danni alla salute dei lavoratori

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danni alla salute dei lavoratori
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DANNI
ALLA SALUTE
DEI LAVORATORI
La tutela INAIL
per infortuni e malattie
professionali
UIL
SERVIZI
PATRONATO DELLA UIL
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PREMESSA
Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni.
Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli
sviluppi della pratica.
Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla
tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.
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L’ASSICURAZIONE INAIL
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Tutti i datori di lavoro in attività a rischio, hanno l’obbligo di assicurare i lavoratori
all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Questa assicurazione è disciplinata dal Testo Unico 1124/65 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 38/2000 riguardo le prestazioni.
L’Inail garantisce ai lavoratori, quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche previste dalla legge.
L’assicurazione ha carattere obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare
il lavoratore, quando vi sono le condizioni previste dalla legge, attraverso il pagamento del premio all’INAIL. Il premio assicurativo è interamente pagato dal datore
di lavoro.
L’assicurazione opera, in virtù del principio di parità di trattamento, anche nei confronti dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia , ed in ragione di ciò
hanno diritto a tutte le prestazioni previste dalla legge.
Gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima sono assicurati presso
l’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), secondo la normativa prevista per l’INAIL.
I dipendenti pubblici, oltre ad avere la possibilità di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio da parte delle proprie Amministrazioni, sono soggetti
anche alla tutela assicurativa generale INAIL quando si trovino nelle condizioni previste dalla legge in quanto svolgono attività rischiose.
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QUALI SONO I LAVORATORI ASSICURATI
Sono assicurati i lavoratori dipendenti, operai, apprendisti, impiegati tecnici che, all’interno dell’azienda svolgono di fatto attività manuale lavorativa retribuita, utilizzando macchine, apparecchi, impianti, che li espongono al rischio.
Il legislatore e la giurisprudenza nel tempo hanno ampliato il concetto delle attività
a rischio, tenendo conto dei nuovi processi produttivi e delle nuove tecnologie.
E’ assicurato chi è esposto al rischio anche se non partecipa materialmente alla lavorazione, il cosiddetto rischio ambientale.
L’AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI
Il lavoratore che si infortuna o contrae una malattia professionale, ha diritto alle prestazioni economiche dall’INAIL, anche se il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo o non abbia mai denunciato il rapporto di lavoro.
Il lavoratore deve comunque attivarsi presso l’INAIL entro 3 anni e 150 gg. dal
giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia.
Anche il lavoratore straniero, irregolarmente presente nel territorio italiano e di conseguenza con una posizione assicurativa non in regola, se si infortuna o contrae una
malattia a causa del lavoro irregolarmente svolto, ha diritto alle prestazioni previste.
LA DENUNCIA DELL’INFORTUNIO
Nell’assicurazione INAIL sono compresi tutti gli infortuni che di verificano per una
causa violenta in occasione di lavoro, dai quali derivi la morte, o una inabilità permanente, o una inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni.
Nel caso di un evento d’infortunio:
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, non essendo evidenti, al momento, eventuali conseguenze future.
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL, entro 2 giorni, l’infortunio con prognosi superiore ai tre giorni.
Anche l’infortunio accaduto durante il tragitto compiuto dall’assicurato per recarsi nel
luogo di lavoro e dal luogo di lavoro alla propria abitazione, il cosi detto “infortunio
in itinere”, è compreso nell’assicurazione, al sussistere di determinate condizioni.
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LA DENUNCIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Si definisce Malattia Professionale, una malattia contratta nell’esercizio del lavoro insorta per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo ed agisce lentamente nell’organismo.
MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA
Sono considerate malattie professionali e possono essere quindi indennizzate, le
malattie incluse in specifiche tabelle di legge e insorte entro un determinato periodo di tempo dall’eventuale cessazione della lavorazione a rischio.
Per il riconoscimento di queste malattie non occorre che il lavoratore fornisca delle
prove, ma è sufficiente che soffra di una delle malattie tabellate in rapporto all’attività svolta.
