Scheda di Sicurezza (SDS)
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Scheda di Sicurezza (SDS)
Il Regolamento REACh e le PMI Scheda di Sicurezza (SDS) Stesura e Lettura Titolo intervento Milano, 30 novembre – 14 dicembre 2012 Intervento a cura di: Nicola Delussu Il Regolamento REACh e le PMI La Scheda Dati dislide Sicurezza (SDS) Titolo Riferimento normativo: Art. 31 del Regolamento 1907/2006 REACH è obbligatoria solo per le sostanze e miscele classificate pericolose Facoltativa per le altre sostanze e miscele (non classificate pericolose) viene spesso chiamata Scheda di Sicurezza ma sarebbe più corretto chiamarla Scheda informativa La Scheda Dati dislide Sicurezza (SDS) Titolo L’art. 31 del Regolamento REACH (pag.107) Il Regolamento REACh e le PMI Il FORNITORE di una sostanza pericolosa di una miscela pericolosa deve fornire/trasmettere la SDS AL DESTINATARIO La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell’allegato II del REACH (pag. 267) modificato dal Regolamento (CE) n°453/2010 (adeguamento al CLP e GHS per linguaggio e scadenze) La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) Definizione di fornitore di SDS Il Regolamento REACh e le PMI fabbricante importatore distributore utilizzatore a valle che immette sul mercato una sostanza o miscela La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) Il Regolamento REACh e le PMI deve contenere 16 Sezioni 1. Identificazione sostanza/miscela e della società/impresa 9. Proprietà fisiche e chimiche 2. Identificazione dei pericoli 10. Stabilità e reattività 3. composizione/informazione sugli 11. Informazioni tossicologiche ingredienti 4. Interventi di primo soccorso 12. Informazioni ecologiche 5. Misure antincendio 13. Considerazioni sullo smaltimento 6. Misure in caso di rilascio accidentale 14. Informazioni sul trasporto 7. Manipolazione ed immagazzinamento 15. Informazioni sulla regolamentazione 8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale 16. Altre informazioni La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) Titolo slide modifiche alla SDS introdotte dai Regolamenti CLP e REACH Il Regolamento REACh e le PMI deve essere indicato il numero di registrazione assegnato Inversione delle sezioni 2 e 3 (prima l’identificazione dei pericoli poi la composizione) Se per la sostanza è stata effettuata una Valutazione (CSA) ed una Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR), produzioni > 10 ton/anno, per ogni USO IDENTIFICATO devono figurare in allegato alla SdS gli scenari di esposizione pertinenti Per le sostanze la SDS deve contenere la doppia classificazione (sistema Dir. 67/548/CEE e sistema Reg.CLP 1272/2008) obbligatoriamente dal 2010 al 01/6/2015 Devono essere indicati telefono ed E-mail del responsabile della SDS Devono essere indicati gli usi pertinenti e sconsigliati (vedi restrizioni) Gli usi non inclusi negli scenari finali di esposizioni per ragioni concernenti la salute e l’ambiente sono indicati nella sezione 16 della SDS La Scheda di Sicurezza estesa (eSDS) Titolo slide Chi Produce o Importa Il Regolamento REACh e le PMI nella Comunità Europea (CE) una sostanza pericolosa quantitativo > 10 t/anno deve predisporre una SDS estesa * (eSDS) (*) allegato alla SDS (anche in coda ai 16 punti) che riporta i corrispondenti scenari di esposizione per gli usi identificati che indicano le relative misure di prevenzione e protezione UsiTitolo Identificati slide Chi utilizza una sostanza pericolosa Il Regolamento REACh e le PMI (Utilizzatore a Valle = Downstream User) deve sempre verificare che tra gli usi identificati nella eSDS sia presente anche quello per cui viene utilizzata la sostanza Se l’uso non è compreso tra gli usi identificati dalla eSDS l’utilizzatore a valle deve sospenderne l’utilizzo e chiedere al fornitore di provvedere a registrare all’ECHA l’ulteriore uso; Il fornitore ne verificherà la pericolosità di tale uso e provvederà all’integrazione della eSDS presso ECHA. Solo allora l’utilizzatore a valle può riprendere l’uso della sostanza. Altrimenti deve reperirla dal fornitore che ha già previsto quell’utilizzo tra gli usi identificati nella eSDS (art. 3) Definizioni: scenario di esposizione