LA RISCOSSIONE E L`ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

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LA RISCOSSIONE E L`ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA
LA RISCOSSIONE E
L’ESECUZIONE FORZATA
TRIBUTARIA
Napoli , 11 – 12 gennaio 2013
Avv. Prof. Stefano Loconte
LA RISCOSSIONE
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Ritenuta diretta
Versamento diretto
Iscrizione a ruolo e cartelle di pagamento
Ingiunzione fiscale
Compensazione tributaria
Rateazione
RISCOSSIONE
• La riscossione è la fase terminale di attuazione del
• prelievo, ordinata all’acquisizione del tributo da parte del
• soggetto titolare del credito (lo Stato, le Regioni, gli enti
locali
• od altri cd. soggetti attivi del rapporto d’imposta).
RISCOSSIONE
• Il pagamento del tributo non è un
fenomeno necessariamente unitario,
potendosi compiere in momenti e fasi
differenti.
RISCOSSIONE
• La riscossione è oramai, in modo
pressoché integrale, sotto la
responsabilità del contribuente.
RISCOSSIONE
• Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 602/1973 vi sono
tre modalita’di riscossione:
• 1) La ritenuta diretta
• 2) Il versamento diretto
• 3) Il ruolo.
• A queste vanno aggiunte:
• 1) L’accertamento esecutivo
• 2) L’ingiuzione fiscale
I VERSAMENTI DIRETTI
• Il versamento diretto, demandato alla
responsabilità del contribuente, costituisce
la modalità ordinaria e fisiologica di
riscossione.
• Si sostanzia nel pagamento operato dal
debitore, con versamento e/o addebito su
conto corrente, presso banche, poste o
agente della riscossione e contestuale
presentazione di un modello di pagamento
(F24; F23).
I VERSAMENTI DIRETTI
• Con il D.Lgs. n. 241/1997 che, all’art. 17, è stato introdotto il
cd. versamento unitario di imposte e contributi.
• Il versamento unitario prevede la scadenza contestuale (16
del mese) dei termini di pagamento di diverse pretese
(tributarie e non), con possibilità per il contribuente di
effettuare un unico versamento.
• A questo scopo va usato il Modello di versamento F24 che,
mediante l’uso di particolari codici numerici (cd. codici tributo),
permette di riferire il pagamento a ciascuna distinta pretesa
tributaria/previdenziale (per tipo, ente creditore ed annualità).
I VERSAMENTI
DIRETTI
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•
La presentazione del Modello F24 ed il relativo pagamento
avviene:
1.per i contribuenti non titolari di partita Iva, presso qualsiasi
sportello degli agenti della riscossione (Equitalia); di una banca; di
un ufficio postale. Il versamento può essere effettuato in contanti o
con assegni bancari e circolari, carta Pagobancomat ecc.
2.per tutti i titolari di partita Iva, che hanno l’obbligo di presentare
l’F24 in via telematica e di effettuare i versamenti fiscali e
previdenziali esclusivamente con modalità di pagamento telematica
(art. 37,co. 49 del D.L. n. 22/2006), direttamente tramite servizio
telematico Entratel o Fisconline, ovvero mediante i servizi di home
banking oppure indirettamente mediante gli intermediari abilitati al
servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di
categoria, Caf, ecc.).
I VERSAMENTI DIRETTI
• L’F24 unificato non solo consente il
pagamento contestuale di diverse pretese;
permette altresì la compensazione
orizzontale tra le stesse.
I VERSAMENTI DIRETTI
• Gli errori nella compilazione del Modello F24
(es. codice tributo; periodo di riferimento;
codice fiscale) possono essere corretti, di
massima presentando una richiesta di
rettifica del modello presso un qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indicando
gli elementi necessari per consentire la
correzione dell’errore.
I VERSAMENTI DIRETTI
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•
Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero
Per regolarizzare questa violazione è necessario:
1) presentare il modello F24 entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione
•
2) versare una sanzione ridotta (ex art. 19, co. 4, D.Lgs. n.
241/97), pari a:
6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni
lavorativi
19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.
I VERSAMENTI DIRETTI
• Omesso o parziale pagamento dei tributi
• L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi
può essere regolarizzato, eseguendo il
versamento dell’importo dovuto, degli interessi
(al tasso legale annuo dal giorno in cui il
versamento avrebbe dovuto essere effettuato a
quello in cui viene effettivamente eseguito) e
della sanzione ridotta.
I VERSAMENTI DIRETTI
• Il Modello F23, invece, si usa per il pagamento di:
• imposta di registro, ipotecaria e catastale (es.
locazione/compravendita d’immobili);
• Imposta sulle successioni e donazioni;
• sanzioni inflitte da autorità giudiziarie
amministrative (es. diritti di cancelleria e
segreteria giudiziaria, multe e contravvenzioni,
ecc.);
• tasse erariali e demaniali (es. concessioni dei beni
del demanio marittimo, militare, ecc.).
I VERSAMENTI DIRETTI
•
Se a causa di errori nella compilazione del modello, l’ufficio o
l’ente non riesca ad abbinare correttamente il versamento al
relativo atto o documento, vi possono essere delle richieste di
pagamento relative a somme già versate. In questo caso, il
contribuente deve rivolgersi all’ufficio competente per richiedere
uno sgravio (cancellazione del tributo) o il rimborso delle somme
versate in più.
•
In caso di errore del “codice tributo” il contribuente deve
inviare una comunicazione all’ufficio locale il cui codice è stato
indicato nel modello. Se, invece, l’errore riguarda il “codice
ufficio”, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all’
ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul
modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente
il versamento.
RITENUTE ALLA FONTE
Una modalità di assolvimento del debito d’imposta e’
rappresentata dalla ritenuta alla fonte.
•
Manca una definizione di ritenuta. L’ordinamento conosce,
invece, una definizione del soggetto obbligato (talvolta
facoltizzato) ad operarla.
•
Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, “chi in forza di
disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in
luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a
titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e’
diversamente stabilito in modo espresso”.
RITENUTE ALLA FONTE
• La ritenuta è uno strumento per
l’esercizio della rivalsa (in senso
atecnico, dal momento che usualmente
precede l’assolvimento del debito da
parte del sostituto).
• Funziona con il meccanismo della
compensazione.
RITENUTE ALLA FONTE
• Si conoscono due tipi di ritenuta:
• la ritenuta a titolo d’imposta (es. sui
dividendi per partecipazioni non qualificate;
sugli interessi sui conti correnti bancari);
• la ritenuta a titolo di acconto (sui redditi
di lavoro autonomo; sui redditi di lavoro
dipendente).
RITENUTE ALLA FONTE
• Nella ritenuta a titolo di acconto il sostituito
deve dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta,
che concorrono a formare la base imponibile
sulla quale, secondo il criterio di progressività,
va calcolata l’imposta dovuta; da questa va poi
detratta la ritenuta subita a titolo di
anticipazione del prelievo.
• La differenza tra i due tipi di ritenuta si riverbera
sulla disciplina delle eventuali patologie.
RITENUTE ALLA FONTE
• Nella ritenuta a titolo d’imposta, in caso di omessa
effettuazione della ritenuta, torna applicabile l’art. 35
del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale “quando il
sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse
e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né
le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il
sostituito è coobbligato in solido”.
• Si prevede una responsabilità solidale sostitutosostituito, ma solo in caso di omessa ritenuta con
omesso versamento.
RITENUTE ALLA
FONTE
• In tema di ritenuta a titolo di acconto, invece, per la
Cassazione l’intervento del “sostituto” lascia
inalterata la posizione del “sostituito”. Da ciò
consegue che, quando la ritenuta non è stata operata su
emolumenti che costituiscono componente di reddito,
alla omissione il percettore deve ovviare dichiarando i
relativi proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile
alla cui formazione quei proventi hanno concorso (Cass.
n. 9867/2011; n. 1081/2003; n. 2212/2000).
RITENUTE ALLA FONTE
• Il sostituito, ove pretenda il rimborso
dell’indebito tributario, può rivolgere la
domanda nei confronti del sostituto, oltre
che nei confronti dell’amministrazione
erariale (v. Cass. n. 5050/2011; n. 8504/2009).
• Le controversie tra sostituto e sostituito in
merito all’integrale ed esatto adempimento
della ritenuta devono essere proposte dinnanzi
al giudice ordinario e non dinnanzi al giudice
tributario (Cass. n. 8312/2010; n. 1503/2009).
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• La riscossione in base a ruolo
rappresenta una modalità di esazione
connotata dall’intervento di un soggetto
diverso dal titolare del credito in
riscossione.
• Un tempo l’esattore, poi il concessionario
ed oggi l’Agente della riscossione.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• La riscossione in base a ruolo è stata prevista,
originariamente, per la riscossione delle imposte dirette.
• È stata successivamente estesa a tutte le imposte
indirette con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
• Con l’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la
riscossione in base a ruolo è divenuta la forma di
riscossione coattiva, a carattere generale, per tutte le
entrate – tributarie e non – dello Stato e degli altri enti
pubblici.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
•
I vantaggi del ruolo:
nel ruolo possono essere iscritte le diverse somme
vantate nei confronti del medesimo soggetto,
indipendentemente dalla natura e dal titolo (cfr. art. 12,
D.P.R. n. 602/73); l’ente creditore può unificare l’attività
di esazione di una pluralità di crediti, con tempi, atti e
procedure comuni, con evidenti benefici in termini di
efficienza del sistema.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
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•
•
•
La riscossione in base a ruolo prevede le seguenti fasi:
l’ente creditore, per ipotesi l’Agenzia delle Entrate, determina il
proprio credito mediante taluna della attività a ciò preordinate,
destinate a concludersi o con la notifica di un atto (es. avviso di
accertamento) o già e solo con l’iscrizione a ruolo (liquidazione e
controllo formale);
in base all’atto (cd. titolo di iscrizione) ovvero in ragione del risultato
dell’attività di controllo formale o liquidazione, le somme vantate
vengono iscritte a ruolo, o per la totalità o per una quota (1/3) ( prima
della novella del D.L. 70/2011 la somma iscritta a ruolo in base ad
accertamenti non definitivi era la meta’)
così formato, il ruolo viene reso esecutivo e consegnato ad
Equitalia, che, in base ad esso, forma e notifica al contribuente la
cartella di pagamento.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Sul piano strutturale, il ruolo è un
elenco, in cui sono indicati i debitori,
l’entità ed il titolo del debito.
• Ai sensi dell’art.10, D.P.R. n. 602/73, il
ruolo è l’elenco dei debitori e delle
somme da essi dovute formato
dall’ufficio ai fini della riscossione a
mezzo del concessionario.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Sul piano funzionale, il ruolo costituisce
un titolo esecutivo.
• In virtù del ruolo, la pretesa dell’ente
creditore portata in riscossione viene resa
esecutiva, ossia può essere soddisfatta,
anche coattivamente, mediante la
procedura di esecuzione forzata.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• In virtù degli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 602/73, si
distinguono due tipi diversi di iscrizione:
• 1.a titolo provvisorio
• 2.a titolo definitivo.
• La differenza attiene solo al tipo (imposta o
anche sanzioni) ed alla misura (per intero o pro
quota) delle somme iscrivibili.
