Dossier n. 2 Pagamenti internazionali e recupero crediti all`estero
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Dossier n. 2 Pagamenti internazionali e recupero crediti all`estero
Dossier n. 2 Pagamenti all’estero internazionali e recupero crediti Sommario 1. LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI: MODIFICHE AL DL 9 OTTOBRE 2002, N. 231 ............................................................................................................................................................... 3 A) CAMPO DI APPLICAZIONE................................................................................................................................................... 3 B) TERMINI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA LEGGE ..................................................................................................................... 3 C) SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA STABILITI DALLA LEGGE ........................................................................................................ 4 D) RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO E DEI MAGGIORI DANNI ........................................................................... 5 E) GRAVE INIQUITÀ E NULLITÀ DELLE DEROGHE CONTRATTUALI ..................................................................................................... 5 CONCLUSIONI...................................................................................................................................................................... 5 2. PRIMO INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUL PROCEDIMENTO EUROPEO D’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO .............................................................................................................................................................. 6 PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ......................................................................................................... 6 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (CAUSA C-215/11) ........................................................................................................... 6 CONCLUSIONI...................................................................................................................................................................... 7 3. REGOLAMENTO (UE) 1215/2012: COMPETENZA GIURISDIZIONALE, RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ......................................................................................................... 8 COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VENDITA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ..................................................... 8 ESECUZIONE DELLE DECISIONI RESE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.................................................................................................. 8 CONCLUSIONI...................................................................................................................................................................... 9 4. BANK PAYMENT OBLIGATION ............................................................................................................................10 CARATTERISTICHE DELLA BPO .............................................................................................................................................. 10 POSSIBILI LIMITI OPERATIVI DELLA BPO .................................................................................................................................. 12 5. EXPORT CREDIT RISK MANAGEMENT .................................................................................................................13 SOLUZIONI........................................................................................................................................................................ 13 BREVETERMINE (TRADE FINANCE) ........................................................................................................................................ 13 MEDIO/LUNGO TERMINE (EXPORT FINANCE).......................................................................................................................... 13 STRUMENTI FINANZIARI ....................................................................................................................................................... 13 STRUMENTI ASSICURATIVI .................................................................................................................................................... 14 CONCLUSIONI.................................................................................................................................................................... 14 6. RECUPERO DEI CREDITI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA .....................................................................................15 QUALE GIURISDIZIONE?....................................................................................................................................................... 15 L’AZIONE DI RECUPERO ....................................................................................................................................................... 16 CONCLUSIONI.................................................................................................................................................................... 17 7. RECUPERO CREDITI IN BRASILE ..........................................................................................................................18 GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE ED INTERNA .......................................................................................................................... 18 PROVE, UDIENZA E SENTENZA ............................................................................................................................................... 19 SPESE PROCESSUALI ............................................................................................................................................................ 19 IMPUGNAZIONI.................................................................................................................................................................. 19 RISCOSSIONE GIUDIZIARIA DEL CREDITO .................................................................................................................................. 19 LE DIFESE DEL DEBITORE ...................................................................................................................................................... 21 2 1. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: modifiche al DL 9 ottobre 2002, n. 231 Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il legislatore comunitario ha emanato la Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 che è un aggiornamento (tecnicamente una “rifusione”) della prima direttiva in materia (Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000) - attuata in Italia con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - e ritenuta evidentemente non del tutto efficace per contrastare il fenomeno in esame. Le nuove disposizioni si applicano alle transazioni commerciali concluse dopo il 1° gennaio 2013. Capita sovente che, sebbene le merci siano state consegnate e i servizi prestati, le relative fatture vengano pagate ben oltre il termine concordato fra le parti. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla gestione finanziaria delle imprese e sulla loro liquidità, compromettendo altresì la loro redditività e competitività allorquando il creditore è costretto a ricorrere a forme di finanziamento esterno per far fronte ai suoi debiti verso i fornitori. In periodi di recessione economica, come quello attuale, questi effetti negativi rischiano di aumentare considerevolmente. Riteniamo pertanto opportuno riportare qui di seguito una breve sintesi delle principali novità, delineando soprattutto i profili applicativi per gli operatori del mercato. La Direttiva 2011/7/UE è stata recepita recentemente dal legislatore italiano con il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha apportato sostanziali modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Sul tema, ulteriori novità sono state introdotte anche dall’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, al quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato attuazione mediante il D.M. 19 ottobre 2012 n. 199, che concerne le transazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli ed alimentari. A) Campo di applicazione Le disposizioni in esame si applicano alle transazioni commerciali concluse dopo il 1° gennaio 2013. Per “transazioni commerciali” si intendono i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo che intercorrono: • tra imprese • ovvero tra professionisti • ovvero tra professionisti e imprese • ovvero tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni. Sono invece esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni in esame: • i contratti stipulati con i “consumatori” • i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito • i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. B) Termini di pagamento previsti dalla legge Di regola, gli interessi moratori legali (cioè quelli previsti dalla legge) decorrono automaticamente (vale a dire senza una specifica previsione e senza necessità di mettere in mora il debitore) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento: 3 • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente); oppure • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura; oppure • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; oppure • 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (ad es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o contestualmente a tale data. Si tenga tuttavia presente che, quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo diverso accordo fra le parti, da provare per iscritto, purché ciò sia previsto nell’eventuale documentazione di gara e sempre che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore nei limiti descritti nel successivo punto E. Qualora il debitore sia un’impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al Decreto Legislativo 11 novembre 2003, n. 333, o un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria, i termini sopraindicati raddoppiano diventando quindi di 60 giorni. Pertanto, nelle transazioni commerciali come sopra definite, per stabilire la scadenza del termine di pagamento si deve di regola fare riferimento ai suddetti termini previsti dalla legge, salvo diversi accordi stabiliti fra le parti che sono ammessi con i limiti esposti qui di seguito. B1) Deroghe ai termini di pagamento • Nei rapporti tra imprese e/o professionisti, le parti possono stabilire contrattualmente un termine di pagamento diverso da quello sopra indicato (30 giorni), purché, se superiore a 60 giorni, questo non sia gravemente iniquo per il creditore e sia pattuito espressamente. La prova dell’accordo fra le parti su tale termine contrattuale di pagamento (se superiore a 60 giorni) potrà essere data solo per iscritto. • Nei rapporti in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine di pagamento diverso da quello previsto dalla legge, ma in misura non superiore a 60 giorni, solo se la deroga viene pattuita in modo espresso, dandone prova per iscritto, e solo se è giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. C) Saggio degli interessi di mora stabiliti dalla legge La legge prevede che il saggio degli interessi di mora sia pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti percentuali (in luogo dei precedenti 7 punti). Si segnala che tale tasso per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 è pari allo 0,75% e dunque gli interessi moratori in esame, per il primo semestre 2013, sono pari all’8,75% (0,75% + 8%). I suddetti interessi di mora sono calcolati: • su base giornaliera • in modo semplice (cioè gli interessi non producono a loro volta interessi). Quindi nelle transazioni commerciali, come sopra definite, per calcolare l’importo degli interessi moratori dovuti in caso di ritardo di pagamento, il creditore deve di regola fare riferimento al saggio previsto dalla legge sopra indicato (cioè il predetto tasso di interesse della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali), salvo diversi accordi fra le parti, che sono ammessi con i limiti esposti qui di seguito. C1) Deroghe al saggio degli interessi di mora • Nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono stabilire contrattualmente un saggio di interesse diverso da quello legale sopra indicato, purché non risulti gravemente iniquo per il creditore. Si segnala 4 che la pattuizione di un diverso tasso di interesse non sembra necessitare di una prova per iscritto, a differenza di quanto previsto al precedente punto B1 per la clausola che deroga i termini di pagamento. • Nei rapporti in cui il debitore è una pubblica amministrazione non sono ammesse deroghe e pertanto si applicherà, inderogabilmente, il tasso di interesse previsto dalla legge. D) Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto (anche in assenza di formale costituzione in mora) al risarcimento del danno nella misura forfetaria di Euro 40,00, per il solo fatto del ritardato pagamento. Inoltre, è fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno patito che potrà includere, per esempio, le spese legali sostenute per il recupero del credito. Al riguardo sono ammesse deroghe contrattuali purché non siano gravemente inique per il creditore. E) Grave iniquità e nullità delle deroghe contrattuali Come visto, le parti sono libere di derogare ai termini di pagamento previsti dalla legge, al saggio degli interessi legali di mora e anche all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero, purché dette deroghe non risultino gravemente inique per il creditore. La valutazione sull’eventuale grave iniquità per il creditore spetta al Giudice, il quale anche d'ufficio (cioè anche in assenza di richiesta delle parti) può dichiarare la nullità della clausola. Nel compiere detta valutazione, che rimane pur sempre discrezionale, il Giudice deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, tra cui: • il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza • la natura della merce o del servizio oggetto del contratto • nonché l'esistenza di motivi oggettivi per operare delle deroghe. La legge fissa delle presunzioni di nullità: si presumono, in ogni caso, gravemente inique le clausole che escludono l’applicabilità di interessi di mora o il risarcimento dei costi di recupero del credito (in quest’ultimo caso sembra però ammessa la prova contraria). Inoltre, nei contratti con una pubblica amministrazione quale parte debitrice, sarà dichiarata nulla ogni clausola volta a predeterminare o modificare la data di effettivo ricevimento della fattura, dalla quale potranno decorrere gli interessi. Invero vi sono forti dubbi che tale clausola possa essere validamente inserita anche nei contratti che non vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni. Conclusioni L’intento del legislatore di cercare di fronteggiare il circuito vizioso che si instaura a causa dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali non può che essere apprezzato e condiviso. Forti dubbi però permangono sulla concreta applicazione da parte degli operatori economici delle disposizioni in esame, considerata, in primo luogo, l’assenza di sanzioni in caso di inosservanza, che sono invece previste nel settore delle transazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli ed alimentari. Inoltre, l’attuale periodo di recessione economica rischia di non consentire di fatto ai creditori di essere cosi intransigenti nei confronti dei loro debitori e di rendere così utopistica la previsione di termini di pagamento ridotti rispetto a quelli attualmente adottati nella prassi. D’altra parte, un’applicazione “rigida” delle nuove disposizioni potrebbe essere controproducente per le realtà medio-piccole a vantaggio delle grandi realtà che, potendo concedere al debitore delle condizioni più favorevoli (ad esempio: termini di pagamento superiori o tassi di interesse inferiori), sarebbero preferite rispetto alle prime. Va da sé che, senza il diffondersi di una cultura dei pagamenti rapidi da parte di tutti gli operatori economici, qualunque disposizione di legge potrebbe essere inutile. Infine, per quanto attiene alla pattuizione delle deroghe contrattuali rispetto alle previsioni legali, appare consigliabile che le parti pattuiscano per iscritto tali deroghe specificando, se possibile, i motivi oggettivi che ne stanno alla base. Avv. Paolo Lombardi e Avv. Nicolò Maggiora 5 2. Primo intervento della Corte di Giustizia sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento - introdotto con il Regolamento (CE) n. 1896/2006 - di recente è stato oggetto della prima sentenza della Corte di Giustizia che precisa alcuni aspetti poco chiari del procedimento. Cogliamo l’occasione per offrire alcuni suggerimenti agli operatori che si trovino a dover recuperare un credito sorto nell’ambito di transazioni commerciali intracomunitarie. Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento Con il Regolamento (CE) n. 1896/2006, applicabile dal 2008, è stato istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, che avrebbe quale obiettivo quello di semplificare e sveltire le controversie transfrontaliere intracomunitarie in materia civile e commerciale per crediti pecuniari di specifico importo ed esigibili. Per “controversie transfrontaliere” si intendono le controversie nelle quali almeno una delle parti abbia il domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro, ad eccezione della Danimarca, diverso da quello ove si trova il giudice a cui si propone la domanda determinato sulla base delle norme comunitarie, con particolare riferimento a quelle stabilite nel Regolamento (CE) n. 44/2001. Il creditore presenta tale domanda di ingiunzione di pagamento europea completando semplicemente i campi di un modulo prestampato allegato al Regolamento. La domanda può essere presentata anche senza l’ausilio di un avvocato (il medesimo Regolamento contiene una guida alla compilazione del modulo). In caso di accoglimento della domanda, il giudice emette senza ritardo un’ingiunzione di pagamento europea, di norma entro trenta giorni, unicamente sulla base delle informazioni fornite dal creditore. L’ingiunzione così pronunciata deve essere successivamente notificata al debitore che può presentare, anche senza l’ausilio di un avvocato, un’opposizione al giudice che l’ha emessa, mediante l’invio di un modulo prestampato allegato al Regolamento, senza peraltro essere tenuto a precisare le ragioni della contestazione. Va da sé che la facilità con cui il debitore può effettuare l’opposizione (almeno in prima battuta) rappresenta uno degli aspetti più problematici dell’utilizzo dello strumento di cui si discute. • Se il debitore si oppone all’ingiunzione di pagamento europea, su richiesta del creditore il procedimento prosegue con un processo ordinario innanzi al giudice che ha emesso l’ingiunzione. • Se invece il debitore non presenta alcuna opposizione, l’ingiunzione acquista definitivamente efficacia esecutiva, poiché il Regolamento (CE) n. 1896/2006 ha soppresso il cosiddetto exequatur (l’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento). La procedura di esecuzione è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale si deve procedere all’esecuzione forzata. Sentenza della Corte di Giustizia (causa C-215/11) Considerata la novità che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ha rappresentato per gli operatori economici e giuridici in ambito comunitario, il 13 dicembre 2012 è intervenuta la prima sentenza della Corte di Giustizia su questo tema nella causa C-215/11 (Iwona Szyrocka vs. SiGer Tecnologie GmbH), che precisa alcuni aspetti poco chiari di tale procedimento. 6 Il caso che ha originato detta sentenza riguardava una cittadina polacca che, nel 2011, aveva presentato innanzi ad un Tribunale del suo Stato una domanda d’ingiunzione di pagamento europea nei confronti di una società avente sede in Germania. Nella richiesta, tuttavia, l’importo preteso non era stato indicato nella valuta nazionale, ma in Euro. Inoltre era stata domandata la corresponsione degli interessi sino al saldo effettivo della somma capitale ed erano insorte questioni sulla determinazione delle spese legali. Il Tribunale polacco adito chiedeva dunque un’interpretazione del Regolamento (CE) n. 1896/2006 alla Corte di Giustizia, che ha affermato in proposito i seguenti principi: 1) Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda di ingiunzione di pagamento deve rispettare. Il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell’Unione europea. 2) Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 non osta a che il creditore richieda, nell’ambito della domanda di ingiunzione europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data di pagamento del capitale. 3) Qualora sia ingiunto al debitore il pagamento degli interessi maturati sino al saldo effettivo della somma capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per compilare il modulo d’ingiunzione di pagamento europea allegato al Regolamento (CE) n. 1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al debitore: • di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale • d’identificare chiaramente il tasso d’interesse, nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti. Conclusioni I principi enunciati dalla Corte di Giustizia (relativi, come si è visto, ai requisiti che deve rispettare la domanda di ingiunzione di pagamento europea, alla determinazione dell’importo delle spese di giudizio ed alla possibilità per il creditore di richiedere gli interessi sino alla data di pagamento del capitale) hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti dell’importante strumento che il legislatore europeo ha messo a disposizione degli operatori economici, per agevolarli nel tentativo di recuperare i crediti pecuniari di specifico importo ed esigibili relativi ad operazioni transfrontaliere di carattere intracomunitario in materia civile e commerciale. Avv. Paolo Lombardi, Avv. Nicolò Maggiora, Dott. Pietro Boccaccini 7 3. Regolamento (UE) 1215/2012: competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno recentemente approvato il Regolamento (UE) 1215/2012 che, a partire dal 10 gennaio 2015, sostituirà il Regolamento (CE) 44/2001, attualmente in vigore, e costituirà lo strumento normativo dell’Unione Europea volto a disciplinare la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sebbene il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 non presenti degli evidenti stravolgimenti dell’attuale disciplina dettata dal Regolamento (CE) 44/2001 - trattandosi di una revisione e non di un testo normativo integralmente nuovo - pare opportuno mettere in rilievo alcune, significative, modifiche introdotte dalle nuove disposizioni, particolarmente in materia esecuzione delle sentenze rese dall’autorità giudiziaria Competenza giurisdizionale in materia di contratti di vendita e di prestazione di servizi Per quanto concerne la competenza giurisdizionale in materia di contratti di vendita e prestazione di servizi il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 non presenta sostanziali modifiche rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 44/2001. In caso di contratti di vendita, per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio continua a doversi intendere “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), primo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012). Proprio a tale proposito, la Corte di Giustizia CE, nella sentenza del 25 febbraio 2010 (Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl, causa C-381/08), ha ritenuto poi che, ogniqualvolta non sia possibile determinare il luogo di consegna in base alle pattuizioni contrattuali (e quindi nel contratto non sia indicato in maniera sufficientemente chiara il luogo di consegna dei beni venduti), tale luogo dovrà intendersi essere quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, ossia il momento in cui l’acquirente acquisisce la disponibilità materiale di detti beni. Ugualmente, per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, tanto il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 quanto il Regolamento (CE) n. 44/2001 stabiliscono che, per “luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” deve intendersi “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), secondo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012). Esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro La principale innovazione introdotta dal Regolamento (UE) 1215/2012 consiste, in estrema sintesi, nella abolizione delle procedure necessarie affinché la decisione giudiziale, resa dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro, diventi esecutiva in un altro Stato membro. La disciplina attualmente vigente (Regolamento (CE) n. 44/2001) prevede infatti che le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato membro dopo essere state dichiarate, dalle rispettive autorità competenti, esecutive su istanza della parte interessata. La nuova disciplina prevede, invece, che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”. Chiara è quindi la semplificazione, essendo soppressa l’attuale procedura mediante la quale l’autorità giudiziaria dello Stato membro di destinazione può concedere la dichiarazione di esecutorietà nel territorio di tale Stato. 