plusvalenze “preziose”: compensazione in unico

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plusvalenze “preziose”: compensazione in unico
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
18SETTEMBRE2012
PLUSVALENZE“PREZIOSE”:COMPENSAZIONEINUNICO
Premessa-Illegislatoreitalianoassoggettaatassazionelecessionidimetallipreziosi,purchéquestiultimisiano
allostatogrezzo(esempiopolveri,grani,lamine,lingotti,ecc.)oditipomonetato,mentrenontassalacessionedi
orousato,purchéabbialaformadioreficeriaogioielleria(collanine,bracciali,anelli,orecchini,ecc.).Perlemonete
d’oro,infatti,ricorreilpresuppostoimpositivoinbaseallaletterac-ter,comma1,articolo67delTuir;mentreèda
escludereperigioielli,inquantocomechiaritoanchedallaCircolare165/E/1998,soltantoimetallipreziosilavorati
(quali appunto i gioielli) sono esclusi da prelievo Irpef, mentre ne restano assoggettati quelli allostato grezzo
(lingotti, pani, verghe, eccetera) e quelli appunto monetati. L’art. 67 e 68 del Tuir, disciplinando i redditi diversi,
sancisce che la plusvalenza derivante dalla cessione di particolari metalli preziosi (vedi lingotti)deve essere
tassataindichiarazionedeiredditi.
QuadroRT-Ilvaloredellaplusvalenzatassabile,datodalladifferenzatrailcorrispettivopattuitoperlacessioneeil
valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di
successioneodonazione,lespesenotarili,ecc.(fattaeccezionepergliinteressipassivi)vadichiaratanelquadro
RT–sezioneII“Plusvalenzedinaturafinanziaria”.Laplusvalenzarealizzatasaràsoggettaatassazioneinmodo
separato, con un’aliquota fissa del 20%, così come previsto dal recente regime di tassazione delle rendite
finanziarieintrodottodalDecretoSalvaItalia.Siprecisacheil20%saràapplicabileunicamentesulleplusvalenze
scaturite da cessioni perfezionatea decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per le plusvalenze conseguite nei
periodid’impostaprecedenti,siavràugualmenteunatassazione,maconunapercentualedecisamenteminore,
ossia del12,50%.NellasezioneIIdelquadroRTdiUnicoPF2012(anno2011)einparticolarealrigoRT12,si
devonodichiarareleplusvalenzeeglialtriredditidiversidinaturafinanziaria,dicuiall’art.67,comma1,lett.dacbis) a c-quinquies) del Tuir, i cui corrispettivi sono statipercepiti nel 2011 e per le quali è dovuta l’imposta
sostitutivadel12,50%.Attenzionealfattocheperlecessioniatitoloonerosodimetallipreziosi,inmancanzadella
documentazionedelcostodiacquisto,nelrigoRT11vaindicatoil75%dell’importoindicatoalrigoRT10(prezzodi
cessione).
Compensazione plusvalenze/minusvalenze - Il trasferimento di titoli azionari, in generale ai sensi dell’art. 67,
comma 1 del Tuir, produce redditi consideratiredditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e altri proventi
realizzatimediantelacessioneatitoloonerosodiazionieognialtrapartecipazionealcapitaleoalpatrimoniodi
societàdipersoneresidenti(art.5,Tuir),soggettipassividell’IRES(S.r.l.oS.p.A.),quindivannoanch’essidichiarati
n e lquadro RT, così come le minusvalenze relative. Per capire se la plusvalenza indicata al RIGO RT 12 può
esserecompensataconlaminusvalenzageneratasutitoliazionari,ènecessariofareundistinguo:titoliazionari
detenuti in qualità dipersonafisica o nell’attività d’impresa e detenzione di unapartecipazione qualificata onon
qualificata nella società erogante il dividendo. Si ipotizzi il caso standard di una minusvalenza generata da un
soggettoinqualitàdipersonafisica.Sottoilprofilodelleimpostedirette,inbaseall’art.47,comma1delTuir,gliutili
distribuiti appunto a unapersona fisica da società ed enti soggetti ad Ires, concorrono alla formazione del suo
redditocomplessivolimitatamenteal40%delloroammontare(o49,72%seitrasferimentisonostatieffettuatidal
1°gennaio2009)selapartecipazioneèqualificata(sezioneIIIAesezioneIIIBdelquadroRT).Glistessiutilisono
soggettiaritenutaallafonteatitolod’impostaoadimpostasostitutiva(12,5%),comeprevistodall’art.3,comma
3, lettera a), dello stesso testo unico, se la partecipazione è non qualificata (sezione II del quadro RT). Le
minusvalenzehannolostessodestino!(Perinciso,anormadell’art.67,comma1,letterac),delTuirsiconsiderano
“qualificate”lepartecipazionicherappresentino,complessivamente,unapercentualedeidirittidivotoesercitabili
nell’assembleaordinariasuperioreal2oal20%ovverounapartecipazionealcapitaleoalpatrimoniosuperioreal
5oal25%,secondochesitrattidititolinegoziatiinmercatiregolamentatiodialtrepartecipazioni).
Natura della minusvalenza– Prassi vuole che l’ipotesi più probabile, nell’ambito in oggetto, sia quella di una
minusvalenzaadisposizionedipersonafisicaderivantedaunapartecipazionenonqualificata.Intalcasosipotrà
pertantocompensarelaminusvalenza,indicataalrigoRT14oRT13,conlaplusvalenzaindicataalrigoRT12.Le
minusvalenze della sezione II potranno abbattere le plusvalenze della sezione II.Attenzione però al fatto che le
minusvalenze della sezione II non potranno abbattere le plusvalenze esposte nelle sezioni III e IV.Alla luce di
quanto sopra, quindi, il nocciolo della questione sarà dato dalla natura della minusvalenza: si potrà procedere
effettuandounacompensazionesolamentenelcasoilcuilaminusvalenzasivedràapplicarelastessatassazione
dellaplusvalenzadaabbattere.
AUTORE:CARLADELUCA
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