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REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE, L’ACCERTAMENTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE OPERE ED ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL’ATTIVITÀ VENATORIA CAPITOLO I° Principi generali Art.1 1.Il presente regolamento nell’ambito delle attribuzioni previste per gli Ambiti Territoriali di Caccia e l’Amministrazione Provinciale dalle leggi in materia venatoria, con particolare riferimento alla L. 157/92 (artt. 14 e 26), nonché alla L.R. 3/94 (artt. 13 e 47), disciplina la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria alle opere ed alle colture agricole e forestali presenti nel territorio della Provincia di Lucca. 2. Il presente regolamento è finalizzato a favorire l’adozione su larga scala di tecniche ed accorgimenti gestionali volti a prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza stessa dei danni. CAPITOLO II° Prevenzione dei danni Art.2 1. La prevenzione è, di norma, attuata tramite specifici piani. 2. Tali piani sono parte integrante e sostanziale dei Piani annuali di gestione dei Distretti di caccia al Cinghiale e/o di caccia selezione ai Cervidi e degli Istituti Faunistici Pubblici e sono elaborati dagli Ambiti Territoriali di Caccia, sentite le Associazioni Agricole e Venatorie, ed articolati in modo tale da consentire il controllo della fauna selvatica in misura utile a prevenire danni alle colture agricole e forestali. 3. I piani suddetti sono approvati dall’Amministrazione Provinciale nell’ambito del potere generale di verifica e controllo sull’attività svolta dagli Ambiti Territoriali di Caccia, così come previsto dall’art. 13, comma 10, della L.R. 3/94 4. La realizzazione dei piani di prevenzione dei danni è affidata ai Distretti di gestione prima ricordati ed agli organi di gestione degli Istituti Faunistici Pubblici, che a tale scopo si avvalgono della collaborazione dei cacciatori assegnati dagli Ambiti Territoriali di Caccia ai Distretti di gestione medesimi, così come previsto dall’art. 13, comma 8, della L.R. 3/94 nonché dall’art. 3, 3° comma , del Regolamento Regionale 4/96. 5. I Responsabili dei Distretti di gestione provvedono a segnalare all’A.T.C. competente per territorio i cacciatori e le unità di gestione che non collaborano alla realizzazione dei piani di prevenzione dei danni. 6. L’A.T.C. competente per territorio, stabilisce ogni anno, ai sensi dell’art.3 del Regolamento Regionale 4/96, nel Piano di gestione di ciascun Distretto, gli oneri a carico dei cacciatori e delle unità di gestione inadempienti, indicando le relative modalità di attuazione. 7. Gli oneri di cui al comma precedente sono, di norma, finalizzati alla prevenzione dei danni. 8. I piani di prevenzione dei danni possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni stipulate tra A.T.C., agricoltori e Distretti di gestione o Comitati di gestione di Istituti Faunistici Pubblici. I Distretti di gestione al momento della definizione del proprio piano di prevenzione e comunque prima dell’inizio dell’attuazione dello stesso, convocano, mediante avviso, un incontro con i proprietari o conduttori dei fondi dell’area interessata e con le loro associazioni allo scopo di ricercare ed ottenere la necessaria partecipazione e collaborazione. 9. Gli agricoltori sono tenuti comunque ad informarsi ed a partecipare alla definizione del Piano di prevenzione danni del Distretto con riferimento alle modalità di attuazione del medesimo, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni. 10. Gli agricoltori che ostacolano, nonostante l’eventuale mediazione delle Associazioni Agricole, la realizzazione dei piani di prevenzione dei danni elaborati dagli Ambiti Territoriali di Caccia ed approvati dall’Amministrazione Provinciale potranno essere indennizzati, qualora si verifichi un danno alle colture, secondo una percentuale stabilita dall’A.T.C. competente per territorio e comunque non inferiore al 60%. Art.3 1. Coloro che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole o forestali, possono presentare domanda di contributo agli organi di gestione faunistico venatoria competenti per territorio, cioè agli Ambiti Territoriali di Caccia o all’Amministrazione Provinciale. 2. Sono, di norma, escluse dai contributi le recinzioni di rete metallica che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell’intervento di prevenzione. 3. Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di contributi in fondi chiusi sottoposti a divieto di caccia; tale impegno è assunto mediante scrittura privata tra le parti nella forma di atto unilaterale d’obbligo. Art.4 1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia o l’Amministrazione Provinciale erogano, per le rispettive aree di competenza, i contributi per la prevenzione, di norma, sulla base di progetti inseriti nei Piani annuali di gestione dei Distretti o degli Istituti Faunistici Pubblici e nel rispetto delle seguenti priorità: a) per i Distretti di gestione: progetti di dimensione comprensoriale coordinati con interventi complementari attuati dai Distretti di gestione medesimi ed in relazione al valore economico delle colture che si intendono proteggere; b) per gli Istituti faunistici pubblici: progetti coordinati con interventi complementari attuati dai Comitati di Gestione ed in relazione al valore economico delle colture che si intendono proteggere. 2. Per i Piani comprensoriali, per progetti particolari e/o sperimentali, gli Ambiti Territoriali di Caccia possono richiedere la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale. CAPITOLO III° Segnalazione, stima e la liquidazione dei danni Art.5 1. Coloro che subiscono danni a colture e opere agricole sono tenuti a segnalarli agli Organi competenti (Ambiti Territoriali di Caccia o Amministrazione Provinciale), mediante fax o telegramma e comunque forma scritta possibilmente entro 48 ore dall’accertamento del primo danno da parte del conduttore dei fondi, affinché possano essere utilmente adottati provvedimenti ed accorgimenti atti a limitare i danni stessi. 2. Le domande dovranno essere avanzate usando la modulistica predisposta dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalla Provincia. 3. Le domande di indennizzo possono essere inoltrate agli Organi competenti (Ambiti Territoriali di Caccia o Amministrazione Provinciale), anche tramite le Associazioni degli Agricoltori, utilizzando la suddetta modulistica. 4. Nelle domande di indennizzo dovranno essere comunque ben specificati: a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dal codice fiscale o dal numero della partita IVA; b) dichiarazione di proprietà o di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento; c) entità della superficie oggetto di sopralluogo; d) coltura od opera danneggiata; e) stima del quantitativo di prodotto perduto; f) indicazioni sulla specie che ha causato il danno e sua approssimativa zona di provenienza; g) disponibilità a collaborare ai piani di prevenzione. 1.Nel caso in cui siano stati danneggiati vigneti soggetti a disciplinare di produzione dovrà essere prodotta copia della denuncia delle uve, entro il 31/12. 2.Per quanto concerne i danni non altrimenti risarcibili arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e al pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ai sensi dell’art.26 comma 1 Legge n.157/92, gli agricoltori devono fare riferimento all’Amministrazione Provinciale. E’ compito degli Ambiti Territoriali di Caccia indirizzare prontamente l’agricoltore all’Amministrazione Provinciale per i necessari sopralluoghi, qualora sia ritenuto che il danno denunciato rientri in questa tipologia. 7. Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato nella domanda di indennizzo. Art.6 In caso di danneggiamento derivante dall’attività venatoria il richiedente deve produrre apposito atto notorio o denuncia ad un organo di polizia nel quale sia dichiarata l’impossibilità di identificare i responsabili. Art.7 1. L’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere e colture agricole e forestali è riservato a coloro che abbiano dato preventiva segnalazione del danneggiamento, come previsto dall’art. 5, comma 1. 2. Non sono indennizzabili danni relativi a: a) colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse; b) colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento; c) rimboschimenti dopo i tre anni dall’impianto e aree forestali non aventi la caratteristiche previste dall’art.58 comma 2 L.R. n.39/2000 ; d) impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dal Reg. CEE 2080/92 “Arboricoltura da legno” ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria; Nel caso di differenza sostanziale tra la spesa derivante dall’importo ammissibile dal Regolamento CEE suddetto per la recinzione ed il costo effettivo della stessa, gli Ambiti Territoriali di Caccia e Amministrazione Provinciale potranno prevedere idonee incentivazioni; e) danni provocati da piccioni viventi allo stato di natura o da altri animali domestici; f) danni verificatisi in aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico venatorie, aree addestramento cani, centri privati di riproduzione di fauna selvatica, fondi chiusi, in quanto istituti soggetti a gestione privata. 