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REGOLAMENTO
PROVINCIALE
PER
LA
PREVENZIONE,
L’ACCERTAMENTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE
OPERE ED ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DALLA FAUNA
SELVATICA E DALL’ATTIVITÀ VENATORIA
CAPITOLO I°
Principi generali
Art.1
1.Il presente regolamento nell’ambito delle attribuzioni previste per gli Ambiti Territoriali di
Caccia e l’Amministrazione Provinciale dalle leggi in materia venatoria, con particolare
riferimento alla L. 157/92 (artt. 14 e 26), nonché alla L.R. 3/94 (artt. 13 e 47), disciplina la
prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’esercizio
dell’attività venatoria alle opere ed alle colture agricole e forestali presenti nel territorio
della Provincia di Lucca.
2. Il presente regolamento è finalizzato a favorire l’adozione su larga scala di tecniche ed
accorgimenti gestionali volti a prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza stessa dei
danni.
CAPITOLO II°
Prevenzione dei danni
Art.2
1. La prevenzione è, di norma, attuata tramite specifici piani.
2. Tali piani sono parte integrante e sostanziale dei Piani annuali di gestione dei Distretti di
caccia al Cinghiale e/o di caccia selezione ai Cervidi e degli Istituti Faunistici Pubblici e
sono elaborati dagli Ambiti Territoriali di Caccia, sentite le Associazioni Agricole e
Venatorie, ed articolati in modo tale da consentire il controllo della fauna selvatica in
misura utile a prevenire danni alle colture agricole e forestali.
3. I piani suddetti sono approvati dall’Amministrazione Provinciale nell’ambito del potere
generale di verifica e controllo sull’attività svolta dagli Ambiti Territoriali di Caccia, così
come previsto dall’art. 13, comma 10, della L.R. 3/94
4. La realizzazione dei piani di prevenzione dei danni è affidata ai Distretti di gestione
prima ricordati ed agli organi di gestione degli Istituti Faunistici Pubblici, che a tale scopo si
avvalgono della collaborazione dei cacciatori assegnati dagli Ambiti Territoriali di Caccia ai
Distretti di gestione medesimi, così come previsto dall’art. 13, comma 8, della L.R. 3/94
nonché dall’art. 3, 3° comma , del Regolamento Regionale 4/96.
5. I Responsabili dei Distretti di gestione provvedono a segnalare all’A.T.C. competente
per territorio i cacciatori e le unità di gestione che non collaborano alla realizzazione dei
piani di prevenzione dei danni.
6. L’A.T.C. competente per territorio, stabilisce ogni anno, ai sensi dell’art.3 del
Regolamento Regionale 4/96, nel Piano di gestione di ciascun Distretto, gli oneri a carico
dei cacciatori e delle unità di gestione inadempienti, indicando le relative modalità di
attuazione.
7. Gli oneri di cui al comma precedente sono, di norma, finalizzati alla prevenzione dei
danni.
8. I piani di prevenzione dei danni possono essere attuati anche tramite specifiche
convenzioni stipulate tra A.T.C., agricoltori e Distretti di gestione o Comitati di gestione di
Istituti Faunistici Pubblici. I Distretti di gestione al momento della definizione del proprio
piano di prevenzione e comunque prima dell’inizio dell’attuazione dello stesso, convocano,
mediante avviso, un incontro con i proprietari o conduttori dei fondi dell’area interessata e
con le loro associazioni allo scopo di ricercare ed ottenere la necessaria partecipazione e
collaborazione.
9. Gli agricoltori sono tenuti comunque ad informarsi ed a partecipare alla definizione del
Piano di prevenzione danni del Distretto con riferimento alle modalità di attuazione del
medesimo, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni.
10. Gli agricoltori che ostacolano, nonostante l’eventuale mediazione delle Associazioni
Agricole, la realizzazione dei piani di prevenzione dei danni elaborati dagli Ambiti
Territoriali di Caccia ed approvati dall’Amministrazione Provinciale potranno essere
indennizzati, qualora si verifichi un danno alle colture, secondo una percentuale stabilita
dall’A.T.C. competente per territorio e comunque non inferiore al 60%.
Art.3
1. Coloro che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole o forestali, possono
presentare domanda di contributo agli organi di gestione faunistico venatoria competenti
per territorio, cioè agli Ambiti Territoriali di Caccia o all’Amministrazione Provinciale.
