tutto sulla cqc - Autoscuole Ascari

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TUTTO SULLA C.Q.C.
QUADRO GENERALE
Per la guida di veicoli adibiti ad uso professionale, oltre alla patente di guida occorre (30) (31):
• la CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente
l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D
e DE (9);
• il CAP (certificato di abilitazione professionale) per la guida di (20):
- motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t adibiti a servizio pubblico di piazza o a noleggio con
conducente (tipo KA associato alla patente A);
- taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 t) da noleggio con conducente (tipo KB associato alla patente B);
- veicoli condotti da minori di anni 21 destinati al trasporto di cose di massa complessiva, compreso il
rimorchio, superiore a 7,5 t (tipo KC associato alla patente C);
- autobus, a carico, in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari (tipo KD
associato alla patente D che verrà sostituito dalla CQC).
L'obbligo di condurre veicoli con la CQC (32) decorre dal:
• 10 settembre 2008 per il trasporto persone,
• 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
Pertanto (32):
• i CAP KD non verranno più rilasciati a partire dal 10.9.2008;
• i CAP KC per il trasporto professionale (37) non verranno più rilasciati a partire del 10.9.2009 (38);
• i CAP KD e le patenti C conseguiti dal 5.4.2007 (40) (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007) non
possono essere convertiti in CQC.
La CQC richiede per il suo rilascio una formazione iniziale e per il suo mantenimento una formazione
periodica (ogni cinque anni viene infatti rinnovata a seguito della frequenza obbligatoria di un corso (17)).
L’innovazione e la complessità della materia richiederanno successivi ulteriori chiarimenti da parte del
Ministero dei trasporti per cui sono prevedibili modifiche al contenuto del presente.
_____
Quiz per l'esame: (VH002, VH009)
404.1 CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
La CQC (9) è rilasciata dall’UMC per l'attività dei conducenti che effettuano professionalmente
l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D
e DE (41).
Tale attività, è subordinata all'obbligo di:
• qualificazione iniziale,
• formazione periodica.
Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti devono aver compiuto:
• 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie
C e CE, in deroga al limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t (19);
• 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle
categorie D e DE.
La CQC sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD (12).
I conducenti già titolari della CQC per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la
CQC per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare la conoscenza delle materie
specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
404.1.1 Rilascio
La CQC è rilasciata subordinatamente al superamento dell'esame di idoneità e previa frequenza di un
corso di qualificazione iniziale, ai conducenti:
• residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
• cittadini di Stati non appartenenti all'UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di
un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita su territorio italiano (10).
L'Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell'UE o dello SEE.
404.1.2 Deroghe
Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli (31):
• la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
• ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del
mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
• sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o
trasformati non ancora immessi in circolazione;
• utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
• utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione
professionale;
• utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
• che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività,
a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.
L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio (ultimi due punti) non si applica a
conducenti (41):
•
assunti alle dipendenze di un impresa con la qualifica di autista;
•
di scuolabus nel caso che l’attività sia esercitata sia in conto proprio che per conto terzi.
404.1.3 Rilascio per documentazione (esenzioni)
Sono esentati dall'obbligo di superamento dell'esame di idoneità e di frequenza del corso di
qualificazione iniziale e quindi possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti residenti alla
data del 5.4.2007 (40) (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007) (22):
• in Italia, già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
• in Italia, già titolari della patente di guida di categoria C ovvero CE;
• in altri Stati della UE o dello SEE ma dipendenti da un impresa di autotrasporto di persone o cose con sede
in Italia, titolari di patenti C, CE, D, DE e relative sottocategorie;
• in Stati non appartenenti all'UE o allo SEE, dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
con sede in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, CE, D, DE e relative
sottocategorie.
Pertanto la CQC per documentazione può essere richiesta da titolari di patente C o CAP KD (41)
rilasciati:
• entro il 4.4.2007,
• successivamente al 4.4.2007 per duplicato di patente o CAP rilasciati antecedentemente a tale data.
I conducenti possono richiedere il rilascio della CQC per documentazione (22):
• entro tre anni dal 5.4.2007 (40) (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007); la validità della CQC per
trasporto persone decorre dal 10.9.2008 mentre la validità della CQC per trasporto cose decorre dal
10.9.2009;
• presentando domanda unitamente alle attestazioni di versamento relative alla tariffa 1.7 (v. inPratica 022)
presso l'UMC competente secondo le seguenti scadenze (la richiesta di rilascio non può essere anticipata
e non può essere avanzata trascorsi 3 anni dal 5.4.2007 (40) (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007)
(34)):
a dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5.4.2007 (39);
b dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5.7.2007 (40) (dopo tre mesi
dalla data di entrata in vigore del DD n. 371/2007);
c dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5.10.2007 (40) (dopo sei mesi
dalla data di entrata in vigore del DD n. 371/2007);
d dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5.1.2008 (40) (dopo
nove mesi data di entrata in vigore del DD n. 371/2007).
