NOTE DI COMMENTO DL n. 98 del 6 luglio 2011

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NOTE DI COMMENTO DL n. 98 del 6 luglio 2011
NOTE DI COMMENTO
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D.L. n. 98 del 6 luglio 2011
Vicenza, 8 luglio ’11
Con il D.L. del 6.7.2011 n. 98 sono stati introdotte anche alcune disposizioni che interessano la
materia fallimentare e, a parte le indicazioni date per accelerare le procedure di
amministrazione straordinaria, sono state introdotte modifiche ai privilegi fiscali.
Si riportano qui di seguito i commi 37 e segg. dell’art. 23
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per
l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati
nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario
del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul
reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi".
La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto.
Il nuovo testo del primo comma dell’art. 2752 c.c. è, quindi, il seguente:
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni
dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito
delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi.
Come si vede immediatamente le modifiche sono di tre tipi:
a-mutano le imposte che gofono dell’indicato privilegio;
b-sono assistiti dal privilegio anche le sanzioni, come in passato previsto per l’IVA da secondo
comma dell’art. 2752 c.c (già terzo comma);
c- non è più richiesta la condizione che i tributi in questione siano iscritti nei ruoli resi esecutivi
nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e
nell'anno precedente.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
Si ricorda che l’art. 2771 c.c. così disponeva:
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota
proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel
territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi
immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
[II]. Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi
nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e
nell'anno precedente.
[III]. Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal
primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui
redditi.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato
indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e".
La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
A seguito di questa modifica il terzo comma dell’art. 2776 va così letto:
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
Come si vede è stato esteso il privilegio sussidiario sugli immobili anche ai crediti per imposte di
cui al primo comma dell’art. 2752 c.c., di cui si è detto trattando del comma 37, sicchè mentre finora
godevano (per quanto riguarda i crediti tributari) della collocazione sussidiaria sugli immobili
soltanto i crediti dello Stato per IVA, ora il privilegio sussidiario si estende anche ai crediti per
imposte dirette, che vanno collocate pariteticamente con quelli per IVA.
Rilevante è anche la parte finale della norma per la quale La disposizione si osserva anche per i
crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in
data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per
effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del
privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512
del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.
Questa è la norma più dirompente ed oscura posta a tutela dei creditori privilegiati già ammessi al
passivo anteriormente al 6.7.2011 in quanto si consente a costoro di impugnare (nel senso della
impugnazione di cui al vecchio art. 100, oggi comma terzo dell’art. 98) i crediti che prima erano in
posizione paritetica o inferiore alla loro ed ora, per effetto delle nuove norme, sono stati loro
anteposti; il fatto è che tale impugnazione può proporsi in sede di riparto nel termine di cui all’art.
99, che non si capisce da quando decorra.
Questo significa anche che i nuovi privilegi si applicano immediatamente anche ai crediti già
ammessi senza quel privilegio, per cui gli altri creditori possono impugnare tale passaggio. Oppure
tale impugnazione riguarda soltanto le nuove ammissioni?.
Ad esempio, Equitalia è stata ammessa al passivo in chirografo per le sanzione attinenti le imposte
del primo comma dell’art. 2752 c.c; ora, poichè il nuovo art. 2752 primo comma c.c. attribuisce il
privilegio anche alle sanzioni, sembra di capire che il curatore al momento del riparto debba già
trattare il credito per sanzioni come privilegiato di 18 grado, come il credito per imposte, per cui i
creditori di grado 19 e 20 possono impugnare tale trattamento, entro trenta giorni decorrenti non
certo dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che potrebbe essere risalente nel tempo,
ma probabilmente dal riparto.
Questa parte della norma abbisogna sicuramente di una maggiore riflessione, che ci riserviamo di
fare. Quella offerta è una prima lettura a caldo.
Altra novità di non poco conto è contenuta nel comma 43 sempre dell’art. 23 secondo il quale:
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del
coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza
possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ossia l’imprenditore agricolo, che non è fallibile e, di conseguenza non può accedere neanche al
concordato, può utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti e servirsi della transazione
fiscale.