Decisione N. 2163 del 09 aprile 2014

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Decisione N. 2163 del 09 aprile 2014
Decisione N. 2163 del 09 aprile 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore CONTINO
Nella seduta del 14/01/2014, dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con raccomandata del 20 marzo 2013, la ricorrente, unitamente al coniuge, presentava a
mezzo di un’associazione di consumatori, formale reclamo all’intermediaria con la quale
aveva stipulato un contratto di finanziamento che era stato anticipatamente estinto, per
richiedere la restituzione di tutte le cambiali, emesse dal marito e consegnate a garanzia
del rimborso, che erano state parzialmente incassate e indebitamente trattenute dalla
finanziaria.
La comunicazione in esame, che faceva seguito ad altre due di analogo tenore
direttamente trasmesse dalla consumatrice e rimaste inevase, non sortiva tuttavia alcun
effetto e restava financo priva di riscontro.
La consumatrice adiva pertanto, sempre unitamente al coniuge, quale traente dei titoli
cambiari, l’Arbitro Bancario Finanziario con ricorso del maggio 2013.
Precisava di avere a suo tempo contratto un finanziamento dell’importo di Euro 20.000,00
per l’acquisto di un’autovettura. A causa di una situazione di temporanea difficoltà aveva
richiesto ed ottenuto dalla finanziaria la sospensione per un certo periodo di tempo del
rimborso di quanto erogatole. L’intermediaria aveva tuttavia preteso la dazione di cambiali
a garanzia, che erano state rilasciate dal marito della cliente e puntualmente onorate.
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Disponendo delle somme necessarie per estinguere anticipatamente il debito, la cliente
aveva chiesto alla finanziaria il relativo conteggio, che veniva fornito con lettera del 16
dicembre 2011. L’importo in questione veniva integralmente corrisposto a mezzo di
bonifico bancario ai primi di gennaio 2012. A un paio di settimane di distanza, la ricorrente
inviava alla finanziaria copia della relativa contabile, chiedendo conferma del ricevimento
della somma e la restituzione delle cambiali. Rispondeva la finanziaria che il pagamento
era stato regolarmente contabilizzato, senza viceversa nulla indicare in merito ai titoli.
Seguivano quindi ulteriori richieste di restituzione, che rimanevano, tuttavia, del tutto prive
di riscontro.
Metteva in evidenza la consumatrice che al contempo, in data successiva all’avvenuta
estinzione del debito, ben sei effetti cambiari erano stati viceversa posti all’incasso e indi
protestati.
Versava agli atti con il ricorso copia di tutta la corrispondenza intercorsa nonché di una
comunicazione e-mail di altro intermediario bancario del 19 febbraio 2013 recante una
schermata verosimilmente tratta dal Registro Informatico dei Protesti, dalla quale
risultavano ben cinque protesti per cinque cambiali dell’importo di Euro 329,62 ciascuna,
levati rispettivamente il 18 gennaio 2012, il 17 febbraio 2012, il 18 marzo 2012, il 18 aprile
2012 e il 17 maggio 2012.
La ricorrente chiedeva quindi all’Arbitro Bancario Finanziario di dichiararsi l’avvenuta
estinzione del finanziamento, la restituzione delle cambiali, la cancellazione dei protesti
relativi ai titoli illegittimamente posti all’incasso, oltre al risarcimento del danno subito dal
coniuge, quantificato in Euro 15.000,00.
L’intermediaria faceva pervenire le proprie controdeduzioni, con le quali dichiarava di
aderire alla domanda di restituzione delle cambiali protestate, impegnandosi altresì al
rilascio di quietanza liberatoria e a porre in essere quanto necessario per addivenire alla
cancellazione dei protesti. Chiedeva, viceversa, il rigetto della domanda risarcitoria, in
quanto reputata infondata e comunque non provata.
