guida al servizio protesti - Camera di Commercio di Crotone
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Edizione Giugno 2013 GUIDA AL SERVIZIO PROTESTI Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 1 Edizione Giugno 2013 INDICE 1. IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 3 1.1 I COMPITI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 3 1.2 MODALITÀ DI INSERIMENTO DI NUOVI PROTESTI 3 1.3 COME FARE PER CONSULTARE IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 3 2. COME FARE PER….. TUTTO SU CANCELLAZIONI, ANNOTAZIONI E RETTIFICHE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 4 2.1 COME FARE PER CANCELLARE CAMBIALI PROTESTATE E PAGATE ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI PROTESTO 4 2.2 COME FARE PER CANCELLARE ASSEGNI BANCARI/POSTALI PROTESTATI E CAMBIALI PROTESTATE E PAGATE DOPO 12 MESI DALLA DATA DEL PROTESTO) 6 2.3 COME FARE PER CANCELLARE PROTESTI PER ILLEGITTIMITÀ O ERRONEITÀ (SOLO PER PRIVATI E/O ISTITUTI DI CREDITO) 7 2.4 COME FARE PER CANCELLARE PROTESTI PER ILLEGITTIMITÀ O ERRONEITÀ (SOLO PER UFFICIALI LEVATORI) 9 2.5 COME FARE PER RETTIFICARE I DATI SUI PROTESTI (SOLO PER UFFICIALI LEVATORI) 2.6 COME FARE PER ANNOTARE SUL REGISTRO DEI PROTESTI IL PAGAMENTO DI CAMBIALI EFFETTUATO DOPO 12 MESI DALLA LEVATA 10 11 DEL PROTESTO 3. MODALITA’ DI PAGAMENTO ISTANZE PROTESTI 12 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE ED ELENCHI PROTESTI 12 5. TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE PROTESTI 13 7. COSTI DEL SERVIZIO PROTESTI 14 8. INFORMAZIONI UTILI 14 9. MODULISTICA IN USO 15 10. RIFERIMENTI NORMATIVI 15 11. FAQ PROTESTI – LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 16 Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 2 Edizione Giugno 2013 1. IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI Il Registro Informatico dei Protesti è una banca dati nazionale nella quale confluiscono le informazioni in merito ai protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, tratte accettate, assegni bancari e postali. La sua consultazione è libera e può essere effettuata anche per protesti levati fuori provincia. La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico per 5 anni dalla data di pubblicazione, oppure fino alla cancellazione su istanza di parte. Dal momento dell’avvenuta cancellazione o riabilitazione la legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli effetti, il protesto come mai avvenuto. 1.1 I Compiti della Camera di Commercio La Camera di Commercio provvede: alla pubblicazione degli elenchi contenenti i dati dei protesti levati nella provincia dagli Ufficiali levatori abilitati; all’aggiornamento dei dati in esso contenuti; Presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio è, quindi, possibile acquisire informazioni su protesti a carico di nominativi o imprese in una qualunque provincia italiana tramite l’interrogazione on-line e l’estrazione di visure e certificati 1.2 Modalità di inserimento di nuovi protesti I pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto (Notai, Ufficiali Giudiziari e Segretari Comunali) trasmettono, in modalità telematica, con cadenza mensile e con riferimento al mese precedente: gli elenchi dei protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, tratte accettate, assegni bancari e postali, che saranno oggetto di pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti; gli elenchi delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento dei protesti per mancata accettazione di cambiali (Tratte Non Accettate), che saranno trattati ai soli fini statistici. La Camera di Commercio pubblica entro i primi 10 giorni di ogni mese l’elenco dei protesti levati dal 27 dei due mesi precedenti al 26 del mese precedente (esempio: entro il 10 dicembre si pubblicano i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre). 1.3 Come Fare per Consultare il Registro Informatico dei Protesti Chiunque può consultare i dati inseriti nella banca dati nazionale, essendo il Registro Informatico dei Protesti un archivio pubblico. La consultazione può avvenire presso la sede di qualunque Camera di Commercio in ambito nazionale. Per la Camera di Commercio di Crotone è sufficiente recarsi presso lo sportello di Regolazione del Mercato, fornire i dati anagrafici (cognome/nome/codice fiscale per le persone fisiche – ragione sociale/p.iva per le società) sui quali effettuare l’accertamento e versare i diritti di segreteria previsti dalla normativa vigente. I diritti di segreteria richiesti sono pari a: Euro 2,00 per il rilascio di visure; Euro 5,00 per il rilascio di certificati sui quali è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo vigente. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 3 Edizione Giugno 2013 Oltre che presso gli sportelli camerali, la consultazione può avvenire anche on-line, attraverso i terminali di utenti collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio, mediante il servizio Telemaco fornito da Infocamere. Informazioni e costi del servizio sono disponibili sul sito www.kr.camcom.it – www.infocamere.it 2. COME FARE PER….. TUTTO SU CANCELLAZIONI, ANNOTAZIONI E RETTIFICHE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI La Camera di Commercio di Crotone ha competenza ad intervenire e disporre le cancellazioni ed annotazioni per protesti pubblicati esclusivamente nella provincia di Crotone, ossia per protesti levati dai Pubblici Ufficiali abilitati nella provincia. Pur in presenza, infatti, di soggetto residente nella provincia di Crotone ma protestato da Pubblico Ufficiale di altra provincia, le eventuali istanze di cancellazione/annotazione dovranno essere depositate, per competenza territoriale, alla Camera di Commercio che ha curato la pubblicazione del protesto (esempio: gli assegni postali vengono protestati direttamente dal Capo della Stanza di Compensazione delle filiali della Banca d’Italia di Roma e di Milano; la pubblicazione del protesto viene, pertanto, curata alternativamente dalla Camera di Commercio di Roma e di Milano, cui andrà inoltrata la relativa istanza in quanto unici soggetti competenti a disporre i successivi provvedimenti). 