LA RISCOSSIONE E L`ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA
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LA RISCOSSIONE E L`ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA
LA RISCOSSIONE E L’ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA Napoli , 11 – 12 gennaio 2013 Avv. Prof. Stefano Loconte LA RISCOSSIONE • • • • • • Ritenuta diretta Versamento diretto Iscrizione a ruolo e cartelle di pagamento Ingiunzione fiscale Compensazione tributaria Rateazione RISCOSSIONE • La riscossione è la fase terminale di attuazione del • prelievo, ordinata all’acquisizione del tributo da parte del • soggetto titolare del credito (lo Stato, le Regioni, gli enti locali • od altri cd. soggetti attivi del rapporto d’imposta). RISCOSSIONE • Il pagamento del tributo non è un fenomeno necessariamente unitario, potendosi compiere in momenti e fasi differenti. RISCOSSIONE • La riscossione è oramai, in modo pressoché integrale, sotto la responsabilità del contribuente. RISCOSSIONE • Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 602/1973 vi sono tre modalita’di riscossione: • 1) La ritenuta diretta • 2) Il versamento diretto • 3) Il ruolo. • A queste vanno aggiunte: • 1) L’accertamento esecutivo • 2) L’ingiuzione fiscale I VERSAMENTI DIRETTI • Il versamento diretto, demandato alla responsabilità del contribuente, costituisce la modalità ordinaria e fisiologica di riscossione. • Si sostanzia nel pagamento operato dal debitore, con versamento e/o addebito su conto corrente, presso banche, poste o agente della riscossione e contestuale presentazione di un modello di pagamento (F24; F23). I VERSAMENTI DIRETTI • Con il D.Lgs. n. 241/1997 che, all’art. 17, è stato introdotto il cd. versamento unitario di imposte e contributi. • Il versamento unitario prevede la scadenza contestuale (16 del mese) dei termini di pagamento di diverse pretese (tributarie e non), con possibilità per il contribuente di effettuare un unico versamento. • A questo scopo va usato il Modello di versamento F24 che, mediante l’uso di particolari codici numerici (cd. codici tributo), permette di riferire il pagamento a ciascuna distinta pretesa tributaria/previdenziale (per tipo, ente creditore ed annualità). I VERSAMENTI DIRETTI • • • La presentazione del Modello F24 ed il relativo pagamento avviene: 1.per i contribuenti non titolari di partita Iva, presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia); di una banca; di un ufficio postale. Il versamento può essere effettuato in contanti o con assegni bancari e circolari, carta Pagobancomat ecc. 2.per tutti i titolari di partita Iva, che hanno l’obbligo di presentare l’F24 in via telematica e di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente con modalità di pagamento telematica (art. 37,co. 49 del D.L. n. 22/2006), direttamente tramite servizio telematico Entratel o Fisconline, ovvero mediante i servizi di home banking oppure indirettamente mediante gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). I VERSAMENTI DIRETTI • L’F24 unificato non solo consente il pagamento contestuale di diverse pretese; permette altresì la compensazione orizzontale tra le stesse. I VERSAMENTI DIRETTI • Gli errori nella compilazione del Modello F24 (es. codice tributo; periodo di riferimento; codice fiscale) possono essere corretti, di massima presentando una richiesta di rettifica del modello presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indicando gli elementi necessari per consentire la correzione dell’errore. I VERSAMENTI DIRETTI • • • Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero Per regolarizzare questa violazione è necessario: 1) presentare il modello F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione • 2) versare una sanzione ridotta (ex art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 241/97), pari a: 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno. I VERSAMENTI DIRETTI • Omesso o parziale pagamento dei tributi • L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo il versamento dell’importo dovuto, degli interessi (al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione ridotta. I VERSAMENTI DIRETTI • Il Modello F23, invece, si usa per il pagamento di: • imposta di registro, ipotecaria e catastale (es. locazione/compravendita d’immobili); • Imposta sulle successioni e donazioni; • sanzioni inflitte da autorità giudiziarie amministrative (es. diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria, multe e contravvenzioni, ecc.); • tasse erariali e demaniali (es. concessioni dei beni del demanio marittimo, militare, ecc.). I VERSAMENTI DIRETTI • Se a causa di errori nella compilazione del modello, l’ufficio o l’ente non riesca ad abbinare correttamente il versamento al relativo atto o documento, vi possono essere delle richieste di pagamento relative a somme già versate. In questo caso, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio competente per richiedere uno sgravio (cancellazione del tributo) o il rimborso delle somme versate in più. • In caso di errore del “codice tributo” il contribuente deve inviare una comunicazione all’ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello. Se, invece, l’errore riguarda il “codice ufficio”, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all’ ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento. RITENUTE ALLA FONTE Una modalità di assolvimento del debito d’imposta e’ rappresentata dalla ritenuta alla fonte. • Manca una definizione di ritenuta. L’ordinamento conosce, invece, una definizione del soggetto obbligato (talvolta facoltizzato) ad operarla. • Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e’ diversamente stabilito in modo espresso”. RITENUTE ALLA FONTE • La ritenuta è uno strumento per l’esercizio della rivalsa (in senso atecnico, dal momento che usualmente precede l’assolvimento del debito da parte del sostituto). • Funziona con il meccanismo della compensazione. RITENUTE ALLA FONTE • Si conoscono due tipi di ritenuta: • la ritenuta a titolo d’imposta (es. sui dividendi per partecipazioni non qualificate; sugli interessi sui conti correnti bancari); • la ritenuta a titolo di acconto (sui redditi di lavoro autonomo; sui redditi di lavoro dipendente). RITENUTE ALLA FONTE • Nella ritenuta a titolo di acconto il sostituito deve dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, che concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, va calcolata l’imposta dovuta; da questa va poi detratta la ritenuta subita a titolo di anticipazione del prelievo. • La differenza tra i due tipi di ritenuta si riverbera sulla disciplina delle eventuali patologie. RITENUTE ALLA FONTE • Nella ritenuta a titolo d’imposta, in caso di omessa effettuazione della ritenuta, torna applicabile l’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”. • Si prevede una responsabilità solidale sostitutosostituito, ma solo in caso di omessa ritenuta con omesso versamento. RITENUTE ALLA FONTE • In tema di ritenuta a titolo di acconto, invece, per la Cassazione l’intervento del “sostituto” lascia inalterata la posizione del “sostituito”. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non è stata operata su emolumenti che costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore deve ovviare dichiarando i relativi proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso (Cass. n. 9867/2011; n. 1081/2003; n. 2212/2000). RITENUTE ALLA FONTE • Il sostituito, ove pretenda il rimborso dell’indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell’amministrazione erariale (v. Cass. n. 5050/2011; n. 8504/2009). • Le controversie tra sostituto e sostituito in merito all’integrale ed esatto adempimento della ritenuta devono essere proposte dinnanzi al giudice ordinario e non dinnanzi al giudice tributario (Cass. n. 8312/2010; n. 1503/2009). L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • La riscossione in base a ruolo rappresenta una modalità di esazione connotata dall’intervento di un soggetto diverso dal titolare del credito in riscossione. • Un tempo l’esattore, poi il concessionario ed oggi l’Agente della riscossione. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • La riscossione in base a ruolo è stata prevista, originariamente, per la riscossione delle imposte dirette. • È stata successivamente estesa a tutte le imposte indirette con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. • Con l’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la riscossione in base a ruolo è divenuta la forma di riscossione coattiva, a carattere generale, per tutte le entrate – tributarie e non – dello Stato e degli altri enti pubblici. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • • I vantaggi del ruolo: nel ruolo possono essere iscritte le diverse somme vantate nei confronti del medesimo soggetto, indipendentemente dalla natura e dal titolo (cfr. art. 12, D.P.R. n. 602/73); l’ente creditore può unificare l’attività di esazione di una pluralità di crediti, con tempi, atti e procedure comuni, con evidenti benefici in termini di efficienza del sistema. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • • • • La riscossione in base a ruolo prevede le seguenti fasi: l’ente creditore, per ipotesi l’Agenzia delle Entrate, determina il proprio credito mediante taluna della attività a ciò preordinate, destinate a concludersi o con la notifica di un atto (es. avviso di accertamento) o già e solo con l’iscrizione a ruolo (liquidazione e controllo formale); in base all’atto (cd. titolo di iscrizione) ovvero in ragione del risultato dell’attività di controllo formale o liquidazione, le somme vantate vengono iscritte a ruolo, o per la totalità o per una quota (1/3) ( prima della novella del D.L. 70/2011 la somma iscritta a ruolo in base ad accertamenti non definitivi era la meta’) così formato, il ruolo viene reso esecutivo e consegnato ad Equitalia, che, in base ad esso, forma e notifica al contribuente la cartella di pagamento. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Sul piano strutturale, il ruolo è un elenco, in cui sono indicati i debitori, l’entità ed il titolo del debito. • Ai sensi dell’art.10, D.P.R. n. 602/73, il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Sul piano funzionale, il ruolo costituisce un titolo esecutivo. • In virtù del ruolo, la pretesa dell’ente creditore portata in riscossione viene resa esecutiva, ossia può essere soddisfatta, anche coattivamente, mediante la procedura di esecuzione forzata. