Il deposito di un brevetto - Cc-Ti
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Il deposito di un brevetto - Cc-Ti
Il deposito di un brevetto Avete sviluppato un’idea e vi state chiedendo quale sia la strategia migliore per proteggerla da possibili attacchi da parte di un concorrente? La legislazione in materia di proprietà intellettuale ha previsto diversi titoli di protezione, come i brevetti, i marchi, il design e i diritti di autore. Il presente articolo ha lo scopo di presentare uno di questi titoli di protezione, il brevetto, ed i passi da seguire fino al suo ottenimento. Ci limiteremo ad illustrare la richiesta di deposito per la Svizzera ed il Liechtenstein, menzionando brevemente anche i brevetti europei e la domanda internazionale di brevetto. 1. IL BREVETTO Il brevetto è un titolo rilasciato dallo Stato che ha come oggetto la protezione di un’invenzione. Conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione per 20 anni. La protezione è valida solo nei Paesi in cui il brevetto è stato depositato. Il suo titolare può così impedire che l’invenzione venga utilizzata commercialmente senza il suo consenso (fabbricazione, vendita o importazione), ciò che gli permette, in generale, di recuperare il denaro investito nella ricerca e nello sviluppo e di realizzare un profitto. 1.1 Le condizioni Giuridicamente, un’invenzione è una creazione che apporta una soluzione inedita ad un problema tecnico. Dei prodotti (ad esempio una penna a biro), dei composti chimici (l’aspirina) o dei processi (ad esempio un’insetticida) sono notoriamente considerati come invenzioni. Secondo l’art. 1 della Legge sui brevetti (LBI), solo le invenzioni nuove, utilizzabili industrialmente, sono brevettabili. Tre condizioni devono però essere adempite: - la novità: è considerata nuova l’invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. Ogni divulgazione ed eventuali pubblicazioni sono considerate come “anteriorità” e rimettono in causa la novità dell’oggetto del brevetto, anche se sono state fatte dall’inventore medesimo. Conviene dunque essere discreti e mantenere il riserbo sulla propria invenzione. - l’attività inventiva: un’invenzione, per essere brevettabile, non può semplicemente riflettere lo stato attuale della tecnica. Secondo il Tribunale federale (TF) è determinante sapere se un uomo di mestiere ben formato possa, sulla base di tutte le soluzioni parziali e dei contributi individuali che costituiscono lo stato della tecnica, giungere alla soluzione data dal brevetto con poco sforzo intellettuale e semplici esperimenti, o se necessita di uno sforzo creativo supplementare per trovare una soluzione. - 1.2 l’uso commerciale: solo l’invenzione definitiva, che può dunque essere utilizzata nell’industria, suscettibile d’essere riprodotta, costituisce un’invenzione ai sensi del diritto dei brevetti. Esclusione dalla protezione Non tutte le soluzioni apportate ad un problema costituiscono delle invenzioni. Stante la dottrina dominante, le idee, i concetti, le regole di giuoco, i programmi informatici, non sono brevettabili. Non è ad esempio possibile brevettare una strategia di marketing o pubblicitaria. Allo stesso modo, le varietà vegetali, le razze animali (ad eccezione dei metodi microbiologici), come pure le invenzioni contrarie all’ordine pubblico o ai buoni costumi (ad esempio, la clonazione di esseri umani) non possono essere brevettate (art. 2 LBI). 2. I PASSI PRELIMINARI Prima di investire nella preparazione e nel deposito di una domanda di brevetto, bisogna identificare l’invenzione e procedere ad uno studio preliminare della brevettabilità per assicurarsi del suo carattere di novità. 