuridica o fisica, che svolga un’attività economicamente rilevante (industriale, commerciale o prestazione di servizi) Rileva Non rileva • lo svolgimento di un’attività economica (offerta beni o servizi) • lo status giuridico • la modalità di finanziamento e organizzazione • l’assenza del fine di lucro (sent. Höfner, 23 apr. 1991, C-41/90) --> “impresa”: soggetti che offrono beni e servizi sul mercato anche se non ricoprono la qualifica di impresa negli ordinamenti nazionali --> Elemento connotante “impresa” affinché essa sia sottoposta alle disposizioni degli artt. 101 e 102 TFUE è l'autonomia con cui svolge la propria attività. n.b. autonomia operativa e non autonomia formale legata al criterio della personalità giuridica. 5 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Nozione di “IMPRESA” Una impresa formalmente autonoma e dotata di propria personalità giuridica non è “impresa” (ai fini dell'applicazione del diritto UE della concorrenza) se il grado di controllo esercitato su di essa da una diversa impresa le impedisca di operare come entità economica indipendente- autonoma Ai fini della normativa UE della concorrenza sono “imprese”: • liberi professionisti (es. avvocato, medico) • federazioni sportive per attività economicamente rilevanti (es. i contratti di sponsorizzazione) (sent. MOTOE) • ordini professionali, in quanto associazioni tra imprese • gruppo d’imprese, in quanto costituente un’unità economica sul mercato (sent. Wouters e Pavlov ) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Nozione di “IMPRESA” Sentenza Knauf (Corte giust., 1° luglio 2010, C-407/08 P) Un gruppo di imprese è “impresa” “ si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza (…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. La nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche “ L’esistenza di un’unità economica può essere quindi dedotta da un complesso di elementi concordanti (es: i soci gestori sono parimenti soci amministratori di tutte le società del gruppo; vi è un’unica direzione e gestione delle società del gruppo, ecc…)” 6 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Nozione di “IMPRESA” Sentenza Wouters (Corte giust., 19 febbr. 2002, C-309/99) Gli avvocati sono imprese? “ … gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché (…) l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi “Di conseguenza, gli avvocati iscritti all'albo (…) svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione” Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Nozione di “IMPRESA” Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12) gli esperti contabili sono imprese? “… gli esperti contabili offrono, dietro corrispettivo, servizi contabili (…) in quanto membri di una professione liberale, gli esperti contabili assumono i rischi finanziari afferenti all’esercizio di tali attività, dal momento che, in caso di disequilibrio tra le spese e i ricavi, l’esperto contabile è chiamato a sostenere egli stesso il deficit constatato Ciò posto (…) gli esperti contabili svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da essi forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione (…) 7 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Nozione di “IMPRESA” Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12) un ordine professionale è un’associazione di imprese? “quando adotta un regolamento (…) un ordine professionale non esercita prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma piuttosto appare come organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce un’attività economica (…)” “la circostanza per cui l’ordine non persegue scopi di lucro (…) non osta a che l’ente che effettua delle operazioni sul mercato vada considerato come un’impresa, poiché la relativa offerta di servizi si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro” Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Nozione di “IMPRESA” Ai fini della normativa UE della concorrenza non sono “imprese”: • attività di carattere sociale, svolta secondo principi estranei alle leggi di mercato Sentenza FENIN (Tribunale UE, 4 marzo 2003, T-319/99) gli enti gestori del servizio sanitario nazionale sono imprese? “Non esercitano un'attività economica e non costituiscono quindi imprese ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE [ora artt. 101 e 102 TFUE] gli enti che svolgono una funzione esclusivamente sociale” ,la cui “attività di gestione è basata sul principio della solidarietà nazionale (…)” “Ciò si verifica nel caso di enti che gestiscono un sistema sanitario nazionale (…) Questi stessi enti non agiscono come imprese neppure quando acquistano materiale sanitario venduto da altre imprese per offrire servizi sanitari gratuiti agli iscritti al detto sistema sanitario nazionale” 8 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101, par. 1, TFUE “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tuttigli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno …” Sono incompatibili con il mercato interno e perciò vietati: a) accordi tra imprese b) decisioni di associazioni di imprese c) pratiche concordate c.d “INTESE” che … 1) possano pregiudicare il commercio tra gli Stati 2) abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA Si ha un’intesa quando: Vi è una pluralità di imprese --> Le imprese devono essere indipendenti dal punto di vista economico --> Non c’è “intesa” tra imprese collegate dal punto di vista economico (es: tra controllante e controllata) = c.d. criterio dell’ unità conomica Vi è una concertazione nell’attività di più imprese --> Volontà nella produzione di un effetto anticoncorrenziale --> Nozione funzionale : l’intesa comprende tutti i comportamenti di due o più imprese finalizzati all’alterazione della concorrenza. --> Elemento fondamentale: presenza di una concertazione nell’attività di 2 o più imprese altrimenti indipendenti sul mercato, a prescindere dalla forma di tale concertazione 9 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA c.d. criterio (o principio) dell’unità economica Non c’è un’intesa tra imprese quando queste sono strettamente collegate sotto il profilo economico, anche se esse sono indipendenti sul piano giuridico. Non si applica l’art. 101, par. 1, TFUE Es: • • • una società-madre che controlla una o più società-figlie un gruppo societario con a capo una società holding rapporto committente-intermediario (fornitore-distributore), in cui quest’ultimo non si assuma i rischi dell’attività economica e non abbia un comportamento autonomo sul mercato il controllo deve essere completo ed effettivo Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA Sentenza Confederacion Estaciones de Servicio (14 dicembre 2006, C-217/05) rapporti committente-intermediario (c.d. criterio dell’unità economica) “la nozione di impresa … deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica … i rapporti tra un committente e il suo intermediario possono essere contrassegnati da una tale unità economica (…) Qualora un intermediario, come il gestore di un distributore di benzina, sebbene in possesso di una personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, dipendendo interamente dal suo committente, che può essere un fornitore di carburanti, dal momento che quest’ultimo sopporta i rischi finanziari e commerciali dell’attività economica in questione, il divieto di cui all’art. 81, n. 1 [101 TFUE] non è applicabile ai rapporti fra tale intermediario e tale committente” 10 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE a) “accordi tra imprese” accordo = intenzione comune di due o più imprese indipendenti di tenere un certo comportamento sul mercato - vero e proprio incontro di volontà tra le parti - possibili diverse forme (scritta, verbale o comportamento tacito) sentenza Sandoz (Corte giust., 11 gennaio 1990, C-277/87) rapporti contrattuali tra produttori e rivenditori La Sandoz, produttore di prodotti farmaceutici apponeva sulle proprie fatture la dicitura "esportazione vietata” per imporre un divieto di esportazione ai grossisti, i quali avevano continuato a rifornirsi e a pagare senza sollevare contestazioni … Secondo la Corte ciò era segno di "una manifestazione tacita di assenso alle clausole contenute nelle fatture e al tipo di relazioni commerciali sottostanti alle relazioni d’affari …” Quindi ACCORDO tra imprese ex art. 101 TFUE Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE: b) “decisioni di associazioni di imprese” azione di imprese coordinata per il tramite di un’associazione - “associazione di imprese”: organizzazione che riunisca le imprese operanti su un certo mercato (assoc. categoria, cooperative agricole, ordini professionali) - “decisione”: decisioni vincolanti o raccomandazioni non vincolanti Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12) Un regolamento interno emanato da un ordine professionale (per conseguimento di crediti formativi) è una “decisione di associazioni di imprese”? “quando adotta un regolamento (…) un ordine professionale appare come organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un’attività economica (…)” Un regolamento, come il regolamento controverso (…) deve essere considerato una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101.1 TFUE 11 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE: c) “pratiche concordate” Pratica concordata: forma di coordinamento e cooperazione consapevole (concertazione) tra imprese posta in essere a danno della concorrenza (sent. ICI c. Commissione, causa 48/69) • non richiede, come l'accordo, una manifestazione di volontà reciproca tra le parti, o un vero e proprio piano • il coordinamento può essere raggiunto attraverso un contatto diretto o indiretto fra le imprese • oggetto: influenza sulla condotta delle imprese sul mercato di riferimento Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE: c) “pratiche concordate” Come verificare la presenza di una concertazione che configura una pratica concordata? Il parallelismo di comportamenti (imprese operanti sul mercato che agiscono in maniera identica o simile, può costituire un serio indizio (Sentenza ICI , 14 luglio 1972, 48/69) La prova della concertazione può consistere in: - conversazioni telefoniche - invio documenti - riunione tra imprese concorrenti nel mercato, con lo scambio di informazioni commerciali segrete (es. riduzioni da applicare ai compensi per i rivenditori) (sentenza T-Mobile Netherlands, 4 giugno 2009, causa C-8/08 P) 12 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno …” Requisiti affinché un'intesa ricada nel divieto ex art. 101 TFUE 1) pregiudizio al commercio tra Stati membri 2) alterazione della concorrenza nel mercato Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 1° requisito PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI Il pregiudizio al commercio deve avere portata transfrontaliera “commercio”: flusso di beni e servizi o altre forme di attività economica (es: stabilimento) “tra Stati membri”: ripercussioni sull’attività economica di 2 o più Stati membri Ma un’intesa tra imprese dello stesso Stato , che si estenda a tutto il territorio nazionale può comportare un pregiudizio al commercio ex art. 101 TFUE = rinforza le barriere nazionali (effetto protezionistico) 13 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 1° requisito PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI Il pregiudizio al commercio deve essere sensibile: c.d. criterio de minimis --> il divieto scatta in presenza di restrizioni al commercio tra Stati membri che superino una certa soglia Valutazione con riferimento: … alla posizione delle imprese in questione sul mercato: quanto più forte è la posizione di mercato tanto più probabile è il pregiudizio sensibile In particolare: … al fatturato (valutazione in termini assoluti) … alla quota di mercato (valutazione in termini relativi, confrontando la posizione dell'impresa o delle imprese interessate con quella di altri operatori sul mercato) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 1° requisito PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI il pregiudizio può essere anche solo potenziale “… Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate [le intese] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri …” Secondo la Corte di giustizia … la nozione di "possano pregiudicare" implica che deve essere possibile prevedere con un grado di probabilità adeguato, in base ad un complesso di fattori obiettivi, di fatto o di diritto, che l'accordo o la pratica possano avere un'influenza, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri 14 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 1° requisito PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI il pregiudizio può essere anche solo potenziale • non è necessaria un’influenza immediata sul commercio intracomunitario • è sufficiente l’idoneità a pregiudicare il commercio tra Stati e quindi la struttura della concorrenza all'interno dell’Unione (non è necessaria un’influenza effettiva) • è sufficiente la probabilità che il commercio tra Stati membri si sviluppi in maniera diversa in presenza dell’intesa rispetto a come si sarebbe probabilmente sviluppato in sua assenza (Il presupposto non è che il commercio venga ristretto o ridotto. La struttura degli scambi può essere alterata anche quando un accordo o una pratica determinano un aumento degli scambi) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 1° requisito PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI il pregiudizio può essere anche solo potenziale • l'influenza sulle correnti degli scambi tra Stati membri può essere diretta o indiretta, attuale o potenziale. effetti diretti = in relazione ai prodotti a cui si applica un’intesa. (es: un fornitore concede sconti ai distributori solo relativamente ai prodotti da essi venduti all'interno dello Sm nel quale sono stabiliti) -> aumento del prezzo relativo dei prodotti destinati all'esportazione: le esportazioni sono meno competitive. effetti indiretti = in relazione a prodotti connessi a quelli a cui si applica un’intesa. (es: accordo che ha ad oggetto un prodotto intermedio, non oggetto di commercio, utilizzato per la fornitura del prodotto