La richiesta deve essere redatta su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della
tariffa prevista, all’attestato di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla
fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco, alla fotocopia della patente
e all’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con un impresa di autotrasporto avente sede in Italia
redatta secondo fac-simile allegato alla circolare DTT 10.8.2007, n 77898/8.3 (per conducenti residenti in
Stati non appartenenti alla UE o SEE che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di
autotrasporto). Al momento del rilascio della CQC deve essere restituito al UMC il CAP KD o il CAP KC (41).
Nel caso di presentazione di patente di categoria non corrispondente alle categorie previste
dalla direttiva n. 91/439/CE l’UMC deve chiedere al Consolato o all’ambasciata dello Stato che ha emesso
la patente una traduzione. Qualora la traduzione risulti insufficiente per accertare l’esatta corrispondenza
della categoria deve essere posto specifico quesito alla Divisione 6 del DTT (41).
Entro tre anni (entro il 5.4.2010) i titolari di patente comprendente la C e D e del CAP KD che
hanno richiesto per documentazione la CQC per trasporto cose possono chiedere la CQC per trasporto di
persone e viceversa in esenzione dall’obbligo del corso e dell’esame (41).
404.1.4 Richiesta per documentazione (esenzioni) e istanza per il rilascio del CAP KB
I titolari di CAP KD (che è valido anche per la guida dei veicoli per cui necessita il CAP KB) possono
(41):
• presentare contestuale domanda per il rilascio del CAP KB e della CQC per documentazione redatta
su modello TT746C unitamente alla documentazione prevista per il rilascio della CQC, all’attestato di
versamento di due tariffe previste per il rilascio della CQC e del CAP KB, all’attestato di assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda e due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB, alla
fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco, alla fotocopia della patente
oppure
• continuare a svolgere l’attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente utilizzando il CAP KD fino
alla scadenza di validità (senza richiedere la CQC), dopodiché devono sostituire il CAP KD con il CAP KB
la cui data di scadenza diventa quella della patente di categoria D.
404.1.5 Qualificazione iniziale ed esame di idoneità
La CQC è rilasciata (13) dagli UMC subordinatamente al possesso della patente di guida in corso di
validità, previa frequenza di uno specifico corso (v. inPratica 404.2) e superamento di un esame di
idoneità (14).
L'esame di idoneità è svolto da funzionari del Ministero dei trasporti - DTT (33):
• con il metodo orale (in presenza di due funzionari del DTT) fino a quando non saranno predisposti appositi
questionari;
• con due prove svolte tramite appositi questionari (con risposta "vero" o "falso") di:
- 60 quiz da completare in 120 minuti (massimo 6 errori) sulla parte di programma comune;
- 60 quiz da completare in 120 minuti (massimo 6 errori) sulla parte di programma speciale per CQC per
trasporto persone o per CQC per trasporto cose a seconda dell'abilitazione richiesta; qualora il titolare
della CQC per trasporto persone intenda estenderla anche alla CQC per trasporto cose deve svolgere la
prova tramite 60 quiz da completare in 120 minuti (massimo 6 errori) sulla parte di programma specifica
per il trasporto di cose e viceversa. L'esito negativo di una sola delle due prove comporta l'esito negativo
dell'esame (34).
I conducenti candidati al conseguimento della CQC che hanno già conseguito l'attestato di idoneità
professionale per l'accesso alla professione relativa al medesimo settore devono svolgere il questionario
di 60 quiz da completare in 120 minuti (massimo 6 errori) sulla parte di programma generale.
L'esame deve essere svolto:
• entro un anno dalla fine del corso; oltre tale termine è richiesta la presentazione di un nuovo corso;
• non prima di un mese dalla data del precedente esame con esito negativo.
I cittadini di Stati non appartenenti alla UE devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità
oppure la richiesta di rinnovo.
Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti:
• ivi residenti,
• cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di
un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
L'ammissione all'esame è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modello TT746C
unitamente alle attestazioni di versamento della tariffa 1.3 (v. inPratica 022) ed all'attestato di frequenza del
corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti
la data di presentazione della domanda (34).
La CQC viene rilasciata contestualmente al superamento dell'esame di idoneità (34).
404.1.6 Formazione periodica e rinnovo
I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni (18), dopo aver frequentato
obbligatoriamente un corso di formazione (17) solo teorico (33).
La formazione periodica consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di
perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla
sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante (v. inPratica 404.2).
Il rinnovo della CQC può essere ottenuto:
• effettuando un corso di formazione periodica a partire da sei mesi antecedenti la scadenza di validità
della CQC;
• effettuando un corso di formazione periodica nel caso di CQC scaduta da meno di due anni;
• effettuando un corso di formazione periodica e sostenendo l'esame per il conseguimento nel caso di CQC
scaduta da oltre 2 anni.
La CQC per trasporto persone può essere rinnovata fino al compimento di 65 anni.
Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti:
• ivi residenti,
• cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia,
• residenti in un altro Stato membro dell'UE dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita in Italia.
