pdf Il vademecum su fascicolo sanitario e ricetta elettronica

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pdf Il vademecum su fascicolo sanitario e ricetta elettronica
Ricetta elettronica
01032016
Paola Ferrari
Fascicolo sanitario e ricetta elettronica
2016
Som m ar io
ricetta elettronica da il via all’evoluzione tecnologica della sanità ....................................................................................... 2
Cos’è e come funziona .......................................................................................................................................................................... 2
Dispensazione e pagamento erogazioni fuori regione .............................................................................................................. 3
Il dossier farmaceutico ......................................................................................................................................................................... 4
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Fascicolo sanitario e ricetta elettronica
2016
Ricetta elettronica dà il via all’evoluzione tecnologica della sanità
Fascicolo sanitario, ricetta elettronica, prenotazioni cup, referti on-line, telemedicina, teleconsulti, telereferti, ecommerce, app sanitarie, nuovo 730 autoalimentato, fattura elettronica, sono solo alcuni dei cambiamenti tecnologici
che riguardano la sanità.
Un’alluvione di novità che richiede un’evoluzione organizzativa senza precedenti che, se non governata, può mettere
in difficoltà anche il professionista più accorto.
Il centro del cambiamento è il fascicolo sanitario elettronico, il cui tassello fondamentale è costituito dalla ricetta
elettronica valida su tutto il territorio nazionale destinata a confluire nel dossier farmaceutico che ne costituisce parte
essenziale.
L’ articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012 (successivamente modificato e integrato dall'articolo 17 del predetto
decreto-legge n. 69/2013) ha previsto l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo
sanitario elettronico (d'ora innanzi: FSE), definito dalla legge "l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito" (art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012).
).
Lo scopo dell’evoluzione digitale della sanità è quello di agevolare l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può
facilitare l’integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente,
contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la protezione
dei dati personali.
L’FSE cresce nel tempo e si auto-alimenta con i dati clinici provenienti da strutture pubbliche del Servizio Sanitario
Regionale, Medici Generali e Farmacie.
Per divenire operativo, richiede una serie di passaggi infrastrutturali, finalizzati alla dematerializzazione delle ricette e
dei referti clinici.
Una volta trasformati in documenti informatici, i dati sanitari potranno essere memorizzati su server centralizzati ed
essere accessibili da tutti gli operatori sanitari autorizzati.
L’opera di centralizzazione dei dati ha comportato la necessità di adeguamento delle cartelle cliniche dei medici
generali e delle strutture sanitari, nonché l’implementazione di nuove funzionalità per i software delle farmacie, mmg
e strutture sanitarie.
Cos’è e come funziona
Per ricetta dematerializzata s’intende un documento redatto in modalità informatica da un medico prescrittore,
provvisto di una numerazione univoca, inviato ad un sistema centralizzato chiamato “di accoglienza”, il quale lo rende
disponibile alle strutture di erogazione farmaceutica per la consultazione e, se sussistono le condizioni, per la sua
chiusura in modalità informatica.
La ricetta elettronica e/o dematerializzata è, di conseguenza, il passaggio preliminare e fondamentale per la
costituzione del fascicolo sanitario elettronico e per la centralizzazione del conteggio economico delle prescrizioni.
Il “Sistema di Accoglienza Centrale”, quando viene inviato un codice identificativo associato ad una ricetta
dematerializzata, assegna un attributo a tale numero elettronico di autenticazione del documento.
Tale attributo viene definito “codice di autenticazione” e rappresenta un identificativo con il quale il Sistema di
Accoglienza Centrale certifica che un numero elettronico chiamato “NRE”, anche se acquisito preventivamente da un
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Fascicolo sanitario e ricetta elettronica
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Sistema Regionale tramite richiesta lotto, è realmente valido e può essere comunicato all’assistito a fronte di una
ricetta dematerializzata.
Il codice di autenticazione può essere rilasciato unicamente dal Sistema di Accoglienza Centrale e non dalle Regioni.
( foto sist-puglia)
Il codice di autenticazione deve essere sempre riportato su sul Promemoria che viene stampato su normale carta,
sarà consegnato al paziente al posto della ricetta rossa.
I medicinali prescritti su ricetta elettronica, dal 1 marzo 2016 potranno essere ritirati dal paziente presso qualsiasi
farmacia pubblica e privata convenzionata con il Ssn del territorio nazionale, con evidenti vantaggi per coloro che si
spostano per studio o per lavoro, consentendo loro di ritirare in qualunque farmacia i medicinali prescritti dal proprio
medico.
Dispensazione e pagamento erogazioni fuori regione
Alla dematerializzazione e la centralizzazione della contabilità farmaceutica è seguito, ad opera del DPCM 14
novembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre, di attuazione del DL 179/2012, il regolamento
delle modalità compensazione tra Regioni del rimborso della ricetta farmaceutica dematerializzata, in vigore dal
Gennaio 2016.
Le regioni e le province autonome hanno l’obbligo di trasmissione tempestiva in via telematica al Sistema Tessera
Sanitaria delle informazioni inerenti le modalità, valide nel proprio territorio, di partecipazione alla spesa
farmaceutica.
Il Sistema Tessera Sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre
2011 svolte, automaticamente tre passaggi:
A) all’atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima
farmacia l’eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito, calcolata sulla base delle
informazioni rese disponibili dalle Regioni nonché l’eventuale presenza di esenzioni specifiche. Questa
procedura non comporta problemi particolari per il farmacista in quanto software gestionali che utilizzano le
farmacie dovrebbero essere allineati con il sistema centrale e, di conseguenza, lo scarico dovrebbe essere
automatico.
B) Nel caso di disservizi e/o impossibilità temporanea, il farmacista che non disponga dell’informazione relativa
alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera
Sanitaria, applicherà la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione.
C) Il rimborso sarà chiesto alla ASL territorialmente competente che, in base alla normativa regionale, attiva
la procedura per il riconoscimento dei crediti relativi alle prestazioni farmaceutiche erogate.
La compensazione tra la Regione che ha erogato il farmaco e la Regione di residenza dell’assistito avviene secondo i
criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della
mobilità sanitaria.
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Fascicolo sanitario e ricetta elettronica
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Il dossier farmaceutico
La ricetta elettronica è tassello fondamentale del fascicolo sanitario elettronico in questo è destinata ad essere
registrata nel dossier farmaceutico.
Il dossier farmaceutico, è la sezione del Fascicolo sanitario elettronico, di competenza del farmacista, nel quale
vengono registrati i medicinali erogati al paziente a carico del servizio sanitario regionale.
La finalità dichiarata è quella di favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali
e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente (articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese», così come modificato dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e
Raccomandazione n. 17 per la riconciliazione terapeutica).
La funzione è quella di mettere in evidenza le terapie consumate dall’assistito ed i dati principali per garantire la
sicurezza del paziente (allergie, intolleranze verificate, stato di gravidanza ecc.).
Al momento attuale, non devono essere emanati ulteriori decreti attuativi, che consentiranno alle farmacie di usare
estesamente lo strumento per farmacovigilanza e monitoraggio delle terapie.
Il farmacista ha unicamente accesso al dossier farmaceutico ed non è previsto l’accesso alle altre sezioni del FSE.
Il paziente, però, ha diritto alla visibilità completa dei propri dati, di conseguenza, nel caso di bisogno può permetterne
la visione anche al farmacista del proprio profilo sanitario sintetico “patient summary” e del proprio “taccuino”.
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