8 Proprio sotto il profilo dell’esecuzione delle sentenze, il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 risulta quindi particolarmente innovativo, segnando, attraverso una più piena ed effettiva equiparazione delle decisioni giudiziali rese dalle autorità giudiziarie degli Stati membri dell’UE alle decisioni rese da organi giurisdizionali interni, un importante e deciso passo in avanti rispetto alla disciplina attualmente vigente. Con la nuova normativa: • diminuiscono le formalità e i requisiti necessari affinché tali decisioni possano essere eseguite al di fuori dei confini dello Stato membro in cui sono state pronunciate e rese esecutive • gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie, aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine, possano essere eseguiti in un altro Stato membro senza necessità di ottenere previamente una dichiarazione di esecutività. Da una lettura sistematica, le predette modifiche e semplificazioni risultano in tutto coerenti con le disposizioni introdotte nel 2004 dal Regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. L’art. 3, comma 1, lettere (a) e (d) di tale Regolamento prevedeva già, infatti, che fra crediti non contestati rientrassero le transazioni giudiziali o i riconoscimenti di debito fatti mediante atto pubblico e che tali crediti non contestati fossero passibili di immediata esecuzione in tutti gli Stati membri dell’UE purché accompagnati dalla sola certificazione di cui all’art. 6 dello stesso Regolamento. Conclusioni La nuova disciplina dettata dal Regolamento (UE) 1215/2012, pienamente applicabile soltanto dal gennaio 2015, si inserisce nell’alveo di quei numerosi altri interventi normativi adottati dal legislatore europeo nell’ultimo decennio e volti a dare piena attuazione alle politiche dell’Unione in materia di libera circolazione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giudiziali tra gli Stati membri. Tale nuova disciplina, attraverso una profonda rivalutazione della tradizionale dicotomia fra decisioni giudiziali nazionali ed estere, tende ad eliminare definitivamente i - seppur fragili - ostacoli ancora esistenti al riconoscimento ed esecuzione nel territorio italiano delle sentenze provenienti da altri Stati membri dell’Unione. Avv. Paolo Lombardi e Dott. Emilio Paolo Villano 9 4. Bank Payment Obligation La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (più nota come "SWIFT"), principale fornitore mondiale di servizi di comunicazione e networking interbancari, in collaborazione con la Banking Commission of the International Chamber of Commerce (ICC) ha recentemente sviluppato e messo a disposizione degli operatori economici e bancari un nuovo strumento di pagamento che dovrebbe affiancare, nelle prassi del commercio internazionale, le lettere di credito e le transazioni in open account: la Bank Payment Obligation (“BPO”). Le principali modalità di regolazione dei rapporti di debito-credito utilizzate sino ad oggi dagli operatori del commercio internazionale possono, in sintesi, essere ricondotte a due: 1. transazioni in open account 2. transazioni basate su lettera di credito. Nella prima ipotesi, tipicamente, il venditore procede alla consegna delle merci oggetto del contratto (e degli eventuali documenti rappresentativi di tali merci) mentre l’acquirente, per il tramite della propria banca, effettua il pagamento del prezzo mediante accredito sul conto bancario del venditore. Tale soluzione, che presenta innegabili vantaggi sotto il profilo dei costi di transazione e della snellezza delle procedure, espone però le parti contrattuali ad un sensibile rischio, da un lato, di mancato pagamento del prezzo di vendita ovvero, dall’altro lato, di mancata consegna delle merci o di consegna non conforme alle previsioni contrattuali. La ripartizione di tale rischio fra il venditore e l’acquirente dipende, in estrema sintesi, dalla combinazione dei termini di consegna e di pagamento contrattualmente pattuiti: • ove infatti dovesse essere convenuto un pagamento in tutto o in parte anticipato, il rischio dell’inadempimento (mancata consegna delle merci da parte del venditore) graverebbe in massima parte sull’acquirente • nell’ipotesi contraria, cioè di pagamento del prezzo a seguito della consegna, il rischio di inadempimento (mancato pagamento delle merci ricevute) grava prevalentemente sul venditore. Nella seconda ipotesi, grazie al pagamento del prezzo di vendita mediante lettera di credito, i rischi sopra evidenziati risultano notevolmente ridotti. Proprio la riduzione del rischio connaturata all’impiego della letter of credit quale strumento di pagamento consente agli istituti di credito coinvolti (normalmente la banca emittente e la trattaria e, eventualmente, la banca confermante) di erogare finanziamenti a favore del venditore e dell’acquirente, anche nelle forme dei c.d. pre shipping financing o post shipping financing. D’altro canto l’impiego della letter of credit grava il venditore e il compratore dei costi legati alle procedure di emissione ed incasso della lettera di credito. Caratteristiche della BPO Il BPO è stato presentato agli operatori, non senza critiche, come uno strumento che dovrebbe consentire di coniugare i benefici tipici della lettera di credito (riducendo il rischio di mancato pagamento e mancata consegna delle merci) con la snellezza e velocità delle operazioni in open account. Si anticipa che le critiche mosse dai primi commentatori attengono, in particolare, al fatto che il BPO, non avendo le caratteristiche proprie di un credito documentario, non garantirebbe la stessa sicurezza della lettera di credito e dunque non potrebbe costituire una valida alternativa a quest’ultimo, come invece affermato, quantomeno inizialmente. Per quanto attiene alle norme che regolano il BPO, si segnala che, seguendo la consolidata prassi, la ICC ha elaborato e di recente approvato le “ICC Uniforms Rules for Bank Payment Obligations” (URBPO), che dunque dovrebbero essere pubblicate a stretto giro. 10 Il BPO si configura come un impegno irrevocabile di pagamento assunto da una banca nei confronti di un’altra banca: tale impegno viene assunto dalla banca che emette il BPO (banca obbligata) su richiesta dell’acquirente e comunicato, tramite una piattaforma digitale, denominata T.S.U. (Trade Services Utility), alla banca del venditore (banca beneficiaria). Sul punto, è bene subito evidenziare che una delle novità introdotte da questo nuovo strumento, è rappresentata dal fatto che il BPO si presenta come un regolamento interbancario, caratterizzato quindi dalla nascita di un rapporto contrattuale diretto fra banca obbligata e banca beneficiaria, rapporto distinto e autonomo dal rapporto contrattuale che nasce fra la banca e il proprio cliente, che al momento non sembra essere stato preso in considerazione all’interno delle regole sul BPO. Sulla piattaforma T.S.U., nucleo tecnico del mezzo di regolamento, vengono specificate le condizioni (sotto forma di dati trasmissibili mediante il sistema di messaggistica interbancaria di Swift) soddisfatte le quali, la banca obbligata procederà al pagamento del BPO alla banca beneficiaria. Il venditore fornirà i dati richiesti per il pagamento del BPO alla propria banca la quale provvederà a inserirli nel circuito elettronico per il controllo, sempre tramite la T.S.U., che eseguirà un matching fra i dati richiesti e quelli forniti. In caso di coincidenza fra dati richiesti e dati forniti, la banca beneficiaria potrà procedere all’incasso del BPO. Il Bank Payment Obligation parrebbe consentire quindi una pressoché completa dematerializzazione dei flussi di informazione interbancari necessari per l’emissione, il matching e il pagamento dell’importo della transazione, con un notevole risparmio in termini di costi e di tempo. A differenza della lettera di credito, però, il BPO dovrebbe operare esclusivamente mediante lo scambio, tramite la piattaforma T.S.U, di dati elettronici che la banca immetterà, si presume, basandosi sulle sole dichiarazioni dei propri clienti e non mediante lo scambio e il controllo di documenti cartacei, come previsto invece nel credito documentario. Dalle prime informazioni, dunque, sembra di capire che tramite il TSU la banca si limiterà a verificare la corrispondenza dei dati richiesti dal compratore al venditore, facendo affidamento sulle dichiarazioni ricevute dal proprio cliente. Sul punto, pertanto, sono evidenti i profili di