• Non alla definitività o meno dell’iscrizione.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
Art. 14 DPR 602/1973
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
•Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
•
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
•
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in
base ad accertamenti definitivi;
•
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati
dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
•
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
Art. 15 DPR 602/1073 Iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti
non definitivi
•
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili
accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi
interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica
dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
[...]
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai
sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
•
•
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
Art. 15 bis DPR 602/1973 Iscrizione nei ruoli straordinari
In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte,
gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo
risultante dall'avviso di accertamento, anche se non
definitivo.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, si distinguono due
tipi di ruolo:
• 1.ruolo ordinario
• 2.ruolo straordinario (art. 15-bis D.P.R. n.
602/1973).
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato
pericolo per la riscossione.
• La differenza tra i due tipi di ruolo è qualitativa e
quantitativa: nel ruolo straordinario possono essere
iscritte le somme per intero (non frazionate, insomma),
anche in caso di ricorso, e tanto per imposte quanto per
interessi e sanzioni (art. 15-bis del D.P.R. n. 602/73).
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
L’emissione del ruolo straordinario, che, in deroga alle
disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in pendenza di
giudizio, consente l’anticipata e totale riscossione delle maggiori
imposte accertate e delle sanzioni irrogate, è subordinata, ai
sensi del D.P.R. n. 602/ 1973, art. 11, co. 3, “alla sussistenza di
un presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza di un
concreto e fondato pericolo per la riscossione dell’imposta;
in mancanza l’amministrazione deve fare obbligatoriamente
ricorso al ruolo ordinario, con le conseguenti limitazioni
quantitative nell’iscrizione del tributo, in caso di accertamenti non
ancora definitivi in conseguenza del ricorso prodotto dal
contribuente” (Cass. n. 11736/2011).
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute
dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in
comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si
riferisce.
• Nel ruolo possono essere iscritte somme a titolo non
tributario, come i contributi previdenziali (prima della
recente riforma), le sanzioni per violazione del codice
della strada ecc., coerentemente alla previsione di cui
all’art. 17 del D.Lgs. n. 46/99, che ha esteso la
riscossione in base a ruolo a tutte le entrate pubbliche.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Il ruolo, una volta formato, deve essere sottoscritto. Il
ruolo e’ sottoscritto, anche mediante firma elettronica,
dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.
• Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (art. 12).
• I ruoli s’intendono formati e resi esecutivi anche
mediante la mera validazione dei dati contenuti,
eseguita dal sistema informativo dell’ente impositore (art.
1, co. 5-ter, lett. e), del D.L. n. 106/2005).
• Una volta formati, i ruoli vanno consegnati (in via
telematica) all’Agente della riscossione.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
Sulla base dei ruoli, l’Agente della riscossione forma le
cartelle di pagamento da notificare ai singoli debitori
iscritti (e agli eventuali coobbligati) (cd. cartellazione).
•
Nella cartella di pagamento l’Agente della riscossione
riproduce la porzione di ruolo riferita al singolo debitore.
•
Rispetto al ruolo, la cartella ha un profilo funzionale
peculiare, integrato dall’intimazione ad adempiere e
dall’avvertimento della minaccia della riscossione forzata:
la cartella funziona così da precetto.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Il contenuto della cartella è dettagliato dall’art. 6
(“Contenuto minimo della cartella di pagamento”)
del D.I. 3 settembre 1999, n. 321.
• Nella cartella debbano essere riportate le
medesime indicazioni prescritte per il ruolo, “ad
eccezione della data di consegna del ruolo stesso
al concessionario e del codice degli articoli di
ruolo e dell’ambito”.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
Il concessionario notifica la cartella di
pagamento, [...] al debitore iscritto a
ruolo o al coobbligato nei confronti dei
quali procede (art. 25 DPR n.
602/1973).
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI
PAGAMENTO
Art. 25 DPR 602/1973 Cartella di pagamento
• Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a
ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre:
•
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o
ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
•
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI
PAGAMENTO
Art. 25 DPR 602/1973 Cartella di pagamento (..segue)
•
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è
divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell'ufficio.
•
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato
con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad
adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta
giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procederà ad esecuzione forzata.
•
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in
cui il ruolo è stato reso esecutivo.
•
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è
considerato giorno festivo.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
•
•
Art. 26 DPR n. 602/1973 Notificazione della cartella di pagamento
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o
dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo
posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine
previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del
codice di procedura civile.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
Art. 26 DPR n. 602/1973Notificazione della cartella di pagamento
(…segue)
•
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna
nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla
casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da
parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della
cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per
eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo
del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di
ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'art. 60 del predetto decreto (3); per la notificazione della cartella di pagamento
ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
•
•
•
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
•
Art. 30 DPR n. 602/1973 Interessi di mora
• Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25,
comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino alla
data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero
delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari
attivi.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
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Art. 31 DPR n. 602/1973 Imputazione dei pagamenti
Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e
pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento
non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale
eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i
diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata,
iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena
pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai
diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la
completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di
mora.
Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con
preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte
o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme
degli artt. 1193 e 1194 del codice civile.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
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•
•
A seguito della notifica della cartella, il contribuente nei 60
giorni successivi può:
A) pagare. In questo caso, le somme comprendono:
i maggiori tributi e le sanzioni;
gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del D.P.R.
n. 602/73 (4%);
Gli aggi di riscossione nella misura del 4,65 % delle somme
(tutte) iscritte a ruolo;
Le spese di notifica.
Sussistendo determinate circostanze, è possibile richiedere
all’agente della riscossione la rateazione del debito (art. 19
D.P.R. n. 602/73).
B) Proporre ricorso
C) Restare inerte, con ciò esponendosi al rischio
dell’aggressione esecutiva.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Se il pagamento avviene trascorsi i sessanta giorni
dalla notifica della cartella, le somme da corrispondere
comprendono:
• 1.le maggiori imposte e sanzioni;
• 2.gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dalla
scadenza del pagamento alla consegna del ruolo;
• 3.gli aggi di riscossione, nella misura del 9% delle
somme iscritte a ruolo;
• 4.gli interessi di mora fino al pagamento (5,0243%);
• 5.le spese di esecuzione.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
l’Agente della Riscossione può:
•iscrivere ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati in solido, cui
sia stata notificata la cartella (art. 77 del DPR 602/73);
•procedere al fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del DPR
602/73);
•attendere al pignoramento mobiliare ovvero al pignoramento
presso terzi;
•procedere all’espropriazione immobiliare;
•impiegare il blocco del pagamento di cui all’art. 48- bis del DPR
602/73, qualora le somme siano di importo almeno pari a 10.000,00
euro.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• La cartella di pagamento notificata
contiene uno o più bollettini di
versamento precompilati, denominati RAV,
in cui l’importo da versare è prestampato;
possono essere utilizzati soltanto se il
pagamento avviene entro la scadenza del
termine indicato.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Il contribuente può pagare le somme
iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri
accessori (compresi gli aggi e le spese a
favore dell’agente della riscossione),
compensandole con i crediti relativi alle
imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna
utilizzare il modello “F24 Accise” (codice
tributo RUOL) (cfr. art. 31 D.L. n. 78/2011).
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• L’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973
introduce il pagamento delle somme
iscritte a ruolo tramite compensazione
con le somme che l’Agenzia delle Entrate
è tenuta ad erogare a titolo di rimborso di
imposta.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Prima della erogazione di un rimborso
d’imposta, l’Agenzia delle Entrate deve
verificare se il beneficiario risulta iscritto a
ruolo. Se la verifica ha esito positivo, deve
essere trasmessa (in via telematica) apposita
segnalazione all’agente della riscossione che ha
in carico il ruolo. Le somme da rimborsare sono
messe a disposizione dell’agente.
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• L’agente della riscossione notifica all’interessato una
proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta. Se la proposta è accettata,
le somme vengono riversate all’ente creditore. In caso
contrario, come pure in caso di mancato tempestivo
riscontro alla proposta, l’agente della riscossione deve
comunicare, in via telematica, all’Agenzia di non aver ottenuto
l’adesione alla proposta di compensazione; viene meno la
sospensione della attività di riscossione (Circ. n.
1/E/2007).
L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
• In virtù dell’art. 20-bis del D.Lgs. n. 46/1999, la
compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter
del D.P.R. n. 602 del 1973 è consentita per tutte
le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle
Entrate.
• Per l’approvazione delle specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi, in attuazione
dell’art. 28-ter, si veda il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto
2008.
INGIUNZIONE FISCALE
• Per effetto dell’art. 7, co. 2, lett. gg-quater,
D.L. n.70/201 conv. in L. n. 106/2011, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni
effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate sulla base
dell’ingiunzione prevista dal R.D. n.
639/1910, che costituisce titolo esecutivo.
INGIUNZIONE FISCALE
• La riscossione in base ad ingiunzione rappresenta una
modalità di riscossione operata direttamente dal soggetto
titolare del credito, senza la mediazione di altro soggetto.
• L’ingiunzione “consiste nell’ordine, emesso dal competente
ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto
pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” (art. 2 del R.D. n.
639/1910).
• Con l’art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998, “il potere del pretore di
rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è
soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
INGIUNZIONE FISCALE
•
Deve trattarsi di crediti certi, liquidi ed esigibili. Non si può usare
l’ingiunzione per far valere la pretesa al risarcimento danni da
illecito (Cass. n. 13587/1992).
•
Oltre ad indicare la somma dovuta, deve essere specificato il
titolo in ragione del quale è vantata la pretesa (es. l’avviso di
accertamento).
•
L’ingiunzione deve contenere l’intimazione ad adempiere con
l’avvertimento che, decorso il termine (30 o 60 giorni a seconda
del credito) si potrà procedere coattivamente.
•
Va altresì indicato l’ufficio presso cui è possibile ottenere
informazioni in merito all’atto, organo o autorità presso cui è
possibile promuovere l’istanza di autotutela, modalità, organo e
termini per impugnare l’atto.
INGIUNZIONE FISCALE
•
•
•
•
•
•
L’ingiunzione va notificata:
a mezzo ufficiale giudiziario, ex art. 2 R.D. n. 639/1910;
a mezzo messo comunale;
direttamente a mezzo del servizio postale ex art. 14 L. n.
890/1982.
Non a mezzo del responsabile della riscossione, in
quanto non viene richiamato il Titolo I del D.P.R. n.
602/1973, che disciplina la notifica della cartella di
pagamento.
INGIUNZIONE FISCALE
•
Per la procedura esecutiva, tornano applicabili - per espresso rinvio - le
disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili,
comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli
agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione
forzata immobiliare.
•
Ai sensi dell’art. 1, co. 163, L. n. 296/2006, nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere
notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
INGIUNZIONE FISCALE
• Ancorché non compresa nell’elenco degli
atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs.
n. 546/1992, l’ingiunzione è ritenuta
impugnabile dinanzi alle commissioni
tributarie, in ragione della sostanziale
assimilabilità alla cartella di pagamento
(Cass. SS.UU. Ord. n. 10958/2005).
