Missione del Senato francese: «Patto di Stabilità Interno
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Missione del Senato francese: «Patto di Stabilità Interno
Missione del Senato francese: «Patto di Stabilità Interno in Italia dagli anni novanta» Roma, 11 giugno 2015 Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle province autonome La costruzione del Patto di Stabilità Interno Gli Obiettivi: a) Quale era al momento della sua introduzione e qual è oggi l’obiettivo del PSI in termini di finanza pubblica: guidare le collettività territoriale all’equilibrio di bilancio, ridurre le loro spese, alleggerire la pressione fiscale locale, evitare il default di alcune di loro? b) Come è stabilito annualmente il risultato che le collettività territoriali italiane devono raggiungere nel loro insieme? c) Come è declinato l’obiettivo complessivo tra le diverse produttività territoriali? Si tiene conto della loro situazione in termini di ricchezza o condizioni finanziarie? Gli indicatori utilizzati: a) Come spiegate il passaggio da obiettivi legati al saldo di bilancio a obiettivi legati all’evoluzione della spesa? Quali suggerimenti dareste per il passaggio dall’uno all’altro sistema e per la differenziazione tra spese d’investimento e spese di funzionamento? b) Nel momento il cui possono essere modificati ogni anno, potremmo dire che gli obiettivi del PSI si collocano in un quadro pluriennale che darebbe maggiore prevedibilità alle collettività territoriali? c) Quali sono gli altri vincoli che gravano sulle finanze delle collettività territoriali esterni al PSI: regole sull’indebitamento, evoluzione delle metodologie, etc. Il patto di stabilità interno italiano È il meccanismo di coordinamento della finanza pubblica sub‐ nazionale, attraverso il quale la politica economica stabilisce il contributo delle amministrazioni locali (Comuni, Province e Città Metropolitane, Regioni) al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali. Introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 488/1998 (art. 28) e operativo dall'esercizio 1999. Nel 1999 gli “obiettivi di finanza pubblica nazionale” erano due, ed erano dettati dal cosiddetto Patto di Stabilità e Crescita sottoscritto dagli stati membri dell’Unione Europea due anni prima: a) un target di stock: debito/PIL tendente al 60% b) un target di flusso: deficit/PIL al di sotto del 3% Per “deficit” si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, così come calcolato da Eurostat secondo le regole del SEC2010. Nel 2012 il sistema dei vincoli di finanza pubblica si è leggermente modificato Il Patto di Stabilità “interno”, quindi, nasce con l’obiettivo di chiamare le amministrazioni territoriali a concorrere al rispetto del Patto di Stabilità “esterno”. Le modalità di definizione delle modalità attraverso cui questo concorso si realizzava sono state piuttosto variegate nel corso degli anni. Il controllo da parte dello Stato delle spese regionali SPESA REGIONALE (ESCLUSA SANITÀ dal 2002) Patto di stabilità interno Al contrario degli enti locali, il patto di stabilità per le Regioni si configura come un limite di spesa annuo (solo alcune RSS hanno un patto per saldi come EELL) Taglio lineare delle spese per tutte le Regioni SPESA SANITARIA Patto Salute Patto Salute 2014 – 2016. Innumerevoli sono gli adempimenti riguardanti oltre il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rispetto degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali Evoluzione del patto per le Regioni a Statuto ordinario Dopo una parentesi iniziale (1999 – 2001) durante i quali il riferimento del concorso alla manovra era calcolato sulla base dei saldi, come del resto avveniva per gli Enti Locali, a partire dal Patto 2002 fino al 2014 il contributo alla finanza pubblica è calcolato come «tetto» sulle spese. calcolo di concorso alla manovra 1999 Saldo finanziario 1998 (gestione regione + ASL+ AO). Riduzione del disavanzo tendenziale calcolato sulla base del saldo 1998 aggiustato a parametridi crescita del PIL 2000 Saldo finanziario 1999 (gestione regione + ASL+ AO). Riduzione del disavanzo 1999 del 3% 2001 Saldo finanziario 1999 (gestione regione + ASL+ AO). Riduzione del disavanzo tendenziale calcolato sulla base del saldo 1999 aggiustato a parametridi crescita del PIL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spese correnti 2000 +4,5% spese correnti 2000+1,4% spese correnti 2000 +1,7% spese corrente 2003 +4,5% spese correnti 2004 + 3,8% spese capitale 2004 + 4,8% spese finali 2005 ‐1,8% [(speese finali 2005 ‐1,8%) ‐ finanziamenti c/capitale UE 2007]+2,5% Il complesso delle Spese finali non può essere superiore dell’obiettivo programmatico 2008 ricalcolato diminuito dello 0,6% {[(spese finali 2005 ‐ 1,8%) ‐ finanziamenti in corrente e capitale 2007 UE] +2,5%} ‐06% pieno rispetto obiettivo anno precedente +1% cassa: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐13,6%; competenza: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐12,3% cassa: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐16,3%; competenza: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐14,6% ‐745 milioni ‐700 milioni (provvedimenti di revisione spesa) introduzione patto eurocompatibile: tetto di spesa RSO 20,090 milioni tetto di spesa per RSO 19,390 milioni pareggio di bilancio Il range delle spese deducibili dal PSI è andato via via modificandosi negli anni (in particolare questione dei cofinanziamenti europei e spese per calamità naturali) Patto di stabilità e pareggio di bilancio Il patto di stabilità interno per le Regioni si esplicava con un tetto di spesa che incide direttamente sulla riduzione dell’indebitamento netto dello Stato RSO ‐ obiettivi patto competenza cassa eurocompatibile 2010 35.736 27.783 2011 2012 2013 29.828 22.550 27.601 20.399 20.090 20.090 2014 19.390 2015 (*) 19.099 ‐43,78 variazione 2013/2010 ‐26,58 variazione 2012/2010 ‐4,93 variazione 2015/2013 (*) Previsione prima entrata vigore pareggio bilancio 2015 Pareggio di bilancio Il controllo da parte dello Stato delle spese regionali Patto Salute PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009 . Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010‐2012. «Si conviene che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.» – (art.1, c.6 Intesa) Autonomia Procedura automatica di aumento delle aliquote fiscali per disavanzi non coperti VS Responsabilità È applicata la regola: «Chi rompe, paga!» Mancata erogazione dei LEA e squilibri economici finanziari Cessione di Autonomia Il controllo da parte dello Stato delle spese regionali Costi e fabbisogni standard in sanità d.lgs. 68/2011 – art.27 Individuazione da parte del Ministero Salute delle migliori 5 Regioni in equilibrio economico e adempienti al tavolo di monitoraggio, che abbiano garantito l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza ed efficienza con risorse ordinarie comprese le entrate proprie effettive. (Se non ci fossero 5 Regioni in linea con i criteri si individuano le prime 5 che si avvicinano all’equilibrio economico). Regioni benchmark TRE Regioni (tra cui obbligatoriamente la prima delle 5 migliori) scelte dalla Conferenza Stato‐Regioni Il controllo da parte dello Stato delle spesa regionale d.lgs. 118/2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il controllo sulle scritture contabili si esplicita con: TITOLO II Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario CRITICITÀ disallineamenti tra le regole del titolo I, applicate dalle regioni in sperimentazione già dal 2013 e del titolo II del D.Lgs. 118/2011. GSA Contabilizzazione manovre Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio Legge 243/2012 Patto di stabilità 1999 2014 1. Nel quadro del federalismo fiscale, ……….., le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. ……….. Legge 448/98 ‐ Art. 28 448. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. (L.228/2012) Evoluzione regole del patto per gli Enti locali anno 1999 2000 2001 2002‐ 2003 Target Disavanzo tra entrate finali e spese correnti, al netto interessi Disavanzo tra entrate finali e spese di parte corrente, più uno 0,1% Disavanzo tra entrate finali e spese di parte corrente, più un 3% a) Disavanzo tra entrate finali e spese di parte corrente, più un 2,5% b) Incremento massimo del 6% per impegni e pagamenti di spese correnti 2004 Saldo di competenza e di cassa tra entrate finali e spese correnti non superiore al 2003 2005 Incremento massimo dell’11,4% delle spese correnti e spese conto capitale rispetto alla media del triennio 2001‐2003 2006‐ 2008 a) Spese correnti diminuite del 6,5% rispetto al 2004 b) Spese in conto capitale aumentate dell’8,1% rispetto al 2004 2007 Limite alla somma della media triennale dei saldi di cassa (entrate finali meno spese finali) e di competenza (sola parte corrente) 2008 in poi Saldo di competenza mista Per Comuni e Province dal 2008 è piuttosto stabile il concetto di saldo di competenza mista, il cui target ente‐per‐ente è definito ogni anno applicando una certa percentuale – fissata dalla Legge di Stabilità ‐ alla media della spesa corrente dell’ente dell’ultimo triennio. Essenzialmente per dimensionare gli enti: enti più grandi devono avere un obiettivo maggiore. Motivazione ed effetti L’approdo al saldo di competenza mista si motiva essenzialmente col tentativo (non perfettamente riuscito) di approssimare il più possibile il “vero” obiettivo di flusso, vale a dire l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Che viene misurato col principio della competenza economica: le transazioni vengono registrate nel momento in cui il valore economico è creato, trasformato, scambiato, trasferito o estinto. Si tratta del principio attraverso cui le aziende redigono i loro bilanci civilistici. In contabilità pubblica invece esistevano (fino al 2015) due criteri di imputazione a bilancio: a) competenza giuridica: le transazioni vengono registrate nel momento in cui sorge l’obbligazione giuridicamente perfezionata ad incassare o spendere b) competenzamista: le transazioni vengono relativi flussi finanziari registrate nel momento in cui avvengono i Si ritenne che la competenza economica veniva meglio globalmente approssimata da: a) la competenza giuridica per quanto riguarda le transazioni di parte corrente b) la cassa per quanto riguarda le transazioni di conto capitale Da qui nasce la cosiddetta competenza mista. Le poste escluse dal saldo (partite finanziarie, avanzo, accensione prestiti) rispondono ad un duplice obiettivo: a) Replicare il più possibile la definizione del target di flusso rilevante in sede UE (=indebitamento netto) b) Controllare l’evoluzione dello stock di debito, disincentivando l’accensione di nuovi prestiti. Funzionamento del Patto di Stabilità Interno Come rispetta in concreto il Patto di Stabilità Interno la Ragioneria dello Stato? Quali sono i mezzi messi in campo per condurre il PSI? Come funziona la regionalizzazione del patto, vale a dire la possibilità di ripartire parte dello sforzo verticalmente o orizzontalmente? Che incentivo ha una collettività ad accrescere il suo sforzo a beneficio di un’altra? Il meccanismo sanzionatorio previsto è mai stato utilizzato? È risultato efficace? MONITORAGGIO PATTO: il monitoraggio è trimestrale, i dati sono inseriti in una procedura web predisposta dal Ministero dell’Economia. La certificazione definitiva dei dati avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo. I “patti” territoriali Per attenuare le criticità sopra esposte, dal 2008 sono stati gradualmente introdotti meccanismi di compensazione a livello regionale: a) patto “orizzontale”: Comuni che prevedono di realizzare un saldo superiore al proprio obiettivo, cedono “quote‐obiettivo” a