2.1 Come fare per Cancellare Cambiali protestate e pagate entro 12 mesi dalla data di protesto Il soggetto protestato che ha eseguito il pagamento di un titolo cambiario entro un anno dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informatico dei Protesti presentando apposita istanza al Presidente della CCIAA (Mod. 09 01 – Cancellazione Protesti per pagamento Cambiali entro 12 mesi dalla levata del protesto) Questa istanza può essere presentata alla Camera di Commercio di Crotone esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni: per chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti di Cambiali, Pagherò, Tratte Accettate, Vaglia Cambiari protestati; il titolo deve essere stato pagato entro 12 mesi dalla data di elevazione del protesto; il protesto deve essere stato elevato nella provincia di Crotone. L'istanza può essere presentata, a condizione che il pagamento sia avvenuto entro dodici mesi dalla data del protesto, in qualunque momento ovvero: entro il periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del protesto nel Registro (periodo di permanenza della notizia del protesto sul Registro); oppure prima della pubblicazione del protesto nel Registro 2.1.1 Chi può presentare l'istanza di Cancellazione il soggetto protestato/debitore richiedente la cancellazione; in caso di protesto elevato a società, da un amministratore o legale rappresentante in nome e per conto della società; da persona diversa - Presentatore - a condizione che l'istanza sia sottoscritta dal debitore ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 4 Edizione Giugno 2013 quest'ultimo; il Presentatore firmerà l'istanza nell'apposito spazio esibendo il suo documento di riconoscimento in corso di validità Nel caso in cui il titolo e il conseguente protesto siano cointestati a due o più persone, la domanda può essere presentata da una sola delle persone interessate che richiede la cancellazione anche per le altre. 2.1.2 Documentazione da presentare Mod. 09 01 - “Cancellazione Protesti per Pagamento Cambiali entro 12 mesi” compilato e firmato dal soggetto protestato/debitore. titolo in originale, quietanzato, comprensivo dell'atto di protesto. attestazione del versamento dei diritti di segreteria; assolvimento dell'imposta di bollo vigente mediante apposizione sull'istanza dell'apposito tagliando oppure versando in contanti allo sportello Protesti il prescritto importo contestualmente al deposito della domanda; fotocopia documento di riconoscimento del soggetto protestato/debitore. fotocopia documento di riconoscimento del presentatore, in caso sia persona diversa dal soggetto protestato/debitore. Nel caso in cui non sia disponibile l'originale dell'atto di protesto: estratto dell'atto di protesto rilasciato dall'Ufficiale Levatore che ha proceduto alla sua elevazione. 2.1.3 Quietanza di avvenuto pagamento La Quietanza deve essere resa, da parte del beneficiario o ultimo giratario del titolo in questione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella dichiarazione devono essere riportati: i dati identificativi del creditore (cognome/nome/luogo e data di nascita/codice fiscale/ecc.); i dati identificati dell'effetto (importo/scadenza/data protesto/nome ufficiale levatore); i dati identificati del debitore (cognome/nome/luogo e data di nascita/codice fiscale/ecc.); indicazioni specifiche attestanti che il pagamento dell’importo dovuto a fronte dell’effetto cambiario protestato è avvenuto entro i 12 mesi successivi alla data del protesto ed è comprensivo di spese ed interessi. La dichiarazione di pagamento deve essere corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del creditore (beneficiario o ultimo giratario). 2.1.4 Restituzione Cambiali Gli effetti cambiari oggetto di cancellazione potranno essere ritirati allo sportello Protesti direttamente dal soggetto protestato/debitore o in alternativa da soggetto munito di delega. La delega potrà essere formalizzata anche all'atto del deposito dell'istanza di cancellazione utilizzando l'apposita sezione presente sull'istanza stessa. I titoli vengono messi a disposizione solo dopo la conclusione del procedimento il cui esito è comunicato a mezzo posta ordinaria. