Note di commento al DL 98/2011

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Note di commento al DL 98/2011
NOTE DI COMMENTO
al
D.L. n. 98 del 6 luglio 2011
Documento del 31 agosto 2011
Vicenza, 31 agosto 2011
DOMANDA:
… norme relative ai nuovi privilegi per imposte e tasse.
Devono essere automaticamente modificati tutti gli stati passivi e i riparti ?
RISPOSTA:
Non riteniamo che la modifica avvenga automaticamente, ma che sia necessaria una apposita
domanda tardiva di Equitalia, per cui il curatore deve poi procedere alle variazioni come in ogni caso
di ammissione tardiva.
A questa conclusione siamo giunti attraverso il seguente ragionamento:
Mentre i commi 37-38 e 39 dell’art. 23 sono di abbastanza agevole lettura, nel senso che si possono o
meno condividere le nuove disposizioni, ma è chiaro l’intento di ampliare la portata del privilegio ai
crediti per imposte dirette, è al limite della comprensibilità il comma 40, per il quale:
“I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per
effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del
privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512
del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.”
Intanto la norma accomuna l’esecuzione individuale e quella collettiva, che hanno diversi
meccanismi processuali di contestazione, che sono peraltro evidenziati dal richiamo all’art. 512 cpc e
al terzo comma dell’art. 98 l.f.
Restando nell’ambito fallimentare, la prima domanda da porsi è:
I nuovi privilegi operano anche nei fallimenti in cui è stato chiuso lo stato passivo, dichiarato
esecutivo da oltre 30 giorni? Per semplificare, Equitalia che è stata ammessa al passivo in
chirografo per le sanzioni alla luce del vecchio primo comma dell’art. 2752 c.c., ora può presentare
una tardiva per chiedere che sia riconosciuto il privilegio di 18° grado anche alle sanzioni, come
dispone il nuovo primo comma dell’art. 2752 c.c.?
La risposta dovrebbe essere affermativa, perché nel comma citato si parla di creditori già ammessi al
passivo alla data dell’entrata in vigore del D.L. e sarebbe di ben poca portata la stessa norma se
operasse soltanto nei casi in cui lo stato passivo sia ancora in corso. In tal caso del resto non vi
sarebbe stato bisogno di prevedere espressamente l’impugnazione dei crediti perché questo sarebbe
disceso dalla normativa generale. Bisogna, quindi partire dal concetto che il comma in questione
abbia attribuito una particolare retroattività ai nuovi privilegi, tale da farli riconoscere anche nei
fallimenti in cui lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e siano decorsi i termini per
l’opposizione e l’impugnazione.
Se così è, la successiva domanda è:
Equitalia deve presentare domanda tardiva per il riconoscimento del privilegio o il curatore deve
automaticamente, al momento del riparto passare al rango privilegiato il credito per le sanzioni in
precedenza ammesso in chirografo?
Il comma riportato farebbe optare per questa seconda soluzione perché parla sicuramente del
momento della distribuzione, riferita all’esecuzione individuale ma anche al fallimento, ove sarebbe
stato più corretto far riferimento al riparto, e parla anche di anteposizioni di crediti ad altri, e la
graduazione avviene appunto nella fase del riparto.
La ovvia obiezione è che, seppur la norma tratta della distribuzione, non esclude che la domanda sia
regolarmente presentata e vagliata, come le altre tardive, per cui il comma in questione avrebbe
introdotto una eccezione - possibile in via legislativa - alla immodificabilità endoconcorsuale dello
stato passivo dichiarato esecutivo.
Questa interpretazione, sebbene non trovi un testuale riscontro nella nuova normativa, è l’unica che
risponde a criteri di logica e buon senso, per cui è da preferire.
E’ vero, infatti che, se si richiede l’ammissione, non si spiegherebbe perché il legislatore abbia
sentito il bisogno di dire che i creditori di 19 e 20 grado già ammessi, che prima erano anteposti al
credito per sanzioni di Equitalia, ora, a seguito della tardiva, si trovano questo credito al 18° grado,
possono impugnare questo credito o questo privilegio, posto che, anche in mancanza di una espressa
disposizione in tal senso, i creditori interessati avrebbero potuto impugnare i crediti ammessi in via
tardiva entro il termine di cui all’art. 99, decorrente dalla data della immissione dei nuovi crediti o
privilegi allo stato passivo.
Tuttavia, se fosse fondata questa conclusione si dovrebbe dire che il legislatore abbia voluto attribuire
ai creditori di 19 e 20 grado la facoltà, che non avevano in precedenza, di reagire al momento della
riparto alla passaggio delle sanzioni al 18 grado.
Ma se è così, il termine di trenta giorni per l’impugnazione da quando decorre? Non può essere dal
deposito del riparto, visto che il comma 40 richiama i termini di cui all’art. 99 che decorrono dalla
dichiarazione di esecutività dello stato passivo. In ogni caso non avrebbe senso aprire nella fase di
riparto una contestazione dei crediti se si pensa che il sistema fallimentare è basato su sub
procedimenti cronologicamente regolati e tesi a far prima definire il passivo e poi passare alla
distribuzione del ricavato dell’attivo liquidato. Diversamente si introduce nel fallimento il
meccanismo di cui all’art. 512 cpc, che proprio la predisposizione di un procedimento di stato
passivo all’interno alla procedura fallimentare, ha inteso evitare.
