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DIPARTIMENTODIGIURISPRUDENZA
Corso di Diritto penale 1 – LMG – A/L – a.a. 2015/2016
Corso di Diritto penale – SSG – A/L – a.a. 2015/2016
Lezione del 2 marzo 2016
Le norme penali in bianco
Prof. Filippo Bottalico, Ph.D.
[email protected]
Legge: contratto e dialogo
Il problema del rinvio/1
Art. 348 c.p.: “chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da 103 euro a 516 euro”
!  Problema: commette il delitto previsto dall’art. 348 c.p. il
medico-chirurgo non specialista che svolga attività tipica
del medico specialista (ad esempio, il chirurgo plastico)?
!  Nucleo disvalore fattispecie: “abusivamente”
!  Contenuto nucleo: “speciale abilitazione dello
Stato”
!  Dov’è, nella disposizione, il precetto???
! 
Riserva di legge: assoluta vs. relativa
Riserva di legge assoluta: nessuno spazio per fonti diverse
dalla legge formale (e dagli atti aventi forza di legge)
!  Riserva di legge relativa: atti diversi dalla legge formale
possono concorrere nella determinazione della
disposizione incriminatrice
! 
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Distinzione tra atti normativi generali e astratti /
provvedimenti individuali e concreti del potere
esecutivo
Atti normativi generali e astratti/1
! 
Primo orientamento: legittimità di ogni forma di rinvio
da parte della legge ad una fonte subordinata: es.,
chiunque non osserva il regolamento x, è punito con y
! 
Teoria della “disobbedienza come tale” (Petrocelli):
regola di condotta contenuta nell’ordine o nel
regolamento amministrativo=mero presupposto di fatto
della norma penale, il cui contenuto precettivo viene
identificato nel divieto di disobbedire alla regola presupposta
! 
Aggiramento principio (politico) di legalità
Atti normativi generali e astratti/2
! 
Secondo orientamento: legittimità rinvio ad atti
generali e astratti del potere esecutivo, solo se specificano
sul piano tecnico elementi già descritti dal legislatore
! 
Teoria della “riserva di legge tendenzialmente
assoluta”: il principio di legalità “non può considerarsi
soddisfatto quando non sia una legge (o un atto equiparato)
dello Stato a indicare con sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti
della autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve
seguire la pena (Corte Cost. n. 26/1966)
Atti normativi generali e astratti/3
! 
Es.: art. 9, co.1 l. 14 dicembre 2000, n. 376: “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni
chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’art.
2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche
e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i
risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze
Atti normativi generali e astratti/4
! 
Es.: art. 2, co.1 l. 14 dicembre 2000, n. 376: “I farmaci, le
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le
pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma
dell’art. 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata
legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del
Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi
internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci,
di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del
Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
di cui all’art. 3”
Atti normativi generali e astratti/5
! 
Problema rinvio ad atti amministrativi generali e astratti ma
preesistenti
recettizio
nessuna modifica
! 
mobile
potere di modifica
Corte Cost. n. 282/1990: illegittimità costituzionale art. 1 l. 7 dicembre
1984, n. 818: “I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro
dell’Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile
1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi”
Provvedimenti individuali e concreti
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Inottemperanza a classi di provvedimenti:
Potere esecutivo: es., art. 650 c.p.
Potere giudiziario: es., art. 388, co. 2 c.p.
Descrizione fatto tipico e offensivo interesse cui è finalizzato il
provvedimento individuale e concreto=condotta inottemperante al
provvedimento
Non disobbedienza in sé: in questo caso, è il regolamento che descrive il
fatto tipico (il precetto), in via generale e astratta
Sanzione penale a tutela di classi di provvedimenti: tutela dell’ordine
amministrativo (interesse cui l’ordine è servente)
Corte Cost. n. 168/1971: costituzionalità art. 650 c.p.
Problema specificazione contenuto provvedimento: sussistenza colpevolezza?
Le norme penali in bianco
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Norma penale in bianco: precetto (es., art. 348 c.p.); sanzione (es., art. 56
c.p.)
Rinvio fonte legislativa=rispetto principio legalità
Rinvio fonte sublegislativa=ossequio principio di riserva di legge
tendenzialmente assoluta (NORME PENALI PARZIALMENTE IN
BIANCO)
Atti normativo o provvedimento amministrativo non svolgono
alcun ruolo creativo aggiuntivo nella configurazione formale del
reato, perché la prescrizione non costituisce una norma, cioè non possiede
i caratteri della generalità ed astrattezza, ma costituisce un completamento
tecnico (atto normativo generale e astratto) o l’individualizzazione
(provvedimento individuali e concreto) del precetto
IL “TIPO” DI REATO E’ CHIUSO
Il problema del rinvio/2
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Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 11004: “In tema di reato di esercizio
abusivo di una professione ex art. 348, c.p., l’iscrizione all'Albo dei medici
abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività
professionali sanitarie principali, ma anche a quelle ausiliarie, per le quali
non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o
specializzazione. Interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa
complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi
medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo-analgesia. In assenza
di una disciplina legale regolatrice possono essere svolti da tutti i laureati in
medicina e chirurgia, pur se non specialisti in anestesia e rianimazione, e a
maggior ragione quindi da tutti gli specialisti in area chirurgica”
Interventi a ridotta o bassa invasività, praticabili, senza ricovero, in anestesia
locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati
Però: l. 9 agosto 1954 n. 653 riserva interventi chirurgici in anestesia
generale ai medici specialisti in anestesia-rianimazione