UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL`AQUILA

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UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL`AQUILA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
GUIDA ALLE TASSE UNIVERSITARIE
ANNO ACCADEMICO 2008/2009
1
Determinazione di tassa e contributi
PREMESSA
Con riferimento alle norme riguardanti il diritto agli studi universitari, (D.P.C.M. 9 aprile 1997; D.P.R. 306 del 26
maggio 1998; D.M. n. 113 del 26 maggio 1998; legge 6 marzo 1998, n. 40; D.M. del 28 febbraio 1999; D.M. del 23
aprile 1999; D.P.C.M. 9 aprile 2001) l’Università degli Studi dell’Aquila ha deliberato l’ ammontare complessivo delle
tasse d’iscrizione e dei contributi.
L’ammontare complessivo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari è determinato, per ogni studente
che presenta l’autocertificazione, tenendo conto congiuntamente della composizione e della condizione economica del
nucleo familiare di appartenenza dello studente, e delle sue condizioni di merito, valutate, quest’ultime, attraverso
l’adozione di una metodologia che consente di normalizzare e rendere confrontabili i parametri di merito di tutti gli
studenti dell’Ateneo in possesso dei requisiti minimi necessari per richiedere agevolazioni.
A)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE DELLO STUDENTE
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito,
della situazione patrimoniale e dell’ampiezza del suo nucleo familiare convenzionale.
Le informazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, il reddito ed il patrimonio sono autocertificate
dallo studente su un apposito modulo da compilare all'atto dell'iscrizione.
L'autocertificazione va presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Dopo tale data non sarà più accettata
nessuna domanda da parte dell’ufficio competente.
NB Gli studenti che intendono laurearsi entro la terza sessione dell’a.a. 2007/2008 ad una laurea triennale per poi
iscriversi ad una specialistica devono presentare il modulo di autocertificazione contestualmente alla
regolarizzazione amministrativa per l’iscrizione al corso di laurea specialistica, o, in caso di mancato conseguimento
della laurea triennale, contestualmente alla regolarizzazione amministrativa per l’iscrizione alla triennale.
Lo studente che non presenta l'autocertificazione della condizione economica familiare rinuncia ad
eventuali riduzioni per merito e per reddito. In questo caso, l’ammontare del totale complessivo di tassa di
iscrizione e di contributi è fissata all’importo massimo.
A.1
DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE
Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale dello studente: lo studente interessato e tutti
coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultino nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della
domanda, ad eccezione di quanto di seguito stabilito.
A.1.1. Nel caso di studenti figli di genitori separati o divorziati, per cui esiste atto di separazione, divorzio o
annullamento, si prenderà in considerazione la composizione e la situazione economica (comprensiva degli assegni
periodici di mantenimento dei figli o a titolo di alimento) del nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di
mantenimento dello studente.
Nei casi in cui non esista atto di separazione, divorzio o annullamento, sono considerati facenti parte del nucleo
familiare dello studente, ai fini della composizione e della situazione economica, entrambi i genitori dello studente e gli
altri eventuali figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia.
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare, infine, eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello
studente alla data di presentazione della domanda.
A.1.2. La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare, pertanto, non tiene conto, ai fini della
composizione e della situazione economica, dei componenti della famiglia di origine, sussiste in relazione alla presenza
di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza dello studente esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno rispetto alla data
di presentazione della domanda, in alloggio che non sia di proprietà di un membro del nucleo familiare diverso dallo
studente stesso;
b) Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare, ICE, (per la definizione di ICE si faccia
riferimento al successivo paragrafo), derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente
dichiarati da almeno due anni, non inferiore a:
- € 5.577,73 (nucleo familiare di una persona)
- € 9.296,22 (nucleo familiare di due persone)
- € 1.2394,96 (nucleo familiare di tre persone)
- € 15.121,85 (nucleo familiare di quattro persone)
- € 17.724,80 (nucleo familiare di cinque persone)
2
Se non sussistono i requisiti per essere considerato nucleo familiare indipendente lo studente deve far riferimento,
ai fini sia della composizione sia della situazione reddituale e patrimoniale, ad un nucleo familiare convenzionale
composto dalle persone che compaiono nel suo stato di famiglia e da quelle appartenenti alla famiglia di origine.
