Tassazione delle rendite finanziarie
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Tassazione delle rendite finanziarie
Area Politiche di sviluppo Tassazione delle rendite finanziarie (15 ottobre 2013) DEFINIZIONI Le rendite finanziarie sono quei proventi che hanno origine dall’investimento del risparmio in attività finanziarie. Si dividono in: Redditi di capitale (come gli interessi e i dividendi) sono quei proventi prodotti da un impiego non dinamico di capitale, cioè i “frutti” degli investimenti finanziari. Esempi: i proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti, come gli utili distribuiti dalle società di capitale, tra cui Spa, Srl, ecc. (dividendi); gli interessi, gli scarti di emissione, premi di rimborso e altri proventi derivanti in senso lato da prestiti, cioè mutui o altre forme di credito (BOT, CCT, BPT). I redditi di capitale vengono tassati, al lordo dei costi sostenuti, nel periodo d’imposta in base al principio di cassa, mediante ritenute a titolo di acconto o di imposta sostitutiva. Redditi diversi sono quelli che derivano da un impiego di capitale, ma sono incerti, nel quantum e nell’esistenza, manifestandosi sotto forma di plusvalenze o redditi d’entrata, cioè i guadagni e le perdite - plusvalenze/minusvalenze - derivanti dalla compravendita. Il cosiddetto capital gain, chiamato anche “guadagno in conto capitale” o “utile di capitale”, rientra sostanzialmente in questa definizione. Rappresenta un termine finanziario utilizzato per indicare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario, come azioni e obbligazioni. I redditi diversi vengono tassati al netto delle perdite maturate, mediante imposta sostitutiva nella maggior parte dei casi. REGIME FISCALE ATTUALE1 L’art. 2, co. 6, DL. n. 138/2011 (convertito dalla Legge n. 148 del 14 Settembre 2011) ha modificato il prelievo sulle rendite finanziarie (ovvero sui redditi finanziari di capitale e diversi), che in precedenza trovava applicazione con le aliquote del 12,50% e del 27% secondo le diverse tipologie di strumenti finanziari cui detti redditi afferivano. 1 Esistono tre regimi di tassazione: il regime della dichiarazione, naturale per i soggetti residenti; il regime del risparmio amministrato, naturale per i soggetti non residenti e opzionabile per i residenti; il regime del risparmio gestito, opzionale sia per i residenti che per i non residenti. Il regime amministrato e quello gestito, che tutelano l’anonimato del contribuente, sono diretti da intermediari finanziari, che svolgono con incarico biennale (rinnovabile tacitamente per lo stesso periodo) operazioni di custodia, amministrazione o deposito per conto dei contribuenti, nonché di quantificazione e pagamento delle dovute imposte. Nel regime della dichiarazione i redditi sono sottoposti a tassazione a cura dei contribuenti in autoliquidazione (nello specifico: i redditi da capitale sono tassati nella dichiarazione dei redditi o assoggettati a ritenuta alla fonte o a titolo di imposta sostitutiva da parte degli intermediari; i redditi diversi sono assoggettati ad imposta sostitutiva o alle ordinarie aliquote progressive). 1 TASSAZIONE AL 20% La nuova normativa prevede che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento che costituisca reddito di capitale (anche dei fondi comuni di investimento di diritto italiano, lussemburghese e lussemburghese storico) e le imposte sostitutive sui redditi diversi siano unificate in un aliquota del 20%. In sintesi, la nuova aliquota si applica alle plusvalenze realizzate (e dividendi) a partire dal 1 gennaio 2012 su Azioni, Obbligazioni, Fondi comuni d’investimento, Sicav, Etf, Etc, Covered warrant, Derivati, Pronti contro termine, Prestito Titoli. TASSAZIONE AL 12,5% Il co. 7 dell’art. 2 DL. n. 138/2011 stabilisce anche che la nuova aliquota unificata non trovi applicazione (e quindi rimanga applicabile quella originaria, di regola del 12,5%) sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 t.u.i.r. e sui redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. c-ter, t.u.i.r., cioè alle plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di titoli non aventi natura