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 5 Edizione Giugno 2013 2.2 Come fare per Cancellare Assegni Bancari/Postali protestati e Cambiali protestate e pagate dopo 12 mesi dalla data del protesto) Ha diritto alla cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti anche il debitore protestato che ha ottenuto la Riabilitazione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 17 della Legge n.108/1996 – cd. legge antiusura – La richiesta di riabilitazione in Tribunale deve essere effettuata nei seguenti casi: per titoli cambiari pagati dopo un anno dalla levata del protesto; per assegni bancari e/o postali; in tal caso la riabilitazione non potrà avvenire prima di un anno dalla levata del protesto indipendentemente dalla data di avvenuto pagamento e sempre a condizione di non aver subito altri protesti. Ai sensi del D.P.R. 298/2002 le norme relative agli assegni bancari si estendono nella loro interezza agli assegni postali ordinari e, poiché compatibili, agli assegni postali vidimati. Agli assegni postali, sia ordinari che vidimati, si applica l’istituto del protesto. Se la dichiarazione del protesto viene rilasciata dal capo della stanza di compensazione di una delle filiali della Banca d’Italia con sedi a Roma o Milano, la domanda di cancellazione per intervenuta riabilitazione deve essere presentata presso le Camere di Commercio di Roma o Milano. La cancellazione non avviene automaticamente a seguito di sentenza di Riabilitazione; è sempre necessaria la presentazione dell’istanza – Mod. 09 04 Cancellazione protesti per avvenuta Riabilitazione Qualora il decreto di riabilitazione venga trasmesso dal Tribunale direttamente alla CCIAA, ai fini della cancellazione definitiva, l’interessato dovrà comunque presentare istanza con riferimento al decreto già inviato senza dover allegare la copia conforme all’originale del provvedimento riabilitativo. L’istanza può essere presentata alla Camera di Commercio di Crotone esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni: il soggetto protestato/debitore deve aver ottenuto un Decreto di Riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della L. 108/1996 emesso dal Tribunale nella cui circoscrizione il soggetto stesso risiede ovvero ha sede legale la società che rappresenta; il protesto deve essere stato pubblicato nel Registro dalla Camera di Commercio di Crotone e, pertanto, elevato nella provincia di Crotone. 2.2.1 Casi per i quali poter richiedere il Decreto di Riabilitazione Il debitore protestato, per avere diritto alla Riabilitazione, deve dimostrare che è trascorso un anno dalla levata dell'ultimo protesto senza averne subito ulteriori. L’istituto della Riabilitazione interviene: per ottenere la cancellazione di Cambiali, Pagherò, Tratte Accettate, Vaglia Cambiari protestati ma pagati decorso un anno dalla data di levata del protesto; per ottenere la cancellazione dal Registro di assegni bancari e postali, decorso un anno dalla loro levata e dimostrando di non averne subito ulteriori. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 6 Edizione Giugno 2013 2.2.2 Documentazione da presentare La domanda di cancellazione per ottenuta Riabilitazione deve essere depositate presso la Camera di Commercio competente per territorio (individuata con la Camera nella cui provincia il protesto è stato elevato). Per la Camera di Commercio di Crotone presentare: Mod. 09 04 - “Cancellazione protesti per avvenuta Riabilitazione” compilato e firmato dal soggetto protestato/debitore; copia Conforme all'originale del Decreto di Riabilitazione rilasciata dal Tribunale.; attestazione del versamento dei diritti di segreteria; assolvimento dell'imposta di bollo vigente mediante apposizione sull'istanza dell'apposito tagliando oppure versando in contanti allo sportello Protesti il prescritto importo contestualmente al deposito della domanda; fotocopia documento di riconoscimento del soggetto protestato/debitore; fotocopia documento di riconoscimento del presentatore, in caso sia persona diversa dal soggetto protestato/debitore. Il decreto di riabilitazione, depositato unitamente all’istanza di cancellazione, è soggetto ad un periodo di pubblicazione di sette giorni consecutivi nel Registro Informatico dei Protesti. Decorso tale termine e comunque entro i venti giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Protesti, accertata la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, dispone con proprio provvedimento la cancellazione del nominativo protestato. 2.2.3 Chi può presentare l'istanza di Cancellazione per intervenuta Riabilitazione il soggetto protestato/debitore richiedente la cancellazione; in caso di protesto elevato a società, da un amministratore o legale rappresentante in nome e per conto della società; da persona diversa - Presentatore - a condizione che l'istanza sia sottoscritta dal debitore ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo; il Presentatore firmerà l'istanza nell'apposito spazio esibendo il suo documento di riconoscimento in corso di validità Nel caso in cui il titolo e il conseguente protesto siano cointestati a due o più persone, la domanda può essere presentata da una sola delle persone interessate che richiede la cancellazione anche per le altre. 2.3 Come Fare per Cancellare Protesti per Illegittimità o Erroneità (solo per Privati e/o Istituti di Credito) Può essere proposta da chi ritiene di aver subito un protesto “Illegittimo o Erroneo”. In questo caso l’accertamento svolto dalla Camera di Commercio è essenzialmente documentale in quanto di natura amministrativa; spetta, quindi, al richiedente produrre idonea documentazione dalla quale risulti l’illegittimità/erroneità del protesto. La richiesta di cancellazione può essere avanzata sia per i titoli cambiari che per gli assegni, limitatamente ai titoli pubblicati dalla CCIAA di Crotone, presentando istanza – Mod. 09 05 – Cancellazione per Illegittimità o Erroneità (privati o istituti di credito) Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 7 Edizione Giugno 2013 Questa istanza può essere presentata alla Camera di Commercio di Crotone a cura direttamente dei soggetti protestati e/o di Istituti di Credito esclusivamente nei seguenti casi: per chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti di Cambiali, Pagherò, Tratte Accettate, Vaglia Cambiari e Assegni protestati quando si ritiene, comprovandolo, che il protesto sia stato elevato