La CQC rinnovata è emessa dal UMC competente in base alla sede dell'autoscuola o dell'ente che ha
svolto il corso secondo la seguente procedura (32):
• l'autoscuola o l'ente trasmettono tramite il sito "il portale dell'automobilista" l'elenco di coloro che hanno
frequentato il corso all'UMC competente entro 2 giorni lavorativi dalla fine del corso e rilasciano al
conducente un attestato di fine corso conforme all'allegato 8 del DM 7.2.2007;
• l'UMC emette la CQC aggiornata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco;
• l'UMC rilascia la nuova CQC a seguito della presentazione di apposita istanza su modello TT746C insieme
alle attestazioni di versamento della tariffa 1.7 (v. inPratica 022) e alla CQC scaduta.
•
•
La validità della nuova CQC decorre (32):
dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC ritirata qualora il conducente abbia effettuato
il corso prima della scadenza;
dalla data di rilascio di attestato di fine corso qualora il conducente abbia effettuato il corso
successivamente alla scadenza della CQC.
404.1.7 Duplicazione
La CQC deve essere duplicata nel caso in cui il conducente titolare dell'abilitazione richieda il
duplicato della patente di guida (32) o ne estenda la validità ad altre categorie (ad es.: da C a CE) (41)
tramite presentazione di apposita domanda su modello TT746C in quanto sulla CQC deve essere annotato il
numero della patente di guida (41).
Nel caso di richiesta di rilascio di duplicato della CQC mentre è in corso la procedura di duplicato
della patente, il rilascio della CQC è subordinato al previo rilascio della patente (34).
Nel caso di duplicato o di estensione di validità della patente è obbligatorio chiedere il duplicato
della CQC. La nuova patente deve essere rilasciata solo quando è stata predisposta la nuova CQC (41).
È prevista la duplicazione della CQC nel caso di (34):
• deterioramento previa presentazione di domanda su modello TT746C e attestazioni di versamento
relative alla tariffa 1.7 (v. inPratica 022),
• smarrimento, furto o distruzione previa presentazione di domanda su modello TT746C e attestazioni di
versamento relative alla tariffa 1.5 (v. inPratica 022) unitamente alla denuncia di perdita di possesso del
documento.
La CQC rilasciata da Stato della UE o dello SEE può essere duplicata per smarrimento o furto in
equipollente documento italiano previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di rilascio che
il documento sia in corso di validità e sullo stesso non gravino provvedimenti sanzionatori quando il
conducente (32):
• acquisisce la residenza in Italia;
• lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
Per evitare di penalizzare i conducenti professionali gli UMC danno priorità alla predisposizione della
CQC (41).
Si può duplicare la CQC rilasciata da altri stati comunitari o facenti parte dello SEE. A conducenti che
richiedono il duplicato della patente di guida sulla quale risulta il codice “95” in corrispondenza della
categoria di patente posseduta è possibile rilasciare la CQC (41).
In sintesi, la richiesta di duplicato della CQC per (41):
•
deterioramento deve essere presentata su modello TT 746 C unitamente all’attestato di
versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del
conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
•
smarrimento, furto, distruzione deve essere presentata su modello TT746C unitamente
all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, alla denuncia della
perdita del possesso resa ad un organo di polizia, (e, si ritiene, alla fotografia recente del volto del
conducente a capo scoperto e su sfondo bianco),
•
duplicato della patente di guida deve essere presentata su modello TT746C unitamente
all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di
assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto
del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
404.1.8 Conversione
La CQC rilasciata da Stato della UE o dello SEE può essere convertita in equipollente documento
italiano quando il conducente (32):
• acquisisce la residenza in Italia;
• lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
La richiesta di conversione della CQC deve essere presentata su modello TT746C unitamente
all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del conducente a
capo scoperto e su sfondo bianco. La CQC convertita non deve essere restituita alla Stato rilasciante (41).
404.2 CORSI DI FORMAZIONE PER LA CQC
In linea generale, i corsi sono organizzati (16) da autoscuole (15) o consorzi di autoscuole che svolgono
corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti e da soggetti autorizzati dal Ministero dei
trasporti.
Nello specifico, sulla base delle disposizioni di cui al DM 7.2.2007 (11), possono essere autorizzati a
svolgere corsi (33):
• autoscuole (15) e centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole,
• enti con almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione (anche all'interno delle
associazioni di categoria) in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori;
b associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro
di settore;
c federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
•
aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse
nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità
solamente per la formazione periodica.
404.2.1 Requisiti delle autoscuole e dei soggetti autorizzati
a
b
c
d
Le autoscuole, i centri di istruzione e gli enti devono dimostrare di avvalersi di:
insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno
tre anni;
istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia
svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
esperto in materia di organizzazione aziendale con almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di
autotrasporto nell'arco degli ultimi 5 anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridicaamministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto:
d1 gli insegnanti di teoria che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia
per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2 soggetti che hanno svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni, attività di docenza nell'ambito di
corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore
di guida. I corsi si svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate (33).