Con il Decreto del 11 marzo 2008, sono state aggiornate le tabelle delle malattie
professionali, entrate in vigore il 22/7/2008. Tra le novità più importanti l’inserimento delle malattie muscolo scheletriche da movimenti ripetuti, e/o posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero e di tumori professionali finora non
tutelati.
MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE.
In questi casi il lavoratore è tenuto a dare la prova che la malattia di cui è affetto è
originata da causa lavorativa.
Ad ogni modo , sia in caso di M.P. tabellata che M.P.non tabellata:
Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione
della malattia stessa.
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL entro 5 giorni da quando gli è pervenuta la notizia, la malattia professionale del lavoratore, con il certificato medico.
Rivolgendosi all’ITAL il lavoratore troverà presso gli uffici del nostro Patronato, personale in grado di aiutarlo a raccogliere la documentazione necessaria, e che seguirà tutto l’iter della pratica
sino al riconoscimento dei suoi diritti (es: riconoscimento di soggetto assicurato; di occasione di lavoro; di infortunio in itinere;
di causa violenta, di malattia professionale, ecc..), avvalendosi
anche dei Consulenti medico legali dell’ITAL.
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LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL’ASSICURAZIONE INAIL
Diverse sono le prestazioni economiche dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali erogate dall’INAIL
L’INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA
Quando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi
in una inabilità temporanea assoluta al lavoro, viene erogata dall’Inail l’indennità nelle
seguenti misure: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; il
75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica.
Il giorno dell’infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro.
I contratti di lavoro generalmente prevedono integrazioni e criteri di erogazione di
miglior favore da parte del datore di lavoro.
Il Patronato ITAL con mandato di assistenza, può intervenire nell’interesse dell’assistito chiedendo all’INAIL il pagamento nei termini stabiliti, e richiedere il prolungamento del periodo di
temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere
l’attività lavorativa o in caso di ricaduta.
L’INDENNIZZO PER DANNO PERMANENTE COMPRENSIVO
DEL DANNO BIOLOGICO
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Per gli eventi verificatisi dal 25/07/2000 in poi (entrata in vigore del Dlgs 38/2000),
al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a
causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, secondo il nuovo sistema:
dal 6% al 15% di invalidità, indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base
ad età e sesso);
dal 16% in poi, costituzione di una rendita, comprensiva di una quota per danno biologico e di una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali (retribuzione) delle
menomazioni riportate.
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L’ADEGUAMENTO DELL’INDENNIZZO IN CAPITALE
La revisione dell’indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l’infortunio o 15 anni per la malattia professionale, può avvenire una sola volta a richiesta dell’interessato.
Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, esclusivamente al fine di ottenere la costituzione
della rendita (16%).
LA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE
PER GLI EVENTI AVVENUTI PRIMA DEL 25/7/2000
I lavoratori che hanno subito un infortunio o denunciato una malattia professionale
prima del 25/07/2000, hanno diritto alla rendita erogata secondo la precedente normativa, avendo riportato una inabilità permanente di grado compreso tra l’11% e
il 100% della propria capacità lavorativa, calcolata in base al grado di inabilità e alla
retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento.
Se riporta un grado di inabilità inferiore all’11% può chiedere le revisioni in caso di
aggravamento per ottenere la rendita.
LA REVISIONE DELLE RENDITE
Il lavoratore, titolare di rendita, costituita secondo la precedente disciplina (danni
dall’11%), o titolare di rendita secondo la nuova disciplina (danni dal 16%), può chiedere la revisione all’INAIL per l’aggravamento della sua inabilità, secondo i seguenti
criteri:
per gli infortuni, entro i 10 anni dalla data di decorrenza della rendita, con revisioni
intermedie a cadenze diverse;
per le malattie professionali entro 15 anni dalla decorrenza della rendita, ad intervalli di tempo di un anno dalla precedente;
per la silicosi e l’asbestosi non vi è alcun limite di tempo massimo.
