Infortuni e prestazioni Inail

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Infortuni e prestazioni Inail
LA RUBRICA DEL PATRONATO INCA CGIL. LE TUE DOMANDE, LE NOSTRE RISPOSTE.
Infortuni e prestazioni Inail
Ho subito un incidente stradale mentre mi recavo a casa
durante la pausa pranzo. L'azienda dove lavoro non ha voluto
segnalare all'Inail l'incidente, ritenendo che non si tratti di
infortunio in itinere. E’ giusto questo comportamento?
Il Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevede
l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail tutti quegli infortuni con
una prognosi che comporta un’astensione dal lavoro superiore ai tre giorni,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di
legge per l'indennizzabilità. E' quindi evidente che non è il datore di lavoro,
bensì l'Istituto assicuratore a cui perviene la denuncia, che deve stabilire se
sussistono i requisiti per l'indennizzabilità di un evento. Circa la possibilità del
riconoscimento da parte Inail dell'incidente che le è accaduto, la informiamo
che dal 2000 (art.12 decreto leg.vo n.38/2000) la legge prevede
espressamente anche l'indennizzabilità dell'evento che accade durante il
“normale percorso fra il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione
dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale”. In linea generale,
quindi, in presenza di una mensa aziendale o di un servizio equivalente,
l'eventuale scelta di recarsi a casa per consumare il pasto configura un
rischio che esclude la tutela assicurativa Inail. Un’eccezione però è costituita
dalla sussistenza di una comprovata condizione di salute, oggettivamente
incompatibile con l'utilizzo del servizio mensa. Diversa è l'ipotesi dell'assenza
di una mensa aziendale; in tal caso la legge ha recepito quanto affermato
dalla Cassazione in numerosi pronunciamenti ovvero che “non si può
imporre al lavoratore di consumare il pasto in trattoria o addirittura sul luogo
di lavoro privo di una adeguata e necessaria attrezzatura organizzativa“.
Tre mesi fa mio padre, grande invalido del lavoro, è deceduto.
Mia madre ha diritto ad una prestazione Inail anche se la
morte non è avvenuta in conseguenza dell'infortunio?
Non trattandosi di decesso dipendente dall'evento per il quale suo padre era
titolare di una rendita, secondo quanto previsto dalle norme vigenti (art.85
Testo Unico sull'assicurazione contro gli infortuni), a sua madre non spetta la
quota parte di rendita ai superstiti.
La informiamo però che, in presenza di determinate condizioni, l'Inail eroga
ai familiari una prestazione chiamata assegno speciale continuativo mensile.
I requisiti per averne diritto sono: morte del lavoratore avvenuto per cause
estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale del titolare di
una rendita con grado di inabilità non inferiore al 48%; i superstiti (coniuge,
figli) non devono percepire rendite, prestazioni previdenziali o altri redditi
(escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a
quello dell'assegno speciale.
La misura di tale assegno è: per il coniuge il 50% della rendita, per i figli il
20% o il 50% se si tratta di figli inabili.
Nel caso di redditi di importo inferiori all'assegno, l'Inail deve corrispondere
la differenza. Nel caso di sua madre, va fatta quindi, una verifica
relativamente alla situazione reddituale. Può contattare una sede dell’Inca
Cgil per avere tutta l'assistenza necessaria.
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