responsabilità che potrebbero sorgere in capo alla banca (che ricordiamo è legata da un rapporto diretto con l’altra banca) per l’inserimento errato, indebito e/o fraudolento di dati elettronici, comunicati dal proprio cliente: per tale motivo, la banca presumibilmente si cautelerà chiedendo al proprio cliente una manleva totale da ogni responsabilità e/o richiesta danni. Inoltre, mentre nelle transazioni concluse mediante lettera di credito i documenti in formato cartaceo rappresentativi delle merci vendute (Bill of lading) vengono inoltrati dal venditore all’acquirente, a seguito del pagamento della lettera di credito stessa, per il tramite delle banche intermediarie (beneficiaria ed emittente), l’utilizzo della BPO dovrebbe prevedere l’invio diretto dei documenti rappresentativi delle merci dal venditore al compratore, senza passaggi intermedi, semplicemente a seguito dell’avviso che la banca beneficiaria invia al venditore per informarlo dell’avvenuto matching e del conseguente incasso del BPO, con un risparmio di tempo, da un lato, ma con un maggior rischio di inadempimento sulla conformità della consegna dall’altro lato. A giudizio degli ideatori del BPO, le banche coinvolte nella transazione possono, inoltre, monitorarne costantemente l’andamento (grazie ai dati scambiati digitalmente fra le banche stesse e le imprese) e valutare, con maggior rapidità ed accuratezza, i profili di rischio legati ad eventuali forme di pre-shipment o post-shipment financing (per esempio lo sconto di fatture). L’obiettivo del nuovo strumento è, dunque, rendere più snelli, veloci ed economici i pagamenti, relativi alle transazioni commerciali (principalmente) transfrontaliere. Ulteriore obiettivo è quello di rendere più agevole e sicura l’erogazione di finanziamenti all’esportazione o all’importazione consentendo agli istituti di credito di erogare flussi di finanziamento alle imprese in maniera più rapida, con modalità semplificate e riducendo in maniera sensibile i rischi connaturati al finanziamento di transazioni in open account. 11 Possibili limiti operativi del BPO Il BPO potrebbe essere una valida alternativa a quelle transazioni eseguite in open account da soggetti che già si conoscono, ma che vogliono avere qualche garanzia maggiore rispetto alle usuali transazioni in open account. Infatti introduce un matching di dati, che, se ben utilizzato dagli operatori commerciali, potrebbe garantire un flusso di pagamenti, a fronte del fatto che siano stati inseriti nel sistema, per esempio, i dati della polizza di carico o di altri documenti importanti nella transazione, a conferma che la merce è partita o è stata consegnata. Allo stato sembra più difficile che invece possa sostituire la lettera di credito, che comporta la presentazione di documenti alla banca per procedere all’incasso e che quindi comporta una verifica dell’istituto di credito, che pare del tutto assente nel BPO. L’utilizzo della BPO pone, tuttavia, qualche dubbio, sotto il profilo giuridico, in merito ai possibili rimedi giudiziali azionabili a tutela della parte acquirente in caso di tentativo di escussione fraudolenta del BPO da parte del venditore. Nel caso di tentativo di escussione fraudolenta della letter of credit, la parte acquirente, che subisce tale tentativo, può agire in via cautelare e d’urgenza (dinanzi al giudice italiano) per tutelare la sua posizione, chiedendo, ad esempio, l’inibitoria del pagamento della letter of credit nei confronti della banca. Invece, per quanto riguarda l’eventuale tentativo di incasso fraudolento della BPO appare, allo stato, difficile valutare se i rimedi sopra delineati possano essere attuati e con quali modalità. Occorre, infatti, ricordare che l’eventuale procedimento inibitorio dovrebbe essere proposto sulla base di evidenze documentali atte a dimostrare il carattere fraudolento del tentativo di escussione del BPO messo in opera dalla controparte (al fine, per esempio, di provare che la documentazione fornita dal venditore alla banca è falsa o non conforme a quanto richiesto dal BPO). Atteso che il BPO prevede la sostituzione dell’elemento documentale dell’operazione (bill of lading, waybills, ecc.) con un flusso di dati digitali scambiati tramite la piattaforma T.S.U., potrebbe risultare estremamente difficile, per la parte che agisca in giudizio in via d’urgenza, reperire gli elementi di prova necessari a supportare la propria domanda. Sotto la spinta di Swift e ICC, alcune delle principali banche europee e mondiali (anche e soprattutto in paesi emergenti) stanno implementando la piattaforma T.S.U. e sono in grado di emettere e incassare BPO. Brochure BPO Avv. Cristina Martinetti, Avv. Nicolò Maggiora, Dott. Emilio P. Villano 12 5. Export Credit Risk Management Nell’ambito delle relazioni commerciali internazionali, concedere dilazioni di pagamento ai clienti sta avendo sempre maggior importanza. Come minimizzare i relativi rischi? Molti esportatori italiani tendono ad analizzare esclusivamente la solvibilità della controparte commerciale, senza considerare anche le dinamiche relative ai settori, al rischio paese e allo scenario finanziario internazionale. Da recenti indagini risulta che, nel nostro Paese, viene assicurata solo una bassa percentuale del PIL (valori attorno al 12/15%), mentre, nei paesi europei più evoluti, tale percentuale si avvicina al 50%. Gli operatori di commercio internazionale hanno oggi a disposizione strumenti finanziari e assicurativi per gestire, in maniera critica ed efficace, il rischio di credito. La scelta del tipo di strumento dipende da molteplici fattori: settore economico di appartenenza, forza contrattuale, propensione al rischio, importo della transazione, paese in cui risiede l'acquirente, esigenze specifiche delle parti, ecc. Nella scheda seguente si riepilogano gli strumenti: Soluzioni BreveTermine (Trade Finance) Finanziarie Lettera di credito Forfaiting Payment Guarantee Credito Acquirente Linee Open Assicurative Medio/Lungo Termine (Export Finance) Polizze assicurative proposte da: Polizza Credito Fornitore di SACE Euler-Hermes, Coface, Atradius e SACE BT* Voltura di Polizza SACE * le 4 compagnie indicate coprono il 90% ca del mercato. In questo segmento operano anche altre compagnie assicurative. Ma quali sono le differenze fra strumenti finanziari e strumenti assicurativi? Strumenti finanziari • Trasferimento del rischio di credito ad una banca • Copertura rischio di credito al 100% (in termini relativi e non assoluti) • Utilizzo su singole operazioni • Strumenti autonomi rispetto al contratto sottostante • Cliente affidato. Nel breve termine: • lettera di credito • Payment guarantee. Con la lettera di credito si copre un adempimento del venditore mentre con le payment guarantee si coprono inadempimenti del compratore. Nel medio-lungo termine: • forfaiting 13 • polizza credito acquirente, anche nella struttura di crediti open. Gli strumenti finanziari nel medio-lungo termine consentono al venditore non solo di annullare - sempre in termini relativi - i rischi di credito, ma anche di smobilizzare il credito relativo consentendo, al contempo, al compratore di regolare la fornitura nel tempo, nel rispetto del cash flow relativo al bene di investimento acquistato. In generale gli strumenti finanziari annullano completamente il rischio di credito del venditore (a patto, ovviamente, che la prestazione sia effettuata nei termini previsti e lo strumento gestito correttamente), ma impongono all'acquirente affidamenti bancari (per questa ragione tali strumenti sono, di solito, poco graditi ai compratori). Potrebbe quindi essere opportuno ricorrere agli strumenti assicurativi che, negli ultimi tempi, offrono varie soluzioni più vicine alle esigenze degli operatori. Strumenti assicurativi • Trasferimento del rischio di credito ad una compagnia assicurativa • Copertura del rischio di credito inferiore al 100% • Globalità di crediti • Strumenti non autonomi rispetto al contratto sottostante • Cliente non affidato. Gli strumenti assicurativi non consentono, tranne nel medio-lungo termine, di lavorare su singolo credito, ma si possono utilizzare su una globalità di crediti. Si tenga conto che è possibile, nel breve termine, con la polizza BT Sviluppo Export (proposta da Sacebt), assicurare il fatturato totale relativo a un numero limitato di clienti esteri (massimo 10). La percentuale di copertura è inferiore al 100% (tranne rare eccezioni nel medio-lungo termine), ma l'acquirente non necessita di affidamenti bancari. Nel breve termine le compagnie assicurative propongono polizze che