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
• La compensazione (artt.1241 e ss. del c.c.)
costituisce un mezzo di adempimento
satisfattorio dell’obbligazione. Il codice ne
prevede tre tipologie: a) legale, quando vi sono
crediti omogenei, liquidi ed esigibili; b) giudiziale,
se uno dei due crediti non è liquido, nei limiti in
cui è ritenuto comunque esistente; c) volontaria,
quando, pur mancando i presupposti indicati, è
operata volontariamente tra le parti.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
• Prima del D.lgs. n. 241/97, la compensazione
in diritto tributario era prevista solo nella
forma cd. verticale, ossia per debiti e crediti
con lo stesso titolo: es. credito Irpef di un anno
portato a compensazione del debito Irpef
dell’anno successivo. Al contempo, è stata
tradizionalmente negata l’ammissibilità della
compensazione negli altri casi e, quindi e
soprattutto, per crediti e debiti con titoli differenti.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
•
•
La compensazione tributaria di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/97
soggiace a precise condizioni.
1) Le somme devono risultare dalle dichiarazioni e dalle
denunce periodiche. Possono avvalersi della compensazione tutti i
contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la
dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito
d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche
contributive.
È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento
del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di
settore.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
• 2) I crediti opposti in compensazione devono
essere vantati nei confronti dei medesimi soggetti
nei cui confronti si è debitori per imposte e
contributi relativamente ai quali è previsto il
versamento unitario.
• Il contribuente ha la facoltà di compensare nei
confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti
Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti
dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche
contributive. Le dichiarazioni sono tutte le dichiarazioni
periodiche fiscali, e quindi Redditi, Iva, Unico. Le
denunce periodiche sono quelle prescritte ai fini
previdenziali.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
•
•
•
•
3) Per la compensazione si deve impiegare il Modello di
versamento F24
Per effettuare la compensazione, occorre indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i codici dei
tributi/contributi di cui si vanta il credito;
b) nella colonna “anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il
periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del
credito che s’intende utilizzare in compensazione.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
•
4) Il Modello F24 non può chiudere con saldo negativo
L’importo massimo di credito compensato è quello necessario
all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni: il
saldo finale del modello può essere zero o a saldo positivo, ma
non può essere mai negativo.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
5. Si deve trattare di crediti relativi alle
imposte e contributi per cui e’ ammesso
il versamento unitario.
E’ esclusa la compensabilita’ per tributi
non compresi nell’elenco dell’art. 17
(Cass., n. 12262/2007)
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
6) I crediti possono essere usati dal giorno successivo alla chiusura
del periodo da cui emergono (Ris. n. 328/E del 30 luglio 2008).
•
In via di principio, i crediti da imposte periodiche possono essere
utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, sempre
che il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi e che il
credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello
effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate
successivamente.
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
• 7) La compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione
della dichiarazione successiva.
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
• 8) La compensazione è assolutamente disponibile.
• Il contribuente può scegliere cosa e quanto compensare,
ripartendo i crediti tra compensazione e rimborso.
• È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra
importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a
credito non devono essere necessariamente utilizzati in
via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla
dichiarazione: l’eccedenza a credito IRPEF può essere
utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive,
ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
• Il contribuente può avvalersi del tipo di
compensazione che ritiene più indicata alle sue
esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi
a credito:
• in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997,
utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti
relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai
contributi.
• in diminuzione degli importi a debito relativi alla
medesima imposta. In tal caso, il contribuente può
scegliere se esporre la compensazione esclusivamente
nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello
F24.
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
• 9) In dichiarazione va fatta l’opzione per la
compensazione ovvero il rimborso
dell’eventuale credito.
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
•
•
10) I limiti
a) _ Limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto
fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno
solare.
•
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la
somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari
oppure puo’ essere portata in compensazione nell’anno solare
successivo.
•
Il limite non vale nella compensazione verticale (per la stessa
imposta), anche se la compensazione viene effettuata attraverso il
modello F24.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
• b) I limiti all’impiego dei crediti Iva in
compensazione.
• Allo scopo di contrastare gli abusi dello strumento
della compensazione orizzontale di crediti IVA,
che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle
istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente “creati”
per essere utilizzati in compensazione nel solo
modello F24, sono state introdotte importanti novità
con l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 (Circ. n. 1/E/ 2010).
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
E’ stata ridotta a 5000,00 euro annui (in luogo della
precedente soglia di 10.000,00 euro), il limite per
l’utilizzo in compensazione orizzontale (non
verticale, quindi) dei crediti IVA (art. 8, co. 18, D.L. n.
16 del 2012).
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
• È stata introdotta una nuova regola per l’utilizzo in
compensazione orizzontale (non verticale, quindi) dei crediti
IVA.
• Se tali crediti sono di ammontare superiore a 10.000 euro, il
loro utilizzo esige:
• la previa presentazione della dichiarazione o dell’istanza
da cui gli stessi risultano;
• l’impiego dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia
delle Entrate (secondo le modalità tecniche definite dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21
dicembre 2009). Ciò al fine di consentire all’Amministrazione
finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in
dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello
F24.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
• I contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione crediti IVA per importi
superiori a 15.000 euro annui, invece, hanno
invece l’obbligo di richiedere l’apposizione del
visto di conformità di cui all’art. 35, co. 1, lett.
a), del d.lgs. n. 241/1997, relativamente alle
dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art.
10, co. 1, lettera a), numero 7).
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia
constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000
euro in data precedente a quella di presentazione della
dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di
15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il
prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione di
cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia quella prevista
nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito
indebitamente utilizzato in compensazione) (Circ. n. 1/E/2010).
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
• C ) I limiti alla compensazione in sede di
versamenti unitari introdotti dall’art. 31, co. 1, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Circ. 13/E dell’11 marzo
2011).
• A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 dei crediti relativi alle
imposte erariali è vietata fino a concorrenza
dell’importo dei debiti, di
ammontare superiore
a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il
termine di pagamento.
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
•
•
•
•
•
•
•
Condizioni (Circ. 13/E dell’11 marzo 2011)
Deve trattarsi di crediti relativi ad imposte erariali (quindi imposte dirette,
l’Iva e le altre imposte indirette, compresa l’imposta di registro, l l’Irap, le
addizionali comunali e regionali, nonché le ritenute alla fonte. Restano
esclusi i contributi di qualsiasi natura, i tributi locali e le agevolazioni
erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta (anche se
indicate nella sezione “erario” del Modello F24).
Ruolo scaduto (decorso il termine di pagamento).
La preclusione opera a prescindere dalla tipologia di iscrizione (ruoli
ordinari o straordinari) o dalle modalità della stessa (a titolo definitivo o
provvisorio). Rileva solamente l’avvenuta scadenza del relativo termine di
pagamento.
Ammontare iscritto superiore a 1.500 euro
Ad avviso dell’Agenzia (Circ. 13/E dell’11 marzo 2011) il superamento della
soglia impedisce totalmente la compensazione, anche a fronte di un credito
capiente. Il tenore della norma, però, porta ad intendere la previsione solo di
una riserva indisponibile per la compensazione del credito, limitata
all’ammontare del ruolo.
Somme a ruolo per imposte erariali ed accessori (quindi non in caso di
crediti INPS)
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
•
•
•
In caso di inosservanza del divieto
Sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a
concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non può essere comunque superiore al 50 per
cento di quanto indebitamente compensato (per l’Agenzia
questa parte sarebbe un refuso, sicché l’unico limite è il 100%
dell’ammontare indebitamente compensato).
La sanzione non può essere applicata fino al momento in
cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa.
I termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 (5 anni),
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione.
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
• Utilizzo di crediti inesistenti
• L’ampliamento dell’uso della
compensazione ha sollecitato la
predisposizione di particolari misure volte a
contrastare l’uso indebito di crediti fittizi.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
•
La sanzione penale
Ai sensi dell’art. 10-quater del D.lgs. 10
marzo 2000, n. 74, l’omesso versamento di
imposta per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta, punita con la reclusione da sei
mesi a due anni, è integrata altresì
dall’utilizzo in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, di crediti non spettanti o
inesistenti.
LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA
•
L’avviso di recupero
•
Ai sensi dell’art. 1, co. 421, della L. n. 311/2004, per la riscossione
dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/ 1997,
l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero.
•
Tale atto deve essere motivato e deve essere notificato al
contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del D.P.R. n.
600 del 1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo (così
a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 185/2008).
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
•
Sul piano amministrativo, l’utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la
sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei
crediti stessi. È punito con la sanzione del duecento per cento
della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al
primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un
ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.
•
È esclusa la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (pagamento di
un quarto della sanzione irrogata).
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA
• In caso di mancato pagamento entro il termine
assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a
sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto
di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte
a ruolo ai sensi dell’articolo 15-bis del D.P.R. n.
602/73, ossia su ruolo straordinario.
• Per la notifica della cartella di pagamento
relativa alle somme che risultano dovute in base
all’atto di recupero, si applica il termine previsto
dall’art. 25, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.
602/1973 (2 anni dalla definitività dell’atto di
recupero).
LA RATEAZIONE
L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la
dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72
rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione,
con la direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e con il decreto legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, che ha
modificato sostanzialmente l’art. 19 del DPR n. 602/1973.
LA RATEAZIONE
La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata
differenziata a seconda dell’importo del debito. Con direttiva del 1°
marzo 2012 Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia
d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la
necessità dover allegare alcuna documentazione comprovante la
situazione di difficoltà economica.
LA RATEAZIONE
Per importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate è 48, fermo
restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100
euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate, occorre presentare la
documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata
alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione
analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la
situazione economico-finanziaria del contribuente.
La stessa direttiva eleva, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di
debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione
dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati.
LA RATEAZIONE
Importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il DL 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, nell’ottica di una
semplificazione all’accesso alla rateazione dei ruoli e degli accertamenti
esecutivi di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973. In particolare:
è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti
anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione; (art. 19,
comma 1 ter DPR n. 602/1973, come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. b
del DL 16/2012);
l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un
contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è
iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio
della rateazione (art. 19, comma 1 quater DPR 602/1973 come modificato
dall’art. 1, comma 1 quater DL 12/2012).
.
LA RATEAZIONE
Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato
inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate
consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il
pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non
consecutive (art. 19, comma 3 DPR n. 602/1973, come modificato dall’art.
1, comma 2 lett. c del DL 16/2012;
Anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia
delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta
ricevuta la cartella.
LA RATEAZIONE
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione
necessaria, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a
mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione
competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.
ART. 19 DPR N. 602/1973, COME
MODIFICATO DAL D.L. N. 16/2012
1) L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può
concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un
massimo di settantadue rate mensili.
2) In caso di comprovato peggiormento della situazione economica, la
dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un
ulteriore periodo fino a 72 mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
3) Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo
di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun
anno.
ART. 19 DPR N. 602/1973, COME
MODIFICATO DAL D.L. N. 16/2012
4) Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere
l’ipoteca di cui all’art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data
di concessione della rateazione.
