Vendite immobili/terreni
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Vendite immobili/terreni
Il problema della settimana: Redditi diversi 87 LA VENDITA DELL'AREA EDIFICABILE GENERASEMPRE PLUSVALENZA IMPONIBILE ?i A quali regole deve attenersi un contribuente, non imprenditore né lavoratore autonomo, per stabilire se la vendita di un immobile, sia esso fabbricato o terreno, assume rilevanza reddituale? Silvano Gaggini-MILANO N ella categoria dei redditi diversi - articolo 67 del Tuir - spiccano, per la loro indubbia "quotidianità", le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili (terreni e fabbricati). Allo scopo di stabilire se esse siano imponibili o meno, le norme di riferimento - comma 1, lettere a) e b)-apparentemente semplici, sviluppano in concreto un'articolata casistica, caratterizzata, oltretutto, da una graduazione di variabili interpretative. Ipotesi di non imponibilità delle plusvalenze. Leggendo "al contrario" la citata lettera b), è,comunque, possibile classificare tre principali circostanze, alternative fra loro, in cui la vendita di un immobile non assume valenza reddituale, e cioè: 0 fabbricato, o terreno non edificabile, per i quali fra l'acquisto e la vendita è trascorso un periodo superiore a cinque anni. Il calcolo del quinquennio va fatto per mesi e per giorni. Se il fabbricato è acquistato in corso di costruzione ovvero costruito direttamente dal cedente, la maturazione del quinquennio decorre dal momento in cui è intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione di ultimazione degli stessi, coincidente di norma con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli articoli 23 e 24 Dpr 380/2001 (circolare 12/E del 2007 punto 10). Per evitare manovre elusive (circolare 28/E del 2006, paragrafo 61), le vendite, poste in essere a decorrere dal 4 luglio 2006, di immobili ricevuti per donazione, soggiacciono anch'esse - decreto legge 223/2006, articolo 37 - alla verifica della maturazione del periodo di possesso di cinque anni, il cui termine iniziale decorre, però, dalla data di acquisto da parte del donante. A quest'ultimo proposito, va rilevato come la norma 2038 utilizzi il termine "acquisto", che tecnicamente presuppone il conseguimento della proprietà dell'immobile a titolo oneroso da parte del donante stesso. Pertanto, è legittimo supporre che se quest'ultimo a sua a volta riceva il bene a titolo gratuito (successione o donazione), il donatario cedente potrà vendere l'immobile anche entro il quinquennio,senza subire conseguenze reddituali; 0 fabbricato, o terreno non edificabilc, acquisiti a titolo di successione ereditaria, donazione e usucapione. L'acquisizione a titolo successorio non implica specifiche considerazioni. Per quanto attiene all'esimente reddituale correlata all'acquisto per donazione si rinvia alle evidenze riportate nel precedente punto 1. È considerata, inoltre, redditualmente irrilevante anche la vendita di fabbricati e di terreni non edificabili la cui proprietà sia stata acquisita a titolo di usucapione (risoluzione 78/E del 2003); 0 fabbricato utilizzato come abitazione principale da parte del cedente o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo intercorso fra l'acquisto e la vendita. L'ipotesi richiede particolari specificazioni. Innanzitutto, per la definizione di abitazione principale deve farsi riferimento al concetto - già sancito nel Tuir dagli articoli 10, comma 3-bis e 15 lettera b) -di dimora abituale, che non deve necessariamente coincidere con la residenza anagrafica (circolare ministeriale del 30 aprile 1980 n. 12 e risoluzione 105/E del 2007). L'abitualità della dimora, potrà essere dimostrata mediante qualsiasi prova (quali utenze do-mestiche, residenza della propria famiglia, recapito della corrispondenza, eccetera), purché coerente e concludente. È significativo rilevare che la definizione di abitazione principale (dimora abituale), utilizzata in ambito Irpef, non va confusa con quella di "prima casa", impiegata ai fini dell'imposta di registro/Iva, per l'acquisto agevolato di unità abitative, poiché in quest'ultimo settore impositivo, non viene richiesta la condizione (fra le altre) dell'utilizzo dell'immobile come dimora abituale (risoluzione 213/E 8 agosto 2007). L'unità abitativa può essere destinata ad abitazione principale oltre che del coniuge, anche di un familiare del cedente che con questi abbia un rapporto di parentela - ex articolo 5, comma 5 del Tuir - non superiore al terzo grado (zio e nipote figlio di fratello) o di un suo affine entro il secondo grado (suocero e genero, oppure marito e fratello della moglie). Infine, l'utilizzo, che può essere anche discontinuo, come abitazione principale, deve avvenire per la maggior parte del periodo che intercorre fra l'acquisto e la vendita. Esemplificando: un immobile acquistato il 31 marzo 2006, venduto il 15 maggio 2007 - adibito ad abitazione principale per il periodo da giugno a ottobre 2006 dallo zio proprietario e dal 15 marzo al 15 maggio 2007 Numero 87 -11 novembre 