notizie informative sito 2

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Regione Emilia Romagna
Provincia di Bologna
Comune di Castel d’Aiano
Piazza Nanni Levera 12 – 40034 Castel d’Aiano (BO)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2013
(Aggiornamento maggio 2013)
L’IMU è una imposta patrimoniale disciplinata dall’art. 13 del D.L. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del
Dlgs. n. 23/2011 e dal Dlgs. n. 504/1992 per le parti espressamente richiamate.
Sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali
all’Irpef.
SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti passivi IMU, i proprietari di immobili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, i titolari di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, i concessionari di aree demaniali, i locatari
di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) e gli assegnatari della casa coniugale a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
l’IMU è dovuta per il possesso di immobili e per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero.
L’IMU è dovuta anche sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché sui
fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e relative pertinenze. Anche i fabbricati rurali ad uso
abitativo e relative pertinenze sono soggetti ad IMU.
BASE IMPONIBILE
- fabbricati iscritti in catasto
la base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi coefficienti
che variano a seconda della categoria catastale:
categoria A tranne A/10
160
categoria A/10
80
categoria B
140
categoria C/1
55
categoria C/2, C/6, C/7
160
categoria C/3, C/4, C/5
140
categoria D escluso D/5
65
categoria D/5
80
Si precisa che le rendite da prendere a base per calcolare l’IMU sono le stesse utilizzate per il calcolo
dell’ICI a meno che non siano intervenute modifiche sugli immobili (ristrutturazioni ecc)
- aree edificabili
la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di
imposizione.
- terreni agricoli
i terreni agricoli situati nel comune di Castel d’Aiano sono esenti da IMU in quanto ricadenti in area
montana (art. 9 comma 8 Dlgs. 23/2011), tale esenzione si rende applicabile anche ai terreni incolti
come precisato nella circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 11/03/2013
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del DL. 557/93
tali fabbricati sono esenti da IMU in quanto ubicati in comune classificato montano (art. 9 comma 8
Dlgs. 23/2011)
La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs. 42/2004
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni.
LE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE
(Delibera C.C. n. 8 del 08/04/2013)
Fattispecie
Aliquota
Quota
Quota spettante
complessiva
spettante al
allo Stato
anno 2013
comune
Abitazione principale e relative pertinenze
5,00 per mille
5,00 per mille
0,00
Unità immobiliari ad uso produttivo
appartenenti al gruppo catastale D
9,50 per mille
1,90 per mille
7,60 per mille
Altri immobili (compreso aree edificabili)
9,50 per mille
9,50 per mille
0,00
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Attenzione! Ciò significa che nel computo delle pertinenze vanno considerate anche quelle
accatastate con l'abitazione, per le quali è stata attribuita una rendita catastale unitaria.
Ad esempio quando c'è una cantina censita unitamente all'abitazione, un eventuale ulteriore
magazzino accatastato a parte, in categoria C2, non può essere considerato pertinenza dell’abitazione
principale.
Le abitazioni e relative pertinenze in uso gratuito a parenti, diversamente dall’ICI, non sono
equiparate all’abitazione principale per cui scontano l’aliquota prevista per gli altri fabbricati.
IMPORTANTE
NEWS MAGGIO 2013 PER IMU 2013
Alla luce del D.L. n. 54 del 21 maggio il versamento della prima rata dell’Imu relativa
all’abitazione principale e pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1
– A8 – A9 , è sospeso in attesa della riforma sulla disciplina dell’imposizione fiscale
sul patrimonio immobiliare.
Nello stesso provvedimento è previsto che in caso di mancata riforma entro il 31 agosto, l’imu
attualmente sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.
LE DETRAZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione
è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante e residente
anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale (limite massimo n. 8 figli).
IMU INCASSATA DALLO STATO
Lo Stato incassa l’IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata
applicando l’aliquota base pari allo 0,76%.
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune
IL VERSAMENTO
il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i codici tributo sotto indicati o con
apposito bollettino di conto corrente postale
Il codice comune da indicare è
C075
Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale.
Codici tributo
Tipologia immobili
Codici IMU quota comune
Codice IMU quota stato
Abitazione principale
3912
////
Aree fabbricabili
3916
//////
Fabbricati accatastati in categoria D
3930
3925
Altri fabbricati
3918
//////
Gli importi da versare per ogni codice tributo devono essere arrotondati all’euro inferiore o superiore.
Non sono dovuti versamenti per importi inferiori a €. 12,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO RESIDENTI ALL’ESTERO
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 il versamento deve essere effettuato:
- per la quota spettante al comune tramite bonifico al tesoriere comunale
IBAN IT75J050346688000000006000
- per la quota riservata allo stato tramite bonifico direttamente in favore della banca d’Italia (codice
BIC BITAITRRENT) IBAN IT020G0100003245348006108000
TERMINI DI PAGAMENTO
ENTRO IL 17/6 acconto in misura pari al 50% dell'importo dovuto per l’anno 2013;
ENTRO IL 16/12 saldo;
Possibilità di pagare in unica soluzione entro il 17/6
LA DICHIARAZIONE
La denuncia relativa alle modifiche intervenute nel corso del 2013 deve essere presentata entro il
30/06/2014, utilizzando i modelli ministeriali.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una
sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto
dall’art. 13 del D.LGS. 471/97.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere
autonomamente allo strumento del ravvedimento che consente di regolarizzare beneficiando di una
consistente riduzione delle sanzioni.
Per ulteriori informazioni:
- Ufficio tributi del Comune tel. 0516735712 – 714 Fax 051914818
- email [email protected]