5) Causa di decadenza dal beneficio della rateazione:
6) mancato pagamento di due rate consecutive (prima della riforma effettuata
con il DL 16/2012, veniva richiesto il pagamento della prima rata o,
successivamente di due rate, anche non consecutive).
7) Nel caso di decadenza, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Il
carico non può più essere rateizzato.
8) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno
di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
ART. 3 BIS DEL D. LGS. N. 462/1997,
COME MODIFICATO DAL D.L.
2MRAZO 2012, N. 16
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato anche l’art. 3 bis del
D. Lgs. n. 462/1997, con riferimento alla rateazione delle comunicazioni
di irregolarità di cui all’art. 36 bis, 36 ter DPR n. 600/1973 e 54 bis del
DPR n. 633/1972 (c.d. avvisi bonari), stabilendo in particolare che:
1) le somme dovute con dette comunicazioni di irregolarità possono
essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari
importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di
venti rate trimestrali di pari importo.
2) L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 3 BIS DEL D. LGS. N. 462/1997,
COME MODIFICATO DAL D.L. 2
MARZO 2012, N. 16
3) Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del
3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali in cui è dilazionato il pagamento scadono l’ultimo giorno di
ciascun trimestre.
4) Si decade dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima
rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva. In tal caso, l’importo dovuto per
imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è
iscritto a ruolo.
ART. 3 BIS DEL D. LGS. N. 462/1997,
COME MODIFICATO DAL D.L. 2
MARZO 2012, N. 16
5) Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo
definitivo della sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 471/1997,
commisurata all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi
legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del
ravvedimento di cui all’art. 13 D. Lgs. 471/1997 entro il termine di
pagamento della rata successiva.
6) Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme da versare
a seguito di ricevimento di comunicazioni di irregolarità afferenti somme
pretese dalle Entrate per i redditi soggetti a tassazione separata.
RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE
PER EFFETTO DELL’ACCERTAMENTO
CON ADESIONE.
Rateazione delle somme dovute per effetto dell’accertamento
con adesione. – Art. 8 D. Lgs. n. 218/1997, come modificato dal
D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
1) Le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione
possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto
rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. Il
versamento di dette somme potrà avvenire anche senza la
presentazione di apposita garanzia.
2) L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni
dalla redazione dell’atto di adesione.

RATEAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE PER EFFETTO
DELL’ACCERTAMENTO CON
ADESIONE
3) Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio
legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.
4) Decadenza dal beneficio della rateazione: in caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva. In tal caso,
l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme residue e la
sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. 471 del 1997, applicata in misura
doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
RATEAZIONI SUCCESSIVE
1) E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte
a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.
2) Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle
precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 20 mila euro, si applicano le
regole per l’accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta
motivata.
3) Se il nuovo debito non supera i 20 mila euro ma la somma tra questo e il
debito residuo di precedenti rateazioni sì, sono possibili due strade: il
contribuente può scegliere di chiedere la rateazione con accesso
semplificato per il nuovo debito, oppure, se vuole ottenere un piano di
ammortamento in più 48 mensilità, chiedere che per il calcolo delle rate
venga preso in considerazione anche il debito non ancora scaduto.
4) Se il nuovo debito supera 20 mila euro si applica la disciplina prevista
per la rateazione di tali importi.
RATEAZIONI SUCCESSIVE
5) Il dl n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2011 n. 10, prevedeva, nei casi di
comprovato
peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del
contribuente, la possibilità di accordare una proroga di massimo
ulteriori 6 anni alle rateazioni concesse entro il 27 febbraio 2011,
anche se fosse intervenuta decadenza.
6) Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 protrae al 28
dicembre 2011, nei casi di rateazioni per le quali sia intervenuta
decadenza, la possibilità di chiedere la proroga, mentre per tutte
le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è
concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già
precedentemente prorogata.
RATEAZIONI SUCCESSIVE
7) In entrambi i casi il presupposto vincolante è la dimostrazione
del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della
concessione
della
prima
dilazione.
La proroga può essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi. Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate
di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate
costanti.
8) Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la
disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni,
differenziata a seconda dell’importo del debito:
9) per debiti fino a 20 mila euro è sufficiente presentare domanda motivata;
10) per debiti oltre 20 mila euro la situazione di difficoltà economica è
esaminata sulla base dell’importo del debito e di documenti idonei a
rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
RATEAZIONI SUCCESSIVE
11) Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali
semplificati attestano il temporaneo peggioramento della
situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un
nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) di valore inferiore, ovvero, in caso non sia trascorso
il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola
documentazione attestante eventi posteriori che hanno
determinato una radicale modifica della situazione reddituale e
patrimoniale.
RATEAZIONI SUCCESSIVE
12) Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono
esaminate mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall’Indice di
Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio
della proroga) e dall’Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo
di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale
aggiornata.
13) La richiesta di proroga, da presentare utilizzando gli appositi moduli
predisposti da Equitalia disponibili presso tutti i nostri sportelli sul territorio,
oltre che sul presente sito internet, si può consegnare (insieme alla
documentazione necessaria) tramite raccomandata a/r oppure a mano
presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per
territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.
LA DILAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
ESECUTIVI. ART. 29, COMMA 1, LETT. G
DEL D.L. N. 78/2010
1) Contenuto degli atti impoesattivi . CENNI:
2) Intimazione ad adempiere gli importi in esso indicati entro il
termine per la proposizione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla
notificazione (termine suscettibile di sospensione, per un periodo di
690 giorni, in caso di accertamento con adesione, o 46 giorni in caso
di sospensione feriale)
3) espresso avvertimento che decorsi 30 gg dal termine ultimo per il
pagamento, l’attività esattiva è affidata agli agenti della riscossione
4) Decorso un anno dalla notificazione del titolo esecutivo,
l’espropriazione forzata deve essere preveduta dalla notificazione
dell’avviso recante l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni, ex art.
50, 2 e 3 comma DPR n 602/1973.
LA DILAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
ESECUTIVI. ART. 29, COMMA 1 , LETT. G
DEL D.L. 78/2010
5) In sintesi, l’avviso di accertamento cumulerà la cartella esattoriale,
che non dovrà essere più redatta e notificata. L’accertamento assolve
a funzione di atto di accertamento, atto di riscossione e atto di
precetto.
6) Con riferimento alla dilazione di pagamento, l’art. 29, comma 1 lett.
g) del D.L. n. 78/2010 prevede che “La dilazione del pagamento
prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa
solo dopo l'affidamento del carico all'agente
della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si
applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602”.
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
L’istanza di rateazione per dilazione dovrà:
1. Essere redatta in carta libera;
2. Potrà essere consegnata al competente sportello dell’Agente
della Riscossione, oppure inviata a quest’ultimo mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Una volta che è stata ricevuta l’istanza, l’Agente della
Riscossione sarà tenuto a comunicare al contribuente:
1. La data d’inizio del procedimento per la concessione della
rateizzazione;
2. Il nome del responsabile del procedimento;
3. Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi.
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
L’Agente della riscossione, inoltre, entro la data indicata per la
conclusione del procedimento, dovrà comunicare in modo
espresso la propria decisione, non vertendosi in ambito di
silenzio c.d. “significativo”.
In caso di accoglimento, il provvedimento adottato dovrà essere
notificato al debitore con un congruo anticipo, rispetto alla
scadenza della prima rata.
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
L’istanza di rateazione per dilazione
dovrà contenere:
1. Il piano di ammortamento, con l’indicazione delle scadenze
delle singole rate;
2. L’importo complessivo da versare;
3. L’importo delle singole rate, con la distinta indicazione di
interessi di mora, aggi della riscossione e spese di esecuzione.
Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F35.
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
Qualora, invece, non venisse accolta la richiesta di rateazione e
prima dell’emissione di formale provvedimento di rigetto,
l’Agente di riscossione:
dovrà invitare l’istante, a presentare le proprie osservazioni,
scritte nel termine di 10 gg., previa specificazione al medesimo
dei motivi per i quali non si intenderebbe accogliere la
domanda.
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
Se le osservazioni non saranno ritenute sufficientemente
convincenti, l’Agente di riscossione:
Provvederà ad emettere un provvedimento espresso di rigetto;
Che potrà essere impugnato dall’istante, entro 60 gg. dal suo
ricevimento
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
OSSERVA: ma tale provvedimento di rigetto andrà impugnato
dinnanzi alla giustizia ordinaria o a quella amministrativa?
Stando alla tesi di Equitalia (direttiva n.12 del 2008),competente
sarebbe il Tar, poiché il contribuente che richiede la dilazione
sarebbe portatore di un mero interesse legittimo mentre il
provvedimento contestato sarebbe un atto amministrativo
discrezionale.
Stando, invece, all’orientamento ormai consolidato della
Cassazione (ex multis: ordinanze n. 5928/2010 e 20781/2010,
resa a S.U.), competente sarebbe l’A.G.O.
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
.La Suprema Corte, infatti, ritiene che la giustizia tributaria
sarebbe, sempre e comunque, competente in materia di tasse e
tributi.
Pertanto, lo sarebbe anche nel caso di respingimento di una
richiesta di rateizzazione.
Soprattutto se si considera che il procedimento di rateizzazione
non è ancora in fase di esecuzione della pretesa creditoria, ma
una fase che la precede solamente.
Infatti, ex art. 2 del D.Lgs. 546/92, al giudice tributario è preclusa
la sola competenza in relazione all’esecuzione forzata, che
abbia ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI
ATTI «ESECUTIVI»
A prescindere, comunque dalla tesi alla quale si preferisca aderire,
si rileva che il diritto d’azione del contribuente resterebbe
ugualmente impregiudicato, grazie al principio della
“TRANSLATIO JUDICII”.
Infatti, ex art. 59 L. 68/2009, (decisone delle questioni di
giurisdizione), che si cita testualmente, per la parte che ivi
rileva: “il giudice che, in materia civile, amministrativa,
contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio
difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice
nazionale che ritiene munito di giurisdizione”.
Rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda
proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
Con sentenza n. 280 del 7 luglio 2005, la Corte Costituzionale
ha affermato il principio secondo cui viola l’art. 24 Cost. una
disciplina che, nel non prevedere termini decadenziali puntuali,
finisce per lasciare il contribuente assoggettato all’azione
esecutiva del fisco per un tempo indeterminato (cfr. anche Corte
Cost. ord. n. 352/2004).
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
•
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario
deve :
Procedere alla notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre:
– Del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per
le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista
dall’articolo 36-bis del D.P.R. n.600/1973;
– Del quarto anno successivo per le somme che sono dovute a seguito della
liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata ex artt.
189 e 20 del Tuir;
– Del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’art.
36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
– Del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
Il vizio integrato dalla tardiva notificazione della cartella
non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare
in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo
giudizio, sicchè la legittimazione passiva spetta all’ente
titolare del credito tributario e non già al concessionario
(Cass. n. 27053 del 22 dicembre 2009; Cass. n. 25619 del 1
dicembre 2006).
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
In ogni caso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria
dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto
stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in
materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in
senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal
contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice
(Cass. n. 21506/2010; Cass. n. 26361/2006; Cass. n. 18019/
2007).