404.2.2 Locali ed attrezzature
•
•
•
•
•
Autoscuole, centri di istruzione ed enti devono disporre di (33):
aula di almeno 25 m2 di superficie e comunque con almeno 1,50 m2 per ogni allievo (l'altezza minima
dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali)
dotata di cattedra o tavolo, posti a sedere;
servizi igienici;
materiale didattico (oppure supporti audiovisivi o multimediali (36)) per le lezioni teoriche (serie
di cartelli murali raffiguranti le segnalazioni stradali, i dispositivi per ridurre l'inquinamento
atmosferico, gli organi del motore e relativi impianti, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura
della carrozzeria degli autoveicoli, il motore, il cambio e i freni idraulici, le sospensioni, le ruote con
pneumatici, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali, gli
organi di traino dei veicoli industriali, la classificazione dei veicoli, ecc.);
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing (autocarro, autoarticolato o autocarro e
rimorchio, autobus, autobus e rimorchio) aventi le caratteristiche fissate dall'art. 4 DM 7.2.2007 per
autoscuole, centri di istruzione (35);
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing (autocarro, autoarticolato o autocarro e
rimorchio quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della CQC
per trasporto cose oppure autobus, autobus e rimorchio quando effettuano la formazione sia teorica
che pratica per il conseguimento della CQC per trasporto persone) aventi le caratteristiche fissate
dall'art. 4 DM 7.2.2007 per enti (35).
404.2.3 Richiesta del nulla osta e dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi
Per svolgere i corsi (33):
• le autoscuole e centri di istruzione automobilistica devono richiedere apposito nulla osta all'avvio dei
corsi al SIIT-trasporti competente per territorio. La domanda in bollo (34) deve essere conforme
all'allegato 1 del DM 7.2.2007. Il SIIT-trasporti, verificati i requisiti, rilascia il nulla osta all'avvio dei corsi
che deve essere aggiornato a seguito di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle
attrezzature;
• gli enti devono richiedere apposita autorizzazione alla Direzione generale per la motorizzazione. La
domanda in bollo (34) deve essere conforme all'allegato 2 del DM 7.2.2007. L'autorizzazione a svolgere
corsi può essere rilasciata sia per lo svolgimento di corsi per la CQC per trasporto persone che per la CQC
per trasporto cose oppure per lo svolgimento della parte teorica del programma oppure per lo svolgimento
della parte teorica e della parte pratica del programma.
L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica e l'ente comunicano al SIIT-trasporti
territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso l'elenco degli allievi ed il calendario
delle lezioni (data di inizio e termine corso, giorni e orari delle lezioni, il responsabile del corso) (34) nonché
calendario delle lezioni pratiche (compreso il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione) (34)
al fine di rendere possibili le ispezioni da parte dell'UMC competente.
404.2.4 Sospensione e revoca del nulla osta e dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi
Qualora a seguito di ispezione degli UMC o degli organi di polizia su richiesta degli UMC si riscontrino
irregolarità dei corsi:
• l'UMC invia una relazione al SIIT-trasporti competente o alla Direzione generale della motorizzazione,
• il SIIT-trasporti o la Direzione generale della motorizzazione, previa diffida, sospendono il nulla osta
(previsto per autoscuole e centri di istruzione automobilistica) o l'autorizzazione (prevista per gli enti) da
15 giorni a tre mesi.
Qualora venga accertata responsabilità dell'allievo l'UMC dispone la cancellazione dell'allievo dal
registro di iscrizione.
Qualora venga accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta o
l'autorizzazione, l'UMC emana atto di diffida per l'eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle
irregolarità accertate. Nel caso di inottemperanza alla diffida:
• l'UMC invia documentata relazione al SIIT-trasporti o alla Direzione generale per la motorizzazione;
• il SIIT-trasporti o la Direzione generale per la motorizzazione sospendono il nulla osta o l'autorizzazione
da quindici giorni a tre mesi.
Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi più volte nelle sanzioni applicate a seguito di irregolarità
dei corsi o mancanza di uno o più requisiti, il SIIT-trasporti o la Direzione generale per la motorizzazione
adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i
corsi.
404.2.5 Modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale
La qualificazione iniziale prevede l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione 1 dell'allegato I al DLG 21.11.2005 n. 286 e specificate in dettaglio nell'art. 6 DM 7.2.2007 (v.
inPratica 404.3).
La durata della qualificazione iniziale deve essere di (33):
• 260 ore di lezioni teoriche (190 ore di corso comune per patenti C, CE, D, DE, 70 ore di corso specifico
per patenti C, CE (trasporto cose) e 70 ore di corso specifico per patenti D, DE (trasporto persone)),
• 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo che si guida con la patente C o CE oppure D o DE in base
al tipo di CQC (trasporto persone o cose). Dieci ore di lezioni di pratica possono essere svolte anche in
area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di
autotrasporto con almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.
