Nuova Certificazione unica CU 2015: redditi di lavoro autonomo

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Nuova Certificazione unica CU 2015: redditi di lavoro autonomo
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
CERTIFICAZIONE UNICA
Nuova Certificazione unica CU 2015:
redditi di lavoro autonomo
Edoardo Sesini e Valerio Artina
- Dottori commercialisti in Bergamo
LAVORO
ADEMPIMENTO "
I sostituti d’imposta sono tenuti ad utilizzare il nuovo modello e le relative istruzioni
della nuova Certificazione unica in relazione ai redditi di lavoro dipendente, autonomo,
provvigioni, redditi diversi, e ritenute.
NOVITÀ "
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono
utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
fino al 2014 riportati nel CUD, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e
‘‘redditi diversi’’), ad oggi certificati in forma libera: il modello di ‘‘Certificazione Unica’’ (CU). Essa sostituisce non solo il CUD, con la quale il datore di lavoro certificava i
redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata in forma libera
relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.
RIFERIMENTI "
– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
– D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
– Agenzia delle Entrate, provv. 15 gennaio 2015, n. 4790
SOGGETTI
INTERESSATI "
– Datori di lavoro che hanno erogato nel corso dell’anno precedente compensi di
lavoro autonomo, provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di
procacciamento d’affari, derivanti da vendite a domicilio e per prestazioni effettuate
nell’ambito dei contratti di appalto.
SCADE "
– 28 febbraio per la consegna al lavoratore autonomo (o dipendente)
– 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate (per il 2015 la
scadenza è posticipata al 9 marzo essendo il 7 sabato)
PROCEDURE "
La Certificazione Unica deve essere dapprima consegnata al lavoratore autonomo e
successivamente trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate. Essa deve
riportare le seguenti informazioni:
– il totale delle somme corrisposte
– l’importo non soggetto a ritenuta
– le spese rimborsate
– l’imponibile e le ritenute di anni precedenti
– i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.
CASI PARTICOLARI "
1)
2)
3)
4)
Rilascio di una nuova Certificazione unica
Operazioni straordinarie
Notai
Compensi per utilizzazione economica di opere dell’ingegno
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CERTIFICAZIONE UNICA
ADEMPIMENTO "
I sostituti d’imposta sono tenuti ad utilizzare il nuovo modello e le relative istruzioni della
nuova Certificazione unica in relazione ai redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, redditi diversi, e ritenute.
NOVITÀ "
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare
un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014
riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e ‘‘redditi diversi’’), ad
oggi certificati in forma libera: il modello di ‘‘Certificazione Unica’’ (CU). Pertanto la CU
sostituisce non solo il CUD, con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro
dipendente, ma anche la certificazione rilasciata in forma libera relativa ai redditi erogati a
lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi, da consegnare agli interessati entro il
28 febbraio.
Lo stesso modello deve successivamente essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro
il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Il progetto di realizzazione della dichiarazione pre-compilata è alla base del nuovo modello di
Certificazione unica che dovrà essere utilizzato da quest’anno anche per i redditi di lavoro
dipendente e assimilati; se tale finalità appare encomiabile non si comprende, con un
approccio critico alla novità, quale sia stata la necessità di unificare la certificazione, andando a ricomprendere anche i redditi erogati a lavoratori autonomi, percettori di provvigioni
comunque denominate e percettori di redditi diversi, fino ad oggi certificati in forma libera:
l’invio di tali informazioni all’Agenzia delle Entrate appare come una duplicazione dei dati già
comunicati attraverso il Modello 770 semplificato.
Attenzione
Per i dettagli relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e per la descrizione
della procedura di invio, si rinvia a La nuova certificazione unica: redditi da lavoro dipendente, di C. Piseroni e M. Mangili, in questa Rivista n. 7/2015, pag. 25.