Qualora lo studente presenti autocertificazione con l’indicazione di nucleo familiare indipendente pur non
sussistendo le condizioni a) e b) di cui sopra, d’ufficio sarà escluso dalla possibilità di esoneri per reddito e merito e
dovrà corrispondere, senza alcuna possibilità di deroga, l’ammontare totale di tassa di iscrizione e contributi.
NB. Gli studenti che hanno contratto matrimonio possono dichiarare di costituire nucleo indipendente a
prescindere dal reddito percepito.
Al punto 3) del riquadro NOTIZIE SUL NUCLEO FAMILIARE del modulo di autocertificazione lo studente
dovrà riportare il numero di componenti determinato sulla base delle considerazioni di cui sopra.
L’Amministrazione dell’Università provvederà, d’ufficio, ad aumentare il numero dei componenti il nucleo
familiare di un’unità per ciascuna persona non autosufficiente, ad eccezione dello studente, (con invalidità riconosciuta
pari o superiore al 66%), per ogni altro studente universitario presente nella famiglia e nel caso di nucleo familiare con
un solo genitore, non per effetto di eventuali separazioni anche di fatto o divorzi, ma per decesso.La presenza
contemporanea di più situazioni tra quelle sopra riportate darà luogo al cumularsi degli effetti.
A.2
DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE: CALCOLO
DEL PARAMETRO DI REDDITO, Pr
A.2.1. In primo luogo si determina il reddito da lavoro, al netto dell’IRPEF, di tutti i componenti il nucleo
familiare, ad eccezione di quello di fratelli o sorelle dello studente, che va considerato al 50%, come somma delle
seguenti voci:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato corrispondente all’imponibile definito ai fini IRPEF,
quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
dagli enti eroganti;
b) redditi da lavoro autonomo:
b1) impresa individuale, esercizio di arti e professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione
dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall’applicazione dei parametri di legge;
b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi da lavoro autonomo: il corrispondente importo che
risulta dalla dichiarazione dei redditi;
c) redditi da partecipazione in società di capitale:
c1) le partecipazioni sino al 10% del capitale sociale, riferito al complesso dei componenti del nucleo
familiare, sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi
c2) le partecipazioni in misura superiore al 10% di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti
del nucleo familiare convenzionale, sono valutate nel modo seguente:
- S.p.a o Sapa: il reddito dichiarato dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato
per la quota di azioni possedute sul capitale sociale
- S.r.l: il maggior valore tra il reddito dichiarato e quello definito sulla base dei parametri di legge, moltiplicato
per la quota di partecipazione al capitale sociale;
d) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazioni tra persone e assimilate, in impresa
familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dall’impresa familiare e quello definito sulla base
dei parametri di legge, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili;
e) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste
l’obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A: il reddito è determinato sulla base dell’imponibile determinato ai
fini dell’applicazione dell’IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato. Non sono presi in
considerazione i redditi relativi ai terreni non coltivati e ai terreni destinati a culture foraggiere e di cereali reimpiegati
nell’alimentazione del bestiame dell’impresa di allevamento.
Per i redditi relativi alle superfici forestali e dei terreni aziendali investiti a boschi si fa riferimento ai redditi
imponibili IRPEF;
f) redditi da fabbricati:l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;
g) altri redditi imponibili IRPEF: l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.
h) i redditi percepiti all’estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.
3
Ai fini del calcolo dell’ICE non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all’art. 16 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni.
Lo studente dovrà riportare alla voce REDDITO COMPLESSIVO (punto 2 del riquadro “REDDITO E
PATRIMONIO RELATIVO AL NUCLEO FAMILIARE COMPRESO LO STUDENTE” del modulo di
autocertificazione) la differenza tra la somma dei valori di cui ai precedenti commi di tutti i componenti il nucleo
familiare e il valore totale dell’imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare
convenzionale quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o dagli enti eroganti.
Per i redditi di cui ai commi precedenti si fa riferimento a quelli percepiti nell’anno solare precedente a quello di
presentazione della domanda. Per l’imposta netta sui redditi, di cui al comma precedente, si fa riferimento a quella
dovuta nel corrispondente periodo di imposta.