È previsto che (33):
• le lezioni giornaliere devono:
- essere svolte presso le sedi autorizzate,
- avere durata non inferiore a quattro ore e non superiore ad otto ore;
• le lezioni teoriche si svolgono:
- nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e
- il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
• le lezioni pratiche si svolgono:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00, e
- il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
• non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente;
• ogni corso può essere frequentato, al massimo, da 25 partecipanti;
• i titolari della CQC per trasporto cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone
frequentano il corso specifico per trasporto di persone e i titolari della CQC per trasporto persone che
intendono estenderla anche al trasporto di cose frequentano il corso specifico per trasporto di cose;
• i titolari di attestato di idoneità professionale all'accesso della professione che intendono conseguire
la CQC relativa al medesimo settore frequentano il programma relativo agli argomenti in comune (v.
inPratica 404.3) ed effettuano le lezioni pratiche.
•
•
•
•
•
•
Gli allievi devono:
essere iscritti nel "registro delle iscrizioni" (realizzato conformemente al modello previsto all'allegato 3 del
DM 7.2.2007);
essere registrati nel "registro di frequenza" (realizzato conformemente al modello previsto all'allegato 4
del DM 7.2.2007) ove, oltre alla presenza, è annotata anche la data e l'argomento della lezione ed il
nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio
della lezione. I registri devono essere numerati, con pagine numerate consecutivamente, sono
preventivamente vidimati dal UMC competente e devono essere conservati per almeno cinque anni;
effettuare al massimo 28 ore di assenza (non più di 10 ore di corso speciale);
recuperare le ore di assenza se in numero superiore a 28 e inferiore a 56 entro un mese dalla fine del
corso;
ripetere l'intero corso se il numero di ore di assenza supera le 56;
frequentare le 20 ore di guida, recuperando le eventuali assenze entro un mese dalla fine del corso.
Effettuato il corso l'autoscuola o l'ente rilasciano, all'allievo, un attestato di frequenza (conforme al
modello previsto all'allegato 5 del DM 7.2.2007).
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato.
Per i conducenti già titolari della CQC per trasporto merci, che intendono conseguire anche la CQC per
trasporto persone, o viceversa, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida
individuale (23).
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame, scritto e/o orale (v. inPratica
404.1.4).
404.2.6 Modalità di svolgimento dei corsi di formazione periodica
La formazione periodica del conducente già titolare di una CQC avviene a seguito di frequenza di
specifico corso che prevede l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1
dell'allegato I al DLG 21.11.2005 n. 286 (17) e specificate in dettaglio nell'art. 11 DM 7.2.2007 (v. inPratica
404.3).
La durata della formazione periodica deve essere di 35 ore di lezioni teoriche (21 ore di corso
comune per patenti C, CE, D, DE, 14 ore di corso specifico per patenti C, CE (trasporto cose) e 14 ore di
corso specifico per patenti D, DE (trasporto persone)).
Gli allievi devono:
•
essere iscritti nel "registro delle iscrizioni" (realizzato conformemente al modello previsto all'allegato
6 del DM 7.2.2007);
•
essere registrati nel "registro di frequenza" (realizzato conformemente al modello previsto all'allegato
7 del DM 7.2.2007) ove l'allievo appone la firma di entrata ed uscita. L'assenza di un partecipante è
annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri devono essere numerati,
con pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal UMC competente e
devono essere conservati per almeno cinque anni;
•
effettuare al massimo 3 ore di assenza.
404.3 CONTENUTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA CQC
I corsi di formazione iniziale (qualificazione iniziale) e periodica (formazione periodica) per
conducenti che aspirano ad essere titolari di CQC o che sono già titolari di CQC ed intendono confermarla
vertono sulle materie indicate nel DLG 21.11.2005 n. 286 (21) che sono state specificate in dettaglio negli
artt. 6 e 11 DM 7.2.2007 (31) (33).
Il percorso formativo della CQC comprende l'acquisizione di nozioni che riguardano l'attività del
conducente nel suo complesso, nel contesto economico e sociale in cui detta attività si svolge, non
limitandosi ad un approfondimento nozionistico di ciò che riguarda solamente l'attività di guida vera e
propria, ma facendo acquisire al conducente la consapevolezza della portata sociale della "professione di
autotrasportatore".
Il programma d'esame della qualificazione iniziale comprende:
• una parte comune teorica e pratica per titolari di patenti C, CE, D, DE,
• una parte speciale teorica e pratica per candidati al conseguimento della CQC per trasporto cose,
• una parte speciale teorica e pratica per candidati al conseguimento della CQC per trasporto persone.
•
•
•
Il programma d'esame della formazione periodica comprende invece:
una parte comune teorica per titolari di patenti C, CE, D, DE,
una parte speciale teorica per titolari della CQC per trasporto cose,
una parte speciale teorica per titolari della CQC per trasporto persone.
404.3.1 Programma d'esame della qualificazione iniziale
La parte comune del programma teorico per titolari di patenti C, CE, D, DE consta di 10 moduli che
approfondiscono alcuni aspetti propriamente tecnici e costruttivi dei veicoli pesanti nonché temi d'attualità
come l'impatto ambientale e la sicurezza di circolazione (33).