partecipativa, in sintesi, qualora afferiscano a: 1) Titoli di Stato italiano, quali ad esempio: – Buoni Ordinari del Tesoro (BOT): titoli di credito a breve termine con scadenza a 3, 6, 12 mesi la cui remunerazione è data dalla differenza tra il valore nominale del titolo, ossia il prezzo di rimborso, ed il prezzo di acquisto. – Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): titoli di credito a medio-lungo termine con scadenza a 3, 5, 7, 10, 15, 30 anni in cui l’investitore riceve, durante la vita della obbligazione, un flusso cedolare periodico semestrale (determinato applicando al valore nominale del prestito un tasso di interesse fisso stabilito al momento dell’emissione del prestito) oltre al rimborso a scadenza del valore nominale dei titoli ricevuti. – Certificati di Credito del Tesoro (CCT): titoli a tasso variabile della durata di 7 anni caratterizzati dal pagamento di cedole semestrali indicizzate al rendimento dei BOT a 6 mesi, maggiorato di uno spread, con la peculiarità di adeguare la cedola ai tassi di mercato correnti e permettere, in caso di smobilizzo dell’investimento prima della scadenza, di recuperare grosso modo il capitale inizialmente investito. 2) Titoli equiparati a titoli di Stato, come quelli emessi da enti locali (BOR, BOP, BOC) o i titoli obbligazionari emessi da organismi sopranazionali (BEI, BIRS). 3) Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta White List, che comprende gli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni. La normativa antielusione mira a contrastare quei comportamenti finalizzati a trasferire i redditi in Paesi esteri con il preciso scopo di evitare il pagamento delle imposte. A oggi gli Stati inclusi nella White List sono 77 di cui 35 europei, 23 asiatici, 9 africani, 8 americani e 2 australiani2. 2 Un’altra novità riguarda la tassazione dei Fondi comuni di investimento, istituti di intermediazione finanziaria che investono capitali raccolti dai risparmiatori con il fine di creare valore, per i gestori del fondo e per i risparmiatori che vi hanno investito, attraverso la gestione di una serie di asset. A partire dal 1 gennaio 2012 il valore delle quote dei fondi comuni, al fine della determinazione della plus/minusvalenza, deve essere considerato al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli di cui sopra (ovvero proventi riferibili ai titoli di Stato italiano, alle obbligazioni e altri titoli a questi assimilati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella White List). L’obiettivo è quello di non penalizzare, sotto il profilo fiscale, l’investimento “indiretto” in tali titoli mediante fondi comuni. Per determinare la quota dei proventi è stato scelto un criterio patrimoniale forfettario basato su un’aliquota sintetica che tenga conto della percentuale dell’attivo del fondo investita in titoli pubblici. 2 TABELLA DI SINTESI Strumenti finanziari (esempi) Tassazione C/C bancari e postali 20% Certificati di deposito 20% Titoli di stato italiani ed esteri 12,5% Buoni fruttiferi postali 12,5% Obbligazioni 20% Fondi comuni mobiliari e polizze vita (parte non investita su titoli di Stato) Fondi comuni mobiliari e polizze vita (parte investita su titoli di Stato) 20% 12,5% Partecipazioni qualificate* Aliquote IRPEF Partecipazioni non qualificate 20% (*) Per partecipazione qualificata si intende la disponibilità di partecipazione al capitale sociale o al patrimonio ossia la titolarità di partecipazioni superiore al 5% delle azioni negoziate su mercati regolamentati sia italiani sia esteri o il 25% delle azioni possedute nelle altre società non quotate. La qualificazione può essere determinata anche dalla percentuale di voti in assemblea ordinaria, che il legislatore fiscale ma anche civilistico ha stabilito in una percentuale superiore al 2% nell’ambito delle assemblee delle società di capitali quote sui mercati finanziari regolamentati nazionali e internazionali e superiori al 20% per tutte le altre società per cui anche nelle società a responsabilità limitata che sono si dotate di titoli azionari, ma più correttamente definite quote sociali ed hanno un organo assembleare al loro interno. GETTITO Su base