SOGGETTI
INTERESSATI "
Sono interessati alla compilazione, consegna al soggetto sostituito e all’invio all’Agenzia
delle Entrate tutti i sostituti di imposta che nell’anno precedente hanno corrisposto
redditi di lavoro autonomo, provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento d’affari, derivanti da vendite a domicilio e per prestazioni effettuate nell’ambito dei
contratti di appalto. Il quadro rileva anche per l’indicazione delle indennità corrisposte per la
cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione
dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma.
SCADE "
Relativamente alla Certificazione Unica si hanno sostanzialmente 2 scadenze:
– 28 febbraio per la consegna al lavoratore autonomo (o dipendente)
– 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (per il 2015 la scadenza
è posticipata al 9 marzo essendo il 7 sabato).
PROCEDURE "
Al fine di adempiere correttamente all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate a
ciascun sostituto d’imposta è richiesta la compilazione del:
– frontespizio
– quadro CT
– certificazione unica in relazione a tutti i percettori dei compensi da questi erogati
nell’anno precedente
Attenzione
Per la descrizione relativa al Frontespizio ed al Quadro CT si rinvia all’articolo citato in
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premessa. Il presente intervento si riferisce alla certificazione relativa ai redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Certificazione redditi da lavoro autonomo
Venendo alla compilazione materiale delle certificazioni da rilasciare agli artisti e professionisti si deve evidenziare che le stesse dovranno riportare le seguenti informazioni:
– il totale delle somme corrisposte
– l’importo non soggetto a ritenuta
– le spese rimborsate
– l’imponibile e le ritenute di anni precedenti
– i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.
Qualora i compensi corrisposti al percettore siano riferiti tutti alla stessa causale, la procedura
prevede la possibilità per il sostituto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, di indicare i dati relativi alle somme corrisposte, secondo le due distinte modalità:
– compilando un’unica certificazione con la totalizzazione di tutti gli importi
– compilando tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno, avendo
cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo
percipiente.
Il Frontespizio, il quadro ‘‘CT’’ e la Certificazione Unica sono resi disponibili gratuitamente in
formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet
www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato al provvedimento.
È altresı̀ consentito l’utilizzo dei predetti quadri e della predetta Certificazione prelevati da
altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste
dall’allegato e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del
provvedimento 15 gennaio 2015, n. 4790.
È consentita anche la stampa monocromatica (‘‘bianco e nero’’) dei quadri e della Certificazione, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilità degli stessi nel tempo.
Esempi di compilazione
Proponiamo ora una serie di esempi di compilazione delle certificazioni, tenendo anche
conto delle implicazioni ai fini IVA delle varie ipotesi.
ESEMPIO 1
Parcella di un notaio
Nel corso del 2014 è stato corrisposto un compenso ad un notaio sulla base della seguente fattura:
– Compensi per prestazioni professionali
4.000 Euro
– Imposte anticipate per conto del cliente escluse ex art. 15 DPR 633/
1972
1.000 Euro
– Rimborsi spese come da documenti allegati
– Contributo cassa di categoria 2% di 4.500
– Imponibile IVA
500 Euro
90 Euro
4.590 Euro
– IVA 22% su imponibile
1.009,8 Euro
– Imponibile IRPEF
4.500 Euro
– Ritenuta d’acconto 20%
-(900) Euro
Netto da corrispondere
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5.699,8 Euro
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La certificazione deve essere cosı̀ compilata
Compila
ESEMPIO 2
Consulente iscritto alla gestione separata INPS
Nel corso del 2014 si è ricevuta la seguente fattura:
– Compensi per prestazioni professionali
– Invio dichiarazione addebitato da intermediario abilitato
200 Euro
50 Euro
(1) escluse ex art. 15 DPR 633/1972
– Altre spese documentate
50 Euro
– Contributo previdenziale 4% di 250
10 Euro
– Imponibile IVA:
260 Euro
– IVA su imponibile 22%:
57,2 Euro
– imponibile IRPEF:
260 Euro
– Ritenuta d’acconto
-(52) Euro
Netto da corrispondere
315,2 Euro
La certificazione deve essere cosı̀ compilata
Compila
ESEMPIO 3
Consulente che ha aderito al regime relativo alle ‘‘nuove attività produttive’’
Nel corso del 2014 è stato corrisposto un compenso per una prestazione professionale ad
un consulente che applica il regime dell’imposta sostitutiva (art. 13 legge n. 388/2000)
relativo alle ‘‘nuove attività produttive’’.