DIRITTO
Con l’adire l’Arbitro Bancario Finanziario, i ricorrenti chiedono al Collegio di accertare e
dichiarare l’intervenuta estinzione del finanziamento intercorso, nonché di disporre che
l’intermediaria sia tenuta a fare restituzione delle cambiali ricevute in garanzia, a
cancellare i protesti illecitamente levati in relazione ai titoli messi all’incasso in assenza di
causale e a risarcire il danno subito, quantificato in Euro 15.000,00.
Per quanto la questione non sia stata sollevata dalla resistente, va rilevato come,
nell’ambito delle modalità di presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
consentite dal relativo modulo, il procedimento sia stato avviato anche dal coniuge della
consumatrice beneficiaria del finanziamento. Al contempo il reclamo del 20 marzo 2012 (il
cui contenuto è oggetto di valutazione e interpretazione da parte del Collegio in base alla
natura di sistema alternativo di risoluzione delle controversie del presente procedimento)
era stato formulato anche per conto e nell’interesse di detto soggetto. Questi agisce,
infatti, quale traente delle cambiali, godendo pertanto di legittimazione attiva in relazione
alle domande ad esse relative o comunque su di esse fondate.
Passando quindi all’esame del petitum, si deve innanzitutto rilevare come l’intervenuta
estinzione del finanziamento costituisca circostanza pacifica tra le parti, che non ha del
resto mai formato oggetto di contestazione neppure anteriormente all’avvio del presente
procedimento. Anzi, con la comunicazione agli atti del 24 gennaio 2012 la finanziaria
aveva attestato che il pagamento effettuato dalla ricorrente ad estinzione del
finanziamento era stato “regolarmente contabilizzato”.
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Trattasi quindi di incontrastato presupposto su cui vengono fondate le altre domande.
Venendo pertanto alla richiesta di restituzione delle cambiali rilasciate dal coniuge
dell’obbligata principale e di parallela cancellazione dei protesti levati in relazione ai titoli
posti illegittimamente all’incasso, si deve prendere atto dell’adesione alla prima di tali
domande formalizzata dalla resistente e della disponibilità dalla stessa manifestata in
ordine alla cancellazione dei protesti. L’affidamento che viene riposto dal Collegio nel
puntuale adempimento ad opera della finanziaria a quanto dalla stessa attestato potrà
comportare quindi una mancata pronuncia di disposizione sul punto, ma non la
dichiarazione di intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, atteso che
questa postula l’intervenuto integrale soddisfacimento degli interessi di chi ha agito per la
loro tutela ad opera della controparte, che nel caso in esame non vi è stata, costituendo al
contrario la perdurante mancata riconsegna dei titoli elemento da prendere in
considerazione anche al fine di valutare la domanda risarcitoria formulata.
Questa merita parziale accoglimento.
Dalla documentazione agli atti emerge come la ricorrente avesse disposto il bonifico a
saldo dell’intera somma dovuta per l’anticipata estinzione del finanziamento il 9 gennaio
2012, anteriormente quindi alla data del 13 di detto mese indicata nella lettera della
finanziaria del 16 dicembre 2011 recante il conteggio estintivo. Coerentemente, in risposta
alla richiesta della consumatrice, l’intermediaria il 24 gennaio del 2012 aveva confermato
di avere correttamente contabilizzato il bonifico ricevuto. Le cambiali destinate a garantire
il pagamento delle rate di rimborso che sarebbero venute a scadere successivamente ove
il finanziamento non fosse stato anticipatamente estinto, non venivano però restituite,
nonostante le richieste formulate dalla ricorrente il 24 gennaio, il 7 febbraio e il 19 febbraio
2012 e da ultimo con il reclamo del 20 marzo 2013. Non solo, tuttavia, i titoli non venivano
riconsegnati, ma addirittura, a quanto noto, almeno cinque di essi erano presentati
illecitamente e in assenza di causa all’incasso e quindi protestati, tutti successivamente
all’integrale rimborso del finanziamento e del termine (il 13 gennaio 2012) all’uopo fissato
dall’intermediaria. I protesti venivano rispettivamente levati, infatti, in data 18 gennaio
2012, 17 febbraio 2012, 18 marzo 2012, 18 aprile 2012 e 17 maggio 2012. Il traente
veniva a conoscenza dell’esistenza di detti protesti il 19 febbraio 2013, data alla quale non
risultavano essere quindi stati ancora cancellati, ciò che non avveniva tuttavia neppure in
seguito, dando la resistente confessoriamente atto che ancora risultavano iscritti nel
relativo Registro Informatico alla data di presentazione delle controdeduzioni, avvenuta il
27 giugno 2013, né si ha notizia che la cancellazione sia intervenuta nelle more del
procedimento.