La revisione può essere chiesta, negli stessi limiti temporali, anche dall’INAIL.
Anche il lavoratore guarito senza postumi permanenti o con postumi permanenti
in misura non indennizzabile, che ritenga che le proprie condizioni si siano aggravate nel tempo e abbiano superato il grado indennizzabile, può chiedere la revisione, negli stessi termini previsti, dalla decorrenza dell’evento. Una volta costituita
la prestazione decorrono i termini di revisione previsti.
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LE QUOTE INTEGRATIVE
La rendita è maggiorata di 1/20 : per il coniuge, per i figli di età inferiore ai 18 anni;
fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico; fino a 26 anni se studenti universitari, viventi a carico. Inoltre, i figli inabili, senza
limiti di età, finché permane l’inabilità.
Nel caso il lavoratore non sia concorde con le decisioni o le valutazioni espresse dall’INAIL sia in prima valutazione od in caso
di revisione passiva (richiesta di aggravamento da parte del lavoratore) o di revisione attiva richiesta dall’INAIL, può rivolgersi al
Patronato ITAL UIL che lo assisterà gratuitamente, con propri
consulenti medici e legali.
LA RENDITA AI SUPERSTITI
Se l’ infortunio o la malattia professionale provocano la morte del lavoratore, viene
corrisposta ai superstiti una rendita, calcolata sulla retribuzione annua (contenuta
tra il minimale e il massimale definiti annualmente) percepita dal lavoratore deceduto,
secondo le seguenti percentuali:
50% al coniuge superstite;
20% ai figli.di età inferiore ai 18 anni;
20% ai figli
a carico e che non prestino lavoro retribuito, fino a 21 anni se studenti di scuola
media superiore o professionale, fino a 26 anni se studenti universitari, inoltre, ai figli
inabili, senza limiti di età;
40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
In mancanza di coniuge e figli, quote spettano ad altri familiari secondo quanto previsto dalla legge.
Nel caso di morte di assicurati già titolari di rendita, l’Inail è tenuto a comunicare
ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta della rendita entro 90 gg. dalla
comunicazione Inail, per non perdere il diritto alla prestazione.
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L’ASSEGNO FUNERARIO
Tale prestazione spetta ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio
o malattia professionale, oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese
funerarie. E’ rivalutabile annualmente.
L’ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE IN CASO DI MORTE
PER CAUSE ESTRANEE DALL’INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
I superstiti del titolare di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 65%, deceduto per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, hanno diritto
a questa prestazione.
Spetta anche qualora il titolare di rendita, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1° gennaio 2007 aveva una inabilità non inferiore al
48% (valutazione effettuata in base al D.Lgs. 38/00).
La prestazione è pari ad una quota parte della rendita di cui godeva l’assicurato,
nelle stesse misure previste per la rendita ai superstiti (coniuge e figli), che non posseggono determinati redditi.
La domanda va presentata entro 180 giorni dal decesso, per non perdere il diritto
alla prestazione.
LA LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
Solo per i casi verificatisi fino al 24.7.2000, se, alla scadenza dei 10 anni per gli infortuni e dei 15 anni per le malattie professionali, l’inabilità permanente residuata è
inferiore al 16%, l’lnail provvede ad estinguere la rendita liquidando una somma corrispondente al valore capitale della stessa.
L’ASSEGNO PER L’ASSISTENZA CONTINUATIVA MENSILE
Se la rendita deriva da menomazioni gravissime, appositamente riportate nella tabella allegata alla legge (es. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore), viene
erogato questo assegno mensile, rivalutabile annualmente, per consentire la necessaria “assistenza continuativa”. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007, il requisito
non è più subordinato ad una invalidità permanente assoluta
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L’ASSICURAZIONE INAIL NEL SETTORE AGRICOLTURA
I LAVORATORI ASSICURATI E LE ATTIVITA’ PROTETTE
Sono assicurati obbligatoriamente all’INAIL tutti i soggetti previsti dalla legge, tra i quali
i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; i proprietari, mezzadri, affittuari, loro “coniuge” e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera
manuale abituale nelle rispettive aziende, gli operai assunti a tempo determinato o
indeterminato, gli apprendisti ed altri ancora.