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
•
•
Decorso un anno dalla notifica della cartella senza l’avvio della
procedura esecutiva, deve essere notificato un avviso di mora
(art. 50 del D.P.R. n. 602/1973).
L’avviso, redatto in conformità con il modello approvato dal D.M.
28 giugno 1999, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo
risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Va notificato nel rispetto delle forme previste dall’art. 26 del DPR
602/73
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
L’avviso di mora è richiesto solo per procedere con
l’esecuzione, non pure per l’iscrizione di ipoteca o per il fermo,
che possono essere disposti dopo l’anno anche in assenza della
notifica dell’avviso. Secondo la Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Ord. n. 26052 del 5/12/2011), difatti, il preavviso di fermo,
così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscono atti
di espropriazione forzata.
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
Per l’accertamento esecutivo i termini decadenziali sono quelli
canonici previsti per la notifica dell’avviso di accertamento (art. 43
D.P.R. n. 600/73). L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 introduce un
ulteriore termine per l’avvio della procedura esecutiva
l’espropriazione forzata deve iniziare, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
Per impedire la decadenza si dovrà attendere al pignoramento.
Non potrà ritenersi idonea allo scopo l’adozione di fermi o
ipoteche, giacché non comportano l’avvio dell’espropriazione.
•
Il termine è applicabile nel solo caso dell’accertamento divenuto
definitivo, non anche nell’ipotesi della riscossione in base ad
avviso impugnato.
OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI
DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI
RISCOSSIONE
•
Nella riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (ai sensi dell’art.
1, co. 163, L. n. 296/2006, ai sensi del co. 161, gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni tributarie, a
norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).
LE MISURE CAUTELARI A TUTELA DEI
CREDITI TRIBUTARI
Ipoteca e sequestro conservativo
Disciplina del fermo e dell’ipoteca
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
Art. 22 D. Lgs. N. 472 / 1997
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
L’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di
perdere la garanzia del proprio credito, può
chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale,
l’iscrizione di ipoteca sui beni del
trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e
l’’autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo
dei beni, compresa l’azienda.
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
Le istanze devono essere notificate, anche tramite il
servizio postale, alle parti interessate, le quali possono,
entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e
documenti difensivi.
Il presidente fissa con decreto la data della trattazione
dell’istanza per la prima camera di consiglio utile,
disponendo che ne sia data comunicazione alle parti
almeno dieci giorni prima. La commissione decide con
sentenza.
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
In caso di eccezionale urgenza o di
pericolo nel ritardo, il presidente,
ricevuta l’istanza, provvede con
decreto motivato. Contro il decreto è
ammesso reclamo al collegio entro
trenta giorni. Il Collegio, sentite le parti
in camera di consiglio, provvede con
sentenza.
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
Le parti interessate possono prestare, in
corso di giudizio, idonea garanzia
mediante cauzione o fideiussione
bancaria o assicurativa. In tal caso,
l’organo dinanzi al quale è in corso il
procedimento può non adottare ovvero
adottare solo parzialmente il
provvedimento richiesto.
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
I provvedimenti cautelari perdono efficacia se,
nel termine di 120 giorni dalla loro adozione,
non viene notificato atto di contestazione o di
irrogazione. In tal caso, il presidente della
commissione tributaria provinciale o del
tribunale dispongono, su istanza di parte e
sentito l’ufficio o l’ente richiedente, la
cancellazione dell’ipoteca.
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
I provvedimenti perdono altresì
efficacia a seguito della sentenza,
anche non passata in giudicato, che
accoglie il ricorso o la domanda. La
sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell’ipoteca.
IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO
In caso di accoglimento parziale, su istanza
di parte, il giudice che ha pronunciato la
sentenza riduce proporzionalmente l’entità
dell’iscrizione o del sequestro; se la
sentenza è pronunciata dalla Corte di
cassazione, provvede il giudice la cui sentenza
è stata impugnata con ricorso per cassazione.
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
L’agente della riscossione può disporre
il fermo di beni mobili iscritti in pubblici
registri decorso il termine di 60 giorni
dalla notifica della cartella di
pagamento, ovvero decorso il diverso
termine prescritto in tema di
accertamento esecutivo.
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
Per i debiti di ammontare non
eccedente i 2.000 euro, il fermo deve
però essere preceduto dall’invito di due
solleciti di pagamento, il secondo dei
quali decorsi almeno 6 mesi dal primo.
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
Il fermo si esegue mediante iscrizione
del provvedimento che lo dispone nei
registri mobiliari a cura del
concessionario, che ne dà altresì
comunicazione al soggetto nei confronti
del quale si procede.
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
Per effetto dell’iscrizione è vietata la circolazione del
veicolo a motore sottoposto a fermo (art. 5, comma 2
D.L. n. 502 del 7/09/1998).
Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista
dall’art. 214, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992: sanzione
amministrativa da Euro 731 ad Euro 2.928,00, nonché la
confisca del veicolo.
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
Il fermo non comporta l’inalienabilità del bene; gli atti
di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo
non possono essere opposti all’Agente della riscossione,
se di data successiva all’iscrizione del fermo stesso.
Almeno 20 gg prima dell’iscrizione nel PRA del fermo
ad opera dell’agente della riscossione al contribuente e/o
al coobbligato deve essere notificato un preavviso di
fermo (Ris. N. 2/E/2006).
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
Invito a pagare le somme dovute entro i
successivi 20 giorni contiene l’avvertimento
che, decorsi i predetti venti giorni, il
preavviso assume il valore di
comunicazione di iscrizione di fermo.
Il preavviso di fermo va notificato con le
modalità di cui all’art. 26, co. 1 DPR n.
602/1973
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
Con Direttiva Equitalia DSR/NC/2007/012 del 5/07/2007,
si è precisato il contenuto del preavviso di fermo: esso
deve fornire al debitore, in modo chiaro, informazioni
dettagliate in merito alla tipologia di ciascun credito, al
numero della cartella di pagamento, alla relativa data di
notifica ed all’importo dovuto, nonché, ove presente nel
ruolo, all’anno di riferimento.
FERMO E IPOTECA
FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973
Il preavviso di fermo è impugnabile dinanzi alle
Commissioni tributarie (Cass. SS.UU., n. 11087 del
7/05/2010).
Legittimato passivo è l’Agente della riscossione, trattandosi
di atti propri di quest’ultimo, a meno che il ricorrente non
intenda sollevare eccezioni riguardanti la debenza dell’imposta
iscritta a ruolo (CTR di Roma, n. 126 del 6/07/2010).
Conseguentemente, non si applica la mediazione ex art. 17
bis D. Lgs. N. 546/1992.
FERMO E IPOTECA
IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973
Ai sensi dell’art. 77 DPR n. 602/1973,
decorso inutilmente il termine concesso
al contribuente per adempiere, l’agente
della riscossione può iscrivere
ipoteca pari al doppio dell’importo
complessivo del credito per cui si
procede.
FERMO E IPOTECA
IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973
Ai sensi dell’art. 2080 c.c., l’ipoteca attribuisce al
creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del
terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo
credito e di essere soddisfatto
con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
È un diritto reale di garanzia, che può essere costituito
sopra i beni immobili nonché sui diritti reali di godimento.
FERMO E IPOTECA
IPOTECA – Art. 77 DPR n.
602/1973
Sono previste due forme di ipoteca:
1) Facoltativa
2) Obbligatoria
FERMO E IPOTECA
IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973
Ipoteca facoltativa:
L’agente della riscossione, anche al sol fine di
assicurare la tutela del credito da
riscuotere, può iscrivere la garanzia
ipotecaria purchè l’importo complessivo
del credito per cui si procede non sia
inferiore complessivamente ai 20.00
euro.
FERMO E IPOTECA
IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973
Ipoteca obbligatoria:
Qualora l’importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il 5% del valore
dell’immobile per cui si procede, determinato ex
art. 79 (importo stabilito ai fini dell’imposta di
registro, moltiplicato per tre), l’espropriazione deve
essere preceduta da ipoteca per almeno i sei
mesi precedenti l’espropriazione.
FERMO E IPOTECA
IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973
In ogni caso, l’agente della riscossione deve notificare al
proprietario dell’immobile una comunicazione
preventiva contenente l’avviso che, in mancanza
di pagamento entro 30 giorni, sarà iscritta ipoteca.
Tale comunicazione, al pari di quella prevista in tema dio
fermo di beni mobili registrati, deve reputarsi
impugnabile innanzi alle Commissioni
Tributarie.
RISCOSSIONE COATTIVA
Espropriazione mobiliare,
immobiliare e presso terzi
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
L’Ufficiale della riscossione procede al
pignoramento con le modalità previste dall’art.
513 c.p.c. una volta che sia decorso il termine
di 60 giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, così come stabilito dall’art. 50,
comma 1, del D.P.R. 602/73
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
• L’Ufficiale della riscossione, munito di estratto del ruolo
esecutivo e, nelle ipotesi di cui all’art. 50, comma 2, del
D.P.R., dell’originale dell’avviso contenente
l’intimazione ad adempiere, su richiesta del
Concessionario, deve procedere al pignoramento delle
cose di cui il debitore abbia la materiale detenzione, non
potendosi arrestare di fronte ad eccezioni di non
appartenenza a sé che il debitore gli faccia, salvo il
disposto del novellato art. 63 del D.P.R. n. 602/73.
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
• I frutti dei fondi del debitore soggetti al
privilegio stabilito dall’art. 2771 del codice
civile possono essere pignorati nelle forme
dell’espropriazione presso il debitore
ancorchè i fondi stessi siano affittati.
• Il che, si è affermato, può provocare una
opposizione di terzo.
• Il verbale di pignoramento è notificato al
debitore.
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
ART. 62 E SEGUENTI DEL
D.P.R. 602/73
• L’Ufficiale della riscossione deve astenersi dal
pignoramento o desistere dal procedimento quando è
dimostrato che i beni appartengano a persona diversa
dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai
soggetti indicati dall’art. 58, comma 3, in virtù di titolo
avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata
iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta
soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero di sentenza passata in
giudicato pronunciata su domanda proposta prima di
detto anno.
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
AVVISO DI VENDITA
•
•
•
Viene affisso presso la casa comunale, cinque giorni consecutivi
anteriori alla data fissata per il primo incanto, di un avviso contenente
la descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
del primo e secondo incanto.
Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni
dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso
giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo
giorno dalla data del primo incanto. Tuttavia il G.E. può autorizzare la
vendita derogando ai suindicati termini quando vi è pericolo di
deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli
stessi è eccessivamente onerosa (c.d. incanto anticipato).
Su istanza del debitore o del Concessionario il giudice può ordinare
che degli incanti sia data notizia al pubblico con idonee forme di
pubblicità commerciale.
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
• Se i beni che restano invenduti il Concessionario
procede alla vendita a trattativa privata o ad un terzo
incanto ad offerta libera.
• I beni che restano invenduti anche dopo tale
applicazione vengono messi a disposizione del debitore
che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a
ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla
notificazione dell’invito, poiché in difetto gli stessi
vengono donati o distrutti.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
•
•
Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in
giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia
proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria
abitazione principale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
•
ottomila euro, negli altri casi.
