IRAP 2016 - IPSOA Dichiarazioni Fiscali

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IRAP 2016 - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
IRAP
IRAP 2016: più detrazioni, deduzioni
ed esclusioni
di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti
LAVORO
NOVITÀ "
Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016:
– aumentano le deduzioni per i soggetti con valore della produzione netta non superiore a euro 180.759,91
– è estesa l’esclusione da IRAP di buona parte del settore agricolo
– viene consentita la deduzione del costo dei lavoratori stagionali impiegati.
RIFERIMENTI "
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art. 1, commi 71-73 e 123-125
– D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1-bis; artt. .3, 4, 9, 11, comma 4bis, lett. d-bis);12, 45
DEDUZIONI "
– A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, imprese e professionisti con base imponibile non superiore a 180.759,91
euro potranno beneficiare di una deduzione forfetaria complessiva pari a 13mila
euro
– La deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP è ammessa, nel limite del
70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due
periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore
di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del
precedente contratto.
ESCLUSIONI "
– Sono esonerati dall’IRAP i soggetti che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario, indipendentemente dalla natura giuridica
– I medici convenzionati con strutture ospedaliere per l’attività intramoenia non rientrano nell’ambito dell’imposta regionale se da tale attività traggono oltre il 75% del
proprio reddito complessivo
IRAP 2016 "
Le nuove deduzioni ed esenzioni stabilite dalla Legge di Stabilità 2016 si applicheranno dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e vanno, in linea
di massima, ad aggiungersi a quelle già in essere per l’esercizio in corso a quest’ultima data.
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IRAP
NOVITÀ "
La Legge di Stabilità 2016 interviene in materia di IRAP, sia aumentando alcune detrazioni,
sia ampliando la deducibilità del costo del lavoro che viene estesa, seppur con qualche
limite, ai lavoratori stagionali.
Non marginale appare anche che sia stato chiarito quando non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le
strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno delle stesse.
Inoltre, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015
non sono più considerati soggetti passivi IRAP quanti esercitano un’attività agricola indipendentemente dal volume d’affari, le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di
selvicoltura e di sistemazione idraulico-forestale nonché attività di allevamento di animali o
della piccola pesca.
DEDUZIONI "
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015,
raddoppiano le deduzioni IRAP previste per le imprese e lavoratori autonomi con valore
della produzione netta non superiore a 180.759,91 euro (art.1, comma 23).
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015
pertanto, imprese e professionisti con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro
potranno beneficiare di una deduzione forfetaria complessiva pari a 13mila euro (8mila +
5mila).
Raddoppiano anche le extra-deduzioni per gli scaglioni adiacenti. In particolare, la deduzione di 1.875 passa a 3.750 euro, quella di 1.250 a 2.500 euro, quella di 625 a 1.250 euro.
Gli importi deducibili fino all’esercizio in corso al 31.12.2015 sono pari a:
SCHEMA DI SINTESI
–
–
–
–
8.000
6.000
4.000
2.000
euro
euro
euro
euro
se
se
se
se
la
la
la
la
base
base
base
base
imponibile
imponibile
imponibile
imponibile
non supera 180.759,91 euro
supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro
supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro
supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro
Fino alla stessa data, le deduzioni di cui sopra sono aumentate, nei confronti degli aventi
diritto, rispettivamente di 2.500 euro, di 1.875 euro, di 1.250 euro e di 625 euro, rispetto
all’ammontare della deduzione sopra illustrata, commisurata alla base imponibile.
Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le suddette
deduzioni aggiuntive sono elevate a 5.000 euro (in luogo di 2.500), di 3.750 euro (in luogo
di 1.875), di 2.500 euro (in luogo di 2.150) e di 1.250 euro (in luogo di 625).
Il costo del lavoro per gli stagionali
La deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP è ammessa, nel limite del 70%, per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a
decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale
di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (Legge n. 208/2015,
comma 74).
La misura si aggiunge alla graduale riduzione dell’incidenza dell’IRAP sul costo del lavoro,
stante che con tale obiettivo già la legge di Stabilità 2015 ha disposto con riferimento al
periodo di imposta incorso al 31 dicembre 2015 la totale deducibilità dalla base imponibile
IRAP del costo del lavoro relativo ai lavoratori subordinati e a tempo indeterminato. Ora la
legge di Stabilità 2016 introduce la parziale deducibilità del costo sostenuto dall’azienda in
relazione ai lavoratori stagionali.
Attenzione
La nuova misura non è peraltro del tutto chiara, soprattutto con riferimento al requisito dei
120 giorni per due periodi di imposta. Una lettura privilegia la ripetizione del requisito per
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ciascuno dei due periodi, un’altra considera che i 120 giorni possano essere per sommatoria della durata contrattuale nei periodi considerati. La congiunzione ‘‘per’’ invece che
‘‘nei’’ induce a propendere per la prima ipotesi.
ESCLUSIONI "
Agricoltura, pesca e loro consorzi
La disposizione in esame esclude dalla soggettività passiva al tributo, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, i soggetti operanti nei
settori agricoltura e pesca, ai quali attualmente l’imposta si applica con l’aliquota dell’1,9%
e che interessa numerosi soggetti che esercitano attività agricola (Legge n. 208/2015,
commi 71-72; art. 32 T.U.I.R.; art. 8, D.Lgs. n. 227/2001; art. 10, D.P.R. n. 601/1973).