2. Sono, di norma, escluse dai contributi le recinzioni di rete metallica che possono
impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell’intervento di prevenzione.
3. Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di
contributi in fondi chiusi sottoposti a divieto di caccia; tale impegno è assunto mediante
scrittura privata tra le parti nella forma di atto unilaterale d’obbligo.
Art.4
1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia o l’Amministrazione Provinciale erogano, per le rispettive
aree di competenza, i contributi per la prevenzione, di norma, sulla base di progetti inseriti
nei Piani annuali di gestione dei Distretti o degli Istituti Faunistici Pubblici e nel rispetto
delle seguenti priorità:
a) per i Distretti di gestione: progetti di dimensione comprensoriale coordinati con
interventi complementari attuati dai Distretti di gestione medesimi ed in relazione al valore
economico delle colture che si intendono proteggere;
b) per gli Istituti faunistici pubblici: progetti coordinati con interventi complementari attuati
dai Comitati di Gestione ed in relazione al valore economico delle colture che si intendono
proteggere.
2. Per i Piani comprensoriali, per progetti particolari e/o sperimentali, gli Ambiti Territoriali
di Caccia possono richiedere la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale.
CAPITOLO III°
Segnalazione, stima e la liquidazione dei danni
Art.5
1. Coloro che subiscono danni a colture e opere agricole sono tenuti a segnalarli agli
Organi competenti (Ambiti Territoriali di Caccia o Amministrazione Provinciale), mediante
fax o telegramma e comunque forma scritta possibilmente entro 48 ore dall’accertamento
del primo danno da parte del conduttore dei fondi, affinché possano essere utilmente
adottati provvedimenti ed accorgimenti atti a limitare i danni stessi.
2. Le domande dovranno essere avanzate usando la modulistica predisposta dagli Ambiti
Territoriali di Caccia e dalla Provincia.
3. Le domande di indennizzo possono essere inoltrate agli Organi competenti (Ambiti
Territoriali di Caccia o Amministrazione Provinciale), anche tramite le Associazioni degli
Agricoltori, utilizzando la suddetta modulistica.
4. Nelle domande di indennizzo dovranno essere comunque ben specificati:
a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dal codice fiscale o dal
numero della partita IVA;
b) dichiarazione di proprietà o di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal
danneggiamento;
c) entità della superficie oggetto di sopralluogo;
d) coltura od opera danneggiata;
e) stima del quantitativo di prodotto perduto;
f) indicazioni sulla specie che ha causato il danno e sua approssimativa zona di
provenienza;
g) disponibilità a collaborare ai piani di prevenzione.
1.Nel caso in cui siano stati danneggiati vigneti soggetti a disciplinare di produzione dovrà
essere prodotta copia della denuncia delle uve, entro il 31/12.
2.Per quanto concerne i danni non altrimenti risarcibili arrecati alle opere approntate sui
terreni coltivati e al pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ai sensi
dell’art.26 comma 1 Legge
n.157/92, gli agricoltori devono fare riferimento
all’Amministrazione Provinciale. E’ compito degli Ambiti Territoriali di Caccia indirizzare
prontamente l’agricoltore all’Amministrazione Provinciale per i necessari sopralluoghi,
qualora sia ritenuto che il danno denunciato rientri in questa tipologia.
7. Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato nella domanda di indennizzo.
Art.6
In caso di danneggiamento derivante dall’attività venatoria il richiedente deve produrre
apposito atto notorio o denuncia ad un organo di polizia nel quale sia dichiarata
l’impossibilità di identificare i responsabili.
Art.7
1. L’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere e colture agricole e
forestali è riservato a coloro che abbiano dato preventiva segnalazione del
danneggiamento, come previsto dall’art. 5, comma 1.