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • In virtù degli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 602/73, si distinguono due tipi diversi di iscrizione: • 1.a titolo provvisorio • 2.a titolo definitivo. • La differenza attiene solo al tipo (imposta o anche sanzioni) ed alla misura (per intero o pro quota) delle somme iscrivibili. • Non alla definitività o meno dell’iscrizione. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO Art. 14 DPR 602/1973 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo •Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: • a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni; • b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; • c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; • d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Art. 15 DPR 602/1073 Iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi • Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. [...] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi. • • L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Art. 15 bis DPR 602/1973 Iscrizione nei ruoli straordinari In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si distinguono due tipi di ruolo: • 1.ruolo ordinario • 2.ruolo straordinario (art. 15-bis D.P.R. n. 602/1973). L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione. • La differenza tra i due tipi di ruolo è qualitativa e quantitativa: nel ruolo straordinario possono essere iscritte le somme per intero (non frazionate, insomma), anche in caso di ricorso, e tanto per imposte quanto per interessi e sanzioni (art. 15-bis del D.P.R. n. 602/73). L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • L’emissione del ruolo straordinario, che, in deroga alle disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in pendenza di giudizio, consente l’anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate e delle sanzioni irrogate, è subordinata, ai sensi del D.P.R. n. 602/ 1973, art. 11, co. 3, “alla sussistenza di un presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza di un concreto e fondato pericolo per la riscossione dell’imposta; in mancanza l’amministrazione deve fare obbligatoriamente ricorso al ruolo ordinario, con le conseguenti limitazioni quantitative nell’iscrizione del tributo, in caso di accertamenti non ancora definitivi in conseguenza del ricorso prodotto dal contribuente” (Cass. n. 11736/2011). L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. • Nel ruolo possono essere iscritte somme a titolo non tributario, come i contributi previdenziali (prima della recente riforma), le sanzioni per violazione del codice della strada ecc., coerentemente alla previsione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 46/99, che ha esteso la riscossione in base a ruolo a tutte le entrate pubbliche. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Il ruolo, una volta formato, deve essere sottoscritto. Il ruolo e’ sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. • Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (art. 12). • I ruoli s’intendono formati e resi esecutivi anche mediante la mera validazione dei dati contenuti, eseguita dal sistema informativo dell’ente impositore (art. 1, co. 5-ter, lett. e), del D.L. n. 106/2005). • Una volta formati, i ruoli vanno consegnati (in via telematica) all’Agente della riscossione. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Sulla base dei ruoli, l’Agente della riscossione forma le cartelle di pagamento da notificare ai singoli debitori iscritti (e agli eventuali coobbligati) (cd. cartellazione). • Nella cartella di pagamento l’Agente della riscossione riproduce la porzione di ruolo riferita al singolo debitore. • Rispetto al ruolo, la cartella ha un profilo funzionale peculiare, integrato dall’intimazione ad adempiere e dall’avvertimento della minaccia della riscossione forzata: la cartella funziona così da precetto. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Il contenuto della cartella è dettagliato dall’art. 6 (“Contenuto minimo della cartella di pagamento”) del D.I. 3 settembre 1999, n. 321. • Nella cartella debbano essere riportate le medesime indicazioni prescritte per il ruolo, “ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede (art. 25 DPR n. 602/1973). L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO Art. 25 DPR 602/1973 Cartella di pagamento • Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: • a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; • b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO Art. 25 DPR 602/1973 Cartella di pagamento (..segue) • c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. • 2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. • 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. • 3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • • • Art. 26 DPR n. 602/1973 Notificazione della cartella di pagamento La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Art. 26 DPR n. 602/1973Notificazione della cartella di pagamento (…segue) • La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto (3); per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. • • • L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Art. 30 DPR n. 602/1973 Interessi di mora • Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • • • • • Art. 31 DPR n. 602/1973 Imputazione dei pagamenti Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del codice civile. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • • • • • A seguito della notifica della cartella, il contribuente nei 60 giorni successivi può: A) pagare. In questo caso, le somme comprendono: i maggiori tributi e le sanzioni; gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del D.P.R. n. 602/73 (4%); Gli aggi di riscossione nella misura del 4,65 % delle somme (tutte) iscritte a ruolo; Le spese di notifica. Sussistendo determinate circostanze, è possibile richiedere all’agente della riscossione la rateazione del debito (art. 19 D.P.R. n. 602/73). B) Proporre ricorso C) Restare inerte, con ciò esponendosi al rischio dell’aggressione esecutiva. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Se il pagamento avviene trascorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella, le somme da corrispondere comprendono: • 1.le maggiori imposte e sanzioni; • 2.gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dalla scadenza del pagamento alla consegna del ruolo; • 3.gli aggi di riscossione, nella misura del 9% delle somme iscritte a ruolo; • 4.gli interessi di mora fino al pagamento (5,0243%); • 5.le spese di esecuzione. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione può: •iscrivere ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati in solido, cui sia stata notificata la cartella (art. 77 del DPR 602/73); •procedere al fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del DPR 602/73); •attendere al pignoramento mobiliare ovvero al pignoramento presso terzi; •procedere all’espropriazione immobiliare; •impiegare il blocco del pagamento di cui all’art. 48- bis del DPR 602/73, qualora le somme siano di importo almeno pari a 10.000,00 euro. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati RAV, in cui l’importo da versare è prestampato; possono essere utilizzati soltanto se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Il contribuente può pagare le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare il modello “F24 Accise” (codice tributo RUOL) (cfr. art. 31 D.L. n. 78/2011). L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • L’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 introduce il pagamento delle somme iscritte a ruolo tramite compensazione con le somme che l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad erogare a titolo di rimborso di imposta. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Prima della erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario risulta iscritto a ruolo. Se la verifica ha esito positivo, deve essere trasmessa (in via telematica) apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell’agente. L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • L’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. Se la proposta è accettata, le somme vengono riversate all’ente creditore. In caso contrario, come pure in caso di mancato tempestivo riscontro alla proposta, l’agente della riscossione deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia di non aver ottenuto l’adesione alla proposta di compensazione; viene meno la sospensione della attività di riscossione (Circ. n. 1/E/2007). L’ISCRIZIONE A RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • In virtù dell’art. 20-bis del D.Lgs. n. 46/1999, la compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 è consentita per tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate. • Per l’approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi, in attuazione dell’art. 28-ter, si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2008. INGIUNZIONE FISCALE • Per effetto dell’art. 7, co. 2, lett. gg-quater, D.L. n.70/201 conv. in L. n. 106/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate sulla base dell’ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo. INGIUNZIONE FISCALE • La riscossione in base ad ingiunzione rappresenta una modalità di riscossione operata direttamente dal soggetto titolare del credito, senza la mediazione di altro soggetto. • L’ingiunzione “consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” (art. 2 del R.D. n. 639/1910). • Con l’art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998, “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”. INGIUNZIONE FISCALE • Deve trattarsi di crediti certi, liquidi ed esigibili. Non si può usare l’ingiunzione per far valere la pretesa al risarcimento danni da illecito (Cass. n. 13587/1992). • Oltre ad indicare la somma dovuta, deve essere specificato il titolo in ragione del quale è vantata la pretesa (es. l’avviso di accertamento). • L’ingiunzione deve contenere l’intimazione ad adempiere con l’avvertimento che, decorso il termine (30 o 60 giorni a seconda del credito) si potrà procedere coattivamente. • Va altresì indicato l’ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all’atto, organo o autorità presso cui è possibile promuovere l’istanza di autotutela, modalità, organo e termini per impugnare l’atto. INGIUNZIONE FISCALE • • • • • • L’ingiunzione va notificata: a mezzo ufficiale giudiziario, ex art. 2 R.D. n. 639/1910; a mezzo messo comunale; direttamente a mezzo del servizio postale ex art. 14 L. n. 890/1982. Non a mezzo del responsabile della riscossione, in quanto non viene richiamato il Titolo I del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la notifica della cartella di pagamento. INGIUNZIONE FISCALE • Per la procedura esecutiva, tornano applicabili - per espresso rinvio - le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. • Ai sensi dell’art. 1, co. 163, L. n. 296/2006, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. INGIUNZIONE FISCALE • Ancorché non compresa nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, l’ingiunzione è ritenuta impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie, in ragione della sostanziale assimilabilità alla cartella di pagamento (Cass. SS.UU. Ord. n. 10958/2005). LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • La compensazione (artt.1241 e ss. del c.c.) costituisce un mezzo di adempimento satisfattorio dell’obbligazione. Il codice ne prevede tre tipologie: a) legale, quando vi sono crediti omogenei, liquidi ed esigibili; b) giudiziale, se uno dei due crediti non è liquido, nei limiti in cui è ritenuto comunque esistente; c) volontaria, quando, pur mancando i presupposti indicati, è operata volontariamente tra le parti. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • Prima del D.lgs. n. 241/97, la compensazione in diritto tributario era prevista solo nella forma cd. verticale, ossia per debiti e crediti con lo stesso titolo: es. credito Irpef di un anno portato a compensazione del debito Irpef dell’anno successivo. Al contempo, è stata tradizionalmente negata l’ammissibilità della compensazione negli altri casi e, quindi e soprattutto, per crediti e debiti con titoli differenti. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • • • La compensazione tributaria di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/97 soggiace a precise condizioni. 1) Le somme devono risultare dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • 2) I crediti opposti in compensazione devono essere vantati nei confronti dei medesimi soggetti nei cui confronti si è debitori per imposte e contributi relativamente ai quali è previsto il versamento unitario. • Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Le dichiarazioni sono tutte le dichiarazioni periodiche fiscali, e quindi Redditi, Iva, Unico. Le denunce periodiche sono quelle prescritte ai fini previdenziali. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • • • • • 3) Per la compensazione si deve impiegare il Modello di versamento F24 Per effettuare la compensazione, occorre indicare: a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i codici dei tributi/contributi di cui si vanta il credito; b) nella colonna “anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito; c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che s’intende utilizzare in compensazione. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • • 4) Il Modello F24 non può chiudere con saldo negativo L’importo massimo di credito compensato è quello necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni: il saldo finale del modello può essere zero o a saldo positivo, ma non può essere mai negativo. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA 5. Si deve trattare di crediti relativi alle imposte e contributi per cui e’ ammesso il versamento unitario. E’ esclusa la compensabilita’ per tributi non compresi nell’elenco dell’art. 17 (Cass., n. 12262/2007) LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • 6) I crediti possono essere usati dal giorno successivo alla chiusura del periodo da cui emergono (Ris. n. 328/E del 30 luglio 2008). • In via di principio, i crediti da imposte periodiche possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, sempre che il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi e che il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • 7) La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • 8) La compensazione è assolutamente disponibile. • Il contribuente può scegliere cosa e quanto compensare, ripartendo i crediti tra compensazione e rimborso. • È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione: l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito: • in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • 9) In dichiarazione va fatta l’opzione per la compensazione ovvero il rimborso dell’eventuale credito. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • • 10) I limiti a) _ Limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. • Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure puo’ essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. • Il limite non vale nella compensazione verticale (per la stessa imposta), anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • b) I limiti all’impiego dei crediti Iva in compensazione. • Allo scopo di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA, che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente “creati” per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24, sono state introdotte importanti novità con l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 (Circ. n. 1/E/ 2010). LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA E’ stata ridotta a 5000,00 euro annui (in luogo della precedente soglia di 10.000,00 euro), il limite per l’utilizzo in compensazione orizzontale (non verticale, quindi) dei crediti IVA (art. 8, co. 18, D.L. n. 16 del 2012). LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • È stata introdotta una nuova regola per l’utilizzo in compensazione orizzontale (non verticale, quindi) dei crediti IVA. • Se tali crediti sono di ammontare superiore a 10.000 euro, il loro utilizzo esige: • la previa presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano; • l’impiego dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità tecniche definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009). Ciò al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, invece, hanno invece l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 10, co. 1, lettera a), numero 7). LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione) (Circ. n. 1/E/2010). LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • C ) I limiti alla compensazione in sede di versamenti unitari introdotti dall’art. 31, co. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Circ. 13/E dell’11 marzo 2011). • A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • • • • • • • Condizioni (Circ. 13/E dell’11 marzo 2011) Deve trattarsi di crediti relativi ad imposte erariali (quindi imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette, compresa l’imposta di registro, l l’Irap, le addizionali comunali e regionali, nonché le ritenute alla fonte. Restano esclusi i contributi di qualsiasi natura, i tributi locali e le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta (anche se indicate nella sezione “erario” del Modello F24). Ruolo scaduto (decorso il termine di pagamento). La preclusione opera a prescindere dalla tipologia di iscrizione (ruoli ordinari o straordinari) o dalle modalità della stessa (a titolo definitivo o provvisorio). Rileva solamente l’avvenuta scadenza del relativo termine di pagamento. Ammontare iscritto superiore a 1.500 euro Ad avviso dell’Agenzia (Circ. 13/E dell’11 marzo 2011) il superamento della soglia impedisce totalmente la compensazione, anche a fronte di un credito capiente. Il tenore della norma, però, porta ad intendere la previsione solo di una riserva indisponibile per la compensazione del credito, limitata all’ammontare del ruolo. Somme a ruolo per imposte erariali ed accessori (quindi non in caso di crediti INPS) LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • • • • In caso di inosservanza del divieto Sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato (per l’Agenzia questa parte sarebbe un refuso, sicché l’unico limite è il 100% dell’ammontare indebitamente compensato). La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa. I termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 (5 anni), decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • Utilizzo di crediti inesistenti • L’ampliamento dell’uso della compensazione ha sollecitato la predisposizione di particolari misure volte a contrastare l’uso indebito di crediti fittizi. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • • La sanzione penale Ai sensi dell’art. 10-quater del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’omesso versamento di imposta per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta, punita con la reclusione da sei mesi a due anni, è integrata altresì dall’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti non spettanti o inesistenti. LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • L’avviso di recupero • Ai sensi dell’art. 1, co. 421, della L. n. 311/2004, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/ 1997, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero. • Tale atto deve essere motivato e deve essere notificato al contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo (così a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 185/2008). LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • Sul piano amministrativo, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. • È esclusa la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (pagamento di un quarto della sanzione irrogata). LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA • In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 15-bis del D.P.R. n. 602/73, ossia su ruolo straordinario. • Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all’atto di recupero, si applica il termine previsto dall’art. 25, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 602/1973 (2 anni dalla definitività dell’atto di recupero). LA RATEAZIONE L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione, con la direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, che ha modificato sostanzialmente l’art. 19 del DPR n. 602/1973. LA RATEAZIONE La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con direttiva del 1° marzo 2012 Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. LA RATEAZIONE Per importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate è 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate, occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. La stessa direttiva eleva, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati. LA RATEAZIONE Importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, nell’ottica di una semplificazione all’accesso alla rateazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973. In particolare: è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione; (art. 19, comma 1 ter DPR n. 602/1973, come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. b del DL 16/2012); l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione (art. 19, comma 1 quater DPR 602/1973 come modificato dall’art. 1, comma 1 quater DL 12/2012). . LA RATEAZIONE Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive (art. 19, comma 3 DPR n. 602/1973, come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. c del DL 16/2012; Anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella. LA RATEAZIONE La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. ART. 19 DPR N. 602/1973, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 16/2012 1) L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. 