annua il maggior gettito derivante dal passaggio dell’aliquota dal 12,5% al 20% è stato pari a 2,2 miliardi di euro. Se consideriamo che l’incremento della tassazione non ha riguardato i Titoli di Stato ed è relativo ad un anno in cui i mercati finanziari hanno ridimensionato i rendimenti potenziali appare evidente, l’aumento effettivo al 20% può prevedere per il 2014 anche 3 miliardi di euro di nuovo gettito e, pertanto, il gettito potenziale all’attuale stato fiscale potrebbe essere stimato nel 2014 attorno agli 8 miliardi di euro l’anno (pari al 20% di 40 miliardi di euro di guadagni di capitale, ovvero rendite finanziari imponibili). Va sottolineato che la tassazione sulle rendite è essenzialmente ritenuta alla fonte e, quindi, per natura non si può evadere. Un’importante conferma riguarda la natura di plusvalenze e minusvalenze generate dai fondi comuni di investimento: le prime vengono considerate redditi da capitale mentre le seconde redditi diversi. Non è dunque possibile compensare proventi positivi derivanti da fondi comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi. Come anticipato, per le gestioni patrimoniali in regime di risparmio gestito, l’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione passa dal 12,5% al 20% ma, diversamente da quanto accadeva prima del 2012, gli interessi dei conti correnti bancari collegati alla gestione concorrono al risultato maturato di gestione indipendentemente dalla percentuale (superiore o meno al 5%) della giacenza media annua rispetto all’attivo medio gestito. Concorrono altresì al risultato di gestione gli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni con scadenza inferiore a 18 mesi. È stata inoltre prevista dalla nuova normativa la possibilità di affrancare all’aliquota del 12,5% le plusvalenze implicite, date dalla differenza tra il valore di mercato dei titoli e il loro valore contabile, nei prezzi dei titoli posseduti al 31/12/2011. Con la procedura di affrancamento il sottoscrittore ha potuto chiedere di poter assoggettare all’aliquota del 12,5%, in luogo della nuova aliquota del 20%, le plusvalenze implicite dei titoli posseduti al 31/12/2011. In pratica, tutte le minusvalenze accantonate al 31/12/2011, in regime amministrato, saranno portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare. Tutte le minusvalenze realizzate a partire dal 1 gennaio 2012 saranno riconosciute per il loro intero ammontare. 3 PROPOSTA In Italia, un aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 25% e per i titoli pubblici o assimilati dal 12,5% al 15% si può stimare che potrebbe portare maggiori entrate per circa 2,5 miliardi di euro. All’obiezione che si colpirebbero anche i risparmi, in particolare dei pensionati con bassi redditi, si può rispondere che la maggior parte dei risparmi finanziari detenuti dalle famiglie a reddito medio e basso sono concentrati in conti correnti e postali (i cui interessi fino al 2011 venivano tassati al 27% e oggi al 20%), per i quali potrebbe essere prevista la medesima tassazione (20%) oppure un’agevolazione in rapporto al livello del risparmio detenuto (es. fasce di esenzione). All’obiezione sulle opportunità di politica finanziaria di aumentare la tassazione sui Titoli di Stato si può rispondere illustrando come solo una quota attorno all’8,3% del debito sovrano in titoli pubblici è in mano alle famiglie e alle imprese, mentre oltre il 90% è detenuto da banche e istituzioni finanziarie private (nazionali ed estere) o investitori istituzionali: DETENTORI DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO E DEI TITOLI DI STATO (maggio 2013) Banche e Istituzioni finanziarie nazionali Debito pubblico (maggio 2013) in miliardi di euro % sul debito totale Debito pubblico detenuto in Titoli % in Titoli sul totale del Debito pubblico 1.047 50,47 777 37,45 200 9,64 172 8,30 Banca d'Italia 98 4,75 98 4,74 TOTALE Italia 1.345 64,86 1.047 50,49 729 35,14 694 33,43 1.741 83,92 Privati (famiglie e imprese) Detentori esteri (banche, fondi comuni di investimento, ecc.) TOTALE Debito pubblico 2.075 Fonte: Banca d’Italia. 