La fattura ricevuta è la seguente:
– Compensi per prestazioni professionali
800 Euro
– Rimborso spese viaggio come da documenti allegati
500 Euro
– Contributo previdenziale 4% di 1.300 (Gestione separata INPS)
– Imponibile IVA:
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52 Euro
1.352 Euro
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– IVA su imponibile al 22%:
297,44 Euro
– Netto da corrispondere
1.649,44 Euro*
* compenso non soggetto a ritenuta poiché in regime di imposta sostitutiva (art. 13 legge
n. 388/2000)
La certificazione deve essere cosı̀ compilata
Compila
I sostituti d’imposta che non hanno operato ritenute nei confronti dei soggetti che hanno
adottato il regime delle nuove iniziative produttive (circ. 26 gennaio 2001, n. 8):
– non sono obbligati a rilasciare la relativa certificazione (anche se comunque la certificazione può essere rilasciata, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d’imposta
e/o utile per il sostituito)
– devono comunque essere inserite nel modello 770 Semplificato i dati relativi ai percettori e alle somme erogate.
Le stesse indicazioni risultano valide per i c.d. ‘‘contribuenti minimi’’ (art. 27 del D.L. n.
98/2011).
ESEMPIO 4
Consulente fiscalmente residente in Spagna
Nel corso del 2014 è stato corrisposto ad un consulente spagnolo un compenso per una
consulenza tecnica. Il consulente ha richiesto che non venisse applicata la ritenuta in
applicazione dell’art. 14 della Convenzione tra Italia e Spagna in materia di imposte sui
redditi. La nota di debito ricevuta riportava le seguenti informazioni:
– Compensi per consulenza tecnica
6.000 Euro
– Rimborso spese viaggio
500 Euro
– Netto da corrispondere
6.500 Euro
Allegato al documento il consulente ha fornito:
– il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità spagnolo attestante la residenza
del consulente in Spagna
– una dichiarazione del consulente attestante l’inesistenza nel territorio italiano di una
propria ‘‘base fissa’’ utilizzata per finalità professionali
– una dichiarazione attestante la qualifica di beneficiario effettivo delle somme ricevute.
La certificazione deve essere cosı̀ compilata:
Compila
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Qualora il consulente non avesse richiesto l’applicazione della convenzione contro le
doppie imposizioni il compenso di 6.500 Euro sarebbe stato assoggettato a ritenuta nella
misura del 30% a titolo d’imposta e cioè pari a 1.950 e la compilazione della certificazione
sarebbe stata la seguente:
Compila
Nel corso del 2014 è stata pagato un compenso per l’utilizzazione economica di un
brevetto ad un soggetto privato. La nota di debito presentava le seguenti informazioni:
Compensi per utilizzazione economica del brevetto XY
10.000 Euro
Imponibile IRPEF (pari al 75%)
7.500 Euro
Ritenuta IRPEF 20%
1.500 Euro
Netto da corrispondere
8.500 Euro
La compilazione della certificazione è la seguente:
Compila
ESEMPIO 5
Diritto d’autore versato ad un soggetto non residente in Italia
Sulla base della seguente nota di debito è stato corrisposto un diritto d’autore ad un
soggetto non residente fiscalmente in Italia e residente in Gran Bretagna:
Diritti d’autore relativi all’opera
50.000 Euro
Imponibile IRPEF (pari al 75%)
37.500 Euro
Ritenuta IRPEF 30%
11.250 Euro
Netto da corrispondere
38.750 Euro
La compilazione della certificazione è la seguente:
Compila
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ESEMPIO 6
Si supponga che il compenso fosse stato corrisposto ad un soggetto fiscalmente residente nel Regno Unito, il quale abbia richiesto l’applicazione diretta della convenzione
producendo il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali del Regno Unito.
