notizie utili per il pagamento i.m.u. 2013

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notizie utili per il pagamento i.m.u. 2013
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013
Notizie utili per il versamento
L’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2012 e
in via sperimentale, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), che ha sostituito l’ICI.
L’IMU è dovuta dagli stessi soggetti passivi dell’ICI per il possesso di immobili (fabbricati e aree
fabbricabili), ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze (massimo una per categorie
catastali C2, C6 e C7).
E’ cambiato invece il metodo di calcolo per determinare l’imposta dovuta ed i coefficienti con i quali deve
essere moltiplicata la rendita per quantificare il valore imponibile a cui applicare le aliquote stabilite dal
Comune.
La prima rata dell’IMU deve essere pagata entro il 17 giugno ed è pari al 50% dell’imposta dei fabbricati
(Abitazioni Principali di Cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze, tutti gli altri fabbricati che non siano
abitazione principale e le aree fabbricabili).
Il pagamento dell’IMU per le abitazioni principali (Cat. A2, A3, A4, A5, A6 ed A7) e le relative
pertinenze è stato sospeso dal D.L. n.54/2013.
Solo per i fabbricati di Cat. D, contestualmente al pagamento della quota di competenza comunale
applicando l’aliquota dello 0,3 %, sarà versata anche la quota di competenza dello Stato applicando alla base
imponibile l’aliquota del 7,6 %.
Il pagamento dell’acconto può essere fatto utilizzando il modello F24 presso qualunque banca, sportello
postale o agente della riscossione oppure con l’apposito bollettino postale.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare per i pagamenti sono i seguenti:
3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
3916: per le aree fabbricabili;
3918: per gli altri fabbricati;
3925: per i fabbricati cat.D – quota dello Stato;
3930: per i fabbricati cat. D – quota Comune.
Casi particolari:
a) Separati o divorziati: il soggetto passivo ai fini IMU è il coniuge assegnatario (che potrà beneficiare di
tutte le agevolazioni per abitazione principale), mentre il coniuge non assegnatario perderà ogni gravame
Imu su tale immobile.
b) Comodato gratuito: le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari sono considerati altri fabbricati e
versano l’IMU con aliquota ordinaria ( 1,06% ).
c) Doppie residenze del nucleo familiare: le agevolazioni per l’abitazione principale e pertinenze, in
relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. I coniugi che posseggono due case e
dichiarano residenze separate potranno, quindi, applicare le detrazioni (e l’aliquota più bassa) ad una sola
abitazione.
d) I cittadini italiani residenti all’estero possono versare l’IMU attraverso bonifico bancario ed in euro. Per
la quota riservata allo Stato, il bonifico deve essere effettuato in favore della Banca d’Italia (codice BIC
BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. Per la quota riservata al
Comune, il bonifico deve essere effettuato in favore del Comune di Caltagirone (codice BIC SWIFT
RSANIT3P), utilizzando il codice IBAN IT34U0301983910000008889920. Nella causale dei versamenti
devono essere indicati: 1) codice fiscale o partita iva del contribuente o in mancanza il codice di
identificazione fiscale rilasciato dallo stato estero di residenza; 2) la sigla IMU; 3) la località dove sono
ubicati i fabbricati; 4) i codici tributo e l’annualità di riferimento; 5) l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
ALIQUOTE IMU ANNO 2013
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11/04/13 sono state stabilite le seguenti aliquote:
a) 1,06 per cento, aliquota ordinaria (art.13, comma 6 del D.L. n.201/11);
b) 0,6 per cento, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze (art.13, comma 6 del D.L. n.201/11);
c) 0,2 per cento aliquota per i fabbricati rurali (art.13, comma 6 del D.L. n.201/11);
La detrazione per abitazione principale è di € 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale (max € 400,00).
CATEGORIE CATASTALI - RIVALUTAZIONE - COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
Fabbricati residenziali (gruppo catastale A, esclusi A/10 uffici ) - 5% - 160;
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) - 5% - 80;
Fabbricati del gruppo B - 5% - 140;
Fabbricati di categoria C/1 (negozi) - 5% - 55;
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (pertinenze) - 5% - 160;
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 - 5% - 140;
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) - 5% - 65;
Banche, assicurazioni (categoria D/5) - 5% - 80;
Per le Aree Fabbricabili l’imposta si calcola applicando l’aliquota ordinaria al valore dell’area.
ESENZIONI
Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15
della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Caltagirone è ricompreso nell’elenco di
cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della L. 20/05/85, n. 222.