2. Non sono indennizzabili danni relativi a:
a) colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque
manomesse;
b) colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del
danneggiamento;
c) rimboschimenti dopo i tre anni dall’impianto e aree forestali non aventi la caratteristiche
previste dall’art.58 comma 2 L.R. n.39/2000 ;
d) impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dal Reg. CEE 2080/92
“Arboricoltura da legno” ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di
prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria; Nel caso di differenza
sostanziale tra la spesa derivante dall’importo ammissibile dal Regolamento CEE suddetto
per la recinzione ed il costo effettivo della stessa, gli Ambiti Territoriali di Caccia e
Amministrazione Provinciale potranno prevedere idonee incentivazioni;
e) danni provocati da piccioni viventi allo stato di natura o da altri animali domestici;
f) danni verificatisi in aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico venatorie, aree
addestramento cani, centri privati di riproduzione di fauna selvatica, fondi chiusi, in quanto
istituti soggetti a gestione privata.
3. Non sono inoltre indennizzabili danni stimati per un valore inferiore a £ 100.000.
Art.8
1. Gli organismi preposti alla erogazione degli indennizzi (Ambiti Territoriali di Caccia ed
Amministrazione Provinciale) verificano le richieste avanzate mediante sopralluoghi, da
effettuarsi di norma entro i 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta di indennizzo e
comunque entro i limiti previsti dalla legge.
2. I sopralluoghi di accertamento sono effettuati, da tecnici incaricati dagli Ambiti
Territoriali di Caccia o dalla Provincia per le aree di rispettiva competenza, di verificare e
stimare il danno causato dalla fauna, anche mediante campionamenti.
3. Sull’apposita modulistica di sopralluogo dovrà essere riportato quanto segue:
a) superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
b) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
c) quantità di prodotto perduto;
d) superficie danneggiata;
e) presunta data del danno;
f) ore lavorative e materiali occorrenti per il ripristino delle strutture o delle colture
danneggiate;
g) presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno;
h) indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali, ulteriori danni.
4. In caso di richiesta di sopralluoghi per l’accertamento di danni risultati inesistenti il costo
della perizia tecnica sarà a carico del richiedente, che dovrà corrisponderlo, previa
richiesta, entro 120 giorni, all’organo competente.
Art.9
1. La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato,
ed il relativo verbale deve essere firmato per accettazione della stima
2. In caso di mancata firma e accordo, il danneggiato può mettere a verbale i motivi della
mancata accettazione.
3. I tecnici incaricati del sopralluogo provvedono ad informare l’agricoltore danneggiato
circa i metodi e le procedure di prevenzione dei danni normalmente adottate nei casi
similari, indicando i referenti cui rivolgersi per la loro attuazione e dandone menzione nel
verbale di sopralluogo.
4. Al sopralluogo possono presenziare rappresentanti incaricati dai Comitati di Gestione
degli Ambiti Territoriali di Caccia in veste di osservatori; tali incaricati dovranno comunque
qualificarsi di fronte al proprietario o conduttore del fondo agricolo e non prendere parte
alla determinazione del verbale di accertamento.
5. L’indennizzo da corrispondere viene calcolato rispettivamente, per le risemine
moltiplicando la superficie per il costo dei materiali, dei mezzi meccanici e della
manodopera necessari al ripristino della coltura e per il mancato raccolto moltiplicando le
stime quantitative verbalizzate per i prezzi medi, calcolati come medie delle quotazioni nei
mesi di raccolta, dei prodotti desunti dai bollettini della Camera di Commercio di Lucca, o
dove questo non sia possibile dai prezzi medi di mercato delle piazze più rappresentative
per i prodotti agricoli oggetto di danneggiamento, al netto degli oneri di raccolta; il costo di
raccolta sarà desunto dai preziari emessi annualmente dall’Associazione Provinciale
Esercenti Macchine Agricole (A.P.E.M.A.); per la determinazione degli oneri di raccolta
sarà previsto un abbattimento della detrazione pari al 50% per i conduttori che provvedono
alla raccolta con mezzi propri. La detrazione del costo di raccolta si applica solo su
superfici con danneggiamento totale e su appezzamenti uniformemente danneggiati che
non richiedano l’impiego dei mezzi di raccolta.
Art.10
Il presente Regolamento verrà stampato e diffuso a cura dell’Amministrazione Provinciale
di Lucca, entro 30 giorni dalla sua approvazione, in numero sufficiente ad assicurare la
massima informazione agli agricoltori, ai cacciatori della Provincia di Lucca, anche tramite
le rispettive Associazioni e gli Ambiti Territoriali di Caccia.
Art. 11
Il presente Regolamento sarà sottoposto ad eventuale revisione entro un anno dalla sua
approvazione.