I primi tre moduli (35 ore di corso) riguardano la conoscenza di nozioni specifiche necessarie per
perfezionare la guida dei veicoli pesanti con particolare riferimento al corretto utilizzo del cambio di velocità,
dell'impianto frenante e dei dispositivi di rallentamento della marcia nonché del motore.
L'argomento ha notevoli riflessi su:
• impatto ambientale del veicolo in quanto il corretto azionamento di cambio, freni e motore consente di
ottenere una sensibile riduzione di:
- consumi di carburante e realizzare un consistente risparmio energetico, soprattutto in considerazione del
notevole consumo specifico (quantità di carburante necessaria per percorre ogni chilometro di strada) dei
mezzi pesanti;
- inquinamento atmosferico grazie al minor consumo globale di carburante e conseguente riduzione del
rilascio delle sostanze inquinanti allo scarico e dell'anidride carbonica (che, come è noto è considerato un
"gas serra" e, pertanto, inquinante (v. inPratica 210));
- inquinamento dell'aria e del suolo dovuto allo smaltimento di un minore quantitativo di materiali d'usura
(materiale di attrito della frizione, dei freni, ecc.) che possono essere sfruttati più a lungo;
- rumorosità durante la marcia mediante lo svolgimento di un'adeguata manutenzione preventiva del veicolo
e lo sfruttamento appropriato del motore, della trasmissione, dell'impianto di frenatura e di rallentamento
che consentono di contenere l'inquinamento acustico;
• costi complessivi del trasporto che, come è noto, sono proporzionali al consumo di carburante e
all'usura degli organi meccanici (frizione, freni, pneumatici, ecc.);
• sicurezza del trasporto di merci e di persone con particolare riferimento alla capacità del conducente di:
- ottenere adeguata stabilità del veicolo nelle diverse condizioni di marcia (in curva, a veicolo carico, a
veicolo parzialmente caricato, in frenata, ecc.);
- guidare sempre in modo particolarmente equilibrato in relazione alle condizioni di carico del veicolo e della
strada.
Il quarto e il quinto modulo del programma d'esame (50 ore) approfondiscono le norme che
regolamentano la guida e la circolazione dei veicoli pesanti con particolare riferimento ai limiti della
prestazione lavorativa e all'utilizzo del cronotachigrafo. L'approfondimento di questa materia mira a
sensibilizzare il conducente sulle conseguenze del mancato rispetto di tali norme con particolare riferimento
a:
• tipologia degli infortuni ed incidenti stradali;
• perdite in termini di vite umane e danni alle cose.
Il sesto modulo (20 ore) affronta un argomento di grande attualità: il traffico dei clandestini che a
tutt'oggi coinvolge principalmente il mondo dell'autotrasporto.
Il modulo analizza il fenomeno anche dal punto di vista della prevenzione di comportamenti criminosi in
materia di traffico dei clandestini e focalizza l'attenzione sulle specifiche responsabilità dell'autotrasportatore.
Il settimo e l'ottavo modulo (35 ore) analizzano rischi e comportamenti che possono compromettere
l'idoneità fisica e mentale del conducente (stanchezza, sonnolenza, dolori articolari, affaticamento, stress,
riflessi insufficienti, ecc.). I moduli approfondiscono quali effetti hanno sulla sicurezza di circolazione:
• i movimenti e le posture a rischio,
• una non corretta e sana alimentazione,
• l'assunzione di alcool e farmaci.
Il nono modulo (20 ore) è mirato a perfezionare la capacità di valutare le situazioni d'emergenza e di
individuare il comportamento da adottare in caso di incidente, incendio, ecc.
La preparazione del conducente ad affrontare situazioni d'emergenza improvvise ed imprevedibili con
interventi appropriati ha un ruolo fondamentale per contenere le conseguenze dovute ad eventi indesiderati.
Il decimo modulo (30 ore) riguarda invece la valorizzazione dell'immagine aziendale delle imprese
che operano nel settore.
La parte speciale del programma teorico per candidati al conseguimento della CQC per
trasporto cose approfondisce aspetti tecnici specifici che riguardano la sistemazione del carico e gli effetti
del carico (sovraccarico e/o sovraccarico di un asse del veicolo) sulla stabilità del veicolo nelle diverse
condizioni di marcia.
La parte speciale approfondisce anche temi specifici che riguardano:
• la redazione e il controllo dei documenti di trasporto della merce e l'attività di vigilanza sull'esercizio
dell'attività di guida e di trasporto,
• il contesto economico dell'autotrasporto e l'organizzazione del mercato.
La parte speciale del programma teorico per candidati al conseguimento della CQC per trasporto
persone approfondisce invece alcuni aspetti specifici che riguardano:
• l'uso delle infrastrutture,
• il trasporto di persone e di gruppi specifici di persone (bambini, persone diversamente abili, ecc.),
• le dotazioni di sicurezza dei veicoli,
• il contesto economico dell'autotrasporto e l'organizzazione del mercato.