in maniera Illegittima o Erronea; il protesto deve essere stato elevato nella provincia di Crotone. L'istanza può essere presentata in qualunque momento ovvero: entro il periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del protesto nel Registro (periodo di permanenza della notizia del protesto sul Registro); prima della pubblicazione del protesto nel Registro 2.3.1 Chi può presentare l'istanza il soggetto protestato/debitore richiedente la cancellazione; in caso di protesto elevato a società, da un amministratore o legale rappresentante in nome e per conto della società; in caso di istanza presentata da Istituto di Credito il deposito deve essere curato da un funzionario preposto all'attivazione di tali procedure; da persona diversa - Presentatore - a condizione che l'istanza sia sottoscritta dal debitore/soggetto protestato ovvero dal funzionario dell'Istituto di Credito ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo; il Presentatore firmerà l'istanza nell'apposito spazio esibendo il suo documento di riconoscimento in corso di validità 2.3.2 Documentazione da presentare Mod. 09 05 – “Cancellazione per Illegittimità o Erroneità (privati o istituti di credito)” compilato e firmato dal soggetto protestato / funzionario Istituto di Credito; originale del titolo completo di atto di protesto o copia conforme all'originale del titolo completa di estratto dell'atto di protesto; attestazione del versamento dei diritti di segreteria; assolvimento dell'imposta di bollo vigente mediante apposizione sull'istanza dell'apposito tagliando oppure versando in contanti allo sportello Protesti il prescritto importo contestualmente al deposito della domanda; documentazione probatoria, fotocopia documento di riconoscimento del soggetto protestato / funzionario Istituto di Credito; fotocopia documento di riconoscimento del presentatore, in caso sia persona diversa dal soggetto protestato / funzionario Istituto di Credito. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 8 Edizione Giugno 2013 2.4 Come Fare per Cancellare Protesti per Illegittimità o Erroneità (solo per Ufficiali Levatori) Può essere proposta dagli Ufficiali Levatori della provincia di Crotone abilitati alla levata del protesto (Notai - Segretari Comunali - Ufficiali Giudiziari UNEP) qualora ritengano di aver levato un atto di protesto “Illegittimo o Erroneo”. In questo caso l’accertamento svolto dalla Camera di Commercio è essenzialmente documentale in quanto di natura amministrativa; spetta, quindi, all’Ufficiale Levatore produrre idonea documentazione dalla quale risulti l’illegittimità/erroneità del protesto. La richiesta di cancellazione può essere avanzata sia per i titoli cambiari che per gli assegni, limitatamente ai titoli pubblicati dalla CCIAA di Crotone, presentando istanza – Mod. 09 06 – Cancellazione per Illegittimità o Erroneità (Ufficiale Levatore) Questa istanza può essere presentata alla Camera di Commercio di Crotone a cura degli Ufficiali Levatori della provincia di Crotone abilitati alla levata del protesto (Notai - Segretari Comunali Ufficiali Giudiziari UNEP) esclusivamente nei seguenti casi: per chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti di Cambiali, Pagherò, Tratte Accettate, Vaglia Cambiari e Assegni protestati quando si ritiene, comprovandolo, che il protesto sia stato elevato in maniera Illegittima o Erronea; il protesto deve essere stato elevato nella provincia di Crotone. L'istanza può essere presentata in qualunque momento ovvero: entro il periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del protesto nel Registro (periodo di permanenza della notizia del protesto sul Registro); prima della pubblicazione del protesto nel Registro 2.4.1 2.4.2 Chi può presentare l'istanza l'istanza deve essere presentata dall'Ufficiale Levatore che ha elevato il protesto; da persona diversa - Presentatore - a condizione che l'istanza sia sottoscritta dall'Ufficiale Levatore ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo; il Presentatore firmerà l'istanza nell'apposito spazio esibendo il suo documento di riconoscimento in corso di validità. Documentazione da presentare Mod. 09 06 – “Cancellazione per Illegittimità o Erroneità (Ufficiale Levatore)” compilato e firmato dall'Ufficiale Levatore; copia conforme all'originale del titolo completa di atto di protesto; attestazione del versamento dei diritti di segreteria; assolvimento dell'imposta di bollo vigente mediante apposizione sull'istanza dell'apposito tagliando oppure versando in contanti allo sportello Protesti il prescritto importo contestualmente al deposito della domanda; documentazione probatoria, fotocopia documento di riconoscimento dell'Ufficiale Levatore; fotocopia documento di riconoscimento del presentatore, in caso sia persona diversa dall'Ufficiale Levatore. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 9 Edizione Giugno 2013 2.5 Come Fare per Rettificare i Dati sui Protesti (solo per Ufficiali Levatori) Può essere proposta dagli Ufficiali Levatori della provincia di Crotone abilitati alla levata del protesto (Notai - Segretari Comunali - Ufficiali Giudiziari UNEP) qualora ritengano di aver erroneamente trascritto e/o omesso dati anagrafici del soggetto protestato o dettagli dell’effetti protestato. La richiesta di cancellazione può essere avanzata sia per i titoli cambiari che per gli assegni, limitatamente ai titoli pubblicati dalla CCIAA di Crotone, presentando istanza – Mod. 09 16 – Rettifica Dati Protesti Ufficiale Levatore Questa istanza può essere presentata alla Camera di Commercio di Crotone a cura degli Ufficiali Levatori della provincia di Crotone abilitati alla levata del protesto (Notai - Segretari Comunali Ufficiali Giudiziari UNEP) esclusivamente nei seguenti casi: per chiedere la rettifica dei dati caricati nel Registro Informatico dei Protesti (a fronte di Cambiali, Pagherò, Tratte Accettate, Vaglia Cambiari e Assegni) a causa di errata e/o omessa trascrizione della parte anagrafica del soggetto protestato o del dettaglio dell'effetto protestato; il protesto deve essere stato elevato nella provincia di Crotone. L'istanza può essere presentata in qualunque momento ovvero: entro il periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del protesto nel Registro (periodo di permanenza della notizia del protesto sul Registro); prima della pubblicazione del protesto nel Registro 2.5.1 Chi può presentare l'istanza l'istanza deve essere presentata dall'Ufficiale Levatore che ha elevato il protesto; da persona diversa - Presentatore - a condizione che l'istanza sia sottoscritta dall'Ufficiale Levatore ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo; il Presentatore firmerà l'istanza nell'apposito spazio esibendo il suo documento di riconoscimento in corso di validità. 2.5.2 Documentazione da presentare Mod. 09 16 – “Rettifica Dati Protesti Ufficiale Levatore” compilato e firmato dall'Ufficiale Levatore; assolvimento dell'imposta di bollo vigente mediante apposizione sull'istanza dell'apposito tagliando oppure versando in contanti allo sportello Protesti il prescritto importo contestualmente al deposito della domanda; fotocopia documento di riconoscimento dell'Ufficiale Levatore; fotocopia documento di riconoscimento del presentatore, in caso sia persona diversa dall'Ufficiale Levatore. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 10 Edizione Giugno 2013 2.6 Come Fare per Annotare sul registro dei Protesti il Pagamento di Cambiali effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto Il debitore che ha effettuato il pagamento della cambiale dopo un anno dalla levata del protesto ha diritto ad ottenere l’Annotazione dell’avvenuto pagamento. Questa operazione non comporta la cancellazione dal Registro ma semplicemente un’annotazione a margine del protesto. La richiesta di annotazione può essere avanzata per i titoli cambiari, limitatamente a quelli pubblicati dalla CCIAA di Crotone, presentando istanza – Mod. 09 07 – Annotazione Protesti cambiari Questa istanza può essere presentata alla Camera di Commercio di Crotone esclusivamente nei seguenti casi: per chiedere l'annotazione nel Registro Informatico dei Protesti dell'avvenuto pagamento solo in relazione a Cambiali, Pagherò, Tratte Accettate, Vaglia Cambiari protestati; il titolo deve essere stato pagato oltre il termine di 12 mesi dalla data di elevazione del protesto; il protesto deve essere stato elevato nella provincia di Crotone. L'istanza può essere presentata, a condizione che il pagamento sia avvenuto decorsi i dodici mesi dalla data del protesto, in qualunque momento ovvero: entro il periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del protesto nel Registro (periodo di permanenza della notizia del protesto sul Registro); prima della pubblicazione del protesto nel Registro 2.6.1 Chi può presentare l'istanza il soggetto protestato/debitore richiedente l'annotazione; in caso di protesto elevato a società, da un amministratore o legale rappresentante in nome e per conto della società; da persona diversa - Presentatore - a condizione che l'istanza sia sottoscritta dal debitore ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo; il Presentatore firmerà l'istanza nell'apposito spazio esibendo il suo documento di riconoscimento in corso di validità 2.6.2 Documentazione da presentare Mod. 09 07 – “Annotazione Protesti cambiari” compilato e firmato dal soggetto protestato/debitore; titolo in originale, quietanzato, comprensivo dell'atto di protesto; attestazione del versamento dei diritti di segreteria; assolvimento dell'imposta di bollo vigente mediante apposizione sull'istanza dell'apposito tagliando oppure versando in contanti allo sportello Protesti il prescritto importo contestualmente al deposito della domanda; fotocopia documento di riconoscimento del soggetto protestato/debitore; fotocopia documento di riconoscimento del presentatore, in caso sia persona diversa dal soggetto protestato/debitore; Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 11 Edizione Giugno 2013 Nel caso in cui non sia disponibile l'originale dell'atto di protesto: estratto dell'atto di protesto rilasciato dall'Ufficiale Levatore che ha proceduto alla sua elevazione. 2.6.3 Quietanza di avvenuto pagamento La Quietanza deve essere resa, da parte del beneficiario o ultimo giratario del titolo in questione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella dichiarazione devono essere riportati: i dati identificativi del creditore (cognome/nome/luogo e data di nascita/codice fiscale/ecc.); i dati identificati dell'effetto (importo/scadenza/data protesto/nome ufficiale levatore); i dati identificati del debitore (cognome/nome/luogo e data di nascita/codice fiscale/ecc.); indicazioni specifiche attestanti che il pagamento dell’importo dovuto a fronte dell’effetto cambiario protestato è avvenuto decorsi i 12 mesi successivi alla data del protesto ed è comprensivo di spese ed interessi. La dichiarazione di pagamento deve essere corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del creditore (beneficiario o ultimo giratario). 