4 CONFRONTO INTERNAZIONALE Nonostante il recente innalzamento dal 12,5% al 20% dell'aliquota sulle rendite finanziarie, non titoli di Stato, l'Italia resta uno dei paesi europei in cui le rendite sono tassate di meno. La tassazione sulle rendite finanziarie (capital gains, interessi e dividendi) delle principali economie europee: Francia 34,5%. Dal 1 gennaio 2012 le plusvalenze da alienazione di beni mobili sono tassate con un’aliquota del 19% maggiorata, per i residenti, di un 15,5% (nel 2012 12,3%) dovuto a speciali oneri sociali che servono a coprire i costi sostenuti per le assicurazioni sanitarie obbligatorie, per i contributi pensionistici e per i sussidi di disoccupazione, per un’aliquota totale pari al 31,3%. Gli interessi prodotti dai titoli e dalle obbligazioni di società francesi per i soggetti francesi vengono tassati al 18% (ma se il soggetto non è francese generalmente non subisce nessuna ritenuta). I dividendi di società francesi percepiti da soggetti residenti in Francia subiscono una ritenuta del 30%, calcolata sulla base del dividendo lordo. Ai soggetti non residenti in Francia che rientrano nella categoria disciplinata dall’apposita direttiva U.E non viene applicata alcuna ritenuta. La normativa francese su questi argomenti è in costante evoluzione. Di recente sono state introdotte significative novità sulla tassazione dei dividendi azionari, degli interessi incassati da investimenti finanziari e delle plusvalenze mobiliari: dal 2013 è prevista una tassazione progressiva (non più proporzionale) che assogga questi strumenti alle aliquote previste dall’Impot sur le Revenue des Personnes Physiques (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche). Germania 26,375%. Nel gennaio 2009, la Germania ha introdotto una rigida tassa (Abgeltungsteuer), sui capital gains per le azioni, fondi, certificati, ecc.. Questa si applica solo agli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.), che sono stati acquistati dopo il 31 dicembre 2008. Gli strumenti acquistati prima di tale data sono esenti dall'imposta sulle plusvalenze (supponendo che siano stati detenuti per almeno 12 mesi), anche se sono venduti nel 2009 o più tardi, a meno di un cambiamento della legge. I certificati sono trattati in modo speciale, e beneficiano di un'esenzione fiscale soltanto se sono stati acquistati prima del 15 marzo 2007. L’aliquota applicata è del 25% maggiorata del contributo di solidarietà (Solidaritätszuschlag) inizialmente introdotto per finanziare sia i 5 stati orientali della Germania (Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia e Brandeburgo) sia il costo della riunificazione, ma in seguito mantenuto per finanziare tutti i tipi di progetti pubblici in tutta la Germania. L’aliquota effettiva risulta essere del 26,375% a cui va aggiunta, qualora presente, il c.d Kirchensteuer, la tassa ecclesiastica che rappresenta il principale sostegno economico della Chiesa tedesca, corrispondente all’8-9% dell’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (disciplinata dall’ Einkommensteuergesetz – EstGe, imposta sul reddito). Le deduzioni di spese quali le commissioni di custodia, i viaggi per assemblee annuali, le consulenze legali e fiscali, gli interessi pagati su prestiti per comprare azioni, etc, non sono più consentite a partire dal 2009. Agli interessi sugli strumenti finanziari non viene applicata alcuna ritenuta, a meno che gli interessi non derivino da depositi di banche tedesche o di istituzioni finanziarie: in questo caso è prevista una ritenuta del 25%. I dividendi vengono tassati con aliquota del 25% cui va aggiunto il suddetto contributo di solidarietà (totale 26,375%), ma per i soggetti tedeschi che hanno rapporti con società non residenti in Germania è previsto un rimborso del 40% dell’imposta per un’aliquota effettiva del 15,825%. 