Non solo quindi è pacifico e incontestato che i titoli cambiari in questione siano stati
illegittimamente presentati e quindi protestati dalla finanziaria, ma la fattispecie risulta
certamente aggravata dal numero di cambiali protestate e dalla lunga permanenza del
nominativo del protestato nel Registro Informatico dei Protesti.
E’ indubbio che un protesto illegittimo leda l’immagine sociale di una persona e arrechi un
grave pregiudizio alla reputazione e all’onore personali, ossia a diritti inviolabili
costituzionalmente garantiti della stessa, con diritto di chi abbia visto lesi detti diritti al
risarcimento del danno conseguentemente subito.
Al riguardo la Suprema Corte ha rilevato che “il protesto cambiario, conferendo pubblicità
ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza solo in
un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di
indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente
sollevato e privo di una conseguente, efficace rettifica, deve ritenersi idoneo a provocare
un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del
protestato come persona, a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali: con la
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conseguenza che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della
persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro
risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza”
(così Cass. 28 giugno 2006, n. 14977). Ancora recentemente la Corte di Cassazione ha
ribadito che “il protesto, ove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto idoneo a
provocare un danno anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al
protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne
consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della
persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz'altro
risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua
esistenza” (Cass. 31 maggio 2012, n. 8787; cfr. nello stesso senso cfr. Cass. 16 luglio
2010, n. 16617).
Quanto all’entità del risarcimento, il Giudice di Legittimità ha ritenuto che in caso di
illegittimo protesto di cambiale, così come di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi,
sussista “il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede
ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve
essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza.
È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile
qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno
stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o
estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito”
(Cass. 24 maggio 2010, n. 12626).
Ritiene il Collegio di dover aderire a detto orientamento, ravvisando quindi un rilevante
danno alla reputazione subito dal traente delle cambiali protestate, che merita come tale,
anche a prescindere da risvolti di carattere commerciale, di essere risarcito con
valutazione da condurre in via equitativa (cfr. Collegio di Roma decisione n. 1828 del
2011).
Ma anche a voler aderire a recente giurisprudenza che contesta la sussistenza in simili
fattispecie di un danno in re ipsa (cfr. Cass. 11 ottobre 2013, n. 23194, e Cass. 24
settembre 2013, n. 21865), non si potrebbe pervenire nel caso in esame a negare la
sussistenza di un diritto risarcitorio.
Secondo tale orientamento la semplice illegittimità del protesto costituirebbe unicamente
un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, risultando, al fine della
liquidazione del danno, “necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da
provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del
danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità
del pregiudizio” (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2226).
Ora, nel caso in esame, è evidente che il numero di protesti (ben cinque a breve distanza
l’uno dall’altro) e la durata della permanenza del nome del traente nel Registro informatico
dei Protesti (ininterrottamente da gennaio 2012) costituiscono elementi idonei e sufficienti
a provare la gravità della lesione alla reputazione subita da colui che aveva emesso le
cambiali, il quale peraltro non ha mancato di produrre la comunicazione ricevuta da altro
intermediario bancario, dalla quale si evince il discredito che le circostanze de quo gli
avevano arrecato.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda
alla ricorrente la somma di Euro 4.000,00, equitativamente determinata.
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Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese
di procedura, e alla ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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