2.6.4 Restituzione Cambiali Gli effetti cambiari oggetto di annotazione potranno essere ritirati allo sportello Protesti direttamente dal soggetto protestato/debitore o in alternativa da soggetto munito di delega. I titoli vengono messi a disposizione solo dopo la conclusione del procedimento il cui esito è comunicato a mezzo posta ordinaria. 3. MODALITA’ DI PAGAMENTO ISTANZE PROTESTI Il versamento dei diritti di segreteria previsti per il Servizio di Cancellazioni/Annotazioni Protesti può alternativamente essere effettuato: sul c.c. postale nr. 16359887 intestato alla Camera di Commercio di Crotone – Via A. De Curtis, 2 – 88900 CROTONE – Kr – indicando la causale “Cancellazione/Annotazione Protesti”; in tal caso allegare l’attestazione di versamento alle istanze presentate; in contanti allo sportello contestualmente alla presentazione dell’istanza. L’imposta di bollo può essere assolta virtualmente in contanti allo sportello contestualmente alla presentazione dell’istanza. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE ED ELENCHI PROTESTI Le istanze, debitamente compilate e firmate a cura del richiedente/protestato, possono essere alternativamente presentate: Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 12 Edizione Giugno 2013 allo sportello Protesti della CCIAA direttamente dal soggetto protestato ovvero da latro soggetto (cd. Presentatore); in tal caso l’addetto camerale effettua l’identificazione del Presentatore richiedendo anche il suo documento di riconoscimento in corso di validità; per posta, inviando la documentazione richiesta ed i versamenti previsti al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Crotone – Ufficio Protesti Via A. De Curtis, 2 88900 – CROTONE – Kr – Gli elenchi mensili dei protesti, levati dai Pubblici Ufficiali abilitati e redatti esclusivamente con l’ausilio del software AriannaPlus, possono alternativamente essere presentati: direttamente allo sportello camerale (floppy + elenco cartaceo firmato oppure solo floppy firmato digitalmente); telematicamente mediante il servizio WebTelemaco; per posta (floppy + elenco cartaceo firmato oppure solo floppy firmato digitalmente); 5. TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE PROTESTI Il termine per la conclusione dei procedimenti di cancellazione è di 20 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda (salvo sospensioni del procedimento per il reperimento di ulteriore documentazione necessaria alla sua conclusione – art. 10/bis della L.241/90). Se il procedimento si conclude con esito positivo il Responsabile Dirigente dell'Ufficio Protesti con apposito provvedimento dispone la cancellazione, che dovrà essere eseguita entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti dei dati del protesto. Se il procedimento si conclude con esito negativo il Responsabile Dirigente dell'Ufficio Protesti dispone il rigetto dell'istanza. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Analoga procedura può essere attivata dall'interessato nel caso di mancata decisione entro il termine stabilito per la conclusione del procedimento (silenzio-rigetto). Nel caso di istanze di cancellazione per protesti non ancora trasmessi alla CCIAA dagli Ufficiali Levatori e, quindi, non ancora pubblicati, la cancellazione interviene direttamente sugli elenchi, escludendo dalla pubblicazione stessa il nominativo protestato. A conclusione del procedimento di cancellazione, che sarà notificato alla parte per posta ordinaria, il richiedente potrà: ritirare i titoli cambiari in originale, depositati per ottenere la cancellazione; delegare un terzo soggetto al ritiro dei titoli. 6. PERMANENZA DELLE INFORMAZIONI SUI PROTESTI NEL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI La notizia di ciascun protesto elevato è conservata nel Registro Informatico per 5 anni a partire dalla data di registrazione. Qualora nel quinquennio di pubblicazione venga disposta la Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 13 Edizione Giugno 2013 cancellazione la permanenza della notizia sul protesto è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. Dopo la sua cancellazione - su istanza o per decorso del quinquennio di pubblicazione – il protesto è considerato a tutti gli effetti come mai avvenuto. 7. COSTI DEL SERVIZIO PROTESTI Tipologia Servizio Richiesto Diritti di Segreteria Certificati Visure Cancellazione Cambiali pagate entro 1 anno Cancellazione per Riabilitazione Euro 5,00 Euro 2,00 Euro 8,00 per ogni cambiale da cancellare Euro 8,00 per ogni effetto da cancellare Cancellazione per Illegittimità o Euro 8,00 per ogni cambiale da Erroneità (Soggetti Protestati- cancellare Istituti di Credito-Ufficiali Levatori) Annotazione Protesti Euro 8,00 per ogni cambiale sulla quale annotare l’avvenuto pagamento Rettifica Dati Protesti Ufficiali ========================== Levatori Imposta di Bollo Euro 16,00 ======== Euro 16,00 su istanza Euro 16,00 su istanza Euro 16,00 su istanza Euro 16,00 su istanza Euro 16,00 su istanza I diritti di segreteria possono alternativamente essere versati: in contanti allo sportello Protesti contestualmente alla presentazione dell’istanza; sul c.c.p. nr. 16359887 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Crotone specificando la causale “Diritti di Segreteria Servizio Protesti” 8. INFORMAZIONI UTILI L’ufficio Protesti è curato dal Servizio di Regolazione del Mercato, ubicato al piano terra della sede camerale – Via A. De Curtis, 2 88900 – CROTONE – Kr – Orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì – dalle ore 09:00 alle ore 12:30 Recapiti di Posta Elettronica dell’Ufficio Protesti: [email protected] [email protected] Dirigente Responsabile dell’Ufficio Protesti: Dr.ssa