assicurano una globalità di crediti omogenei. Nel medio-lungo termine SACE Spa offre la Polizza credito fornitore (anche nella versione Plus One) che si rivolge alle aziende italiane che effettuano esportazioni di merci, prestazioni di servizi, studi e progettazioni con l'estero, concedendo dilazioni di pagamento sia di breve che di medio/lungo termine. Questi i rischi assicurabili: mancato pagamento, revoca del contratto, distruzione, requisizione, confisca, indebita escussione delle fideiussioni, generati da eventi di natura politica e commerciale. Il livello di copertura massimo può arrivare al 100%. Un tempo con la polizza credito fornitore si evitava l'affidamento bancario, ma non si riusciva a smobilizzare. SACE ha successivamente introdotto la possibilità di volturare la polizza su base pro soluto. La Voltura di Polizza SACE si colloca a metà tra strumento finanziario e strumento assicurativo: • il compratore evita l'affidamento bancario e ottiene la dilazione • il venditore ottiene il pagamento immediato, scontando i titoli sottostanti dove la garanzia per la banca non è più l’avallo della banca del cliente, ma la copertura assicurativa della Sace Conclusioni In relazione ai nuovi scenari globali, pare di fondamentale importanza creare valore al cliente attraverso la concessione di dilazioni di pagamento. E’ evidente però che, concessa la dilazione, sia sempre più stringente la necessità di coprirsi dai rischi di insolvenza. Attualmente il mercato propone diversi strumenti per gestire consapevolmente il rischio di credito nelle transazioni commerciali internazionali. Spetta all’operatore individuare lo strumento più adeguato per minimizzare i rischi di credito, dotandosi delle competenze necessario per gestirli correttamente. Domenico Del Sorbo 14 6. Recupero dei crediti negli Stati Uniti d’America Come recuperare negli USA somme di denaro derivanti dalla vendita di beni o dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale? Primo obiettivo del creditore italiano è quello di ridurre al minimo la possibilità del debitore/obbligato di articolare difese alle domande introdotte in giudizio. In un ordinamento come quello USA, dove i costi legali sono molto elevati, il creditore ha un particolare interesse a precludere o a limitare in ogni modo eventuali possibilità del debitore di contestare gli importi dovuti. Per prevenire tali contestazioni è opportuno predisporre con cura le condizioni generali di vendita che il compratore sarà tenuto a rispettare. Secondo obiettivo è quello di ottenere una pronuncia giudiziale nei confronti del debitore che gli consenta di recuperare tutte le somme (comprese le spese e gli onorari degli avvocati). Tuttavia è importante notare che negli USA le spese legali non sono normalmente riconosciute al creditore che vince la causa (a meno che ciò non sia stato pattuito nel contratto fra le parti). Sarà pertanto necessario inserire nel contratto con il proprio partner USA una clausola che stabilisca le modalità di rimborso delle spese legali e più in generale delle spese processuali. Allo stesso modo la Corte difficilmente riconoscerà gli interessi di mora a meno che il creditore non possa dimostrare che il mancato pagamento è dovuto ad un irragionevole ed immotivato rifiuto del debitore. Anche in tal caso pertanto si suggerisce di prevedere nel contratto l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora indicando l’entità e le modalità di liquidazione degli stessi a cui il Giudice dovrà attenersi. Inoltre è utile effettuare accurate ricerche sul debitore al fine di accertare che quest’ultimo non sia in fase di probabile fallimento. Quale giurisdizione? Normalmente un creditore vorrebbe citare il debitore in una Corte situata nel suo Stato. Tuttavia tale evento non è sempre possibile ed è sottoposto ad accertamenti non sempre agevoli. Sembra preferibile pertanto affrontare tale argomento nel contratto inserendo un’apposita clausola che definisca in modo chiaro le regole di competenza e giurisdizione. Prima di intentare la causa si deve accertare quale sia la giurisdizione competente (negli USA ci sono 50 Stati, ciascuno con il proprio sistema giudiziario). In considerazione di questa vasta articolazione l’individuazione della Corte competente richiede alcuni approfondimenti preliminari. Ci sono due tipi di competenza: • la competenza per materia, che è la facoltà della Corte di giudicare sulla base della natura della vertenza e quindi in relazione a settori determinati del diritto previsti dalla legge • la competenza di tipo personale, che è la facoltà della Corte di emettere una sentenza nei confronti di un particolare convenuto. Quando si pensa alla competenza per materia, si deve stabilire se la Corte adita è quella corretta per giudicare in merito ad un’azione volta al recupero di un credito. Poiché le Corti federali degli Stati Uniti hanno normalmente competenza esclusiva (“giurisdizione federale”) su una limitata percentuale di casi, come il diritto d’autore o le controversie sui brevetti, i tribunali degli Stati sono competenti nella maggior parte dei casi. La competenza per materia è più limitata nelle Corti federali degli Stati Uniti e può essere subordinata anche al valore minimo della lite. 15 Il creditore che intenda agire in giudizio contro un debitore davanti ad un determinato tribunale distrettuale degli Stati Uniti deve soddisfare alcuni requisiti: • deve agire nei confronti di un convenuto la cui residenza, oppure, trattandosi di una persona giuridica, la cui sede è situata in uno Stato diverso da quello del creditore • la controversia deve avere ad oggetto un certo importo (attualmente pari a $75.000) • l’azione civile ordinaria richiede che ogni requisito previsto nella sezione 1332 sia soddisfatto. Va inoltre rilevato che il creditore, mentre può intentare un’azione per il recupero presso una Corte federale, può farlo anche innanzi ad un tribunale dello Stato. Molte volte un creditore locale propone azione innanzi ad un tribunale dello Stato nei confronti del debitore. Ma il debitore ha il diritto “di trasferire la controversia” alla Corte federale, a condizione che il tribunale federale sia competente sulla domanda, come accade in molti casi. Il convenuto può trasferire la causa al tribunale federale dalla Corte di Stato, tranne quando il convenuto sia domiciliato nello Stato in cui la causa era stata intentata. Lo scopo di questa regola è quello di proteggere il convenuto quando è stato citato in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato o, se trattasi di società, dove ha sede legale. Sulla base del medesimo principio l’operatore italiano citato innanzi ad una Corte statale ha facoltà, purché tale diritto sia esercitato tempestivamente, di trasferire la vertenza presso la Corte federale competente che normalmente è in grado di garantire una maggiore capacità di valutare le tematiche internazionali rispetto ad un tribunale locale. Affinché una Corte sia competente nei confronti di un soggetto convenuto in giudizio, occorre dimostrare che il convenuto abbia avuto almeno “contatti minimi” con lo Stato in cui la Corte stessa ha sede. “Contatti minimi” possono essere stabiliti anche con l’accordo fra le parti, nel caso in cui una parte sottoscriva un contratto contente una clausola di scelta del foro competente, in base alla quale tale parte acconsente a discutere ogni disputa nascente dal contratto innanzi al foro specificato. L’azione di recupero Per la vendita di merci negli Stati Uniti, si applica generalmente l’art. 2 dello “Uniform Commercial Code” (UCC). Ogni Stato (eccetto la Louisiana) ha recepito l’art. 2 seppur con limitate differenze. Generalmente vale il caso che, qualora ci sia una violazione del contratto, bisogna in primis dimostrare: • l'esistenza di un contratto valido ed efficace • l’eventuale presenza di condizioni sospensive e il loro adempimento o meno • una violazione del contratto • i danni quale conseguenza diretta della violazione. Il convenuto rispondendo alla domanda introduttiva dell’attore deve effettuare tempestivamente alcune azioni al fine di far valere i propri diritti. Se il convenuto non contesta la competenza, può: a) presentare una mozione per respingere il reclamo b) depositare una difesa basata sulla replica e sulla contro-deduzione (comparsa di costituzione e risposta) c) depositare una difesa contenente non solo repliche e controdeduzioni, ma anche nuove domande nei confronti dell’attore (comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale). Una volta emessa la sentenza, prima che la parte vittoriosa possa iniziare procedimenti esecutivi nei confronti del debitore dovrà attendere il decorso del termine di 30 giorni. Durante detto termine, il debitore ha la possibilità di impugnare in appello la sentenza. 