– Diritti d’autore relativi all’opera
40.000 Euro
– Ritenuta IRPEF a titolo di imposta 8% sul 100%
– Netto da corrispondere
3.200 Euro
36 800 Euro*
* Compenso soggetto a ritenuta convenzionale ex art. 12 della convenzione Italia - Regno
Unito in materia di imposte sui redditi
La compilazione della certificazione è la seguente:
Compila
Invio della certificazione all’Agenzia delle Entrate
In aggiunta alla consegna della certificazione unica al soggetto sostituito, il sostituto d’imposta è tenuto a trasmettere entro il 7 marzo, salvo il differimento al primo giorno festivo
ove il termine cada di sabato o domenica, le certificazioni uniche predisposte all’Agenzia
delle entrate (quest’anno, quindi, il 9 marzo).
Per quanto concerne l’invio delle certificazioni è bene sottolineare che le istruzioni al modello prevedono la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico
inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro
dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere
rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali
indicata.
Tale possibilità si ritiene sia stata riconosciuta al fine di consentire ai sostituti di imposta che
fino ad oggi hanno utilizzato due sistemi di contabilità differenti per la gestione della contabilità dei dipendenti e dei lavoratori autonomi di continuare su due binari paralleli, senza
dovere necessariamente provvedere all’armonizzazione dei flussi per l’invio unico delle
certificazioni.
Il flusso dati che deve essere presentato all’Agenzia delle entrate è costituito da:
– frontespizio
– quadro CT
– Certificazione Unica 2015.
@
Trasmissione
La trasmissione può avvenire unicamente tramite modalità telematiche e può essere
effettuata direttamente dal sostituto d’imposta, ove in possesso delle relative autorizzazioni d’accesso, o per il tramite degli intermediari abilitati.
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La presentazione di tale flusso dati è considerata effettuata nel giorno in cui è conclusa la
ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. Sul punto le istruzioni pongono
l’attenzione sul fatto che il sistema ricettivo approntato prevede il rilascio di due comunicazioni, la prima quale conferma dell’avvenuta trasmissione dei dati e la seconda quale
ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti. Solamente la ricezione della seconda comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione delle
certificazioni uniche.
Attenzione:
In relazione alla tempestiva trasmissione del flusso dati si evidenzia che vengono considerate comunque tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal
servizio telematico, purché vengano ritrasmesse entro 5 giorni lavorativi dalla data riportata
nella comunicazione che ne attesta i motivi di scarto.
Sanzioni
Rilascio di una nuova certificazione unica
È previsto che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applichi una sanzione di
100 euro. Deve essere tuttavia precisato che nel caso di errata trasmissione della CU, la
sanzione non si applicherà se la trasmissione della corretta certificazione verrà effettuata
entro il successivo 12 marzo (entro i cinque giorni successivi al 7 marzo).
CASI PARTICOLARI "
1) Rilascio di una nuova Certificazione Unica
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta proceda a modificare dopo il 7 marzo la certificazione unica precedentemente rilasciata, tramite l’emissione e consegna di una nuova certificazione unica, lo stesso deve avere cura di indicare nella sezione delle annotazioni che il
sostituito non può avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, ma che dovrà variarla sulla base dei dati forniti nella nuova certificazione unica rilasciata.
2) Operazioni straordinarie
Nell’ipotesi in cui, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del
flusso, vi siano state operazioni straordinarie sul soggetto tenuto a certificare i redditi che
abbiano dato luogo o meno all’estinzione del sostituto d’imposta, gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della certificazione unica variano a seconda della continuazione o meno dell’attività da parte del sostituto d’imposta. Le istruzioni della CU fanno
riferimento diretto alle istruzioni per la presentazione del Mod. 770/2015 Semplificato,
potendo utilizzare la medesima logica. Sostanzialmente è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione
della dichiarazione:
– l’estinzione del sostituto d’imposta
– la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto
– la non estinzione del sostituto d’imposta.
