tribunale milano 11722-2015
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Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 N. R.G. 16164/2014 SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16164/2014 Oggi 20 ottobre 2015, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono comparsi: Per IMMOBILIARE TRE G S.R.L. e per GIUSEPPE GAGLIANO l’avv. Giovanna DI MATTEI in sostituzione dell’avv. STRACUZZI LETTERIO; Per INTESA SANPAOLO SPA l’avv. Giorgio Zurru in sostituzione dell’avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA. Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte attrice precisa le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati. Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta di seguito riportate. Conclusioni di parte attrice Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: I – Nel merito: 1. acquisire copia del contratto di corrispondenza, se l’istanza ex art 119 TUB risulta inevasa; 2. accertare e dichiarare illegittimità dell’applicazione di interessi usurari (di natura oggettiva e/o soggettiva), l’illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali; 3. accertare e dichiarare l’illegittimità della commissione di massimo scoperto perché non pattuita e comunque per mancanza di causa e per l’effetto; 4. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale pagina 1 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa; 5. con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca; 6. accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore sig. Giuseppe Gagliano per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall’art. 1956 c.c. 7. condannare la Banca a risarcire alla società attrice i danni patrimoniali da essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice. II - In via istruttoria: 8. ammettere Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile sul conto corrente n. 1000/3512, al fine di determinare l’ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli interessi anatocistici ed usurari; 9. ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta di esibire (i) tutti i documenti contabili relativi al conto corrente ora detto dall’ inizio del rapporto ad oggi e (ii) del contratto di corrispondenza (1823 c.c.) se inevasa, sul punto, l’istanza ex art 119 TUB. III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA. Conclusioni di parte convenuta Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare: IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE: - accertata e dichiarata la nullità della procura alle liti e, di conseguenza, il difetto di rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 82, 83 e 182 c.p.c., dichiarare la nullità della citazione; - dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca per le ragioni meglio sopra illustrate; - dichiarare l'inammissibilità della domanda di liberazione del fideiussore sig. Giuseppe Gagliano per le ragioni meglio sopra illustrate; NEL MERITO: - Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dalla Immobiliare Tre G Srl nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, nonché valute applicate dall'istituto di credito alle operazioni poste in essere dalla società correntista confermando la regolarità del saldo del conto corrente per cui è causa e dichiarare che banca Intesa Sanpaolo Spa nulla deve alla Immobiliare Tre G Sr ad alcun titolo. IN VIA ISTRUTTORIA: - respingersi l'istanza di CTU contabile e di esibizione, in quanto meramente esplorativa e, comunque, per tutti i motivi esposti in narrativa; - con riserva di ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.; pagina 2 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 IN OGNI CASO: -con vittoria di spese, diritti onorari. L’avv. DI MATTEI fa rilevare che trattasi di contratto in essere, e chiede quindi l’eliminazione dell’anatocismo dall’1/1/2014; rileva altresì che le c.m.s. non risultano tra le clausole approvate specificamente dal correntista, con conseguente necessità di L’avv. ZURRU sottolinea la novità della domanda con riferimento all’anatocismo applicato dopo l’1/1/2014, sulla quale la banca non accetta il contraddittorio; sulla c.m.s. la banca ritiene che non debbano essere incluse nel novero tassativo dell’art. 1341 c.c. L’avv. DI MATTEI evidenzia che al punto 2 delle conclusioni dell’atto di citazione si fa riferimento alle domande oggi esplicitate in sede di discussione , rispetto alle quali erano già state spese difese nei termini della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura. Il giudice dott. Antonio S. Stefani REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16164/2014 promossa da: pagina 3 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e rideterminare il saldo del conto corrente controverso. Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 IMMOBILIARE TRE G S.R.L. (c. f. 02888500135), con il patrocinio dell’avv. STRACUZZI LETTERIO, domiciliato in VIALE ABRUZZI, 20 20123 MILANO e dell’abogado Serafino DI LORETO GAGLIANO GIUSEPPE (c. f. GGLGPP55P18A676X), con il patrocinio dell’avv. STRACUZZI LETTERIO, domiciliato in VIALE ABRUZZI, 20 20123 MILANO e - parte attrice – contro: INTESA SANPAOLO SPA (c. f. 00799960158), con il patrocinio dell’avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA, domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO - parte convenuta CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. In primo luogo deve essere dichiarata la nullità della procura conferita dagli attori all’abogado Michele Anglani. A norma dell’art. 8, d. lgs. 96/2001, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima e' responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Inoltre l'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. Come correttamente messo in luce dal Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 31/2012, il riferimento normativo operato al giudice o all’autorità procedente porta a ritenere che non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 83 c.p.c. pagina 4 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e dell’abogado Serafino DI LORETO Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 Nel caso di specie l’ab. ANGLANI ha prodotto sub B una dichiarazione di intesa rilasciata dall’avv. Zucchello del tutto generica, che si riferisce a qualsiasi attività professionale svolta su tutto il territorio italiano. Tale dichiarazione è quindi inefficace ai sensi del citato art. 8, d.lgs. 96/2001. Essa costituisce elemento necessario per il patrocinio da parte dell’avvocato stabilito, in concorso con la procura alle liti rilasciata dal cliente che va ad Per sanare la nullità all’udienza del 4/11/2014 è stato concesso un termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 182 c.p.c., ma il termine è trascorso vanamente e il vizio non è stato sanato. 