Bisogna allora ripartire dall’inizio e, facendosi guidare da un po’ di logica, dare una lettura del
comma in questione che possa essere sintonica al sistema e che potrebbe essere la seguente:
I titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono proporre l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, l.f.
dei crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, si troverebbero anteposti ai
loro crediti nel grado del privilegio, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto decorrente
dalla data del riconoscimento della nuova posizione chiesta dall’interessato in via tardiva.
In tal modo lo scopo della norma in esame potrebbe essere quello di consentire implicitamente la
modifica dello stato passivo definitivo attraverso domande tardive per far valere un novum
sopravvenuto e ribadire, quindi, che, anche in tal caso, i creditori privilegiati interessati (la norma
parla dei creditori privilegiati e non dei chirografari) possono, almeno per quanto riguarda i privilegi
ordinari ora attribuiti, impugnare i crediti ammessi che, alla luce della nuova normativa, si trovano
anteposti ai loro, per cui legittimati a tale impugnazione sono soltanto i creditori di 18 e 19 grado.
Per quanto riguarda la collocazione sussidiaria, non è necessaria l’impugnazione, e i creditori
interessati potrebbero, come negli altri casi di cui all’art. 2776 c.c., reagire con il reclamo di cui
all’art. 110.
Zucchetti SG Srl
NOTE DI COMMENTO
al
D.L. n. 98 del 6 luglio 2011
Vicenza, 8 luglio ’11
Con il D.L. del 6.7.2011 n. 98 sono stati introdotte anche alcune disposizioni che interessano la
materia fallimentare e, a parte le indicazioni date per accelerare le procedure di
amministrazione straordinaria, sono state introdotte modifiche ai privilegi fiscali.
Si riportano qui di seguito i commi 37 e segg. dell’art. 23
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per
l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati
nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario
del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul
reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi".
La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto.
Il nuovo testo del primo comma dell’art. 2752 c.c. è, quindi, il seguente:
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni
dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito
delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi.
Come si vede immediatamente le modifiche sono di tre tipi:
a-mutano le imposte che gofono dell’indicato privilegio;
b-sono assistiti dal privilegio anche le sanzioni, come in passato previsto per l’IVA da secondo
comma dell’art. 2752 c.c (già terzo comma);
c- non è più richiesta la condizione che i tributi in questione siano iscritti nei ruoli resi esecutivi
nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e
nell'anno precedente.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
Si ricorda che l’art. 2771 c.c. così disponeva:
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota
proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel
territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi
immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
[II]. Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi
nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e
nell'anno precedente.
[III]. Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal
primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui
redditi.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato
indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e".
La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
A seguito di questa modifica il terzo comma dell’art. 2776 va così letto:
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
Come si vede è stato esteso il privilegio sussidiario sugli immobili anche ai crediti per imposte di
cui al primo comma dell’art. 2752 c.c., di cui si è detto trattando del comma 37, sicchè mentre finora
godevano (per quanto riguarda i crediti tributari) della collocazione sussidiaria sugli immobili
soltanto i crediti dello Stato per IVA, ora il privilegio sussidiario si estende anche ai crediti per
imposte dirette, che vanno collocate pariteticamente con quelli per IVA.
Rilevante è anche la parte finale della norma per la quale La disposizione si osserva anche per i
crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in
data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per
effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del
privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512
del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.
Questa è la norma più dirompente ed oscura posta a tutela dei creditori privilegiati già ammessi al
passivo anteriormente al 6.7.2011 in quanto si consente a costoro di impugnare (nel senso della
impugnazione di cui al vecchio art. 100, oggi comma terzo dell’art. 98) i crediti che prima erano in
posizione paritetica o inferiore alla loro ed ora, per effetto delle nuove norme, sono stati loro
anteposti; il fatto è che tale impugnazione può proporsi in sede di riparto nel termine di cui all’art.
99, che non si capisce da quando decorra.
Questo significa anche che i nuovi privilegi si applicano immediatamente anche ai crediti già
ammessi senza quel privilegio, per cui gli altri creditori possono impugnare tale passaggio. Oppure
tale impugnazione riguarda soltanto le nuove ammissioni?.
Ad esempio, Equitalia è stata ammessa al passivo in chirografo per le sanzione attinenti le imposte
del primo comma dell’art. 2752 c.c; ora, poichè il nuovo art. 2752 primo comma c.c. attribuisce il
privilegio anche alle sanzioni, sembra di capire che il curatore al momento del riparto debba già
trattare il credito per sanzioni come privilegiato di 18 grado, come il credito per imposte, per cui i
creditori di grado 19 e 20 possono impugnare tale trattamento, entro trenta giorni decorrenti non
certo dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che potrebbe essere risalente nel tempo,
ma probabilmente dal riparto.
Questa parte della norma abbisogna sicuramente di una maggiore riflessione, che ci riserviamo di
fare. Quella offerta è una prima lettura a caldo.
Altra novità di non poco conto è contenuta nel comma 43 sempre dell’art. 23 secondo il quale:
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del
coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza
possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ossia l’imprenditore agricolo, che non è fallibile e, di conseguenza non può accedere neanche al
concordato, può utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti e servirsi della transazione
fiscale.