A.2.2.) In secondo luogo si determina il patrimonio del nucleo familiare, sommando il patrimonio immobiliare e
mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale ad eccezione di quello di fratelli o sorelle dello
studente che va considerato al 50%, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente
nell’attività di impresa individuale o nell’esercizio di arti o professioni, e così definito:
a) patrimonio immobiliare:
a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda. E’ esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a
condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di
quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9, per le quali si tiene conto del 50% del valore dell’imponibile
definito ai fini ICI.
La nuda proprietà non è presa in considerazione ai fini della situazione patrimoniale qualora l’usufruttuario non
faccia parte del nucleo familiare dello studente.
a2) terreni agricoli non destinati all’uso dell’impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia
da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda
b) patrimonio mobiliare
b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati:
valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda;
b2) fondi di investimento, quote OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell’anno
precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l’ultima quotazione della Borsa valori di Milano
dell’anno precedente alla presentazione della domanda;
b3) partecipazione in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento
alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda secondo
l’ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene
moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della
domanda, per la quota di partecipazione;
b4) partecipazione in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell’impresa
familiare): concorrono alla formazione del patrimonio solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale,
alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del
patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di
partecipazione.
I patrimoni immobiliari posseduti all’estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre
dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che
sono considerati sulla base del valore convenzionale di 516,5 euro a metro quadro.
Lo studente dovrà riportare alla voce PATRIMONIO COMPLESSIVO (punto 1 del riquadro “REDDITO E
PATRIMONIO RELATIVO AL NUCLEO FAMILIARE COMPRESO LO STUDENTE” del modulo di
autocertificazione) la somma dei patrimoni, così determinati, di tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale, ad
eccezione di quanto di seguito specificato.
Qualora il nucleo familiare non possegga una casa di proprietà, o non risieda in un’abitazione posseduta come
nuda proprietà, lo studente dovrà riportare alla voce PATRIMONIO COMPLESSIVO del modulo di autocertificazione
il valore come precedentemente determinato diminuito di 51.645,7 euro, oppure zero, nell’eventualità in cui il risultato
di tale operazione fosse negativo.
I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all’estero nell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda ed i patrimoni mobiliari disponibili all’estero al 31 dicembre dell’anno precedente alla
presentazione della domanda sono valutati secondo le stesse modalità, ove applicabili, di cui ai precedenti commi, sulla
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base del tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato, con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
riportato nell’allegata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1.3.2000, e corretto, per Paesi diversi da quelli
membri dell’Unione Europea, in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto.
Per i redditi percepiti all’estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni
immobiliari e mobiliari disponibili all’estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è
necessario esibire la relativa documentazione.
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini
del calcolo dell’ICE, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo stesso.
Sulla base di quanto riportato dallo studente sul modulo di autocertificazione, i competenti uffici amministrativi
dell'Università provvederanno a determinare l’Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare
convenzionale, ICE, il reddito equivalente, Re, ed il
parametro di reddito, Pr.
L’ICE si ottiene sommando al reddito da lavoro il 20% del patrimonio.
Il "reddito equivalente" (Re) si determina dividendo l’ICE per la "scala di equivalenza", individuata in funzione
del numero di componenti il nucleo familiare (Tab. 2).
Il parametro di reddito, Pr, si determina, infine, come parte intera di: Re × 2,04 ×
1936,27
1.000.000
(esempi: Re= 8.324,5 implica Pr= 32; Re=15.328,2 implica Pr=60, etc.)
A.3 FASCE DI REDDITO
Sono determinate le seguenti fasce di reddito:
PRIMA FASCIA
parametro di reddito, Pr, minore di 80
SECONDA FASCIA
parametro di reddito, Pr, maggiore o uguale a 80
Gli studenti della prima fascia possono beneficiare di riduzioni per condizione economica e per merito.
Gli studenti della seconda fascia, che non rientrano nei casi di esonero totale previsti al successivo paragrafo D),
non beneficiano di riduzioni.
B)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO DELLO STUDENTE
B.1. IMMATRICOLATI
Per gli immatricolati è definito il parametro di merito, Pm, calcolato mediante la media ponderale del voto di
diploma (V D ) e dei voti medi (espressi in centesimi) riportati nel terzultimo (V 3 ) e nel penultimo (V 4 ) anno di
scuola media superiore, con l'esclusione delle seguenti materie: Condotta, Educazione Fisica, Religione:
V V 
V
Ρm = 0,6 ×  D + 4 + 3 
3 6
 2
B.2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AD UN CORSO DI LAUREA DI I
LIVELLO O AD UNA LAUREA SPECIALISTICA; STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI UN
CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO GIA’ IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GRADO UNIVERSITARIO
O TRASFERITI.
