Indennità, rimborsi, premi e compensi nelle Associazioni

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Indennità, rimborsi, premi e compensi nelle Associazioni
Indennità, rimborsi, premi e
compensi nelle Associazioni
Sportive.
Gli Enti non commerciali nel corso della
propria vita possono avvalersi di
prestazioni di natura non professionale a
fronte
delle
quali
corrispondono
compensi,
rimborsi,
indennità o premi a seconda della natura
della prestazione stessa e a secondo la
natura
dell’Associazione
(Sportiva,
Culturale, Onlus, ecc.). Facciamo un pò
di chiarezza con questo articolo.
In primis stiamo parlando di prestazioni non professionali e
non di lavoro in senso stretto, poiché l’Associazione che
intende avvalersi di lavoratori debbono inquadrare i soggetti
al pari di qualunque altra impresa (contributi, normative sul
lavoro, ecc.). In questa sezione infatti parliamo di volontari
o comunque di collaboratori non professionali.
In particolare, in relazione alle peculiarità degli importi
erogati sono previste delle forme di defiscalizzazione,
individuate dall’art.67 del TUIR.
Le somme riconducibili nell’ambito delle agevolazioni sono le
seguenti:
somme per l’esercizio diretto dell’attività sportiva
dilettantistica: sono quelle corrisposte ad atleti e
sportivi dilettanti per la diretta partecipazione alla
manifestazione sportiva, o quelle relative all’attività
di formazione, assistenza e preparazione svolte da
istruttori o allenatori;
somme erogate in relazione a rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo
gestionale: solitamente si tratta di remunerare quelle
prestazioni legate a compiti di segreteria di natura non
professionale, come la gestione delle iscrizioni, la
redazione dei verbali, la compilazione del libro soci
ecc..
Si tratta, in sostanza, di quelle somme individuate nell’art.
67 del TUIR come redditi diversi, che per i percettori sono
esenti fino al limite di 7.500 euro annui, facendo sempre
riferimento all’anno solare non necessariamente coincidente
con il periodo d’imposta dell’ASD. Gli stessi, quindi, non
concorrono a determinare il reddito imponibile e non sono
soggetti a ritenuta entro tale limite.
N.B.: Il limite dei 7.500 Euro è un importo cumulato dei
singoli compensi percepiti da tutte le Associazioni Sportive
nel cosrso dell’anno. Riferimento normativo è l’articolo
69 del Testo Unico sui redditi.
Come usufruire dei compensi agevolati?
Per usufruire di tale agevolazione al momento dell’erogazione
degli importi il percettore deve rilasciare all’ASD
un’autocertificazione sottoscritta che attesti gli altri
compensi rientranti nell’ambito di esenzione eventualmente
ricevuti da altri enti. La certificazione dovrà avere i
seguenti contenuti minimi:
il riferimento di legge: all’art. 67 del TUIR;
l’autocertificazione, da parte del percettore, di non
aver superato i 7.500 €;
i dati anagrafici del percettore e dell’Associazione
sportiva (anche il codice fiscale);
la motivazione per cui è stato erogato il compenso
“attività calcistica, pallavolo ecc..”;
il periodo a cui fa riferimento il compenso.
la ricevuta del pagamento è soggetta ad applicazione
dell’imposta di bollo di euro 2 per importi superiori a
77,74 euro.
inserire nella dichiarazione dei redditi dell’anno
successivo i compensi percepiti e desumibili dalla
certificazione unica come “redditi diversi”.
Come pagare un compenso?
L’Associazione Sportiva deve emettere una ricevuta tutte le
volte che eroga un compenso, mentre non è sufficiente
emetterne una riepilogativa. Per importi superiori a 1.000,00
euro, il pagamento va effettuato tramite c/c, assegno, ecc.
ovvero ogni mezzo tracciabile.
E se il compenso è oltre il limite dei 7.500 Euro?
In quest’ambito l’ASD opera come sostituto d’imposta del
percettore,
determinando
l’ammontare
dei
compensi
complessivamente percepiti ed operando, al momento del
pagamento, ritenute a titolo di acconto o di imposta in base
ai seguenti parametri:
Da 7.500,01 a 28.158,28 euro ritenuta del 23% a titolo
d’imposta
Oltre 28.158,28 euro ritenuta del 23% a titolo di
acconto,
e versando l’eventuale ritenuta operata con modello F24 entro
il 16 del mese successivo a quello del pagamento.
In seguito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello
di corresponsione dei compensi, la ASD dovrà rilasciare ai
percettori dei compensi una Certificazione Unica; la stessa
andrà trasmessa telematicamente all’agenzia delle Entrate
entro il 7 marzo, direttamente o tramite intermediario
abilitato. Infine, come ultimo adempimento, dovrà dichiarare
gli importi corrisposti attraverso il modello 770
semplificato, entro il 31 luglio.
La Certificazione Unica (o CU) è un modello che ha sostituito
il vecchio modello CUD. Tale CU, pertanto, deve essere
rilasciata da tutti i sostituti di imposta per la
certificazione delle ritenute operate su dipendenti e
lavoratori assimilati e di quelle effettuate sui lavoratori
autonomi, per le collaborazioni occasionali e per gli altri
“redditi diversi” per i quali si utilizzava fino all’anno
scorso, la certificazione libera.
Il Modello 770 è la dichiarazione dei sostituti di imposta,
ossia dei datori di lavoro o enti di previdenza che per legge
sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco
trattenendo le tasse relative a compensi, salari, pensioni.
Pertanto anche le ASD in veste di sostituti di imposta, per
obbligo, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante
una dichiarazione annuale i dati relativi alle ritenute
operate.
In particolare, nel Modello semplificato vanno indicati:
i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai
contribuenti ai quali sono stati corrisposti redditi di
lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
indennità di fine rapporto;
redditi di lavoro autonomo;
provvigioni e redditi diversi;
altri redditi.
Il modello deve essere presentato in via telematica tramite un
intermediario abilitato oppure direttamente sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate mediante Entratel o Fisconline.
NB
Le
ASD
devono
inserire,
in
ogni
caso,
nella
certificazione unica le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi e i compensi corrisposti, anche se
le somme non sono soggette a ritenuta, e indicarli anche nel
modello 770.
[1] Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore importanti
novità in materia di collaborazioni coordinate e
continuative , a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
81/2015 che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro.
Tuttavia sono escluse da tale disposizione le collaborazioni
rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali.
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