Rosa Sabrina Carvelli – Tel. 0962/6634212 e-mail: [email protected] Responsabile dell’Ufficio Protesti: Dr. Francesco Cortese – Tel. 0962/6634210 e-mail: [email protected] Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 14 Edizione Giugno 2013 9. MODULISTICA IN USO Per soggetti protestati e/o Istituti di Credito: Mod. 09 01 “Cancellazione Protesti per pagamento Cambiali entro 12 mesi dalla levata del protesto” Mod. 09 04 “Cancellazione per avvenuta Riabilitazione” Mod. 09 05 “Cancellazione Protesti per Illegittimità o Erroneità” (presentata da privati o Istituti di Credito) Mod. 09 07 “Annotazione Protesti Cambiari” Per Ufficiali Levatori: Mod. 09 06 “Cancellazione Protesti per Illegittimità o Erroneità Ufficiale Levatore Mod. 09 16 “Rettifica Dati Protesti Ufficiale Levatore” I modelli sono in distribuzione presso la Camera di Commercio di Crotone e disponibili sul sito www.kr.camcom.it – nella sezione Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Protesti 10. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 77 del 12 febbraio 1955 e succ.mod. – “Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari” Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e succ.mod. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” Legge 15.12.1990, n. 386 - "Nuova disciplina sanzionatoria degli Assegni Bancari" Decreto legge 18.09.1995 n. 381 convertito in legge 15.11.1995 n. 480 -“Istituzione Registro Informatico dei Protesti” Legge 7 marzo 1996, n. 108 e succ.mod. - "Disposizioni in materia di usura" – Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507 - "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'Art. 1 della L. 25/06/1999, n. 205" D.M. n. 316 del 09 agosto 2000 – “Regolamento recante le modalità di attuazione del Registro Informatico dei Protesti, a norma dell'articolo 3-bis decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480" Legge n. 235 del 18 agosto 2000 – “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari“Circolare 21 dicembre 2000, n. 3504/C - "Regolamento 9 agosto 2000, n. 316 e legge 28 agosto 2000, n. 235 Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni" DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e succ.mod. – Disposizioni in materia di documentazione amministrativa” D.M. 23 febbraio 2001 – “Approvazione del modello di trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento” Circolare 30 aprile 2001, n. 3512/C – “Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari (All. 1) ed elenco motivi rifiuti di pagamento dei vagli cambiari e tratte” – Nota del Garante della Privacy del 01 aprile 2002 – “Registro dei protesti: cancellazione dati dei protestati” – DPR 28 novembre 2002, n. 298 - "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 sui servizi di bancoposta" – Art. 45 della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002 - "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza - Disposizioni in materia di titoli cambiari." Circolare 14 febbraio 2003, n. 3557/C - " Legge n. 273 del 12 dicembre 2002 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza - Disposizioni in materia di titoli cambiari." – Sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2003, n. 70 – “Giudizio di legittimità costituzionale” D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla Camera di Commercio di Crotone. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 15 Edizione Giugno 2013 11. FAQ PROTESTI – LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI In quale caso posso essere protestato? Nel caso di cambiali, quando non effettui il pagamento entro la data di scadenza presso la Banca di appoggio; Nel caso di assegni bancari o postali ,quando emetti il titolo che al momento della negoziazione in banca non disporrà della copertura necessaria o nei casi in cui vengono segnalate dalla banca trattaria irregolarità sull’assegno stesso(revocata o mancata autorizzazione, ecc.). Chi pubblica il protesto? La Camera di Commercio che ha sede nella provincia dell’ufficiale che ha proceduto alla levata del protesto (gli Ufficiali Levatori sono: Notai – Segretari Comunali – Ufficiali Giudiziari.) Entro quanto tempo viene pubblicata la notizia del protesto sul Registro Informatico dei Protesti? La pubblicazione avviene entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco da parte della Camera di Commercio. Chi può consultare il Registro? Chiunque ne abbia interesse; il Registro dei Protesti è un archivio pubblico. Come posso fare a sapere se un soggetto è protestato? La verifica dell'esistenza dei protesti può essere effettuata direttamente presso lo sportello di Regoalzione del Mercato della Camera di Commercio oppure on-line previa sottoscrizione di apposita convenzione (info su www.webtelemaco.infocamere.it) Per quanto tempo i protesti rimangono pubblicati sul Registro Informatico dei Protesti se non si provvede alla cancellazione? Per 5 anni dalla data di iscrizione nel Registro Informatico Protesti; tale cancellazione è automatica e senza spese per il soggetto protestato. Quali sono i requisiti essenziali per ottenere la cancellazione di cambiali dal Registro Protesti? Bisogna aver pagato le cambiali entro 1 anno dalla data del protesto, essere in possesso degli originali dei titoli, completi di atti di protesto (allungo) e della dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore. Può essere cancellato il protesto di un assegno? Si, con la procedura della Riabilitazione (art. 17 della L.108/96) da esperire presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale. In tal caso, dimostrando di aver pagato il titolo protestato (dichiarazione di avvenuto pagamento) e che sia trascorso un anno dalla data dell’ultimo protesto è possibile presentare istanza di Riabilitazione, per effetto della quale si ottiene la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti. La scelta del Tribunale dipende dalla circoscrizione territoriale di residenza per le persone fisiche o dalla sede legale nel caso di società. