NOTA SULLA FISCALITA` DELLE LIQUIDAZIONI PER ADERENTI

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NOTA SULLA FISCALITA` DELLE LIQUIDAZIONI PER ADERENTI
NOTA SULLA FISCALITA’ DELLE LIQUIDAZIONI PER ADERENTI
ALL’ESODO O AL FONDO DI SOLIDARIETA’
Come ampiamente illustrato nel documento dell’Agenzia delle Entrate dell’agosto scorso,
riportato sul sito del Fondo Pensione, di cui si consiglia la lettura, la posizione
dell’aderente al Fondo è suddivisa in tre parti:
M1 - pari a quanto accantonato al 31.12.2000 con imponibile K1 calcolato al netto dei
contributi versati dall’aderente nei limiti del 4% della retribuzione;
M2 - pari a quanto accantonato dal 1.1.2001 al 31.12.2006 con imponibile K2 calcolato al
netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti;
M3 - pari a quanto accantonato dal 1.1.2007 con imponibile K3 calcolato al netto dei
rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti.
Negli importi M1, M2 ed M3 vanno ricomprese, al lordo, le eventuali anticipazioni
ricevute; al netto "finale" andrà quindi sottratto quello ricevuto con l’anticipo.
Ciò premesso, esaminiamo le varie possibilità di liquidazione.
Aderente che accede agli incentivi all’esodo e quindi percepisce la pensione
immediatamente
Richiede la prestazione previdenziale in forma di capitale barrando nella sezione A la
richiesta di capitale al 100% sino al 31.12.2006 e la prestazione al 50% in capitale ed al
50% in rendita per quanto accantonato dal 1.1.2007.
Si avrà le seguente tassazione:
- K1 tassato a tassazione separata con l’aliquota del TFR (rilevabile dal cedolino
stipendio)
- K2 tassato a tassazione separata calcolata limitatamente al periodo 1.1.2001 31.12.2006 con l’aliquota media del reddito di riferimento pari a K2 moltiplicato per
2
- K3 tassato definitivamente con l’aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno di
permanenza nel fondo dopo il 2006. Normalmente non si fa luogo ad erogazione di
rendita in quanto la conversione in rendita del 70% dell’importo lordo
accantonato a partire dal 1° gennaio 2007 è inferiore alla metà dell’assegno
sociale; il Fondo verifica tale condizione ed in caso contrario contatta l’aderente
per le decisioni del caso.
Aderente che accede al Fondo di solidarietà
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 399 del 22 ottobre 2008 prevede che solo il
50% del capitale si possa considerare prestazione previdenziale; il rimanente, se richiesto
subito, è da considerare “riscatto per cause diverse”.
L’aderente, per richiedere la liquidazione della propria posizione, dovrà inoltrare al
Fondo il modulo barrando nella sezione B la casella B.2 (50% per procedure di mobilità )
e la casella D (riscatto cause diverse); verranno quindi effettuate due liquidazioni,
entrambe pari al 50% della posizione assoggettandole a due diversi regimi di tassazione.
Più precisamente:
50% di quanto accantonato come prestazione previdenziale: calcolato partendo
prioritariamente da M1 sino al raggiungimento dell’importo pari a tale 50%
si avrà normalmente la seguente tassazione:
- K1, proporzionale alla quota di M1 considerata sino al raggiungimento del montante
da liquidare, tassato a tassazione separata con l’aliquota del TFR (rilevabile dal
cedolino stipendio)
- K2, proporzionalmente alla quota di M2 considerata per raggiungere il montante da
liquidare, tassato a tassazione separata calcolata limitatamente al periodo 1.1.2001 31.12.2006, con l’aliquota media del reddito di riferimento pari all’ammontare del K2
considerato moltiplicato per 2
50% di quanto accantonato come riscatto: calcolato partendo da quanto rimasto dopo la
prima liquidazione
si avrà le seguente tassazione:
- K1, relativo alla quota di M1 rimasta, tassato a tassazione separata con l’aliquota del
TFR (rilevabile dal cedolino stipendio)
- K2, relativo alla quota di M2 rimasta, tassato a tassazione ordinaria e quindi da
conguagliare in fase di dichiarazione con gli altri redditi (in pratica: si paga l’aliquota
più alta -c. d. marginale- del proprio reddito complessivo)
- K3 tassato con aliquota definitiva del 23%.
Vediamo un primo esempio (senza precedenti anticipazioni).
Accantonato 100.000 Euro di cui: M1 = 60.000, M2 = 30.000, M3=10.000. Aliquota
TFR: 25%
- 50% come prestazione previdenziale pari a 50.000 Euro, che si esaurisce con M1:
tassazione (K1 x 50.000/60.000) x 25% = 10.000
- 50% come riscatto pari a 50.000 Euro: si avrà M1 = 10.000 M2 = 30.000 M3 = 10.000:
tassazione (K1 x 10.000/60.000) x 25% = 1.500
K2 x 38% = 8.500 (ipotizzando un aliquota marginale del 38%
K3 x 23% = 1.800.
Vediamo un secondo esempio (con precedenti anticipazioni).
Anticipazione ricevuta al lordo: 60.000 Euro, di cui ante 31.12.2000 = 50.000 e dal
1.1.2001 al 31.12.2006 = 10.000.
Posizione attuale: 30.000 Euro, di cui ante 31.12.2000 = 0, dal 1.1.2001 al 31.12.2006 =
10.000, post 1.1.2007 =20.000. Aliquota TFR 25%.
I valori da considerare saranno: M1 = 50.000, M2 = 20.000 ed M3 = 20.000, per un
totale di 90.000 Euro.
50% come prestazione previdenziale: importo pari a 45.000 Euro, che si esaurisce con
M1.
Tassazione (K1 x 45.000/50.000) x 25% = 9.000
50% come riscatto pari a 45.000 Euro: si avrà M1 = 5.000 M2 = 20.000 M3 = 20.000
Tassazione (K1 x 5.000/50.000) x 25% = 1.000
K2 x 38% = 6.000 (ipotizzando un aliquota marginale del 38%
K3 x 23% = 3.500.
E’ opportuno osservare che, essendo gli importi ripresi al lordo delle anticipazioni, per
calcolare la tassazione dovuta gli importi netti ricavati dovranno essere decurtati del netto
delle anticipazioni ricevute.
Per evitare la penalizzazione fiscale sulla parte trattata come riscatto, l’aderente può
mantenere l’iscrizione al Fondo Pensione differendo la richiesta di liquidazione al
momento in cui si percepirà la pensione: il trattamento fiscale sarà infatti, in tal caso,
quello di una prestazione previdenziale sull’intera posizione.
Si può anche attutire la penalizzazione mantenendo l’iscrizione al Fondo Pensione e
richiedendo il riscatto nell’anno in cui si percepisce l’assegno di sostegno, che è soggetto
a tassazione separata: in tal caso, in assenza di altri redditi soggetti a tassazione ordinaria,
l’aliquota per K2 rimane quella applicata dal Fondo.