3. Non sono inoltre indennizzabili danni stimati per un valore inferiore a £ 100.000. Art.8 1. Gli organismi preposti alla erogazione degli indennizzi (Ambiti Territoriali di Caccia ed Amministrazione Provinciale) verificano le richieste avanzate mediante sopralluoghi, da effettuarsi di norma entro i 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta di indennizzo e comunque entro i limiti previsti dalla legge. 2. I sopralluoghi di accertamento sono effettuati, da tecnici incaricati dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalla Provincia per le aree di rispettiva competenza, di verificare e stimare il danno causato dalla fauna, anche mediante campionamenti. 3. Sull’apposita modulistica di sopralluogo dovrà essere riportato quanto segue: a) superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo; b) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura; c) quantità di prodotto perduto; d) superficie danneggiata; e) presunta data del danno; f) ore lavorative e materiali occorrenti per il ripristino delle strutture o delle colture danneggiate; g) presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno; h) indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali, ulteriori danni. 4. In caso di richiesta di sopralluoghi per l’accertamento di danni risultati inesistenti il costo della perizia tecnica sarà a carico del richiedente, che dovrà corrisponderlo, previa richiesta, entro 120 giorni, all’organo competente. Art.9 1. La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato, ed il relativo verbale deve essere firmato per accettazione della stima 2. In caso di mancata firma e accordo, il danneggiato può mettere a verbale i motivi della mancata accettazione. 3. I tecnici incaricati del sopralluogo provvedono ad informare l’agricoltore danneggiato circa i metodi e le procedure di prevenzione dei danni normalmente adottate nei casi similari, indicando i referenti cui rivolgersi per la loro attuazione e dandone menzione nel verbale di sopralluogo. 4. Al sopralluogo possono presenziare rappresentanti incaricati dai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia in veste di osservatori; tali incaricati dovranno comunque qualificarsi di fronte al proprietario o conduttore del fondo agricolo e non prendere parte alla determinazione del verbale di accertamento. 5. L’indennizzo da corrispondere viene calcolato rispettivamente, per le risemine moltiplicando la superficie per il costo dei materiali, dei mezzi meccanici e della manodopera necessari al ripristino della coltura e per il mancato raccolto moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi medi, calcolati come medie delle quotazioni nei mesi di raccolta, dei prodotti desunti dai bollettini della Camera di Commercio di Lucca, o dove questo non sia possibile dai prezzi medi di mercato delle piazze più rappresentative per i prodotti agricoli oggetto di danneggiamento, al netto degli oneri di raccolta; il costo di raccolta sarà desunto dai preziari emessi annualmente dall’Associazione Provinciale Esercenti Macchine Agricole (A.P.E.M.A.); per la determinazione degli oneri di raccolta sarà previsto un abbattimento della detrazione pari al 50% per i conduttori che provvedono alla raccolta con mezzi propri. La detrazione del costo di raccolta si applica solo su superfici con danneggiamento totale e su appezzamenti uniformemente danneggiati che non richiedano l’impiego dei mezzi di raccolta. Art.10 Il presente Regolamento verrà stampato e diffuso a cura dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, entro 30 giorni dalla sua approvazione, in numero sufficiente ad assicurare la massima informazione agli agricoltori, ai cacciatori della Provincia di Lucca, anche tramite le rispettive Associazioni e gli Ambiti Territoriali di Caccia. Art. 11 Il presente Regolamento sarà sottoposto ad eventuale revisione entro un anno dalla sua approvazione.