2) In caso di comprovato peggiormento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. 3) Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. ART. 19 DPR N. 602/1973, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 16/2012 4) Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. 5) Causa di decadenza dal beneficio della rateazione: 6) mancato pagamento di due rate consecutive (prima della riforma effettuata con il DL 16/2012, veniva richiesto il pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, anche non consecutive). 7) Nel caso di decadenza, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Il carico non può più essere rateizzato. 8) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. ART. 3 BIS DEL D. LGS. N. 462/1997, COME MODIFICATO DAL D.L. 2MRAZO 2012, N. 16 Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato anche l’art. 3 bis del D. Lgs. n. 462/1997, con riferimento alla rateazione delle comunicazioni di irregolarità di cui all’art. 36 bis, 36 ter DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972 (c.d. avvisi bonari), stabilendo in particolare che: 1) le somme dovute con dette comunicazioni di irregolarità possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 2) L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 3 BIS DEL D. LGS. N. 462/1997, COME MODIFICATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16 3) Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali in cui è dilazionato il pagamento scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. 4) Si decade dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. In tal caso, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. ART. 3 BIS DEL D. LGS. N. 462/1997, COME MODIFICATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16 5) Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 471/1997, commisurata all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 D. Lgs. 471/1997 entro il termine di pagamento della rata successiva. 6) Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento di comunicazioni di irregolarità afferenti somme pretese dalle Entrate per i redditi soggetti a tassazione separata. RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Rateazione delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione. – Art. 8 D. Lgs. n. 218/1997, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98. 1) Le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. Il versamento di dette somme potrà avvenire anche senza la presentazione di apposita garanzia. 2) L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione. RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 3) Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione. 4) Decadenza dal beneficio della rateazione: in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme residue e la sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. 471 del 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. RATEAZIONI SUCCESSIVE 1) E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso. 2) Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 20 mila euro, si applicano le regole per l’accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata. 3) Se il nuovo debito non supera i 20 mila euro ma la somma tra questo e il debito residuo di precedenti rateazioni sì, sono possibili due strade: il contribuente può scegliere di chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito, oppure, se vuole ottenere un piano di ammortamento in più 48 mensilità, chiedere che per il calcolo delle rate venga preso in considerazione anche il debito non ancora scaduto. 4) Se il nuovo debito supera 20 mila euro si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi. RATEAZIONI SUCCESSIVE 5) Il dl n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, prevedeva, nei casi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la possibilità di accordare una proroga di massimo ulteriori 6 anni alle rateazioni concesse entro il 27 febbraio 2011, anche se fosse intervenuta decadenza. 6) Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 protrae al 28 dicembre 2011, nei casi di rateazioni per le quali sia intervenuta decadenza, la possibilità di chiedere la proroga, mentre per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata. RATEAZIONI SUCCESSIVE 7) In entrambi i casi il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. La proroga può essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi. Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti. 8) Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell’importo del debito: 9) per debiti fino a 20 mila euro è sufficiente presentare domanda motivata; 10) per debiti oltre 20 mila euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell’importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. RATEAZIONI SUCCESSIVE 11) Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola documentazione attestante eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale. RATEAZIONI SUCCESSIVE 12) Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall’Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata. 13) La richiesta di proroga, da presentare utilizzando gli appositi moduli predisposti da Equitalia disponibili presso tutti i nostri sportelli sul territorio, oltre che sul presente sito internet, si può consegnare (insieme alla documentazione necessaria) tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. LA DILAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI. ART. 29, COMMA 1, LETT. G DEL D.L. N. 78/2010 1) Contenuto degli atti impoesattivi . CENNI: 2) Intimazione ad adempiere gli importi in esso indicati entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla notificazione (termine suscettibile di sospensione, per un periodo di 690 giorni, in caso di accertamento con adesione, o 46 giorni in caso di sospensione feriale) 3) espresso avvertimento che decorsi 30 gg dal termine ultimo per il pagamento, l’attività esattiva è affidata agli agenti della riscossione 4) Decorso un anno dalla notificazione del titolo esecutivo, l’espropriazione forzata deve essere preveduta dalla notificazione dell’avviso recante l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni, ex art. 50, 2 e 3 comma DPR n 602/1973. LA DILAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI. ART. 29, COMMA 1 , LETT. G DEL D.L. 78/2010 5) In sintesi, l’avviso di accertamento cumulerà la cartella esattoriale, che non dovrà essere più redatta e notificata. L’accertamento assolve a funzione di atto di accertamento, atto di riscossione e atto di precetto. 6) Con riferimento alla dilazione di pagamento, l’art. 29, comma 1 lett. g) del D.L. n. 78/2010 prevede che “La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» L’istanza di rateazione per dilazione dovrà: 1. Essere redatta in carta libera; 2. Potrà essere consegnata al competente sportello dell’Agente della Riscossione, oppure inviata a quest’ultimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta che è stata ricevuta l’istanza, l’Agente della Riscossione sarà tenuto a comunicare al contribuente: 1. La data d’inizio del procedimento per la concessione della rateizzazione; 2. Il nome del responsabile del procedimento; 3. Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi. LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» L’Agente della riscossione, inoltre, entro la data indicata per la conclusione del procedimento, dovrà comunicare in modo espresso la propria decisione, non vertendosi in ambito di silenzio c.d. “significativo”. In caso di accoglimento, il provvedimento adottato dovrà essere notificato al debitore con un congruo anticipo, rispetto alla scadenza della prima rata. LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» L’istanza di rateazione per dilazione dovrà contenere: 1. Il piano di ammortamento, con l’indicazione delle scadenze delle singole rate; 2. L’importo complessivo da versare; 3. L’importo delle singole rate, con la distinta indicazione di interessi di mora, aggi della riscossione e spese di esecuzione. Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F35. LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» Qualora, invece, non venisse accolta la richiesta di rateazione e prima dell’emissione di formale provvedimento di rigetto, l’Agente di riscossione: dovrà invitare l’istante, a presentare le proprie osservazioni, scritte nel termine di 10 gg., previa specificazione al medesimo dei motivi per i quali non si intenderebbe accogliere la domanda. LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» Se le osservazioni non saranno ritenute sufficientemente convincenti, l’Agente di riscossione: Provvederà ad emettere un provvedimento espresso di rigetto; Che potrà essere impugnato dall’istante, entro 60 gg. dal suo ricevimento LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» OSSERVA: ma tale provvedimento di rigetto andrà impugnato dinnanzi alla giustizia ordinaria o a quella amministrativa? Stando alla tesi di Equitalia (direttiva n.12 del 2008),competente sarebbe il Tar, poiché il contribuente che richiede la dilazione sarebbe portatore di un mero interesse legittimo mentre il provvedimento contestato sarebbe un atto amministrativo discrezionale. Stando, invece, all’orientamento ormai consolidato della Cassazione (ex multis: ordinanze n. 5928/2010 e 20781/2010, resa a S.U.), competente sarebbe l’A.G.O. LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» .La Suprema Corte, infatti, ritiene che la giustizia tributaria sarebbe, sempre e comunque, competente in materia di tasse e tributi. Pertanto, lo sarebbe anche nel caso di respingimento di una richiesta di rateizzazione. Soprattutto se si considera che il procedimento di rateizzazione non è ancora in fase di esecuzione della pretesa creditoria, ma una fase che la precede solamente. Infatti, ex art. 2 del D.Lgs. 546/92, al giudice tributario è preclusa la sola competenza in relazione all’esecuzione forzata, che abbia ad oggetto tributi di ogni genere e specie. LA DILAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ATTI «ESECUTIVI» A prescindere, comunque dalla tesi alla quale si preferisca aderire, si rileva che il diritto d’azione del contribuente resterebbe ugualmente impregiudicato, grazie al principio della “TRANSLATIO JUDICII”. Infatti, ex art. 59 L. 68/2009, (decisone delle questioni di giurisdizione), che si cita testualmente, per la parte che ivi rileva: “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”. Rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente. OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • Con sentenza n. 280 del 7 luglio 2005, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui viola l’art. 24 Cost. una disciplina che, nel non prevedere termini decadenziali puntuali, finisce per lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato (cfr. anche Corte Cost. ord. n. 352/2004). OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • • Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve : Procedere alla notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre: – Del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n.600/1973; – Del quarto anno successivo per le somme che sono dovute a seguito della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata ex artt. 189 e 20 del Tuir; – Del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; – Del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE Il vizio integrato dalla tardiva notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicchè la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (Cass. n. 27053 del 22 dicembre 2009; Cass. n. 25619 del 1 dicembre 2006). OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • In ogni caso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 21506/2010; Cass. n. 26361/2006; Cass. n. 18019/ 2007). OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • • • Decorso un anno dalla notifica della cartella senza l’avvio della procedura esecutiva, deve essere notificato un avviso di mora (art. 50 del D.P.R. n. 602/1973). L’avviso, redatto in conformità con il modello approvato dal D.M. 28 giugno 1999, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni. Va notificato nel rispetto delle forme previste dall’art. 26 del DPR 602/73 OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • L’avviso di mora è richiesto solo per procedere con l’esecuzione, non pure per l’iscrizione di ipoteca o per il fermo, che possono essere disposti dopo l’anno anche in assenza della notifica dell’avviso. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Ord. n. 26052 del 5/12/2011), difatti, il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscono atti di espropriazione forzata. OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • Per l’accertamento esecutivo i termini decadenziali sono quelli canonici previsti per la notifica dell’avviso di accertamento (art. 43 D.P.R. n. 600/73). L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 introduce un ulteriore termine per l’avvio della procedura esecutiva l’espropriazione forzata deve iniziare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • Per impedire la decadenza si dovrà attendere al pignoramento. Non potrà ritenersi idonea allo scopo l’adozione di fermi o ipoteche, giacché non comportano l’avvio dell’espropriazione. • Il termine è applicabile nel solo caso dell’accertamento divenuto definitivo, non anche nell’ipotesi della riscossione in base ad avviso impugnato. OPERATIVITA’ DEI TERMINI DI DECADENZA NELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE • Nella riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (ai sensi dell’art. 1, co. 163, L. n. 296/2006, ai sensi del co. 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997). LE MISURE CAUTELARI A TUTELA DEI CREDITI TRIBUTARI Ipoteca e sequestro conservativo Disciplina del fermo e dell’ipoteca IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO Art. 22 D. Lgs. N. 472 / 1997 IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO L’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni, compresa l’azienda. IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO Le istanze devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Il presidente fissa con decreto la data della trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza. IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l’istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza. IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso, l’organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale o del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l’ufficio o l’ente richiedente, la cancellazione dell’ipoteca. IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione. FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 L’agente della riscossione può disporre il fermo di beni mobili iscritti in pubblici registri decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ovvero decorso il diverso termine prescritto in tema di accertamento esecutivo. FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 Per i debiti di ammontare non eccedente i 2.000 euro, il fermo deve però essere preceduto dall’invito di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno 6 mesi dal primo. FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 Per effetto dell’iscrizione è vietata la circolazione del veicolo a motore sottoposto a fermo (art. 5, comma 2 D.L. n. 502 del 7/09/1998). Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992: sanzione amministrativa da Euro 731 ad Euro 2.928,00, nonché la confisca del veicolo. FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 Il fermo non comporta l’inalienabilità del bene; gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti all’Agente della riscossione, se di data successiva all’iscrizione del fermo stesso. Almeno 20 gg prima dell’iscrizione nel PRA del fermo ad opera dell’agente della riscossione al contribuente e/o al coobbligato deve essere notificato un preavviso di fermo (Ris. N. 2/E/2006). FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 Invito a pagare le somme dovute entro i successivi 20 giorni contiene l’avvertimento che, decorsi i predetti venti giorni, il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. Il preavviso di fermo va notificato con le modalità di cui all’art. 26, co. 1 DPR n. 602/1973 FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 Con Direttiva Equitalia DSR/NC/2007/012 del 5/07/2007, si è precisato il contenuto del preavviso di fermo: esso deve fornire al debitore, in modo chiaro, informazioni dettagliate in merito alla tipologia di ciascun credito, al numero della cartella di pagamento, alla relativa data di notifica ed all’importo dovuto, nonché, ove presente nel ruolo, all’anno di riferimento. FERMO E IPOTECA FERMO – Art. 86 DPR n. 602/1973 Il preavviso di fermo è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (Cass. SS.UU., n. 11087 del 7/05/2010). Legittimato passivo è l’Agente della riscossione, trattandosi di atti propri di quest’ultimo, a meno che il ricorrente non intenda sollevare eccezioni riguardanti la debenza dell’imposta iscritta a ruolo (CTR di Roma, n. 126 del 6/07/2010). Conseguentemente, non si applica la mediazione ex art. 17 bis D. Lgs. N. 546/1992. FERMO E IPOTECA IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973 Ai sensi dell’art. 77 DPR n. 602/1973, decorso inutilmente il termine concesso al contribuente per adempiere, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. FERMO E IPOTECA IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973 Ai sensi dell’art. 2080 c.c., l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. È un diritto reale di garanzia, che può essere costituito sopra i beni immobili nonché sui diritti reali di godimento. FERMO E IPOTECA IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973 Sono previste due forme di ipoteca: 1) Facoltativa 2) Obbligatoria FERMO E IPOTECA IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973 Ipoteca facoltativa: L’agente della riscossione, anche al sol fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria purchè l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente ai 20.00 euro. FERMO E IPOTECA IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973 Ipoteca obbligatoria: Qualora l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile per cui si procede, determinato ex art. 79 (importo stabilito ai fini dell’imposta di registro, moltiplicato per tre), l’espropriazione deve essere preceduta da ipoteca per almeno i sei mesi precedenti l’espropriazione. FERMO E IPOTECA IPOTECA – Art. 77 DPR n. 602/1973 In ogni caso, l’agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, sarà iscritta ipoteca. Tale comunicazione, al pari di quella prevista in tema dio fermo di beni mobili registrati, deve reputarsi impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie. RISCOSSIONE COATTIVA Espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 L’Ufficiale della riscossione procede al pignoramento con le modalità previste dall’art. 513 c.p.c. una volta che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, così come stabilito dall’art. 50, comma 1, del D.P.R. 602/73 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 • L’Ufficiale della riscossione, munito di estratto del ruolo esecutivo e, nelle ipotesi di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R., dell’originale dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere, su richiesta del Concessionario, deve procedere al pignoramento delle cose di cui il debitore abbia la materiale detenzione, non potendosi arrestare di fronte ad eccezioni di non appartenenza a sé che il debitore gli faccia, salvo il disposto del novellato art. 63 del D.P.R. n. 602/73. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 • I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano affittati. • Il che, si è affermato, può provocare una opposizione di terzo. • Il verbale di pignoramento è notificato al debitore. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 • L’Ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’art. 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 AVVISO DI VENDITA • • • Viene affisso presso la casa comunale, cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, di un avviso contenente la descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e secondo incanto. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. Tuttavia il G.E. può autorizzare la vendita derogando ai suindicati termini quando vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi è eccessivamente onerosa (c.d. incanto anticipato). Su istanza del debitore o del Concessionario il giudice può ordinare che degli incanti sia data notizia al pubblico con idonee forme di pubblicità commerciale. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 • Se i beni che restano invenduti il Concessionario procede alla vendita a trattativa privata o ad un terzo incanto ad offerta libera. • I beni che restano invenduti anche dopo tale applicazione vengono messi a disposizione del debitore che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito, poiché in difetto gli stessi vengono donati o distrutti. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 • • Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; • ottomila euro, negli altri casi. • Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 L’art. 76 del D.P.R. 602/73 è stato modificato dall’art. 7, comma 2, lett. ggundecies), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ISCRIZIONE DI IPOTECA Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ISCRIZIONE DI IPOTECA La collocazione dell’art. 77 fra le norme del D.P.R. n. 602/1973 dedicate all’esecuzione (per la precisione all’interno del Titolo II “Riscossione coattiva”, Capo II “Espropriazione forzata”, Sezione IV “Disposizioni in materia di espropriazione immobiliare”) sembra escludere la natura cautelare, specie ove si consideri che essa prescinde da ogni valutazione discrezionale del concessionario. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ISCRIZIONE DI IPOTECA • Nel contesto tributario l’ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli artt. 49 e seguenti del D.P.R. n. 602/1973 (Espropriazione forzata – Disposizioni Generali). ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ISCRIZIONE DI IPOTECA • L’ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva. Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 2053 del 31.1.2006), l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - “è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ISCRIZIONE DI IPOTECA • • • L’art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/1973 dispone che “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Dunque il richiamato articolo prescrive espressamente l’obbligo per il Concessionario di notificare, al fine di procedere all’espropriazione e qualora l’espropriazione stessa non abbia avuto inizio entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina dunque il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ISCRIZIONE DI IPOTECA • Autorevole giurisprudenza di merito ha stabilito: “È nulla, per violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. 602/73, l’iscrizione ipotecaria che non sia preceduta dall’intimazione di pagamento. L’omissione dell’intimazione de qua, invero, oltre a violare palesemente le regole previste per la procedura esecutiva, priva il contribuente di conoscere per quale debito si sta procedendo nei suoi confronti. Il mancato adempimento all’obbligo di intimare il pagamento prima di procedere all’espropriazione, dunque non può che essere sanzionato con l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria” (C.T.P. Milano, sez. 12, 10.06.2008, n. 100, confermata da C.T.P. Milano, sentenza n. 156 del 5.05.2010). ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ISCRIZIONE DI IPOTECA • L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca. • Il comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 • Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione a norma dell’art. 555, secondo comma, c.p.c.. • Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. • L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE ALLO STATO Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 PIGNORAMENTO DI FITTI O PIGIONI • • • L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 c.p.c., l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile. ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI • Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso c.p.c., l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: • a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica. ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI • Con la direttiva Equitalia n. 12/2010 il termine a disposizione del contribuente per impugnare i pignoramenti presso terzi passa da 15 giorni a 60 giorni ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, ossia si procede previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le disposizioni del codice di procedura civile. ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 • • • Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. Il pignoramento può effettuarsi mediante le modalità previste dall’art. 72-bis e in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita. ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 PIGNORAMENTI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto. ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73 DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL TERZO Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il Concessionario può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. REGOLE SPECIALI TRIBUTARIE E COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DEL C.P.C. L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/92 espressamente prevede che i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. La vendita dei beni pignorati è effettuata mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste a cura del concessionario senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione. Nel pignoramento dei crediti verso terzi art. 72-bis del D.P.R. 602 il terzo deve pagare il credito direttamente al Concessionario e conseguentemente il terzo non deve comparire dinanzi al G.E. per rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 543, secondo comma, numero 4, c.p.c.. LE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA opposizione all’esecuzione; opposizione agli atti esecutivi; l’opposizione di terzo OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI art. 57 del D.P.R. 602/73 •Non sono ammesse: • a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; • b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI art. 57 del D.P.R. 602/73 • La normativa attualmente vigente ammette per le entrate di natura tributaria l’opposizione relativa alla pignorabilità dei beni di cui all’art. 615, comma 2, nonché l’opposizione agli atti esecutivi, in specie quella relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del precetto e le opposizioni previste dall’art. 617, comma 2, c.p.c., ad eccezione quindi di quelle volte a contestare la regolarità formale e la notifica del titolo esecutivo, in quanto ruolo e cartella di pagamento possono essere impugnati dinanzi alle commissioni tributarie ex art. 19, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 546/92. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI art. 57 del D.P.R. 602/73 • La preclusione prevista dalla lett. a) dell’art. 57, comma 1, si rinviene nella esigenza di rispettare la riserva di giurisdizione delle commissioni tributarie e la brevità del termine entro il quale può essere presentato ricorso. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI art. 57 del D.P.R. 602/73 • Configura opposizione all’esecuzione ex art. 615 la domanda con la quale nell’opporsi all’azione esecutiva intrapresa dalla società concessionaria del servizio di riscossione tributi, non vengono poste in dubbio la sussistenza e definitività del titolo costitutivo del credito, ma si sostiene la carenza di presupposti formali e sostanziali necessari a che il titolo possa legittimare l’ente concessionario ed intraprendere l’esecuzione forzata in danno dell’attore. Essa pertanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 15563/02) OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI art. 57 del D.P.R. 602/73 • Dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notifica del titolo esecutivo, il divieto lascia fuori di sé non soltanto tutte le opposizioni agli atti che siano proponibili da soggetti diversi dal debitore o dal terzo assoggettato all’esecuzione, quali possono essere il creditore procedente, l’offerente o l’aggiudicatario purchè vi abbiano interesse, ma anche tutte le altre opposizioni di forma che attengono agli atti esecutivi veri e propri a cominciare dal pignoramento per finire agli atti conclusivi del procedimento speciale, vendita compresa. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI art. 57 del D.P.R. 602/73 • Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione OPPOSIZIONE DI TERZO TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL’OPPOSIZIONE Art. 58, comma 1 DPR n. 602/1973 L’opposizione di terzo deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. LIMITAZIONI RELATIVE AI BENI PIGNORATI IN LUOGHI APPARTENTENTI AL DEBITORE O AL COOBBLIGATO L’opposizione non puo’ essere proposta quando i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi loro appartenenti, abbiano formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del debitore ovvero dei coobbligati medesimi. LIMITAZIONI NEL CASO IN CUI L’OPPOSIZIONE SIA PROPOSTA DAI PROSSIMI CONGIUNTI DEL DEBITORE O DEL COOBBLIGATO • • Il coniuge, i parenti e gli affini al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni immobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta’ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: A) alla presentazione della dichiarazione • B) al momento in cui si e’ verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non e’ prevista la presentazione della dichiarazione • C) al momento in cui si e’ verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle lett. a) e b). LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE •Art. 60 DPR n. 602/1973 •Il giudice dell’esecuzione non puo’ sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia pericolo di grave e fondato danno. PRESUPPOSTI DELLA SOSPENSIONE Gravi motivi: non hanno la normale consistenza del fumus boni iuris, ma si sostanziano in una forte verosimiglianza di gravi violazioni di legge o profili di illegittimita’ della procedura. Periculum in mora altamente qualificato sotto il profilo della probabilita’ del verificarsi in caso di mancata concessione della sospensiva di un pregiudizio ricadente su beni che, per funzione o natura, non possono essere appresi se non a costo di ledere interessi del debitore insuscettibili di effettiva reitegrazione mediante tutela risarcitoria. PRECEDENTE DISCIPLINA • Nella disciplina precedente era esclusa la sospensione del procedimento esecutivo. Era prevista unicamente • A) una sospensione ope legis per alcuni crediti di natura tributaria • B) una sospensione amministrativa (art. 54 , comma 1 DPR n. 602/1973 attribuiva all’inendente di finanza il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ed il procedimento espropriativo a seguito della proposizione del ricorso di cui all’art. 53 dello stesso decreto). • C) La sospensione giudiziale era prevista solo in caso di opposizione di terzo all’esecuzione. PRECEDENTE DISCIPLINA (…SEGUE) • Contro il provvedimento dell’intendente di finanza, in quanto atto amministrativo definitivo, potevano essere esperiti i normali rimedi giurisdizionali predisposti dall’ordinamento. Art. 47 D. lgs. n. 546/1992 • Con l’introduzione dell’art. 47 del D. lgs. n. 546/1992 venne attribuita al giudice tributario il potere di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato dinanzi allo stesso, qualora ne potesse derivare al debitore un danno grave ed irreparabile dalla medesima esecuzione. • Tuttavia l’art. 47 concerneva solo i tributi assoggettati al nuovo processo tributario. Nulla risultava modificato in merito alla possibilita’ della tutela cautelare nei procedimenti demandati all’autorita’ giudiziaria ordinaria. DISCIPLINA VIGENTE ART. 60 DPR N. 602/1973 • Tale disposizione normativa prevede che il giudice dell’esecuzione oggi non possa sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave ed irreparabile danno. • Attualmente, il potere di sospensione spetta: • 1) al giudice dell’opposizione all’esecuzione per i motivi inerenti alla pignorabilita’ dei beni • 2) al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi • 3) al giudice dell’opposizione di terzo • 4) alle commissioni tributarie ex art. 47 D. lgs. n. 546/1992. DECRETO/ORDINANZA DI SOSPENSIONE • La sospensione potra’ essere disposta o con decreto inaudita altera parte steso in calce al ricorso e previa espressa domanda della parte ricorrente • Oppure con ordinanza pronunciata all’udienza di comparizione delle parti fissata a seguito della proposizione di una delle opposizioni ammesse nel rito fiscale. RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CHE DECIDE SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE Il provvedimento che decide sull’istanza di sospensione del procedimento coattivo di riscossione e’ stato qualificato come provvedimento cautelare, come tale reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. (Trib. Roma, 07.04.2000) LA TUTELA RISARCITORIA DEL CONTRIBUENTE PER COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI DELL’ENTE IMPOSITORE CONCENTRAZIONE DELLA TUTELA E’ opinione generale che la giurisdizione tributaria riguardi non solo l’atto, ma anche il rapporto sottostante, coinvolgendo anche i diritti patrimoniali consequenziali. CONCENTRAZIONE DELLA TUTELA • Deriva dalla qualificazione del processo tributario quale processo di impugnazione-merito, deputato non solo all’annullamento dell’atto illegittimo, ma anche all’accertamento e al riesame del rapporto giuridico di imposta. PRINCIPI GENERALI • Art. 10, comma 1 Statuto del Contribuente: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede” • Art. 2043 c.c.: “Risarcimento per fatto illecito”. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. OPINIONI GIURISPRUDENZIALI CONTRARIE • Corte Cassazione, SS.UU., sent. 15 del 4 gennaio 2007 aveva devoluto al giudice ordinario la competenza a valutare se l’illegittima richiesta di un tributo avesse determinato danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili OPINIONI GIURISPRUDENZIALI FAVOREVOLI ALLA CONCENTRAZIONE DELLA TUTELA C. Cass., 31 luglio 2007, n. 16871: spetta al giudice tributario, in quanto consequenziale ad una controversia tributaria, la questione relativa alla rivalutazione monetaria delle somme versate a titolo di imposta e di cui si maturi giudizialmente il diritto al rimborso. C. Cass., 16 giugno 2010 n. 14499: ha stabilito che spetta alle Commissioni tributarie pronunciarsi non solo sul rimborso delle imposte indbitamente versate ma anche sugli accessori ed interessi, nonche’ sul maggior danno quale l’importo pagato per la prestazione di una fidejussione che e’ risultata non dovuta. RISARCIMENTO DEL DANNO PROCESSUALE • Art. 96 c.p.c. RESPONSABILITA’ AGGRAVATA DELLA PA • competenza del giudice tributario sul risarcimento del danno da responsabilita’ processuale aggravata, tutte le volte in cui risulti che la P.A. abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave. LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE NELLA FASE DELA RISCOSSIONE RISARCIMENTO DEI DANNI Art. 59 DPR n. 602/1973 Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione puo’ proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori. RISARCIMENTO DEL DANNO PROCESSUALE Art. 91 c.p.c. Condanna alle spese processuali. Il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Art. 96, comma 3 c.p.c. “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi del’art. 91, il giudice anche d’ufficio, puo’ altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata”. SIAMO, DUNQUE, NELLA SFERA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE DI CUI ALL’ART. 2059 C.C. SOSPENSIONE GIUDIZIALE E AMMINISTRATIVA Art. 47 DPR n. 602/1973: istanza della parte per chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato in caso di danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione dello stesso. Sospensione d’ufficio, in caso di eccezionale urgenza. Art. 39 DPR n. 600/1973. L’ufficio della riscossione o il centro di servizio hanno facolta’ di disporre la sospensione della riscossione con provvedimento motivato notificato al concessonario o al contribuente, che ha efficacia fino alla data di pubblicazione della sentenza della CTP. Il provvedimento puo’ essere revocato se sopravviene fondato pericolo per la riscossione. TUTELA GIURISDIZIONALE • Impugnazione dell’atto (cartella di pagamento) dinanzi alla CTP. • Decorso il termine di 60 gg dalla notifica il concessionario procede ad secuzione forzata. • Tutela dinanzi alle Commissioni Tributarie avverso il diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata per motivi di merito, attinenti sia all’an che al quantum della pretesa. Sospensione del ruolo con istanza proposta nel ricorso o con atto separato. Se l’esecuzione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni (art. 50 DPR n. 600/1973). Possibilita’ di impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento (art. 19 D. Lgs. n. 546/1992) • • • IL RIMBORSO • L’ISTANZA DI RIMBORSO • IL FERMO AMMINISTRATIVO • I TERMINI L’ISTANZA DI RIMBORSO E TERMINI Art. 21 D. lgs. n. 546/1992 Il ricorso avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi di cui all’all’art. 19, comma 1, lett. g D. Lgs. n. 546/1992, può essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda di restituzione presentata entro I termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro 2 anni dal pagamento, oppure, se posteriore, dal giorno in cui e’ sorto il diritto alla restituzione. Se la domanda e’ esplicitamente respinta, il rifiuto espresso e’ impugnabile in CTP. Se l’Amministrazione rimane inerte per 90 gg dalla presentazione della domanda, il silenzio equivale a rigetto ed e’ impugnabile in CTP. RIMBORSO DI RITENUTE DIRETTE • • Art. 37 DPR n. 602/1973 Istanza entro 48 mesi dal versamento all’intendente di finanza della provincia in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. • Puo’ essere presentata sia dal sostituito che dal sostituto, se trattasi di ritenute indebitamente operate e versate. • Il termine decorre, per il sostituto, da quando ha versato, per il sostituito, da quando ha subito la ritenuta. • Ricorso in CTP avverso il provvedimento esplicito di rigetto, ovvero avverso il silenzio trascorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza. L’intendente di finanza procede al rimborso mediante ordinativo di pagamento RIMBORSO DI VERSAMENTI DIRETTI • • • • Art. 38 DPR n. 602/1973 Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto presenta istanza all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il cessionario presso il quale e’ stato eseguito il pagamento entro 48 mesi dalla data del versamento. Ricorso in CTP avverso il provvedimento esplicito di rigetto, ovvero avverso il silenzio trascorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza. L’intendente di finanza procede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. RIMBORSO D’UFFICIO • • Art. 41 DPR n. 602/1973 Rimborso d’ufficio delle maggiori somme iscritte a ruolo quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’Ufficio. • Rimborso d’ufficio della differenza, quando l’ammontare della ritenuta d’acconto e’ superiore a quella dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 600/1973. • Rimborso d’ufficio dei crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dell’art. 36 bis. RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE RIMBORSATE Art. 43 DPR n. 602/1973 L’Ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo delle somme erronamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La cartella di pagamento e’ notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro il termine di cui all’art. 43, comma 1 DPR 600/1973 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione) FERMO