Comuni in situazione opposta, col vincolo di restituzione l’anno successivo. b) patto “verticale”: è la Regione a cedere proprie quote di Patto ai Comuni. In entrambi i casi rimane fermo l’obiettivo complessivo su base regionale. L’esperienza di questi anni ci insegna, abbastanza intuitivamente, che tali meccanismi di coordinamento funzionano nelle Regioni in cui è alta la capacità di coordinamento tra le programmazioni economico‐finanziarie dei livelli di governo. Nel 2012 analoghi meccanismi sono stati previsti a livello nazionale: “Patto nazionale orizzontale”, e “Patto verticale incentivato” Sanzioni e Premialità per le Regioni che non rispettano il Patto Le sanzioni per mancato rispetto del Patto comportano, nell’anno successivo, per la Regione: l’impossibilità ad impegnare spese correnti, al netto delle spese sanitarie, in misura superiore all’importo minimo del triennio precedente; l’impossibilità a contrarre debiti per gli investimenti. Infatti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposite attestazioni da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l’anno precedente; impossibilità a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale; mancata erogazione della quota del 3% del finanziamento per il Servizio Sanitario Regionale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali; obbligo di versare all’entrate del bilancio statale l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato (L. 122/2010); Rideterminazione delle indennità di funzione e gettoni presenza del Presidente e componenti della Giunta, con riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante a giugno dell’anno precedente (D Lgs 1 49/11). Le regioni inadempienti al patto peggiorano gli obiettivi programmatici di un importo pari allo splafonamento. Negli ultimi anni le RSO hanno sempre rispettato il patto di stabilità Gli effetti del Patto di Stabilità Interno a) Complessivamente il PSI è rispettato dalle collettività territoriali? b) Come spiegate che gli obiettivi in termini di saldi siano stati spesso superati al livello complessivo? c) Sono stati constatati comportamenti innovativi per aggirare il patto: servizi finanziari per espandere il debito partenariato pubblico‐privato, delega di servizi pubblici, etc. d) Quali sono stati gli effetti macroeconomici del PSI in termini di evoluzione dell’indebitamento e delle spese delle collettività territoriali? e) Quali sono stati gli effetti del PSI sugli investimenti delle collettività territoriali? Quanto hanno inciso le ultime manovre finanziarie sulle finanze regionali Spesa primaria PA (consolidata per i sottosettori; milioni di euro) Spesa primaria PA per sottosettore 2009 2010 2011 2012 Manovre cumulate 2008‐2013 2009 2010 2011 2012 Milioni di euro Spesa primaria AC Spesa primaria Stato Spesa primaria EP Spesa primaria AC + EP Spesa primaria AL Spesa primaria Regioni Spesa primaria Province Spesa primaria Comuni Spesa primaria ESL 191.739 175.990 291.622 483.361 244.212 38.244 11.976 63.700 110.349 180.353 164.720 299.638 479.991 241.740 35.390 11.604 62.455 112.478 175.920 159.253 305.638 481.558 236.398 33.807 10.905 61.214 111.270 Milioni di euro 172.279 157.112 312.369 484.648 230.434 32.097 10.333 58.752 110.357 Composizione % Spesa primaria PA 100 100 100 100 Spesa primaria AC 26,4 25,0 24,5 24,1 Spesa primaria Stato 24,2 22,8 22,2 22,0 Spesa primaria EP 40,1 41,5 42,6 43,7 Spesa primaria AC + EP 66,4 66,5 67,1 67,8 Spesa primaria AL 33,6 33,5 32,9 32,2 Spesa primaria Regioni 5,3 4,9 4,7 4,5 Spesa primaria Province 1,6 1,6 1,5 1,4 Spesa primaria Comuni 8,8 8,7 8,5 8,2 Spesa primaria ESL 15,2 15,6 15,5 15,4 Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi ‐6.128 ‐6.128 863 ‐5.265 1.213 ‐1.516 238 962 1.423 ‐6.233 ‐6.233 460 ‐5.773 ‐4.955 ‐2.315 ‐552 ‐1.738 ‐332 ‐16.471 ‐16.471 ‐421 ‐16.893 ‐16.801 ‐8.168 ‐1.279 ‐4.672 ‐2.502 ‐20.981 ‐20.981 ‐5.048 ‐26.029 ‐27.695 ‐12.342 ‐2.876 ‐8.406 ‐4.126 Incidenza % su spesa primaria ‐3,2 ‐3,5 0,3 ‐1,1 0,5 ‐4,0 2,0 1,5 1,3 ‐3,5 ‐3,8 0,2 ‐1,2 ‐2,0 ‐6,5 ‐4,8 ‐2,8 ‐0,3 ‐9,4 ‐10,3 ‐0,1 ‐3,5 ‐7,1 ‐24,2 ‐11,7 ‐7,6 ‐2,2 ‐12,2 ‐13,4 ‐1,6 ‐5,4 ‐12,0 ‐38,5 ‐27,8 ‐14,3 ‐3,7 dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014 17 Effetti delle manovre di finanza pubblica sui sottosettori delle Amministrazioni pubbliche Spesa primaria consolidata della PA per enti dei sottosettori (n. indice 2009=100) 105,0 ESL 100,0 95,0 Comuni 90,0 Stato Province 85,0 Spesa primaria consolidata della PA per sottosettore (n. indice 2009=100) Regioni 110,0 80,0 EP 2009 2010 2011 2012 105,0 Spesa primaria Stato Spesa primaria Regioni Spesa primaria Province Spesa primaria Comuni Spesa primaria ESL 100,0 95,0 AL 90,0 AC 85,0 2009 2010 Spesa primaria AC 2011 Spesa primaria EP Spesa primaria AL 2012 Tagli previsti dalle manovre statali e Intesa Stato – Regioni del 26 febbraio 2015. Sono a carico delle RSO per l’anno in corso tagli alla spesa per 5.252 milioni: legge di stabilità 2015 3.452 milioni DL 95/2012 1.050 milioni DL 66/2014 750 milioni l’Intesa fra Stato ‐ Regioni del 26 febbraio scorso ha definito il riparto dei tagli fra le Regioni. 19 Focus su investimenti 2016 Dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il vincolo del pareggio del bilancio e del conseguente divieto del ricorso all’indebitamento, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione appositamente modificato in tal senso dalla Legge Costituzionale 20.04.2012 n° 1 e dalla Legge attuativa 24.12.2012 n° 243. Con l’introduzione di questo vincolo pertanto non sarà più possibile finanziare gli investimenti pubblici tramite l’indebitamento rimanendo possibile finanziare investimenti solo attraverso il risparmio pubblico ovvero risorse di natura corrente, come già previsto per gli investimenti a privati. Inoltre, la Legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, comma 463 e seguenti) stabilisce il superamento delle disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno applicato alle Regioni, prevedendo che le stesse (a decorrere dall’esercizio 2015 in sede di rendiconto e dal 2016 anche in sede di previsione) realizzino: un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti. Nb: la Conferenza delle Regioni ha chiesto uno specifico emendamento alla Legge Stabilità 2015 per consentire, nel 2015, la realizzazione di investimenti. Nell’attesa, a titolo cautelativo, si è reso necessario bloccare la possibilità di utilizzo delle relative risorse stanziate 20 Effetti applicazione patto di stabilità sugli enti territoriali a) Riduzione degli investimenti; b) La variazione delle regole anche in corso d’anno determinano incontrollabilità dei bilanci c) inefficiente meccanismo di riparto intra‐comparto d) scarsissima corrispondenza col contributo degli enti territoriali alla formazione del target di flusso della Repubblica (indebitamento netto PA). Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni pubbliche Banca d’Italia ‐ Supplemento Bollettino statistico n. 20 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 14/04/2015 22 Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni pubbliche Debito delle amministrazioni pubbliche analisi per sottosettori milioni di € amministrazioni centrali enti di previdenza debito delle amministrazioni pubbliche 1.971.360 1.959.979 137.761 108.585 158 158 2.068.722 2.047.145 2.035.581 139.555 99.125 213 213 2.134.920 debito non consolidato 2013 2014 amministrazioni locali % su PIL 2014 PIL 2014 (DEF 2015) debito consolidato 125,9 debito non debito debito non consolidato consolidato consolidato 6,1 debito consolidato 0,0 132,1 1.616.500 Dati tav.6 ‐ Banca d’Italia ‐ Supplemento Bollettino statistico n. 20 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 14/04/2015 23 Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni pubbliche Debito delle amministrazioni locali Analisi per comparti: Italia Tav. 3 (milioni di euro) TALE0340 Regioni Province Comuni Altri enti Debito consolidato S934238Y S130005Y S187979Y S057288Y S118869Y Elementi di consolidamento Debito non consolidato 2009 ........................... 