La legge sul credito al consumo (LCC)

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La legge sul credito al consumo (LCC)
Settembre 2006
La legge sul credito al consumo (LCC)
Una circolare informativa
dell’Associazione svizzera dei banchieri
Ha un conto in banca? La legge sul credito al consumo potrebbe quindi riguardarla, ma
solo nel caso in cui disponga di un credito per anticipo su conto corrente o qualora esso
si trovi in situazione di scoperto.
1. Obiettivo della legge sul credito al consumo
La revisione della legge sul credito al consumo (LCC) è entrata in vigore il 1.1.2003
unitamente alla relativa ordinanza di esecuzione (OLCC). Il Consiglio federale rafforza
con questa legge la protezione dei debitori da un eccesso d’indebitamento e ha creato una
base giuridica unitaria a livello nazionale per la concessione dei crediti al consumo.
Gli elementi centrali sono:
– l’esame obbligatorio della capacità creditizia da parte del creditore
– l’obbligo del creditore di notificare i crediti al consumo concessi
– il rispetto del tasso d’interesse massimo deciso dal Consiglio federale
– il diritto di revoca esercitabile dal debitore.
2. Campo d’applicazione della legge sul credito al consumo
La legge sul credito al consumo trova applicazione solo ai crediti al consumo, ossia crediti
a persone fisiche non concessi ad uno scopo professionale o commerciale.
Tipi di credito
La legge sul credito al consumo protegge i titolari di conti in caso di
– crediti per anticipi su conto corrente e
– sorpassi in conto accettati tacitamente dalla banca.
I seguenti contratti sono anch’essi regolati dalla legge sul credito al consumo:
– carte di credito e carte-cliente con opzione di credito
– prestiti (in particolare finanziamenti e crediti rateali), dilazioni di pagamento e agevolazioni simili
– determinati contratti di leasing.
Le seguenti spiegazioni riguardano soprattutto i crediti in forma di anticipi su conto corrente e sorpassi in conto accettati dalla banca tacitamente.
Eccezioni
Un credito in forma di anticipo su conto corrente non sottostà alla legge sul credito al
consumo, in particolare quando
– è coperto da pegno immobiliare
– è coperto dalle usuali garanzie bancarie depositate
– è coperto da averi sufficienti che il debitore detiene presso il creditore
– ammonta a meno di CHF 500 o a più di CHF 80’000
– deve essere rimborsato entro 3 mesi
– deve essere rimborsato entro 12 mesi in non più di 4 rate.
3. Esame «sommario» della capacità creditizia
Contrariamente all’esame approfondito della capacità creditizia in caso di prestiti (crediti
in contanti), il creditore deve eseguire – nel caso di crediti in forma di anticipi su conto corrente – soltanto un cosiddetto esame «sommario» della capacità creditizia. Questo si basa
sulle informazioni date dal debitore in merito alla sua situazione reddituale e patrimoniale
e sulla verifica, da parte del creditore, dei crediti registrati presso la Centrale d’informazione
per il credito al consumo. È rimessa alla discrezione del creditore la valutazione di quali siano
le informazioni da considerare nel singolo caso e come esse possano essere utilizzate per la
decisione sulla concessione del credito.
4. Centrale d’informazione per i crediti al consumo (CICO)
Per considerare gli obblighi esistenti del debitore nell’esame della capacità creditizia è stata
creata la Centrale d’informazione per i crediti al consumo (CICO). La stessa è soggetta alla
sorveglianza della Confederazione e alla legge sulla protezione dei dati. Hanno accesso ai
dati esclusivamente i creditori soggetti alla legge sul credito al consumo, nella misura in cui
necessitano di questi dati per l’adempimento dei loro doveri previsti da questa legge. Una lista
degli creditori autorizzati alla procedura di richiesta di informazioni è a disposizione del pubblico presso il segretariato CICO (vedi punto 7: «Ulteriori informazioni»).
Notifica
I creditori devono notificare i crediti da loro concessi alla Centrale d’informazione per i crediti al consumo. In caso di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente e sorpassi in conto
accettati tacitamente devono notificare il relativo conto se
– Variante 1:
– Variante 2:
durante un periodo di 90 giorni il conto ha avuto ininterrottamente un saldo
debitore e questo ammontava, al termine dei 90 giorni, ad almeno CHF
3’000,
in 3 date di riferimento susseguenti si è avuto un saldo debitore e lo stesso
ammontava al momento della relativa data di riferimento ad almeno
CHF 3’000.
La prima notifica alla Centrale d’informazione comprende i seguenti elementi:
– Cognome e nome del debitore
– Data di nascita del debitore
– Numero di avviamento postale, località, via, numero
– Tipo di credito (credito in forma di anticipo fisso)
– Data di riferimento del credito
– Saldo al giorno di riferimento e saldo.
Quando non sussistono più i presupposti per la notifica, la relativa registrazione viene
cancellata alla fine del secondo mese successivo.
5. Diritto di evoca del debitore
Il debitore può revocare per iscritto un credito concesso sotto forma di anticipo su conto corrente entro 7 giorni dal ricevimento della copia del contratto a lui inviato. Il debitore non ha
diritto di revoca nei casi di sorpassi in conto accettati tacitamente.
6. Tasso d’interesse massimo
Il Consiglio federale determina il tasso annuale effettivo massimo ammesso per i crediti al
consumo, che attualmente è pari al 15%. I creditori determinano individualmente il tasso
d’interesse del credito entro questi limiti.
7. Ulteriori informazioni
Questo opuscolo si limita ad analizzare alcuni elementi opportunamente selezionati della
nuova legge sul credito al consumo. Lei potrà ottenere ulteriori informazioni presso la sua
banca o in internet sotto:
www.ofj.admin.ch, Ufficio federale di giustizia
www.iko-info.ch, Segretariato CICO, C.P. 382, 8044 Zurigo,T +41 44 250 43 38.
Associazione svizzera dei banchieri
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