Definizione delle modalità tecniche e delle procedure di controllo

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Definizione delle modalità tecniche e delle procedure di controllo
Definizione delle modalità tecniche e delle procedure di controllo per la
comunicazione in via telematica dell’importo e della tipologia dei crediti oggetto di
compensazione, ai sensi degli articoli 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, per importi superiori a 10.000 euro, in attuazione dell’articolo 1, commi 30 e
31, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone:
Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1
I contribuenti titolari di partita IVA che intendono effettuare operazioni
di compensazione ai sensi degli articoli 17 e 25 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
per importi superiori a 10.000 euro in ciascun anno solare, effettuano la
comunicazione di cui al punto 3.
1.2 In caso di mancata comunicazione le operazioni di compensazione che
nell’anno solare eccedono il limite complessivo di 10.000 euro si
considerano indebite ad ogni effetto di legge.
Termini per la presentazione della comunicazione
2.1 Se l’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione supera
il limite complessivo di 10.000 euro all’inizio dell’anno, la comunicazione è
eseguita entro il quinto giorno lavorativo precedente quello in cui è
effettuato il primo versamento unitario dell’anno tramite compensazione.
2.2 Se l’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione supera
il limite complessivo di 10.000 euro nel corso dell’anno, la comunicazione è
effettuata entro il quinto giorno lavorativo precedente quello dell’operazione
di compensazione che determina il superamento del predetto limite.
2.3 Se nel corso dell’anno aumenta o diminuisce l’ammontare dei crediti
compensabili, è effettuata una comunicazione sostitutiva entro il quinto
giorno lavorativo precedente quello dell’operazione di compensazione che
determina la variazione del predetto ammontare.
2.4 Il limite massimo compensabile nell’anno è quello risultante dall’esito
dell’ultima comunicazione validamente presentata.
2.5 In caso di errori od omissioni è possibile annullare la comunicazione
precedentemente inviata e provvedere all’invio di una nuova comunicazione.
Nel caso in cui si sia già formato il silenzio assenso di cui al punto 6.1,
ovvero il contribuente abbia ricevuto comunicazione di diniego totale o
parziale, l’assenso o il diniego sono privi di effetto.
2.6 Per l’anno 2007, i contribuenti che successivamente alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento intendono utilizzare in compensazione
importi superiori a 10.000 euro, eseguono la comunicazione entro il quinto
giorno lavorativo precedente quello della prima operazione di
compensazione.
Contenuto della comunicazione
3.1 La comunicazione, conforme al modello allegato, contiene l’indicazione
dell’importo dei crediti oggetto di compensazione in ciascun anno solare,
suddiviso per ogni singola tipologia di imposta.
3.2 In fase di prima attuazione della procedura, i crediti da indicare nella
comunicazione sono quelli derivanti da eccedenze di versamento
dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, ammessi alla compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
3.3 La comunicazione contiene i dati identificativi del contribuente e del
soggetto che presenta la comunicazione per conto di terzi ed è sottoscritta
dal contribuente o dal legale rappresentante.
Modalità di invio della comunicazione
4.1 I contribuenti utilizzano per la comunicazione dei dati di cui al punto 1, il
servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi
posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al d.P.R.
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
4.2 I contribuenti, per la comunicazione di cui al punto 1, possono avvalersi
anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
4.3 La comunicazione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da
eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati con quanto
previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
Ricevute di conferma ricezione dati
5.1 La comunicazione realizzata mediante il servizio telematico Entratel o
Fisconline, si considera effettuata nel momento in cui è completata la
ricezione del file contenente i dati medesimi da parte dell’Agenzia delle
entrate, salvo i casi previsti al punto 5.4;
5.2 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una
ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il
servizio Entratel o, in alternativa, del codice di riscontro per il servizio
Fisconline generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al
paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al
decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
5.3 Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia delle entrate rende disponibili le
ricevute per via telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello del
corretto invio del file.
5.4 La ricevuta di cui al punto 5.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si
considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno
dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di
riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni;
b ) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte
dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di
controllo di cui al punto 4.3;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione.
5.5 Le circostanze elencate al punto 5.4 sono comunicate, sempre per via
telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale, nel
rispetto del termine di cui ai punti 2.1 e 2.2, può riproporne la corretta
trasmissione.
Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
6.1 Il contribuente può effettuare operazioni di compensazione nei limiti indicati
nella comunicazione inviata ai sensi del punto 3 se, entro tre giorni lavorativi
dalla ricezione della stessa, l’Agenzia delle entrate non comunica in via
telematica motivato diniego totale o parziale della compensazione.
6.2 La comunicazione del diniego oltre il termine di tre giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione effettuata dal contribuente impedisce le
operazioni di compensazione non ancora operate entro il quinto giorno
successivo alla ricezione del diniego.
6.3 Nel caso di comunicazione effettuata avvalendosi degli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis
e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, il diniego è inviato agli intermediari
medesimi, che provvedono a comunicarlo al contribuente.
Procedure di controllo
7.1 L’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’emissione della comunicazione di
diniego parziale o totale, effettua una verifica tecnico-formale della richiesta
di compensazione contenuta nella comunicazione del contribuente e
controlla l’attendibilità della stessa sulla base dei dati in suo possesso o,
comunque, desumibili dall’Anagrafe tributaria. Per il medesimo fine
l’Agenzia verifica se il contribuente risulta inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per
ruoli emessi successivamente al 1° gennaio 2000, relative a tributi di
competenza dell’Agenzia per un ammontare complessivo uguale o superiore
a mille euro.