2.1 La ricerca Prima di depositare un brevetto, la ditta dovrà effettuare alcune ricerche per assicurarsi che via sia un vantaggio nel depositarlo, evitando così di dover far fronte a spese inutili. Tali ricerche permettono di prendere conoscenza di numerose informazioni, ad esempio sapere se altre aziende hanno magari già trovato una soluzione al problema, chi è il leader del settore, chi sono i concorrenti, se l’invenzione è davvero nuova e se l’invenzione rischia di violare un brevetto già esistente. Diversi specialisti (consulenti in brevetti) propongono dei servizi di ricerca in funzione dei bisogni dell’azienda. Queste ricerche private devono essere comunque distinte dalle ricerche ufficiali che saranno comunque effettuate nel quadro della procedura d’esame da parte dell’Istituto della proprietà intellettuale al momento della domanda di deposito. L’IPI rilascia anche numerose informazioni ed ha pubblicato una guida scaricabile sul sito www.ige.ch. Una biblioteca informatica contenente oltre 40 milioni di files può essere consultata in una banca dati online, l’Espacenet (www.espacenet.ch). È anche possibile sollecitare una ricerca relativa ad una domanda di brevetto nazionale il cui scopo è situare l’invenzione in rapporto allo stato della tecnica. La tassa di 500 CHF (IVA e spese di base comprese) ed i risultati saranno consegnati un mese dopo l’ordine di ricerca; tale ricerca è facoltativa. 3. LA PROCEDURA DI DEPOSITO 3.1 La domanda L’Istituto Federale della Proprietà Individuale (IPI) è l’autorità competente in materia di proprietà intellettuale in Svizzera. È presso questo istituto che la domanda di brevetto – tramite un apposito formulario – deve essere depositata. La richiesta, sottoforma di dossier, deve essere accompagnata dalla descrizione dell’invenzione, dalle rivendicazioni, dai disegni e da un estratto (art. 49 LBI, nonché art. 21 e seg. Ordinanza sui brevetti, OBI). L’invenzione deve essere descritta in modo che possa essere attuata da persona esperta, ad esempio da un uomo del mestiere (art. 50 LBI). Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare (in generale): a. la richiesta di rilascio del brevetto; b. la descrizione dell’invenzione; c. almeno una rivendicazione; d. i disegni ai quali si riferisce la domanda; e. l’estratto; f. la menzione dell’inventore; g. se è il caso, il documento di priorità Più specificamente, la domanda deve contenere gli atti tecnici, ossia: la descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l’estratto, da presentare in tre esemplari. La descrizione deve avere il seguente contenuto: - un titolo - attribuzione dell’invenzione ad un settore tecnico - presentazione dello stato della tecnica (facoltativo) - descrizione dettagliata dell’invenzione - lista di disegni - indicazione di almeno una forma di realizzazione dell’invenzione Le rivendicazioni costituiscono la parte più importante del brevetto: esse devono indicare le caratteristiche tecniche essenziali dell’invenzione e determinano l’estensione della protezione che gli sarà conferita. Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da tassa; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione. L’estratto non conterà più di 150 parole, deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell’invenzione. Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l’invenzione, una delle medesime almeno deve figurare nell’estratto; i suoi simboli devono essere spiegati. Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l’invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell’estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell’estratto. L’estratto serve unicamente ad informare il lettore, che potrà giudicare in un attimo se il progetto potrebbe essere di suo interesse. Infine i disegni illustrano le caratteristiche del progetto presentando un esempio d’esecuzione dell’invenzione. Il dossier deve essere prodotto in tre esemplari. Una volta che il dossier è stato consegnato (le rivendicazioni, i disegni e l’estratto possono essere consegnati nel termine di 3 mesi a contare dalla data del deposito), verranno assegnati un numero ed una data. Tale data potrà se del caso essere rivendicata come data di priorità rispetto ad altre domande di deposito. Per le domande di brevetto svizzere non è obbligatorio ricorrere ad un mandatario, riservato il caso delle persone fisiche o giuridiche che non hanno né domicilio né sede in Svizzera. È comunque frequente e raccomandato, visto la complessità delle procedure, di ricorrere ad un mandatario professionale (ad esempio, un consulente in brevetti). 