Definizione delle modalità tecniche e delle procedure di controllo
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Definizione delle modalità tecniche e delle procedure di controllo
Definizione delle modalità tecniche e delle procedure di controllo per la comunicazione in via telematica dell’importo e della tipologia dei crediti oggetto di compensazione, ai sensi degli articoli 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per importi superiori a 10.000 euro, in attuazione dell’articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: Soggetti obbligati alla comunicazione 1.1 I contribuenti titolari di partita IVA che intendono effettuare operazioni di compensazione ai sensi degli articoli 17 e 25 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per importi superiori a 10.000 euro in ciascun anno solare, effettuano la comunicazione di cui al punto 3. 1.2 In caso di mancata comunicazione le operazioni di compensazione che nell’anno solare eccedono il limite complessivo di 10.000 euro si considerano indebite ad ogni effetto di legge. Termini per la presentazione della comunicazione 2.1 Se l’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione supera il limite complessivo di 10.000 euro all’inizio dell’anno, la comunicazione è eseguita entro il quinto giorno lavorativo precedente quello in cui è effettuato il primo versamento unitario dell’anno tramite compensazione. 2.2 Se l’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione supera il limite complessivo di 10.000 euro nel corso dell’anno, la comunicazione è effettuata entro il quinto giorno lavorativo precedente quello dell’operazione di compensazione che determina il superamento del predetto limite. 2.3 Se nel corso dell’anno aumenta o diminuisce l’ammontare dei crediti compensabili, è effettuata una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno lavorativo precedente quello dell’operazione di compensazione che determina la variazione del predetto ammontare. 2.4 Il limite massimo compensabile nell’anno è quello risultante dall’esito dell’ultima comunicazione validamente presentata. 2.5 In caso di errori od omissioni è possibile annullare la comunicazione precedentemente inviata e provvedere all’invio di una nuova comunicazione. Nel caso in cui si sia già formato il silenzio assenso di cui al punto 6.1, ovvero il contribuente abbia ricevuto comunicazione di diniego totale o parziale, l’assenso o il diniego sono privi di effetto. 2.6 Per l’anno 2007, i contribuenti che successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento intendono utilizzare in compensazione importi superiori a 10.000 euro, eseguono la comunicazione entro il quinto giorno lavorativo precedente quello della prima operazione di compensazione. Contenuto della comunicazione 3.1 La comunicazione, conforme al modello allegato, contiene l’indicazione dell’importo dei crediti oggetto di compensazione in ciascun anno solare, suddiviso per ogni singola tipologia di imposta. 3.2 In fase di prima attuazione della procedura, i crediti da indicare nella comunicazione sono quelli derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ammessi alla compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. 3.3 La comunicazione contiene i dati identificativi del contribuente e del soggetto che presenta la comunicazione per conto di terzi ed è sottoscritta dal contribuente o dal legale rappresentante. Modalità di invio della comunicazione 4.1 I contribuenti utilizzano per la comunicazione dei dati di cui al punto 1, il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 4.2 I contribuenti, per la comunicazione di cui al punto 1, possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998. 4.3 La comunicazione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Ricevute di conferma ricezione dati 5.1 La comunicazione realizzata mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente i dati medesimi da parte dell’Agenzia delle entrate, salvo i casi previsti al punto 5.4; 5.2 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o, in alternativa, del codice di riscontro per il servizio Fisconline generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. 5.3 Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello del corretto invio del file. 5.4 La ricevuta di cui al punto 5.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni; b ) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 4.3; d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione. 5.5 Le circostanze elencate al punto 5.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale, nel rispetto del termine di cui ai punti 2.1 e 2.2, può riproporne la corretta trasmissione. Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate 6.1 Il contribuente può effettuare operazioni di compensazione nei limiti indicati nella comunicazione inviata ai sensi del punto 3 se, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l’Agenzia delle entrate non comunica in via telematica motivato diniego totale o parziale della compensazione. 6.2 La comunicazione del diniego oltre il termine di tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione effettuata dal contribuente impedisce le operazioni di compensazione non ancora operate entro il quinto giorno successivo alla ricezione del diniego. 