•
Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore
del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività
ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli
importi indicati nel comma 1.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
L’art. 76 del D.P.R. 602/73 è stato
modificato dall’art. 7, comma 2, lett. ggundecies), n. 1), D.L. 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal
13 luglio 2011.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
ISCRIZIONE DI IPOTECA
Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo
costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei
coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del
credito per cui si procede.
Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il
cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad
espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca.
Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il
concessionario procede all’espropriazione.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
ISCRIZIONE DI IPOTECA
La collocazione dell’art. 77 fra le norme del D.P.R. n.
602/1973 dedicate all’esecuzione (per la precisione
all’interno del Titolo II “Riscossione coattiva”, Capo II
“Espropriazione forzata”, Sezione IV “Disposizioni in
materia di espropriazione immobiliare”) sembra
escludere la natura cautelare, specie ove si consideri
che essa prescinde da ogni valutazione discrezionale
del concessionario.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
ISCRIZIONE DI IPOTECA
• Nel contesto tributario l’ipoteca si atteggia come una
misura cautelare conservativa strumentalmente
connessa all’espropriazione forzata immobiliare e
dunque soggetta all’applicazione non solo della
disposizione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
(Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti
consacrati negli artt. 49 e seguenti del D.P.R. n.
602/1973 (Espropriazione forzata – Disposizioni
Generali).
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
ISCRIZIONE DI IPOTECA
• L’ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di
espropriazione forzata in senso stretto, rimane
comunque un provvedimento funzionale alla fase
esecutiva. Come giustamente osservato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (sentenza n. 2053 del
31.1.2006), l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo
amministrativo - “è preordinata all'espropriazione
forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione
medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la
realizzazione del credito”.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
ISCRIZIONE DI IPOTECA
•
•
•
L’art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/1973 dispone che “Se
l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da
effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Dunque il richiamato articolo prescrive espressamente l’obbligo per il
Concessionario di notificare, al fine di procedere all’espropriazione e qualora
l’espropriazione stessa non abbia avuto inizio entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere
l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato
dalla predetta disposizione, determina dunque il venir meno della capacità del
ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo
esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è
ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
ISCRIZIONE DI IPOTECA
•
Autorevole giurisprudenza di merito ha stabilito: “È nulla, per
violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R.
602/73, l’iscrizione ipotecaria che non sia preceduta
dall’intimazione di pagamento. L’omissione dell’intimazione de
qua, invero, oltre a violare palesemente le regole previste per la
procedura esecutiva, priva il contribuente di conoscere per quale
debito si sta procedendo nei suoi confronti. Il mancato
adempimento all’obbligo di intimare il pagamento prima di
procedere all’espropriazione, dunque non può che essere
sanzionato con l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria” (C.T.P. Milano,
sez. 12, 10.06.2008, n. 100, confermata da C.T.P. Milano, sentenza
n. 156 del 5.05.2010).
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
ISCRIZIONE DI IPOTECA
• L’agente della riscossione è tenuto a notificare al
proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva
contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento
delle somme dovute entro il termine di trenta giorni,
sarà iscritta l’ipoteca.
• Il comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis),
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
•
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione a
norma dell’art. 555, secondo comma, c.p.c..
•
Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto
l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della
provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla
porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all’albo
del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
•
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni
dall'aggiudicazione.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R.
602/73
Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di
multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un
prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo
che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta
inferiore a quello della precedente aggiudicazione,
l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della
differenza.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE ALLO
STATO
Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci
giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione
dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del
terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando
nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del
procedimento.
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
PIGNORAMENTO DI FITTI O PIGIONI
•
•
•
L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al
debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della
citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 c.p.c., l’ordine
all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario
i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici
giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive
scadenze fino a concorrenza del credito per cui il
concessionario procede.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede,
previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme
del codice di procedura civile.
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO
TERZI
• Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall’articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile,
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso
terzi può contenere, in luogo della citazione di cui
all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello
stesso c.p.c., l’ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza
del credito per cui si procede:
•
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica
dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica.
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO
TERZI
• Con la direttiva Equitalia n. 12/2010 il
termine a disposizione del contribuente
per impugnare i pignoramenti presso
terzi passa da 15 giorni a 60 giorni
ESPROPRIAZIONE PRESSO
TERZI
ART. 72 E SEGUENTI DEL
D.P.R. 602/73
Nel caso di inottemperanza all'ordine di
pagamento, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 72, comma 2, ossia si
procede previa citazione del terzo intimato e
del debitore secondo le disposizioni del
codice di procedura civile.
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
•
•
•
Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi
Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al
pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni
appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice
dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al
concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del
presente titolo.
Il pignoramento può effettuarsi mediante le modalità previste
dall’art. 72-bis e in tal caso, lo stesso agente della riscossione
rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie
entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla
vendita.
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
PIGNORAMENTI PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al
controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte,
esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare
pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque
anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547
del codice di procedura civile, se egli non prova, con
attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto
pagamento del credito per il quale si è proceduto.
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73
DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL
TERZO
Decorso inutilmente il termine di cui
all’articolo 50, comma 1, il
Concessionario può chiedere a soggetti
terzi, debitori del soggetto che è
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di
indicare per iscritto, ove possibile in
modo dettagliato, le cose e le somme da
loro dovute al creditore.
REGOLE SPECIALI TRIBUTARIE E
COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DEL
C.P.C.
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/92 espressamente prevede che i giudici
tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse
non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura
civile.
La vendita dei beni pignorati è effettuata mediante pubblico incanto o
nelle altre forme previste a cura del concessionario senza necessità di
autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’incanto è tenuto e verbalizzato
dall’ufficiale della riscossione.
Nel pignoramento dei crediti verso terzi art. 72-bis del D.P.R. 602 il terzo
deve pagare il credito direttamente al Concessionario e
conseguentemente il terzo non deve comparire dinanzi al G.E. per
rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 543, secondo comma, numero 4,
c.p.c..
LE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE
FORZATA TRIBUTARIA
opposizione all’esecuzione;
opposizione agli atti esecutivi;
l’opposizione di terzo
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O
AGLI ATTI ESECUTIVI
art. 57 del D.P.R. 602/73
•Non sono ammesse:
•
a) le opposizioni regolate dall’articolo
615 del codice di procedura civile, fatta
eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni;
•
b) le opposizioni regolate dall’articolo
617 del codice di procedura civile relative alla
regolarità formale ed alla notificazione del
titolo esecutivo.
OPPOSIZIONE
ALL’ESECUZIONE O
AGLI ATTI ESECUTIVI
art. 57 del D.P.R. 602/73
• La normativa attualmente vigente ammette per le
entrate di natura tributaria l’opposizione relativa alla
pignorabilità dei beni di cui all’art. 615, comma 2,
nonché l’opposizione agli atti esecutivi, in specie
quella relativa alla regolarità formale ed alla
notificazione del precetto e le opposizioni previste
dall’art. 617, comma 2, c.p.c., ad eccezione quindi di
quelle volte a contestare la regolarità formale e la
notifica del titolo esecutivo, in quanto ruolo e cartella
di pagamento possono essere impugnati dinanzi alle
commissioni tributarie ex art. 19, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. n. 546/92.
OPPOSIZIONE
ALL’ESECUZIONE O
AGLI ATTI ESECUTIVI
art. 57 del D.P.R. 602/73
• La preclusione prevista dalla lett. a)
dell’art. 57, comma 1, si rinviene nella
esigenza di rispettare la riserva di
giurisdizione delle commissioni tributarie
e la brevità del termine entro il quale può
essere presentato ricorso.
OPPOSIZIONE
ALL’ESECUZIONE O
AGLI ATTI ESECUTIVI
art. 57 del D.P.R. 602/73
• Configura opposizione all’esecuzione ex art. 615 la
domanda con la quale nell’opporsi all’azione esecutiva
intrapresa dalla società concessionaria del servizio di
riscossione tributi, non vengono poste in dubbio la
sussistenza e definitività del titolo costitutivo del credito,
ma si sostiene la carenza di presupposti formali e
sostanziali necessari a che il titolo possa legittimare l’ente
concessionario ed intraprendere l’esecuzione forzata in
danno dell’attore. Essa pertanto rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 15563/02)
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O
AGLI ATTI ESECUTIVI
art. 57 del D.P.R. 602/73
• Dichiarando che non sono ammesse le opposizioni
regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale
ed alla notifica del titolo esecutivo, il divieto lascia fuori
di sé non soltanto tutte le opposizioni agli atti che siano
proponibili da soggetti diversi dal debitore o dal terzo
assoggettato all’esecuzione, quali possono essere il
creditore procedente, l’offerente o l’aggiudicatario
purchè vi abbiano interesse, ma anche tutte le altre
opposizioni di forma che attengono agli atti esecutivi
veri e propri a cominciare dal pignoramento per finire
agli atti conclusivi del procedimento speciale, vendita
compresa.
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O
AGLI ATTI ESECUTIVI
art. 57 del D.P.R. 602/73
• Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli
atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti avanti a sé con decreto
steso in calce al ricorso, ordinando al
concessionario di depositare in cancelleria,
cinque giorni prima dell'udienza, l’estratto del
ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione
OPPOSIZIONE DI TERZO
TERMINE PER LA
PROPOSIZIONE
DELL’OPPOSIZIONE
Art. 58, comma 1 DPR n. 602/1973
L’opposizione di terzo deve essere
proposta prima della data fissata
per il primo incanto.
LIMITAZIONI RELATIVE AI BENI
PIGNORATI IN LUOGHI APPARTENTENTI
AL DEBITORE O AL COOBBLIGATO
L’opposizione non puo’ essere proposta quando i
beni mobili pignorati nella casa di abitazione o
nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei
coobbligati, o in altri luoghi loro appartenenti,
abbiano formato oggetto di una precedente
vendita nell’ambito di una procedura di
espropriazione forzata promossa dal
concessionario a carico del debitore ovvero dei
coobbligati medesimi.
LIMITAZIONI NEL CASO IN CUI
L’OPPOSIZIONE SIA PROPOSTA DAI
PROSSIMI CONGIUNTI DEL DEBITORE O
DEL COOBBLIGATO
•
•
Il coniuge, i parenti e gli affini al terzo grado del debitore iscritto a
ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni immobili pignorati
nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del
coobbligato, o in altri luoghi loro appartenenti, possono dimostrare
la proprieta’ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture
private di data certa anteriore:
A) alla presentazione della dichiarazione
•
B) al momento in cui si e’ verificata la violazione che ha dato origine
all’iscrizione a ruolo, se non e’ prevista la presentazione della
dichiarazione
•
C) al momento in cui si e’ verificato il presupposto dell’iscrizione a
ruolo, nei casi non rientranti nelle lett. a) e b).
LA SOSPENSIONE DEL
PROCESSO ESECUTIVO
SOSPENSIONE
DELL’ESECUZIONE
•Art. 60 DPR n. 602/1973
•Il giudice dell’esecuzione non puo’
sospendere il processo esecutivo, salvo che
ricorrano gravi motivi e vi sia pericolo di grave
e fondato danno.
