regolamento provinciale per l`accertamento, il risarcimento e la

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regolamento provinciale per l`accertamento, il risarcimento e la
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L’ACCERTAMENTO, IL RISARCIMENTO E LA
PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA FAUNA
SELVATICA
Principi generali
Art.1
1.Il presente regolamento, disciplina, nell’ambito delle attribuzioni previste per gli Ambiti
Territoriali di Caccia e per l’Amministrazione Provinciale dalle leggi in materia venatoria, in
particolare dalla L. 157/92 (artt. 10 e 26), nonché dalla L.R. 9/96 (artt. 6 e 22), la prevenzione
e l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni
coltivati, dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta presente nel territorio della
Provincia di Crotone;
2.Tale regolamento è finalizzato a favorire l’adozione sul territorio maggiormente interessato a
tale fenomeno, di tecniche ed accorgimenti gestionali volti a prevenire, per quanto possibile,
l’insorgenza stessa dei danni;
Segnalazione dei danni
Art.2
1.Chiunque subisca un danno da fauna selvatica ed intenda avvalersi dell’indennizzo previsto
dal presente regolamento, entro e non oltre 24 ore dalla scoperta del danno dovrà presentare
presso gli Uffici dell’Ente od inviare a mezzo raccomandata A.R. a pena di decadenza, apposito
modulo di denuncia del danno subito, reperibile presso l’Ufficio Caccia e Pesca provinciale, nel
quale dovranno essere comunque ben specificati:
a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dal codice fiscale o dal
numero della partita IVA;
b) luogo ed entità della superficie oggetto di sopralluogo;
c) coltura od opera danneggiata;
d) stima del danno;
e) indicazioni sulla specie che ha causato il danno e sua approssimativa zona di
provenienza;
f) disponibilità a collaborare ai piani di prevenzione;
g) recapito telefonico per qualunque informazione che si renderà necessaria.
Tale modulo di denuncia dovrà essere accompagnato dagli allegati in esso specificati (tra cui
una planimetria su base catastale dell’area, una documentazione fotografica del danno, una
visura catastale relativa alle particelle danneggiate ed eventuale titolo di conduzione del fondo
nel caso di affittuari o comodatari);
2. Successivamente alla denuncia, l’Ente provvederà ad effettuare il sopralluogo necessario
per l’accertamento e la valutazione del danno;
3.Il richiedente dovrà quindi astenersi dall’attività di raccolta del frutto del campo coltivato fino
a che non sarà effettuato il sopralluogo e rendersi disponibile ad effettuarlo congiuntamente
agli incaricati dell’Ente;
4. Non si procederà all’erogazione dell’indennizzo nei casi di impossibilità dell’accertamento
imputabile al richiedente e nel caso di avvenuta raccolta prima del sopralluogo;
Richiesta di indennizzo
Art.3
1. Successivamente alla denuncia ed al conseguente sopralluogo, dovrà essere inoltrata
richiesta di indennizzo con le seguenti modalità:
- Nel caso di danni di importo inferiore a 1.000,00 Euro, deve essere allegata dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, nella quale deve essere descritto e quantificato il danno;
- Nel caso di danni di importo compreso tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro, deve essere
allegata relazione asseverata da tecnico regolarmente iscritto all’albo o collegio professionale e
appositamente abilitato;
- Nel caso di danni di importo superiore a 2.000,00 euro, deve essere allegata perizia giurata
da tecnico regolarmente iscritto all’albo o collegio professionale e appositamente abilitato;
2.Il richiedente l’indennizzo dovrà inoltre dichiarare nella domanda gli eventuali sistemi di
difesa tradizionali adottati per prevenire il danno denunciato;
3.Nel caso non abbia adottato alcuna opera di prevenzione, dovrà dichiarare la propria
disponibilità ad approntarne, specificando quale;
4.Qualora i danni alle colture si verifichino in maniera reiterata nell’ambito della stessa
stagione vegetativa, l’interessato, entro trenta giorni dalla denuncia, dovrà dare comunicazione
all’Ente del perpetuarsi del danno, da dimostrare con qualsiasi mezzo. In tal caso l’Ente potrà
effettuare una serie di sopralluoghi fino all’epoca del raccolto, finalizzati alla verifica del
persistere degli episodi di danno. La richiesta di indennizzo dovrà essere inoltrata almeno 15
giorni prima del raccolto, anche parziale, del prodotto, secondo le modalità sopra descritte;
5. Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato nella domanda di indennizzo;
Danni non indennizzabili
Art.4
1. Non sono indennizzabili danni relativi a:
a) colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque
manomesse;
b) colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del
danneggiamento;
c) boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall’impianto;
d) impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in
progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria; nel caso