finale, il cui commercio può essere pregiudicato in modo sensibile dall’accordo) 15 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 1° requisito PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI il pregiudizio può essere anche solo potenziale effetti attuali = si verificano a fronte dell'esecuzione dell‘intesa. (es: un accordo tra un fornitore ed un distributore nello stesso Stato membro, che vieti le esportazioni in altri Stati membri) --> in mancanza di tale accordo il distributore sarebbe libero di effettuare esportazioni (n.b. è sufficiente che l'accordo o la pratica siano idonei ad avere effetti di questo tipo). effetti potenziali = si verificano in futuro con un grado adeguato di probabilità. (es: accordo che aumenta il prezzo di un prodotto non oggetto di esportazioni) --> riduzione reddito dei consumatori, i quali avendo meno denaro da spendere potrebbero acquistare meno prodotti importati da altri Sm. Il nesso tra effetti sui redditi e commercio tra Sm va provato Disciplina concorrenza imprese (antitrust) sentenza Manfredi, 13 luglio 2006, cause da C-295/04 a C-298/04 intesa tra compagnie di assicurazioni (di diversi Stati membri) consistente in uno scambio reciproco di informazioni con effetto di aumento dei premi delle polizze RC auto …. “Perché una decisione, un accordo o una pratica possa pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri” “un’intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali (…), può costituire una violazione dell’art. 81 CE [ora art. 101 TFUE] se appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale,sulla vendita delle polizze di detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante” 16 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 2° requisito ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA L’intesa deve avere “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza” Se l’oggetto dell’intesa è di alterare la concorrenza: alterazione della concorrenza chiaro indice di Se non è dimostrato che l'oggetto dell'intesa consiste nell’alterare la concorrenza valutazione degli effetti concreti dell’intesa con riferimento al gioco della concorrenza Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101 par. 1, TFUE 2° requisito ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA RESTRIZIONE per OGGETTO: intesa che per sua stessa natura può alterare (in modo sensibile) la concorrenza analisi dell’oggetto valutare in astratto la funzione obiettiva di una intesa (accordo, pratica …) nel contesto contrattuale in cui si inserisce Es: hard-core restrictions = intese che prevedono "la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato" RESTRIZIONE per EFFETTO: intesa che non ha un oggetto anticoncorrenziale ma in concreto può alterare (in modo sensibile) la concorrenza analisi dell’effetto considerare gli effetti nella specifica e concreta situazione di mercato (in particolare «come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell’intesa») 17 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101, par. 1, TFUE “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che …. ed in particolare quelli consistenti in …” Ipotesi tipizzate di intese vietate Sono vietate le intese volte a: a) fissare direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione es: accordo sui prezzi minimi di un prodotto b) Intese che limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti es: accordi di distribuzione selettiva: il produttore riserva la vendita dei propri prodotti solo a taluni rivenditori Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101, par. 1, TFUE Ipotesi tipizzate di intese vietate Sono vietate le intese volte a: c) Intese che hanno come effetto la ripartizione dei mercato o delle fonti di approvvigionamento d) Intese che applicano, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, con svantaggio concorrenziale» e) Intese che subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi». 18 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101, par. 2, TFUE sanzione della NULLITA’ Gli accordi e le pratiche vietati ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE sono nulli di pieno diritto E’ una nullità assoluta … - rilevabile d’ufficio - opera ex tunc (travolge tutti gli effetti, anche passati) L’intesa nulla …. - è priva di effetti tra le parti - non può essere opposta ai terzi (rimedio di tipo civilistico, applicato dai giudici nazionali, che si affianca ai rimedi di tipo amministrativo previsti dal diritto derivato dell’Unione e applicati dalla Commissione nell’ambito del suo potere di controllo) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 101, par. 3, TFUE ESENZIONI INDIVIDUALI non opera il divieto di cui al par. 1. …. per singole intese che …. 1. contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione, promuovere il progresso tecnico o economico es. incrementi di efficienza in termini di costi (minori), o in termini di qualità (prodotti nuovi, migliori, maggiore varietà) 2. lasciano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva In questi casi, comunque, le intese devono evitare di … (condizioni cumulative) 3. imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi 4. dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi 19 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) ESENZIONI PER CATEGORIA concesse mediante Regolamenti adottati dalla Commissione (su delega del Consiglio) … -per categorie di intese che sulla base di una valutazione preventiva, soddisfano le condizioni di cui all’art. 101, par. 3, TFUE - per esse non si applica il divieto dell’art. 101, par.1, TFUE Esenzione per alcune categorie di: - accordi verticali [ reg. (CE) 2790/1999)] - accordi di cooperazione orizzontale [ reg. (CE) 2658/2000] - accordi nel settore delle assicurazioni [ reg. (CE) 358/2003] Disciplina concorrenza imprese (antitrust) INTESE (Accordi, pratiche concordate, decisioni di associazione di imprese) Possono concretizzarsi in a) Intese orizzontali Tra imprese concorrenti, operanti allo stesso livello di mercato (es: tra distributori) b) Intese verticali Tra imprese operanti ad un livello differente della catena di produzione o distribuzione (es: tra fornitori e distributori) a) INTESE ORIZZONTALI: i cartelli Cartello = accordo o altra forma di cooperazione fra 2 o più imprese concorrenti avente per oggetto o per effetto di ridurre la concorrenza fra le parti per quanto attiene ai prezzi, ai mercati, alla clientela e/o ai prodotti forma “classica” e tra le più gravi di violazione dell’art. 101 TFUE I cartelli sono di norma VIETATI – Talune eccezioni: es., c.d. “cartelli di crisi”, consentiti in particolari periodi di recessione economica generale 20 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) b) INTESE VERTICALI: accordi che comportano restrizioni territoriali (di norma VIETATI) clausole di divieto di esportazione/importazione accordi di distribuzione limitata (di norma AUTORIZZATI) distribuzione esclusiva (il fornitore, per le vendite in un dato territorio, si avvale di un unico distributore) fornitura esclusiva (il fornitore vende determinati beni oggetto del contratto ad un unico acquirente all’interno del territorio dell’UE, ai fini di un’utilizzazione specifica) accordi atti ad impedire le c.d. importazioni parallele, canalizzando le importazioni attraverso determinati operatori, individuati dai produttori in regime di esclusiva o distribuzione selettiva. (di norma VIETATI) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE “E’ incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso” Oggetto : Divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato rilevante (n.b. non è vietata l’acquisizione o la detenzione di posizione dominante) Elementi: a) posizione dominante b) mercato “rilevante” c) sfruttamento abusivo (abuso) d) pregiudizio agli scambi intracomunitari 21 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE a) Posizione dominante “posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato …” Sent. Hofmann La Roche, 13 febbraio 1979 “l’art. 102 TFUE rientra nel novero delle regole di concorrenza (…) necessarie al funzionamento del detto mercato interno … funzione di evitare che la concorrenza sia alterata (…) La posizione dominante ex art. 102 TFUE riguarda una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa, che conferisca a quest’ultima il potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori” Sent. TeliaSonera Sverige AB, 17 gennaio 2011, C-52/09 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE a) Posizione dominante La posizione dominante può assumere diversi gradi di intensità La posizione dominante si distingue dal monopolio o dal quasi-monopolio in quanto … …La posizione dominante a differenza di una situazione di monopolio o di quasi monopolio, non esclude l'esistenza di una certa concorrenza, ma permette all’impresa che la detiene di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza … (sent., 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hofmann La Roche) 22 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE a) Posizione dominante posizione dominante individuale (detenuta da una sola impresa) Posizione dominante di gruppo (detenuta da più imprese costituenti un gruppo) -->“impresa” = unità economica sul mercato, anche se sotto il profilo giuridico è costituita da più persone fisiche o giuridiche (c.d. criterio dell’unità economica) = un gruppo di imprese può essere in posizione dominante posizione dominante collettiva gruppo di imprese indipendenti ma che operano assieme, attraverso una linea d’azione comune, per “ostacolare” consapevolmente la concorrenza (capacità delle imprese del gruppo di prevedere i loro reciproci comportamenti per massimizzare il profitto) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Sentenza TeliaSonera Sverige AB (Corte giust., 17 gennaio 2011, C-52/09) Posizione dominante di gruppo: Gruppo di imprese con “rapporto controllante-controllate”: chi è responsabile della violazione? “Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante quando, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applica sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società controllante, tenuto conto in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono questi due soggetti giuridici. Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa” …. --> 23 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Sentenza Akzo Nobel NV (Corte giust., 10 settembre 2009, C-97/08) Posizione dominante di gruppo: Gruppo di imprese con rapporto controllante-controllate: chi è responsabile della violazione? ….. In questi casi si ha una presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante su una controllata detenuta al 100% (….). … se la società controllante rientra in tale unità economica, che può essere costituita da più persone giuridiche, tale società controllante è considerata responsabile in solido dei comportamenti anticoncorrenziali unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità. Infatti, anche se la società controllante non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi, un’influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato ad essa …. Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE a) Posizione dominante Fattori da considerare nella valutazione della posizione dominante quota di mercato quota di mercato alta = prova sufficiente dell’esistenza di una posizione dominante (quote generalmente superiori al 50 % …) quota di mercato bassa = esclusa la sussistenza di posizione dominante (quote inferiori al 20%, o tra il 30 e 40%) Struttura dell’impresa Numero e forza dei concorrenti 24 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE b) Mercato rilevante 1) in termini geografici 2) in termini di prodotti o di servizi (Comunicazione Commissione sulla definizione di mercato rilevante, 1997) 1) Mercato geografico rilevante Area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse” --> Disciplina concorrenza imprese (antitrust) --> 1) Mercato geografico rilevante intero “mercato interno” = “spazio senza frontiere interne , nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali” (art. 26 TFUE) area più ristretta del mercato interno: l’art. 102 TFUE parla di “parte sostanziale del mercato” un'area nella quale "le condizioni obiettive di concorrenza relativamente al prodotto in questione devono essere le stesse per tutti gli operatori economici“ sentenza United Brands, 14 febbraio 1978, causa 27/76 25 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) b) Mercato rilevante 1) in termini geografici 2) in termini di prodotti o di servizi 2) mercato del prodotto rilevante Esso comprende tutti i prodotti e /o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati” (es: il mercato del prodotto costituito dalla banana costituisce un mercato sufficientemente distinto da quelli dei prodotti concorrenti: non intercambiabilità con le altre frutta fresca (consumo pressoché permanente durante tutto l’anno) e quasi insensibilità alla concorrenza dei prodotti concorrenti (flessibilità del volume di importazioni e del prezzo) sentenza United Brands Corte giust. 