PRESUPPOSTI DELLA
SOSPENSIONE
Gravi motivi: non hanno la normale consistenza del fumus boni
iuris, ma si sostanziano in una forte verosimiglianza di gravi
violazioni di legge o profili di illegittimita’ della procedura.
Periculum in mora altamente qualificato sotto il profilo della
probabilita’ del verificarsi in caso di mancata concessione della
sospensiva di un pregiudizio ricadente su beni che, per funzione
o natura, non possono essere appresi se non a costo di ledere
interessi del debitore insuscettibili di effettiva reitegrazione
mediante tutela risarcitoria.
PRECEDENTE DISCIPLINA
• Nella disciplina precedente era esclusa la sospensione
del procedimento esecutivo. Era prevista unicamente
• A) una sospensione ope legis per alcuni crediti di
natura tributaria
• B) una sospensione amministrativa (art. 54 , comma 1
DPR n. 602/1973 attribuiva all’inendente di finanza il
potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ed il
procedimento espropriativo a seguito della
proposizione del ricorso di cui all’art. 53 dello stesso
decreto).
• C) La sospensione giudiziale era prevista solo in caso
di opposizione di terzo all’esecuzione.
PRECEDENTE DISCIPLINA
(…SEGUE)
• Contro il provvedimento dell’intendente di
finanza, in quanto atto amministrativo
definitivo, potevano essere esperiti i
normali rimedi giurisdizionali predisposti
dall’ordinamento.
Art. 47 D. lgs. n. 546/1992
• Con l’introduzione dell’art. 47 del D. lgs. n. 546/1992
venne attribuita al giudice tributario il potere di sospendere
l’esecuzione dell’atto impugnato dinanzi allo stesso,
qualora ne potesse derivare al debitore un danno grave ed
irreparabile dalla medesima esecuzione.
• Tuttavia l’art. 47 concerneva solo i tributi assoggettati al
nuovo processo tributario. Nulla risultava modificato in
merito alla possibilita’ della tutela cautelare nei
procedimenti demandati all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
DISCIPLINA VIGENTE ART. 60
DPR N. 602/1973
• Tale disposizione normativa prevede che il giudice
dell’esecuzione oggi non possa sospendere il processo
esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia
fondato pericolo di grave ed irreparabile danno.
• Attualmente, il potere di sospensione spetta:
• 1) al giudice dell’opposizione all’esecuzione per i motivi
inerenti alla pignorabilita’ dei beni
• 2) al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi
• 3) al giudice dell’opposizione di terzo
• 4) alle commissioni tributarie ex art. 47 D. lgs. n.
546/1992.
DECRETO/ORDINANZA DI
SOSPENSIONE
• La sospensione potra’ essere disposta o con
decreto inaudita altera parte steso in calce al
ricorso e previa espressa domanda della parte
ricorrente
• Oppure con ordinanza pronunciata all’udienza di
comparizione delle parti fissata a seguito della
proposizione di una delle opposizioni ammesse
nel rito fiscale.
RECLAMO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO CHE DECIDE
SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE
Il provvedimento che decide sull’istanza di
sospensione del procedimento coattivo
di riscossione e’ stato qualificato come
provvedimento cautelare, come tale
reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c.
(Trib. Roma, 07.04.2000)
LA TUTELA RISARCITORIA DEL
CONTRIBUENTE PER
COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI
DELL’ENTE IMPOSITORE
CONCENTRAZIONE DELLA
TUTELA
E’ opinione generale che la
giurisdizione tributaria riguardi non
solo l’atto, ma anche il rapporto
sottostante, coinvolgendo anche i
diritti patrimoniali consequenziali.
CONCENTRAZIONE DELLA
TUTELA
• Deriva dalla qualificazione del
processo tributario quale processo di
impugnazione-merito, deputato non
solo all’annullamento dell’atto
illegittimo, ma anche all’accertamento
e al riesame del rapporto giuridico di
imposta.
PRINCIPI GENERALI
• Art. 10, comma 1 Statuto del Contribuente: “I rapporti
tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e buona
fede”
• Art. 2043 c.c.: “Risarcimento per fatto illecito”.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno”.
OPINIONI
GIURISPRUDENZIALI
CONTRARIE
• Corte Cassazione, SS.UU., sent. 15 del 4
gennaio 2007 aveva devoluto al giudice
ordinario la competenza a valutare se
l’illegittima richiesta di un tributo avesse
determinato danni patrimoniali e non
patrimoniali risarcibili
OPINIONI GIURISPRUDENZIALI
FAVOREVOLI ALLA
CONCENTRAZIONE DELLA TUTELA
C. Cass., 31 luglio 2007, n. 16871: spetta al giudice
tributario, in quanto consequenziale ad una controversia
tributaria, la questione relativa alla rivalutazione monetaria
delle somme versate a titolo di imposta e di cui si maturi
giudizialmente il diritto al rimborso.
C. Cass., 16 giugno 2010 n. 14499: ha stabilito che spetta
alle Commissioni tributarie pronunciarsi non solo sul
rimborso delle imposte indbitamente versate ma anche
sugli accessori ed interessi, nonche’ sul maggior danno
quale l’importo pagato per la prestazione di una
fidejussione che e’ risultata non dovuta.
RISARCIMENTO DEL DANNO
PROCESSUALE
• Art. 96 c.p.c. RESPONSABILITA’
AGGRAVATA DELLA PA
• competenza del giudice tributario sul
risarcimento del danno da
responsabilita’ processuale
aggravata, tutte le volte in cui risulti
che la P.A. abbia agito o resistito in
giudizio con dolo o colpa grave.
LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE
NELLA FASE DELA RISCOSSIONE
RISARCIMENTO DEI DANNI
Art. 59 DPR n. 602/1973
Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione puo’
proporre azione contro il concessionario dopo il
compimento dell’esecuzione stessa ai fini del
risarcimento dei danni.
Il concessionario risponde dei danni e delle spese
del giudizio anche con la cauzione prestata,
salvi i diritti degli enti creditori.
RISARCIMENTO DEL DANNO
PROCESSUALE
Art. 91 c.p.c. Condanna alle spese processuali.
Il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
Art. 96, comma 3 c.p.c. “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese
ai sensi del’art. 91, il giudice anche d’ufficio, puo’ altresi’
condannare la parte soccombente al pagamento a favore della
controparte di una somma equitativamente determinata”.
SIAMO, DUNQUE, NELLA SFERA DEL RISARCIMENTO DEL
DANNO PATRIMONIALE DI CUI ALL’ART. 2059 C.C.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE
E AMMINISTRATIVA
Art. 47 DPR n. 602/1973: istanza della parte per chiedere la sospensione
dell’esecuzione dell’atto impugnato in caso di danno grave ed
irreparabile derivante dalla esecuzione dello stesso.
Sospensione d’ufficio, in caso di eccezionale urgenza.
Art. 39 DPR n. 600/1973. L’ufficio della riscossione o il centro di servizio
hanno facolta’ di disporre la sospensione della riscossione con
provvedimento motivato notificato al concessonario o al
contribuente, che ha efficacia fino alla data di pubblicazione della
sentenza della CTP. Il provvedimento puo’ essere revocato se
sopravviene fondato pericolo per la riscossione.
TUTELA GIURISDIZIONALE
•
Impugnazione dell’atto (cartella di pagamento) dinanzi alla CTP.
•
Decorso il termine di 60 gg dalla notifica il concessionario
procede ad secuzione forzata.
•
Tutela dinanzi alle Commissioni Tributarie avverso il diritto del
concessionario di procedere ad esecuzione forzata per motivi di
merito, attinenti sia all’an che al quantum della pretesa.
Sospensione del ruolo con istanza proposta nel ricorso o con atto
separato.
Se l’esecuzione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di
un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo
risultante dal ruolo entro 5 giorni (art. 50 DPR n. 600/1973).
Possibilita’ di impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento
(art. 19 D. Lgs. n. 546/1992)
•
•
•
IL RIMBORSO
• L’ISTANZA DI RIMBORSO
• IL FERMO AMMINISTRATIVO
• I TERMINI
L’ISTANZA DI RIMBORSO E
TERMINI
Art. 21 D. lgs. n. 546/1992
Il ricorso avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi di cui all’all’art. 19, comma 1, lett. g D. Lgs. n. 546/1992, può
essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda di restituzione
presentata entro I termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a
quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, deve
essere presentata entro 2 anni dal pagamento, oppure, se
posteriore, dal giorno in cui e’ sorto il diritto alla restituzione.
Se la domanda e’ esplicitamente respinta, il rifiuto espresso
e’ impugnabile in CTP.
Se l’Amministrazione rimane inerte per 90 gg dalla presentazione della
domanda, il silenzio equivale a rigetto ed e’ impugnabile in CTP.
RIMBORSO DI RITENUTE
DIRETTE
•
•
Art. 37 DPR n. 602/1973
Istanza entro 48 mesi dal versamento all’intendente di finanza della
provincia in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.
•
Puo’ essere presentata sia dal sostituito che dal sostituto, se trattasi di
ritenute indebitamente operate e versate.
•
Il termine decorre, per il sostituto, da quando ha versato, per il
sostituito, da quando ha subito la ritenuta.
•
Ricorso in CTP avverso il provvedimento esplicito di rigetto, ovvero
avverso il silenzio trascorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza.
L’intendente di finanza procede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento
RIMBORSO DI VERSAMENTI
DIRETTI
•
•
•
•
Art. 38 DPR n. 602/1973
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto presenta istanza
all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il cessionario
presso il quale e’ stato eseguito il pagamento entro 48 mesi dalla data
del versamento.
Ricorso in CTP avverso il provvedimento esplicito di rigetto, ovvero
avverso il silenzio trascorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza.
L’intendente di finanza procede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento.
RIMBORSO D’UFFICIO
•
•
Art. 41 DPR n. 602/1973
Rimborso d’ufficio delle maggiori somme iscritte a ruolo quando
emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’Ufficio.
•
Rimborso d’ufficio della differenza, quando l’ammontare della ritenuta
d’acconto e’ superiore a quella dell’imposta liquidata in base alla
dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 600/1973.
•
Rimborso d’ufficio dei crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni effettuata ai sensi dell’art. 36 bis.
RECUPERO DI SOMME
ERRONEAMENTE RIMBORSATE
Art. 43 DPR n. 602/1973
L’Ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo delle somme
erronamente rimborsate e degli interessi eventualmente
corrisposti. La cartella di pagamento e’ notificata a pena di
decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro
il termine di cui all’art. 43, comma 1 DPR 600/1973 (31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata
presentata la dichiarazione)
FERMO AMMINISTRATIVO
• R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 Art. 69, 6 comma
• E’ un istituto utilizzato
dall’Amministrazione finanziaria per
sospendere i rimborsi nei confronti
dei contribuenti che siano in
posizioni di debito.
FERMO AMMINISTRATIVO
(Segue…)
La sospensione dei rimborsi puo’ essere disposta, in base
ad un’espressa previsione, a fronte del debito del
privato per sanzioni tributarie, se e’ stato notificato atto
di contestazione o di irrogazione sanzioni, ancorche’
non definitivo.