La parte pratica del programma (20 ore) consiste nella guida dei veicoli delle categorie C, CE, D, DE
nelle diverse condizioni (autostrada, di notte, ecc.) e nell'uso di specifici dispositivi ed attrezzi (catene da
neve, montaggio del pneumatico di scorta, cronotachigrafo, ecc.) oltreché nel perfezionamento dello
svolgimento di alcune manovre che richiedono adeguata preparazione del conducente (slalom, retromarcia,
frenata, passaggio stretto, ecc.).
Inoltre, sono previste esercitazioni pratiche:
•
di sistemazione del carico, uso del cambio, del freno del freno motore, del rallentatore e degli
estintori per gli aspiranti alla CQC per trasporto cose,
•
per la sistemazione dei bagagli, per l'utilizzo dei sistemi di emergenza, degli estintori, del freno
motore e del rallentatore per aspiranti alla CQC per trasporto persone.
404.3.2 Programma d'esame della formazione periodica
Il programma d'esame della formazione periodica è solo teorico e comprende:
• una parte comune (21 ore) che riguarda:
- dispositivi del veicolo e la guida,
- norme di comportamento e responsabilità del conducente,
- rischi professionali;
•
•
una parte speciale (14 ore) per titolari di CQC per trasporto cose che riguarda carico e scarico delle
merci e norme sul trasporto di cose,
una parte speciale (14 ore) per titolari di CQC per trasporto persone che verte sui compiti del
conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri e sulle norme che riguardano il trasporto di
persone.
404.4 CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (CAP)
Il certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla corrispondente categoria di patente, è
richiesto attualmente (1) per la guida di:
• motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t adibiti a servizio pubblico di piazza o a noleggio con
conducente (associato alla patente A);
• taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 t) da noleggio con conducente (associato alla patente B);
• autovetture con rimorchio adibite a noleggio con conducente per cui necessita la patente BE (associato alla
patente BE);
• autocarri, autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 7,5 t per minori di anni 21, qualora
non adibiti ad uso professionale (9);
• autobus e autosnodati in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari
(associato alla patente D o DE) (questo tipo di CAP andrà sostituito dalla CQC).
Il certificato di abilitazione professionale (CAP):
• è strettamente subordinato all'esistenza e alla validità della patente cui si riferisce, perdendo
automaticamente validità ed effetto con la revoca o la sospensione della patente stessa;
• è rilasciato previa visita medica tendente ad accertare la persistenza dei requisiti necessari al rilascio della
patente di guida a cui il CAP si associa e non può essere rilasciato ai disabili fisici (7);
• è rilasciato dall'UMC a seguito di esame teorico ai titolari di patente della corrispondente categoria;
• ha validità di 5 anni: alla scadenza (e comunque in occasione della conferma di validità della patente) il
documento è confermato dall'UMC previo accertamento dei requisiti fisici e psichici (4). Per chi ha superato
i 65 anni la validità può essere inferiore se così dispone la commissione medica locale.
Tuttavia:
• i KD non verranno più rilasciati a partire dal 10.9.2008; da tale data è obbligatoria la CQC per trasporto di
persone;
• i KC non verranno più rilasciati a partire del 10.9.2009; da tale data è obbligatoria la CQC per trasporto di
cose;
• i KD e le patenti C conseguiti dal 5.4.2007 (40) (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007) non possono
essere convertiti in CQC per documentazione (v. inPratica 404.1.3).
_____
Quiz per l'esame: (MH001, MH003, VH001, VH003, VH056)
404.4.1 Tipi di CAP
Il CAP è necessario per la guida dei seguenti veicoli (3):
• tipo KA: motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t adibiti a servizio pubblico di piazza o a noleggio
con conducente (associato alla patente A);
• tipo KB:
- taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 t) da noleggio con conducente (associato alla patente B);
- autovetture con rimorchio adibite a noleggio con conducente per cui necessita la patente BE (associato
alla patente BE);
• tipo KC (è l'unico CAP che può essere rilasciato ai minori di 21 anni):
- autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il conducente non ha compiuto 21
anni (associato alla patente C);
- autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il
conducente non ha compiuto 21 anni (associato alla patente CE);
• tipo KD (valido anche come KB) per la guida a carico di autobus in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per il trasporto di scolari (questo tipo di CAP andrà sostituito dalla CQC).
I veicoli che richiedono KA e KB, quando viaggiano scarichi e senza passeggeri per l'effettuazione di
operazioni di manutenzione, o comunque non svolgono il servizio a cui sono destinati, possono essere
guidati senza CAP.
Per il CAP si applica il principio di contenimento per cui il KB vale anche come KA (8).
Il CAP di tipo KC e KD per la guida di veicoli ad uso professionale (12) è sostituito dalla CQC (carta di
qualificazione del conducente) a decorrere dal:
• 10 settembre 2008 per il trasporto persone,
• 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
_____
Quiz per l'esame: (MH002, VH010)
404.4.2 Rilascio del CAP
Il CAP è rilasciato dall'UMC ai titolari di patente della corrispondente categoria a seguito di esame
teorico.