12 febbraio 1978, C-27/76 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE c) Sfruttamento abusivo (abuso) la posizione dominante comporta già di per sé una restrizione della concorrenza (però è ammessa) responsabilità-limiti d’azione più gravosi dell’impresa in posizione dominante (non può comportarsi in modo da abusare della sua posizione) “comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura del mercato … e che ha come effetto di ostacolare la conservazione e lo sviluppo della concorrenza ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi” sent. Corte di giustizia, causa 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. c. 26 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE c) Sfruttamento abusivo (abuso) “lo sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell’impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione (…), il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima” sentenza TeliaSonera Sverige, 17 febbraio 2011, causa C-52/09 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE c) Sfruttamento abusivo (abuso) fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base all’effetto sul mercato Abusi o pratiche di sfruttamento L’impresa in posizione dominante sfrutta tale posizione applicando condizioni non consentite in un mercato concorrenziale. pregiudizio diretto per i consumatori (es. prezzi eccessivi) Abusi o pratiche di esclusione l’impresa in posizione dominante mira ad escludere dal mercato, marginalizzare o impedirne l’accesso sul mercato ad un’impresa concorrente pregiudizio diretto per i concorrenti (es. prezzi predatori) 27 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE c) Sfruttamento abusivo (abuso) fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base al contenuto >>> • • • • Pratiche relative ai prezzi prezzi eccessivi o non equi (non ragionevoli rispetto al valore economico della prestazione fornita Prezzi discriminatori (differenziati per prestazioni equivalenti) prezzi predatori (troppo bassi, per estromettere concorrenti dal mercato in posizione finanziaria meno forte) sconti sui prezzi (es. sconti fedeltà a fronte dell’impegno di rifornirsi direttamente dall’impresa dominante) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE c) Sfruttamento abusivo (abuso) fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base al contenuto >>> altre tipologie di pratiche • c.d. tying - bundling agreements : subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, non connesse con l'oggetto del contratto stesso • rifiuto di contrarre o di concedere in licenza (es. rifiuto da parte di un'impresa dominante di vendere i propri prodotti o servizi ad un'impresa che ne faccia richiesta) • Rifiuto di accesso a c.d. essential facilities (negare l’accesso a prodotti o servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività delle concorrenti (imprese dominate) 28 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE d) Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri condizione comune a divieto di intese (art. 101, par. 1, TFUE) Riferito ai 2 requisiti ex art. 101, par. 1, TFUE: pregiudizio commercio tra Stati membri e alterazione concorrenza l’art. 101, par. 1, richiede che le “intese” abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza, mentre l'art. 102 non esige che l'abuso abbia per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza (valutazione meno approfondita): ciò perché la concorrenza è già ristretta per il solo fatto della presenza di un'impresa in posizione dominante Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato il divieto è assoluto: non sono ammesse esenzioni (invece il divieto di intese art. 101, par. 1, ammette esenzioni) L’art. 102 non stabilisce una sanzione della violazione del divieto (invece l’art. 101, par. 2, prevede la nullità) >>> Criterio dell’effetto utile: interpretazione e applicazione delle norme del diritto UE funzionale al raggiungimento degli scopi dello stesso >>> norma dotata di efficacia diretta: rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali 29 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Ipotesi tipizzate di abuso di posizione dominante (2° capoverso) …..Tali pratiche abusive possono consistere in particolare in …. a) imposizione di prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione inique (es. prezzi eccessivi o non equi) b) limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori (es. rifiuto a vendere) c) applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti con gli altri contraenti, con svantaggio concorrenziale (es. prezzi discriminatori) d) subordinazione della conclusioni di contratti all’accettazione di prestazioni supplementari non connesse oggettivamente agli stessi (es. tying - bundling agreements) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) “applicazione cumulativa” art. 101, par. 1 e art. 102, par. 1 TFUE possibilità di applicazione simultanea degli artt. 101 e 102 a fronte del ricorrere delle condizioni di applicazioni di entrambe le norme: >>> situazione di soggezione di più imprese rispetto ad un’impresa dominante formalizzata in un’intesa (in particolare, un accordo) >>> ma …. se l’impresa in posizione dominante ne fa uno sfruttamento abusivo …. >>> applicazione art. 102, par. 1, TFUE - non va provata la restrizione della concorrenza (implicita) - non operano eventuali esenzioni (divieto assoluto) 30 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE Organi incaricati dell’applicazione delle regole di concorrenza contenute negli artt. 101 e 102 TFUE: a) Commissione europea b) Autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza - ANC (incaricate, in base alla legislazione interna di ciascuno Stato membro, del controllo della concorrenza a livello nazionale) c) Giudici nazionali Disciplina concorrenza imprese (antitrust) applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE Previsioni nel Diritto primario UE: Articolo 103 TFUE “I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo …” Il Consiglio ha adottato regolamenti base, affidando poi alla Commissione l’adozione di regolamenti c.d. esecutivi Es: modalità applicazione art. 101.3 TFUE (esenzioni individuali) - reg. (UE) n. 330/2010 della Commissione, applicazione art. 101, par. 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate - reg. (CE) n. 772/2004 della Commissione, applicazione art. 101, par. 3, a categorie di accordi c.d di trasferimento di tecnologia 31 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE Previsioni nel Diritto primario UE: Articolo 104 TFUE “Fino al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’art. 103, le autorità degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese o allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e degli artt. 101 e 102 TFUE ….” Articolo 105 TFUE “ …. La Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine” Disciplina concorrenza imprese (antitrust) applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE Diritto derivato UE: Prima normativa di riferimento --> regolamento (CEE) n. 17/62, del Consiglio: procedura d'applicazione degli articoli 85 e 86 TCE (ora artt. 101 e 102 TFUE) Commissione: ruolo primario (quasi esclusivo) - competenza ad applicare artt. 101 e 102 prevalente su quella delle ANC (queste perdevano la propria competenza a fronte dell’apertura di un procedimento da parte della Commissione) - potere esclusivo adozione decisione di esenzione individuale (art. 101, par. 3) Giudici nazionali: ruolo secondario competenza applicazione artt. 101 e 102 nei giudizi di propria competenza (norme dotate di efficacia diretta, ma rispettando le eventuali decisioni già adottate dalla Commissione 32 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE Diritto derivato UE: Attuale normativa di riferimento --> Reg. Consiglio 1/2003 sull’applicazione artt. 101 e 102 TFUE Reg. Commissione 773/2004 (c.d. regolamento di procedura) ruolo centrale della Commissione (ampi poteri di controllo e decisori) … ma competenze anche di Autorità e Giudici nazionali, nell’applicazione dell’art. 101 TFUE, e per la concessione esenzioni individuali ai sensi del par. 3 (sistema decentrato) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (regolamenti 1/2003 e 773/2004) Fase preliminare La procedura può avere inizio sulla base di … 1. iniziativa di parte (esposto-denuncia): per contestare legittimità di un’intesa (art. 101)o di un comportamento sul mercato di un’impresa dominante (art. 102) e chiedere controllo della Commissione. Chi può inviare un esposto-denuncia alla Commissione? Stati membri o persone fisiche o giuridiche aventi un “legittimo interesso” (es. concorrenti) 2. attivazione d’ufficio della Commissione 33 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (regolamenti 1/2003 e 773/2004) Fase preliminare a) si ritiene non necessaria un’attività di controllo della Commissione (es. la fattispecie è già all’esame della Commissione) decisione di RIGETTO della denuncia la decisione deve essere motivata ed emanata tempestivamente b) si ritiene necessaria un’attività di controllo della Commissione si apre la fase formale della procedura Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (regolamenti 1/2003 e 773/2004) Fase formale comunicazione addebiti “alla/e impresa/e (constatazione formale delle violazioni, motivazioni, termine per osservazioni) osservazioni delle parti attività d’indagine della Commissione - richiesta di informazioni - raccolta di dichiarazioni - accertamenti e verifiche in loco (nell’impresa/e interessate) - accertamenti in altri locali 34 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (regolamenti 1/2003 e 773/2004) Fase formale A seguito dell’attività d’indagine …. Decisione formale della Commissione: Constatazione ed eliminazione violazione (c.d. decisione inibitoria) Adozione di misure cautelari Assunzione di impegni Inapplicabilità (ad es. si può applicare un’esenzione) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (regolamenti 1/2003 e 773/2004) Decisione di CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE dell’INFRAZIONE (inibitoria) La Commissione dispone alle imprese di cessare la violazione la Commissione può imporre il pagamento di un’ammenda (fino all’10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente) potere sanzionatorio Decisione di constatazione violazione + decisione di ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI La Commissione constata la violazione e inoltre ritiene che il rischio di danno alla concorrenza sia particolarmente grave specifiche condizioni (fumus boni iuris e periculum in mora) le misure cautelari sono provvisorie 35 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (regolamenti 1/2003 e 773/2004) Decisione relativa all’ASSUNZIONE di IMPEGNI Le stesse imprese interessate (autrici della violazione) propongono di assumersi impegni per eliminare la violazione La Commissione rende obbligatori detti impegni Il procedimento si conclude (continuerà, poi, un monitoraggio della Commissione sul rispetto degli stessi impegni) Decisione di INAPPLICABILITA’ (esenzione) La Commissione stabilisce che al caso di specie non possono trovare applicazione i divieti di cui artt. 101 e 102 TFUE es. l’intesa risponde ai requisiti e condizioni dell’art. 101, par. 3, TFUE - casi di esenzioni individuali Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (regolamenti 1/2003 e 773/2004) Altre tipologie di decisioni: decisione di revoca: viene revocato il beneficio dell’esenzione previsto in un regolamento di esenzione decisione di irrogazione di penalità mora: una penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente, per costringere le imprese interessate a: a)porre fine ad un'infrazione constatata con una decisione inibitoria b) rispettare le misure cautelari; c) rispettare gli impegni resi obbligatori; 36 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 39596 – American Airlines/British Airways/Iberia accordi tra le compagnie aeree British Airways, American Airlines e Iberia Lìneas Aéreas de Espana S.A. diretti a costituire un’impresa comune (joint venture) per la ripartizione delle entrate concernente tutti i loro servizi di trasporto aereo di passeggeri sulle Europa - Nord America. Gli accordi prevedevano un ampia cooperazione e un coordinamento a livello di prezzi, capacità e orari nonché la ripartizione delle entrate. aprile 2009 esposto-denuncia della compagnia aerea Virgin Atlantic (impresa concorrente): la Commissione avvia una procedura di indagine sett. 2009 la Commissione invia COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI (una copia è notificata anche al denunciante) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 39596 – American irlines/British Airways/Iberia “gli accordi delle parti limiterebbero la concorrenza su determinate rotte transatlantiche … La posizione delle parti era particolarmente forte ed erano presenti notevoli barriere all’ingresso e all’espansione quali … il vantaggio conferito alle parti in termini di frequenze, l’accesso limitato alle coincidenze …”. “ Gli accordi tra BA, AA e IB eliminerebbero la concorrenza, che i concorrenti non sarebbero in grado di ristabilire sulle tratte in questione” Dic. 2009 le parti presentano osservazioni alla comunicazione degli addebiti … Le parti propongono assunzione di IMPEGNI ( … si impegnano a mettere a disposizione slot in uno degli aeroporti di Londra per consentire ai concorrenti un tot. di frequenze settimanali su rotte transatlantiche) 37 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 39596 – American airlines/British Airways/Iberia Marzo 2010 viene pubblicato dalla Commissione un avviso con il contenuto essenziale degli impegni proposti … pervengono osservazioni di terzi … le parti rivedono e modificano gli impegni alla luce di tali osservazioni Luglio 2010 la Commissione adotta una decisione con cui rende OBBLIGATORI gli IMPEGNI assunti dalle parti In seguito …. la Commissione decide per la chiusura del procedimento (e contestualmente adotta decisione di rigetto della denuncia di Virgin Atlantic) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I Tra il 1995 e il 2002 alcune tra le principali aziende italiane di trasformazione di tabacco greggio hanno concluso accordi e/o pratiche concordate volte a fissare le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia comprendenti fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato, scambio di informazioni per coordinare il comportamento anti-concorrenziale in materia di acquisti. Tra il 1999 e il 2001, inoltre, vi erano state delle intese (decisioni di associazioni di imprese) tra l’associazione professionale dei trasformatori di tabacco italiani (APTI) e l’associazione professionale dei produttori (“Unione Italiana Tabacco” – UNITAB) con oggetto la fissazione dei prezzi in vista della stipula di accordi interprofessionali. 