AMMINISTRATIVO • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 Art. 69, 6 comma • E’ un istituto utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per sospendere i rimborsi nei confronti dei contribuenti che siano in posizioni di debito. FERMO AMMINISTRATIVO (Segue…) La sospensione dei rimborsi puo’ essere disposta, in base ad un’espressa previsione, a fronte del debito del privato per sanzioni tributarie, se e’ stato notificato atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, ancorche’ non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia compensazione del debito. FERMO AMMINISTRATIVO (… Segue) Non deve essere confuso con il fermo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973, che costituisce una misura cautelare che il concessionario della riscossione puo’ disporre sui beni mobili del debitore o dei coobbligati, una volta decorso il termine di cui all’art. 50, comma 1 DPR n. 602/1973 (sessanta giorni dalla definizione della cartella di pagamento). LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI E PROCEDURE DI IRROGAZIONE TIPOLOGIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 2 d. lgs. n. 472/1997 1. Sanzione pecuniaria 2. Sanzioni accessorie: 2.1. interdizione dalla carica di amministratore, sindaco, o revisore di societa’ di capitali; 2.2. interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche; 2.3. interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni; 2.4 sospensione, per max 6 mesi, dall’esercizio di attivita’ autonoma o di impresa. PRINCIPIO PERSONALISTICO • Art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 472/1997 La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE • Art. 7, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa’ o enti con personalita’ giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DI IRRETROATTIVITA’ • Art. 3, comma 1 del D. lgs. n. 472/1997 Nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione ed esclusivamente nei casi considerati dalla legge. PRINCIPIO DEL FAVOR REI Art. 3, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 472/1997. Se la sanzione e’ gia’ stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e’ ammessa la ripetizione dell’indebito. Se la legge in vigore al momento in cui e’ stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiiscono sanzioni di entita’ diversa, si applica la legge piu’ favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. IMPUTABILITA’ • Art. 4 d. lgs. n. 472/1997 Imputabilita’: capacita’ di intendere o di volere Non puo essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita’ di intendere e di volere. COLPEVOLEZZA Art. 5 del d. lgs. n. 472/1997 Colpevolezza : elemento soggettivo: dolo o colpa. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. CAUSE DI NON PUNIBILITA’ Art. 6 d. lgs n. 472/1997. 1. 2. 3. 4. 5. Errore incolpevole sul fatto Errore di diritto, derivante da ignoranza inevitabile della legge tributaria L’incerta portata delle legge tributaria L’imputabilita’ ad un terzo del mancato pagamento del tributo La forza maggiore CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE Art. 7 del d. lgs. n. 472/1997 Gravita’ della violazione desunta dalla condotta dll’agente, dall’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, dalla sua personalita’ e dalle condizioni economiche e sociali. La personalita’ del trasgressore e’ desunta anche dai suoi precedenti fiscali. Aumento fino alla meta’ della sanzione nei confronti del recidivo (colui che e’ incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole) Riduzione fino alla meta’ del minimo della sanzione qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entita’ del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. INTRASMISSIBILITA’ DELLA SANZIONE AGLI EREDI • Art. 8 D. lgs. N. 472/1997 L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. CONCORSO DI PERSONE Art. 9 del D. lgs. n. 472/1997 Se piu’ persone concorrono nella stessa violazione finanziaria, dato il principio di personalita’, esse non sono obbligate in solido, ma ciascuna e’ responsabile della sanzione ad essa singolarmente irrogata. Quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu’ soggetti, e’ irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA Art. 5, comma 1 D. lgs. n. 472/1997 Puo’ concorrere nella violazione il professionista che suggerisca al trasgressore la condotta punita. Se al consulente e’ richiesta la soluzione di problemi di speciale difficolta’, la punibilita’ sussiste solo in caso di dolo o colpa grave. AUTORE MEDIATO • Art. 10 D. lgs. n. 472/1997 Non e’ punibile l’autore materiale della violazione quando costui e’ stato determinato a compiere la violazione con violenza o minaccia o perche’ indotto inconsapevolmente in errore. CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE • Art. 12 D. lgs. n. 472/1997 • E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu’ grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione ed omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero commette, anche con piu’ azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu’ violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta’ al triplo. • • RAVVEDIMENTO Art. 13, comma 1 del D. lgs. n. 472/1997 Sanzione ridotta, sempreche’ la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ di accertamento di cui l’autore abbia avuto formalmente conoscenza: a)Ad un decimo del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 gg dalla sua commissione; b)Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione; c)Ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 gg ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore di 30 gg. PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI Art. 16 d. Lgs . n. 472/1997 La competenza in materia di irrogazione di sanzioni e’ attribuita alla stesso ufficio competente per l’accertamento del tributo. Tre modalita’ applicative: 1) Irrogate con l’avviso di accertamento quando sono collegate all’ammontare del tributo; 2) Irrogate mediante iscrizione a ruolo, nei caso di sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi; 3) Tramite la notifica di un atto di contestazione (c.d. procedimento ordinario). ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI • L’atto deve indicare, a pena di nullita’, i fatti attribuiti al trasgressore, le prove, le norme sanzionatorie ed i criteri seguiti nel determinare la sanzione. Deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. • • Il trasgressore e gli obbligati in solido hanno 3 scelte: 1) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata • 2) produrre deduzioni difensive (in tal caso, l’ufficio deve esaminarle ed, entro un anno dalla loro presentazione, puo’ irrogare le sanzioni con provvedimento motivato anche in ordine alle deduzioni medesime) • 3) impugnare l’atto in CTP LE SANZIONI PENALI I DELITTI PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO FATTISPECIE DELITTUOSE D. Lgs. n. 74/2000 1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 2. Dichiarazione infedele 3. Omessa dichiarazione 4. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 5. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 6. Occultamento o distruzione di documenti contabili 7. Omesso versamento di ritenute certificate 8. Omesso versamento di IVA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI • Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 Indicazione, in dichiarazione, di costi fittizi, correlati allutilizzazione di fatture o altri documenti che si riferiscono ad operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione. Pena: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. DICHIARAZIONE INFEDELE • Art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 Indicazione, in dichiarazione, di elementi attivi inferiori a quelli reali, o elementi passivi fittizi, per importi superiori a determinate soglie. Non e’ richiesta la contabilizzazione di dati falsi, e percio’, il reato puo’ essere commesso anche da chi non e’ soggetto ad obblighi di contabilita’. Pena: reclusione da uno a tre anni OMESSA DICHIARAZIONE • Art. 5, D. lgs. n. 74/2000 E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore a Euro 30.000,00. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 gg dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Pena: reclusione da uno a tre anni. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI Art. 8, d. lgs. n. 74/2000. Commette il reato chiunque emetta o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Si tratta di un reato di pericolo astratto, per la cui configurazione e’ sufficiente il mero compimento dell’atto tipico. Non ha, dunque, rilievo se il destinatario abbia o meno utilizzato le fatture false. La pena e’ identica a quella prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni). OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI • Art. 10 d. lgs. N. 74/2000 E’ reato l’occultamento o la distruzione totale o parziale, per fini di evasione, di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la cnservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Pena: reclusione da uno a cinque anni. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE Art. 10 bis del d. lgs. n. 74/2000 Incorre nel delitto chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta. Pena: reclusione da sei mesi a due anni. OMESSO VERSAMENTO DI IVA Art. 10 ter d. lgs n. 74/2000 Integra il delitto de quo la condotta di chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Pena: reclusione da sei mesi a due anni. RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO • Art. 20 d. lgs. n. 74/2000 • Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. • Non esiste, dunque, pregiudizialita’. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI RITENUTE PENALMENTE RILEVANTI • • • • • Art. 21 D.lgs. n. 472/1997. L’ufficio competente comunque irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. In pendenza di processo penale il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa resta sospeso. Quando si conclude il processo penale, se la sentenza e’ di assoluzione o proscioglimento, ovvero viene emesso un provvedimento di archiviazione, ma permangono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa, quest’ultima diventa definitivamente ineseguibile. Se il processo penale si conclude con una sentenza di condanna, l’irrogazione della sanzione penale rende ineseguibile la sanzione amministrativa.