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 16 Edizione Giugno 2013 Una volta ottenuto il provvedimento di Riabilitazione del Tribunale, devo chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti? Si, bisogna chiedere la cancellazione alla Camera di Commercio competente per territorio ovvero a quella che ne ha curato la pubblicazione. La richiesta avviene mediante il deposito di formale istanza di cancellazione per intervenuta riabilitazione. L'assegno postale è protestabile? e come posso fare a cancellarlo? Si, l'assegno postale è equiparato all'assegno bancario; il mancato pagamento è accertato normalmente presso la Stanza di Compensazione della Banca d'Italia di Milano o Roma, quindi la richiesta di cancellazione per intervenuta riabilitazione dovrà essere inoltrata alla rispettiva Camera di Commercio che ne ha curato la pubblicazione sul Registro. Un assegno denunciato smarrito o rubato può essere protestato? Si. Il codice della causale di mancato pagamento, inserito dell’Ufficiale Levatore, identifica il motivo per il quale il protesto è avvenuto. In considerazione del fatto che la denuncia di smarrimento o furto è comunque un atto unilaterale, a tutela del mercato, il titolo è protestabile e sulla sua cancellazione potrà disporre il Tribunale o la Camera di Commercio; quest’ultima limitatamente ai casi di erroneità e/o illegittimità debitamente documentati. Quali sono i costi per ottenere la cancellazione di cambiali o assegni? Il costo del servizio camerale di cancellazione di cambiali e/o assegni, sia per intervenuta riabilitazione che per avvenuto pagamento (limitata alle sole cambiali pagate entro 1 anno dal protesto), è molto contenuto; è necessario un versamento di € 8 per ogni titolo protestato ed una marca da bollo da apporre sull'istanza pari ad € 16,00; nel caso di riabilitazione vi è un aggravio di spesa per i diritti del Tribunale. (per i dettagli sui costi e sulle modalità per l’ottenimento del Decreto di Riabilitazione rivolgersi all’Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale) In caso di erronea e/o illegittima levata del protesto, posso richiedere la cancellazione del mio nominativo dal Registro Informatico Protesti? In questi casi, la cancellazione può essere richiesta dal soggetto protestato, dall'Azienda di Credito o dal Pubblico Ufficiale (Notaio - Segretario Comunale – Ufficiale Giudiziario), dimostrando erroneità e/o illegittimità del protesto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n° 77 del 12/2/1955 e successive modificazioni; sarà necessario presentare un'istanza indirizzata al Presidente della Camera di Commercio corredata di una marca da bollo da € 16,00 e di un versamento di € 8,00 per ogni titolo ed allegare la documentazione per dimostri l’erroneità/illegittimità del protesto (per i dettagli visionare la sezione del sito relativa all'argomento). Ho smarrito il titolo e vorrei chiedere la cancellazione come posso fare? Denunciando lo smarrimento dei titoli alle Autorità competente (es. Carabinieri) e disponendo di dichiarazione di avvenuto pagamento e di estratto dell’atto di protesto rilasciato dal Pubblico Ufficiale che ha effettuato il protesto (Notaio – Segretario Comunale – Ufficiale Giudiziario) è' possibile richiedere al Presidente del Tribunale il decreto di Riabilitazione decorso un anno dalla data dell’ultimo protesto. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 17 Edizione Giugno 2013 Quali sono i tempi per la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico dei Protesti? Il Dirigente Responsabile del Registro Informatico Protesti, accertata la regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, dispone la cancellazione entro 20 giorni dalla data di presentazione e cura l'esecuzione entro 5 giorni dalla pronuncia. Il termine massimo è, quindi, di 25 gg. Il protesto cancellato dal Registro Informatico dei Protesti è cancellato da tutte le banche dati? Si, il protesto una volta cancellato si intende come mai avvenuto. (vedi art. 17 c. 6 L. 108/1996 e pronuncia del garante sulla privacy del 1 aprile 2002). Ho pagato un assegno entro i 60 gg ho diritto alla cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti? No, il termine dei 60 gg riguarda esclusivamente l'iscrizione in C.A.I (Centrale Allarmi Interbancaria), nulla a che vedere con l'iscrizione al Registro Informatico Protesti, che permane per almeno 1 anno; decorso tale periodo e dimostrando di non aver subito ulteriori protesti è possibile richiedere al Presidente del Tribunale la Riabilitazione. Chi conosce il nominativo del Pubblico Ufficiale che ha effettuato l’atto di protesto? o Prima della pubblicazione del protesto nel Registro Informatico dei protesti: la Banca o la Posta conoscono il nominativo del pubblico ufficiale che, su loro incarico, ha levato il protesto. o Dopo la pubblicazione del protesto nel Registro Informatico dei protesti: è sufficiente chiedere alla Camera di Commercio. Chi conserva il titolo protestato? Dopo il protesto il titolo originale “protestato” è riconsegnato al creditore (beneficiario del titolo) a cura delle banche. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio Protesti | Guida al Servizio Protesti 18