5 Regno Unito 28%. Con la manovra finanziaria del 2010 approvata dal nuovo parlamento (Finance n° 2 Act 2010, del 27 luglio 2010) è stata elevata al 28% l’aliquota della tassazione delle rendite finanziarie, derivate da titoli o obbligazioni detenuti per negoziazione, per i percettori di redditi elevati (sia higher taxpayers che additional rate taxpayers), ossia per coloro ai quali si applicano le 2 aliquote più alte dell’imposta sul reddito (rispettivamente 40% e 50%). Per gli altri percettori di reddito (basic taxpayers), ossia per quanti dichiarano un reddito inferiore alle 35000 sterline annue (circa 43600 euro), l’aliquota sulla tassazione dei capital gains resta pari al 18%. Per i redditi provenienti dallo svolgimento di determinate attività economiche sono previste delle agevolazioni: è questo il caso dei cosiddetti Entrepreuner’s reliefs, ai quali viene applicata un’aliquota ridotta del 10% fino a una base imponibile di 10 milioni di sterline se viene accertato il requisito del possesso di una quota di partecipazione in un’impresa di misura uguale o superiore al 5% e del coinvolgimento del soggetto passivo per un anno o più come dipendente o amministratore di una società. L’ordinamento interno degli Stati britannici prevede la mancata esecuzione di una ritenuta fiscale sui dividendi distribuiti dalle società residenti in U.K, mentre per gli interessi viene applicata una ritenuta del 20%, a meno che il soggetto passivo non sia residente in U.K e goda di un’agevolazione fiscale a seguito di un accordo o di un’esenzione per l’esistenza di un interesse da parte dell’Unione Europea, garantito dalle autorità fiscali britanniche, nei confronti di quel tipo di operazione. Spagna 21%. Per l’anno 2012 e l’anno 2013 l’imposta sui capital gains diventa progressiva: da un minimo del 21% fino ad un massimo del 27%. Per quanto riguarda i primi 6.000 euro viene mantenuta la precedente aliquota del 19%, mentre per il reddito eccedente viene applicata la nuova tipologia di tassazione. Sia l’imposta sugli interessi maturati sugli istrumenti finanziari sia quella sui dividendi percepiti dalle società residenti o non residenti dal 1 gennaio 2012 sono aumentate dal 19 al 21%. La ritenuta sui dividendi non è applicata nel caso in cui il pacchetto azionario sia superiore al 5% e sia stato detenuto per almeno 12 mesi e può essere ridotta nel caso in sui sia soggetta ad una doppia imposizione con un paese estero. TABELLA DI SINTESI ritenuta fiscale dividendi interessi capital gains GRAN BRETAGNA 0% 20% 18% / 28% FRANCIA 30% 18% 35,4% 26,375% 25% 26,375% 21% 21% dal 21% al 27% GERMANIA SPAGNA 6 Altri paesi: Austria 25%; Danimarca 28% (42% sopra ai 48.300 DKK, circa 6.500 euro); Norvegia 28%; Finlandia 30% (32% sopra ai 50.000 euro); Irlanda 30%; Svezia 30%. Nei paesi dell’Europa centro-orientale la tassazione risulta sostanzialmente inferiore al 20% (mediamente, laddove è prevista o differenziata, l’aliquota maggiore è attorno al 15-16%). Va sottolineato che in Svizzera (come nelle isole Cayman) non ci sia tassazione sulle rendite finanziarie, ma esiste un’Imposta patrimoniale (“Imposta preventiva”) del 35%, un forfait a titolo di garanzia dei proventi patrimoniali (come gli interessi o i dividendi); varia a secondo del Cantone e del Comune, che possono applicare delle aliquote supplementari anche su eredità, beni mobili e immobili (formalmente anche sulle rendite). In molti casi sono tassati sia i patrimoni che i loro frutti, appunto le rendite: – in Norvegia pagano la tassa patrimoniale tutti i contribuenti che dichiarano da 100 mila euro (700 mila corone) in su (i redditi norvegesi medi nel 2010 erano di 51 mila euro) ma aliquote basse sui redditi per tutti: 28% medio). – In Spagna è stata introdotta come misura temporanea per far fronte alla crisi del debito: esentato il valore della prima casa, i contribuenti che dichiarano oltre 700 mila euro di reddito verseranno un’aliquota fra lo 0,2% e il 2,5%. – In Francia si chiama Impôt de solidarieté sur la fortune, interessa i contribuenti con beni mobili e immobili da 1,3 milioni di euro in su. Concorrono alla somma case, investimenti, polizze sulla vita, barche, aerei da turismo, cavalli da corsa e gioielli, non le opere d’arte e i beni produttivi. La tassa fu introdotta nel 1981 da François Mitterrand, ridotta da Nicolas Sarkozy, di nuovo aumentata da François Hollande, con un’aliquota dello 0,55% per i possedimenti compresi tra 1,3 e 3 milioni di euro (prima la soglia minima era 800.000 euro) e dell’1,8% per chi va oltre i 3 milioni di euro. 7