INAIL: nuove funzioni La legge 30 luglio 2010, n. 122, di

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INAIL: nuove funzioni La legge 30 luglio 2010, n. 122, di
INAIL: nuove funzioni
La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazione del D.L. 78/2010, attribuisce
all'INAIL le funzioni svolte in passato da parte dell'ISPESL e dell'IPSEMA.
Brevi cenni sugli ambiti di intervento degli tre Enti prima di questa Legge.
L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL - è ente di diritto
pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale,
gestionale e tecnica. E’ organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto
riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione
e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza
sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si
avvalgono gli organi centrali dello Stato, preposti ai settori della salute - dell'ambiente - del lavoro
- della produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Supporta il S.S.N., fornendo informazioni, formazione, consulenza ed assistenza alle strutture
operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; può
svolgere certificazione e vigilanza, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro delle ASL, sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale - Aziende ospedaliere e
presidi Sanitari.
L’ISPESL opera, avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà
dell’azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e cura programmi di interesse nazionale
nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, della promozione della tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro.
Svolge direttamente, anche attraverso i propri centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale,
attività di studio e di ricerca scientifica, con sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle
metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare
riguardo all’evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi
produttivi.
E’ titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime ed effettua verifiche a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche in tutte le attività lavorative; effettua attività di ispezione e controllo nelle
industrie a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate attività.
E’ organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini
del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei
lavoratori.
E’ tenuto a svolgere attività di Organismo Notificato per attestazioni di conformità relative alle
Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato (PED, TPED, SVP,
ATEX); effettua la certificazione e il riconoscimento dei laboratori e degli organismi di certificazione
previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali.
Effettua la sorveglianza epidemiologica attraverso i sistemi di registrazione delle esposizioni
(registri di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici); è deputato alla conservazione delle
cartelle sanitarie e di rischio e delle relative annotazioni individuali, contenute nei registri di
esposizione, dei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro con esposizione ad agenti
cancerogeni e biologici, nonché dei documenti sanitari personali degli esposti a radiazioni ionizzanti
(D.Lgs 230/95 e s.m.i.) .
ISPEMA: L’IPSEMA nasce nel 1994 quando un decreto legislativo ricompone in un unico Ente le
attività per i lavoratori del mare fino ad allora svolte dalle Casse Marittime. La protezione per i
marittimi risale, però al Medioevo. La navigazione, infatti, è stata percepita dall’uomo sempre come
un pericolo e le prime forme di protezione dei marittimi si rintracciano negli statuti delle città
marinare e ancora prima. Genova, Napoli e Trieste sono state le città-fulcro di questa assistenza,
perché lì nacquero all'inizio del Novecento i "Sindacati", trasformati nel 1933 in "Casse Marittime",
fino alla nascita dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo. L’IPSEMA assicura contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e
riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di
malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea.
L’ultima competenza assegnata all’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo è, dal 2006, la
certificazione a fini pensionistici dell’eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto.
L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di
obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione,
obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle
attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da
infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore
di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. La tutela nei
confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre
più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi
di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella
vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di
infortunio o malattia professionale. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico
l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento
dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in
materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza.
L’INAIL, come altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, è titolare di
un potere di vigilanza teso a prevenire ed impedire atti illeciti contrari ai suoi scopi istituzionali. Gli
ispettori dell’Istituto agiscono in veste di pubblici ufficiali e, come tali, sono titolari di poteri di
ispezione, accertamento, diffida e contestazione, ma anche di specifici doveri, la cui inosservanza li
rende soggetti anche a sanzioni penali.
I loro compiti, in parte assimilabili a quelli svolti da ispettori di altri Enti, sono di:
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verifica della regolarità contributiva, mediante esame dei libri paga e matricola e di ogni
altro utile documento;
individuazione del lavoro sommerso o irregolare.
La loro attività è inoltre correlata alla funzione assicurativa dell’Istituto, con lo svolgimento di
accertamenti:
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sui processi produttivi aziendali ai fini dell’applicazione delle Tariffe dei premi;
sulla indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali denunciati;
sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro o di terzi per reati connessi in violazione
delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro.
L’Inail provvede anche al pagamento di indennità giornaliere nei casi di inabilità che comporta
l’astensione dal lavoro (dal quarto giorno di assenza in poi), di rendite dirette per inabilità
permanenti superiori al 10% e di rendite a superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato.
Cosa cambia con l’approvazione della Legge n. 122 del 30 luglio 2010?
E’ evidente che l’attività svolta dall’ISPEMA ricalca quella svolta dall’INAIL ed il passaggio
dell’assicurazione dei lavoratori marittimi all’INAIL non dovrebbe creare particolari novità per la
gestione dell’assicurazione contro gli infortuni, almeno dopo il necessario assestamento del periodo
transitorio.
Qualche interrogativo può sorgere invece per il passaggio delle competenze dell’ISPELS all’Inail, in
quanto le competenze tecniche, di studio, sperimentazione e consulenza dell’organo tecnicoscientifico del Servizio Sanitario Nazionale devono essere poi prestate dall’Inail che ha avuto in
passato una competenza più ristretta, relativa principalmente agli infortuni e alle malattie
professionali, ma non relative ai rischi di epidemia o di certificazione di conformità ai requisiti di
sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori.
Per poter esprimere un giudizio sarà necessario attendere l'emanazione dei previsti decreti
interministeriali non regolamentari riguardo alle nuove competenze dell’INAIL: attendiamo la
pubblicazione dei contenuti sul sito dell’istituto.
E a coloro che temono un “conflitto di interessi” tra emanazione di linee guida/di
conformità (ex ISPELS) e riconoscimento di infortunio con eventuale relativo
pagamento (INAIL)?
Oltre a quanto appena detto (attendere l'emanazione dei previsti decreti interministeriali),
possiamo sottolineare che i premi assicurativi che il datore di lavoro paga all’INAIL per i propri
dipendenti, sono calcolati in percentuale crescente in base a due parametri:
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pericolosità dell’attività svolta
frequenza degli infortuni sul lavoro
Ora, è chiaro che datori di lavoro, i lavoratori e l’INAIL sono legati a “doppio filo”: se aumentano
gli incidenti sul lavoro, aumentano sì i contributi che il datore di lavoro deve versare, ma
aumentano altresì i risarcimenti che l’INAIL deve riconoscere ai lavoratori infortunati! Quindi, salvo
specifiche novità nei prossimi decreti, nulla dovrebbe cambiare in modo sostanziale.