38 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I nel 2002 Feb. 2004 Ott. 2005 la Commissione ha iniziato una serie di indagini (richieste informazioni alle imprese coinvolte, alle autorità nazionali italiane, accertamenti ….) la Commissione ha avviato la fase formale della procedura e adottato una “comunicazione degli addebiti” …. accesso al fascicolo da parte delle imprese, audizioni, osservazioni delle stesse imprese decisione di CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE DELLE INFRAZIONI + irrogazione di ammende (termine 3 mesi per il versamento Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I In base alle indagini svolte, secondo la Commissione …. “Gli accordi e/o pratiche concordate che direttamente o indirettamente f issano i prezzi di acquisto o di vendita e ripartiscono la produzione sono, per loro natura, restrittivi della concorrenza. Più specificamente il coordinamento da parte dei trasformatori del loro comportamento in materia di acquisti nel caso specifico ha inciso sugli aspetti fondamentali del loro comportamento concorrenziale … Siffatti comportamenti possono, almeno potenzialmente, incidere sugli scambi di tabacco greggio tra l’Italia ed altri Stati membri, in quanto concernono una parte significativa degli acquisti di tabacco greggio italiano …” 39 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I … la Commissione ha escluso l’applicabilità delle specifiche norme in materia di produzione e commercio di prodotti agricoli (tabacco: prodotto agricolo, incluso nell’allegato I al Trattato) n.b. eccezionalità del settore agricolo rispetto all’applicazione delle regole sulla concorrenza (art. 42 TFUE) in particolare: non applicabilità divieto art. 101, par. 1, TFUE alle intese che siano necessari al perseguimento degli obiettivi della PAC (art. 39 TFUE) secondo la Commissione, nel caso di specie …. le pratiche restrittive non erano necessarie al raggiungimento degli obiettivi della PAC quindi applicazione divieto art. 81, par. 1 TCE (art. 101, par. 1, TFUE) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 37990 – Intel Corporation La Intel, è una delle due società (l’altra è l’AMD) che produce sul mercato mondiale una particolare tipologia di processori per computer (c.d architettura x86) Dal 1997 al 2007 (periodo considerato) Intel ha detenuto una quota del mercato rilevante (dal punto di vista geografico, individuato a livello mondiale) molto elevata, = o > al 70 % Si tratta di un mercato con rilevanti “ostacoli all’accesso” (investimenti non recuperabili in ricerca e sviluppo, nella proprietà intellettuale e negli impianti di produzione). Una siffatta struttura del mercato aveva portato tutti i concorrenti di Intel, eccetto AMD, ad uscire dal mercato o ad essere relegati a detenere una quota insignificante dello stesso. 40 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 37990 – Intel Corporation Ottobre 2000: La AMD presenta un esposto-denuncia alla Commissione nel 2003 ulteriore integrazione con nuovi fatti, documenti, informazioni Maggio 2004: apertura procedimento indagine per presunto abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE Luglio 2007: COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI relativa al comportamento di Intel nei confronti di 5 principali produttori di apparecchiature originali Gennaio 2008: Intel presenta delle osservazioni Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 37990 – Intel Corporation nel 2006 : la AMD aveva anche presentato una denuncia all’autorità tedesca garante della concorrenza sostenendo che Intel aveva partecipato ad accordi commerciali e pratiche concordate (di esclusione) con la società tedesca MSH, rivenditore europeo di dispositivi elettronici l’Autorità tedesca per la concorrenza scambia informazioni con la Commissione (coordinamento) Luglio 2008: la Commissione emette una ulteriore comunicazione degli addebiti relativa al comportamento di Intel nei confronti di MSH Maggio 2009: DECISIONE DI CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE INFRAZIONE + irrogazione ammenda. 41 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 37990 – Intel Corporation La Commissione ha accertato che Intel detiene una posizione dominante sul mercato relativamente ai processori per computer 2 tipi di comportamento attuati da Intel: - sconti condizionati ai produttori di computer: subordinati alla condizioni che tali imprese produttrici acquistassero processori esclusivamente o quasi da Intel (c.d. sconti fedeltà) - pagamenti a MHS (maggior rivenditore europeo di computer) a condizione che esso vendesse esclusivamente computer con tecnologia Intel (c.d. tying - bundling agreements) Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 37990 – Intel Corporation La Commissione richiama la costante giurisprudenza della Corte … “per un’impresa che si trova in posizione dominante sul mercato, il fatto di vincolare (…) gli acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l’impresa in questione, costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante …” “Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, applica, o in forza di accordi o unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè riduzioni subordinate alla condizione che il cliente si rifornisca esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno presso l’impresa in posizione dominante” sent. Hoffmann-La Roche & Co., causa 85/76 42 Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 37990 – Intel Corporation Nel caso di specie, dunque, ricorreva in particolare una pratica abusiva relativa ai prezzi consistente nell’applicazione di c.d. sconti di fedeltà Secondo la Commissione …. gli sconti condizionati applicati da Intel erano in grado di precludere il mercato ad un concorrente altrettanto efficiente di Intel, sebbene non in posizione dominante (ossia AMD) PREGIUDIZIO per i concorrenti PREGIUDIZIO per i consumatori (il comportamento anticoncorrenziale di Intel ha determinato una scelta più limitata per i consumatori e minori incentivi all’innovazione) --> Disciplina concorrenza imprese (antitrust) Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE CASI Case Antitrust 37990 – Intel Corporation --> Pratiche di SFRUTTAMENTO ABUSIVO di posizione dominante …pratiche escludenti che .. “… precludevano l’accesso dei concorrenti al mercato limitando pertanto significativamente la loro capacità di competere … di conseguenza ai consumatori finali era artificialmente impedito di scegliere un computer con tecnologia diversa da quella Intel in base al merito (prezzo e qualità dei processori)” Decisione di CONSTATAZIONE e ELIMINAZIONE dell’INFRAZIONE - accertamento violazione art. 102 TFUE (allora art. 82 TCE), ordinando a Intel di porre immediatamente fine all’infrazione, se in corso, e di astenersi da qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetti analoghi” - irrogazione di un ammenda di 1.060.000.000 per l’infrazione 43 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Rileva la nozione di … IMPRESA Impresa come unità economica che opera sul mercato (es: liberi professionisti, associazioni tra imprese, gruppi di imprese; NO svolgimento attività sociale) Parametro di riferimento il mercato: mercato interno o “parte sostanziale di esso” (area più ristretta dell’intero mercato interno ) QUADRO NORMATIVO In origine: - Specifica previsione nel Trattato CECA (applicazione limitata a settore carbosiderurgico) - Nessuna previsione del TCE: l’ipotesi di concentrazione si riconduceva alla disciplina degli artt. 81 e 82 TCE (concepiti per reagire a comportamenti in atto --> controllo ex post Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) QUADRO NORMATIVO Successivamente: Il Consiglio, sulla “base giuridica” degli artt. 103 TFUE e 352 TFUE, adotta atti di diritto derivato …(art. 103 TFUE : adozione di regolamenti e direttive del Consiglio per attuazione artt. 101 e 102 TFUE; art. 352 TFUE (clausola di flessibilità) Reg. 4064/89 del Consiglio, sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese… abrogato e sostituito da … Reg. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (c.d. regolamento comunitario concentrazioni) Normativa attualmente vigente e applicabile • • • reg. 139/2004 del Consiglio reg. 802/2004 della Commissione (reg. esecuzione) Comunicazioni della Commissione n.b. La disciplina non è contenuta del TFUE 44 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Nozione di CONCENTRAZIONE "Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito: a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure b) dell'acquisizione … da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese". ( Articolo 3, par. 1, reg. 139/2004) Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Nozione di CONCENTRAZIONE Fusione di 2 o più imprese prima indipendenti - Fusione per incorporazione (A viene incorporata in B) o fusione in senso stretto (A e B si fondono e si crea C) --> In entrambi i casi: creazione nuova entità giuridica Acquisizione del controllo totale o parziale di una o più imprese - acquisizione diretta o indiretta - acquisizione di quote di capitale o di elementi del patrimonio - es: operazioni contrattuali Creazione di un’impresa comune che esercita tutte le funzioni di un’entità economica autonoma Oggetto di queste operazioni è una “modifica del controllo”:controllo = possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa (“controllata”) Conseguenza --> RIDUZIONE SOSTANZIALE DELLA CONCORRENZA 45 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Quando le concentrazioni sono rilevanti per la normativa UE? Criterio della “dimensione comunitaria” oggetto di controllo le concentrazioni aventi dimensione comunitaria La dimensione comunitaria si valuta sulla base di parametri di fatturato (regola: fatturato tot. mondiale realizzato complessivamente dalle imprese interessate > 5 miliardi di EUR e quello realizzato individualmente nell’Unione da almeno due delle imprese interessate è > 250 milioni di EUR) Criterio della “riduzione sostanziale della concorrenza“ incompatibili con il mercato unico le concentrazioni che creano un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato unico o in una parte sostanziale di esso n.b. la creazione o il rafforzamento della posizione dominante = indice di concentrazione che può creare riduzione sostanziale della concorrenza. Ma non è condizione necessaria Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni principio “dello sportello unico” (o barriera unica) • • concentrazioni aventi dimensione comunitaria: --> competenza esclusiva della Commissione concentrazioni non aventi dimensione comunitaria (non superano soglie di fatturato): --> competenza delle Autorità nazionali garanti concorrenza Eccezioni : c.d. meccanismo dei rinvii Commissione --> RINVIO --> Autorità nazionali se una concentrazione riguarda il mercato di uno Stato (che non è considerabile come “parte sostanziale del mercato interno”) Autorità nazionali --> RINVIO --> Commissione se una concentrazione, pur non avendo dimensione comunitaria, pregiudichi il commercio tra Stati membri o pregiudichi in maniera significativa la concorrenza nel territorio di uno Stato membro 46 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni La Commissione opera una valutazione preventiva (ex ante) le concentrazioni aventi dimensione comunitaria devono essere notificate preventivamente, prima di essere attuate notifica preventiva La notifica: -ha effetto sospensivo (no esecuzione all’operazione) : se l'operazione di concentrazione viene realizzata, la Commissione può ordinare, con decisione, la separazione delle imprese, la cessazione del controllo o ogni altra misura utile - è efficace quando è ricevuta dalla Commissione (rilevante per decorso di termini) Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni esame informale della concentrazione pubblicazione dell’avviso di notifica (serie C della GU) trasmissione copia della notifica alle Autorità competenti degli Stati “richiesta di informazioni” (richiesta documentazione , dati alle imprese interessate e/o a terzi), audizioni, riunioni ecc… Tale fase si deve concludere entro il termine di 25 giorni lavorativi (dal giorno successivo alla ricezione notifica) Dopo un primo esame la Commissione rileva che ….. 47 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni esame informale della concentrazione la concentrazione notificata non rientra nel campo di applicazione della normativa UE (chiusura procedimento) la concentrazione rientra nella normativa UE (la concentrazione ha dimensione comunitaria): 1) la concentrazione “NON solleva seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune” decisione: la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno (fissate possibili condizioni; il procedimento si chiude) 2) la concentrazione “solleva seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune” decisione: apertura fase formale della procedura di controllo Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni fase formale della procedura di controllo - richiesta di informazioni, ispezioni, audizioni delle imprese interessate - invio comunicazione formale degli addebiti (motivi per cui si ritiene la concentrazione incompatibile con il mercato - le parti possono presentare osservazioni … La fase formale di esame deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi …. con una decisione della Commissione 48 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni decisione della Commissione a)la concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza Decisione della Commissione: la concentrazione è compatibile con il mercato interno (possono essere fissate condizioni e obblighi particolari; le parti possono assumere impegni) b) la concentrazione ostacola in modo significativo la concorrenza (n.b. criterio della riduzione sostanziale della concorrenza) Decisione della Commissione: la concentrazione è incompatibile con il mercato interno (+ possibile adozione misure provvisorie, e irrogazione ammende (fino al 10% del fatturato totale dalle imprese interessate) [N.b. le parti, o terzi, possono proporre ricorso per annullamento o in carenza + eventuale azione di responsabilità extracontrattuale avverso la decisione dinanzi la Corte di giustizia] Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni – sintesi. notifica preventiva della concentrazione alla Commissione da parte delle imprese interessate fase di controllo informale : La concentrazione non ha dimensione comunitaria: chiusura procedimento La concentrazione ha dimensione comunitaria: -->… ma non solleva dubbi di compatibilità con il mercato … (chiusura procedimento) – decisione = compatibile -->… solleva dubbi di compatibilità con il mercato … fase di controllo formale --> la concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza nel mercato comune : decisione di COMPATIBILITA’ --> la concentrazione ostacola in modo significativo la concorrenza nel mercato comune : decisione di INCOMPATIBILITA’ 49 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni CASI Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines 24 giugno 2010 la Commissione riceve la notifica di un’operazione di concentrazione (acquisizione del controllo congiunto di una serie di imprese greche operanti nel settore del trasporto aereo (Aegean Airlines, Olympic Air SA, ecc.), da parte di 3 imprese greche di investimento 1 luglio 2010 pubblicazione dell’avviso di notifica preventiva (serie C della Gazzetta ufficiale) --> inizia la fase di controllo informale avvio delle indagini: “market investigation” , acquisizione di informazioni, documenti, dati di mercato ecc.. Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni CASI Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines Al termine della fase di esame informale (25 gg.) … 30 luglio 2010 la Commissione ritiene che la concentrazione rientri nel campo di applicazione del regolamento concentrazioni: --> la concentrazione ha “dimensione comunitaria” --> … e “suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune” 30 luglio 2010 decisione della Commissione: --> Inizia la fase di controllo formale 50 Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni CASI Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines 20 ottobre 2010 Invio comunicazione delle obiezioni (ragioni per cui la Commissione ritiene che la concentrazione possa ostacolare la concorrenza) 18 novembre 2010 proposizione di IMPEGNI delle parti “notificanti” per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune 26 gennaio 2011 Decisione della Commissione --> la concentrazione è incompatibile con il mercato comune -->la concentrazione è suscettibile di ostacolare in maniera significativa l’effettiva concorrenza nel mercato o in una parte rilevante della stessa …” Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni) Procedura di controllo sulle concentrazioni CASI Case M.5830 Olympic/Aegean Airlines secondo la Commissione …. la concentrazione si sarebbe tradotta in una situazione di “quasi-monopolio” nel trasporto aereo in Grecia … le due compagnie aeree assieme sarebbero arrivate a detenere il 90 % del mercato del trasporto aereo in Grecia … …. con la conseguenza di un aumento delle tariffe per i passeggeri e un abbassamento del livello di qualità nei servizi offerti …… difficoltà di ingresso nel mercato greco di un’altra compagnia di dimensioni tali da poter concorrere con la società nascente dalla concentrazione L’operazione di concentrazione era suscettibile di provocare una riduzione sostanziale della concorrenza 51 Disciplina imprese pubbliche In virtù del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE) gli Stati membri hanno l’obbligo di non adottare o mantenere in vigore misure che possano rendere inefficaci le regole di concorrenza applicabile alle imprese gli Stati NON possono adottare misure che pregiudicano l’effetto utile delle norme sulla concorrenza rivolte alle imprese (es. misure che permettono di aggirare i divieti ex 101 e 102 TFUE) In virtù del principio generale della concorrenza libera e non falsata (protocollo n. 27 allegato al Trattato di Lisbona) gli Stati devono agire nel rispetto di un’economia di mercato aperta alla libera concorrenza … Disciplina imprese pubbliche art. 345 TFUE :"i trattati lasciano del tutto impregiudicato iregime di proprietà esistente negli Stati membri“ Neutralità dei Trattati in materia di proprietà: le imprese, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, sono soggette alle regole del TFUE, in particolare artt. 101 e 102 In questo quadro … Normativa specifica che disciplina le ipotesi di intervento diretto degli Stati sulla vicenda di imprese pubbliche (art. 106 TFUE) Obiettivi: impedire che l’intervento pubblico nell’economia determini violazioni delle norme del Trattato L’intervento pubblico nell’economia non è precluso, ma non deve contrastare con le disposizioni del trattato Mantenere un equilibrio tra libertà e autonomia degli Stati nelle scelte di politica economica-industriale e regime UE del mercato interno e della concorrenza 52 Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 1, TFUE: “Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi”. (art. 18 TFUE = divieto di discriminazione in base alla nazionalità) (artt. 101-109 TFUE = norme in materia di concorrenza) E’ previsto un obbligo speciale a carico degli Stati rispetto all’attività di imprese pubbliche …. Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 1, TFUE • Imprese pubbliche: "ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina“. (direttiva 80/723/CEE) Alle imprese pubbliche sono assimilate le …. • imprese titolari di diritti speciali o esclusivi: “imprese anche private cui lo Stato attribuisce il diritto esclusivo di esercitare una certa attività” (sent. Inter-Huiles, causa 172/82, e Bodson, causa 30/87) 53 Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 1, TFUE l’attribuzione di diritti speciali/esclusivi porta l’impresa ad avere una posizione dominante sul mercato …. … non è vietato, di norma, attribuire ad un’impresa il diritto esclusivo allo svolgimento di una certa attività …. …. è vietato attribuire un diritto esclusivo … "quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante” (sent. Raso, 12 febbraio 1998, causa C-163/96) violazione art. 106, par. 1, TFUE … quando lo Stato induca l’impresa pubblica ad utilizzare i diritti esclusivi in modo abusivo (violazione del Trattato) --> Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 1, TFUE Portata dell’obbligo a carico degli Stati: “… non emanare o mantenere misure contrarie alle norme dei Trattati …” L'art. 106,par. 1, crea obblighi precisi ed incondizionati a carico degli Stati membri …. norma che produce effetti diretti : invocabile in giudizio dagli interessati. Nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese titolari di diritti esclusivi gli interessati potranno far valere le norme del TFUE dotate di efficacia diretta, così come nel caso di qualsiasi altra impresa (sent. Merci Convenzionali, 10 dicembre 1991, causa C-179/90) 54 Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 2, TFUE “ Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza,nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'unione …” il favor eventualmente accordato a queste imprese deve conciliarsi con il regime della concorrenza nell’UE l’esistenza di un monopolio o di un regime di diritti esclusivi di per sé non è contraria ai Trattati .. … si tratta di scelte di politica economica e sociale Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 2, TFUE Scopo = limitare la sottoposizione di tali imprese alle regole di concorrenza previste nei trattati, consentendola soltanto qualora ciò non impedisca l'espletamento della missione di interesse economico generale loro affidata. L'art. 106, par. 2, mira infatti "a contemperare l'interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, quali strumenti di politica economica o fiscale, con l'interesse della Comunità all'osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell'unità del mercato comune" (sent. 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commiss. C. Paesi Bassi) • deroga alle norme dei trattati interpretazione restrittiva • onere della prova agli Stati (l’applicazione delle regole di concorrenza impedisce svolgimento attività di interesse economico generale) 55 Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 2, TFUE servizi di interesse economico generale (SIEG): servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico." Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale (COM(2003)270 def.) e Comunicazione I servizi di interesse generale in Europa,2001 Esempi: servizio postale, servizio televisivo, fornitura energia elettrica sul territorio nazionale, servizio ormeggio navi, ecc. Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 2, TFUE Gestione di servizi di interesse economico generale spesso mediante concessione di un diritto di esclusiva ad un'unica impresa (pubblica o privata). --> applicazione congiunta dell’art. 106, parr. 1 e 2: la concessione di diritti speciali ed esclusivi è lecita: rispetto ad imprese che effettivamente svolgono un ruolo di interesse generale o sevizio pubblico e se limitazioni alla concorrenza sono strettamente funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico impresa “incaricata” di svolgere servizi di interesse economico generale : Per incarico, si intende "un atto della pubblica autorità", ma non è necessario che si tratti di un "atto legislativo o regolamentare", potendo bastare anche un prowedimento di concessione 56 Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 3, TFUE Potere di controllo della Commissione “La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri opportune direttive o decisioni”. La Commissione ha un autonomo potere di decisione: • accertamento e dichiarazione dell’incompatibilità di una normativa statale e indicazione eventuale mezzi per eliminare la violazione valutazione caso per caso, della singola fattispecie • possibilità di impugnazione di tali atti mediante ricorso per annullamento ex 263 TFUE Disciplina imprese pubbliche Art. 106, par. 3, TFUE Potere di controllo della Commissione La Commissione può per anche aprire una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE nei confronti dello Stato inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 106 TFUE Nel controllare il rispetto delle previsioni di cui all’art. 106, parr. 1 e 2, da parte degli Stati, in caso di violazione … la Commissione può: a) accertare e dichiarare tale violazione (indicando mezzi per rimediarvi) --> art. 106, par. 3, TFUE b) avviare una procedura di infrazione --> art. 258, TFUE --> Scelta discrezionale della Commissione 57 Disciplina imprese pubbliche CASI Caso: Poste italiane 2000 In italia, II 6 agosto 1999 è entrato in vigore il d.lgs. 261 del 22 luglio 1999 viene attribuito un diritto esclusivo a Poste Italiane SpA circa lo svolgimento di una serie di servizi postali Il 16 maggio 2000, la Commissione avvia un procedimento di infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 86 TCE (oggi 106 TFUE) in combinato disposto con l'articolo 82 TCE (oggi 102 TFUE) [Lettera di costituzione in mora, invito al governo italiano a trasmettere, entro due mesi, le misure per porre termine alle infrazioni, oppure le osservazioni … Il governo italiano aveva presentato le sue osservazioni. Prima di avviare il procedimento, la Commissione aveva avuto diversi incontri con il governo italiano e con PI al fine di discutere le problematiche … ] Il 21 dicembre 2000, però, la Commissione sceglie di adottare una decisione ex art. 106, par. 3, TFUE (ricorda alternatività con art. 258 TFUE) Disciplina imprese pubbliche CASI Caso: Poste italiane 2000 La Commissione analizza …. • il contesto normativo (… e ricorda che essa ha discrezionalità nella scelta di procedere in virtù dell'articolo 86, paragrafo 3, anziché dell'articolo 226) • il mercato rilevante (sotto il profilo dei prodotti-servizi e sotto il profilo geografico) • L’abuso di posizione dominante : l’attribuzione del diritto esclusivo comporta l'estensione della posizione dominante di Poste Italiane sul mercato … e si concretizzava in un “abuso” di posizione dominante • L'effetto sul commercio tra Stati membri : l’abuso era pregiudizievole al commercio tra Stati • L’art. 106, par. 2, TFUE: non opera la “deroga” della previsione: dall’applicazione delle norme sulla concorrenza non deriva per Poste italiane un impedimento allo svolgimento della sua attività di interesse economico generale 58 Disciplina imprese pubbliche CASI Caso: Poste italiane 2000 La Commissione conclude che … … il d.lgs. 261 del 22 luglio 1999 viola il combinato disposto dell'art. 86, par.1 e dell'art. 82 TCE (oggi 106 e 102), nella misura in cui riserva all'operatore postale pubblico, Poste italiane, la fase di recapito a data od ora certe del nuovo servizio di posta elettronica ibrida (diritto esclusivo) decisione ex art. 106, par. 3, TFUE: la decisione fa obbligo all'Italia di porre fine alla violazione eliminando i diritti esclusivi concessi all'operatore pubblico …. (decisione di accertamento e dichiarativa) Il governo italiano ha ottemperato a tale obbligo adottando il 18 maggio 2001 una circolare ministeriale di applicazione della decisione della Commissione. autorizzazione generale a prestare il servizio in Italia a tutti gli operatori che garantiscono il giorno e/o l'ora di consegna nell'ambito dei nuovi servizi di posta elettronica ibrida … 59 Disciplina Aiuti di Stato Artt. 107-109 TFUE Obiettivi: Realizzazione di un regime di concorrenza sana ed efficace nel mercato (“workable competition”) … sempre nel quadro della realizzazione del mercato interno Evitare che il sostegno finanziario pubblico porti ad alterazioni della concorrenza tra le imprese all’interno del mercato comune … possibile contrasto con il regime di libero scambio e … facilitazione delle esportazioni delle imprese nazionali --> difficoltà per attività di imprese di altri Stati membri Ricerca di un equilibrio tra libertà e autonomia degli Stati nelle scelte di politica economica-industriale e rispetto della disciplina UE del mercato interno e della concorrenza Disciplina Aiuti di Stato Artt. 107-109 TFUE PRINCIPIO dell’INCOMPATIBILITÀ con il mercato comune degli aiuti di Stato DIVIETO di erogare aiuti di Stato (salvo espresse deroghe) art. 107, par. 1, TFUE “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.” 