la compensazione di crediti d`imposta con somme
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la compensazione di crediti d`imposta con somme
Circolare N. 46 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 23 giugno 2009 LA COMPENSAZIONE DI CREDITI D’IMPOSTA CON SOMME ISCRITTE A RUOLO In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario dello stesso risulta iscritto a ruolo. In caso di riscontro positivo, l’Agenzia delle Entrate comunica tale situazione all’Agente delle riscossione che, a sua volta, notifica all’interessato una proposta di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed il credito d’imposta. Se la proposta viene accettata, gli importi a debito e a credito si compensano e l’Agente della riscossione invia al debitore la relativa quietanza; qualora, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l’Agente della riscossione riprende le azioni di recupero sospese. LA DISPOSIZIONE NORMATIVA Con l’inserimento dell’art. 28-ter nel DPR 602/1973, il DL 262/2006 ha introdotto nel sistema tributario la possibilità di compensazione tra rimborsi d’imposta e crediti iscritti a ruolo. Sino ad ora la disposizione risultava inefficace in quanto priva dei necessari provvedimenti attuativi concernenti le specifiche tecniche relative ai flussi informativi tra le Entrate ed Equitalia. L’Agenzia delle Entrate, con Protocollo n. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi. Con la Direttiva di Gruppo n. 6/2009, Equitalia (la società incaricata del recupero coattivo dei tributi) ha presentato il modello di comunicazione, dando formalmente attuazione alla procedura in esame. LA COMPENSAZIONE “VOLONTARIA” DEI RUOLI La procedura di compensazione: 1) 2) 3) in sede di erogazione di un rimborso d’imposta (ad esempio, rimborso IVA, IRES, ecc.), l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario dell’importo a credito risulta iscritto a ruolo per altre somme; se, a seguito della verifica, il contribuente risulta: non iscritto a ruolo: l’Agenzia delle Entrate dà corso al rimborso; iscritto a ruolo: l’Agenzia delle Entrate segnala, in via telematica, all’Agente della riscossione che ha in carico il relativo ruolo, l’importo richiesto a rimborso, mettendo a disposizione la relativa somma; l’Agente della riscossione, a sua volta, notifica al contribuente con raccomandata A/R (modello “Rimborsi ex art. 28-ter”) una proposta di compensazione tra il credito richiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo contestualmente le azioni di recupero delle somme a debito; Nonostante l’ambito di applicazione della norma riguardi le sole somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione formula la proposta di compensazione volontaria per tutte le somme iscritte a ruolo in capo al contribuente (e, quindi, anche per somme iscritte a ruolo da altri Enti, ad esempio, INPS, INAIL). RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] 4) entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di compensazione il contribuente può: accettare la proposta: in questo caso le Entrate e l’Agente della riscossione procedono ad effettuare la compensazione proposta entro il limite dell’importo complessivamente dovuto (eventuali eccedenze a favore del contribuente vengono erogate allo stesso da parte dell’Agente della riscossione); non accettare la proposta: l’Agente della riscossione comunica alle Entrate il rifiuto manifestato dal contribuente e riprende le azioni di recupero coattivo del ruolo. La mancata risposta del contribuente viene considerata alla stregua di un rifiuto (c.d. silenzio diniego). In tal caso l’Agente della riscossione, decorsi 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione, revoca la sospensione delle azioni di recupero nei confronti del debitore. erogazione rimborso contribuente l’Agenzia delle Entrate controlla l’iscrizione a ruolo del contribuente NO procede al rimborso SI segnalazione se accetta >compensazione se non accetta all’Agente della riscossione che propone la compensazione riprende l’azione di recupero LA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE La proposta di compensazione contiene i seguenti elementi: dettaglio del rimborso predisposto dall’Agenzia delle Entrate; dettaglio degli importi iscritti a ruolo a carico del contribuente (aggiornati alla data di invio della proposta); proposta di compensazione (all. 1) da ritornare via posta o fax in caso di accettazione della stessa; specifica degli ulteriori documenti da allegare al modulo di adesione alla compensazione, a seconda della qualifica giuridica del soggetto che sottoscrive l’autorizzazione. GLI IMPORTI COMPENSABILI L’art. 28-ter, c. 2, DPR 602/1973, individua i crediti e debiti tra loro compensabili, rispettivamente, nei “crediti d’imposta” e nei “debiti iscritti a ruolo”. Ad esempio, i crediti possono essere rappresentati da somme chieste a rimborso relativamente a: IVA; IRPEF; IRES; IRAP. Mentre, come anticipato, i debiti sono costituiti da tutte le somme iscritte a ruolo (imposte, contributi, premi, ecc.). Le somme iscritte a ruolo sono comprensive anche: delle sanzioni dovute, degli interessi legali, degli (eventuali) interessi di mora e dell’aggio di riscossione. 090623 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] In chiusura di paragrafo si ricorda che è prevista la possibilità per gli Enti previdenziali e le altre Agenzie fiscali (Dogane, del Territorio) di stipulare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la trasmissione da parte di quest’ultima della segnalazione di erogazione di un rimborso, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a ruolo dai predetti enti/agenzie. ESCLUSIONI Sono esclusi dalla procedura di compensazione: gli importi definiti in base al condono del 2002; gli importi sgravati; gli importi oggetto di rateazione o sospesi; gli importi che interessano contribuenti deceduti. CONCLUSIONI Dal tenore letterale della norma si evince che la compensazione ha un carattere ben poco “volontario”, considerato che in caso di rifiuto il contribuente vedrebbe attivarsi l'Agente della riscossione per la riscossione forzosa di quanto iscritto a ruolo. In buona sostanza, al contribuente viene offerta “l'alternativa” tra l’accettazione della proposta di compensazione e la possibilità di perdere il rimborso. Infatti, potrebbe accadere che l'Agente della riscossione, in caso di rifiuto del contribuente, attivi la procedura di pignoramento dei crediti presso terzi (ex art. 72-bis, DPR 602/73) oppure, in forza dell’art. 69, c. 5, R.D. 2440/1923, chieda la sospensione della procedura di rimborso sino all’avvenuto pagamento del ruolo esattoriale da parte del contribuente. ■ 090623 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]