16 Conclusioni Il contratto può rappresentare un prezioso strumento di tutela in un ordinamento come quello USA informato ai principi di common law e che attribuisce particolare rilevanza all’autonomia negoziale delle parti. In tal senso anche una clausola attributiva della competenza di un tribunale italiano e della legge italiana potrebbe essere validamente introdotta in un contratto tra una parte italiana e una statunitense. Tuttavia non bisogna dimenticare che tra i due Paesi non è in vigore nessuna Convenzione sul riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziali e pertanto una sentenza italiana emessa nei confronti di un debitore statunitense rischia di non essere riconosciuta di per sé negli USA. Il riconoscimento di una sentenza straniera, negli USA, è materia di state law. Nella maggior parte degli Stati è in vigore una legge uniforme che prevede la possibilità di riconoscimento, in via accelerata, delle sentenze straniere di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se si tratta prevalentemente di una razionalizzazione della procedura di riconoscimento, non essendo stati, per contro, sostanzialmente modificati i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere). Al contrario i lodi arbitrali rituali emessi nei due Paesi sono riconosciuti in virtù dell’adesione di entrambi alle principali convenzioni arbitrali internazionali. Un accorgimento utile per la parte italiana potrebbe essere quello di prevedere la legge italiana quale diritto applicabile al contratto e il tribunale italiano come competente a dirimere eventuali controversie, con facoltà tuttavia per quest’ultima di adire l’Autorità giudiziaria USA in determinati casi. Tale clausola richiede una cura e una forma particolare per poter essere ritenuta valida, ma può costituire uno strumento molto efficace per la scelta della giurisdizione più appropriata nel momento in cui sorge una possibile controversia. In alternativa, la clausola arbitrale può essere una soluzione valida in molti casi. Va infine ricordato che gli USA, al pari dell’Italia, hanno recepito la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di merce. Conseguentemente, i contratti di vendita fra parti italiana e statunitense dovrebbero essere assoggettati ad una normativa comune. Tuttavia, spesso le controparti americane cercano di evitare l’applicazione della Convenzione di Vienna mediante clausole che la escludono espressamente o stabiliscono l’applicabilità dello UCC, sia esplicitamente, sia in maniera implicita designando quale legge applicabile quella di un particolare Stato. Maurizio Gardenal e Christian Montana 17 7. Recupero crediti in Brasile Il Codice Civile, adottato nel gennaio del 2002, è la fonte più rilevante per le sentenze emesse in materia civile e commerciale (il Codice del Commercio disciplina soltanto le questioni di commercio marittimo). Nonostante il Brasile sia un paese federale, i suoi 27 Stati applicano le stesse leggi e il Codice di Procedura Civile (CPC). I tribunali competenti a trattare le procedure di recupero crediti, indipendentemente dall’importo discusso o dalla nazionalità delle parti coinvolte, sono i Tribunali dello Stato. Fanno eccezione l’esecuzione delle sentenze straniere o dei lodi che sono trattate dalla Corte Federale Superiore (Superior Tribunal de Justiça - STJ). In passato il Brasile assicurava una protezione estesa ai diritti del debitore (sovente, il creditore impiegava fino a 15 anni per riuscire ad ottenere una sentenza definitiva...). Oggi i Tribunali sono più severi nell’accettare controricorsi dilatori da parte dei debitori e il Codice di Procedura Civile fornisce ai creditori ottimi strumenti giudiziari. Giurisdizione internazionale ed interna Per quanto riguarda la giurisdizione internazionale, l’art. 88 del CPC prevede che il Giudice brasiliano sarà competente a conoscere delle cause nei seguenti casi: • il convenuto è domiciliato in Brasile • l’obbligazione deve essere adempiuta in Brasile • il processo deriva da fatti accaduti in Brasile. Un ente giuridico straniero è considerato domiciliato in Brasile quando una sua succursale o divisione è situata nel territorio brasiliano. Anche se la causa è stata preventivamente sottoposta a un tribunale straniero, i giudici brasiliani potranno comunque conoscere la stessa causa o una causa connessa. Pertanto, in Brasile non esiste il principio di litispendenza internazionale. Al contrario, i seguenti casi sono sottoposti alla competenza esclusiva dei giudici brasiliani, e anche se dei processi simili sono stati svolti davanti a Tribunali stranieri, alla sentenza straniera non sarà data esecuzione in Brasile: • processi connessi con beni immobili situati in Brasile • procedimenti successori relativi a beni situati in Brasile, anche se l’autore del testamento era straniero o viveva all’estero. La regola generale in materia di giurisdizione consiste nella competenza del Giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio. Questa regola si applica sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. La designazione di un diverso foro competente è consentita con il consenso delle parti, consacrato ad esempio in un contratto, se non vi sono regole particolari nella legislazione o se una tale scelta non è dichiarata pregiudizievole per la parte più debole del contratto. Negli ultimi mesi del 2012 il parlamento brasiliano ha approvato un disegno di legge che prevede l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 Aprile del 1980. Sebbene la legge sia ancora in attesa di ratifica da parte del Presidente della Repubblica, l’adozione della Convenzione determinerebbe un significativo cambiamento nell’ambito del panorama normativo interno in tema di vendita internazionale. Fino ad oggi il Brasile ha infatti sempre mantenuto un atteggiamento di favore con riguardo alla propria disciplina nazionale in materia di compravendita di beni mobili (ricompresa nel codice civile come modificato con la riforma del 11 gennaio 2003) tanto che la stessa, se possibile, viene tendenzialmente applicata anche per dirimere controversie insorte tra soggetti appartenenti a Stati diversi. Con l’auspicata adesione alla Convenzione, invece, se si considera che l’Italia è stata uno dei primi paesi firmatari, i produttori italiani che esportano prodotti in Brasile potranno fare affidamento su una disciplina uniforme e, in caso di controversia, pervenire ad una più agevole composizione del conflitto. 18 Prove, udienza e sentenza L’onere della prova è a carico solitamente dell’attore. Il convenuto deve, invece, provare ogni elemento difensivo affermato nella sua comparsa di risposta. Per quanto riguarda il recupero crediti, l’attore deve provare fin dall’inizio l’esistenza del debito, il suo valore liquido nonché l’inadempimento del convenuto. Ogni tipo di prova attendibile è ammessa in tribunale, inclusi la testimonianza di persone domiciliate all’estero e le perizie, così come la legge straniera. Benché molto importante, i giudici non sono vincolati dalla perizia e possono anche ordinarne una nuova se pensano che il problema non sia stato analizzato correttamente. L’udienza avrà luogo dopo che le parti abbiano avuto la possibilità di discutere interamente le prove documentali e dopo che siano state esaminate le relazioni dei periti. Le parti presentano anticipatamente l’elenco dei testimoni che vogliono sottoporre a interrogatorio. Il Giudice interroga prima i testimoni e successivamente consente all’avvocato delle parti il diritto di porre domande. La sentenza del Giudice può concedere un risarcimento a una parte, contenere un obbligo di fare a carico di una parte o anche fornire la corretta interpretazione di una clausola di un contratto. Spese processuali Le parti debbono pagare i servizi giudiziari, che cambiano da uno Stato all’altro. Il ricorrente deve effettuare un pagamento iniziale che viene generalmente calcolato sulla base di una percentuale dell’importo reclamato (abitualmente l’1-2% con un limite massimo), mentre in caso di appello il pagamento spetta alla parte appellante. Anche gli onorari dovuti agli avvocati per i servizi resi ai loro clienti vengono di norma stabiliti sulla base di una percentuale dell’importo reclamato o da riscuotere. Detta percentuale è calcolata in considerazione di vari criteri come l’entità attesa della riscossione, la complessità