41.522 9.083 48.716 16.006 115.327 18.978 134.305 2010 ........................... 40.822 9.091 49.505 16.650 116.068 17.893 133.960 2011............................ 40.805 9.146 50.332 17.239 117.523 17.481 135.004 2012 ........................... 40.624 8.888 48.948 16.616 115.075 16.456 131.531 2013 ........................... 37.308 8.439 47.466 15.390 108.603 29.177 137.779 2014 ........................... (33.994) (8.052) (45.289) (11.847) (99.183) (40.429) (139.613) Regioni ‐ 2014/2010 = ‐16,72% Banca d’Italia ‐ Supplemento Bollettino statistico n. 12 – Debito delle amministrazioni locali – 27/02/2015 24 Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni pubbliche Il meccanismo di attuazione del Patto è stato accusato di aver drasticamente ridotto gli investimenti da parte delle amministrazioni locali ENTE USCITE IN CONTO CAPITALE 2007 USCITE IN CONTO CAPITALE 2012 DIFFERENZA % REGIONI 11,80 8,31 ‐29,57% PROVINCE 3,11 1,89 ‐39,22% COMUNI 17,91 12,66 ‐29,31% AMM.LOCALI 38 27,77 ‐26,92% E’ vero? no (basti notare che il calo è simile per le Regioni, che non hanno un vincolo sul saldo di competenza mista bensì sull’aggregato di spesa) si (la competenza mista produce un naturale incentivo ad allargare il gap tra impegni e pagamenti in conto capitale, creando così una massa di residui passivi). Il contributo al risanamento della finanza pubblica del comparto Regioni e Province autonome CRITICITÀ GIURIDICHE CRITICITÀ DEL COMPARTO A SOSTENERE ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA Incapienza dei limiti del patto di stabilità (L’attuale obiettivo programmatico del Patto di stabilità non consente nemmeno di spendere tutte le risorse per la programmazione UE e le cosiddette «spese obbligatorie») Percentuali rigide di risparmio su particolari spese correnti (auto; consulenze; affitti… DL 78/2010 ‐ DL 95/2012 – DL 66/2014) Impossibilità di far fronte alla richiesta di contributi sul saldo netto da finanziare in caso di assenza di trasferimenti statali pena stravolgimento degli equilibri di bilancio OPPORTUNITÀ Sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014, depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non nel caso in cui alimenti un fondo perequativo (invece di essere finalizzato a misure di copertura di altre spese). Utilizzo di un parametro quale quello dei “consumi intermedi” che non approssima neppure lontanamente i costi standard ovvero le capacità fiscali per definire il contributo regionale al risanamento dei conti pubblici. DDL Costituzionale all’esame del Parlamento Legge 243/2012 Il contributo al risanamento della finanza pubblica del comparto Regioni e Province autonome DDL Costituzionale all’esame del Parlamento Gli emendamenti presentati dalla Conferenza delle regioni e province autonome al DDL Costituzionale RSO eliminare la previsione di una maggioranza qualificata necessaria per l’approvazione della legge di attribuzione di potestà legislativa; sostituire la previsione della “delega” con quella dell’”attribuzione”, che comporta il pieno trasferimento in capo alla regione della titolarità della funzione legislativa, eliminando la possibilità di un trasferimento temporaneo; limitare l’attribuzione delle ulteriori competenze legislative a favore delle sole regioni in condizioni di equilibrio finanziario; consentire l’attribuzione delle ulteriori competenze legislative anche mediante l’adozione di provvedimenti d’urgenza; obbligare il Governo a motivare l’eventuale contrarietà alla stipula dell’intesa con la regione o le regioni interessate, prevedendo comunque la facoltà per la Camera di approvare la legge anche in mancanza dell’intesa. Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio PATTO DI STABILITA’ «ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo» Finalità distorta dalla normativa In realtà è stato applicato sostanzialmente sempre sulla base della spesa storica ridotta di percentuali uguali fra tutti gli enti del medesimo comparto indipendentemente da un livello omogeneo di partenza. PRINCIPIO EQUILIBRIO DI BILANCIO I bilanci «si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» 28 Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio Il principio dell’“equilibrio di bilancio” – legge 243/2012 – artt.9 e 10 Si introducono dei criteri molto più stringenti nella definizione dei conti di Regioni, Province e Comuni che non potranno più indebitarsi nemmeno per le spese di investimento. Il ricorso al debito continua a rimanere destinato ad investimenti, ma dovrà essere coperto da un corrispondente avanzo di risorse di parte corrente nell’anno. Inoltre, come in precedenza, il piano di ammortamento non deve essere superiore alla vita utile dell’investimento (si introduce il principio della sostenibilità intergenerazionale del debito solo se remunerativo per le generazioni future ma, nello stesso tempo, si consente di finanziare il rinnovo del debito in scadenza e le spese finalizzate all’acquisizione di partecipazioni azionarie). In ogni caso il ricorso al debito viene negoziato, nel rispetto della Legge, nell’ambito, presumibilmente, del CAL. Logica di “patto integrato dell’indebitamento” e, in assenza di condivisione nel territorio regionale ciascun ente rimane responsabile per la parte relativa ai propri vincoli di bilancio. 29 Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio Sono già in vigore norme stringenti sull’indebitamento solo per investimenti per Regioni ed enti locali art.119 della Costituzione, novellato nel 2001, al comma 6 ultimi periodi, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni “Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”. La disposizione era già presente nell’ordinamento previsto per le Regioni a Statuto ordinario nella legge del 1970, n.281 ove si stabiliva che “le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento‐ Le spese di investimento regionali sono finanziate da avanzo corrente, entrate in capitale ed eventualmente debito. L’avanzo corrente o risparmio pubblico sconta le rate di ammortamento e la quota di interessi passivi sull’indebitamento contratto, a differenza della tecnica che assume a valore di riferimento l’Avanzo primario ossia al netto degli interessi passivi. Per le Regioni l’avanzo corrente è la quota di entrate correnti e continuative a cui non corrisponde spesa corrente continuativa (compreso il servizio del debito) e che è utilizzabile per l’autofinanziamento degli investimenti. 30 Le Regioni a statuto ordinario e il pareggio di bilancio Le Regioni a statuto ordinario sperimentano già nel 2015 il nuovo sistema di vincoli (che entrerà in vigore nel 2016) previsto dalla Legge 243/2012 e attuativa della riforma costituzionale del luglio 2012 sull’equilibrio di bilancio. I nuovi vincoli per gli enti (art.9) – legge 243/2012 a) saldo non‐negativo tra entrate finali e spese finali b) saldo non‐negativo tra entrate correnti e spese correnti (incluso il rimborso prestiti). a) e b) devono essere raggiunti: di competenza e di cassa a preventivo e a consuntivo SI TRATTA QUINDI DI COMPLESSIVI 8 VINCOLI. Ipotesi di semplificazione del sistema Se l'obiettivo del sistema di vincoli è misurare il contributo degli enti territoriali al soddisfacimento degli obiettivi di finanza pubblica in sede Ue sarebbe auspicabile applicare gli stessi due vincoli previsti dalla UE (con l'esclusione di quello strutturale). a) vincolo di stock (debito in rapporto a popolazione) b) vincolo di flusso (saldo euro‐compatibile) Abolendo nel frattempo ogni vincolo intermedio.