Il Regolamento REACh e le PMI Titolo slide Comma 37-Definizione scenario di esposizione insieme delle condizioni, comprese quelle operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita ed le modalità con cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione, se del caso, possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici Scheda Di Sicurezza (SDS) Il Regolamento REACh e le PMI Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa • scheda sicurezza toluene • scheda sicurezza inchiostro (sono indicate le variazioni rispetto all’edizione precedente + avviso in fondo alla SDS) • scheda sicurezza inchiostro tatuaggi Componenti pigmento arancione (CAS 3520-72-7) Orange Pigment • scheda sicurezza acetone1 • scheda sicurezza acetone2 • scheda sicurezza acetone3 Il Regolamento REACh e le PMI La valutazione del rischio chimico L’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici è normata dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08, Capo I. Le sostanze ed i preparati possono essere intrinsecamente pericolosi (caratteristiche di tossicità) o a causa delle particolari condizioni di impiego. La presenza agenti chimici pericolosi può essere dovuta a lavorazioni, oppure a seguito di accadimenti accidentali (rilascio non voluto, anomalia impiantistica, esplosione o incendio...), e prodotti di lavorazioni (fumi di saldatura). I pericoli derivanti dagli agenti chimici possono riguardare l'effetto degli stessi sull'ambiente, o la sicurezza e la salute dei lavoratori. In quest’ultimo caso, possono causare effetti acuti o cronici, le vie di penetrazione nell'organismo sono il contatto (pelle, mucose, ferite), l'inalazione (naso, bocca) e l'ingestione (bocca). Il Regolamento REACh e le PMI La valutazione del rischio chimico A seconda delle caratteristiche degli agenti chimici il rischio è determinato: • dal livello, dalla durata, dalla frequenza e dalle modalità di esposizione; • dalla quantità di sostanza realmente assorbita dall'individuo; • dalle caratteristiche individuali dei soggetti esposti. Le alterazioni dello stato di salute potenzialmente conseguenti alla manipolazione delle sostanze chimiche, presentano cause precise e possono essere prevenute attraverso l’adozione di misure preventive e protettive adeguate ma, per poter disporre di dispositivi e di procedure di sicurezza, è necessario conoscere in modo particolareggiato il rischio al quale si è esposti. Di fatto è possibile stabilire il reale rischio espositivo, per una classe di lavoratori, solo a seguito di una chiara ed oggettiva analisi e valutazione del rischio chimico. Tale valutazione, di cui il datore di lavoro è considerato responsabile, parte dall’identificazione del rischio a cui ciascun lavoratore è soggetto attraverso un’analisi delle mansioni e delle sostanze manipolate, è seguita da una fase di valutazione vera e propria secondo criteri standardizzati e culmina nella stesura di un documento che evidenzia l’entità del rischio in esame Il Regolamento REACh e le PMI Il processo valutativo A ciascuna sostanza devono essere assegnate le mansioni di lavoro che ne prevedono l'impiego ed a queste deve corrispondere una descrizione precisa della manipolazione specificando una serie di dati quali la quantità utilizzata quotidianamente, la frequenza della lavorazione che ne prevede l'impiego e la durata della stessa. Sono molto importanti anche le informazioni che riguardano le modalità espositive, come ad esempio se l'agente chimico è presente in un sistema chiuso, o se è utilizzato sotto cappa, se è presente un sistema di aspirazione generale, ecc. Inoltre è bene riportare una serie di informazioni reperibili sulla scheda di sicurezza di ciascuna sostanza pericolosa, come le misure in caso di incendio o emergenza, la corretta manipolazione e la scelta dei più adatti Dispositivi di Protezione Individuale. La valutazione deve concludersi con una “quantificazione” del livello di esposizione che, secondo il D.Lgs. 81/2008 classifica il rischio in “basso per la salute e irrilevante per la sicurezza”, o “superiore a basso per la salute e irrilevante per la sicurezza”. Il Regolamento REACh e le PMI Il processo valutativo