6.3 Nel caso di comunicazione effettuata avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, il diniego è inviato agli intermediari medesimi, che provvedono a comunicarlo al contribuente. Procedure di controllo 7.1 L’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’emissione della comunicazione di diniego parziale o totale, effettua una verifica tecnico-formale della richiesta di compensazione contenuta nella comunicazione del contribuente e controlla l’attendibilità della stessa sulla base dei dati in suo possesso o, comunque, desumibili dall’Anagrafe tributaria. Per il medesimo fine l’Agenzia verifica se il contribuente risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per ruoli emessi successivamente al 1° gennaio 2000, relative a tributi di competenza dell’Agenzia per un ammontare complessivo uguale o superiore a mille euro. 7.2 Il diniego della compensazione è disposto per un ammontare pari all’importo complessivo dei crediti non utilizzabili, delle somme iscritte a ruolo il cui termine di pagamento sia scaduto da più di sessanta giorni e per le quali non siano stati disposti provvedimenti di sospensione o di rateizzazione. 7.3 L’Agenzia delle entrate dispone il diniego totale della compensazione quando dalle procedure di controllo risulta che le somme indicate nella comunicazione non spettano o non trovano riscontro nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni del contribuente. Effetti del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 8.1 In caso di diniego totale le operazioni di compensazione superiori a 10.000 euro eventualmente operate sono indebitamente effettuate a tutti gli effetti di legge. 8.2 In caso di diniego parziale le operazioni di compensazione eventualmente operate in eccedenza dei limiti di cui al punto 7.2, indicati nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate, sono indebitamente effettuate a tutti gli effetti di legge. 8.3 Il silenzio assenso ovvero la comunicazione di diniego totale o parziale della compensazione non hanno effetti sugli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente e non pregiudicano le attività di liquidazione, controllo formale e l'azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria. Trattamento dei dati 9.1 1I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. 9.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. “data warehouse”, che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali. 9.3 I dati sono inseriti all’interno di una specifica area dedicata dell’Anagrafe Tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi. 9.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate. Sicurezza dei dati 10.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 3, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell’utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi “asimmetriche” che garantiscono la cifratura dell’archivio da trasmettere. 10.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali 10.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Entrata in vigore 12.1 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. MOTIVAZIONI Con il presente provvedimento si dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui è stata introdotta una specifica procedura per usufruire della cosiddetta “compensazione orizzontale”, ossia della compensazione di crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi disciplinata dagli articoli 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di contrastare l’utilizzo indebito di crediti in compensazione, per i titolari di partita IVA che vogliano effettuare la compensazione per una somma superiore a 10.000 euro nell’anno solare, è stato introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto di compensazione. Tale comunicazione è preventiva, ossia deve essere inoltrata entro il quinto giorno lavorativo precedente l’operazione di compensazione e deve essere effettuata, in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 2-bis e comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l’Agenzia delle entrate invia telematicamente la risposta al contribuente; in caso di utilizzo del sistema Entratel la risposta dell’Agenzia delle entrate è inviata agli intermediari abilitati che la comunicano al contribuente interessato. La comunicazione dell’Agenzia delle entrate al contribuente può avere tre esiti distinti: 1) silenzio assenso, che si perfeziona in caso di mancata risposta dell’Agenzia delle entrate entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione; 2) diniego parziale delle operazioni di compensazione; 3) diniego totale delle operazioni di compensazione; entrambe le comunicazioni di diniego sono motivate e comunicate nel medesimo termine innanzi indicato. Il diniego disposto oltre il termine per la formazione del silenzio-assenso impedisce le compensazioni non ancora effettuate entro il quinto giorno successivo alla ricezione del diniego medesimo. Al fine di contrastare l’utilizzo indebito della compensazione, in sede di prima attuazione della norma ed in attesa di un riordino del meccanismo della “compensazione orizzontale”, l’Agenzia verifica se le somme per cui si richiede la compensazione trovano riscontro nelle dichiarazioni presentate dal contribuente e valuta se le richieste risultano attendibili sulla base dei dati in suo possesso. Ulteriori controlli vengono effettuati per stabilire se il contribuente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a tributi di competenza dell’Agenzia per un ammontare complessivo uguale o superiore a mille euro. L’atto di diniego è disposto per un ammontare pari al totale dei crediti non spettanti e delle somme iscritte a ruolo per il cui pagamento il contribuente risulta inadempiente. Il diniego inibisce la compensazione, che se effettuata oltre il limite consentito è considerata indebita. La formazione del silenzio o l’atto di diniego non influisce sugli adempimenti del contribuente e non preclude l’ulteriore attività di controllo. Al provvedimento sono allegati il modello di comunicazione per il controllo delle compensazioni che deve essere utilizzato dal contribuente, e lo schema delle comunicazioni di diniego totale e parziale.