Diritto Tributario

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Diritto Tributario
Redditi diversi
ARTICOLI DEL TUIR
Artt. 67-71 del TUIR
BIBLIOGRAFIA:
F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale”, Roma, Utet, 2012;
G. Marongiu e A. Marcheselli, “Lezioni di diritto tributario”, Torino, Giappichelli
Editore, 2013;
C. Orsi, “Manuale pratico del commercialista”, Salerno, Maggioli Editore;
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Redditi diversi
Tra i redditi diversi rientrano tutti quei proventi non ricompresi nelle altre
categorie reddituali. Pertanto, l’art. 67 TUIR contiene un elenco molto articolato di
ipotesi che, per comodità, possono essere raggruppate nelle seguenti due categorie
reddituali:
1. Plusvalenze, segnatamente le plusvalenze:
a. sugli immobili;
b. sui titoli azionari;
c. sui titoli obbligazionari ed altri strumenti finanziari;
d. da cessione di contratti di associazione in partecipazione
2. altri redditi diversi, tra cui:
a. i proventi solo in parte omogenei a quelli delle categorie tipiche;
b. i compensi percepiti come corrispettivo per l’assunzione di obblighi
di fare, non fare o promettere;
c. premi e vincite
Di seguito si esaminano le fattispecie più rilevanti.
Plusvalenze sugli immobili
Le plusvalenze sugli immobili vengono dette “isolate” perché non realizzate
nel contesto di una attività economica produttiva.
L’art. 67 del TUIR prevede la tassabilità delle plusvalenze:
a) realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione:
a. degli immobili acquisiti per successione;
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b. delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo
intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state
adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
la base imponibile sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita e la
somma tra i costi d’acquisto/costruzione e i costi inerenti.
Per tali plusvalenze è possibile anche una tassazione separata con aliquota
al 20% purché:
a. la tassazione sia a titolo oneroso;
b. oggetto della cessione sono beni immobili acquistati o costruiti da
meno di 5 anni;
c. il venditore rivolge espressa richiesta di applicazione della tassazione
sostitutiva al notaio.
b) realizzate mediante la lottizzazione o urbanizzazione di terreni, e la
successiva vendita dei terreni ed edifici su di essi costruiti. In tal caso la
base imponibile è pari alla differenza tra il prezzo vendita percepito
nell’anno e la somma tra il costo di acquisto e altri costi inerenti.
In particolare, il costo di acquisto è rappresentato da:
- valore normale dei terreni 5 anni prima della lottizzazione, nel caso di
acquisto avvenuto oltre 5 anni prima dell’inizio delle opere;
- valore normale dei terreni prima dell’inizio delle opere, nel caso di
acquisto a titolo gratuito;
- valore dichiarato ai fini delle relative dichiarazioni (ove dovute), nel
caso di acquisto per successione o donazione;
c) realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili. In tal
caso la base imponibile sarà:
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[prezzo di vendita – *costo di acquisto + costi inerenti+ x Δ ISTAT + INVIM1
Le plusvalenze realizzate a seguito di esproprio sono soggette ad una imposta
sostitutiva, applicata mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con aliquota
del 20%.
Plusvalenze sui titoli azionari (capital gain)
Mentre i dividendi e gli interessi sono redditi di capitale, i capital gain sono
redditi diversi, il cui trattamento varia a seconda che la partecipazione in possesso
del contribuente sia qualificata o meno.
Segnatamente:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono
soggette ad imposizione per il 49,72% del loro ammontare;
- le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni non
qualificate sono invece soggette ad imposizione sostitutiva del 26%, ed
il contribuente può scegliere fra tre regimi:
o tassazione analitica;
o regime del risparmio gestito;
o regime del risparmio amministrato.
Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione
in partecipazione
La cessione di contratti di associazione in partecipazione è equiparata alla
cessione dei titoli azionari. Per cui:
- nei casi in cui l’apporto supera determinate soglie si applicherà la
disciplina delle partecipazioni qualificate;
- viceversa si applicherà la disciplina delle partecipazioni non qualificate.
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Per INVIM si intende l’imposta sull'incremento di valore degli immobili.
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I proventi solo in parte omogenei a quelli delle categorie tipiche
Si tratta di quei proventi ai quali manca una qualche caratteristica per essere
inclusi in una certa categoria reddituale.
Ad esempio, i redditi di immobili situati all’estero, omogenei solo in parte ai
redditi fondiari, ma deficitari del requisito della territorialità.
Tali redditi sono tassati sulla base della valutazione fatta dallo Stato estero ai
fini d’imposizione. Se detti immobili sono esenti da imposizione nello Stato estero,
sia assume che la base imponibile sia pari al corrispettivo incassato nell’anno al
netto del 15% a titolo di spese di produzione del reddito.
Un altro esempio sono i redditi dei fabbricati non iscritti al catasto e il reddito
derivante dall’affitto di terreni per usi non agricoli. La base imponibile sarà pari al
corrispettivo effettivamente percepito nell’anno.
Un ultimo esempio sono i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività
d’impresa o di lavoro autonomo occasionalmente.
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