La sospensione opera nei limiti della somma risultante
dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria
ovvero dalla decisione di altro organo.
In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio
competente per il rimborso pronuncia compensazione
del debito.
FERMO AMMINISTRATIVO
(… Segue)
Non deve essere confuso con il fermo di beni mobili
registrati, di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973, che
costituisce una misura cautelare che il concessionario
della riscossione puo’ disporre sui beni mobili del
debitore o dei coobbligati, una volta decorso il termine
di cui all’art. 50, comma 1 DPR n. 602/1973 (sessanta
giorni dalla definizione della cartella di pagamento).
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PRINCIPI GENERALI E
PROCEDURE DI IRROGAZIONE
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 2 d. lgs. n. 472/1997
1.
Sanzione pecuniaria
2.
Sanzioni accessorie:
2.1. interdizione dalla carica di amministratore, sindaco,
o revisore di societa’ di capitali;
2.2. interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche;
2.3. interdizione dal conseguimento di licenze,
concessioni o autorizzazioni;
2.4 sospensione, per max 6 mesi, dall’esercizio di
attivita’ autonoma o di impresa.
PRINCIPIO
PERSONALISTICO
• Art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 472/1997
La sanzione e’ riferibile alla persona
fisica che ha commesso o ha concorso
a commettere la violazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
A CARICO DELLE PERSONE
GIURIDICHE
• Art. 7, del d.l. 30 settembre 2003, n.
269
Le sanzioni amministrative relative al
rapporto fiscale proprio di societa’ o
enti con personalita’ giuridica sono
esclusivamente a carico della persona
giuridica.
PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DI
IRRETROATTIVITA’
• Art. 3, comma 1 del D. lgs. n. 472/1997
Nessuno puo’ essere assoggettato a
sanzioni se non in forza di una legge
entrata in vigore prima della commissione
della violazione ed esclusivamente nei casi
considerati dalla legge.
PRINCIPIO DEL FAVOR REI
Art. 3, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 472/1997.
Se la sanzione e’ gia’ stata irrogata con
provvedimento definitivo il debito residuo si
estingue, ma non e’ ammessa la ripetizione
dell’indebito.
Se la legge in vigore al momento in cui e’ stata
commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiiscono sanzioni di entita’ diversa, si applica
la legge piu’ favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia divenuto
definitivo.
IMPUTABILITA’
• Art. 4 d. lgs. n. 472/1997
Imputabilita’: capacita’ di intendere o di volere
Non puo essere assoggettato a sanzione chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva, in base ai criteri indicati nel codice
penale, la capacita’ di intendere e di volere.
COLPEVOLEZZA
Art. 5 del d. lgs. n. 472/1997
Colpevolezza : elemento soggettivo: dolo
o colpa.
Nelle violazioni punite con sanzioni
amministrative ciascuno risponde della
propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
CAUSE DI NON PUNIBILITA’
Art. 6 d. lgs n. 472/1997.
1.
2.
3.
4.
5.
Errore incolpevole sul fatto
Errore di diritto, derivante da ignoranza inevitabile
della legge tributaria
L’incerta portata delle legge tributaria
L’imputabilita’ ad un terzo del mancato pagamento del
tributo
La forza maggiore
CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELLA SANZIONE
Art. 7 del d. lgs. n. 472/1997
Gravita’ della violazione desunta dalla condotta dll’agente, dall’opera da
lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, dalla sua
personalita’ e dalle condizioni economiche e sociali.
La personalita’ del trasgressore e’ desunta anche dai suoi precedenti
fiscali.
Aumento fino alla meta’ della sanzione nei confronti del recidivo (colui che
e’ incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole)
Riduzione fino alla meta’ del minimo della sanzione qualora concorrano
eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entita’
del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.
INTRASMISSIBILITA’ DELLA
SANZIONE AGLI EREDI
• Art. 8 D. lgs. N. 472/1997
L’obbligazione al pagamento della sanzione
non si trasmette agli eredi.
CONCORSO DI PERSONE
Art. 9 del D. lgs. n. 472/1997
Se piu’ persone concorrono nella stessa violazione
finanziaria, dato il principio di personalita’, esse non sono
obbligate in solido, ma ciascuna e’ responsabile della
sanzione ad essa singolarmente irrogata.
Quando la violazione consiste nell’omissione di un
comportamento cui sono obbligati in solido piu’ soggetti,
e’ irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da
uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di
regresso.
RESPONSABILITA’ DEL
PROFESSIONISTA
Art. 5, comma 1 D. lgs. n. 472/1997
Puo’ concorrere nella violazione il
professionista che suggerisca al
trasgressore la condotta punita.
Se al consulente e’ richiesta la
soluzione di problemi di speciale
difficolta’, la punibilita’ sussiste
solo in caso di dolo o colpa grave.
AUTORE MEDIATO
• Art. 10 D. lgs. n. 472/1997
Non e’ punibile l’autore materiale della
violazione quando costui e’ stato
determinato a compiere la violazione con
violenza o minaccia o perche’ indotto
inconsapevolmente in errore.
CONCORSO DI VIOLAZIONI
E CONTINUAZIONE
•
Art. 12 D. lgs. n. 472/1997
•
E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione
piu’ grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola
azione ed omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi
diversi, ovvero commette, anche con piu’ azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette
piu’ violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a
pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione
anche periodica del tributo.
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi
di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta’
al triplo.
•
•
RAVVEDIMENTO
Art. 13, comma 1 del D. lgs. n. 472/1997
Sanzione ridotta, sempreche’ la violazione non sia stata constatata e non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ di accertamento di cui
l’autore abbia avuto formalmente conoscenza:
a)Ad un decimo del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito entro 30 gg dalla sua commissione;
b)Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale e’ stata commessa la violazione;
c)Ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione
della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 gg
ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione
della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene
presentata con ritardo non superiore di 30 gg.
PROCEDIMENTO DI
IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI
Art. 16 d. Lgs . n. 472/1997
La competenza in materia di irrogazione di sanzioni e’
attribuita alla stesso ufficio competente per
l’accertamento del tributo.
Tre modalita’ applicative:
1) Irrogate con l’avviso di accertamento quando sono
collegate all’ammontare del tributo;
2) Irrogate mediante iscrizione a ruolo, nei caso di sanzioni
per omesso o ritardato pagamento dei tributi;
3) Tramite la notifica di un atto di contestazione (c.d.
procedimento ordinario).
ATTO DI CONTESTAZIONE
SANZIONI
•
L’atto deve indicare, a pena di nullita’, i fatti attribuiti al trasgressore, le prove,
le norme sanzionatorie ed i criteri seguiti nel determinare la sanzione. Deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione o nel diverso termine
previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
•
•
Il trasgressore e gli obbligati in solido hanno 3 scelte:
1) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della
sanzione indicata
•
2) produrre deduzioni difensive (in tal caso, l’ufficio deve esaminarle ed, entro
un anno dalla loro presentazione, puo’ irrogare le sanzioni con provvedimento
motivato anche in ordine alle deduzioni medesime)
•
3) impugnare l’atto in CTP
LE SANZIONI PENALI
I DELITTI
PROCESSO PENALE E
PROCESSO TRIBUTARIO
FATTISPECIE DELITTUOSE
D. Lgs. n. 74/2000
1.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
2.
Dichiarazione infedele
3.
Omessa dichiarazione
4.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
5.
Concorso di persone nei casi di emissione o
utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
6.
Occultamento o distruzione di documenti contabili
7.
Omesso versamento di ritenute certificate
8.
Omesso versamento di IVA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI
DOCUMENTI PER OPERAZIONI
INESISTENTI
• Art. 2 d. lgs. n. 74/2000
Indicazione, in dichiarazione, di costi fittizi,
correlati allutilizzazione di fatture o altri documenti
che si riferiscono ad operazioni inesistenti.
Il fatto si considera commesso quando tali fatture o
documenti sono registrati nelle scritture contabili
obbligatorie, o detenuti a fine di prova nei confronti
dell’amministrazione.
Pena: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
DICHIARAZIONE
INFEDELE
• Art. 4 del d.lgs. n. 74/2000
Indicazione, in dichiarazione, di elementi attivi inferiori
a quelli reali, o elementi passivi fittizi, per importi
superiori a determinate soglie.
Non e’ richiesta la contabilizzazione di dati falsi, e
percio’, il reato puo’ essere commesso anche da chi
non e’ soggetto ad obblighi di contabilita’.
Pena: reclusione da uno a tre anni
OMESSA DICHIARAZIONE
•
Art. 5, D. lgs. n. 74/2000
E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi
obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte,
quando l’imposta evasa e’ superiore a Euro 30.000,00.
Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 gg dalla
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato
conforme al modello prescritto.
Pena: reclusione da uno a tre anni.
EMISSIONE DI FATTURE O
ALTRI DOCUMENTI PER
OPERAZIONI INESISTENTI
Art. 8, d. lgs. n. 74/2000.
Commette il reato chiunque emetta o rilascia fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Si tratta di un reato di pericolo astratto, per la cui configurazione e’
sufficiente il mero compimento dell’atto tipico. Non ha, dunque,
rilievo se il destinatario abbia o meno utilizzato le fatture false.
La pena e’ identica a quella prevista per il delitto di dichiarazione
fraudolenta (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE
DI DOCUMENTI CONTABILI
• Art. 10 d. lgs. N. 74/2000
E’ reato l’occultamento o la distruzione totale o
parziale, per fini di evasione, di documenti o
scritture contabili di cui sia obbligatoria la
cnservazione, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Pena: reclusione da uno a cinque anni.
OMESSO VERSAMENTO DI
RITENUTE CERTIFICATE
Art. 10 bis del d. lgs. n. 74/2000
Incorre nel delitto chiunque non versa entro il
termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo di
imposta.
Pena: reclusione da sei mesi a due anni.
OMESSO VERSAMENTO DI IVA
Art. 10 ter d. lgs n. 74/2000
Integra il delitto de quo la condotta di chiunque non versa
l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il termine per il
versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Pena: reclusione da sei mesi a due anni.
RAPPORTI TRA PROCESSO
PENALE E PROCESSO
TRIBUTARIO
• Art. 20 d. lgs. n. 74/2000
• Il procedimento amministrativo di accertamento
ed il processo tributario non possono essere
sospesi per la pendenza del procedimento
penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti
dal cui accertamento comunque dipende la
relativa definizione.
• Non esiste, dunque, pregiudizialita’.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE VIOLAZIONI RITENUTE
PENALMENTE RILEVANTI
•
•
•
•
•
Art. 21 D.lgs. n. 472/1997.
L’ufficio competente comunque irroga le sanzioni amministrative
relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
In pendenza di processo penale il provvedimento di irrogazione della
sanzione amministrativa resta sospeso.
Quando si conclude il processo penale, se la sentenza e’ di
assoluzione o proscioglimento, ovvero viene emesso un
provvedimento di archiviazione, ma permangono i presupposti per
l’applicazione della sanzione amministrativa, quest’ultima diventa
definitivamente ineseguibile.
Se il processo penale si conclude con una sentenza di condanna,
l’irrogazione della sanzione penale rende ineseguibile la sanzione
amministrativa.