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STUDIO DANOVI
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20122 - MILANO
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CIRCOLARE INFORMATIVA 2/2003
Legge Finanziaria 2003 – i condoni in sintesi
Premessa
La presente circolare si propone di offrire una prima panoramica delle numerose novità in materia fiscale
recate dal decreto legge 282/2002 (il “decreto di Natale”) e dalla legge 289/2002 (“Finanziaria 2003”) in
materia di condoni, regolarizzazioni, concordati, definizioni e sanatorie.
Il termine per l’adesione alle varie opportunità di seguito esaminate è il 16 aprile 2003.
Si fa peraltro presente che normativa e prassi in materia non sono ancora definitive.
1. Dichiarazione integrativa semplice di redditi dichiarati in anni pregressi
Ogni contribuente è ammesso a questa forma di condono, che consiste nell’integrare imponibili delle
dichiarazioni dei redditi ancora accertabili (1997-2001 per le imposte dirette e 1998-2001 per l’Iva), e nella
presentazione di dichiarazioni omesse. L’integrazione, che può interessare tutte le tipologie di reddito (ivi
compresi redditi a tassazione separata, contributi previdenziali, ritenute alla fonte, redditi conseguiti
all’estero), consiste nell’aumentare l’imponibile a suo tempo dichiarato dell’importo che viene ritenuto
opportuno, non inferiore, comunque, a 300 euro per anno1. I contribuenti possono presentare la
dichiarazione integrativa con riferimento anche ad una sola imposta o contributo, e anche per un singolo
periodo d’imposta.
Sui maggiori imponibili risultanti dalle dichiarazioni integrative viene garantita una “franchigia” pari al
100% del maggior imponibile dichiarato, che opera come uno “scudo” in relazione a eventuali futuri
accertamenti: in sostanza, se il controllo dovesse far emergere un imponibile maggiore a quello dichiarato +
l’integrazione + la franchigia, il Fisco potrà pretendere l’imposta solo sulla parte eccedente il totale.
2. Condono tombale
Questa formula consiste nella possibilità di definire in modo automatico ogni tipologia di imposta (a scelta
tutte o alcune fra le seguenti: Irpef/Irpeg ed Irap, Iva, addizionali e sostitutive), obbligatoriamente per tutti
gli anni dal 1997 al 2001 compresi. Il costo del condono è il seguente:
aliquote applicabili per la definizione
automatica (varie imposte)
imposta lorda
scaglioni)
fino a 10.000 euro
fino a 20.000 euro
oltre
(per aliquota
(per
scaglioni)
8
6
4
aliquote applicabili per la definizione
automatica (Iva)
imposta relativa alle
operazioni imponibili
(per scaglioni)
fino a 200.000 euro
fino a 300.000 euro
oltre
aliquota
(per
scaglioni)
2
1,5
1
1
NB: un emendamento al Dl 282/02 propone i 300 euro quale ammontare del versamento complessivamente derivante
dall’integrativa semplice per ciascun periodo.
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Studi corrispondenti in: Argentina - Australia - Austria - Bahamas - Barbados - Belgio - Bermuda - Bolivia - Brasile - Canada - Channel Islands - Cile - Cina Cipro - Colombia - Costa Rica - Danimarca - Ecuador - Egitto - El Salvador - Emirati Arabi - Filippine - Finlandia - Francia - Germania - Giappone - Grecia India - Indonesia - Inghilterra - Irlanda - Irlanda del Nord - Islanda - Israele - Liechtenstein - Lussemburgo - Malta - Messico - Nigeria - Norvegia - Nuova
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Region) - Sud Africa - Sud Corea - Svezia - Svizzera - Ungheria - Uruguay - Venezuela - Taiwan
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Chi opterà per il condono tombale, dovrà versare quantomeno i seguenti importi minimi (anche per i periodi
di imposta chiusi in perdita o in pareggio):
minimi per imprenditori, lavoratori
autonomi, società: imposte dirette
ricavi o compensi
dichiarati
fino a 50.000 euro
fino a 180.000 euro
oltre
minimo per ogni
anno
€
€
€
400,00
500,00
600,00
minimi ai fini del condono Iva
volume d'affari
fino a 50.000 euro
fino a 180.000 euro
oltre
minimo per ogni
anno
€
€
€
500,00
600,00
700,00
Per persone fisiche e società semplici il minimo previsto per ogni anno oggetto di condono è pari a 100 euro
Con riferimento ad entrambe le forme di condono appena illustrate (semplice e tombale):
- sono esclusi i periodi d’imposta per i quali si sia ricevuto, entro fine 2002, un avviso di accertamento, un
processo verbale di constatazione o un invito al contraddittorio (a meno che tali atti essi non vengano
previamente condonati conformemente a quanto previsto per le liti fiscali pendenti);
- sulle maggiori imposte dovute non sono dovuti interessi né sanzioni amministrative;
- sono consentiti versamenti rateali;
- l’impresa che presenta il condono tombale sia per le imposte dirette che per l’Iva può (a) eliminare,
gratuitamente, esistenze iniziali o attività fittizie, e (b) iscrivere maggiori valori o nuove attività,
versando l’imposta sostitutiva a forfait del 6%;
- per i contribuenti che non si sono avvalsi del condono (semplice, tombale o adeguamento agli studi di
settore o parametri), i termini di accertamento sono prorogati di un anno.