È prevista la possibilità di convertire l'eventuale certificato di abilitazione professionale rilasciato dallo
Stato estero (5). La richiesta di conversione del CAP deve essere presentata contemporaneamente a quella
di conversione della patente estera (6). Il CAP verrà però rilasciato dopo il conseguimento della patente
nazionale, previa esibizione della stessa. Il CAP estero, se costituito da un documento a sé stante, non
viene ritirato.
404.4.3 Modalità di svolgimento dell'esame
L'esame è solo teorico e viene svolto in forma orale davanti ad un ingegnere dell’UMC (Ufficio
Motorizzazione Civile) del Ministero dei trasporti.
Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla
categoria di patente e alle abilitazioni possedute. Tuttavia, come espressamente stabilito dal DTT, l’esame
può essere preceduto, a scopo propedeutico, anche da domande che fanno parte del programma per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B (42).
404.4.4 Programma d'esame
Il programma di esame per il conseguimento del CAP (art. 310 regolamento CDS) è riportato in
dettaglio nell'appendice I al titolo IV del regolamento di attuazione del Codice e comprende la conoscenza di
vari argomenti, tra cui:
A Conoscenza della struttura del veicolo e sue parti:
1 struttura e funzionamento dei motori a combustione interna,
2 lubrificanti e difese antigelo,
3 precauzioni da prendere per cambiare le ruote,
4 struttura, montaggio, uso e manutenzione dei pneumatici,
5 dispositivi di frenatura, dispositivi di accoppiamento dei rimorchi,
6 capacità di individuare i guasti,
7 capacità di riparare piccoli guasti,
8 manutenzione preventiva del veicolo;
B Elementi generali in materia di trasporti e di amministrazione:
1 capacità di usare carte stradali,
2 uso economico del veicolo,
3 misure da prendere in caso di incidenti per quanto riguarda l'assicurazione del veicolo,
4 elementi della legislazione nazionale per il trasporto di merci (argomento escluso per KA e KB),
5 responsabilità del conducente per presa in consegna e trasporto merci (argomento escluso per KA e
KB),
6 tecniche di carico e scarico (argomento escluso per KA e KB),
7 precauzioni da prendere per il trasporto di merci pericolose (argomento escluso per KA e KB),
8 documentazione prescritta per il trasporto di merci anche oltre frontiera (argomento escluso per KA e
KB),
9 legislazione applicabile al trasporto delle persone,
10 responsabilità del conducente connessa con il trasporto di persone,
11 documenti relativi a veicoli e viaggiatori all'interno del Paese e al passaggio della frontiera.
Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla
categoria della patente e alle abilitazioni possedute.
Per i vari tipi di CAP gli argomenti sono poi limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificamente abilita.
Per KA e KB sono esclusi gli argomenti del settore B dal punto 4 al punto 8. Per i titolari di patente E
sono esclusi gli argomenti del settore A.
404.5 SITUAZIONE TRANSITORIA: DAL CAP ALLA CQC
Nelle more dell'entrata a regime della nuova disciplina che stabilisce l'obbligo della CQC per i
conducenti che effettuano trasporti professionali con veicoli per la cui guida è richiesta la patente di
categorie D, DE (trasporto persone) a decorrere dal 10.9.2008 e C, CE (trasporto cose) a partire dal
10.9.2009 si possono individuare le seguenti date di riferimento per le abilitazioni già rilasciate e per quelle
da rilasciare:
•
•
•
•
•
•
CAP KD e patenti C conseguiti fino al 4.4.2007 (40) (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007)
possono essere convertiti (rilascio per documentazione) rispettivamente in CQC per trasporto persone
e CQC per trasporto cose entro tre anni da tale data secondo il calendario stabilito con il citato decreto
(v. in Pratica 404.1.3);
CAP KD e patenti C conseguiti dal 5.4.2007 (40) (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007) non
possono essere convertiti in CQC;
CAP KD non verranno più rilasciati a partire dal 10.9.2008;
CAP KC per trasporto professionale non verranno più rilasciati a partire del 10.9.2009;
CAP KC, KD e patente C, CE già rilasciati conservano la validità fino a quando non vige l'obbligo
della CQC;
CAP KD possono essere convertiti in CAP KB contestualmente alla richiesta di conversione del CAP
KD in CQC oppure possono essere utilizzati per svolgere l’attività di taxi o di noleggio di autovettura
con conducente fino alla scadenza, dopodiché devono essere sostituiti.
404.6 MODELLO DI CARTA DI QUALIFICAZIONE
La carta di qualificazione del conducente (modello 722 F) si compone di due facciate (31) (32):
• la prima facciata contiene:
- cognome e nome del titolare,
- data e luogo di nascita del titolare,
- data di rilascio e di scadenza; la data di scadenza della CQC è riferita all'abilitazione che scade prima nel
caso in cui il titolare sia i possesso della CQC per trasporto persone e della CQC per trasporto cose (32),
- numero della patente,
- numero di serie,
- fotografia del titolare,
- categorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e formazione
periodica;
• la seconda facciata contiene:
- Codice comunitario,
- eventuali annotazioni,
- spiegazioni dei codici.
Documento desunto da EGAF Edizioni