Introdurre l`IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese) per

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Introdurre l`IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese) per
Introdurre l’IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese) per premiare chi
investe nella propria impresa individuale o società di persone
Nota per la stampa per la ste nella propria impresa personale
di Claudio Carpentieri
Resp. Politiche Fiscali e Societarie CNA
La grande assente della riforma fiscale contenuta nella legge delega (Legge 11 marzo
2014, n. 23) è l’IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese).
Occorre riprendere al più presto il lavoro fatto fino ad oggi, per far nascere una nuova
imposta che, a differenza di quanto accade in genere, condurrebbe a vantaggi fiscali
sensibili e renderebbe il nostro sistema fiscale più equo.
In modo molto semplice, il nuovo criterio di tassazione lascerebbe alla onerosa aliquota
progressiva dell’IRPEF, solamente la parte di reddito d’impresa prelevato dall’imprenditore
per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia; la parte che resta in azienda,
invece, verrebbe tassata ad un’aliquota proporzionale più contenuta, allineata all’aliquota
di tassazione prevista per le società di capitali.
L’introduzione del nuovo tributo, sebbene nell’immediato porterebbe benefici solamente ad
una parte di imprese individuali e società di persone, segnerebbe comunque un
cambiamento importante e strutturale della tassazione, sempre più verso l’equità del
prelievo.
Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni fiscali riferiti all’anno d’imposta 2013 resi
disponibili dal Mef, risulta che circa il 19,4% delle imprese individuali, pari a quasi 400 mila
soggetti che dichiarano un reddito complessivo IRPEF superiore a 30 mila euro, avrebbero
un beneficio grazie applicazione dell’IRI. (si veda tavola n. 5.1).
Si deve, infatti, considerare che l’imprenditore individuale, a prescindere dai rapporti di
convenienza riguardo alla tassazione ottimale, deve avere un reddito minimo necessario al
suo sostentamento e lo abbiamo ipotizzato pari a 30 mila euro(1).
Al fine di effettuare la medesima stima di profittabilità della platea dei potenziali fruitori
dell’IRI con riferimento alle società di persone, non avendo a disposizione i medesimi dati,
si è dovuta fare qualche ipotesi in più. Infatti al fine di considerare un prelevamento da
parte dei soci di un reddito sufficiente per il sostentamento della famiglia intorno ai 30 mila
euro, occorre ipotizzare che le società siano composte mediamente da 2 soci e che ogni
socio, oltre al reddito di specie, abbia un reddito di altra natura pari a circa 5 mila euro
(vedi tavola 5.2).
Sulla base delle ipotesi indicate nelle righe che precedono, risulta che delle circa 820 mila
società di persone, circa 126 mila avrebbero un reale beneficio derivante dall’introduzione
dell’IRI, e, secondo le nostre ipotesi, circa 250 mila soci di società di persone.
L’introduzione dell’IRI consentirebbe di uniformare i criteri di tassazione del reddito
prodotto dalle imprese personali (imprese individuali e società di persone) con quello delle
società di capitali. In particolare, anche le imprese personali avrebbero finalmente
un’imposta propria, con una tassazione proporzionale ad aliquota ridotta dei redditi lasciati
in azienda e destinati agli investimenti, allineata alla tassazione IRES delle società di
capitali. La proposta prevede, inoltre, che ad ogni riduzione dell’aliquota IRES corrisponda
una riduzione dell’IRI di pari ammontare, compresa quella prevista a decorre dal prossimo
2017 che porta l’aliquota IRES al 24%(2).
Ipotizzando un’IRI pari al 24% e posto pari circa 30 mila euro la parte di reddito prelevata
dall’imprenditore per far fronte alle esigenze personali, pari a circa 2.500 euro al mese,
l’impresa posta a base dell’Osservatorio CNA ed pari a registrerebbe una riduzione del
Total Tax Rate, ferme tutte le altre variabili, di ben 2 punti percentuali (vedi la figura 5.4).
1
Nell’analisi dei dati si è fatto riferimento al reddito complessivo dichiarato dagli imprenditori individuali, ossia a
quello rilevante per la tassazione IRPEF. Del resto il reddito complessivo è anche quello che interessa all’imprenditore
per il sostentamento della famiglia nonché è quello corretto per individuare l’aliquota marginale IRPEF applicabile al
reddito d’impresa che si decide di distribuire.
2
In proposito, è utile ricordare che l’aliquota IRPEG applicata anche sulle società di capitali in vigore nel 2000 era del
37%, mentre ora l’aliquota IRES, che dal 2004 ha sostituito l’IRPEG, è del 27,5%, con la prospettiva di diventare dal
2017 del 24% (cfr art. 1, commi da 61 a 64 legge 28 dicembre 2015, n. 208 – stabilità 2016).