di differenza sostanziale tra la spesa derivante dall’importo ammissibile dal Regolamento CEE
per la recinzione ed il costo effettivo della stessa, gli Ambiti Territoriali di Caccia e la Provincia
potranno prevedere idonee incentivazioni;
e) colture non agronomicamente valide: le coltivazioni di specie erbacee, qualora non risultino
condotte secondo canoni ordinari di lavorazione, semina, trattamento e/o che nei vari stadi di
sviluppo non presentino parametri validi dal punto di vista produttivo in termini qualitativi e
quantitativi non sono ammissibili al risarcimento;
Non sono inoltre indennizzabili danni stimati per un valore inferiore a Euro 100;
Nomina Commissione
Art.5
La Commissione di verifica dei danni è nominata dal Dirigente del Settore Agricoltura ed è
costituita da:
un tecnico agronomo dipendente dell’ente,in possesso dei requisiti necessari, individuato
nell’ambito del servizio Agricoltura;
un dipendente con la qualifica di agente di Polizia provinciale, designato dal dirigente
competente, previa richiesta del dirigente del Settore Agricoltura;
Verifica danni
Art.6
1. L’Ufficio Caccia e Pesca provinciale acquisita la denuncia del danno subito, la trasmette
unitamente agli allegati, alla Commissione di verifica;
Funzioni Commissione
Art.7
1. La Commissione di verifica effettuerà nel più breve tempo possibile, il sopralluogo di
accertamento, volto a verificare l’esistenza e la misura del danno causato sulle colture agrarie
dalla fauna;
2. Sull’apposito verbale di sopralluogo riporterà quanto segue:
a) Superficie (dati catastali/coordinate geografiche) e tipologia della coltura oggetto del
sopralluogo;
b) Presunta data del danno;
c) Presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno;
d) Valutazione del danno in base alla stima presentata dalla ditta;
e) Indicazioni sulle opere da realizzare per la prevenzione di eventuali ulteriori danni;
3.I tecnici incaricati del sopralluogo provvedono a comunicare preventivamente all’agricoltore
danneggiato la data e l’ora del sopralluogo.Questi dovrà rendersi disponibile dando la
possibilità di effettuare tutte le operazioni necessarie per l’accertamento del danno e la
quantificazione dello stesso;
5. Nel caso in cui a seguito del sopralluogo,i danni denunciati dovessero risultare inesistenti, le
spese sostenute dalla Commissione saranno a carico del denunciante, maggiorate al 100%;
Misura indennizzi
Art.8
1. La Provincia risponde, eventualmente, della richiesta danni, entro i limiti della somma che la
Regione Calabria stanzia annualmente ai sensi dell’art.22 lett.b) della L.R.9/96;
2. Nei casi in cui nello stesso appezzamento di terreno, si siano verificati gli stessi eventi, i cui
danni siano già stati indennizzati durante lo stesso anno o l’anno precedente,l’indennizzo, così
come determinato, è soggetto a una riduzione del 30%;
3. Tale indennizzo, nei seguenti casi, è soggetto ad una ulteriore riduzione del:
- 40% (per un totale del 70% di riduzione) del valore del danno, nel caso di totale assenza di
sistemi di difesa tradizionali;
- 40% (per un totale del 70% di riduzione) del valore del danno, nel caso di mancata adozione
di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall’Ente;
4. In ogni caso, il risarcimento di cui al presente regolamento,non è cumulabile con altre forme
di indennizzo percepito per lo stesso motivo;
Liquidazione danno
ART.9
1. La liquidazione del danno è disposta dal dirigente;
2. Qualora i fondi trasferiti all’uopo dalla Regione non fossero sufficienti a soddisfare, sulla
base delle valutazioni della Commissione, tutte le richieste di risarcimento danni pervenute, il
dirigente si riserva la facoltà, di potere raggiungere un accordo transattivo tramite una
riduzione percentuale dell’indennizzo, al fine di soddisfare tutte le richieste di risarcimento;
Prevenzione dei danni
Art.10
1.Coloro che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a
pascolo, possono presentare richiesta di contributo all’Amministrazione Provinciale;
Quest’ultima si riserva di valutare l’istanza ed eventualmente procedere alla concessione del
contributo, nella misura dei trasferimenti pervenuti da parte della Regione Calabria a codesto
Ente;
2.Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di
contributi in fondi chiusi sottoposti a divieto di caccia;
Ricorsi
Art.11
Nel caso in cui l’importo da liquidare, stabilito dalla Commissione, non dovesse essere
soddisfacente per l’interessato, lo stesso può produrre le proprie osservazioni al dirigente.
Qualora quest’ultimo, ritenesse fondate le ragioni del richiedente, può eventualmente rivedere
la valutazione della Commissione;
ART. 12
Modelli
Con il presente regolamento vengono adottati i fac-simili dei modelli di denuncia e di
indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica allegati, che costituiscono parte integrante
dello stesso;
ART. 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento e i modelli allegati entreranno in vigore dal giorno dell’affissione
all’Albo dell’Ente.