la compensazione di crediti d`imposta con somme

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la compensazione di crediti d`imposta con somme
 Circolare N. 46
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
23 giugno 2009
LA COMPENSAZIONE DI CREDITI D’IMPOSTA CON SOMME ISCRITTE A RUOLO
In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate deve verificare se il
beneficiario dello stesso risulta iscritto a ruolo. In caso di riscontro positivo, l’Agenzia delle Entrate
comunica tale situazione all’Agente delle riscossione che, a sua volta, notifica all’interessato una
proposta di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed il credito d’imposta.
Se la proposta viene accettata, gli importi a debito e a credito si compensano e l’Agente della
riscossione invia al debitore la relativa quietanza; qualora, invece, non vi sia adesione alla
proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l’Agente della riscossione
riprende le azioni di recupero sospese.
LA DISPOSIZIONE NORMATIVA
Con l’inserimento dell’art. 28-ter nel DPR 602/1973, il DL 262/2006 ha introdotto nel sistema
tributario la possibilità di compensazione tra rimborsi d’imposta e crediti iscritti a ruolo.
Sino ad ora la disposizione risultava inefficace in quanto priva dei necessari provvedimenti attuativi
concernenti le specifiche tecniche relative ai flussi informativi tra le Entrate ed Equitalia.
L’Agenzia delle Entrate, con Protocollo n. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di
approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi.
Con la Direttiva di Gruppo n. 6/2009, Equitalia (la società incaricata del recupero coattivo dei
tributi) ha presentato il modello di comunicazione, dando formalmente attuazione alla procedura in
esame.
LA COMPENSAZIONE “VOLONTARIA” DEI RUOLI
La procedura di compensazione:
1)
2)
3)
in sede di erogazione di un rimborso d’imposta (ad esempio, rimborso IVA, IRES, ecc.),
l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario dell’importo a credito risulta iscritto a ruolo
per altre somme;
se, a seguito della verifica, il contribuente risulta:

non iscritto a ruolo: l’Agenzia delle Entrate dà corso al rimborso;

iscritto a ruolo: l’Agenzia delle Entrate segnala, in via telematica, all’Agente della
riscossione che ha in carico il relativo ruolo, l’importo richiesto a rimborso, mettendo
a disposizione la relativa somma;
l’Agente della riscossione, a sua volta, notifica al contribuente con raccomandata A/R
(modello “Rimborsi ex art. 28-ter”) una proposta di compensazione tra il credito richiesto a
rimborso ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo contestualmente le azioni di recupero
delle somme a debito;
Nonostante l’ambito di applicazione della norma riguardi le sole somme iscritte a ruolo
dall’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione formula la proposta di compensazione
volontaria per tutte le somme iscritte a ruolo in capo al contribuente (e, quindi, anche per
somme iscritte a ruolo da altri Enti, ad esempio, INPS, INAIL).
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4)
entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di compensazione il contribuente può:

accettare la proposta: in questo caso le Entrate e l’Agente della riscossione
procedono ad effettuare la compensazione proposta entro il limite dell’importo
complessivamente dovuto (eventuali eccedenze a favore del contribuente vengono
erogate allo stesso da parte dell’Agente della riscossione);

non accettare la proposta: l’Agente della riscossione comunica alle Entrate il rifiuto
manifestato dal contribuente e riprende le azioni di recupero coattivo del ruolo.
La mancata risposta del contribuente viene considerata alla stregua di un rifiuto (c.d.
silenzio diniego). In tal caso l’Agente della riscossione, decorsi 80 giorni dalla notifica della
proposta di compensazione, revoca la sospensione delle azioni di recupero nei confronti
del debitore.
erogazione rimborso
contribuente
l’Agenzia delle Entrate
controlla l’iscrizione a ruolo del contribuente
NO
procede al
rimborso
SI
segnalazione se accetta >compensazione
se non accetta
all’Agente della riscossione
che propone la compensazione
riprende l’azione di recupero
LA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE
La proposta di compensazione contiene i seguenti elementi:




dettaglio del rimborso predisposto dall’Agenzia delle Entrate;
dettaglio degli importi iscritti a ruolo a carico del contribuente (aggiornati alla data di invio
della proposta);
proposta di compensazione (all. 1) da ritornare via posta o fax in caso di accettazione della
stessa;
specifica degli ulteriori documenti da allegare al modulo di adesione alla compensazione, a
seconda della qualifica giuridica del soggetto che sottoscrive l’autorizzazione.
GLI IMPORTI COMPENSABILI
L’art. 28-ter, c. 2, DPR 602/1973, individua i crediti e debiti tra loro compensabili, rispettivamente,
nei “crediti d’imposta” e nei “debiti iscritti a ruolo”.
Ad esempio, i crediti possono essere rappresentati da somme chieste a rimborso relativamente a:


IVA;
IRPEF;


IRES;
IRAP.
Mentre, come anticipato, i debiti sono costituiti da tutte le somme iscritte a ruolo (imposte,
contributi, premi, ecc.).
Le somme iscritte a ruolo sono comprensive anche: delle sanzioni dovute, degli interessi
legali, degli (eventuali) interessi di mora e dell’aggio di riscossione.
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In chiusura di paragrafo si ricorda che è prevista la possibilità per gli Enti previdenziali e le altre
Agenzie fiscali (Dogane, del Territorio) di stipulare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per
la trasmissione da parte di quest’ultima della segnalazione di erogazione di un rimborso, anche nel
caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a ruolo dai predetti enti/agenzie.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla procedura di compensazione:
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

gli importi definiti in base al condono del 2002;
gli importi sgravati;
gli importi oggetto di rateazione o sospesi;
gli importi che interessano contribuenti deceduti.
CONCLUSIONI
Dal tenore letterale della norma si evince che la compensazione ha un carattere ben poco
“volontario”, considerato che in caso di rifiuto il contribuente vedrebbe attivarsi l'Agente della
riscossione per la riscossione forzosa di quanto iscritto a ruolo.
In buona sostanza, al contribuente viene offerta “l'alternativa” tra l’accettazione della proposta di
compensazione e la possibilità di perdere il rimborso.
Infatti, potrebbe accadere che l'Agente della riscossione, in caso di rifiuto del contribuente, attivi la
procedura di pignoramento dei crediti presso terzi (ex art. 72-bis, DPR 602/73) oppure, in forza
dell’art. 69, c. 5, R.D. 2440/1923, chieda la sospensione della procedura di rimborso sino
all’avvenuto pagamento del ruolo esattoriale da parte del contribuente. ■
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