Possono beneficiare di una riduzione, per merito, della tassa di iscrizione e dei contributi gli studenti iscritti ad un
corso di laurea, di laurea specialistica, di diploma, da un numero di anni, determinato a partire dall’anno di prima
immatricolazione all’Università, minore od uguale alla durata legale del corso di studi più uno.
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Il parametro di merito, Pm, di tali studenti è determinato sulla base di una graduatoria generale di merito ottenuta
attraverso l’adozione di una metodologia che ha permesso di normalizzare e rendere confrontabili i parametri di merito
individuali degli studenti, basati sul numero di crediti superati e sulle votazioni conseguite.
Al fine di utilizzare un modello unico per la determinazione del merito, che fosse applicabile anche per gli iscritti
a corsi attivati prima dell’attuazione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 e per gli studenti transitati al
nuovo ordinamento, si è provveduto a trasformare in crediti le vecchie discipline semestrali, annuali, biennali, triennali,
secondo i seguenti criteri di conversione riportati in una tabella in corso di elaborazione da parte degli organi
accademici.
Il modello per la determinazione del merito di ogni singolo studente prevede, quindi, l’effettuazione della seguente
procedura:
•
si suddividono gli studenti in classi omogenee costituite da studenti immatricolati nello stesso anno
accademico, ed iscritti, nell’anno accademico 2007/2008 allo stesso corso di studi, con la sola esclusione
di coloro che non hanno superato esami;
•
per ciascuna classe si determina, alla data del 10 agosto 2008, il numero medio di crediti superati,
il valore medio dei voti riportati,
medi,
•
σ C , σ ∑ ,σ V ;
CM ,
VM , il prodotto di tali parametri, Σ M , e i rispettivi scarti quadratici
il merito, Mi, di ogni singolo studente appartenente ad una generica classe è calcolato come somma delle
tre seguenti variabili standardizzate:
Mi = I C + IV + I Σ
ove,
IC =
IV =
I∑ =
C − CM
σC
V − VM
σV
∑−∑M
σ∑
essendo:
C il numero di crediti superati dallo studente alla data del 10 agosto 2008
V la media dei voti dello studente, rapporto tra somma dei voti e numero di voti
Σ il prodotto C×
×V
•
la graduatoria generale di merito di tutti gli studenti appartenenti alle diverse classi è definita in ordine
decrescente del merito di ogni singolo studente così determinato, e opportunamente trasformato in un
numero compreso tra zero e cento, di seguito indicato come Pm.
B.3. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO A CORSI DI LAUREA ATTIVATI PRIMA
DELL’ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 1999 N. 509.
Possono beneficiare di una riduzione, per merito, della tassa di iscrizione e dei contributi gli studenti iscritti
da un numero di anni, determinato a partire dall’anno di prima immatricolazione all’Università, minore od
uguale alla durata legale del corso di studi più uno.
Il parametro di merito, Pm, di tali studenti è determinato, in maniera del tutto equivalente a quanto fatto nei
precedenti anni accademici, sulla base di una graduatoria generale di merito ottenuta attraverso l’adozione di una
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metodologia, analoga a quella descritta in dettaglio al precedente punto B2, che consente di normalizzare e rendere
confrontabili i parametri di merito individuali degli studenti, basati sul numero di annualità superate (e non di crediti
come nel caso precedente) e sulle votazioni conseguite.
B.4 DETERMINAZIONE DELLA VARIABILE DI MERITO, X
A partire dal parametro di merito, Pm, si determina la variabile di merito, X, (che verrà utilizzata per il calcolo
dell’ammontare complessivo di tasse e contributi) nel seguente modo:
• per gli immatricolati: X =
Ρm
− 2,5
15
• per gli iscritti ad anni successivi al primo:
X=
Ρm
100
N.B.:
si tenga comunque presente che il valore di X non potrà mai assumere valori inferiori a 0.3 e superiori a 0.7.
