File - Comune di Porto Cesareo

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File - Comune di Porto Cesareo
COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE
Settore tributi
Tel 0833 858207 – fax 0833 858252
- I.M.U. 2012 Dal 1 gennaio 2012 l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sostituisce l’ICI. E’ stata anticipata, in via
sperimentale dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, dall’iniziale data di
entrata in vigore prevista per il 2014. Entrerà invece in vigore, in via definitiva dal 1 gennaio 2015.
COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ICI ?
VERSAMENTI: devono essere effettuati mediante l’uso del Modello F24. Sarà possibile pagare con bollettino
postale solo dal 1° dicembre prossimo con versamento con bollettino postale .
TERMINI PER I VERSAMENTI :
 1^ RATA , di Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso tenendo conto delle aliquote
e detrazioni stabilite dalla Legge, da versare entro il 18 giugno 2012;
 2^ RATA , in Saldo relativo all’intero anno (conguaglio sulla rata di acconto) da versare tra il 1° e il 17
Dicembre 2012, tenendo conto delle aliquote IMU definitive apportate dal Consiglio Comunale.
 Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere versata in tre rate di cui la
prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di
base e la detrazione previste dalla legge , da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17
settembre ; la terza rata è versata entro il 17 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta
per l’intero anno con le eventuali modifiche sulle aliquote apportate dal Consiglio Comunale , a
conguaglio con le rate precedenti.
Le aliquote DEFINITIVE fissate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 33 del 27.09.2012 sono:
-
0,97 % aliquota di base;
0,40 % aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze ( queste ultime potranno essere una
sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);
0,20 % aliquota per i fabbricati rurali strumentali;
0,76 % aliquota ridotta per le abitazioni data in uso gratuito ai fini come abitazione principale (vedi art.
8 del Regolamento Comunale IMU);
La metà del gettito dell’IMU ( calcolata con aliquota dello 0,76%) derivante da tutti gli immobili diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, è incassata dallo Stato,
senza applicazione di riduzioni e detrazioni, ed è versata dal contribuente contestualmente alla quota
comunale.
L’imposta si applica ai FABBRICATI , alle AREE EDIFICABILI e ai TERRENI AGRICOLI.
Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale come risulta dai certificati
catastali aumentata del 5% (come per l’Ici) applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere
l’imponibile:
- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la Cat. A/10) e per le Cat. C/2, C/6
e C/7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le Cat. C/3, C/4 e C/5;
-
x 80 per i fabbricati i fabbricati della Cat. A/10 e D/5;
x 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la Cat. D/5).Dal 01/01/2013 passerà a 65;
x 55 per i fabbricati della Cat. C/1.
Per le aree fabbricabili, l’imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno
d’imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione
d’uso, ecc.
In merito all’individuazione delle aree fabbricabili, si invitano i contribuenti a consultare il nuovo Piano
Urbanistico Generale (P.U.G.) già adottato dal Comune e licenziato dalla Giunta Regionale con delibera n.
105/2012 , poiché valendo anche per l’IMU le esperienze acquisite per la gestione dell’ICI “… un’area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo” (D.L. 4 luglio 2006, n.233, convertito dalla Legge 4/8/2006 n. 248, comma 2 art.36) .
Per i terreni agricoli, l’imponibile è dato dal reddito dominicale come risulta dai certificati catastali aumentato
del 25% (come per l’ICI) applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori:
- x 135 per tutti i tipi di terreni agricoli;
- x 110 per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
RIDUZIONI E DETRAZIONI:
- la detrazione per l’abitazione principale dei residenti e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo
ammontare, è fissata per legge in € 200,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione.
- per gli anni 2012 e 2013 un’ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell’abitazione principale. L’ulteriore detrazione per i
figli non può superare i 400,00 euro.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2012 è stata approvato il Regolamento Comunale per
l’Applicazione dell’I.M.U. con il quale tra l’altro sono state adottate, anche per l’applicazione dell’IMU, le
seguenti norme regolamentari :
- Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta
da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare
posseduta in Italia dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o
usufrutto, a condizione che non risulti locata.
Si precisa altresì che per quanto riguarda gli immobili inagibili o inabitabili l’art. 13 c.3 del D.L.201/2011 ha
previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile come anche per i fabbricati di interesse storico e
artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo n.42/2004
Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme di legge:
- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;
- Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. 201/2011;
- Artt 7,8, e 9 del D.lgs n. 23 del 14.3.2011 (Federalismo Fiscale Municipale)
- Decreto Legge sulle Semplificazioni fiscali n. 16/2012.
Si informa inoltre che sul ns. sito internet www.comune.portocesareo.le.it è stato inserito un link personalizzato
per questo Comune, utile a tutti i contribuenti IMU per il calcolo pratico dell’imposta , con la possibilità anche
di stampare il mod.F24 di versamento.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale durante l’orario d’ufficio.
Porto Cesareo,4 ottobre 2012.
IL RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
(sig.ra Clementina LEANZA)
L’ASSESSORE AL BILANCIO
(dr.ssa Paola CAZZELLA)