Sono tutelate tutte le lavorazioni agricole e forestali principali e secondarie, previste dalla legge.
Sono considerate lavorazioni principali quelle inerenti alla coltivazione di fondi, orti
e giardini, allevamento del bestiame, raccolta dei prodotti agricoli. Inoltre sono comprese le attività relative alla coltivazione boschiva (piantagione, potatura, seminazione)
taglio delle piante e loro trasporto.
Le lavorazioni secondarie sono tutte quelle connesse alle lavorazioni principali agricole e forestali quali preparazione e conservazione dei prodotti agricoli, allevamento
custodia e governo degli animali, irrigazione e cura delle piante ecc..
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE
La nozione di infortunio sul lavoro in agricoltura è identica alla normativa industriale, così come quella delle malattie professionali.
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato l’obbligo
della denuncia all’INAIL è a carico del datore di lavoro, come per il settore industria.
Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) è a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, sia per il proprio infortunio che per
quelli occorsi ai familiari coadiuvanti.
La denuncia di malattia professionale, per i lavoratori agricoli a tempo determinato
e per i lavoratori autonomi spetta al medico che per primo ha fornito assistenza all’interessato il quale ha l’obbligo di trasmettere il certificato di denuncia all’Inail.
LE PRESTAZIONI SANITARIE E QUELLE ECONOMICHE LORO AUTOMATISMO
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Anche nel settore agricolo vige il principio della “automaticità delle prestazioni”, con
esclusione, dal 1° gennaio 1998, dei lavoratori autonomi (es. coltivatori diretti), per
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i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche è subordinato alla regolarità contributiva. Le prestazioni sono identiche a quelle corrisposte ai lavoratori
del settore industriale, con alcune differenze che riportiamo di seguito.
L’INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA
Segue le stesse modalità dell’industria, calcolando le aliquote del 60% e del 75% secondo
i seguenti criteri: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato sulla retribuzione effettivamente percepita; per i lavoratori autonomi sulla retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria.
RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO DELLE RENDITE
PER INABILITA’ PERMANENTE
Anche al lavoratore agricolo che riporti una inabilità permanente a seguito di infortunio o malattia professionale, viene erogata una rendita secondo gli stessi criteri
e modalità previsti per il settore industria.
Diversa è la determinazione della retribuzione annua considerata per il calcolo delle
rendite, che viene così calcolata: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro il minimale e massimale previsti annualmente per il settore industriale; per i lavoratori agricoli subordinati a tempo
determinato sulla retribuzione annua convenzionale stabilita per il settore agricolo;
per i lavoratori autonomi sul minimale previsto per i lavoratori dell’industria.
RISCATTO DELLA RENDITA AGRICOLA
I titolari di rendita possono ottenere, a determinate condizioni, la liquidazione in capitale degli ulteriori ratei di rendita loro spettanti. Le forme di riscatto previste sono due:
la prima riguarda le rendita per inabilità di grado non superiore al 20%, che possono
essere riscattate quando sia trascorso un decennio dalla loro costituzione, a domanda
dell’interessato; la seconda dà facoltà al lavoratore con coniuge e figli aventi diritto
alle quote integrative, quando sia titolare di una rendita non inferiore al 50%, di richiedere il riscatto della rendita per investimenti e miglioramenti della propria attività. Per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate
a decorrere dal 1° gennaio 2007, quest’ultima richiesta può essere avanzata dagli assicurati che presentino una menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35% (secondo i criteri fissati dal D.Lgs. 38/00).
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