3.2 I costi Le tasse si aggirano attorno ai 200 franchi per il deposito, rispettivamente 500 franchi per l’esame del dossier. Dal 5° al 20° anno è dovuta una tassa annua variabile (100 franchi tra il 5° e il 6° anno, 200 franchi il 7° e l’8° e 310 franchi a partire dal 9° anno). A queste tasse, che costituiscono una modica parte dei costi dell’operazione, si aggiungono altri elementi: le traduzioni in caso di deposito di brevetti in un Paese straniero, gli onorari dei consulenti in brevetti, il numero di rivendicazioni, le spese per la difesa e la valorizzazione del brevetto, ecc. Le domande di brevetto svizzere si rivelano relativamente poco costose in rapporto ai brevetti europei o internazionali, i quali implicano importanti spese di traduzione. Un brevetto europeo per un’invenzione di complessità media valevole in sette/otto Stati, costa all’incirca 30’000 franchi. L’ottenimento di un brevetto implica delle spese significative per il depositante. Questi avrà interesse a depositare un brevetto una volta valutati i vantaggi commerciali riconducibili a tale deposito, quali ad esempio la prova del potenziale innovativo dell’azienda, il valore del monopolio e, dunque, la possibilità di conseguire degli utili supplementari, di controllare la diffusione di una tecnologia o cedere una licenza, ecc. Si tratterà di verificare se tali vantaggi compensano l’inconveniente di dover divulgare un’invenzione, affrontando i costi legati al deposito. 4. IL RILASCIO DEL BREVETTO Una volta ricevuta la domanda, l’IPI rilascia un certificato di deposito attestante la data di deposito ed il numero attribuito alla domanda. A partire dal deposito, l’inventore dispone di un periodo di 12 mesi per depositare delle domande di brevetto in altri Paesi facendo valere la data di deposito della prima domanda. In un secondo momento, l’IPI verificherà che la domanda soddisfi le esigenze formali imposte dalla legge. La domanda di brevetto è pubblicata elettronicamente (su www.swissreg.ch) 18 mesi dopo il suo deposito. Trascorrono normalmente dai 3 ai 5 anni tra il deposito della domanda di brevetto ed il rilascio del brevetto. L’invenzione è tuttavia protetta a titolo provvisorio a partire dalla data del deposito della domanda. L’IPI esamina il contenuto tecnico della domanda e si assicura che essa risponda alle esigenze legali. Non verifica invece la novità e l’attività inventiva (previo pagamento di una tassa di ricerca è però possibile chiedere una ricerca sullo stato della tecnica, in modo da verificare il carattere di novità). Vi è inoltre la possibilità di richiedere una procedura di esame accelerata, la quale porta però al pagamento di una tassa supplementare di 200 CHF; il brevetto sarà pubblicato nell’anno di priorità corrente. Non è sempre vantaggioso che il brevetto venga rilasciato troppo presto: infatti, il rilascio del brevetto implica automaticamente la sua pubblicazione e dunque la divulgazione dell’invenzione al pubblico. Una volta rilasciato il brevetto, la protezione è valida retroattivamente dalla data del deposito della domanda. Il giorno del rilascio e della pubblicazione del brevetto, l’IPI consegna all’inventore un esemplare del fascicolo del brevetto ed un certificato. Contemporaneamente, il brevetto è iscritto nel registro dei brevetti ed il fascicolo viene pubblicato su www.swissreg.ch. 5. La protezione all’estero Un brevetto ha effetto solo nel Paese nel quale è registrato ed è in vigore. Una registrazione del brevetto all’estero è possibile depositando direttamente una domanda nel Paese prescelto. Le procedure di esame e di rilascio variano a seconda del Paese. In virtù della Convenzione sui brevetti europei (CBE), è possibile, per mezzo di una procedura unificata, depositare un brevetto europeo che permette di estendere la protezione a più di 30 Paesi europei, Svizzera e Liechtenstein compresi. Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty - PCT) permette inoltre di brevettare, con una procedura internazionale unica, un’invenzione nei 139 Paesi aderenti al PCT. Ciascuna di queste vie ha ovviamente le sue peculiarità e la scelta di una o dell’altra via dipende dai bisogni della ditta, dal settore toccato e dall’estensione della protezione desiderata. 