Al primo caso sono sostanzialmente riconducibili le ipotesi di liquidazione con cancellazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), e pertanto la comunicazione deve
essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome
e per conto del soggetto estinto. Nello specifico il curatore fallimentare o il commissario
liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 24 e 25 le quote di compensi
imponibili erogate dal dichiarante prima dell’apertura della procedura concorsuale e quelle
erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore. In caso di prosecuzione
dell’attività da parte di un altro soggetto, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a
presentare la CU che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in
cui il soggetto estinto ha operato.
Nell’ultimo caso, ossia in presenza di operazioni straordinarie che non comportano l’estin-
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zione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d’azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d’azienda, affitto
o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i
soggetti che intervengono nelle operazioni.
3) Notai
I notai, gli intermediari professionali e le società ed enti emittenti che intervengono nelle
cessioni e nelle altre operazioni relative a partecipazioni sociali non qualificate, nelle cessioni di titoli di natura non partecipativa, di valute, di contratti a termine, che possono
generare redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-bis) e c-quinquies), D.P.R. n. 917/1986),
devono rilasciare la relativa certificazione in ogni caso e a prescindere da qualsiasi richiesta
delle parti intervenute nell’atto (ris. 22 marzo 2000, n. 39/E). Gli stessi soggetti sono inoltre
tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni
effettuate nell’anno precedente. Tale adempimento già avveniva attraverso la compilazione
del modello 770/SO: con la necessità di presentare anche il Modello di Certificazione Unica
è stata quindi introdotta una duplicazione di un adempimento già esistente.
In tale caso la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del
contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi e può
continuare ad essere fornita in carta libera (posto anche che la certificazione unica non
riporta i campi ove indicare le suddette informazioni).
4) Compensi per utilizzazione economica di opere dell’ingegno
Costituiscono redditi di lavoro autonomo i compensi derivanti dall’utilizzazione economica di
marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell’ingegno, di invenzioni industriali e simili, quando
non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali (T.U.I.R., art. 53, comma 2, lett. b).
Tali compensi debbano essere assoggettati a ritenuta del 20% a titolo d’acconto da parte
dei sostituti d’imposta che li erogano (D.P.R. n. 600/1973, art. 25).
Le somme in oggetto, se corrisposte da soggetti residenti a soggetti non fiscalmente
residenti in Italia devono in ogni caso essere assoggettate ad imposizione in Italia
(T.U.I.R., art. 23). Sui compensi in parola la ritenuta deve essere applicata nella misura
del 30% ed a titolo d’imposta (D.P.R. n. 600/1973, art. 25, ultimo comma). La ritenuta
non deve invece essere operata quando i compensi sono corrisposti a stabili organizzazioni
di soggetti non residenti. Devono tuttavia essere tenute in considerazione le disposizioni
previste dalle convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni, che possono
prevedere:
– una riduzione dell’aliquota di tassazione applicabile
– la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore.
ESEMPIO
L’art. 12 della Convenzione tra Italia e Regno Unito prevede, ad esempio, al ricorrere di
determinate condizioni, che i compensi in questione possano essere assoggettati ad
imposizione nello Stato del soggetto che eroga i compensi con un’aliquota non superiore
all’8%.
Il medesimo articolo della Convenzione tra Italia e Francia prevede, invece, che tali somme siano assoggettate ad imposizione solo nel Paese di residenza fiscale del percettore
quando si riferiscono all’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere
letterarie, artistiche o scientifiche (ad eccezione dei canoni relativi a ‘‘software’’ a pellicole
cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini). È necessario quindi verificare caso per caso quale sia il regime applicabile.
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