3. Concordato di massa (adeguamento agli studi di settore)
Artigiani, commercianti, agricoltori, liberi professionisti e società possono definire, con il concordato di
massa, una o più delle annualità dal 1997 al 2001 se non hanno dichiarato ricavi superiori agli “ex” 10
miliardi di It.lire. Per usufruire della sanatoria i contribuenti devono aver presentato validamente la
dichiarazione: dal perdono sono quindi esclusi gli evasori totali. Non si possono concordare gli anni per i
quali all’1 gennaio 2003 siano stati notificati processi verbali di constatazione, inviti al contraddittorio o
avvisi di accertamento.
Il costo per l’adesione è pari a 300 euro per ogni annualità definita per il contribuente in linea con gli studi
di settore o i parametri. Volendo definire anche l’Iva, il contribuente potrà optare per il condono tombale,
versando un importo pari a 500 euro per ogni annualità.
Chi invece non ha dichiarato i ricavi o compensi in base agli studi di settore o parametri vi si deve
adeguare, dichiarando - per ciascuna annualità definita - maggiori importi pari a non meno di 600 euro per
le persone fisiche e 1.500 euro per gli altri soggetti. Su suddetti importi non sono dovuti interessi e
sanzioni.
4. Regole per le imposte indirette (successioni, donazioni, registro)
È prevista la definizione agevolata degli atti da cui deriva l’applicazione di imposte indirette: imposte per le
quali il contribuente (che all’1 gennaio 2003 non abbia avuto la notifica di un avviso di rettifica) intende
bloccare l’accertamento dei valori dichiarati in un dato atto per determinati cespiti. Per chiudere la
potenziale controversia con il Fisco, il contribuente dovrà aumentare del 25% i valori dichiarati. Questa
scelta evita l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Sarà possibile altresì sanare le violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie alle quali il
contribuente non abbia diritto.
In caso di assenza di condono, viene allungato di due anni il termine per le rettifiche e le liquidazioni di
maggiore imposta.
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Region) - Sud Africa - Sud Corea - Svezia - Svizzera - Ungheria - Uruguay - Venezuela - Taiwan
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5. Regolarizzazione delle scritture contabili
L’emersione di attività o passività può essere effettuata mediante dichiarazione integrativa semplice,
specificando in un apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili. I
contribuenti in contabilità ordinaria dovranno poi apportare le conseguenti variazioni nell’inventario,
rendiconto o bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, così come eliminare le attività e passività fittizie,
inesistenti o indicate per valori superori a quelli effettivi. È dovuta l’imposta sostitutiva del 6% sulle attività
- comprese le maggiori rimanenze - che si chiede di iscrivere in bilancio.
I soggetti che aderiscono al concordato non potranno procedere alla cosiddetta regolarizzazione del
magazzino. Per la regolarizzazione occorrerà ricorrere a integrativa semplice o condono tombale.
6. Chiusura delle liti fiscali potenziali
Sono condonabili gli avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione
notificati entro l’1 gennaio 2003 e che a questa data non si siano resi definitivi, né siano stati nel frattempo
impugnati.
La definizione si perfeziona con il pagamento (sempre entro il consueto termine del 16 aprile 2003) delle
somme determinate come segue:
maggiori imposte e contributi
complessivamente accertati o
indicati negli atti
fino a 15.000 euro
fino a 50.000 euro
oltre
aliquota
(per
scaglioni)
30%
32%
35%
Sono previste percentuali differenti per gli atti relativi a sole sanzioni (pagamento del 10%) e i processi
verbali di constatazione (18%). Sono specificati i limiti di debito oltre i quali è consentito il versamento
rateale.
Attualmente sono sospesi i termini per ricorrere dall’1 gennaio al 16 aprile 2003.
7. Definizione delle liti fiscali pendenti
Possono essere chiuse le liti fiscali pendenti alla data dell’1 gennaio 2003 di fronte alla giustizia tributaria
(commissioni tributarie e Cassazione) o al giudice ordinario, in ogni grado del giudizio.
L’importo dovuto è pari a 150 euro se il valore della lite non supera 2.000 euro. Se il valore è superiore: (a)
in presenza di una sentenza favorevole al contribuente il costo è pari al 10% del valore della lite, ed egli
avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente versate in più. (b) Nel caso in cui, alla data della
presentazione della domanda di definizione della lite, non sia ancora stata pubblicata la sentenza di primo
grado o in caso di sentenza sfavorevole al contribuente, questi dovrà versare il 50% del valore della lite, ma
non gli saranno chieste le somme dovute in pendenza di giudizio (iscrizione a ruolo a titolo provvisorio), e
se queste sono già state versate, saranno detratte dall’importo dovuto per sanare la lite.
Con valore della lite ci si riferisce all’imposta o maggiore imposta accertata, con esclusione degli interessi e
delle eventuali sanzioni collegate al tributo.
Un recente emendamento alla finanziaria ha disposto la sospensione dei termini processuali dall’1 gennaio
al 30 giugno 2003 (proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ecc.).
Lo studio rimane a disposizione per chiunque fosse interessato ad esaminare le specifiche situazioni.
Con i migliori saluti.
Milano, 5 febbraio 2003
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