aspetti fiscali del cinque per mille

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ASPETTI FISCALI DEL CINQUE PER MILLE
a cura di Lorusso Federica e Francesca Carera
Studio Sciumé & Associati
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http://www.sciume.net/
Nel presente approfondimento tratteremo, come già indicato nell’articolo dell’8 ottobre
2008, gli aspetti fiscali del cinque per mille.
Occorre precisare che nella prassi la legge istitutiva del contributo disciplina anche il
trattamento fiscale da applicare allo stesso; tuttavia per il cinque per mille nulla è stato
disposto in merito. Nel silenzio della norma ci sembra, pertanto, opportuno individuare il
trattamento fiscale ritenuto più idoneo, facendo riferimento a quanto stabilito dalla
normativa tributaria per gli enti non commerciali e per le cooperative sociali.
Trattamento fiscale dei contributi relativi al cinque per mille per gli enti non
commerciali
•
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES)
Per gli enti non commerciali i contributi relativi al cinque per mille costituiscono entrate
istituzionali. Tra il soggetto beneficiario ed il contribuente non si istaura alcun rapporto
sinallagmatico in quanto a fronte del contributo ricevuto non si determina alcuna
controprestazione. Ne consegue che, i contributi del cinque per mille
non sono
tassati né come reddito di impresa, non configurandosi un’attività commerciale,
né come redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir, il cui elenco è tassativamente
previsto dalla legge.
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Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Gli enti non commerciali determinano l’Irap secondo il metodo retributivo, ovvero
considerando come valore della produzione istituzionale il solo ammontare delle
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retribuzioni. I contributi relativi al cinque per mille pertanto non rientrano nel calcolo della
base imponibile ai fini Irap.
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Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Le somme ricevute per il cinque per mille sono considerate escluse ai fini IVA, mancando il
presupposto oggettivo per l’applicabilità dell’imposta. Il contributo, infatti, non costituisce il
compenso per un servizio reso, ma si configura come un’erogazione liberale, senza che si
istauri alcun rapporto sinallagmatico tra il donante ed il beneficiario.
Trattamento fiscale dei contributi relativi al cinque per mille per le cooperative
sociali
Le cooperative sociali determinano il reddito di impresa secondo i principi propri delle
società di capitali tenuto conto della disciplina specifica delle cooperative a mutualità
prevalente di cui al comma 460 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ( Finanziaria 2005).
•
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES)
La norma istitutiva del cinque per mille non prevede nello specifico l’ esenzione dall’Ires
per i contributi riscossi. Come precisato nel precedente approfondimento, a nostro avviso,
il contributo del cinque per mille si qualifica come ricavo ai sensi dell’art. 85 lettera h) del
Tuir e concorre alla determinazione del reddito di impresa in base al principio di
competenza (ovvero nel momento in cui esiste la certezza giuridica di aver diritto a tale
contributo).
•
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, l’art. 5 del Dlgs. 460/97 sancisce
che:” i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati
a costi indeducibili,(…) concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Per quanto riguarda la possibilità di non imputare nel calcolo della base
imponibile i contributi correlati a costi indeducibili, la Corte di Cassazione nella sentenza n.
7893 del 30/03/2007
precisa che: “è indispensabile che una siffatta correlazione,
corredata dagli eventuali limiti quantitativi, sia espressamente prevista dalla legge istitutiva
del contributo..”
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La suddetta sentenza sancisce inoltre che: “tutti i contributi erogati a norma di legge,
compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi debbono essere
inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile Irap, salvo che si tratti di
contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile Irap non sia prevista dalle relative
leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale” .
Alla luce di quanto sopra esposto, le somme relative al cinque per mille concorrono a
formare la base imponibile ai fini Irap delle cooperative sociali. E’ tuttavia opportuno
ricordare che molte regioni hanno disposto l’esenzione e la riduzione delle
aliquote Irap per le cooperative sociali.
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