(valori di X minori di 0.3 comportano una X comunque pari a 0.3; valori di X maggiori di 0.7 comportano una X
comunque pari a 0.7)
• per gli iscritti al primo anno di una laurea magistrale/specialistica:
Anche per uno studente che si immatricola ad una laurea magistrale/specialistica, così come per tutti gli studenti
iscritti all’Università dell’Aquila, il parametro di merito, x, può assumere valori compresi tra un valore minimo pari a
0,3 (merito minimo) ed un valore massimo pari a 0,7 (merito massimo).
Per la determinazione di x si terrà conto del voto finale conseguito nella laurea di I livello e del numero totale di
crediti riconosciuti per l’ammissione alla Laurea Specialistica.
In particolare il valore di x è pari a 0,3 se il prodotto tra il numero totale di crediti, nc, ed il voto, espresso in
trentesimi, conseguito nella laurea di I livello, voto l, risulta minore od uguale a 3600 (ad esempio nc=180 e votol=20,
nc=120 e votol=30, ecc.); il valore di x è pari a 0,7 se il prodotto nc∗votol risulta maggiore od uguale a 5040 (ad
esempio nc=180 e votol=28, nc=168 e votol=30, ecc.); il valore di x varia linearmente tra 0,3 e 0,7 al variare di
nc∗votol tra 3600 e 5040 (ad esempio nc=180 e votol=22 implica nc∗votol=3960 e x=0,4, ecc.).
Sulla base dei criteri su esposti, il valore di x è, pertanto, calcolato nel modo seguente:
nc × votol < 3600 
→ X = 0,3
3600 ≤ nc × votol ≤ 5040 
→ X = 0,3 +
(nc × votol − 3600) × 0,4
1440
nc × votol > 5040 
→ X = 0,7
B.5 CASI PARTICOLARI
B.5.1. STUDENTI LAVORATORI. Il calcolo della variabile di merito X per studenti lavoratori, dipendenti o
autonomi, viene effettuato inserendo tali studenti, ove possibile, nelle rispettive classi di appartenenza considerando un
numero di anni di iscrizione pari alla metà, arrotondata per difetto, di quello effettivo determinato a partire dall’anno di
prima immatricolazione all’Università.
B.5.2. per gli studenti che dopo l'immatricolazione hanno prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo, il
calcolo della variabile di merito X viene effettuato sulla base di un numero di anni di iscrizione, a partire dall’anno di
prima immatricolazione all’Università, diminuito di uno.
B.5.3. per le studentesse con figli nati dopo l'immatricolazione, il calcolo di X viene effettuato sulla base di un
numero di anni di iscrizione diminuito di uno.
Relativamente ai casi di cui sopra, nell’ipotesi che il virtuale anno di corso di riferimento risultasse il primo, lo
studente viene considerato immatricolato nell’anno accademico 2007/2008 ed il valore del parametro di merito Pm
viene determinato moltiplicando Mi per 1.5 se positivo o per 0,5 se negativo.
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La variabile di merito X assume un valore pari a 0.3 per tutti gli studenti iscritti da un numero di anni, a
partire dall’anno di prima immatricolazione all’Università, reale, o virtuale relativamente agli studenti di cui ai
precedenti commi B.4.1., B.4.2. e B.4.3., superiore alla durata legale del corso di studi più uno.
C)
CALCOLO DELL'AMMONTARE TOTALE DI TASSE E CONTRIBUTI
Per gli studenti che non rientrano nei casi di esonero totale o di esclusione da esoneri, viene determinato
l'ammontare del pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi in funzione del parametro di reddito, Pr, e della
variabile di merito, X.
In funzione di Pr e di X si calcola il valore della funzione F:
[
]
F = 700.000 − X × 106 + Pr× 10.000 + X × (6.100 + Pr 2 )
L’ammontare totale, S, arrotondato all’euro, che uno studente dovrà versare all’Università, somma di: tassa di
iscrizione, T, e contributi universitari, C, è dato da:
S = F × (0,221 + 0,892 × K) × 1/1.936,27
essendo:
T = 181.44
e
T=S
C=0
e
C=S–T
se
S > 181.44
se
S ≤ 181.44
I valori del coefficiente K per ciascuna Facoltà, corso di laurea, corso di laurea specialistica, sono riportati nella
seguente tabella:
FACOLTA’ DI BIOTECNOLOGIE
FACOLTA’ DI ECONOMIA
0,851
0,754
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
C.L.S. Ingegneria Edile Architettura
0.955
1.0297
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
0,754
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
C.L.S. in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Tutti gli altri C.L. e C.L.S.