5.1 Registrazione nazionale, europea o internazionale? Dopo aver deciso di proteggere la propria invenzione, l’azienda dovrà decidere se intende depositare un brevetto svizzero o nazionale, europeo o internazionale. Dal punto di vista economico, è preferibile depositare delle domande di brevetto nazionali quando si intende proteggere la propria invenzione solamente in alcuni Paesi; l’inconveniente consiste nel dover far capo a diversi uffici nazionali ed effettuare diverse procedure di registrazione parallele, il che può essere relativamente scomodo. La domanda di brevetto europeo ha il vantaggio di centralizzare gli esami effettuati nelle diverse fasi (deposito, esame, ricerca,ecc.) e permette di ottenere un brevetto valido in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) permette di depositare una domanda internazionale centralizzata; l’esame materiale della domanda ed il rilascio dei brevetti restano tuttavia di competenza degli uffici nazionali (in Svizzera, l’IPI) o sovraregionali (Ufficio europeo dei brevetti). La persona o società che desidera depositare un brevetto dovrebbe procedere ad una stima reale dei costi - mettendoli in rapporto ai vantaggi finanziari ed all’estensione della protezione - che offre la strada della domanda nazionale e quella dei sistemi regionali o internazionali. Converrebbe anche determinare se la protezione dell’invenzione in Svizzera è sufficiente o se valga la pena estenderla anche ad altri Paesi. Nella pratica, ogni caso merita un’analisi approfondita. 6. Le invenzioni del lavoratore Spesso le invenzioni vengono fatte dai lavoratori. La LBI non regola la questione della proprietà di un’invenzione. Tale problematica è trattata nel Codice delle obbligazioni (CO). L’art. 332 CO prevede che le invenzioni, brevettabili o no, che il lavoratore ha fatto o alle quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro (naturalmente, per contratto si può prevedere un regime diverso). Secondo la giurisprudenza, il criterio determinante è quello di sapere se il lavoratore è stato assunto allo scopo di fare delle invenzioni oppure no. La posizione del lavoratore nell’azienda, le sue conoscenze, il suo salario, le clausole previste nel suo contratto riguardanti eventuali invenzioni ed il loro compenso sono parimenti circostanze che saranno prese in considerazione per determinare se l’attività inventiva costituisca o meno un obbligo contrattuale. Quand’anche l’attività inventiva non figurasse fra gli obblighi contrattuali del lavoratore, il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l’acquisizione delle invenzioni che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa. Il lavoratore che ha fatto un’invenzione conformemente al capoverso 2 dell’art. 332 CO deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l’invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli. Il lavoratore può invece disporre liberamente di quelle invenzioni che non hanno alcuna relazione con l’attività lavorativa. Il datore di lavoro ottiene un diritto di depositare una domanda di brevetto, di mantenere il riserbo sull’invenzione o di venderla, o ancora di renderla pubblica. Il diritto svizzero non prevede, contrariamente ad altre legislazioni, il versamento di un compenso supplementare al lavoratore per quelle invenzioni fatte al servizio del datore di lavoro. Tuttavia, se l’invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagare un compenso speciale, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell’invenzione, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l’impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell’azienda. Il lavoratore mantiene tuttavia il diritto ad essere citato come inventore. Nei rami economici in cui la ricerca è importante, pensiamo al settore farmaceutico, alla microtecnica, ma anche alle Università, è consigliabile regolare questo genere di questioni direttamente nel contratto di lavoro o in un regolamento complementare contenente disposizioni precise in merito allo statuto dei dipendenti, alle loro attività di ricerca, ai loro obblighi contrattuali, e che preveda eventuali indennità per le scoperte. La Confederazione ed alcuni Cantoni hanno ad esempio legiferato in merito alle invenzioni dei loro funzionari e dipendenti.