Piano di controllo del daino (Dama dama) - Albo Pretorio

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Piano di controllo del daino (Dama dama) - Albo Pretorio
Piano di controllo del daino (Dama dama)
Caratteristiche della specie
Il daino è in grado di colonizzare una grande varietà di ambienti che vanno dalla foresta fino
all’aperta campagna, anche se l’ambiente originariamente più adatto è rappresentato da bosco di
latifoglie.
Distribuzione della specie
Il daino a livello provinciale risulta costituito da un gruppo di circa 60-70 capi, insediato nei Comuni
di Montemurlo e Prato, che è stato originato dalla fuga da recinti di allevamento.
Danni
La tipologia dei danni può essere sintetizzata nelle due categorie principali dei danni alle colture
agrarie e/o strutture e dei danni alla restante fauna selvatica presente sul territorio.
Gli importi degli indennizzi per danni alle colture agrarie rilevati sul territorio provinciale sono così
riassumibili:
Anni
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Danni
totali €
8965
11048
17427
34856
13595
8654
10857
Danni da
daino €
12
38
645
112
512
58
69
%
1
1
4
1
4
1
1
con una media del periodo pari al 2% sul totale dei danni accertati sul territorio provinciale.
Occorre osservare che il quantitativo di danni estremamente limitato è da mettere in relazione alla
scarsa quota di territorio provinciale occupato ed al numero esiguo di capi presenti.
Metodi ecologici
I principali metodi ecologici di controllo applicati in maniera diffusa sul territorio provinciale, da
parte dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli in riferimento alla specie oggetto del piano, sono
i seguenti:
Metodi indiretti
- realizzazione di colture a perdere appetibili al daino realizzate in aree lontane da quelle soggette a
danni rilevanti (realizzate con i contributi finanziari dell’Ambito Territoriale di Caccia);
- realizzazione di foraggiamenti, in quantità limitata ed in periodi esattamente definiti, con la
finalità di richiamare i daini in aree ove vi sia minore rischio di causare danni alle colture agrarie
e/o alle altre specie di fauna selvatica;
- verifica sull’assenza di fonti diffuse di cibo;
Metodi diretti
- realizzazione di recinzioni elettrificate a protezione delle colture agrarie;
- realizzazione di recinzioni metalliche a protezione delle colture agrarie;
- dissuasori chimici quali quelli destinati all’allontanamento dei daini e quelli finalizzati a rendere
inappetibili le coltivazioni danneggiate;
- dissuasori acustici quali detonatori e sistemi elettro-acustici;
Inquadramento normativo
La L.R. 20/2002 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” prescrive all’art. 7 comma 6, per l’esercizio della caccia di
selezione, le seguenti indicazioni:
“Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano,
previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di
abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di
prelievo nel rispetto della normativa vigente”.
Per l’attuazione degli interventi di controllo è prevista la possibilità di avvalersi degli Agenti
dipendenti delle Province nonché dai proprietari e conduttori dei fondi agricoli, dagli Agenti del
Corpo Forestale dello Stato, dal personale di vigilanza dei Comuni e dai soggetti di cui all’art. 51
della L.R. 3/94, purchè in possesso di licenza di porto di fucile per uso venatorio.
Inoltre, per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, la Provincia può utilizzare
soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Provincia stessa,
sulla base di programmi concordati con l’ISPRA, che forniscano conoscenze relativa alla ecologia,
alla gestione delle popolazioni, alla biologia nonché alle tecniche e modalità di controllo della
specie da sottoporre a limitazione numerica.
Individuazione delle aree da sottoporre a controllo
Il presente piano sarà attuato sull’intero territorio provinciale, comprese le zone destinate alla
protezione ed all’incremento della fauna (zone di ripopolamento e cattura e zone di protezione) e
quelle destinate alla caccia nei territori privati (aziende faunistico-venatorie).
Interventi da attuare ai fini della realizzazione del presente piano
Obiettivi
In riferimento agli obiettivi da raggiungere con il presente piano di controllo si ritiene opportuno
programmare ed attuare interventi tesi alla eradicazione della specie poiché trattasi di fauna
alloctona il cui nucleo presente a livello provinciale è stato originato dalla fuga da recinti di
allevamento.
Modalità e tempi
Ai fini dell’attuazione del presente piano, da realizzarsi sotto il coordinamento degli Agenti di
Polizia Provinciale, si elencano le modalità da attuare a livello provinciale:
Abbattimenti in forma singola:
tempi
- dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
modalità
- da postazione fissa, preceduti da pasturazioni sul luogo di abbattimento, in orario notturno con
l’ausilio di fonti di luce;
- alla cerca in orario notturno, con l’ausilio di fonti di luce;
- con l’utilizzo dei mezzi consentiti per l’attività venatoria su daino;
- da parte di soggetti abilitati agli abbattimenti di controllo ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94 ed
alla presenza di almeno un agente di vigilanza tra quelli individuati all’art. 51 della stessa L.R. 3/94
previa presentazione di cartografia topografica dell’area interessata.
Gli interventi di controllo di cui al presente piano saranno autorizzati con Determinazioni
Dirigenziali del Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Prato.
Durata
Il presente piano ha validità coincidente con quella del Piano Regionale Agricolo Forestale 20122015.