2007 dal nipote - beneficia della non imponibilità della plusvalenza da vendita in quanto vengono rispettati i previsti requisiti soggettivi di utilizzo (proprietario/familiare entro il terzo grado) e temporali (maggior parte del periodo di possesso). Plusvalenze sempre imponibili. Terreni edificatali. Le condizioni di non imponibilità sopra descritte non si applicano "in ogni caso" (così come testualmente dispone la norma) ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, nel cui novero rientra, intuibilmente, anche la fattispecie dei terreni oggetto di lottizzazione (lettera a, comma 1, articolo 67 Tuir). La loro vendita comporta sempre il conseguimento di plusvalenze imponibili, a nulla rilevando, quindi il periodo di possesso e il titolo di acquisizione. È stato chiarito (comma 2, articolo 36, decreto legge 223/2006) che un terreno è da considerarsi fabbricabile (la precisazione, peraltro, è estesa a tutti i principali tributi, quali Iva, registro, lei e Ires Irpef) se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (circolare 28/E del 2006, punto 23). Atti negoziali e diritti. Vendite, permute e conferimenti. La verifica delle esimenti, in precedenza circoscritte, o, al contrario, della rilevanza reddituale, deve essere effettuata in relazione alle plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso, attuate non solo mediante le vendite ordinariamente intese,ma anche attraverso atti di permuta e di conferimento (articolo 9, comma 5, del Tuir). Cessione del diritto di usufrutto o della nuda proprietà su immobili. Inoltre, tutte le regole di esenzione/imponibilità tornano (indistintamente) applicabili anche nel caso in cui l'alienazione non abbia a oggetto la piena proprietà dell'immobile, ma la sola nuda proprietà o il diritto di usufrutto (risoluzione 213/E dell'8 agosto 2007). È stato precisato, però, che se il diritto di usufrutto è ceduto (meglio costituito) dal titolare della piena proprietà, viene realizzato un reddito diverso in base alla lettera h) dell'articolo 6j e non una plusvalenza in base alla lettera b); quest'ultima si verifica, invece, in relazione alla vendita effettuata da parte di colui che è titolare soltanto del diritto di usufrutto (risoluzione 77/020 del 12 gennaio 1993 e circolare 81/E del 6 novembre 2OO2,punto 2.1). Il distinguo appare tuttavia soltanto formale in quanto i criteri di quantificazione del reddito imponibile risultano, nella sostanza, essere i medesimi (si confrontino rispettivamente gli articoli 7i,comma 2 e 68, commi 1 e 2 del Tuir). IL PUNTO DAL 2007 E ESCLUSA LA «SOSTITUTIVA» ** a plusvalenza, realizzata in relazione alle cessioni di fab-lj bricati e di terreni non edificabili, è determinata dalla dif-•*» ferenza fra il corrispettivo conseguito e il costo sostenuto per il loro acquisto e/o costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente; tuttavia, è importante evidenziare che se il bene ceduto è stato acquisito per donazione, si assume come costo quello sostenuto dal donante (comma 1, articolo 68 citato, come modificato dal comma 39, articolo 37 del DI 223/2006). Per i terreni edificabili (compresi quelli acquisiti per successione o donazione), invece, il costo di acquisto o il valore di acquisizione (risultante dalla denuncia di successione o dall'atto di donazione), incrementato di tutti gli oneri inerenti, è ulteriormente aumentato in base alla variazione dell'indice Istat. Quest'ultima prerogativa non si applica per contro ai terreni oggetto di lottizzazione (comma 2, articolo 68), il cui è dato dal valore normale del quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione (se il terreno è acquisito per successione o donazione. Modalità di tassazione delle plusvalenze. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di fabbricati o di terreni non edificabili sono soggette a tassazione ordinaria (cioè concorrono alla formazione del reddito complessivo), e in alternativa, a decorrere dal 2006, a imposta sostitutiva del 20% (per le cessioni effettuate sino al 2 ottobre 2006, l'aliquota era del 12,50%). In relazione ai terreni edificabili, la possibilità della tassazione sostitutiva è stata preclusa per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 ° gennaio 2007 (articolo 1, comma 310, legge 296/2006); pertanto, a esse resta ora applicabile soltanto la tassazione separata (lettera g-bis, articolo 17 del Tuir) o quella ordinaria per opzione. È significativo evidenziare che alla tassazione sostitutiva non sono mai state ammesse le plusvalenze relative ai terreni oggetto di interventi di lottizzazione, di cui alla lettera a) dell'articolo 6j, né quelle relative alle costruzioni, su di essi realizzate, (circolare 6/E del 2006, punto 11.6). Momento impositivo delle plusvalenze. I redditi conseguiti dalla vendita degli immobili sono imponibili nell'anno d'imposta in cui viene formalmente trasferita la loro proprietà e conseguito il corrispettivo di vendita (cosiddetto criterio di cassa). PAGINE A CURA DI Alfredo Calvano Numero 87 -11 novembre 2007 2039