7.2 Il diniego della compensazione è disposto per un ammontare pari all’importo
complessivo dei crediti non utilizzabili, delle somme iscritte a ruolo il cui
termine di pagamento sia scaduto da più di sessanta giorni e per le quali non
siano stati disposti provvedimenti di sospensione o di rateizzazione.
7.3 L’Agenzia delle entrate dispone il diniego totale della compensazione
quando dalle procedure di controllo risulta che le somme indicate nella
comunicazione non spettano o non trovano riscontro nelle dichiarazioni e
nelle comunicazioni del contribuente.
Effetti del provvedimento dell’Agenzia delle entrate
8.1 In caso di diniego totale le operazioni di compensazione superiori a 10.000
euro eventualmente operate sono indebitamente effettuate a tutti gli effetti di
legge.
8.2 In caso di diniego parziale le operazioni di compensazione eventualmente
operate in eccedenza dei limiti di cui al punto 7.2, indicati nella
comunicazione dell’Agenzia delle entrate, sono indebitamente effettuate a
tutti gli effetti di legge.
8.3 Il silenzio assenso ovvero la comunicazione di diniego totale o parziale della
compensazione non hanno effetti sugli ulteriori adempimenti posti a carico
del contribuente e non pregiudicano le attività di liquidazione, controllo
formale e l'azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.
Trattamento dei dati
9.1 1I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e
ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità
contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei
contribuenti.
9.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della
normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono
inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati,
secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di
elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. “data warehouse”, che
consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati
personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati
per l’esecuzione dei controlli fiscali.
9.3 I dati sono inseriti all’interno di una specifica area dedicata dell’Anagrafe
Tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.
9.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato
esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono
compiutamente tracciate.
Sicurezza dei dati
10.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 3, è garantita dal
sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un
meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice
identificativo dell’utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire
di alcuni servizi erogati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore codice
PIN personale dell’utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette
credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun
incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì
realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi “asimmetriche” che
garantiscono la cifratura dell’archivio da trasmettere.
10.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione,
identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla
consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei
tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione
delle copie di sicurezza.
Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
10.1
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto
della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma
5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Entrata in vigore
12.1 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione.
MOTIVAZIONI
Con il presente provvedimento si dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 1,
commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui è stata introdotta una
specifica procedura per usufruire della cosiddetta “compensazione orizzontale”, ossia
della compensazione di crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi
disciplinata dagli articoli 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di contrastare l’utilizzo indebito di crediti in compensazione, per i
titolari di partita IVA che vogliano effettuare la compensazione per una somma
superiore a 10.000 euro nell’anno solare, è stato introdotto l’obbligo di comunicare
all’Agenzia delle Entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto di compensazione.
Tale comunicazione è preventiva, ossia deve essere inoltrata entro il quinto
giorno lavorativo precedente l’operazione di compensazione e deve essere effettuata,
in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3,
comma 2-bis e comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La comunicazione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o
Fisconline. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l’Agenzia delle
entrate invia telematicamente la risposta al contribuente; in caso di utilizzo del sistema
Entratel la risposta dell’Agenzia delle entrate è inviata agli intermediari abilitati che la
comunicano al contribuente interessato.
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate al contribuente può avere tre esiti
distinti: 1) silenzio assenso, che si perfeziona in caso di mancata risposta dell’Agenzia
delle entrate entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione;
2) diniego parziale delle operazioni di compensazione; 3) diniego totale delle
operazioni di compensazione; entrambe le comunicazioni di diniego sono motivate e
comunicate nel medesimo termine innanzi indicato.
Il diniego disposto oltre il termine per la formazione del silenzio-assenso
impedisce le compensazioni non ancora effettuate entro il quinto giorno successivo
alla ricezione del diniego medesimo.
Al fine di contrastare l’utilizzo indebito della compensazione, in sede di prima
attuazione della norma ed in attesa di un riordino del meccanismo della
“compensazione orizzontale”, l’Agenzia verifica se le somme per cui si richiede la
compensazione trovano riscontro nelle dichiarazioni presentate dal contribuente e
valuta se le richieste risultano attendibili sulla base dei dati in suo possesso.
Ulteriori controlli vengono effettuati per stabilire se il contribuente è
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento relative a tributi di competenza dell’Agenzia per un ammontare
complessivo uguale o superiore a mille euro.
L’atto di diniego è disposto per un ammontare pari al totale dei crediti non
spettanti e delle somme iscritte a ruolo per il cui pagamento il contribuente risulta
inadempiente.
Il diniego inibisce la compensazione, che se effettuata oltre il limite consentito è
considerata indebita.
La formazione del silenzio o l’atto di diniego non influisce sugli adempimenti
del contribuente e non preclude l’ulteriore attività di controllo.
Al provvedimento sono allegati il modello di comunicazione per il controllo
delle compensazioni che deve essere utilizzato dal contribuente, e lo schema delle
comunicazioni di diniego totale e parziale.