Più in generale e schematicamente la Legge di stabilità apporta, in materia, le seguenti
modifiche (commi 71-72):
1) è abrogata la previsione che tra i soggetti passivi fa rientrare i produttori agricoli titolari di
reddito agrari esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro che si
avvalgono dello speciale regime di esonero IVA
2) si modifica l’elencazione dei soggetti non passivi dell’imposta tra i quali sono inseriti:
a) coloro che esercitano una attività agricola
b) le cooperative e loro consorzi che esercitano attività selvicolturale e di sistemazione
idraulico-forestale
c) gli stessi soggetti che svolgono attività di allevamento di animali o della piccola pesca
3) sono abrogati i riferimenti alle suddette attività che prevedevano l’applicazione dell’aliquota ridotta all’1,9%.
Riepilogando, l’esenzione interessa ora i seguenti soggetti:
SCHEMA DI SINTESI
– coloro che esercitano una attività agricola che rientra nel reddito agrario
– i soggetti equiparati agli imprenditori agricoli (cooperative e loro consorzi che forniscono, in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi
comprese le sistemazioni idraulico-forestali)
– le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
Restano soggette ad IRAP con aliquota ordinaria (3,9%) le attività agricole non rientranti
nel reddito agrario, quali l’agriturismo, l’allevamento e le attività connesse con terreno
insufficiente, la produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito.
Sono inoltre deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito,
con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano
utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi (D.Lgs. n. 446/1997, art.1, comma 1-bis
aggiunto dalla Legge n. 208/2015, comma 124).
I medici senza autonoma organizzazione
L’intervento legislativo è volto a chiarire l’operatività dei medici del settore pubblico e
l’applicazione dell’IRAP per le attività svolte intramoenia. Si specifica a tal proposito che
non sussiste stabile organizzazione nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche
convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione; l’esclusione
dalla soggettività passiva IRAP scatta se da tale attività il medico ritrae più del 75% del
proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività, svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in
presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con
il Servizio Sanitario Nazionale.
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Le nuove deduzioni ed esenzioni fin qui esaminate si applicheranno dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e vanno, in linea di massima, ad aggiungersi a
quelle già in essere per l’esercizio in corso a quest’ultima data di cui appare utile una breve
sintesi (il riferimento è, ovviamente, al testo integrato dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997
come modificato dalla Legge di Stabilità in commento).
I costi del lavoro deducibili
Sono interamente deducibili dalla base imponibile dell’IRAP:
SCHEMA DI SINTESI
– i premi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro dovuti all’Inail
e agli altri entri ed istituti, quali l’Enpaia per il settore agricolo, compresi i premi ed i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro relativi alla
posizione personale del dichiarante, nonché per i collaboratori dell’impresa familiare,
a condizione che i predetti contributi non abbiano già concorso alla determinazione
della base imponibile. Per i soggetti esercenti arti e professioni i contributi assicurativi
rilevano, in base al criterio di cassa, nel periodo d’imposta in cui sono versati, nei limiti
dei contributi dovuti
– le spese relative agli apprendisti, ai lavoratori disabili, al personale impiegato con
contratto di formazione e lavoro ed al personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Per questi ultimi la deduzione spetta a condizione che l’effettività dei costi sostenuti sia
certificata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest’ultimo
organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La
deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca di base, sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca applicata e sviluppo, nel qual caso invece, le predette attività sono
finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto.
Per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, è riconosciuta la deduzione in
misura pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato) impiegato nel periodo d’imposta fino a un
massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta
la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro. Se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con
contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.
Deduzione per incremento occupazionale
Questa deduzione spetta a condizione che vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che alla fine del periodo d’imposta in
cui le nuove assunzioni sono effettuate risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza
con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo
contratto relativo al periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta e decade qualora, nei
periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione. La deduzione spetta in misura pari al
minore tra il costo effettivo del personale neoassunto e il valore massimo di 15.000 euro
per ciascun nuovo dipendente assunto.
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L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 del Codice
civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti
pubblici assumono rilevanza, sia per l’attribuzione della deduzione che per il calcolo della
base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegati nell’attività commerciale. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale.
Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche
gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Sono inoltre esclusi dalla base imponibile dell’IRAP:
SCHEMA DI SINTESI
– i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, salvo i settori espressamente esclusi
– un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, con esclusione di
alcuni particolari settori
– sempre con esclusione di alcuni particolari settori, un importo fino a 15.000 euro, su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché
per quelli di età inferiore ai 35 anni. Questa deduzione è alternativa a quella di cui sopra
e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de
minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, e successive modificazioni
– la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a
tempo indeterminato e le deduzioni indicate in precedenza.
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione della differenza tra il costo complessivo del dipendente e quello delle deduzioni già riconosciute in
base alla previgente disciplina è ammesso, nei limiti del 70%, per ogni lavoratore stagionale
impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo
contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire
dalla data di cessazione del precedente contratto.
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