1,254
1
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
0,754
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLE FORMAZIONE
0,754
FACOLTA’ SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI
C.L. e C.L.S. in Matematica
Tutti gli altri C.L. e C.L.S.
0,754
0,851
FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE
1,254
D) ESONERO TOTALE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE E DEI CONTRIBUTI.
E’ previsto l’esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi nei seguenti casi:
1) Studenti portatori di handicap o riconosciuti invalidi con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%
iscritti da un numero di anni, a partire da quello di immatricolazione pari alla durata legale del corso di studi
più due;
2) studenti vincitori di borse di studio di incentivazione;
3) Studenti che concludono gli studi entro i termini legali, senza iscrizioni fuori corso ed esoneri, per i quali è
previsto il rimborso della tassa di iscrizione e dei contributi dell’ultimo anno.
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4) Studenti beneficiari di borse di studio regionali e studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse che per
scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di provvidenze. Qualora il numero di esoneri totali dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari, per effetto del presente comma, superi l’otto per cento degli iscritti totali, agli
studenti che eccederanno tale quota, sulla base delle graduatorie predisposte dall’Azienda D.S.U. di L’Aquila, verrà
concesso il solo esonero parziale.
Al fine di evitare complesse procedure di rimborsi e recuperi, agli studenti immatricolati risultati idonei per il
conseguimento della borsa di studio regionale verrà rimborsato quanto corrisposto come tassa di iscrizione e contributi
universitari successivamente al loro definitivo inserimento nella graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio.
5) studenti stranieri borsisti del Governo Italiano.
E) CASI DI ESCLUSIONE DA ESONERI
L’ammontare del totale comprensivo di tassa di iscrizione e contributi non ha possibilità di esoneri nei seguenti casi:
1) studenti già laureati
2) studenti che non presentano l’autocertificazione e che non rientrano nei casi di esonero totale;
3) studenti, che non rientrano nei casi di esonero totale, appartenenti alla seconda fascia di reddito
F) STUDENTI STRANIERI
Per quanto riguarda gli studenti stranieri si procede in maniera del tutto equivalente a quanto stabilito per gli
studenti italiani con redditi e patrimoni percepiti e posseduti all’estero.
In altri termini lo studente straniero dovrà riportare:
- alla voce REDDITO COMPLESSIVO (punto 2 del riquadro “REDDITO E PATRIMONIO RELATIVO AL
NUCLEO FAMILIARE COMPRESO LO STUDENTE” del modulo di autocertificazione) la somma di tutti i redditi,
percepiti da tutti i componenti il suo nucleo familiare nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda,
moltiplicata per il tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato, con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi
del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, riportato nell’allegata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4/2/1998, e corretto, per Paesi diversi da
quelli membri dell’Unione Europea, in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto.
- alla voce PATRIMONIO COMPLESSIVO (punto 1 del riquadro “REDDITO E PATRIMONIO RELATIVO AL
NUCLEO FAMILIARE COMPRESO LO STUDENTE” del modulo di autocertificazione) la somma dei patrimoni
mobiliari, posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda da tutti i componenti il
nucleo familiare e valutati con le stesse modalità previste per i redditi di cui al precedente comma, e dei patrimoni
immobiliari posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre dell’anno precedente
alla presentazione della domanda e valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla
base del valore convenzionale di 516,5 euro a metro quadro.
NB. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, gli studenti stranieri al pari di quelli italiani, non
devono dichiarare la prima casa se residenza del nucleo familiare.
Data l’impossibilità per gli studenti stranieri, di avvalersi della facoltà di autocertificazione, per i redditi
percepiti e per i patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti all’estero, è necessario che essi esibiscano la relativa
documentazione probante, rilasciata dalle competenti Autorità (Ambasciate o Consolati), tradotta in lingua italiana e
legalizzata.
G) STUDENTI A TEMPO PARZIALE (vedi Regolamento)
1. Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento della prima rata dell’immatricolazione/iscrizione, pari alla tassa
minima di iscrizione stabilita dagli organi accademici per tutti gli studenti, della tassa regionale per il diritto allo studio
e dell’imposta di bollo.