del lavoro, la durata del processo, la situazione economica del cliente, nonché la competenza e la notorietà dell’avvocato. Sovente l’avvocato ottiene dal cliente il pagamento di una parte dell’onorario in anticipo la quale verrà sottratta dalle spese finali in caso di vittoria. Inoltre, il Codice di Procedura Civile prevede che tutte le spese sostenute dalla parte vittoriosa debbano essere pagate dalla parte soccombente. Sono inclusi il rimborso di tutte le spese relative ai servizi giudiziari, la remunerazione dei periti, nonché gli onorari degli avvocati. Impugnazioni Il sistema brasiliano prevede vari tipi di impugnazione sia contro le sentenze definitive che contro le sentenze non definitive; queste ultime devono intendersi come quelle che non hanno per effetto di pronunziarsi sul merito della causa. Gli appelli sono esaminati da un collegio di una Corte Statale comprendente un certo numero di giudici. Essi possono riesaminare la sentenza in fatto e in diritto. Se una parte fa valere la violazione di un trattato, di una legge federale o l’esistenza di un conflitto nell’interpretazione data ad una legge federale da altri tribunali dello Stato, può ricorrere alla Corte Superiore di Giustizia. Se invece invoca la violazione della costituzione federale, può ricorrere alla Corte Suprema. Riscossione giudiziaria del credito La riscossione giudiziaria del credito può essere conseguita tramite le seguenti procedure: 1. esecuzione di titoli stragiudiziali 2. procedimento monitorio (Ação Monitória) 3. procedura ordinaria di riscossione dei crediti 4. riconoscimento e esecuzione delle sentenze straniere 5. riconoscimento e esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. 19 1. Esecuzione di un titolo stragiudiziale Si tratta del provvedimento giudiziario più efficace in materia di riscossione dei crediti. Consente al ricorrente di richiedere il blocco dei beni appartenenti al debitore. Tuttavia, per poter ricorrere a detta procedura, il creditore deve disporre di un valido titolo stragiudiziale: • vaglia cambiario, cambiale tratta, titolo di debito e assegno bancario • atto pubblico firmato dal debitore • scrittura privata firmata dal debitore e da due testimoni • scritture private accompagnate da garanzie o pegni su immobili iscritti nel repertorio notarile. I titoli stragiudiziali stranieri di cui sopra non sono sottoposti ad alcuna previa omologazione per essere esecutivi. Per essere considerati validi, detti titoli devono soddisfare i requisiti di forma stabiliti dalla legge del luogo in cui sono stati creati, emessi o sottoscritti e devono indicare il Brasile come luogo in cui devono essere attuati. Se il creditore ha avuto l’accortezza di ottenere dal debitore la sottoscrizione di un documento che possa essere considerato come un titolo stragiudiziale, esso potrà essere posto in esecuzione immediatamente, anche se la sottoscrizione è avvenuta fuori del territorio brasiliano. 2. Procedimento monitorio (Ação Monitória) L’azione monitoria può essere utilizzata dal creditore per riscuotere un credito oppure per ottenere la consegna di cose, fornendo una prova documentale che non soddisfi necessariamente i requisiti di un titolo stragiudiziale come, a titolo esemplificativo, i documenti sottoscritti dal debitore che in qualche modo possano far accertare l’esistenza del debito, ovvero semplici copie di un titolo stragiudiziale. Il requisito più importante per ricorrere alla procedura d’ingiunzione è la prova documentale del credito vantato dal creditore contro il debitore. Pertanto, se approva il ricorso, il Giudice emette un’ordinanza contro il debitore intimando a quest’ultimo di pagare il debito o di consegnare la merce entro quindici giorni oppure di depositare una comparsa di risposta. • In caso di mancato pagamento o di mancato deposito di una comparsa di risposta, il Giudice emette immediatamente un titolo esecutivo a favore del creditore, consentendogli di effettuare sequestri. • Nel caso in cui, invece, una comparsa di risposta dovesse essere presentata (denominata Embargos), la procedura si trasforma in una procedura ordinaria di riscossione dei crediti. Se il debitore opta per un pagamento immediato, sarà esonerato dalle spese processuali, nonché dagli onorari degli avvocati. 3. Procedura ordinaria di riscossione dei crediti Se il creditore non dispone di documenti che consentono l’esecuzione immediata di un titolo stragiudiziale, né l’avvio di una procedura ingiuntiva, l’ultima opzione consiste nel procedere alla riscossione del credito in via ordinaria, con l’azione denominata Ação Ordinária de Cobrança. La procedura ordinaria garantisce la miglior difesa per il debitore, giacché il creditore deve fornire la prova dell’esistenza del debito, della sua esigibilità e del mancato pagamento, nonché del previo tentativo di riscossione dello stesso in via amichevole. Inoltre, detta procedura non è di efficacia immediata visto che solo le sentenze definitive dei tribunali sono esecutive e che solo sulla base di queste possono essere richiesti provvedimenti di sequestro alle Corti. Una volta ottenuta la sentenza definitiva, essa diviene un titolo giudiziale che potrà essere posto in esecuzione nello stesso modo e tramite gli stessi strumenti già descritti. 4. Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere Non è possibile dare immediata esecuzione a una sentenza straniera in Brasile. Al fine di eseguire una sentenza straniera è necessario ottenere la previa omologazione da parte della Corte Superiore di Giustizia (STJ), ubicata nella città di Brasilia. 20 Tra l’Italia e il Brasile è in essere un Trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989. Nel procedimento di conferma di una sentenza straniera, la STJ deve soltanto accertare il rispetto di ogni requisito procedurale formale in ogni aspetto fino alla sentenza definitiva. Dopo aver accertato il rispetto di queste condizioni di base, la STJ deve controllare la conformità della sentenza straniera ai seguenti requisiti: • la sentenza straniera deve essere stata emessa da un Giudice competente (la STJ controllerà se la causa è sottoposta alla competenza esclusiva dei tribunali brasiliani) • le parti devono avere notificato il ricorso giudiziario in modo regolare • la sentenza deve essere definitiva e conforme alle forme richieste per la sua esecuzione secondo le norme dal paese in cui è stata emessa • la sentenza straniera deve essere autenticata dal Consolato del Brasile più vicino e deve essere trasmessa alla STJ accompagnata da una traduzione asseverata. Una volta ottenuta l’omologazione della sentenza straniera, questa può essere posta in esecuzione davanti al tribunale brasiliano di prima istanza. E’ importante sottolineare che il pagamento di un debito espresso in moneta straniera può essere effettuato soltanto in moneta brasiliana, previa conversione dell’importo con applicazione del tasso di cambio relativo in vigore alla data effettiva di pagamento. Tuttavia, la trasmissione della somma all’estero può dipendere dalla previa autorizzazione della Banca Centrale del Brasile. Le difese del debitore Nell’affrontare un procedimento di esecuzione, il debitore dispone delle seguenti opzioni. Riconoscere il debito In questo caso l’art. 745-A del CPC permette il pagamento di un deposito iniziale corrispondente al 30% dell’importo totale (includendo le spese processuali e di assistenza legale) dopo di che il debitore può chiedere il pagamento del restante 70% in 6 rate mensili di uguale importo, aumentate di un tasso d’interesse mensile dell’1%. Il mancato pagamento delle rate mensili comporterà un aumento del restante importo del debito dell’ordine del 10% e verrà ripresa ogni misura esecutiva come pignoramenti e sequestri di depositi bancari e di beni immobili. Contestare l’azione in esecuzione Il debitore può contestare l’esecuzione depositando, entro 15 giorni dal ricevimento dell’intimazione (Intimação) un’istanza denominata Embargos à Execução (art. 736 del CPC). La difesa si limita in generale ai seguenti casi: • validità della procedura per motivi di non conformità del titolo stragiudiziale ai requisiti di legge • sequestro irregolare o errata valutazione del debito • esecuzione eccessiva o errato cumulo dei debiti • ogni altro argomento che può essere portato a difesa del debitore ai sensi della Procedura Ordinaria. Né pagare, né difendersi In questo caso il tribunale emetterà delle ordinanze al fine di effettuare sequestri di depositi bancari o di beni immobili a nome del debitore. Avv. Maurizio Gardenal e Avv. Christian Montana 21