2. Nel merito, parte attrice ha chiesto di rideterminare il saldo del c/c n. 1000/3512, intrattenuto dalla s.r.l. IMMOBILIARE TRE G presso la filiale di Merone della convenuta Banca INTESA SANPAOLO s.p.a. Gli attori hanno infatti lamentato addebiti illeciti per anatocismo, variazioni unilaterali del tasso ultralegale, usura, commissioni di massimo scoperto e applicazione dei giorni di valuta. 2. La Banca convenuta ha prodotto sub doc. 2 il contratto di apertura del predetto conto, stipulato in data 23/6/2005. All’art. 7 del contratto, con clausola oggetto di specifica approvazione, le parti hanno previsto la capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori con pari periodicità, indicata in quella trimestrale nella sezione relativa alle condizioni economiche. Tale clausola è quindi lecita perché conforme al disposto dell’art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall’art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con particolare riferimento all’art. 6. La novella, infatti, ha espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall’art. 1283 c.c. La deroga è presente già nella norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità, di modo che è infondata la tesi secondo la quale la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma secondaria. Per quanto riguarda il divieto di anatocismo a partire dall’1/1/2014, la relativa domanda non può essere dichiarata inammissibile per tardività, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. Tuttavia è onere dell’attore produrre i documenti necessari per l’accoglimento pagina 5 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e integrare, con la conseguenza che la sua invalidità comporta anche la nullità della procura. Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 della sua domanda ed, ai fini del richiesto ricalcolo del saldo, è necessaria la produzione degli estratti conto. Nel caso di specie parte attrice ha prodotto gli estratti conto solo fino al 30/6/2013 (vd. allegato 2 alla consulenza contabile stragiudiziale di cui al doc. 2 att.), di modo che non è possibile procedere allo storno della capitalizzazione degli interessi 3. Il citato contratto all’art. 16.2 – anch’esso approvato separatamente – prevede altresì la possibilità per la Banca di variare le condizioni economiche applicate al rapporto anche in senso sfavorevole al cliente. Ai sensi dell’art. 118 TUB, quindi, la variazione della misura del tasso debitore non richiedeva l’approvazione del correntista, come dedotto invece in citazione. Del tutto generico è poi il riferimento alla necessità della ricorrenza di un giustificato motivo, perché parte attrice non ha in alcun modo indicato o precisato quali sarebbero state le variazioni che non abbiano rispettato il disposto dell’art. 118 TUB, verifica che non può essere compiuta d’ufficio. 4. Ulteriore doglianza è stata svolta in ordine alla lamentata applicazione di tassi di interessi debitori usurari ed essa si fonda su una consulenza tecnica stragiudiziale di parte (v. doc. 2 att.). Tale relazione, però, per la determinazione del TEG applicato dalla Banca sul rapporto in questione ha utilizzato una formula diversa (cfr. pag. 11) rispetto a quella contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia e cioè: Interessi x 36.500 Oneri su base annua x 100 --------------------- + ---------------------------------Numeri debitori Accordato La natura e l’efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse; in particolare alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte1, hanno affermato che le Istruzioni non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge. Ora, è evidente che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono comprese nell’elenco delle fonti di cui all’art. 1 delle preleggi, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari. 1 V. ad es. Cass. pen. n. 12028/2010 e n. 46669/2011. pagina 6 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e dall’1/1/2014. Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l’art. 4 TUB prevede in via generale che la Banca d’Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari; si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l’altro modificato l’art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E l’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall’art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d’Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all’art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. E’ quindi coerente con l’ordinamento bancario e con l’incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d’Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l’ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio. Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità pagina 7 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari. Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con la modalità A ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità B. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia. Peraltro, proprio in forza del meccanismo che lega il TEG al tasso soglia, appare miope non connessi all’erogazione del credito o utilizzando formule che conducano ad un risultato più elevato – giacché in realtà l’aumento del TEG a livello di sistema comporta anche l’aumento del tasso soglia, con l’effetto di ridurre l’efficacia anti-usura della normativa. Si consideri, ancora, che il d.m. 1/7/2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di affidamento fondi. Il legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una chiara indicazione all’organo tecnico per assicurare la conformità alla nuova legge delle Istruzioni in parola, senza peraltro disporre alcunché in ordine alla formula già adottata dalla Banca d’Italia per il calcolo del TEG. Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa anti-usura. In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto. Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato. pagina 8 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e l’intento di chi opera al fine di innalzare il valore del TEG – ad esempio computando oneri Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito – prevista dall’art. 644, quarto comma, c.p. - richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità. gli oneri applicati alla misura percentuale dell’interesse debitore è giustificato dalla diversità con cui si calcolano dette competenze. Infatti mentre gli oneri sono semplicemente annotati in conto nella loro misura assoluta, gli interessi sono invece calcolati giorno per giorno sulla base dei numeri debitori. Inoltre il secondo addendo della formula sopra riportata assolve alla funzione di spalmare sull’anno gli oneri, in modo da evitare che alcune spese concentrate in un trimestre – ad esempio quelle di istruttoria fido – possano comportare un improprio innalzamento del TEGM e quindi del tasso soglia2. Ragionevole appare anche la scelta di rapportare detti oneri all’importo del fido accordato, giacché è quello l’importo del credito concesso, cui fa espresso riferimento il citato art. 644 c.p., indipendentemente dall’utilizzato. Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni. Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l’allegazione della parte risulta palesemente infondata, di modo che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa. 5. Tra le condizioni economiche previste nel contratto di apertura del rapporto di c/c vi è anche la commissione di massimo scoperto in caso di superamento dell’affidamento, per la quale è indicata la frequenza trimestrale e la misura dell’1,5%. L’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare 2 Cfr. il “Resoconto sulla consultazione della disciplina in materia di usura – 2009”, operato dalla Banca d’Italia prima della emanazione delle Istruzioni dell’agosto 2009, pag. 7, pubblicato all’indirizzo web http://www.bancaditalia.it/vigilanza/conspubblica/proc_concluse/raccolta/2009/istruzioni_teg/Istr_usura_ago_09-resoconto.pdf. Si vedano in particolare le pagg. 6 e 7. pagina 9 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e In particolare il fatto di non aver semplicemente sommato, per i rapporti di conto corrente, Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 l’onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Banca d’Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa. A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l’art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l’ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni. E’ agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l’adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere preclusa alle parti la pattuizione di tale onere, senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell’entrata in vigore della norma di legge. La clausola in questione non deve essere oggetto di specifica approvazione scritta in quanto non rientra in nessuna delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c. 6. Del tutto generica è la doglianza relativa alle valute applicate (cfr. pag. 6 della citazione), in quanto la parte non ha fatto riferimento ad alcuna annotazione specifica, né ad una precisa tipologia di operazioni, e nemmeno ha indicato la diversa valuta ritenuta corretta, limitandosi ad una trattazione astratta dell’argomento, senza riferimenti al caso di specie. L’allegazione è quindi ininfluente. 7. Parte attrice ha richiesto alla Banca, ai sensi dell’art. 119 TUB, la trasmissione di copia del contratto di c/c e di apertura di credito (v. doc. 3 att.). Non può quindi accolta la richiesta di ordine di esibizione avente ad oggetto gli estratti conto dall’inizio del rapporto, perché tali documenti erano nel possesso del correntista e rientrano nel suo onere probatorio. pagina 10 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l’art. 2-bis, decreto- Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 8. Il fideiussore GAGLIANO Giuseppe ha chiesto la propria liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c., ma non ha nemmeno indicato – come era suo onere provare - quale sarebbe il nuovo credito concesso dalla Banca dopo la conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. la parte ha invocato anche l’art. 1939 c.c. Al riguardo si richiama quanto sopra argomentato 9. In conclusione, quindi, non risulta provata alcuna annotazione indebita operata dalla Banca e quindi le domande degli attori devono essere rigettate. 10. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altri ipotesi previste nell’art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva. La liquidazione tiene conto dell’assenza di attività istruttoria e della forma orale della fase decisoria, di modo che i relativi parametri si contengono nei minimi, con riferimento alle cause di valore indeterminato di media complessità. Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) dichiara la nullità della procura conferita all’abogado Michele Anglani; 2) rigetta le domande, anche istruttorie, di parte attrice; 3) condanna parte attrice SANPAOLO s.p.a. - a rimborsare in favore di parte convenuta – INTESA le spese di giudizio, che liquida in € 7.571,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA. Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. pagina 11 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e circa l’assenza di motivi di invalidità dell’obbligazione contratta dalla società correntista. Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015 RG n. 16164/2014 Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015 Milano, 20 ottobre 2015 Il giudice pagina 12 di 12 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e dott. Antonio S. Stefani