2. La riduzione, a seguito del regime a tempo parziale, riguarda l’ammontare dei contributi, imputati tutti sulla 2° rata.
Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell’importo dei contributi universitari nella misura del 50% del
totale previsto per il corso di laurea prescelto.
3. Lo studente a tempo parziale può beneficiare della riduzione delle tasse in proporzione all’autocertificazione dei
redditi posseduti e del merito acquisito. La richiesta di riduzione delle tasse e contributi per merito e reddito, attraverso
il modulo di autocertificazione, incide sia sulla prima rata sia sulla seconda.
H) RATEIZZAZIONE
La prima rata è fissata in € 181.44 per tutti gli studenti. La determinazione della rata successiva è data dalla
differenza tra l’importo complessivo (calcolato sulla base della condizione economica e del merito) e i 181.44 euro
versati nella prima rata.
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L’importo relativo al pagamento dell’eventuale seconda rata sarà disponibile sul servizio on line del sito di
Ateneo e la scadenza del pagamento sarà determinata ogni anno dai competenti Organi Accademici.
Nei casi in cui la prima rata sia superiore all’importo complessivo la differenza sarà rimborsata.
I)
I CONTROLLI E LE SANZIONI
Affinché l’agevolazione delle tasse e contributi sia attribuita agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
secondo le definizioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente bando, l’Università eserciterà un accurato
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dello studente, svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a
campione, per il tramite della polizia tributaria, dell’amministrazione finanziaria, dei Comuni, degli uffici catastali,
delle aziende private, delle scuole ecc.
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 2/12/1991, n.390, le Università possono richiedere alle Agenzie delle Entrate l
‘effettuazione di controlli e verifiche fiscali, e, in ogni caso, inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze perché
siano assoggettati ai massimi controlli.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n.413, sono possibili anche controlli
su dati in possesso degli Istituti di credito e riguardanti, tra l’altro, anche conti e depositi di natura diversa.
Nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che sia stato dichiarato il falso, e ciò sia rilevante ai fini della
concessione delle agevolazioni, lo studente perderà ogni beneficio e sarà soggetto ad una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre
agevolazioni per la durata degli studi.
A fronte di dichiarazioni non veritiere, l’Università dovrà, inoltre, segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria, per
l’eventuale sussistenza dei reati di:
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 438 Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 Codice
Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (articolo 640 Codice Penale).
J) IMPORTI MASSIMI DI TASSE E CONTRIBUTI
I sottoindicati importi rappresentano il tetto massimo dovuto dagli studenti che non usufruiscono di esoneri
parziali per reddito e merito.
TASSA DI ISCRIZIONE uguale per ogni corso di laurea, corso di laurea Euro 181.44
specialistica, indipendentemente dalle condizioni di reddito e merito
CONTRIBUTI per facoltà, corso di laurea, corso di laurea specialistica, corso di diploma.
FACOLTA’ DI BIOTECNOLOGIE
€ 588,00
FACOLTA’ DI ECONOMIA
€ 521,00
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
C.L.S. Ingegneria Edile Architettura
€ 660,00
€ 712,00
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
€ 521,00
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
C.L.S. in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Tutti gli altri C.L. e C.L.S.
€ 867,00
€ 691,00
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
€ 521,00
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLE FORMAZIONE
€ 521,00
FACOLTA’ SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI
C.L. e C.L.S. in Matematica
Tutti gli altri C.L. e C.L.S.
FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE
€ 521,00
€ 588,00
€ 867,00
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Per ogni pagamento di tasse effettuato dopo le scadenze stabilite è dovuta una penalità di € 52.00.
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse o contributi e con la presentazione dei documenti prescritti, non
può essere iscritto all'anno di corso successivo e non può essere ammesso a sostenere esami; egli, inoltre, non può
ottenere il rilascio di certificati né può trasferirsi ad altra università.
Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo gli studi intrapresi, non ha diritto, in nessun caso,
alla restituzione delle tasse e contributi pagati.
Tabella n.2
Scala di equivalenza
1
1,57
2,04
2,46
2,85
+ 0.35
Composizione nucleo familiare
Per famiglie con 1 componente
Per famiglie con 2 componenti
Per famiglie con 3 componenti
Per famiglie con 4 componenti
Per famiglie con 5 componenti
Per ogni componente in più
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