60 Disciplina Aiuti di Stato art. 107, par. 1, TFUE Nozione di AIUTO Perché l'art. 107, par. 1, sia applicabile, la misura in esame deve caratterizzarsi per i seguenti elementi: 1) finanziamento di origine pubblica 2) conferimento di un vantaggio per i beneficiari 3) pregiudizio agli scambi tra Stati 4) pregiudizio-alterazione concorrenza Al fine di qualificare come aiuto una misura statale ….. Sono irrilevanti i motivi o gli scopi che hanno indotto la Stato membro ad adottarla sono ininfluenti Sono rilevanti gli effetti che la stessa produce sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri Disciplina Aiuti di Stato Nozione di AIUTO "la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato presuppone che sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda l'art. 87, n. I, CE [ora art. 107, par. 1, TFUE] In primo luogo, (1) deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, (2) tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, (3) deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, (4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza" Sent. Pres. Consiglio c. Reg. Sardegna, 17 novembre 2009, causa C-169/08 sent. Enirisorse, 23 marzo 2006, causa C-237/04, Sent. Altmark , 24 luglio 2003, causa C-280/00 61 Disciplina Aiuti di Stato Nozione di AIUTO --> Principio dell’irrilevanza dei motivi perseguiti attraverso l’aiuto statale “Risulta da una giurisprudenza costante che l'art. 107, n. 1, non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti [...]” “La Corte ha più volte dichiarato che lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli alla qualificazione come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Infatti, tale articolo non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti” sent. 3M Italia Spa., 29 marzo 2012, C-417/10 sent. British Aggregates, 22 dicembre 2008, C-487/06 P Disciplina Aiuti di Stato Nozione di AIUTO 4 criteri cumulativi 1) finanziamento di origine pubblica 2) conferimento di un vantaggio per i beneficiari 3) pregiudizio agli scambi tra Stati 4) pregiudizio-alterazione concorrenza + principio irrilevanza motivi Un aiuto di Stato può essere definito come ….. vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un’impresa attraverso un intervento pubblico e che in assenza di tale intervento non si sarebbe realizzato Ricomprende tutte le misure che abbiano l’effetto di attribuire “artificialmente” un vantaggio a determinate imprese, con una conseguente alterazione della concorrenza (e un pregiudizio per gli scambi tra Stati) 62 Disciplina Aiuti di Stato Nozione di AIUTO 1) finanziamento di origine pubblica Art. 107, par. 1, menziona due diverse ipotesi: a) Aiuti concessi “dagli Stati membri“ b) aiuti concessi "mediante risorse statali". è ricompresa nella nozione di aiuto non solo un vantaggio di tipo economico direttamente concesso dagli Stati, ma anche un vantaggio concesso da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati“ E’ aiuto anche una misura concessa da: - autorità pubblica non statale, come, ad es: gli enti pubblici territoriali - enti pubblici economici o le società controllate dallo Stato Disciplina Aiuti di Stato Sent. Alfa Romeo I, causa C-305/89 Aiuto concesso mediante risorse statali Caso: conferimento di capitali in favore dell’Alfa Romeo da parte dell’IRI (ente pubblico) tramite Finmeccanica …. Secondo la Commissione, gli aiuti erano stati erogati attraverso risorse statali (fondi statali messi a disposizione di IRI). La Commissione aveva aperto una procedura di controllo e aveva ritenuto che si trattasse di “aiuti di Stato”, incompatibili con il mercato comune – la decisione è impugnata dall’Italia. Secondo la Corte … “IRI e la Finmeccanica operano sostanzialmente sotto il controllo dello Stato; anche se i mezzi finanziari assegnati all'IRI o alla Finmeccanica non fossero stati specificamente destinati ai conferimenti di capitali controversi, detti conferimenti sono stati effettuati mediante fondi pubblici destinati a interventi economici”. 63 Disciplina aiuti di Stato Nozione di AIUTO 2) Vantaggio economico per le imprese beneficiarie Forma: a) trasferimento materiale di risorse finanziarie dal bilancio dell'ente pubblico erogatore: sovvenzioni dirette (concessione prestiti o garanzie, partecipazioni Stato o enti pubblici in imprese private) b) erogazione di risorse pubbliche non destinate direttamente ai beneficiari stessi, ma ai loro clienti, con un vantaggio indiretto ai beneficiari: aiuti indiretti (es: contributo previsto dal legislatore italiano per acquisto/noleggio di decoder per il digitale terrestre) c) agevolazioni fiscali attraverso cui l’autorità pubblica “rinuncia ad un introito” (esoneri o di riduzioni di imposte, tasse, oppure contributi concessi a imprese nazionali) Disciplina aiuti di Stato sentenza Seydaland, 16 dicembre2010, causa C-239/09 Caso: La Seydaland è una società che opera nel settore dell’industria agricola. La BVVG è una società interamente controllata da ente pubblico tedesco incaricato della privatizzazione dei terreni agricoli e silvicoli. Contratto BVVG -Seydaland con oggetto vendita terreni per uso agricolo. Controversia davanti al giudice nazionale, che opera rinvio pregiudiziale di interpretazione alla CGUE. “in linea di principio, non può escludersi che una vendita di terreni pubblici a un prezzo inferiore a quello di mercato possa costituire un aiuto di Stato …” "la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive, come sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti" 64 Disciplina aiuti di Stato Sent. Mediaset SpA c. Commissione, 15 giugno 2010, T-177/07 - aiuti indiretti Caso: contributo previsto dal legislatore italiano per l’acquisto digitale terrestre “Una misura consistente in un contributo pubblico riconosciuto a ciascun utente del servizio di radiodiffusione che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre costituisce un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE [art. 107 TFUE] riconosciuto alle emittenti digitali terrestri ed agli operatori via cavo rispetto alle emittenti satellitari”. “Infatti, qualora il beneficio di una simile misura sia subordinato al soddisfacimento di una serie di condizioni cumulative, tra le quali l’acquisto o il noleggio di un apparecchio che consenta la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri, essa non può evidentemente operare a beneficio di un consumatore che decide di acquistare o noleggiare un apparecchio che consenta esclusivamente la ricezione di segnali televisivi digitali satellitari …” Disciplina aiuti di Stato Sent. Mediaset SpA c. Commissione, 15 giugno 2010, T-177/07 “Occorre considerare che una simile misura di aiuto, da un lato, incita i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limitando al tempo stesso i costi che le emittenti televisive digitali terrestri avrebbero dovuto sopportare e, dall’altro, consente alle emittenti medesime di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela. Il fatto che una tale misura risulti molto vantaggiosa per i consumatori in quanto riduce il prezzo dei decoder più sofisticati a livello del prezzo dei decoder di base non incide in alcun modo sul fatto che la stessa costituisce parimenti un vantaggio per le emittenti terrestri e per gli operatori via cavo. Le emittenti satellitari si troverebbero (…) in una posizione meno vantaggiosa rispetto alle emittenti terrestri e agli operatori via cavo, in quanto questi ultimi non dovrebbero ripercuotere alcun costo supplementare sul prezzo di vendita dei decoder presso i consumatori beneficiari della misura di cui trattasi”. 65 Disciplina aiuti di Stato Criterio del “normale (o saggio) investitore privato” --> Si considera il comportamento che sarebbe tenuto da un investitore privato in situazione di normali condizioni di economia di mercato --> L’apporto/conferimento pubblico è considerato incompatibile con il mercato interno (aiuto di stato), perché in grado di alterare la concorrenza, se, in circostanze analoghe, un investitore privato operante in normali condizioni di mercato non avrebbe effettuato un simile conferimento In origine: applicato a casi di partecipazione pubblica nel capitale di imprese private. Operazioni cge dissimulano un aiuto se avvengono in condizioni tali che privati operatori non le avrebbero effettuate Poi applicato anche a casi di prestiti a tassi agevolati, agevolazioni fiscali, ecc.) Oggi, criterio generale per stabilire se c’è Aiuto di stato = vietato ex art. 107.1 TFUE (per valutare la compatibilità con il mercato interno di un operazioni di intervento pubblico con cui si conferisca un vantaggio economico a imprese) Disciplina aiuti di Stato Criterio del “normale (o saggio) investitore privato” CASO: aiuto concesso dalla Francia a impresa Scott SA Vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica francese all’impresa Scott SA - Aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale Procedura di controllo della Commissione - Decisione 2002/14/CE La Commissione ritiene che la vendita di un terreno pubblico non configuri un vantaggio selettivo soggetto al disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, se anche un operatore privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, a prescindere da qualsiasi considerazione di natura sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe investito in tale terreno e successivamente rivenduto l'appezzamento allo stesso prezzo di quello chiesto dagli enti locali Dall'accordo concluso tra gli enti territoriali e Scott risulta che … 66 Disciplina aiuti di Stato … gli enti sapevano che le operazioni di assetto del terreno e la costruzione (…) sarebbero costate 80 milioni di FRF e che Scott avrebbe versato 31 milioni di FRF per l'acquisto dell'appezzamento. Per contro, essi si impegnavano a sistemare i terreni privi di infrastrutture, per un importo massimo di 80 milioni di FRF … … gli enti sapevano, all'epoca della conclusione del contratto con Scott, che la perdita si sarebbe elevata ad almeno 60 milioni di FRF …. Pertanto, è indubbio che la messa a disposizione di risorse pubbliche non ha altre spiegazioni plausibili se non la concessione di un aiuto di Stato. è opportuno ricordare che un investitore privato cerca non solo di ottenere il massimo profitto ma anche di limitare le proprie perdite. Disciplina aiuti di Stato “Non c'erano quindi ragioni obiettive o di buonafede per le quali gli enti potessero ritenere che il loro investimento … avrebbe dato un tasso di rendimento adeguato grazie al prezzo pagato da Scott per tale sito” Il prezzo preferenziale a cui gli enti hanno venduto il sito in questione a Scott deve pertanto essere considerato un vantaggio per tale impresa. Scott SA opera ricorso per annullamento decisione dinanzi al Tribunale UE … Sent. Scott SA c. Commissione, T-366/00 Secondo il Tribunale… “Nell’ambito della stima del valore di un aiuto sotto forma di vendita di un terreno a un prezzo assertivamente preferenziale, l’applicazione del principio dell’investitore privato operante in economia di mercato comporta la stima del prezzo di vendita che si sarebbe ottenuto all’epoca in condizioni normali di mercato.” 67 Disciplina aiuti di Stato Secondo il Tribunale: la Commissione aveva errato nel compiere tale stima, in particolare non adempiendo al suo obbligo di diligenza, e ha disposto così l’annullamento della decisione della Commissione. La Commissione impugna la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia Sent. Commissione c. Scott SA, 2 settembre 2010, C-290/07 La Corte di giustizia ricorda che … “Per verificare se la vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica ad un soggetto privato costituisca un aiuto di Stato, occorre che la Commissione applichi il criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato, al fine di determinare se il prezzo pagato dal presunto beneficiario dell’aiuto corrisponda al prezzo che un investitore privato, che agisce in normali condizioni di concorrenza, avrebbe potuto fissare” Disciplina aiuti di Stato sent. Commissione c. Scott SA, 2 settembre 2010, C-290/07 E che … in generale, l’uso di tale criterio implica una valutazione economica complessa da parte della Commissione; il controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse condotte dalla Commissione è un controllo ristretto. La Corte di giustizia procede a tale controllo e conclude che … il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando che, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva quando ha adottato la decisione contestata, la Commissione non aveva adempiuto il suo obbligo di diligenza …. --> annullamento sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, causa T-366/00, Scott/Commissione e rinvio della causa al Tribunale 68 Disciplina aiuti di Stato Nozione di AIUTO 2) Vantaggio economico per le imprese beneficiarie Beneficiario: si deve trattare di un’impresa, cioè qualsiasi entità che eserciti un’attività economicamente rilevante sul mercato Il beneficiario deve essere ben individuato: L'art. 107, par. 1, considera incompatibili con il mercato interno gli aiuti che favoriscono "talune imprese o talune produzioni". Criterio della selettività Disciplina aiuti di Stato Criterio della selettività Affinché si possa configurare un aiuto di stato (vietato ex art. 107 TFUE) la misura deve avere indirizzato a "talune imprese o talune produzioni” (misura selettiva) Non sono considerate selettive le misure di carattere generale, cioè le misure che favoriscano lo sviluppo delle attività economiche in generale (es: riduzione generalizzata delle tasse o dei contributi sociali o previdenziali a carico delle imprese, aiuti alla ricerca o all'occupazione). Perché scelte di politica economica: competenza Stati Eccezioni – casi particolari (…giurisprudenza) 69 Disciplina aiuti di Stato Criterio della selettività Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013 Caso Contratto tra lo Stato ungherese e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo alle tasse minerarie sull’estrazione di idrocarburi, cui si accompagna un’apposita modifica della c.d. “legge mineraria” nazionale Nel novembre 2007, la Commissione riceve una denuncia in merito alla compatibilità delle suddette misure con il mercato interno. … Procedura di controllo … La Commissione è dell’avviso che il contratto, unitamente alla legge mineraria emendata, conferisca un indebito vantaggio alla ricorrente. La misura soddisfaceva i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE = aiuto di Stato, e niente indicava che esso avrebbe potuto essere compatibile con il mercato comune decisione 2011/88/UE --> misura adottata dall’Ungheria = aiuto di stato Disciplina aiuti di Stato Criterio della selettività Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013 “Riguardo al carattere selettivo della misura d’aiuto, occorre osservare che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti (…). Ne consegue che l’applicazione di tale disposizione impone unicamente di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre, le quali si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime. In caso affermativo, la misura di aiuto soddisfa il presupposto della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato prevista dalla suddetta disposizione….” 70 Disciplina aiuti di Stato Criterio della selettività Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013 “una combinazione di elementi quale quella rilevata dalla Commissione nella decisione impugnata può essere qualificata come aiuto di Stato quando i termini del contratto concluso sono stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più operatori e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata generale e applicabili a qualsiasi operatore. A tal riguardo va osservato che la circostanza secondo la quale soltanto un operatore ha concluso un contratto di tale genere non è sufficiente a dimostrare il carattere selettivo di quest’ultimo, dal momento che una siffatta circostanza può essere dovuta in particolare alla mancanza di interesse da parte di qualsiasi altro operatore”. Disciplina aiuti di Stato Criterio della selettività Sent. MOL Magyar Olaj c. Commissione, 12 novembre 2013 “Nella decisione impugnata, la Commissione si è limitata a constatare che la ricorrente era l’unica impresa ad avere, effettivamente, concluso un contratto di proroga nel settore degli idrocarburi…. ma i criteri fissati dalla legge mineraria per la conclusione di un contratto di proroga sono oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato che li soddisfi… Tenuto conto … - dell’assenza di selettività che caratterizza il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga - e dell’assenza di qualsivoglia indizio del fatto che tali autorità avrebbero riservato un trattamento favorevole alla ricorrente rispetto a qualsiasi altra impresa che si trovasse in una situazione analoga --> non può ritenersi dimostrato il carattere selettivo della misura in questione 71 Disciplina aiuti di Stato Criterio della selettività Casi particolari: • una misura di carattere generale può essere considerata selettiva … “qualora il suo godimento da parte delle imprese sia subordinato a decisione discrezionale dell'autorità pubblica” la normativa italiana che prevedeva per le grandi imprese in crisi la sottrazione alla procedura ordinaria di fallimento e la sottoposizione alla procedura speciale di amministrazione straordinaria --> caratterizzata da discrezionalità del Ministro dell'Industria di autorizzare il proseguimento dell'attività dell'impresa insolvente. --> Quindi si trattava di una misura che costituisce aiuto selettivo (v. sent. Piaggio, 17 giugno 1999, causa C-295/97) Disciplina aiuti di Stato Criterio della selettività Casi particolari: • una misura normalmente selettiva (che costituisce un vantaggio per un determinato beneficiario) può non essere considerata tale nel caso di specie “se giustificata dalla natura del sistema nel quale si Inserisce” regime fiscale di favore che il legislatore italiano riserva alle società cooperative rispetto alle altre società per quanto riguarda l'imposta sui redditi. Le cooperative hanno specifiche caratteristiche e che, in via di principio, esse non si trovano in una situazione non assimilabile a quella delle società commerciali .. Alla luce di ciò, bisogna verificare se esenzioni fiscali come quelle oggetto delle cause principali siano giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inseriscono (valutazione che spetta al giudice del rinvio …) Sent. Paint Graphos, 8 sett. 2011, cause C-78/08 e C-80/08 72 Disciplina aiuti di Stato Considerando il profilo del beneficiario.. Si può distinguere tra: • aiuti individuali concessi a singole imprese, che vengono individuate nello stesso atto istitutivo dell'aiuto. • regimi di aiuti non comportano essi stessi l'erogazione di aiuti a singole imprese ma sono costituiti da atti di portata generale che autorizzano la successiva adozione di provvedimenti individuali di erogazione, o consentono alle imprese interessate di avvalersi senz'altro dei provvedimenti di favore (es: concessione di agevolazioni fiscali). (l’aiuto deriva indirettamente alla singola impresa dall’applicazione di atti di portata generale) Disciplina aiuti di Stato Nozione di AIUTO 3-4) Pregiudizio per il commercio tra Stati e la concorrenza Ai sensi dell'art. 107, par. 1, sono incompatibili con i trattati solo gli aiuti che "incidano sugli scambi tra Stati membri" e "falsino o minaccino di falsare la concorrenza” Tale elemento sussiste laddove: a) l'aiuto provochi il rafforzamento della posizione dell'impresa beneficiaria rispetto ai suoi concorrenti, nel senso che le eviti o riduca costi che i concorrenti devono sopportare b) l'impresa operi in un mercato aperto agli scambi tra Stati membri, nel senso che su tale mercato sono presenti imprese di più Stati. 73 Disciplina aiuti di Stato 3-4) Pregiudizio per il commercio tra Stati e la concorrenza Criterio de minimis Anche nel settore degli aiuti pubblici alle imprese è richiesto che il pregiudizio alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri sia sensibile Gli aiuti che NON hanno un impatto SENSIBILE sugli scambi e sulla concorrenza non ricadono nel divieto di cui all’art. 107 TFUE (aiuti “de minimis”) aiuti de minimis: gli aiuti che non superino, per impresa, un importo complessivo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (nel caso di un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada, detto valore non deve superare i 100.000 euro per il medesimo lasso temporale. Per i settori della pesca e della produzione di prodotti agricoli, queste soglie si abbassano rispettivamente a 30.000 euro ed a 7.500 euro) v. Reg. 1998/2006, relativo all’applicazione artt. 107 e 108 TFUE ad aiuti di importanza minore Disciplina aiuti di Stato Art. 107, par. 2, TFUE Aiuti automaticamente compatibili Deroghe (ex lege) al principio di incompatibilità: a) "gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti"; b) "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali"; c) "gli aiuti connessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione". (n.b. prevista possibilità di abrogare tale lettera) 74 Disciplina aiuti di Stato Art. 107, par. 3, TFUE Aiuti esentabili Deroghe applicabili su valutazione discrezionale di Commissione o Consiglio a) Aiuti per lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso. b) Aiuti per la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o per rimediare a un grave turbamento dell’economia in uno Stato c) Aiuti per lo sviluppo di talune attività o talune regioni, purché non alterino le condizioni degli scambi … d) Aiuti destinati alla cultura e alla conservazione dei beni culturali, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza e) Categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione [v. art. 109, TFUE] --> Disciplina aiuti di Stato --> Sulla base giuridica dell’art. 109 TFUE (allora art. 94 TCEE), è stato adottato il • Regolamento del Consiglio n. 994/98 = attuazione artt. 92 e 93 TCE (107 e 108 TFUE) a determinate categorie di aiuti di stato = possibilità della Commissione di adottare regolamenti con cui si dichiarino compatibili con il mercato comune determinate categorie di aiuti Sulla base delle previsioni del reg. n. 994/98, è stato adottato il • Regolamento della Commissione n. 800/2008 (c.d. regolamento di esenzione) = compatibilità con il mercato di alcune categorie di aiuti (es: a carattere sociale, alle piccole e medie imprese (PMI), a finalità regionale, a favore dell’ambiente, all’imprenditorialità femminile, alla ricerca, allo sviluppo ecc.) ESENZIONI PER CATEGORIA 75 Disciplina aiuti di Stato ulteriori categorie di aiuti compatibili determinati dalla Commissione (in base a regolamenti e atti di soft law – comunicazioni) • aiuti orizzontali: sono rivolti a favorire obiettivi di specifico interesse dell'Unione e si applicano senza distinzione a tutte le regioni e i settori • aiuti alle banche nella crisi finanziaria • aiuti settoriali, volti favorire sviluppo di particolari settori- attività (es: settore dei trasporti, settore agricoltura e pesca) • Aiuti al settore dei servizi pubblici e d’interesse economico generale ed altre forme di aiuti Ulteriore deroga: art. 108, par. 2, TFUE (3° capov.) possibilità del Consiglio di decidere che un aiuto è da considerarsi COMPATIBILE (in deroga al principio di incompatibilità) Disciplina aiuti di Stato … La prassi della Commissione ha elaborato veri e propri criteri di compatibilità, che sovrintendono l’eventuale concessione di deroghe: Principio della contropartita: la valutazione va effettuata bilanciando l’interesse europeo e l’interesse nazionale l’aiuto può considerarsi compatibile quando non sia possibile diversamente realizzare l’obiettivo d’interesse comune in funzione del quale è stabilita la deroga (es: aiuto per nuovi investimenti solo se l’impresa non avrebbe potuto realizzare tali investimenti con i propri mezzi) Principio della trasparenza: la valutazione deve essere effettuata alla luce di tutti gli elementi dell’aiuto (consistenza prevista, obiettivo prefigurato, forma utilizzata, ragioni derogatorie ecc..); obbligo di completa informazione a carico degli Stati. Essi costituiscono, dunque, più in generale, principi per la valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato comune … 76 Disciplina aiuti di Stato Il compito di applicare la disciplina dettata dal Trattato in materia di aiuti pubblici alle imprese, ed effettuare il controllo sulla loro compatibilità con il mercato interno, spetta: a) principalmente alla Commissione b) in via secondaria ai giudici nazionali (ma con margini di intervento meno ampi di quelli previsti per gli artt. 101 e 102, in forza del koro effetto diretto) La procedura per l’applicazione ai precetti contenuti nei vari paragrafi dell'art. 107 è sommariamente delineata nell'articolo 108 TFUE. Ai fini della sua attuazione è stato adottato il reg. 659/99 del Consiglio (e in sua attuazione il reg. 794/2004 Commissione) Disciplina aiuti di Stato Art. 108 TFUE Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato par. 1 e par. 2: controllo su AIUTI ESISTENTI par. 3: controllo su AIUTI NUOVI • L'art. 108 TFUE prevede due distinte procedure, a seconda che di tratti di aiuti esistenti o di aiuti nuovi. La disciplina contenuta nell'art. 108 è disegnata principalmente per gli aiuti esistenti (parr. 1 e 2); la procedura per la seconda ipotesi è disciplinata solo quanto alla fase iniziale (par. 3), mentre per il resto ci si limita a far rinvio alla procedura per gli aiuti esistenti. • La disciplina della procedura di controllo sugli aiuti di Stato delineata nell’art. 108 TFUE trova poi una più dettagliata disciplina nelle previsioni del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio 77 Disciplina aiuti di Stato Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE “1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito la Commissione o qualsiasi altro stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259 … Disciplina aiuti di Stato Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE “A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera” 78 Disciplina aiuti di Stato Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE – Aiuti esistenti a) aiuti esistenti : istituiti anteriormente all'entrata in vigore del Trattato CE o all’atto di adesione alla CE/UE, o regimi di aiuti istituiti o modificati dopo l’entrata in vigore del Trattato ritualmente oggetto di verifica e dichiarati compatibili da parte della Commissione "esame permanente" (monitoraggio) ad opera della Commissione. Se ci sono “seri dubbi” quanto alla compatibilità … procedura d'indagine formale: a) intimazione agli interessati per osservazioni; b) decisione: ordine allo Stato interessato di sopprimere o modificare l'aiuto nel termine da essa fissato; c) se lo Stato membro non si conforma : ricorso diretto alla Corte di giustizia, (no fase pre-contenziosa prevista art. 258 TFUE) Disciplina aiuti di Stato Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi b) aiuti nuovi : tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti che non sono da considerarsi aiuti esistenti - OBBLIGO di NOTIFICA Gli Stati devono informare la Commissione del progetto di aiuto o di modifica dello stesso - OBBLIGO di STANDSTILL (o clausola sospensiva) Gli Stati non devono dare corso al progetto di aiuto e erogarlo prima che esso sia stato dichiarato compatibile dalla Commissione --> divieto di erogazione dell’aiuto prima che il controllo sia concluso (n.b. l’aiuto già esistente può invece continuare ad essere erogato durante l’espletamento della procedura di controllo) 79 Disciplina aiuti di Stato Art. 108 TFUE Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi “Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. (Notifica) Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale” (Standstill) L’art. 108, par. 3, TFUE è norma provvista di effetto diretto: disposizione idonea a creare direttamente diritti ed obblighi in capo ai singoli, che possono farli valere dinanzi alle autorità dei propri ordinamenti interni (singoli pregiudicati dall’erogazione dell’aiuto, in particolare, i concorrenti dell’impresa) Disciplina aiuti di Stato Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi Se uno Stato membro dà attuazione a una misura di aiuto (a) in assenza di notifica o (b) previa notifica, ma prima della conclusione della procedura di controllo della Commissione, l’aiuto sarà da considerarsi come un aiuto illegittimo (o illegale) violazione dell’obbligo di notifica e/o dell’obbligo di standstill = illegittimità (illegalità) insanabile dell’aiuto … In virtù dell’effetto diretto spetta al giudice nazionale disporre i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento nazionale per la tutela di situazioni giuridiche soggettive (di imprese o privati cittadini) che si ritengano lese da un comportamento anticompetitivo - c.d. private enforcement art. 108, par. 3, TFUE N.B. L’illegittimità non comporta anche la sua incompatibilità sostanziale con il mercato comune La Commissione procederà comunque a verificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno 80 Disciplina aiuti di Stato PROCEDURA DI CONTROLLO sugli Aiuti nuovi 1a FASE (indagine preliminare) • • Notifica dell’aiuto “nuovo”… Esame preliminare e sommario del progetto di aiuto notificato la Commissione deve esaurire la I fase entro 2 mesi (dalla notifica) il mancato rispetto del termine comporta che l’aiuto notificato è da intendersi implicitamente autorizzato All’esito della I fase, la Commissione adotta una DECISIONE a) non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune decisione di “non sollevare obiezioni” sull’aiuto (l’aiuto sia manifestamente compatibile con il mercato interno) c) sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune decisione di avvio procedura di indagine formale Disciplina aiuti di Stato PROCEDURA DI CONTROLLO sugli Aiuti nuovi 2a FASE (indagine formale) Verifica approfondita (trasparenza, garanzie di pubblicità e procedurali - è garantito il contradditorio delle parti) Entro 18 mesi DECISIONE della Commissione a) l'aiuto è compatibile con il mercato interno (decisione positiva) - compatibilità subordinata eventualmente al rispetto di determinati obblighi e condizioni (decisione positiva condizionale) b) l’aiuto è incompatibile con il mercato interno (decisione negativa) - di regola la decisione negativa dispone anche l’obbligo di recupero dell’aiuto già erogato (illegale, per violazione clausola di standstill) 81 Disciplina aiuti di Stato … Possibilità di identificare aiuti (nuovi) che non devono essere oggetto della procedura di controllo di cui all’art. 108, par. 3, TFUE … Regolamenti del Consiglio --> Regolamenti della Commissione Art. 108, par. 4, TFUE “La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo” Art. 109 TFUE “Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura” 82 Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair Contesto della vicenda Le infrastrutture dell’aeroporto di Alghero sono di proprietà dello Stato italiano e sono gestite da Sogeaal Sogeaal è una società a capitale pubblico (controllata al 100% dallo Stato). Ryanair è una compagnia aerea low cost che effettua voli da e per l’aeroporto di Alghero dal 2000Gennaio 2002 sottoscritto un protocollo tra Ryanair e l'Assessorato al turismo della Regione Sardegna che prevede la cooperazione allo scopo di sviluppare il turismo e l'occupazione nella regione. Il protocollo non stabilisce alcun sostegno finanziario a favore di Ryanair. Poco dopo, Ryanair ha firmato un accordo con la società SOGEAAL SpA con cui questa verso una somma a titolo di “contributo marketing” Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair Settembre 2003 Vengono stipulati ulteriori accordi tra Ryanair e Sogeaal per un periodo di 11 anni allo scopo di ampliare i collegamenti di Ryanair da e verso l’aeroporto di Alghero. Essi prevedono il versamento di contributi per l’apertura di rotte aeree internazionali Dicembre 2002 accordo tra Sogeaal e la Regione Sardegna, con cui si riconosceva l’impegno della Regione a versare a Sogeaal un contributo per le spese già sostenute e da sostenere in relazione agli impegni concordati da Sogeaal con Ryanair Sogeeal versava somme a Ryanair. La regione Sardegna rimborsava Sogeeal. Regione Sardegna Sogeaal spa Ryanair Quindi: vantaggio economicamente apprezzabile in favore di un’impresa specifica (Ryanair) attraverso risorse provenienti da un’articolazione dello Stato (Regione). 83 Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero - Ryanair Dicembre 2003 la Commissione riceve una denuncia da Air One (compagnia area italiana) circa la presunta concessione di aiuti illegali a Ryanair da parte di vari aeroporti (tra cui quello di Alghero) La Commissione avvia la procedura di controllo Indagine preliminare della Commissione (1a fase) Settembre 2007 sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune decisione di avvio procedura di indagine formale La decisione è - pubblicata nella GU (serie C) - inviata allo Stato (Italia) sotto forma di “lettera” - con l’invito (all’Italia) a presentare osservazioni Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero - Ryanair Indagine formale della Commissione (2a fase) Verifica degli elementi che concorrono a configurare un aiuto di Stato: 1) Origine dell’aiuto imputabilità allo Stato (o ad una sua articolazione) dell’aiuto il sostegno concesso a Ryanair era stato finanziato mediante le risorse di Sogeaal = impresa pubblica posta sotto il controllo statale le risorse di Sogeaal sono “risorse statali” ex art. 107 TFUE “è probabile che le misure a favore di Ryanair comportino la concessione, indirettamente per il tramite diSogeaal, di risorse statali e che tale concessione sia imputabile allo Stato” 84 Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair Indagine formale della Commissione (2a fase) 2) Effetto dell’aiuto Potenziali vantaggi per l’impresa (Ryanair) gli accordi sottoscritti tra Sogeaal e Ryanair sono tali da conferire a quest’ultima uno specifico vantaggio rispetto ai concorrenti riferimento al criterio del normale investitore privato … “Sogeeal opera con perdite elevate, riconducibili al sostegno concesso anche a Ryanair … Il comportamento di Sogeeal non sembra corrispondere al comportamento di un investitore privato. … Appare ragionevole concludere che, in condizioni analoghe, un investitore privato operante in un’economia di mercato non avrebbe concluso gli accordi sottoscritti da Sogeaal (con Ryanair)” Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair Indagine formale della Commissione (2a fase) riferimento al criterio della selettività “le condizioni negoziate con Ryanair sarebbero state concesse esclusivamente a detta compagnia aerea e non sarebbero state offerte ad altri vettori” vantaggio selettivo a favore di Ryanair 3-4) Pregiudizio agli scambi e alla concorrenza “Le citate misure, che concedono un vantaggio selettivo a Ryanair e ad altri vettori aerei da un lato e a Sogeaal dall'altro, sono tali da distorcere la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri … la concessione dei vantaggi … a Ryanair è tale da rafforzare la sua posizione di mercato rispetto ai concorrenti …” 85 Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair Indagine formale della Commissione (2a fase) … la Commissione ritiene che le misure in oggetto possono contenere elementi di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 TCE (oggi art. 107 TFUE)” … verifica che non ricorrano DEROGHE (condizioni di cui ai parr. 2 e 3 art. 107 TFUE) “ La Commissione dubita che il sostegno … e altri contributi concessi a Ryanair debbano essere considerati aiuti di Stato e, nel caso lo fossero, che siano compatibili col mercato comune …” “ … La Commissione invita l’Italia a inviare commenti e fornire informazioni entro il termine di 1 mese …, trasmettendo copia di tale lettera ai potenziali beneficiari dell’aiuto” Disciplina aiuti di Stato CASI Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair Indagine formale della Commissione (2a fase) Agosto 2008 osservazioni di Ryanair Gennaio 2009 l’Italia chiede proroga scadenza per presentazione di commenti Marzo 2011 la Commissione invia all’Italia un’ulteriore richiesta di informazioni … nuova richiesta di informazioni anche a Ryanair Novembre 2011 la Commissione trasmette all’Italia le nuove osservazioni di Ryanair Febbraio 2012 l’Italia presenta i suoi commenti Giugno 2012 la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni più recentemente fornite ha deciso di “estendere il procedimento di indagine sancito dall’art. 108, par. 2, TFUE” La procedura è ancora attualmente in corso ….. 86 Disciplina aiuti di Stato CASI Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs Contesto della vicenda il dgls. 269/2003 prevede l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa delle spese sostenute direttamente per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero (regime di aiuti: stabilito con provvedimento generale) incentivi fiscali diretti che si traducevano in un vantaggio economicamente apprezzabile per determinate imprese (riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società e possibilità di detrazione dall'imponibile di alcune spese) Indagine preliminare della Commissione (1a fase) ottobre 2003 lettera della Commissione con cui si sono invitate le autorità italiane a fornire tutte le informazioni disponibili sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l'eventuale carattere di aiuto, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE [107 TFUE] … Disciplina aiuti di Stato CASI Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs … Marzo 2004 la Commissione ricorda all’Italia l’obbligo di notificare preventivamente qualsiasi misura che costituisca aiuto ex art. 108, par. 3, TFUE all’esito della fase di indagine preliminare, la Commissione ritiene che vi siano dubbi sulla compatibilità con il mercato comune della misura “Poiché questi vantaggi sono specificamente diretti a migliorare le condizioni degli scambi dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti esteri, compresi quelli stabiliti in altri Stati membri, la Commissione ritiene che la misura potrebbe essere in conflitto con i principi del mercato unico..” lettera inviata all’Italia comunicando di aver deciso di avviare la procedura di indagine formale, e invitandola a presentare osservazioni Giugno 2004 osservazioni delle le autorità italiane: è misura fiscale generale, cui non si applicherebbe l’art. 107, par. 1 TFUE. 87 Disciplina aiuti di Stato CASI Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs Indagine formale della Commissione (2a fase) Analisi della misura in questione: requisiti nozione di aiuto di stato art. 107, par. 1, TFUE - vantaggio economico e finanziario alle imprese (sotto forma di riduzione dell’imponibile in Italia) - selettività, cioè vantaggio solo per talune imprese: la misura fiscale favorisce soltanto le imprese che sostengono determinate spese (per fiere espositive all’estero) - proveniente dallo Stato o concesso con risorse statali (rinuncia dell’erario italiano al gettito d’imposta a causa della misura fiscale) - pregiudizio al commercio tra Stati e alla concorrenza: la misura falsa la concorrenza e gli scambi tra Stati perché comporta il miglioramento le condizioni di scambio dei beneficiari nelle esportazioni dei beni su mercati esteri - non sono applicabili deroghe ex parr. 2 e 3 dell’art. 107 TFUE Disciplina aiuti di Stato CASI Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs Dicembre 2004 decisione negativa: aiuto è incompatibile con il mercato comune (2005/919/CE) “La Commissione conclude che le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura in questione costituiscono un regime di aiuti di Stato … incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene inoltre che l’Italia abbia dato illegittimamente esecuzione alla misura in questione”. Anche se il presente procedimento è stato concluso prima della fine dell’esercizio fiscale nel quale il regime esplica i propri effetti, dunque prima che l’imposta dovuta dalla maggior parte dei beneficiari diventasse definitiva, la Commissione non può escludere che le imprese abbiano già beneficiato dell’aiuto in termini, ad es. di minori anticipi di imposta relativi all’esercizio fiscale in corso. Eliminazione della misura di aiuto + ordine di RECUPERO, secondo le procedure previste dal diritto nazionale 88 Disciplina aiuti di Stato CASI Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs Mancato recupero dell’aiuto concesso illegittimamente (violazione art. 108, par. 3, TFUE) da parte dell’Italia … La Commissione promuove un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 108, n. 2, TFUE: Art. 108, n. 2, TFUE, 2° capoverso “Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione [negativa] entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259” -->[è possibile, cioè, che non vi sia la fase pre-contenziosa] Nel caso di specie: … dopo la notifica della decisione (negativa) contenente anche l’ordine di recupero, le autorità italiane hanno adottato una serie di provvedimenti, che però sono stati ritenuti dalla Commissione non sufficienti e adeguati … Disciplina aiuti di Stato CASI Case C12/2004 Fiscal incentives to outward FDIs - la Commissione ha insistito sull’esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2005/919. Inoltre, essa ha chiesto in varie occasioni informazioni e chiarimenti ulteriori; -con lettera 11 dicembre 2007, la Commissione ha sottolineato che il recupero effettuato dalle autorità italiane corrispondeva a meno del 50% degli aiuti; - la Commissione propone ricorso alla Corte sent. Commissione c. Italia, 5 maggio 2011, C-305/09 “lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’art. 249 CE [ oraart. 288 TFUE ], ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. Lo Stato membro deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute” 89 Disciplina aiuti di Stato CASI sent. Commissione c. Italia, 5 maggio 2011, C-305/09 “la Repubblica italiana era tenuta a recuperare senza indugio presso i beneficiari gli aiuti di cui trattasi … Secondo costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi. La condizione dell’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto … Nella fattispecie, la Repubblica italiana si è limitata a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta l’esecuzione di detta decisione” Disciplina aiuti di Stato CASI sent. Commissione c. Italia, 5 maggio 2011, C-305/09 “Il presente ricorso è fondato nella parte in cui la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2005/919. Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2005/919, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2 di detta decisione” 90